PREMESSO CHE
Allegato parte integrante - 1
ACCORDO TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI RAPIDI PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2
PREMESSO CHE
- Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario e presidi di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino - tramite approcci proattivi - l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- l’attuale curva epidemica dei casi di COVID-19 impone di dedicare particolare attenzione nell’adozione di ulteriori misure, aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2;
- in tale ambito trovano particolare rilevanza le attività mirate all’ulteriore sostegno al mondo della scuola attraverso la ricerca della presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 nelle persone che sono coinvolte nella sicurezza del medesimo e non oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico. Ci si riferisce in particolare ai genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all’accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitari;
- tali attività si affiancano a quelle in corso rivolte al mondo della scuola, a quelle messe in atto all’interno del patto per il lavoro e ad altre attivate presso le Aziende sanitarie della Regione;
- l’Assessore alla Sanità e Politiche sociali ha ritenuto opportuno rivolgere alle Farmacie convenzionate un invito a svolgere la funzione di punto di accesso ai test diagnostici sierologici rapidi, in grado di rivelare l’eventuale esposizione al coronavirus nella popolazione soprariportata che accetti volontariamente di aderire al progetto di “screening" offerto dalla Regione;
- le Farmacie convenzionate pubbliche e private si sono dichiarate disponibili a rispondere alla richiesta sopra esplicitata, consapevoli della situazione epidemiologica che si stata modificando e certe della possibilità di accogliere in Farmacia le persone, alle quali sono destinate le attività oggetto dell’accordo, attuando misure idonee di sicurezza (uso obbligatorio e corretto della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso, controllo della temperatura corporea, distanziamento).
TENUTO CONTO CHE
- Il Ministero della salute con nota n. 16106/2020, l’Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale;
- i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito negativo non possano escludere la possibilità di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione;
- il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia;
- l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione;
- l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola.
LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO
- Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all’accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitari;
- che le Farmacie che aderiranno all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico e per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale* della Regione tramite posta elettronica, comunicando (Modulo in Allegato 1): Azienda USL di riferimento; codice regionale Farmacia; denominazione Farmacia; codice ISTAT comune; descrizione comune;
* indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
- che le Farmacie aderenti saranno designate dall’AUSL di riferimento in qualità di
Responsabili del trattamento dei dati;
- che l’esecuzione del test sierologico in Farmacia avverrà, da parte dei cittadini, e su appuntamento, nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus riportate in Allegato 2 al presente Accordo;
- che l’approvvigionamento dei test rapidi avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, scelto nell’elenco dei test sierologici rapidi convalidati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (test immunocromatografici rapidi all’interno della lista disponibile all’indirizzo web: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxxxx);
- che venga riconosciuto un costo a test pari a complessivi 16.76 € IVA inclusa [per l’approvvigionamento del test (5,001 €; esente IVA); per materiale di consumo/DPI e smaltimento rifiuti (€.2,00; esente IVA); per la remunerazione del servizio (8,00 € IVA esclusa; 9,76 € IVA inclusa)].
LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO INOLTRE I SEGUENTI ASPETTI TECNICI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SCREENING
- Al cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’, dopo la misurazione della temperatura corporea da parte del farmacista (per temperature rilevate superiori a 37,5°, non sarà possibile far eseguire il test in Farmacia), verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto e verranno consegnati:
- apposita informativa sul progetto (Allegato 3)
- un modulo comprendente l’informativa sul trattamento dei dati (Allegato 4);
- modulo per autocertificazione avente diritto (Allegato 5): il cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’ dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto all’esecuzione gratuita del test (essere genitore di, essere fratello/sorella di, familiare convivente di) fatta eccezione per i soggetti minori;
- modulo di consenso all’esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al
genitore/tutore/soggetto affidatario del minore (Allegato 6);
I moduli 5 e 6 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibile
all’Azienda USL di competenza solo qualora richiesti;
- il farmacista:
- accedendo alla piattaforma SOLE con le credenziali già disponibili per la Farmacia, registra i seguenti dati necessari su apposita scheda da compilare sul Portale SOLE:
▪ xxxx riferiti al soggetto che esegue il test (punto A o in alternativa punto B):
A. dati alunno/studente che esegue il test
a. codice fiscale dell’assistito;
b. cognome dell’assistito;
c. nome dell’assistito;
d. data di nascita dell’assistito;
e. numero telefono del genitore/tutore/soggetto affidatario del minore;
f. AUSL di assistenza;
1 Valore indicativo di riferimento alla data di sottoscrizione dell’Accordo.
g. scuola/università frequentata;
h. classe o corso frequentato;
g. conferma acquisizione modulo di consenso al test firmato dal genitore/ tutore/soggetto affidatario del minore;
B. dati familiare convivente che esegue il test
a. codice fiscale dell’assistito
b. cognome dell’assistito
c. nome dell’assistito
d. data di nascita dell’assistito
e. numero telefono dell’assistito
f. AUSL di assistenza
x. xxxx riferiti allo studente che ha dato diritto dall’esecuzione gratuita
del test:
− codice fiscale alunno/studente;
− cognome xxxxxx/studente;
− nome xxxxxx/studente;
− data di nascita alunno/studente;
− scuola frequentata da alunno/studente;
− classe frequentata da alunno/studente;
▪ conferma che il cittadino che esegue il test non ha febbre;
▪ data di rilevazione del test rapido sierologico;
▪ fotografia dell’esito del test;
▪ orario di esecuzione del test;
▪ dati della Farmacia;
▪ nome del test utilizzato, lotto, data di scadenza;
- fornisce indicazioni al cittadino su come condurre il test;
- dopo circa 15 minuti dall’esecuzione descrive l’immagine emersa;
- scatta l’immagine dell’esito del test emerso e allega detta immagine alla scheda compilata sulla piattaforma SOLE di cui sopra;
- nel caso il farmacista non sia riuscito a scattare la foto indica nella scheda che
l’immagine non è disponibile;
- i dati registrati nella scheda sulla piattaforma SOLE sono trasmessi alle AUSL di assistenza sanitaria del cittadino.
In particolare:
- le informazioni sono trasmesse tramite i servizi ICT aziendali ai Dipartimenti di Sanità Pubblica per le attività conseguenti (corretta interpretazione del risultato; contatto del cittadino in caso di esito positivo per eseguire il tampone nasofaringeo) concordando localmente le modalità di trasmissione;
- i dati di sintesi (Farmacia; numero di test eseguiti) sono inoltre trasmessi dai Servizi ICT ai Servizi Farmaceutici aziendali per le attività di rendicontazione e di remunerazione che avverrà, come per la realizzazione di altri servizi, con fatturazione elettronica;
- i dati registrati sulla piattaforma SOLE sono inoltre resi disponibili al medico di medicina generale del cittadino;
Alcuni dei dati richiesti sono acquisti in modalità automatica.
- i dati sono accessibili anche da parte della Regione (Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e Servizio Assistenza Territoriale Area farmaco e dispositivi medici) direttamente dalla piattaforma SOLE per le necessarie attività di monitoraggio e per analisi di siero prevalenza;
- la scheda relativa al test eseguito dal cittadino è visualizzabile sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- i cittadini che aderiscono alla campagna di screening dovrebbero avere il FSE attivo; in caso contrario potrebbe essere loro offerta la possibilità di attivare tale strumento;
- le Farmacie convenzionate non sono autorizzate a vendere al cittadino il test sierologico rapido oggetto del presente Accordo.
LE PARTI CONCORDANO INFINE CHE
- In caso di positività al test, il cittadino eseguirà presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica aziendali il tampone nasofaringeo che potrà rilevare l’eventuale presenza del virus SARS- CoV-2;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all’articolo 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19, e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti test nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
- che la validità del presente Accordo, con avvio a far data dalla sua sottoscrizione, si intende estesa al 30 giugno 2021, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l’anticipata interruzione.
DATA
FIRME
Assessore alle Politiche per la salute
Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati