ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, FIRMATO IN DATA 22.05.2007 E IN VIGORE DALLE DATE...
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, FIRMATO IN DATA 22.05.2007 E IN VIGORE DALLE DATE STABILITE NEI SINGOLI ARTICOLI.
In data 22.05.2007 in Rimini,
Tra
la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.) e C.N.A.- COSTRUZIONI della Provincia di Rimini, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
la Confartigianato della Provincia di Rimini, rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxxx e dal Rag. Xxxxxxxxx Xxxxx;
l’Unione Provinciale Artigiani Riccione, aderente C.N.A., rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxx;
e
la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della Provincia di Rimini, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx;
la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della Provincia di Rimini, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
la F.e.N.E.A.L. – U.I.L. della Provincia di Rimini, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx;
si convenuta la stipula del seguente Contratto Provinciale, integrativo territoriale del
C.C.N.L. 01-10-2004, valido per tutto il territorio della Provincia di Rimini,sottoscritto ad integrazione del precedente Contratto Provinciale del 27.04.2004
Art.1
Elemento Economico Territoriale
L’elemento economico territoriale(E.E.T.) è stabilito nella misura complessiva del 7%, dei minimo retribuito di paga base nazionale e di stipendio in vigore al 01.03.2006;l’aumento dell’E.E.T. sarà effettuato in due tranches di pari importo,così suddivise:
- il 3,50% con decorrenza 1° Maggio 2007;
- l’ulteriore 3,50 % con decorrenza 1° Marzo 2008
L’erogazione dell’ E.E.T. sarà mensile e dovrà essere considerato per la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali.
A decorrere dal 1° Maggio 2007 gli importi dell’elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:
LIVELLI | CATEGORIA (impiegati) | 1.05.2007 | 1.03.2008 |
7° | Impiegati di 1^ super | 150,45055 | 156,52110 |
6° | Impiegati di1^ | 131,40085 | 136,73170 |
5° | Impiegati di 2^ | 109,47135 | 113,9127 |
4° | Impiegati di 4° livello | 101,38580 | 105,50016 |
3° | Impiegati di 3^ | 94,81055 | 98,66170 |
2° | Impiegati di 4^ | 83,77510 | 87,18020 |
1° | Impiegati di 4^ -1° impiego | 72,42200 | 74,41400 |
LIVELLI | CATEGORIA (operai) | 1.05.2007 | 1.03.2008 |
4° | Operai di 4° livello | 0,58604 | 0,60982 |
3° | Operai specializzati | 0,54803 | 0,57030 |
2° | Operai qualificati | 0,48425 | 0,50393 |
1° | Operai comuni | 0,41862 | 0,43014 |
Per gli apprendisti il valore dell’E.E.T.sarà riprorporzionato sulla base della percentuale di riferimento.
In attuazione dell’art. 42 del c.c.n.l. 01 Ottobre 2004 e delle intese contrattuali regionali del 13.05.1999 e del 24.04.2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Rimini, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all’andamento dei seguenti ulteriori indicatori, riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’Elemento Economico Territoriale:
1)Numero dei lavoratori delle imprese artigiane iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ;
2)Numero delle imprese artigiane iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ;
3)Numero delle ore denunciate dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ;
4)Monte salari denunciato dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ;
5)Numero complessivo delle concessioni edilizie (dal 1 gennaio 2002 permessi di costruire) e delle dichiarazioni di avvio dei lavori
6)Andamento delle ore autorizzate dall’INPS per intervento di Xxxxx Integrazione Guadagni Ordinaria;
Al fine della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti s’incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo.
L’erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati.
Art.2
Indennità ’ Territoriale di Settore e Premio di Produzione.
A decorrere dal 1.05.2007 aumentano gli importi del premio di produzione (impiegati) e dell’indennità territoriale, nella misura del 25 % dell’Elemento Economico Territoriale in vigore al 30.04.2006, mentre un altro 25% dell’Elemento Economico Territoriale in essere al 30.04.2006 confluirà nelle medesime indennità dalla data del 1.03.2008
Pertanto gli importi dell ‘Indennità Territoriale di Settore per gli operai e del Premio di Produzione per gli impiegati sono determinati nelle seguenti misure e decorrenze:
A decorrere dal 1° Maggio 2007 gli importi dell’indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati sono i seguenti:
LIVELLO | CATEGORIA | Importo mensile | Importo orario |
7 | Impiegati di 1^ super | 187,0550 | |
6 | Impiegati di 1^ | 170,0675 | |
5 | Impiegati di 2^ | 143,4175 | |
4 | Impiegati e Operai di 4° livello | 127,0175 | 0,80056 |
3 | Impiegati di 3^ e Operai specializzati | 115,8900 | 0,74144 |
2 | Impiegati di 4^ e Operai qualificati | 105,0425 | 0,67613 |
1 | Impiegati di 4^-1°impiego e Operai comuni | 89,0075 | 0,51178 |
A decorrere dal 1° Marzo 2008 gli importi dell’Indennità Territoriale di Settore per gli operai e del Premio di Produzione per gli impiegati sono i seguenti:
LIVELLO | CATEGORIA | Importo mensile | Importo orario |
7 | Impiegati di 1^ super | 223,150 | |
6 | Impiegati di 1^ | 201,585 | |
5 | Impiegati di 2^ | 169,675 | |
4 | Impiegati e Operai di 4° livello | 151,335 | 0,96556 |
3 | Impiegati di 3^ e Operai specializzati | 138,630 | 0,87288 |
2 | Impiegati di 4^ e Operai qualificati | 125,135 | 0,79226 |
1 | Impiegati di 4^-1° impiego e Operai comuni | 106,615 | 0,61356 |
Per gli apprendisti l’importo dell’Indennità Territoriale di Settore e del premio di produzione sarà riprorporzionato sulla base della percentuale di riferimento.
Art.3
Una Tantum
Agli operai ed impiegati in forza alla data del 30.04.2007 sarà erogato un importo forfettario di una tantum di E.E.T.;l’una tantum per E.E.T. sarà corrisposta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 01.07.2006/30.04.2007 ed il suddetto importo sarà corrisposto in due rate pari al:
- 50 % dell’importo lordo ,corrisposto con la retribuzione del mese di Giugno 2007
- 50 % dell’importo lordo ,corrisposto con la retribuzione del mese di Ottobre 2007 secondo i valori espressi dalla seguente tabella:
LIVELLI | IMP. TOTALE Euro | 1^ RATA GIUGNO ‘07 Euro | 2^ RATA OTTOBRE ‘07 Euro | |||
7° | 350 | 175,00 | 175,00 | |||
6° | 300 | 150,00 | 150,00 | |||
5° | 280 | 140,00 | 140,00 | |||
4° | 260 | 130,00 | 130,00 | |||
3° | 240 | 120,00 | 120,00 | |||
2° | 220 | 110,00 | 110,00 | |||
1° | 200 | 100,00 | 100,00 |
Si precisa che non sono considerati utili ,per la maturazione dell’una tantum per e.e.t.,i periodi relativi ad aspettative senza retribuzione, servizio militare, congedo parentale.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente a ottobre 2007, l’importo spettante a titolo di “UNA TANTUM – EET” sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.
L’ UNA TANTUM – EET sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale all’orario ridotto, mentre agli apprendisti sarà erogata in base alla percentuale di retribuzione vigente al momento dell’erogazione.
Gli importi di UNA TANTUM – EET saranno esclusi da ogni e qualsiasi istituto di retribuzione differita e diretta, di origine legale e contrattuale, sono quindi comprensivi degli stessi in quanto, all’atto della loro determinazione, si è già tenuto conto dell’incidenza di tali fattispecie. I suddetti importi saranno inoltre esclusi dalla base di calcolo del T.F.R.
Art.4
Corsi Professionalizzanti
Per i lavoratori inseriti nel 1° livello operai ed aventi almeno 24 mesi di lavoro consecutivo ed effettivo presso la stessa impresa ,dove lo svolgimento,nell’ambito delle mansioni svolte nella propria prestazione lavorativa ,preveda sia del cumulo in essa di più mansioni e l’essere al diretto servizio di operai qualificati e specializzati,le parti si impegnano,a decorrere dal 1.05.2007,ad incrementare il numero dei corsi,da tenersi presso la scuola edile, aventi per oggetto l’aggiornamento professionale di questi lavoratori ,al fine di premiare i lavoratori che vogliano migliorare la loro posizione lavorativa nel settore.
Tutti i lavoratori che frequenteranno con profitto tecnico pratico questi corsi ,dopo l’esame effettuato dalla preposta Commissione e da cui riceveranno l’attestato inerente,avranno il diritto a passare al secondo livello dal mese successivo al rilascio dell’attestazione .
Si precisa che tale norma non deve considerarsi sostitutiva di quanto precedentemente concordato all’art.12 del Contratto Integrativo provinciale del 27.04.2004,che rimane tuttora valido.
Art.5
Trasferta
Salvo quanto previsto dall’art. 24 del vigente CCNL, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri situati oltre 2 chilometri dai confini del comune nel quale l’operaio è stato assunto.
L’indennità giornaliera di trasferta corrisposta dalla ditta è pari al 23% della paga giornaliera globale di fatto, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell’articolo 25 del CCNL 1 -10-2004.
Le parti concordano che in sostituzione del 23% dovrà essere privilegiato il consumo del pasto.
Il trattamento di trasferta giornaliero, fatto salva la franchigia di due chilometri oltre i confini del comune dove l’operaio è stato assunto, sarà definito nelle seguenti modalità:
A partire dal 01/05/2007
1) Sino a 14 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto
2) Oltre i 14 km fino a 30 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + 1,50 €
3) Oltre i 30 km fino a 50 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + 3,50 €
4) Oltre i 50 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + importo di 5,50 €
A partire dal 01/03/2008
1) Sino a 14 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto
2) Oltre i 14 km fino a 30 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + 2 €
3) Oltre i 30 km fino a 50 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + 3,75 €
4) Oltre i 50 km dal luogo di assunzione: 23 % o il pasto + importo di 6 €
L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.
Le parti concordano che in aggiunta a quanto sopra,al lavoratore comandato a lavorare in trasferta,verranno rimborsate le spese di trasporto,qualora non vi provveda direttamente l’azienda con mezzi propri.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore erogate nelle singole unità produttive.
Art.6
Indennità di Viaggio
Ai lavoratori che,per esigenze organizzative,da concordarsi con l’azienda,dovranno utilizzare il proprio mezzo per recarsi sul cantiere,sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari a Euro 0,20 per ogni chilometro di strada percorso dalla propria residenza al cantiere di lavoro,detratta una franchigia di 5 chilometri e questo a partire dal 01-05-2007.
Art.7
Indennità di guida
Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto,messo a disposizione dall’azienda,per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa,il tempo di guida sarà retribuito nella misura di Euro 0,080 per ogni Km. di percorrenza,a partire dal 1°Maggio 2007.
Art.8
Indennità di stesa del bitume
L’indennità di stesa manuale del conglomerato bituminoso ,per i lavori effettuati completamente a mano, viene elevata a far data dal 1° maggio 2007 all’12% e sarà corrisposta a tutta la squadra impegnata nella stesa.
Art.9
Orario di lavoro
A far data dal 2007 l’orario di lavoro a 35 ore settimanali viene effettuato per un periodo di 6(sei) settimane consecutive a decorrere dalla settimana precedente il primo lunedì di dicembre. Per realizzare l’orario a 35 ore settimanali a partire dal 2007,saranno utilizzate 30 ore del monte ore annuo dei riposi retribuiti di cui all’art. 7 del C.C.N.L. di settore del 01/10/2004.
Qualora per ragioni tecniche ed organizzative del cantiere, le aziende non intendano effettuare la riduzione d’orario, limitatamente a due settimane da definirsi, ciò sarà possibile previo accordo tra azienda e dipendenti, accordo che verrà comunicato dall’Azienda alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, entro sette giorni dalla sua stipula.
Art.10
Indennità di Reperibilità
Viene istituita ,a decorrere dal 1.05.2007,il servizio di reperibilità ,che è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa ,in cui il lavoratore si pone a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non debbono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e xxxxxxxxxxxx.Xx lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l’esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile,qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dalla azienda.
Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire,quando non sarà possibile intervenire in questo lasso di tempo (es. per la distanza del luogo di intervento).Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità si riconoscerà al lavoratore uno specifico compenso,avendo natura retributiva,non inferiore ai valori espressi nella sottostante xxxxxxx.Xx trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.
Compenso reperibilità | ||
Livello | Compenso settimanale Euro | Compenso Giornaliero Euro |
1°, 2°,° | 55,00 | 7,85 |
3°, 4° | 60,00 | 8,55 |
Superiore al 4° | 65,00 | 9,30 |
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente accordo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali di miglior favore in essere, che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
Art.11
Malattia Apprendisti
A seguito del riconoscimento della quota di malattia agli apprendisti a carico dell’ INPS,siconcorda di variare i coefficienti di malattia,che dovranno essere identici a quelli degli operai.
Pertanto,a decorrere dal 1.02.2007, i periodi di malattia degli apprendisti Xxxxx andranno determinati dalla Cassa Edile Cedaiier con i seguenti coefficienti:
a)7,32 per i primi tre giorni di assenza per malattia
b)3,20 dal 4° al 20° giorno di malattia
c)1,85 dal 21° al 180° giorno di malattia
d)4,00 dal 181° al 365° giorno di malattia,qualora la stessa non fosse indennizzata dall’INPS.
Si concorda di non versare,sempre a decorrere dal 1.2.2007,la quota aggiuntiva di contributi prevista per la malattia degli apprendisti,che era determinata nella percentuale del 1,50%,mentre rimane a carico dell’impresa il versamento contributivo per la CIGO Apprendisti,come previsto al successivo articolo.
Art.12
CIGO Apprendisti
A far data dall’1/11/2006, le Parti, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato D del CCNL 1 ottobre 2004 ,per le imprese a cui si applica questo contratto , convengono di costituire in seno alle Casse Edili un Fondo che eroghi in favore dei lavoratori apprendisti le prestazioni aggiuntive per la copertura salariale in materia di ricorso alla C.i.g.o., per la parte non riconosciuta dall'INPS.Tale Fondo, che si propone di chiamare “FONDO PRESTAZIONI APPRENDISTATO” viene finanziato attraverso un’aliquota pari al 2,50 % per ogni lavoratore apprendista, da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 1 ottobre 2004.
Il versamento è dovuto con le medesime modalità previste per le altre contribuzioni.
Le disponibilità del Fondo sono finalizzate a rimborsare alle imprese i trattamenti economici previsti dal contratto già anticipati ai lavoratori. Le parti sociali, sulla base dell’andamento annuale della gestione del Fondo, potranno adeguare la percentuale di contribuzione a carico delle imprese.
CLAUSOLA DI DISSOLVENZA
Nel caso di innovazioni legislative o convenzionali con Istituti previdenziali che prevedano estensioni totali e parziali dei trattamenti di CIGO già previsti per gli operai, le parti si incontreranno al fine di definire una percentuale idonea per erogare le opportune integrazioni dei trattamenti pubblici e/o convenzionali.
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Tutte le domande saranno istruite dalla struttura amministrativa della Cassa Edile.
Art.13
Aliquote contributive
Le parti concordano che a decorrere dal 1.05.2007 le aliquote relative alla cassa Xxxxx Xxxxxxxx siano le seguenti:
ALIQUOTE CASSA EDILE CEDAIIER dal 1.05.2007 | ||||
Ditta | Dipendente | TOTALE | ||
Quota Finanziamento | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
QTS | 0,60 | 0,50 | 1,10 | |
QNS | 0,198 | 0,198 | 0,396 | |
Quote Prestazioni | 1,60 | - | 1,60 | |
Quote APE | 2,616 | - | 2,616 | |
Quote premio Fedeltà | 0,10 | - | 0,10 | |
Fondo scuola | 0,40 | - | 0,40 | |
Fondo Comitato Paritetico | 0,20 | - | 0,20 | |
Totale aliquote | 7,214 | 0,998 | 8,212 |
Per i soli lavoratori apprendisti si dovrà aggiungere quanto previsto dal precedente art. 12.
Le parti dichiarano che eventuali successive modifiche alle aliquote contributive di cui sopra dovranno essere definite dalle parti firmatarie del presente integrativo mediante accordi specifici,in ogni caso concordano di rivedere le aliquote entro il 2008,sia alla luce delle necessità di bilancio che in previsione dell’istituzione della figura atta a coprire il ruolo di RLST,prevedendone in quel momento l’eventuale aliquota .
Art. 14
Prestazioni a carico CEDAIIER
Le prestazioni della Cassa Xxxxx Xxxxxxxx saranno rivalutate, fermo restando quanto previsto dal regolamento, a partire dal 01-06-2007, nella seguente misura:
- PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE 150 Euro
- PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE 200 Euro
- CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI
110 Euro per media inferiore
210 Euro per media superiore
310 Euro per Università
-PREMIO FIGLI X LAUREA
780 Euro
(il premio viene ridotto di 26 euro per ogni voto sino 105,poi riproporzionato su voto 104 per 646 Euro)
- CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE 550 Euro
- CONTRIBUTI INTERESSI MUTUO
vengono corrisposti per un MUTUO SINO A 16.00O EURO
-CONTRIBUTI PROTESI
• Protesi acustiche
integrazione 50% su tetto massimo di 420 Euro
• Protesi oculistiche
integrazione 50% su tetto massimo di 170 Euro
• Protesi ortopediche
integrazione 50% su tetto massimo di 260 Euro
• Protesi e cure dentarie
integrazione 50% su tetto massimo di 550 Euro
Le parti concordano che laddove i massimi erano previsti per un triennio,a decorrere dal 01-06-2007 i massimi ora siano previsti all’interno del biennio.
Art. 15
Decorrenza e durata
La decorrenza del presente contratto integrativo provinciale dell’edilizia è quella prevista dai singoli articoli; esso avrà vigenza fino al 31 dicembre 2009. Fermo restando la ultrattività della sua vigenza, fino alla stipula del nuovo integrativo provinciale dell’edilizia ed in considerazione comunque di quanto stabilito dal C.C.N.L., per gli istituti di sua competenza e demandati alla contrattazione di secondo livello, la decorrenza dei vari articoli del nuovo integrativo provinciale dell’edilizia, successivo al presente, non potrà essere antecedente alla data di stipula dello stesso.
Per quanto non modificato dal presente accordo restano fermi i contenuti del contratto integrativo provinciale del 27.04.2004.
Le parti si impegnano a definire la stesura definita del contratto entro il 31.10.2007,in modo di poterlo dare alle stampe.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
C.N.A. RIMINI FILLEA-CGIL RIMINI
CONFARTIGIANATO RIMINI FILCA – CISL RIMINI
UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI RICCIONE FENEAL UIL - RIMINI