Contract
ALLEGATO A) CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’APCOA PARKING ITALIA S.P.A. PER L’UTILIZZO A CONDIZIONI AGEVOLATE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI PRATO DA PARTE DEI DONATORI DI SANGUE ED EMODERIVATI E PER COLORO CHE ACCEDONO ALLA SOC ONCOLOGIA MEDICA PRATO.
PREMESSO CHE
✓ APCOA Parking Italia S.p.A è titolare di un contratto di affidamento del servizio di parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli il quale viene svolto presso il parcheggio del Nuovo Ospedale di Prato;
✓ l’Azienda USL Toscana Centro, in ossequio alla Legge n. 219/2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti; valorizza il ruolo delle Associazione di donatori volontari di sangue e le relative federazioni prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionale ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
✓ che il C.R.S – Regione Toscana - ha stipulato nel Gennaio 2017 per l’Azienda Usl Toscana Centro nuove convenzioni con le Associazioni dei donatori di sangue presenti nella Provincia di Prato (Avis, Fratres Prato, Fratres Poggio a Caiano), per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali;
✓ le convenzioni sono state stipulate in base ad uno schema tipo regionale con accordo raggiunto tra la Regione Toscana e le Associazioni e/ federazioni regionali
dei donatori di sangue approvato con DGRP 1370/2016;
✓ l’Azienda Usl Toscana Centro intende agevolare i donatori che afferiscono alla SOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato nonché coloro che accedono alla SOC Oncologia Medica di Prato per le cure rendendo loro disponibile l’accesso al parcheggio dell’ospedale a condizioni agevolate scontando direttamente l’onere della sosta nella fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le 19,00, sette giorni su sette;
✓ che la Società “SAT”, concessionario della ex Azienda USL 4 di Prato per la costruzione e la gestione del Nuovo Ospedale di Prato, ha affidato a “GESAT scarl” di Prato, con contratto del 28.06.2013, la gestione dei servizi non sanitari e commerciali del N.O.P. tra cui il servizio di parcheggio;
✓ che “GESAT scarl” ha affidato il servizio di parcheggio del Nuovo Ospedale di Prato alla “APCOA Parking Italia SPA” – con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxxx;
✓ che APCOA dispone degli strumenti tecnici per consentire l’accesso a condizioni agevolate al parcheggio di cui sopra, a coloro che accedono alla SOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e alla SOC Oncologia Medica di Prato, ed in particolare il cosiddetto “Timbro Convenzione” utilizzabile direttamente presso le due strutture menzionate;
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della Dr.ssa……………, nata a ……..il………non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C………..,delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. …………. del …………………….
E
APCOA Parking Italia SPA di seguito denominata “APCOA”, CF: 01176050217 -
P. IVA: 01578450205 Iscritta al Registro delle Imprese di Mantova - REA: 167044, con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxxx, nella persona del proprio Rappresentante Legale Dott………… nato a ……………… il …………….
domiciliato per la carica presso la sede della Società;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art.2 - Oggetto della Convenzione
Le parti con il presente atto, intendono regolare i reciproci rapporti riguardo l’utilizzo del parcheggio a pagamento a condizioni agevolate presso il NOP- Nuovo Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato - a favore di donatori di sangue o dei suoi derivati, e per coloro che accedono per le cure alla SOC Oncologia Prato.
La presente convenzione è funzionalmente collegata al contratto principale stipulato tra la APCOA Parking Italia SPA e la sopracitata GESAT scarl, concessionaria della ex Azienda USL 4 di Prato.
Qualora per qualsiasi motivo si risolva o si estingua il contratto principale, diverranno prive di efficacia anche le obbligazioni derivanti dal presente contratto fatte salve eventuali competenze già maturate alla data di risoluzione/estinzione che saranno comunque dovute.
Nell’oggetto del presente contratto è compresa ogni attività necessaria per la corretta ed integrale esecuzione del servizio, in conformità ai documenti contrattuali ed agli
accordi raggiunti con la GESAT scarl.
Art. 2.1 – “Timbri Convenzione” e modalità di erogazione dello sconto sulla tariffa-parcheggio.
APCOA concede “in comodato d’uso gratuito” nr. 2 Timbri Convenzione all’Azienda per la durata della convenzione; resta inteso che la proprietà resta di APCOA:
✓ nr. 1 Timbro Convenzione presso la SOC Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale, Presidio Ospedaliero Santo Stefano Prato;
✓ nr. 1 Timbro Convenzione presso la SOC Oncologia Prato, Presidio Ospedaliero Santo Stefano Prato.
I Timbri Convenzioni consentiranno alla SOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Santo Stefano di Prato e alla SOC Oncologia di Prato di codificare il 100% di sconto sul ticket che viene ritirato all’ingresso del parcheggio del NOP relativamente a soste avvenute tra le ore 06.00 e ore 19.00, 7 giorni su 7; i donatori e coloro che accedono alla SOC Oncologia pertanto, a fronte dello sconto menzionato non dovranno corrispondere alcun compenso per la sosta.
I Timbri Convenzione saranno restituiti ad APCOA alla scadenza del presente accordo.
In caso di mancata restituzione, entro 15 gg dalla scadenza, sarà applicato un soprapprezzo di € 700,00 (IVA esclusa) corrispondente al valore del Timbro Convenzione.
L’Azienda è tenuta a custodire e conservare i Timbri Convenzione con la dovuta diligenza, non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto e non può concedere a un terzo il godimento dell’apparato senza il consenso di Apcoa.
Il materiale di consumo del Timbro è a carico dell’Azienda.
Art. 2.2 In caso di mancato funzionamento dei Timbri Convenzione, l’Azienda dovrà contattare il personale APCOA, i cui contatti saranno forniti in altra apposita comunicazione tra le parti.
L’Azienda USL Toscana Centro non assume alcuna responsabilità riguardo la gestione e le modalità con cui viene realizzato il servizio.
In caso di esecuzione del servizio non conforme a quanto concordato o in caso d’inadempimento a qualsiasi obbligo stabilito dal presente accordo, per fatto imputabile alla Società, questa si impegna ad intervenire con la massima sollecitudine per ripristinare il rispetto della convenzione e mitigare le conseguenze del servizio non conforme.
In caso di chiamata per mancato funzionamento Apcoa si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile tramite il proprio personale.
Nel caso in cui il mancato funzionamento delle apparecchiature sia invece imputabile, a giudizio delle Parti, da fatto o colpa di terze persone, caso fortuito, forza maggiore o ad atti vandalici oggetto di regolare denuncia di reato anche contro ignoti da parte di APCOA e/o dell’Azienda USL Toscana Centro, APCOA potrà effettuarne la riparazione entro un lasso di tempo ragionevolmente richiesto dalla natura dell’intervento tecnico necessario e provvederà a fornire un apparecchio in sostituzione nel più breve tempo possibile dal verificarsi del mancato funzionamento. Essendo la custodia delle apparecchiature a carico della Azienda USL Toscana Centro ai sensi dell’Art. 2.1 del presente contratto, gli eventuali costi per la riparazione e/o sostituzione saranno a carico dell’Azienda USL Toscana Centro.
Apcoa non sarà tuttavia considerata responsabile per eventuali ritardi nell’erogazione del servizio.
Art. 3 - Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento
Le ore di sosta complessive utilizzate verranno fatturate mensilmente da APCOA all’Azienda USL Toscana Centro, applicando uno sconto del 30% sull’importo complessivo dovuto, calcolato sulla tariffa oraria in essere al momento dell’utilizzo; al riguardo APCOA fornirà relativo resoconto estratto dall’impianto gestionale. L’Azienda non riconoscerà e non rimborserà alcuna differenza di prezzo rispetto a quanto pattuito.
L’APCOA si impegna ad emettere fattura elettronica mensilmente, entro il 30 del mese successivo al periodo di riferimento, alle condizioni di cui sopra.
L’Azienda Usl Toscana Centro, solo dopo che abbia dato esito positivo il riscontro effettuato su tutti i dati forniti dalle SOC che gestiscono i timbri-convenzione, provvederà al pagamento, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento, della fattura redatta secondo le vigenti norme di legge, al Protocollo dell’Azienda Usl TC.
Qualora invece l’Azienda, in sede di verifica, riscontrasse delle inesattezze nel materiale ricevuto, rispetto ai dati in proprio possesso, è tenuta a richiedere, in modo formale, a Apcoa, gli opportuni chiarimenti, sospendendo il pagamento della fattura ricevuta.
A tal riguardo farà fede l’attestazione del corretto conteggio di dati presentati dal produttore del sistema gestionale SKIDATA.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 (il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione).
3.1 L’APCOA si impegna a riportare sulle richieste di rimborso spese il seguente codice CIG XXXXXXXXXX necessario per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione.
3.2. Le parti concordano che la convenzione è soggetta ad applicazione IVA.
3.3. Tracciabilità-adempimenti ex L.136/2010.
Apcoa, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e seguenti.
Deve quindi disporre di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, , acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.a. Tutti i movimenti finanziari relativi all’ attività devono essere registrati su conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione delle competenze avverrà solo se la controparte risulterà in regola con la contribuzione agli Enti Previdenziali.
Art. 4 – Durata, proroga, rinnovo, risoluzione, recesso e decadenza.
4.1 Durata
La convenzione ha efficacia dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà durata fino al 31.12.2021, fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R e/o a mezzo PEC (xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx0.xx).
Le parti concordano altresì che nelle more di sottoscrizione del presente atto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra di loro secondo quanto previsto dalla convenzione stessa.
4.2 Proroga
È consentita all’Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.
4.3 Rinnovo
La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore anno previo scambio di corrispondenza scritta tra le parti da inoltrarsi entro tre mesi precedenti la scadenza dell’ accordo.
4.4 Risoluzione
APCOA può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari.
L’Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte di Apcoa, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione della convenzione:
• la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell’Azienda
Usl Toscana Centro;
• esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.;
• cessazione dell’attività;
• frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
• interruzione non motivata del servizio;
• perdita dei requisiti previsti per la stipula della convenzione;
• violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 6.
In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.
4.5 Recesso
È fatta salva la facoltà dell’Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto. Per le predette cause di risoluzione l’Azienda dovrà darne comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.
4.6 Decadenza/Clausola risolutiva espressa
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 addebitabile a responsabilità della Società;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
La convenzione decade per violazione, da parte dell’Azienda, della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. 231/2001 ed in particolare, in ipotesi di violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico 231 di Apcoa Parking Italia S.p.A che l’Azienda dichiara dia aver visionato (lo stesso è disponibile sul sito internet di Apcoa xxx.xxxxx.xx)
Art.5- Verifiche e controlli
La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata ai Referenti Operativi individuati all’art.8.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate a APCOA, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché la Società adotti i necessari provvedimenti in merito.
Oltre a quanto indicato al precedente art. 4, per il perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Società, con un preavviso di almeno 30 giorni.
Art.6- Privacy e Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda
Le parti si impegnano all’osservanza della normativa vigente in materia di tutela ei dati sensibili ai sensi del D. Legs. 196 del 30 Giugno 2003 e art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
La Società è tenuta a far osservare a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura le disposizioni contenute nel “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Legs. 196/2003”, adottato con Deliberazione DG n. 173/2018, visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy” ed eventuali successive modifiche integrazioni.
La Società è inoltre tenuta a far osservare i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con Deliberazione DG n. 1358 del 16/06/2016.
Art. 7 – Registrazione e imposta di bollo
La presente convenzione, redatta in duplice copia, viene repertoriata in bollo e la relativa imposta è a carico di Apcoa.
L’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 131 del 26.4.86 ed il relativo onere farà carico alla parte interessata.
Art. 8 Responsabili della convenzione
I Responsabili della convenzione vengono individuati:
•per l’Azienda:
- il Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 nella figura del Direttore della SOC Affari Generali, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- i Responsabili Gestionali Aziendali della convenzione nella Direttore dalla SOS Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx o suo delegato e del Direttore della SOC Oncologia Medica Prato, Dr. Xxxxxx xx Xxx o suo delegato.
•b) per l’APCOA PARKING ITALIA SPA :
- il Responsabile della Convenzione nella figura del Direttore Commerciale, Dr. Xxxxxx Xxxxxx;
- Il responsabile Gestionale della convenzione, Sig.Xxxx Xxxxxxxx.
Art. 9 – Foro competente per la risoluzione di controversie Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze. Letto, confermato e sottoscritto.
Prato,
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOC Affari Generali
Dr.ssa……………
per l’APCOA PARKING ITALIA SPA
il Legale Rappresentante
Dr ……………………
(data e firma digitale) (data e firma digitale)