Contract
172
26 luglio 2017
Lavoro occasionale.
Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
INPS, con circolare 5 luglio 2017 n. 107, illustra e fornisce chiarimenti in merito alle prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31/L alla G.U. del 23 giugno 2017 n. 144).
Le ipotesi di ricorso al lavoro occasionale, entro particolari limiti quantitativi sul versante retributivo, sono due, il libretto famiglia per le famiglie (persona fisica non nell’esercizio di impresa o di libera professione) e il contratto di prestazione occasionale per le imprese che occupano meno di cinque lavoratori.
Il libretto famiglia
Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è di 10 euro, per una prestazione lavorativa non superiore ad un’ora. Il netto pagato al lavoratore è di 8 euro (1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali).
Il lavoratore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono indicate dalla legge e consistono in:
piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.
In questo numero:
Lavoro occasionale: libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale
pag.1-2-3
Precoci e Ape Sociale: messaggio INPS 2884 pag.3
Notizie in breve Pag.4
Immigrazione Pag.4-5
segue a pag.2
Lavoro occasionale: libretto famiglia per piccoli lavoro domestici, ripetizioni, assistenza; contratto di prestazione occasionale per le imprese che occupano meno di cinque lavoratori.
Per usufruire del libretto famiglia sia
l’utilizzatore che il lavoratore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione
stessa:
i dati identificativi del prestatore;
il compenso pattuito;
il luogo di svolgimento della prestazione;
la durata;
l’ambito di svolgimento;
altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal lavoratore all’atto della registrazione.
Il contratto di prestazione occasionale
Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.
Sono quindi compresi tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, le ONLUS, le associazioni, ecc.
Il compenso giornaliero del lavoratore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora.
Al compenso spettante al lavoratore si applicano oneri a carico del datore di lavoro:
la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
Sui versamenti complessivi effettuati
dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, il datore di lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare all’INPS, tramite il servizio online dedicato:
i dati identificativi del prestatore;
il compenso pattuito;
il luogo di svolgimento della prestazione;
la durata;
la tipologia;
il settore dell’attività lavorativa;
altre informazioni per la gestione del rapporto.
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
studenti con meno di 25 anni di età;
persone disoccupate che abbiano
presentato all’ ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Segue a pag.3
Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:
nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali indipendentemente dal numero di dipendenti.
Limiti economici
Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
Per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Per prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati, beneficiari di reddito di inclusione, gli importi effettivamente erogati sono considerati al 75% del loro valore;
Per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
L’attività dei Patronati
È autorizzata esclusivamente la registrazione del lavoratore e tutti gli adempimenti relativi al solo Libretto Famiglia Al momento i Patronati, per gli adempimenti di loro competenza, non possono svolgere nessuna attività perché la piattaforma informatica sarà disponibile entro il mese di luglio.
Precoci e Ape sociale
Messaggio INPS
INPS, con messaggio 2884/2017 fornisce precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale.
Il primo chiarimento riguarda la valutazione dello stato di disoccupazione:
Possono accedere alle due prestazioni i soggetti in stato di disoccupazione che hanno sospeso la prestazione per rioccupazione e che alla data di presentazione dell'istanza hanno terminato completamente la fruizione della prestazione spettante;
Sono invece esclusi i soggetti che avendo diritto alla prestazione di disoccupazione non hanno presentato istanza e coloro che, pur disoccupati a seguito di licenziamento, non avevano i requisiti per il diritto alla prestazione.
Altro chiarimento riguarda le priorità nell’accesso ai benefici, che sono così determinate:
per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al
requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
per il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico
con il requisito ridotto (41 anni di anzianità contributiva).
Per l’accesso ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.
Notizie in breve
Stabilizzazione DIS-COLL
L’articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81, dal 1° luglio 2017, ha reso strutturale l’indennità di disoccupazione per xx.xx.xx., anche a progetto, non pensionati e privi di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.
Sempre dal 1° luglio è stata ampliata la platea dei beneficiari della prestazione con l’inclusione degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio, non ammessi alla tutela fino al 30 giugno scorso.
Inps, con Circolare 115 del 19 luglio, fornisce le istruzioni applicative delle novità normative oltre a ripetere tutta la normativa sulla DIS- COLL.
Prestazioni antitubercolari
L’INPS ha emanato la circolare n. 112 del 13 luglio 2017, con la quale fornisce un quadro riepilogativo della normativa inerente alle prestazioni antitubercolari.
NASpI-Requisito delle 13 settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivo
INPS con messaggio n. 2875 del 11 luglio 2017, non pubblicato sul sito, fornisce ulteriori chiarimenti sul requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare si precisa che i periodi di malattia e di infortunio, a copertura o a integrazione parziale o totalmente integrata dal datore di lavoro, sono da considerare eventi “neutri” con conseguente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
Disoccupazione
Erogazione durante i periodi trascorsi all'estero
Con la sentenza n. 16997 del 10 luglio 2017, la Corte di Cassazione, respingendo un ricorso presentato dall'INPS, ha affermato che il trattamento di disoccupazione deve essere riconosciuto al lavoratore straniero che si reca nel paese di origine durante il periodo della sua erogazione. La Corte di Cassazione rileva che “… l’art. 34, comma 2°, d.P.R. n. 818/1957, ancora la fruizione del beneficio semplicemente alla circostanza che l'assicurato sottostia «alle norme per il controllo della disoccupazione» e che l'art. 4, d.lgs.
181/2000 (per come sostituito dall'alt. 5, d.lgs.
.n. 297/2002, e applicabile ratione temporis), nel fissare i principi per l'adozione da parte dei servizi regionali competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilisce che la perdita dello stato di disoccupazione consegua «in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3» (lett. b), oppure «in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni» (lett. c)...”
Nel caso in questione, l'INPS non ha dato prova che il lavoratore, nel periodo in cui ha soggiornato all'estero, non si sia presentato senza giustificato motivo ad una convocazione del servizio competente o abbia rifiutato una congrua offerta di lavoro formulatagli; pertanto, secondo la Corte “… deve ritenersi che la sentenza impugnata non meriti le censure rivoltele, dal momento che, diversamente interpretate, le disposizioni richiamate nella rubrica del motivo del ricorso per cassazione finirebbero per attribuire all'INPS una potestà innominata di incidere sul diritto al trattamento previdenziale in essere per il semplice fatto che il suo titolare si sia allontanato provvisoriamente dal territorio dello Stato, vale a dire un significato che le renderebbe passibili di una censura di incostituzionalità, avendo la Corte costituzionale più volte precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all'osservanza del comportamento attivo prescritto dall'ordinamento a chi ne è beneficiario (cfr. in specie Xxxxx xxxx. x. 000 del 1974)...”.
Bonus asilo nido
Riconosciuto solo ai lungosogiornanti
Come è noto dal 17 luglio 2017 può essere richiesta all'INPS l'erogazione del bonus asilo nido di cui all’art. 1 comma 355 della L.
232/2016. Quest'ultimo non prevede
analogamente a quanto stabilito per “l’assegno alla nascita”, alcuna limitazione per l’accesso al beneficio - né in relazione al reddito dei beneficiari, né in relazione alla condizione giuridica del richiedente - e rinvia ad un
successivo DPCM solo il compito di stabilire “le disposizioni necessarie per l’attuazione del
presente comma”. Il DPCM 17.2.2017 invece è intervenuto su questo punto e all’art.1 comma 2 ha limitato l’accesso del bonus ai cittadini italiani, UE e extra UE titolari di permesso di lungo soggiorno. Tale disposizione contrasta con quanto stabilito dall’art. 41 TU immigrazione, che prevede parità di trattamento dello straniero con permesso di soggiorno di almeno un anno al cittadino italiano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale. Non pare proprio, dunque, che un DPCM possa derogare a una norma avente forza di legge, introducendo limitazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. È altrettanto discutibile la differenza di trattamento posta per tra i bimbi portatori di handicap figli di un cittadino straniero privo di pds-Ue-slp e i figli disabili di un cittadino italiano: tutto ciò è incompatibile con la convenzione ONU sui diritti dei disabili.
Visto per turismo
Nuove disposizioni
Il Ministero dell'Interno ha diffuso la circolare del 23 giugno 2017 con la quale si dà informazione che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con nota del 23 maggio 2017, ha comunicato di aver istituito una nuova sottocategoria di visto per turismo, denominata visto per “Turismo - Visita
famiglia/amici”.
Rinnovo permesso di soggiorno
Decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la decisione del 14 giugno 2017 n. 2928 ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui era stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché privo di redditi sufficienti. Nell'accogliere il ricorso, il Consiglio di Stato sostiene che “...le sopravvenienze reddituali di segno positivo verificatisi nelle more della notifica del provvedimento e della decisione del ricorso gerarchico eventualmente proposto, sono rilevanti e devono essere valutate dall’amministrazione in chiave prognostica (tra le tante, cfr. Sez. III, n.
1714/2016; n. 5466/2015)…”.
Cittadinanza
Decisione della Corte di Cassazione
Il ritardo nell'iscrizione del minore all'anagrafe, da parte dei genitori, «non può pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva». Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 12380/2017 accogliendo, con rinvio, il ricorso di una ragazza straniera. La Corte tra le altre cose chiarisce che la definizione giuridica di residenza si fonda sul «criterio di effettività» e richiama quanto stabilito dall'articolo 33 del Dl n. 69/2013 (conv. con modif. dalla L. n. 98/2013), che espressamente prevede che «ai fini della legge 91/1992, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione».
Protezione Internazionale
La relocation
La notizia sul sito del Ministero dell'Interno.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 00-00000000 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su xxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx/ Per informazioni e chiarimenti contattare:
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