CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti al settore elettrico
18 Febbraio 2013
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i lavoratori addetti al settore elettrico
18 Febbraio 2013
INDICE GENERALE
Verbali conclusiVi delle trattatiVe 5
per la stipulazione del contratto
art 1 - ambito di applicazione 13
art 2 - relazioni industriali 14
art 3 - assetti contrattuali 19
art 4 - istituti di carattere sindacale 21
art 6 - rappresentanze sindacali unitarie 25
art 7 - cessione e trasformazione di aziende 26
art 10 - ambiente, Qualità, e sicurezza sul luogo di lavoro 27
art 14 - contratto di inserimento 43
art 15 - contratto di lavoro a tempo parziale 47
art 16 - contratto di lavoro a termine 50
art 17 - somministrazione di lavoro a tempo determinato 52
art 18 - telelavoro 53
art 21 - classificazione del personale 56
art 23 - Mutamento temporaneo di mansioni 61
art 24 - doveri del lavoratore 62
art 25 - provvedimenti disciplinari 63
art 27 - Giorno festivi e riposi - Festività soppresse 72
art 28 - assenze - permessi e brevi congedi - cariche pubbliche - aspettativa 76
art 30 - diritto allo studio 79
art 31 - tutela della maternità/paternità 79
art 32 - Malattia, infortuni e cure termali 79
art 33 - servizio militare/servizio civile 83
art 34 - lavoratori sottoposti a procedimento penale 84
art 35 - struttura retributiva 85
art 36 - aumenti periodici di anzianità 90
art 37 - tredicesima e quattordicesima mensilità 92
art 38 - trattamento turnisti e semiturnisti 92
art 40 - indennità 100
art 41 - lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno 102
art 42 - trasferimenti 105
art 43 - rimborso spese/ore viaggio 108
art 44 - Vestiario - alloggio 109
art 45 - Mense 109
art 46 - premio di risultato 110
art 47 - preavviso - trattamento sostitutivo 113
art 48 - trattamento di fine rapporto 114
art 49 - previdenza complementare 115
art 50 - assistenza sanitaria integrativa 115
art 51 - attività ricreative, culturali e sportive 115
art 52 - assicurazioni 116
art 53 - decorrenza e durata 116
art 54 - successione dei contratti 116
art 55 - inscindibilità e interpretazione del contratto 117
art 56 - distribuzione del contratto 117
art 57 - norme finali 117
EsERCIzIo DEL DIRItto DI sCIopERo 119
linee guida per la definizione della nuova regolamentazione 119
del diritto di sciopero
accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero 123
nel settore elettrico 18 febbraio 2013
Fac-simile proclamazione sciopero 134
Fac-simile proclamazione sciopero straordinario 136
commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 138
nei servizi pubblici essenziali - delibera di valutazione di idoneità dell’accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico 18 febbraio 2013
VERbALE DI ACCoRDo suLL’INCREmENto REtRIbutIVo 143
QuotA CoNtRIbuzIoNE “uNA tANtum” 145
sEzIoNE REGoLAmENtI
regolamento organismo bilaterale salute, sicurezza e ambiente (obssa) 146
regolamento organismo bilaterale per la Formazione (obF) 148
regolamento commissione di conciliazione del settore elettrico 150
sEzIoNE pRotoCoLLI
protocollo per la competitività e lo sviluppo delle aziende elettriche 151
avviso comune per la costituzione presso il Ministero 152
per lo sviluppo economico di un osservatorio per l’energia
protocollo 18 dicembre 2007 - osservatorio nazionale paritetico 154
del settore elettrico e osservatorio permanente dell’energia presso il Ministero dello sviluppo economico
protocollo sulle azioni sociali 156
protocollo di intenti per la costituzione di un Fondo per il sostegno 163
del reddito e dell’occupazione del settore elettrico
sEzIoNE ALLEGAtI
accordo sindacale di settore 2 dicembre 2003 sulle modalità 167
di funzionamento dell’osservatorio nazionale di settore
apprendistato professionalizzante 169
- Facsimile di schema di piano formativo individuale
- attestazione dell’attività formativa svolta 171
- progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all’art. 13 175
- scambio di corrispondenza del 17 ottobre 2013 tra le parti stipulanti 226
in materia di art. 13 “apprendistato”
documento conclusivo 2 dicembre 2003 degli incontri della 228
commissione tecnica paritetica di settore sugli istituti non soggetti a riproporziona mento nel contratto di lavoro a tempo parziale
criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti 232
disciplinari in ambito enel (definiti con accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982)
in roma, addì 18 febbraio 2013
fra l’Assoelettrica - associazione nazionale delle imprese elettriche rappresentata dal presidente xxxxxx xxxxx, dal direttore Generale xxxxxxx xxxxxxx, coadiuvati da xxxxxxxx xxxxxxxxxx e xxxxxxxxx xxxxxxxxx, con la partecipazione di una delegazione composta dai signori: Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xx- xxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx;
la Federutility - Federazione delle imprese energetiche ed idriche rappresentata dal presidente xxxxxxx xxxxxxx, dal direttore Generale xxxxxx xxxxxxxx, dal direttore area lavoro e relazioni industriali xxxxx Xxxxxxxx e da una delegazione composta dai signori xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, coadiuvati da xxxxxxx xxxx e xxxxxxx xxxxxxxx;
l’Enel S.p.A. in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in assoelettrica, rappresentata dal direttore del personale e organizzazione Xxxxxxx xxxxxx, con la partecipazione di una delegazione composta dal responsabile delle relazioni industriali Xxxxx Xxxxx e dai signori: xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx e Xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx;
GSE S.p.A - Gestore dei servizi energetici rappresentato dal direttore risorse umane e servizi Generali Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx e dai signori xxxxxxx xxxxxxxx, co- xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
la So.G.I.N. S.p.A - società Gestione impianti nucleari rappresentata dal direttore risorse umane e organizzazione xxxx xxxxxxxxx e dal responsabile area relazioni industriali e amministrazione del personale Xxxxxxxxx xxxxxxxx;
Terna spa rappresentata dal direttore risorse umane e organizzazione xxxxxx xx- xxxxx e dal responsabile delle relazioni industriali xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
e la Filctem - Cgil - Federazione italiana lavoratori chimica, tessile, energia, Mani- fatture rappresentata dal segretario Generale xxxxxx Xxxxxx, da Xxxxxxx xxxxx e xxxx xxxxxxxxxx, e dai componenti la delegazione trattante: Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Xxxx x’xxxxxx, Xxxxxxxx di Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx- xxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Mac- xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ro-
xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx- xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx- xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
la Flaei -Cisl - Federazione lavoratori aziende elettriche italiane rappresentata dal segretario Generale xxxxx xx Xxxx, dai segretari nazionali Xxxxx xxxx, xxxxxxx xx- xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, dai segre- tari Generali regionali Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxx lo xxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx- xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx e dai componenti la delegazione trattante ados amici, Xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx, xxxx xx- xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx- xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx;
la Uiltec -Uil - unione italiana lavoratori tessile, energia, chimica rappresentata dal segretario Generale xxxxx xxxxxx, dai segretari nazionali Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, dai Funzionari xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx- xxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx, collaboratori xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx;
si è stipulato l’accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 marzo 2010 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo ccnl è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato ccnl 5 marzo 2010.
in roma, addì 19 febbraio 2013
fra l’assoelettrica - associazione nazionale delle imprese elettriche, la Federutility - Federazione delle imprese energetiche ed idriche,
l’enel s.p.a. - in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in assoelettrica,
Gse s.p.a. - Gestore dei servizi .energetici so.G.i.n. s.p.a. - società Gestione impianti nucleari terna s.p.a.,
e la cisal - Federenergia rappresentata dal segretario nazionale Xxxxxxx xxxxx, dai segretari, xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, xxx- xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e dai rappresentanti dei dipartimenti: xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
si è stipulato l’accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 marzo 2010 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo ccnl è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato ccnl 5 marzo 2010.
a tale proposito:
1. assoelettrica, Federutility, enel, Gse, so.G.i.n., terna riconoscono alla cisal Federenergia il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 4 del contratto collettivo na- zionale di lavoro;
2. assoelettrica, Federutility, enel, Gse, so.G.i.n., terna e la cisal Federenergia si riservano, ai fini della fruizione dei permessi sindacali di cui all’art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di procedere alla indicazione del numero dei di- rigenti provinciali e nazionali in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali;
3. con specifico riferimento a quanto stabilito dai commi 10 e seguenti dell’art. 3 circa la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale, ed in particolare per la procedura di rinnovo degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle strutture territoriali della cisal Fede- renergia è limitato alle aziende in cui il numero dei membri della rsu eletti nelle liste di tale organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e comunque pari e/o superiore ad 1;
4. ugualmente in relazione ai diritti di informazione, agli osservatori ed alle com- missioni paritetiche previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nelle varie sedi la partecipazione della cisal Federenergia è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il re- quisito minimo stabilito al punto sub 3).
Fermo restando quanto sopra, le parti firmatarie del presente verbale precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei la- voratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per la cisal Federenergia.
in roma, addì 19 febbraio 2013
fra l’assoelettrica - associazione nazionale delle imprese elettriche, la Federutility - Federazione delle imprese energetiche ed idriche,
l’enel s.p.a. - in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in assoelettrica,
Gse s.p.a. - Gestore dei servizi energetici
la so.G.i.n. s.p.a. - società Gestione impianti nucleari s.p.a., terna s.p.a.,
e la uGl chimici sindacato energia rappresentata dal segretario nazionale xxxxx xxxxxxx, dalla segreteria nazionale: Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx, e dalla delegazione trattante e dalle segreterie xxx- xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx- xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xx- xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, an- xxxxx Xxxxxx e con l’assistenza del segretario confederale xxxxxxxx xxxxx con delega all’industria e del segretario Generale confederale Xxxxxxxx xxxxxxxxx,
si è stipulato l’accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 marzo 2010 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo ccnl è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato ccnl 5 marzo 2010.
a tale proposito:
1. assoelettrica, Federutility, enel, Gse, so.G.i.n., terna riconoscono alla uGl chi- mici sindacato energia il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 4 del contratto col- lettivo nazionale di lavoro;
2. assoelettrica, Federutility, enel, Gse, so.G.i.n., terna e la uGl chimici sinda- cato energia si riservano, ai fini della fruizione dei permessi sindacali di cui all’art.
5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali;
3. con specifico riferimento a quanto stabilito dai commi 10 e seguenti dell’art. 3 circa la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale, ed in particolare per la procedura di rinnovo degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle strutture territoriali della uGl chimici sindacato energia è limitato alle aziende in cui il numero dei membri della rsu eletti nelle liste di tale organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e co- munque pari e/o superiore ad 1;
4. ugualmente in relazione ai diritti di informazione, agli osservatori ed alle com- missioni paritetiche previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nelle varie sedi la partecipazione della uGl chimici sindacato energia è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il requisito minimo stabilito al punto sub 3).
Fermo restando quanto sopra, le parti firmatarie del presente verbale precisano che, ogniqualvolta nel testo contrattuale allegato si fa riferimento ad altri sindacati dei la- voratori, tale riferimento, in quanto compatibile, deve intendersi valido anche per la uGl chimici sindacato energia.
in roma, addì 6 novembre 2013
fra l’assoelettrica - associazione nazionale delle imprese elettriche; la Federutility - Federazione delle imprese energetiche ed idriche;
l’enel s.p.a. - in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in assoelettrica;
Gse s.p.a. - Gestore dei servizi energetici
la so.G.i.n. s.p.a. - società Gestione impianti nucleari; terna s.p.a.;
e
s.a.V.t. - energie rappresentato dal segretario di categoria xxxxxxxxxx xxxxxxx e dal Vice-segretario di categoria Xxxxx xxxxxx
viene sottoscritto, con il presente verbale, il rinnovo del contratto collettivo nazio- nale di lavoro 5 marzo 2010 per il settore elettrico nel testo corrispondente al do- cumento qui allegato.
il s.a.V.t. - energie dichiara di firmare accettando tutte le clausole del contratto col- lettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 2013, già firmato con le altre organizzazioni sindacali.
assoelettrica, Federutility, enel s.p.a., Gse, so.G.i.n. e terna, quali parti stipulanti del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 2013, dichiarano di consi- derare il s.a.V.t. - energie firmatario del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore elettrico, ad ogni titolo e per ogni conseguente effetto.
le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo ccnl è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato ccnl 5 marzo 2010.
in roma, addì 6 novembre 2013
fra l’assoelettrica - associazione nazionale delle imprese elettriche; la Federutility - Federazione delle imprese energetiche ed idriche;
l’enel s.p.a - in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in assoelettrica;
Gse s.p.a. - Gestore dei servizi energetici.;
la so.G.i.n. s.p.a. - società Gestione impianti nucleari; terna s.p.a.;
e
GeW - asGb rappresentato da xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx xxxxxxx
viene sottoscritto, con il presente verbale, il rinnovo del contratto collettivo nazio- nale di lavoro 5 marzo 2010 per il settore elettrico nel testo corrispondente al do- cumento qui allegato.
il GeW - asGb dichiara di firmare accettando tutte le clausole del contratto collet- tivo nazionale di lavoro 18 febbraio 2013, già firmato con le altre organizzazioni sindacali.
assoelettrica, Federutility, enel s.p.a., Gse, so.G.i.n. e terna, quali parti stipulanti del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 2013, dichiarano di consi- derare il GeW - asGb firmatario del medesimo contratto collettivo nazionale di la- voro per il settore elettrico, ad ogni titolo e per ogni conseguente effetto.
le parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo ccnl è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli non modificati del citato ccnl 5 marzo 2010.
- Art. 1-
aMbito di applicazione
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elet- trica, produzione e fornitura del servizio calore, esercizio/manutenzione/smantella- mento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
in particolare,
per attività di produzione, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione dell’energia elet- trica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, ivi compresi impianti di co- generazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, biomasse, ecc). sono altresì inclusi gli impianti di natura sperimentale e quelli finalizzati al- l’abbattimento delle emissioni in atmosfera ed alla loro captazione e segregazione;
per attività di trasformazione e trasporto, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la gestione uni- ficata della rete di trasmissione nazionale - e di altre infrastrutture a tali reti con- nesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
per attività di distribuzione e di vendita, di energia elettrica si intende:
- esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione e dei re- lativi dispositivi di interconnessione;
- connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei servizi ne- cessari;
- vendita di energia elettrica, ivi compresa l’attività dell’acquirente unico, del gestore dei mercati energetici ed attività degli operatori elettrici della borsa elettrica ;
per attività e vendita di calore, si intende:
- gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Gruppi - nell’ambito dei Gruppi, in caso di costituzione di nuove società, l’indi- viduazione da parte aziendale del ccnl applicabile formerà oggetto di con- fronto, avuto anche riguardo al processo di aggregazione categoriale in ambito nazionale
- Art. 2 -
relazioni industriali
premessa
le parti stipulanti il presente ccnl riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la com- plessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sinda- cali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le aziende stesse ed il sindacato, e manifestano il re- ciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, dandosi altresì atto dell’opportunità di sviluppare forme di bilateralità e partecipazione in quanto stru- menti utili a realizzare sia gli obiettivi imprenditoriali sia le istanze sociali.
in particolar modo, sulla partecipazione, le parti convengono sulla necessità di atti- vare una specifica sede di studio, nell’ambito dell’osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare esponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali individuati di comune intesa.
anche al fine suddetto, le parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, con- fronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le direttive ue; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle aziende, in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promo- zione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mer- cato dell’energia elettrica, nell’ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle ri- sorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
in particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco rico- noscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla sistematicità delle consultazioni tra le parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle istituzioni, amministrazioni ed organizzazioni pubbliche, quali contributi delle parti sociali rispetto alle problematiche di interesse per le relative possibili solu- zioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell’attività svolta.
* * *
1. le parti - alla luce di quanto affermato in premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello na- zionale, un osserVatorio di settore congiunto paritetico.
2. il predetto osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante inte- resse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
3. in tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indi- cati. in virtù della sua natura non negoziale, l’osservatorio potrà realizzare spe- cifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le parti abbiano compiuto analisi ed approfondimenti specifici.
4. per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo.
5. in particolare saranno oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle normative contrattuali;
- l’andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile, la pro- spettiva del rientro nel nucleare civile con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull’occupazione di tali prospettive;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con par- ticolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- l’elaborazione di linee d’azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriale, nonché, nell’ambito della programmazione nazionale dell’energia, i necessari interventi a carattere nazionale, regionale e/o territoriale per la realizzazione delle condizioni ottimali per l’attuazione degli stessi, in termini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di sicurezza degli approvvigiona- menti; ciò, anche in relazione alle eventuali posizioni sinergiche delle parti so- ciali in sedi istituzionali;
- l’andamento dell’occupazione all’interno del settore anche con riferimento a quello femminile;
- l’andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed amministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i comitati aziendali europei (cae) attraverso il moni- toraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia;
- l’andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell’attuazione dei temi differiti dal presente ccnl anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo articolo 12 (“pari opportunità”), le parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 12 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferi- mento l’ordinamento dell’unione europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive. a tale fine le parti procederanno a specifici incontri periodici sul- l’intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della commissione nazionale con successive verifiche sull’andamento dei lavori;
- la gestione ed applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche.
6. Gli studi e le analisi svolti dalle parti all’interno dell’osservatorio nazionale po- tranno essere preparatori e propedeutici anche all’attività negoziale delle parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all’attenzione delle istituzioni interessate.
7. le tematiche di competenza dell’osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di aziende del settore.
8. con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole parti imprenditoriali stipulanti e le organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all’interno di di- stinti osservatori.
9. salvo quanto previsto nell’accordo sindacale di settore sulle modalità di funzio- namento, l’osservatorio terrà due incontri all’anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argo- menti di cui al quinto comma che costituiranno l’informativa a livello nazionale. con specifico riferimento alla politica occupazionale, le parti decidono di istituire, in relazione a quanto previsto dal comma 8, una commissione di settore per l’oc- cupazione, alla quale affidare il compito di approfondire, entro l’anno 2014, la strumentazione delineata dalla legge 92/2012 e successive modificazioni e in- tegrazioni di riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla ma- teria delle tutele in costanza del rapporto di lavoro e più in generale di politiche attive del lavoro, al fine di individuare possibili linee guida/proposte per l’ even- tuale applicazione nell’ambito del settore elettrico.
altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, la commissione di cui sopra svilupperà un particolare approfondimento dedicato all’andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché alle prospettive produttive e di svi- luppo del settore alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una possibile posizione comune con un avviso da sottoporre all’attenzione delle istituzioni interessate.
10. ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell’osservatorio ver- ranno decise congiuntamente dalle parti.
11. le parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sul- l’utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente ccnl.
12. pertanto, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno, su richiesta delle organizzazioni sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l’azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informa- zioni sulle seguenti materie:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai pro- grammi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condi- zioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- pari opportunità;
- gestione ed applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
13. le suddette informazioni saranno fornite alle organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 500 dipendenti.
14. nel corso di tali incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
15. ove a seguito dell’azione informativa emergessero convergenze su iniziative ri- guardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
16. le medesime informazioni saranno fornite alle organizzazioni sindacali territo- rialmente competenti dalle aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un’unica regione.
17. a richiesta di una delle parti la procedura concernente tali aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18. nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
19. per le aziende aderenti al sistema confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall’associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la direzione Generale dell’azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’ osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con speci- fico riferimento al territorio interessato.
20. di norma annualmente le aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle rsu, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla associazione da- toriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decen- tramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all’articolazione per tipologie dell’attività decentrata ed alla sua localizzazione
indicata per grandi aree territoriali.
21. nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecu- trici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22. sono fatti salvi i protocolli di relazioni industriali/sindacali in atto nelle aziende del settore.
23. le parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione disciplinati nel presente articolo e nei protocolli di relazioni industriali/sindacali in atto nelle aziende del settore costituiscono attuazione della disciplina di cui al d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle modalità previste dal suddetto decreto.
- Art 3 -
assetti contrattuali
1. il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle speci- fiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
Contratto nazionale
2. il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
3. detto contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi garantendo la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3 bis. circa l’eventuale stipula di intese modificative delle regolamentazioni conte- nute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, le parti richiamano i contenuti del comma 7 degli accordi interconfederali confindustria del 28 giugno 2011 e con- fservizi del 21 dicembre 2011 che diventano parte integrante delle previsioni del contratto collettivo nazionale del settore elettrico, fermo restando, per quanto riguarda la titolarità della relativa contrattazione, quanto previsto dal comma 14 del presente articolo e dai protocolli di relazioni industriali/sindacali in atto nelle singole aziende.
4. il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
5. le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
6. la parte che ha ricevuto le proposte di xxxxxxx dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
7. durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del con- tratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
8. a condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi prece- denti, in caso di ritardato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ri- spetto alla scadenza, le parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.
9. in caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le parti possono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Contrattazione aziendale
10. la contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ri- petitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro .
11. detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ha la funzione di ne- goziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innova- zione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
12. la relativa disciplina è contenuta nell’art. 46 (“premio di risultato”).
13. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
14. la titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle strutture territoriali
15. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del con- tratto collettivo nazionale di lavoro e delle relative erogazioni economiche.
16. le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della sca- denza degli accordi stessi.
17. la parte che ha ricevuto le proposte di xxxxxxx dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
18. durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessi- vamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Controversie sugli assetti contrattuali
19. il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il contratto collet- tivo nazionale di lavoro entro 30 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
20. entro i successivi 15 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale presso la commissione di conciliazione di cui all’art. 55 (“in- scindibilità e interpretazione del contratto”) con l’eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l’inadempimento ri- guardi una singola azienda.
- Art. 4 -
istituti di carattere sindacale
a) trattenute per contributi sindacali
1. le aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente ccnl, in forza della
delega rilasciata dal lavoratore.
2. la misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno solare - deve essere unica per ciascuna delle organizzazioni stipulanti il presente contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all’art. 35 (“struttura retributiva”) del presente ccnl nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva.
3. la misura della trattenuta viene fissata da ciascuna organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente contratto e notificata per iscritto alle direzioni aziendali e, mediante comunicazione da affiggersi negli albi esi- stenti nei vari posti di lavoro, a tutto il personale dipendente.
4. la procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali va- riazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non infe- riori ad un anno e devono essere comunicate alle direzioni aziendali ed ai lavo- ratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
5. le aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme trattenute nel mese precedente per “contributi sindacali” agli organi delle Federazioni firmatarie il presente contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle direzioni aziendali.
6. le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. esse possono essere re- vocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla direzione aziendale.
7. la revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.
8. in caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’azienda.
9. in caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria validità ed il relativo importo sarà versato all’organo territorialmente com- petente delle Federazioni firmatarie il presente contratto.
10. circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall’azienda agli organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l’importo delle trattenute stesse.
11. alle segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente ccnl le aziende trasmetteranno, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e suc- cessive modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.
b) Affissioni
1. si richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare dal- l’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. pertanto, le aziende collocheranno presso le varie unità aziendali in luoghi ac- cessibili a tutti i lavoratori un albo a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto e delle rsu per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro.
3. i comunicati saranno firmati dai responsabili di dette organizzazioni sindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla direzione aziendale.
4. sarà inoltre consentita - comunque fuori dai locali dove si svolge l’attività pro- duttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione da parte delle predette organizzazioni sindacali di materiale di propaganda e di informazione sindacale.
5. il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’azienda ed ai suoi responsabili.
c) Assemblee di lavoratori
1. i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’azienda, fuori dell’orario di la- voro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. la partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- potranno essere promosse dalla rsu e, congiuntamente o singolarmente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla direzione dell’azienda. le
4. alle assemblee indette dalle rsu possono partecipare, previa informazione alla direzione dell’azienda, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl.
5. le organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl e la rsu potranno indire le as- semblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di la- voro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale an- damento del servizio elettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
d) Locali per le Rsu
1. Quanto stabilito dall’art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle rsu.
- Art. 5 -
perMessi sindacali
1. i componenti le rsu hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a per- messi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti potranno essere concesse fino a 36 ore trimestrali di permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’as- senza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni sindacali interessate e garantito comunque lo svolgimento dell’attività produttiva.
3. le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni sindacali stipulanti alle associazioni industriali datoriali competenti, che provvederanno a comunicarle alle aziende interessate.
4. ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della
legge n. 300/1970 e successive modifiche.
5. i permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventual- mente stabiliti allo stesso titolo da accordi derivanti da contrattazione collettiva a livello nazionale che, in via transitoria, vengono confermati.
6. eventuali ore aggiuntive di permessi sindacali saranno concordate in sede aziendale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Permessi e agibilità sindacali - le parti si impegnano a definire entro il 31 dicem- bre 2007 una regolamentazione che tenga adeguatamente conto delle ricadute del processo di liberalizzazione del mercato sulla materia dei permessi e delle agibilità sindacali, definendo in particolare criteri di ripartizione e di sostenibilità dei relativi oneri in una logica di settore.
- Art. 6 -
rappresentanze sindacali unitarie
1. le rappresentanze sindacali unitarie (rsu) e le strutture territoriali delle orga- nizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime rsu e le organizzazioni sindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi col- lettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente ccnl.
2. le funzioni riconosciute per legge alle rappresentanze sindacali aziendali ven- gono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3. le rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dall’accordo intercon- federale tra confindustria, cGil, cisl e uil del 20 dicembre 1993 e dai suc- cessivi accordi attuativi aziendali esistenti derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale. per quanto concerne le aziende associate a Federutility (già Federelettrica) valgono le disposizioni dell’accordo interconfederale tra cispel, cgil, cisl e uil del 29 settembre 1994 e la relativa disciplina di attuazione deri- vante da contrattazione collettiva di livello nazionale.
- Art. 7 -
cessione e trasForMazione di aziende
1. Quando si intendano effettuare cessioni, trasformazioni, razionalizzazioni di at- tività, accorpamenti e/o diversificazioni produttive che abbiano come effetto di- retto ed immediato il conferimento di azienda o di ramo di azienda si darà luogo ad esame congiunto tra le organizzazioni sindacali di categoria e le aziende in- teressate sui motivi dei programmati trasferimenti di azienda, sulle loro conse- guenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati, compreso il contratto collettivo applicabile, e sulle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi attivando la procedura nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Art. 8 -
appalti
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 (“relazioni industriali”), le aziende sono impegnate ad operare nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici confor- memente alle disposizioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive mo- dificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.
2. le aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali attività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via quelle cono- scenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che tali attività possano essere utilmente realizzate dalle aziende al fine di una più razionale ed economica organizzazione, qualità e sicurezza del servizio.
3. le aziende, inoltre, impegneranno con apposita formale dichiarazione le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene di lavoro.
- Art. 9 -
ristrutturazioni
1. nelle aziende, con insediamenti pluriregionali, sarà dato corso ad un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali nazionali, su rilevanti modifiche tec- niche, organizzative e produttive che investano in modo determinante le tecno- logie fino allora adottate e/o l’organizzazione complessiva del lavoro in atto e che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione. in questo contesto rientrano anche le informazioni preventive rispetto alle fasi
2. lo stesso confronto avverrà al livello territorialmente competente nelle aziende
- che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato - i cui insediamenti siano ubicati in un’unica regione.
3. per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 ed inferiore a 150, si darà luogo ad una informativa preventiva alle rsu.
4. per le aziende aderenti al sistema confindustria si darà luogo ad apposito in- contro, convocato dall’associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la direzione Generale dell’azienda interessata.
- Art. 10 -
aMbiente, Qualità e sicurezza sul luoGo di laVoro
premessa
1. le parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico assumono le tematiche della sicurezza e dell’ambiente e tenuto conto del patrimonio di esperienze ed attività consolidate negli anni, confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive.
2. ritengono inoltre che, ai fini della gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia ambientale, è necessario, nel- l’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così da promuovere percorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle norme contrattuali e di legge.
organismo bilaterale “salute, sicurezza e Ambiente”
3. in coerenza con quanto sopra, le parti convengono di costituire un organismo bilaterale di settore “salute, sicurezza e ambiente”, cui sono affidati i seguenti compiti ed attribuzioni:
- approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue evo- luzioni;
- monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza del settore;
- supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (rlsa) mediante predisposi- zione di linee guida e criteri di orientamento per attività formative;
- coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente e territorio;
- verifica delle problematiche ambientali sul territorio;
- confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle ini- ziative assunte dalle parti con relativa valorizzazione e supporto alla diffusione dei progetti/sperimentazioni rilevati nel settore;
- promozione di iniziative per la crescita, nei luoghi di lavoro, della cultura della sostenibilità ambientale e della tutela della salute e sicurezza;
- produzione di avvisi comuni/protocolli da presentare eventualmente alle isti- tuzioni/inail per sostenere specifiche iniziative in materia di salute e sicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di eventuali finanziamenti;
- ricognizione degli interventi formativi svolti in materia, anche ai fini dell’even- tuale istituzione del libretto personale sulla sicurezza.
4. tale organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle parti impren- ditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali na- zionali stipulanti il presente ccnl, si riunisce con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta delle parti. ai lavori dell’organismo possono partecipare, quali invitati, 3 rappresentanti delle confederazioni cui ade- riscono le associazioni imprenditoriali e le aziende del settore e 3 rappresentanti delle confederazioni dei lavoratori cui aderiscono le organizzazioni sindacali sti- pulanti il ccnl. il regolamento attuativo e di funzionamento, definito con accordo delle parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al presente ccnl.
5. l’organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di altri rappresentanti delle associazioni, aziende ed organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi. Gli esperti potranno ap- profondire particolari e significativi argomenti congiuntamente indicati dalle parti. le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
6. per il funzionamento dell’organismo, i membri nominano al proprio interno un presidente e un segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle parti imprenditoriali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali stipu- lanti il presente ccnl.
7. nelle aziende con più di 500 dipendenti potranno essere costituite commissioni bi- laterali aziendali, che opereranno in raccordo con l’organismo bilaterale di settore.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLsA)
8. in tutte le unità produttive delle aziende sono eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995. sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni collettive a livello nazionale.
9. nell’ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto dell’ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i rappre- sentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le attribuzioni della legge ed il numero complessivo previsto, svolgono il loro ruolo anche in materia am- bientale (rlsa), collaborando, nell’ambito delle loro prerogative, al raggiungi- mento degli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.
10. per consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno destinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e informative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la corretta comprensione delle strategie azien- dali in materia ambientale, dei programmi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente.
11. a tal fine, le aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo agli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi di gestione am- bientali adottati nell’ambito dell’unità produttiva. i rlsa sono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi ambientali nell’ambito degli ob- blighi di formazione prevista dalle discipline vigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall’organismo bilaterale di settore sulla salute, sicurezza e ambiente. per tale attività formativa sono previsti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue .
12. i rlsa, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare esclusivamente in azienda. i rlsa sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel do- cumento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavo- rativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Appalti
13. le parti, in linea con le esperienze maturate nel settore, riconoscono l’importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative e misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza dei cantieri; in particolare,
nell’ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni finalizzati alla realizzazione delle
c.d. “grandi opere”, saranno adottati strumenti che rafforzino, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei rlsa dell’appaltante, la cooperazione e il coordi- namento delle imprese e lavoratori coinvolti nel cantiere nell’attuazione delle mi- sure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.
Iniziative di miglioramento continuo
14. le parti ritengono che, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di realizzare “zero infor- tuni”, la rilevazione e la valutazione dei “mancati infortuni” possano costituire un utile strumento per individuare gli eventi più ricorrenti e verificare la possibilità di eventuali azioni correttive. convengono pertanto che, laddove, in xxx xxxxx- xxxxxxx, xxxxxxx implementate a livello aziendale iniziative finalizzate alla rile- vazione dei “mancati infortuni”, sia realizzata un’apposita informativa ai rlsa operanti nel relativo ambito, al fine di favorire la comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi e di agevolarne la diffusione a fini preventivi. tali infor- mative, ove già non previste, sono inoltre effettuate a fronte dell’accadimento di eventi infortunistici significativi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Trattamento economico in occasione di visite mediche - con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative vigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall’abituale posto di lavoro.
le aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l’effettuazione della visita medica.
2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche - restano confer- mate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da contrattazione collet- tiva nazionale
- Art. 11 -
ForMazione
1. le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane ri- veste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva es- senziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfa-
zione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sem- pre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. in considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro azien- dale ed esplica riflessi anche sul “sistema paese” in termini di sviluppo occupa- zionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a rife- rimento le seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adegua- mento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale ob- solescenza delle cognizioni - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di ripo- sizionamento aziendale;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
le parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello par- tecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà at- tuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di im- pulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo pro- cedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da pro- cessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modi- fiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo xxxx- piego (formazione mirata).
4. l’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e fi- nanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico in- contro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle aziende.
5. le parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di creare un efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni formativi e a facilitare, orientare e sup- portare l’impegno formativo ed a tal fine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti precedentemente assegnati alla commissione paritetica nazionale me- diante la costituzione del nuovo organismo bilaterale per la Formazione (obF) del settore elettrico.
5bis. a tale organismo sono affidati i seguenti compiti:
- esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario;
- analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;
- confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività svolte dagli organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a livello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle migliori pratiche rilevate nel settore;
- sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all’inserimento, all’aggiorna- mento ed alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecno- logiche ed organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato, anche ai fini dell’eventuale istituzione del libretto perso- nale sulla formazione;
- definizione di nuove qualifiche settoriali non incluse nell’art. 13 (“apprendi- stato”), comma 3, e dei relativi progetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante e successiva loro sottoposizione alle regioni;
- monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie istituzioni in materia di formazione per la verifica della coerenza con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
- promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico.
5ter tale organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle parti im- prenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente ccnl. il relativo regolamento attuativo e di fun- zionamento, definito con accordo delle parti stipulanti, costituisce parte inte- grante allegata al presente ccnl con contestuale superamento del precedente accordo sindacale di settore 2 dicembre 2003 in materia.
per il funzionamento dell’organismo, i membri nominano al proprio interno un presidente ed un segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle parti imprenditoriali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali stipu- lanti il presente ccnl.
5quater Qualora non operino in azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione, a tale organismo potrà essere attri- buita la gestione per dette aziende delle attività complessivamente inerenti le procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma restando la preliminare con- divisione delle parti a livello aziendale dei relativi piani formativi.
6. nelle aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà es- sere costituita, su richiesta di una delle parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una commissione bilaterale sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto ed in rappresentanza della direzione aziendale con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell’anno solare prece- dente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello com- plessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree te- matiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendi- mento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
c) svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione inerenti le procedure di finanziamento in conformità degli specifici accordi sindacali attuativi.
al fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la diffusione delle migliori pratiche, le commissioni bilaterali aziendali effettueranno annualmente una compiuta informativa sulle attività svolte di cui ai punti a), b), c) all’organismo bila- terale di settore. a tale organismo saranno inoltre trasmessi da parte delle aziende i progetti formativi per l’apprendistato professionalizzante relativi ad ulteriori nuove qualifiche aziendali rispetto a quelle indicate nell’art. 13 ( “apprendistato”) del ccnl.
7. tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario del lavoratore
c) e d) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell’orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.
- Art. 12 -
pari opportunità
1. nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “co- dice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modificazioni ed in- tegrazioni, nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni ue a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
2. a tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle parti stipulanti, in raccordo con l’osser- vatorio di settore costituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene costituita la commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro fem- minile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore elettrico.
3. detta commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente ccnl, e da sei componenti designati dalle parti datoriali firmatarie del contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla si- tuazione del lavoro femminile all’interno delle aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al d. lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale fem- minile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi per- corsi formativi, e di carriera;
c) proporre progetti di azioni positive;
d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) at- tuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell’am- bito della propria attività.
4. rientra nelle competenze della commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, in
particolare, per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’even- tuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.
5. sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. le parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali or- ganismi non siano presenti.
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le aziende promuoveranno
- ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrut- turazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle commissioni pari opportunità - ove esistenti - le aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici.
8. sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità.
NOTA A VERBALE
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro.
le parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della unione europea
n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del parlamento europeo dell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216 di attua- zione della direttiva europea n. 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, promuoveranno azioni intese a prevenire com- portamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. le parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.
- Art. 13 -
apprendistato
premessa
1. le parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di la- voro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a co- struire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle aziende. l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
l’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una quali- fica professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e l’ac- quisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. l’apprendistato professionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d. lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale, del patto di prova e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione. l’apprendista non può essere retribuito a cottimo.
periodo di prova
2. l’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di 3 mesi; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo profes- sionale da conseguire. tale periodo verrà computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
Durata
3. in funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata dell’apprendistato professionalizzante viene definita come segue:
3.1 Qualifica corrispondente a mansioni di categoria A1 (di norma, rivolto a la- voratori con laurea di 1° livello):
- impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di identico livello.
durata: 26 mesi
il suddetto periodo viene ridotto di 2 mesi (con durata di 24 mesi) per i lavoratori con laurea di 2° livello/specialistica coerente con la qualifica da conseguire.
3.2 Qualifica corrispondente a mansioni di categoria B1 (di norma, rivolto a la- voratori con diploma di scuola media superiore quinquennale):
- impiegato di concetto
- addetto tecnico di distribuzione
- addetto tecnico di Generazione
- addetto tecnico-commerciale di distribuzione
- addetto commerciale
- addetto amministrativo
- addetto servizi
- addetto informatico
- addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti
- addetto conduzione impianti di produzione
- addetto progettazione e realizzazione impianti
- addetto ricerca
- addetto tecnico fonti rinnovabili
- addetto analisi energetiche
- addetto dispacciamento
- addetto radiochimica e analisi ambientali
- addetto alla radioprotezione/caratterizzazione radiologica durata: 36 mesi
3.3 Qualifica corrispondente a mansioni di categoria CS (di norma, rivolto a la- voratori con scuola dell’obbligo più un corso generico di formazione pro- fessionale o attestato di qualifica):
- operatore perforazione (area geotermica)
- elettricista qualificato
- Manutentore qualificato stazioni, linee
- Manutentore produzione (area idroelettrica)
- Manutentore produzione (area geotermica)
- Manutentore produzione (area termoelettrica)
- addetto segreteria con mansioni d’ordine durata: 36 mesi
4. i periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del com- puto della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività.
Inquadramento e trattamento retributivo
5. l’inquadramento di ingresso dell’apprendista è :
- in categoria bss per il conseguimento della qualifica in a1
- in categoria b2 per il conseguimento della qualifica in b1
- in categoria c1 per il conseguimento della qualifica in cs
durante la durata contrattuale dell’apprendistato è prevista - previa verifica del- l’andamento positivo del percorso formativo e professionale - una dinamica in- quadramentale/retributiva, nel corso della quale nei confronti degli apprendisti è garantito lo stesso trattamento economico previsto dalla contrattazione col- lettiva per un lavoratore di pari inquadramento, assunto a tempo indeterminato. la dinamica inquadramentale/retributiva è articolata nel seguente modo:
- per il conseguimento delle qualifiche in CS: due periodi
• primo periodo (23 mesi): inquadramento di ingresso
• secondo periodo (dal 24° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’inquadramento del primo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del tFr, pari alla differenza del minimo contrattuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di primo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di de- stinazione. tale indennità verrà assorbita all’atto del conseguimento della categoria di destinazione dell’apprendista;
- per il conseguimento delle qualifiche in B1: tre periodi
• primo periodo (12 mesi): inquadramento di ingresso
• secondo periodo (dal 13° mese al 24° mese): inquadramento inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione
• terzo periodo (dal 25° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’in- quadramento del secondo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del tFr, pari alla differenza del minimo contrattuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di secondo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di destinazione. tale indennità verrà assorbita all’atto del conseguimento della categoria di destinazione dell’apprendista;
- per il conseguimento delle qualifiche in A1: 2 periodi
• primo periodo (18 mesi): inquadramento di ingresso
• secondo periodo (dal 19° mese alla fine dell’apprendistato): fermo restando l’inquadramento del primo periodo, corresponsione, fino al conseguimento della qualifica finale, di una indennità temporanea, utile ai fini del tFr, pari alla differenza del minimo contrattuale integrato del livello di inquadramento posseduto (di primo periodo) e di quello corrispondente alla qualifica di de- stinazione. tale indennità verrà assorbita all’atto del conseguimento della categoria di destinazione dell’apprendista.
la dinamica inquadramentale/retributiva, con indicazione della durata dei relativi periodi di apprendistato, è riportata nella tabella seguente.
5.1. Qualifica da conseguire in A1
5.1.1.
Iter complessivo apprendistato | I periodo dall’immissione fino a 18 mesi | II periodo previa verifica, dal 19° mese fino al termine del periodo di apprendistato (26°mese) |
Durata 26 mesi | bss | livello retributivo corrispondente alla categoria a1 |
5.1.2. per i lavoratori con laurea di 2° livello/specialistica coerente con la qualifica da conseguire
Iter complessivo apprendistato | I periodo dall’immissione fino a 18 mesi | II periodo previa verifica, dal 19° mese fino al termine del periodo di apprendistato (24°mese) |
Durata 24 mesi | bss | livello retributivo corrispondente alla categoria a1 |
5.2. Qualifica da conseguire in B1
5.2.1.
Iter complessivo apprendistato | I periodo dall’immissione fino a 12 mesi | II periodo previa verifica, dal 13° mese fino al 24° mese | III periodo previa verifica, dal 25° fino al termine del periodo di apprendistato (36°mese) |
Durata 36 mesi | b2 | b2s | livello retributivo corrispondente alla categoria b1 |
5.3. Qualifica da conseguire in CS
5.3.1.
Iter complessivo apprendistato | I periodo dall’immissione fino a 23 mesi | II periodo previa verifica, dal 24° mese fino al termine del periodo di apprendistato (36° mese) |
Durata 36 mesi | C1 | livello retributivo corrispondente alla categoria cs |
Disciplina del rapporto
6. per la disciplina delle ferie trova applicazione l’art. 29 (“Ferie”) del presente ccnl.
7. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali.
8. e’ demandata alle parti, a livello aziendale, l’applicazione del premio di risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.
9. in caso di assenza per malattia o infortunio l’apprendista non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 135 giorni di ca- lendario in caso di durata dell’apprendistato fino a 26 mesi, 180 giorni in caso di durata dell’apprendistato fino a 36 mesi. tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento econo- mico e normativo di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“Malattie, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Fermo restando il pe- riodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata dell’apprendi- stato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. in tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare all’apprendista prima della sca- denza, il differimento connesso all’assenza del termine finale del periodo di ap- prendistato.
10. al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dando un pre- avviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 codice civile, di 15 giorni. Qua- lora non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.
11. per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in materia, dalle parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si applicano le di- sposizioni del presente contratto in quanto compatibili con tale tipologia con- trattuale.
Formazione
12. nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione delle com- petenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80 ore medie annue
- sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire. la formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ore annue medie).
le parti si danno atto che, in assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende provvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle indicazioni di cui ai successivi commi.
in relazione al raggiungimento delle qualifiche in categoria a1, b1, cs o in pre-
senza di eventuali pregresse esperienze formative in azienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento, stage, ecc.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, la durata della formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere ridotta.
13. la formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti tecnico-professionali. in tale ambito è individuata quale formazione con conte- xxxx trasversali di base quella destinata all’apprendimento di nozioni di preven- zione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. le ore di formazione relative all’antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. un’ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo percorsi di for- mazione “on the job” o in affiancamento o moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità “e-learning”.
14. al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e favorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli interessati, l’azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio dell’apprendista da un per- corso formativo ad un altro, fermo restando l’assolvimento degli obblighi forma- tivi complessivi previsti dalla normativa vigente e la computabilità della formazione già effettuata.
15. la formazione è svolta all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di funzioni azien- dali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. in caso di aziende plurilocalizzate o in presenza di Gruppi di imprese, detti locali po- tranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubi- cate anche in altra regione.
le parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor/referente aziendale che ha il compito di seguire l’apprendista per tutta la durata dell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inte- grazione nel contesto aziendale e nel coordinamento tra formazione e lavoro. nel piano formativo individuale sarà indicato un tutor/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata e coerente professionalità.
ciascun tutor/referente può affiancare non più di 5 apprendisti.
il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura del- l’azienda.
16. al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo occupazionale, le parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni - i progetti formativi, riferiti alle qualifiche indicate nel comma 3 del presente articolo. tali percorsi for- mativi (comprensivi - in assenza di offerta formativa pubblica di cui all’art. 4, comma 3 d. lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni e integrazioni - anche della formazione di base e trasversale) costituiscono gli standard professionali di riferimento ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
17. l’organismo bilaterale per la Formazione (obF) di cui al comma 5 dell’art. 11 (“Formazione”) del presente contratto, con riferimento ad altre qualifiche setto- riali (non incluse nel comma 3 del presente articolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle parti stipulanti, i progetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani formativi individuali (il cui schema è allegato al presente ccnl) - anche in relazione alla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione.
con riferimento alla possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali si applica quanto già previsto dall’art. 11, comma 5 quater del presente ccnl.
18. analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi relativi ad ul- teriori e diverse qualifiche aziendali, demandata alla sede aziendale, che prov- vede a trasmetterli all’organismo bilaterale per la Formazione. anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali di riferimento ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
19. la formazione interna all’azienda dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal piano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, d. lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
20. al termine del contratto di apprendistato l’azienda rilascia agli apprendisti la do- cumentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui format è allegato).
21. annualmente le competenti direzioni aziendali informeranno le rsu, o in man- canza le organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl territorialmente competenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
22. per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese che occupano più di 10 dipendenti devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi pre-
d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni per le assunzioni fino a 10 lavoratori complessivi nei 36 mesi precedenti.
per gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Graduale acquisizione di professionalità - le parti si danno atto che dopo un primo periodo lavorativo/formativo di nove mesi trascorso dall’attivazione del contratto di apprendistato, l’apprendista acquisisce un grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche in autonomia. in particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita la qualifica pes (persona esperta); pe- raltro, la possibilità di intervenire come monoperatore anche al di fuori dell’orario di lavoro presuppone un ulteriore periodo lavorativo/formativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta dell’esperienza che l’apprendista avrà acquisito per essere stato inserito come pes nei turni di reperibilità.
2) Eventuali esperienze formative/tirocini formativi e di orientamento - le parti con- vengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in azienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate dall’apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al contratto di apprendistato (es. ti- rocini formativi e di orientamento, stage, ecc.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre, in relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una riduzione della durata dell’apprendistato per tener conto del percorso formativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti della graduale acquisizione di professionalità.
- Art. 14 -
contratto di inseriMento
Nota: A seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento disposta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, il presente arti- colo continuerà a trovare applicazione esclusivamente per i contratti di inseri- mento stipulati entro il 31 dicembre 2012.
1. tenuto conto dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, le parti, nel- l’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capacità e delle competenze professionali al contesto
aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del d. lgs. 10 set- tembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a realizzare, me- diante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il rein- serimento nel mercato del lavoro.
2. per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di spe- cifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle con- dizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occu- pazione femminile - determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze - sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di di- soccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
in relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con con- tratto di inserimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del d. lgs.
n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del d. lgs. n. 297/2002 - coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
4. il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere spe- cificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso formativo; in particolare, verranno indicati:
- la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico;
- il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi;
- l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di
inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nel- l’ipotesi di contratto di inserimento a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due li- velli rispetto alla categoria che, secondo il ccnl, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento;
- il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto;
- il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata temporale; in particolare non si applicano gli istituti re- lativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classifi- cazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“lavoratori sottoposti a procedimento penale”) del presente contratto. e’ demandata alle parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integra- tiva, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali;
- durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazione l’art. 4 (“istituti di carattere sindacale”) del presente ccnl.
5. in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. per quanto concerne l’as- sistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto pre- visto dall’art. 32 (“Malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di in- serimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inserimento, ed il relativo periodo non è com- putato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera re- tribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
7. nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità
di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
8. il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavo- ratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acqui- site. nel progetto verranno indicati:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto;
- la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di pre- venzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizza- zione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adegua- mento delle capacità professionali del lavoratore. la formazione in tema di sa- lute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto;
- l’area nella quale viene effettuato l’inserimento.
9. la registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro.
10. in relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga man- tenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di la- voro a tempo indeterminato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Inquadramenti - ai sensi dell’art. 59, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, come mo- dificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, le parti convengono che nei contratti di inse- rimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i la- voratori assunti con contratto di inserimento.
- Art. 15 -
contratto di laVoro a teMpo parziale
premessa
le parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono va- lorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.
* * *
1. il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rap- porto di lavoro a tempo pieno.
2. il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle mo- dalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. la relativa comunica- zione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. in tal caso è con- sentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
3bis. nelle ipotesi espressamente indicate dall’art. 12 bis, 1° comma del d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni il dipendente ha diritto, a sua richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale e viceversa. le aziende valuteranno con priorità ai fini del positivo accoglimento le richieste debitamente motivate dei di- pendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 bis, 2° e 3° comma del ci-
tato d. lgs. n. 61/2000. saranno inoltre valutate con disponibilità tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative le richieste debitamente motivate da parte dei lavoratori studenti di cui all’art. 10, primo comma, della legge n. 300/1970 per il conseguimento di titoli di studio coerenti con le attività assegnate.
4. il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato - ai sensi del d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni - compatibilmente con le particolari ca- ratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispon- dente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Fermo restando che, di norma, il principio della proporzionalità vale anche per le indennità, ver- ranno peraltro corrisposte in misura intera quelle indennità non influenzate dalla ridotta durata della prestazione lavorativa nonché - sempre che ne ricorrano i pre- supposti - i compensi aventi natura di rimborso o di concorso spese.
le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro rata, in relazione al tempo trascorso in part time o in full time nel corso dell’anno solare di riferimento.
per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla commissione tecnica paritetica di settore in data 2 dicembre 2003, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del ccnl 24.7.2001.
5. le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni col- locati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni ora- rie in atto nel settore aziendale di appartenenza. le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni, secondo le modalità di cui al precedente periodo, non configurano una fattispecie di clausole flessibili disci- plinata dall’art. 3, comma 7, del d. lgs. 25 febbraio 2000, n.61, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8, del d. lgs. n.61/2000, e successive modificazioni e integrazioni, l’azienda ha facoltà di va- riare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dan- done preavviso ai lavoratori interessati, di norma, una settimana prima; tale ter- mine di preavviso non può, comunque, essere inferiore a 72 ore.
le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma sono compensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria, come definita dal- l’art. 35 (“struttura retributiva”). Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità or- ganizzative autonome della stessa.
6bis nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono, inoltre,
essere inserite clausole “elastiche”, relative alla variazione in aumento della du- rata della prestazione lavorativa, per motivate esigenze aziendali, dandone pre- avviso ai lavoratori interessati, di norma, una settimana prima; tale termine di preavviso non può, comunque, essere inferiore a 72 ore. le maggiori ore di la- voro prestate per effetto di detta variazione in aumento - fino ad un massimo di 34 ore settimanali - sono compensate entro i limiti del 15% della durata setti- manale del part time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiorazione del 40% della predetta retribuzione oraria.
6ter il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto. il lavoratore può farsi assistere da un componente delle rsu indicato dal lavoratore medesimo. l’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 3 bis - ancorché le stesse siano sopraggiunte successivamente alla tra- sformazione del rapporto - è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto con- senso. al di fuori dei casi sopra indicati, in caso di sopravvenute esigenze di conciliazione dei tempi vita e lavoro, debitamente motivate, l’azienda si riserva di valutare le richieste del dipendente di revoca/ modifica in relazione alle esi- genze tecnico organizzative.
7. in riferimento a motivate esigenze organizzative e produttive (quali ad esempio: impreviste situazioni stagionali, eccezionali punte di lavoro, attività straordinarie non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. e’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esigenze or- ganizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si do- vrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplemen- tare - sono ammesse, previa richiesta dell’azienda, entro il limite massimo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata settimanale del part time sono retribuite come ore ordinarie. alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retribuzione oraria, come definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”), con eventuali conguagli a livello annuale.
8. nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art. 41, commi 2 e 3 (“la- voro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del presente ccnl.
9. le aziende, in caso di assunzioni a tempo pieno, terranno conto di eventuali ri- chieste da parte di lavoratori assunti a tempo parziale per la trasformazione del loro contratto a tempo pieno in mansioni corrispondenti. le aziende informe- ranno le rsu sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa ti- pologia, su quanto previsto al precedente comma 6 e 6 bis del presente articolo e sul ricorso al lavoro supplementare.
- Art. 16 -
contratto di laVoro a terMine
1. l’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. in attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente, le parti convengono:
a) i termini ridotti di intervallo temporali nella successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore di cui all’art. 5 comma 3, ultimo periodo del d. lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 sono applicabili nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori assenti;
- punte eccezionali di attività cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate;
- start up di nuove iniziative connesse direttamente o indirettamente al busi- ness elettrico;
- avvio di processi riorganizzativi;
- partecipazione a programmi/progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecno- logie (quali ad esempio “reti intelligenti”, telecontrollo, domotica, risparmio energetico, contenimento impatto ambientale, ecc);
- messa a punto e diffusione di nuovo prodotto o servizio anche nell’ambito della commercializzazione e vendita di energia elettrica;
- realizzazione di un’opera/costruzione/riconversione di impianti di produ- zione o della rete di distribuzione.
b) è delegata alla contrattazione aziendale l’eventuale definizione di quanto pre- visto dall’art. 1, comma 1 bis, secondo periodo, del d. lgs. n. 368 del 6 set- tembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.
(il comma 2 lettere a) e b) dell’art. 16 del presente CCNL è stato superato dall’art. 7 legge 9 agosto 2013 n. 99 di conversione, con modificazioni, in legge del de- creto-legge 28 giugno 2013 n. 76)
3. ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a) e successive mo- dificazioni e integrazioni, dell’art. 10 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per
fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi de- correnti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal testo unico, approvato con dpr n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di costruzione/riconversione di impianti di produzione.
4. in relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato d. lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo in- determinato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno prece- dente, nelle seguenti specifiche ipotesi:
a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’azienda;
b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ed all’avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione;
c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari con- dizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavora- zioni in altro periodo dell’anno;
d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventions, congressi etc).
tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal t.u. approvato con dpr 6 marzo 1978,
n. 218. le predette percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti organizzazioni sindacali ovvero rsu, se trattasi di singola unità pro- duttiva. nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo deter- minato fino al numero di 5 prestatori di lavoro.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
6. le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle rsu o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e ter- ritorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3.
7. ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del pre-
8. i lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi infor- mativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavo- rativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività.
9. in caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto.
- Art. 17 -
soMMinistrazione di laVoro a teMpo deterMinato
1. la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circo- stanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. in particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della pre- stazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. in applicazione dell’art. 20 commi 4 e 5-quater del d. lgs. n. 276/2003, come modificati dal d. lgs. n. 24/2012 e dalla legge n. 92/2012 e successive modifi- cazioni e integrazioni, le parti a livello aziendale possono stabilire ipotesi di ri- corso alla somministrazione a tempo determinato per le quali non è richiesto il requisito di cui al precedente comma 1.
3. ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 del d. lgs. n. 276/2003, la percen- tuale dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato con riferimento alle specifiche ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell’art. 16 (“contratto di lavoro a termine”) del presente contratto non può com- plessivamente superare il 9% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeter- minato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente nell’impresa, da calcolarsi come media su base annua. tale percentuale è aumentata al 12% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal testo unico approvato con dpr 6 marzo 1978, n. 218. le predette percentuali potranno essere incrementate
- in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua - per spe- cifiche esigenze con accordo con le competenti organizzazioni sindacali ovvero rsu, se trattasi di singola unità produttiva, a fronte di programmi aggiuntivi ten- denti ad incrementare/consolidare le attività aziendali. nei casi in cui tale rap- porto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità
4. nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall’art. 46 (“premio di risultato”) del ccnl, le parti definiscono i criteri e le mo- dalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi concordati.
5. le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal d. lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
6. i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di esercitare presso le imprese i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. l’impresa comunica in via preventiva ovvero, in caso di motivate ragioni di ur- genza e necessità, entro 5 giorni dalla stipula del contratto di somministrazione, alla rsu ove esistente, o in mancanza di quest’ultima, alle organizzazioni sin- dacali stipulanti il ccnl, territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso ai contratti di somministrazione, specificando la durata prevista e la qua- lifica dei lavoratori interessati.
8. una volta l’anno per il tramite dell’associazione di appartenenza, le imprese for- niscono alle organizzazioni sindacali nazionali, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
- Art. 18 -
telelaVoro
1. il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall’accordo interconfede- rale del 10 giugno 2004, di recepimento dell’accordo quadro europeo stipulato a bruxelles il 16 luglio 2002 - non è una nuova tipologia di rapporto di lavoro ma, nell’ambito del comune rapporto di lavoro subordinato, una modalità di svolgi- mento della prestazione lavorativa che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di esple-
tamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
2. il telelavoro consegue ad un accordo consensuale fra datore di lavoro e lavora- tore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in fase successiva all’instau- razione del rapporto di lavoro. in tal caso il rifiuto del lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle condizioni di lavoro. analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di la- voro in regime di telelavoro, quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
3. nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempi- mento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-opera- tive che fanno fronte, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, ai mutamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di globalizza- zione, offrendo ai lavoratori una modalità di svolgimento delle prestazioni lavora- tive che permette di armonizzare la vita professionale con le esigenze personali e/o familiari, riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal di- pendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga pre- stata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini ge- rarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
4. le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi, previa infor- mativa alle rsu, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. in particolare al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al d. lgs. 8 aprile 2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro settimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno.
5. si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i regolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa previsione o verifica di in- compatibilità con le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavora- tiva. detta verifica deve essere specificamente orientata all’esigenza di assicurare un uguale trattamento economico, normativo e contributivo al telela- voratore rispetto agli altri lavoratori della stessa categoria.
6. le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro su- bordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. nel caso di telelavoro do-
7. i telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla legislazione e dal con- tratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nei locali dell’impresa.
8. il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque, così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto accordo interconfederale, ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali di- sponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. al fine di non compromettere l’inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e di tutelare l’integrità dei suoi diritti sindacali, la società avrà cura di attivare gli stru- menti più idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.
9. eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto, fermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto accordo interconfederale, saranno concordate a livello aziendale.
- Art. 19 -
assunzione
1. Valgono le norme di legge in materia.
2. all’atto dell’assunzione l’azienda, che ha la facoltà di sottoporre il lavoratore prima dell’assunzione a visita medica, comunicherà per iscritto la data di inizio del rapporto di lavoro, l’inquadramento, il trattamento economico, il luogo di la- voro, la durata del periodo di prova, nonché tutte le altre eventuali condizioni concordate.
3. il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione di rito richiesta, (ad esempio: titolo di studio, stato di famiglia, certificato generale del casellario giu- diziale e certificato dei carichi pendenti, coordinate bancarie per l’accredito delle competenze).
4. all’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà dichiarare il domicilio/residenza, im- pegnandosi a notificare celermente all’azienda i successivi mutamenti di resi- denza e/o domicilio.
- Art. 20 -
periodo di proVa
1. il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 6 mesi se di gruppo a e Quadri ed a 3 mesi se di altro gruppo.
2. durante il periodo di prova:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente con- tratto per la categoria cui il lavoratore é assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
3. superato il periodo di prova, il lavoratore s’intende confermato in servizio a ter- mini e per gli effetti del presente contratto.
4. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licen- ziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo pe- riodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la se- conda quindicina del mese stesso.
5. il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
- Art. 21 -
classiFicazione del personale
Classificazione del personale
1. la classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e/o revisione dei pro- getti di riassetto organizzativo.
2. i lavoratori, in funzione delle mansioni loro affidate, sono inquadrati in un’unica scala classificatoria in gruppi/categorie, secondo le declaratorie di seguito spe- cificate.
3. tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora esistenti tra quadri, impiegati ed operai stabilite dalla normativa previdenziale, fiscale, sin- dacale e civile.
Categoria quadri
4. l’appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal 1° comma del successivo art 22.
Gruppo A
5. Categoria As superiore - appartengono alla categoria as superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria as, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più ele- vato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, fun- zioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
6. Categoria As - appartengono alla categoria as i dipendenti che svolgono man- sioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro am- piezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell’unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell’azienda, ovvero mansioni di partico- lare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
7. Categoria A1 superiore - appartengono alla categoria a1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria a1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più ele- vato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, fun- zioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
8. Categoria A1 - appartengono alla categoria a1 i dipendenti che svolgono man- sioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto spe- cialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Gruppo b
9. Categoria Bs superiore - appartengono alla categoria bs superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria bs, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più ele- vato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, fun- zioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
10. Categoria Bs - appartengono alla categoria bs i dipendenti che svolgono fun- zioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure
per la rilevante estensione dell’ufficio, del reparto o dell’impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell’azienda.
11. Categoria B1 superiore - appartengono alla categoria b1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria b1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più ele- vato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda, fun- zioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
12. Categoria B1 - appartengono alla categoria b1 i dipendenti che svolgono fun- zioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali spe- cializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comun- que acquisite.
13. Categoria B2 superiore - appartengono alla categoria b2 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria b2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.
14. Categoria B2 - appartengono alla categoria b2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministra- tiva conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d’arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di mestiere.
Gruppo C
15. Categoria Cs - appartengono alla categoria cs i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d’ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che ri- chiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
16. Categoria C1 - appartengono alla categoria c1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d’ordine di ca- rattere amministrativo o tecnico-manuale.
17. Categoria C2 - appartengono alla categoria c2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo, nonché i dipendenti che eseguono opera- zioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed i dipendenti ad- detti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l’uso di idonee apparecchiature.
18. i lavoratori inquadrati in categoria c2 saranno passati in categoria c1 entro 6 mesi dalla data sottoscrizione del ccnl 5 marzo 2010 ovvero decorsi 6 mesi dalla data di assunzione per gli assunti in data successiva.
19. i passaggi di cui sopra non presuppongono necessariamente un cambiamento delle mansioni
* * *
20. l’inquadramento del personale viene attuato dalle aziende in base alle declara- torie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti criteri:
a) mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali or- ganigrammi od organici preordinati;
b) grado di conoscenza del lavoro occorrente per l’espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell’unità di appartenenza; delle necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso la scuola, l’addestramento o autonomamente); del grado di iniziativa e di autonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;
c) “effettivi” compiti di controllo e coordinamento espletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;
d) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate costituiscono l’elemento determinante per l’inquadra- mento in categoria a1 o categorie superiori, se svolte con carattere di preva- lenza;
e) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in modo ripetitivo - costituiscono l’elemento determinante per l’inquadramento fino alla categoria bs superiore.
21. restano in vigore gli inquadramenti aziendalmente in atto alla data di stipula- zione del ccnl 24 luglio 2001.
Documento condiviso sulla Classificazione del personale
in relazione all’impegno contenuto nel ccnl del 5 marzo 2010, le parti hanno svi- luppato un’articolata trattativa finalizzata alla revisione del sistema della classifica- zione con l’obiettivo di valorizzare la competenza dei lavoratori e di favorire lo sviluppo della professionalità in modo integrato ed efficace con l’organizzazione aziendale. la trattativa, avviata nel corso della vigenza contrattuale, è poi confluita nel contesto del più ampio negoziato del rinnovo ed ha messo in luce una particolare complessità dovuta a molteplici fattori.
e’ emersa in definitiva la molteplicità dei sistemi organizzativi di riferimento e dei si- stemi professionali ad essi connessi.
come primo passaggio, esse concordano di procedere al conglobamento dell’ex indennità di contingenza nei minimi tabellari con conseguente riparametrazione della vigente ampia scala inquadramentale con la connessa ridefinizione dei coefficienti relativi alla paga giornaliera ed oraria e dei trattamenti economici parametrati sui soli minimi tabellari (vedi in merito modifiche introdotte nell’art. 35 “struttura retributiva”). le parti si impegnano altresì a proseguire nei lavori, con l’intento di tracciare un per- corso negoziale che ne consenta la compiuta, sia pur graduale, definizione e con- seguente attuazione nel medio termine e cioè, possibilmente a partire dal prossimo ciclo contrattuale.
- Art. 22 -
Quadri
1. appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13 mag- gio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto profes- sionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti speciali- stici particolarmente elevati.
2. la categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate, cui corrispon- dono due livelli retributivi così come individuati nella tabella dei minimi contrat- tuali riportata in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”).
3. i Quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono mansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali, nella attuazione degli obiettivi e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali.
4. in considerazione del ruolo funzionale svolto, i lavoratori appartenenti alla cate- xxxxx Xxxxxx possono essere destinatari di specifiche procure. la loro attribu- zione sarà decisa dall’azienda, valutando le concrete situazioni organizzative in cui operano i singoli Quadri.
5. tenuto conto della specificità della funzione svolta dai Quadri nel contesto or- ganizzativo aziendale anche come dinamici promotori di innovazione e sviluppo,
6. Viene confermato particolarmente per i Quadri il diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate nelle aziende, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione delle aziende stesse, di ri- cerche o lavori relativi alle attività svolte.
7. e’ confermata l’applicazione dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, in tema di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conse- guente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. da tale co- pertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o colpa grave del dipendente.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.
2) Altri istituti riferiti ai Quadri - per altri istituti economico-normativi fruiti dai Quadri, contenuti nelle precedenti contrattazioni collettive nazionali, si applicano le norme in atto con gli opportuni adeguamenti per effetto della prima dichiarazione a verbale.
- Art. 23 -
MutaMento teMporaneo di Mansioni
1. il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni ine- renti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in azienda.
2. detta assegnazione può avvenire per esigenze di carattere aziendale o per so- stituzione di altro lavoratore per il quale, a norma di legge o di contratto, sussista il diritto alla conservazione del posto.
3. nel caso di esigenze di carattere aziendale, la durata dell’assegnazione allo svol- gimento di mansioni inerenti ad altra categoria non può essere superiore a tre
4. nel caso invece di assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad altra categoria per sostituzione di lavoratore per il quale sussista il diritto alla conser- vazione del posto, la durata di detta assegnazione non può essere superiore a quella massima, legislativamente o contrattualmente prevista per la conserva- zione del posto.
5. Qualora il lavoratore sia chiamato temporaneamente a disimpegnare mansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dovrà essergli corrisposta - con de- correnza dal primo giorno del mutamento di mansioni - in aggiunta alla sua re- tribuzione, un’indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi contrattuali integrati delle due categorie.
6. nel caso in cui l’affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta al lavoratore della data di inizio del temporaneo mutamento di mansioni e, successivamente, di quella di cessazione di detto mutamento.
- Art. 24 -
doVeri del laVoratore
1. il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgi- mento delle mansioni affidategli e, in particolare:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, os- servando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico/funzionale fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla pre- venzione infortuni che l’azienda deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’azienda medesima;
d) mantenere la massima riservatezza sugli interessi dell’azienda; non trarre pro- fitto, con eventuale danno dell’azienda medesima, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere comunque attività contraria agli interessi del- l’azienda stessa;
e) osservare con diligenza appropriata le disposizioni di legge e regolamento sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per- sonali e le relative misure di sicurezza (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e suc- cessive modifiche ed integrazioni), nonché quelle emanate al riguardo
f) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall’espletamento delle mansioni affidategli;
g) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e stru- menti a lui affidati;
h) tenere, nell’espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell’azienda;
i) xxxxxxxsi da comportamenti comunque lesivi della dignità e libertà della per- sona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori in conformità ai principi contenuti nel d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
2. in ottemperanza alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e nel rispetto degli accordi sindacali vigenti in materia, il lavoratore è tenuto ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili per l’erogazione del servizio.
3. al lavoratore è vietato, inoltre, di valersi, anche al di fuori dell’orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, eventualmente a fine di lucro, attività che siano comunque in concorrenza con quelle dell’azienda e ricevere, a tale effetto, compensi o regalie sotto qualsiasi forma.
4. il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta del- l’azienda, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specia- lizzati di diritto pubblico.
5. l’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
- Art. 25 -
proVVediMenti disciplinari
1. le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti discipli- nari di cui al comma precedente sono riportati in calce al presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di lavoro.
3. i provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali re- sponsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. nel caso in cui l’entità della mancanza non possa essere immediatamente ac- certata, l’azienda, a titolo di cautela, può disporre l’allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita dall’articolo 35, commi 1 e 3 (“struttura retributiva”) nonché quelle indennità che, a norma di contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita, salvo che non ri- sulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari pre- visti sotto le lettere f) e g), di cui al 1° comma del presente articolo.
5. l’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dal- l’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. per quanto concerne i provvedimenti di cui alle lettere f) e g) - esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 7 della richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300 - si con- viene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l’effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7° dell’articolo medesimo, rispettiva- mente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all’80% della retribuzione mensile, quale definita dall’art. 35, (“struttura retributiva”) del pre- sente contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del collegio o alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giu- dizio promosso dall’azienda. in ogni caso, decorso un anno dalla erogazione dell’assegno alimentare senza che siano intervenute le sopracitate decisioni, il diritto all’assegno alimentare decade.
7. Qualora il provvedimento non venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del 6° comma del presente articolo, viene congua- gliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari
premesso che il presente articolo regola la materia concernente i provvedimenti di-
sciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di comportamento nell’applica- zione dei commi 1° e 2° del presente articolo nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto pre- visto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.
1) Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa, sospensione o tra- sferimento per punizione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi senza giustificato motivo l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua gli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
d) esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione crei dis- servizi o guasti agli impianti, macchinari ed attrezzature dell’azienda;
e) non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine e agli impianti o di irregolarità nell’andamento del servizio;
f) contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette in peri- colo l’incolumità degli impianti o delle persone;
g) esegua nei locali dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
h) trasgredisca in altro modo l’osservanza del presente contratto o commetta man- canza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro;
i) rechi danno col suo comportamento all’immagine dell’azienda.
il rimprovero scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la multa, la sospensione ed il trasferimento per quelle di maggior rilievo.
l’importo delle multe - che non costituiscono risarcimento di danni - è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, ad altro ente.
2) Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che: commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate dal punto 1) del presente articolo, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza pre- avviso.
a titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo agli impianti od alle attrezzature;
c) grave pregiudizio all’azienda a seguito di mancate segnalazioni di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;
d) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi,
senza impiego di materiale dell’azienda stessa e durante l’orario di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte di personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza pregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza degli impianti;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi;
g) assenze ingiustificate fino a 4 giorni consecutivi ripetute più volte in un anno;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza pas- sata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgi- mento del rapporto di lavoro;
i) atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel punto 1) del presente articolo quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione dal lavoro;
m) stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l’orario di lavoro.
3) Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che: provochi all’azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
a titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell’azienda;
c) trafugamento di schizzi, disegni, progetti di impianti, macchine ed attrezzature e documenti;
d) danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell’azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolu- mità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio al- l’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione, senza permesso, di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa all’interno dell’azienda o comunque durante l’espletamento delle proprie mansioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Codici Disciplinari - eventuali e vigenti diversi codici disciplinari esistenti in azienda si intendono integralmente sostitutivi della normativa di cui al presente paragrafo “criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedi- menti disciplinari”.
- Art. 26 -
orario di laVoro
premessa
le parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento fondamentale di at- tuazione della disciplina legale di cui al d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione delle direttive dell’unione europea, che per la de- finizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.
con riferimento a queste ultime, le parti richiamano e confermano, qualora non di- versamente disciplinate nel presente ccnl, le normative collettive già esistenti in materia nel settore, anche a livello aziendale e gli ulteriori accordi di secondo livello
- coerenti con la presente premessa - che potranno essere in futuro realizzati.
ciò premesso, in linea con tale orientamento, le parti convengono di dare attuazione nel presente ccnl ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue con- dizioni che la nuova regolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e xxxxx) demanda alla contrattazione collettiva, con rife- rimento ai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”), alla reperibilità di cui all’art. 39 (“reperibilità”) e al lavoro straordinario e notturno di cui all’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”).
1. premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organiz- zativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilita in 38 ore settimanali con ri- partizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti sta- biliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell’orario di la- voro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. con riferimento a questi ultimi le aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le rsu o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali compe- tenti l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
3. ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, sul su- peramento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la direzione provinciale del lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’azienda e/o la sede principale del- l’unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali (l’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n.66/2003 è stato abrogato dall’art. 41, comma 14 della legge n. 133/2008).
4. l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra direzione ed rsu. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di con- vocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le or- ganizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assu- mere le determinazioni che riterranno più opportune nell’ambito della propria li- bertà di iniziativa.
5. per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le aziende potranno attuare una diversa distri- buzione dell’orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata co- municazione alle rsu; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
6. la definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra direzione ed rsu. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. trascorso detto termine, le parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della propria libertà di iniziativa.
7. in caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30-46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall’art. 35 (“struttura retri- butiva”), per le ore prestate oltre la 40esima.
8. ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compen- sazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra direzione e rsu, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e
trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa.
l’orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita ta- bella, da affiggersi.
9. per le aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente ccnl.
turnisti /semiturnisti
10. l’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra azienda e rsu, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo.
12. le aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra xxxxxxx, pomeriggio e notte.
13. la misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione col- lettiva di livello nazionale preesistente.
14. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.
pause
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede azien- dale. con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrot- tamente nel posto di lavoro, le parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), tuir.
permessi annui retribuiti
A) Riduzione orario di lavoro
16. per il personale turnista la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della pianificazione annua dell’orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a giornata.
17. per le aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 76 ore annue.
18. per le aziende che già applicavano la riduzione di orario per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del ccnl 24 luglio 2001 ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all’anno. tali per- messi giornalieri si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni di orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi
B) Permessi speciali
19. ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui determinazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi permessi speciali fino ad un mas- simo di 4 giorni. tali permessi, che assorbono analoghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
20. ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su so- stegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. in alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti deri- vanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
21. ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori gravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
22. i permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavo- ratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle cen- trali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in caverna, nonché per i la- voratori giornalieri che effettuano l’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi
stessi alla data di sottoscrizione del ccnl 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl.
il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.
le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.
alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni:
- nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio);
- grandi manutenzioni pluriennali;
- eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi).
l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale.
sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale.
2) Permessi speciali - le parti convengono che i permessi speciali di cui al comma 19 possono essere concessi - sempre che ricorrano i relativi presupposti - fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di per- messi speciali in tale misura.
3) Schemi di turno - le parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in materia di condizioni e articola- zione degli schemi di turno/semiturno, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali e riconoscono - secondo quanto eviden- ziato in premessa - che la normativa sui permessi contenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori.
- Art. 27 -
Giorni FestiVi e riposi - FestiVità soppresse
Giorni festivi
1. sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo stato a tutti gli ef- fetti civili, nonché la ricorrenza del s. patrono del luogo dove il dipendente lavora.
2. per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la ricorrenza del s. pa- trono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente ar- ticolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede sindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori che prestino servizio nell’ambito del comune di roma per i quali vale la specifica disposizione dell’art. 1 del dpr 28 dicembre 1985, n. 792.
Qualora la ricorrenza del s. patrono venga a coincidere con il lunedì dopo pa- squa, ai lavoratori interessati, viene concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo.
Riposi Giornalieri
3. il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. a fronte di una protezione adeguata, definita dalle parti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (d.V. n. 3 art. 26 “orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla d.V. n. 2 dell’art.
41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del presente ccnl.
4. il riposo settimanale cade normalmente di domenica. il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati dall’art. 9 del d. lgs. n. 66/2003 e succes- sive modificazioni e integrazioni, per i lavoratori addetti:
- alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico;
- all’esercizio/manutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate;
- all’esercizio/manutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine;
- alle attività correlate ai tempi di funzionamento della “borsa elettrica”.
5. per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di do- menica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al ri- poso compensativo in altro giorno non festivo della settimana, da fruire, di norma, nella settimana successiva.
6. il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al 4° comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
7. per i lavoratori di cui al 4° e 5° comma del presente articolo, in caso di sposta- mento, per effettive esigenze di servizio (esclusi, quindi, i casi di spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi, salvo casi del tutto straordinari e ad eccezione del primo giorno), del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40% della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a ca- dere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera. dette indennità non spettano a coloro che prestano la propria attività in turno.
8. ai lavoratori di cui al 4° comma del presente articolo, che non prestano la propria attività in turno, si garantisce peraltro che il giorno di riposo cada di domenica almeno una volta ogni quattro settimane. ove questo eccezionalmente non av- venga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità
pari al 60% della retribuzione giornaliera.
9. nelle vigilie delle festività di capodanno (31 dicembre), della pasqua (sabato santo) e del natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al per- sonale non indispensabile alle necessità del servizio le aziende concederanno libertà nelle ore pomeridiane.
10. Qualora esigenze improcrastinabili di servizio non consentano ai dipendenti il godimento del beneficio suddetto, a tali lavoratori saranno concessi - in sosti- tuzione o ad integrazione di tale beneficio - permessi retribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno, da fruire entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. per i lavoratori turnisti, detti permessi retribuiti vanno riconosciuti indipendente- mente dall’orario del turno osservato in ciascuna delle giornate di cui al comma precedente.
trattamento Festività in caso di coincidenza con la domenica
11. il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la domenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in materia (legge 27 mag- gio 1949, n. 260, legge 5 marzo 1977, n. 54, e dpr 28 dicembre 1985, n. 792), nonché della ricorrenza del s. patrono del luogo dove il dipendente lavora è re- golato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e dagli artt. 1, 3 e 4 dell’accordo inter- confederale 3 dicembre 1954, restando inteso che per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato accordo interconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di cui sopra con il giorno di riposo settimanale.
nessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali non lavorate.
Festività soppresse
12. in relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del dpr 28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a compensa- zione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito all’anno, fruibili anche in pacchetti di ore.
13. detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell’anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l’istituto delle ferie e devono essere goduti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. ove com- provate esigenze di servizio non consentano il godimento dei permessi entro detta data, essi sono compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto alla data medesima.
14. resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro stra- ordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto dall’accordo inter- confederale 3 dicembre 1954.
* * *
Fattispecie particolare (guardiadighe)
15. nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la vi- gilanza delle dighe - ai sensi del dpr 1° novembre 1959, n. 1363 - che comporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i giorni della set- timana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli addetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica viene riconosciuta un’indennità pari al 70% del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.
l’indennità di cui al presente comma viene riconosciuta anche nei confronti del personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di guardiacanali, qualora svolga quest’ultima attività, in regime di lavoro ordinario, nella giornata di domenica.
in considerazione delle ragioni di sicurezza cui è finalizzata l’attività di cui al pre- sente comma - svolta in attuazione delle vigenti disposizioni (art. 15, dpr 1° no- vembre 1959, n. 1363) - le parti confermano per tale personale, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl, le discipline collet- tive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Xxxxxx prestato in giorno di riposo settimanale - le parti convengono che ai la- voratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni la- vorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. le parti, in conformità a quanto previsto nella premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl, si danno altresì atto, che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.
- Art. 28 -
assenze - perMessi e breVi conGedi - caricHe pubblicHe - aspettatiVa
Assenze
1. tutte le assenze - qualora il lavoratore non abbia potuto darne preventivo av- vertimento - debbono essere comunicate (fermo restando la successiva giusti- ficazione se richiesta) dal dipendente all’azienda entro le prime due ore (decorrenti dall’orario “base” in caso di regimi di orario flessibile) della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza maggiore.
permessi e brevi congedi
2. al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
3. al lavoratore potranno essere concessi congedi per eventi e cause particolari e per la formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, da definire a livello aziendale.
4. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, permessi retribuiti, non computabili come ferie, potranno essere concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza (esempio: nascita, visite selettive e attitudinali di leva, visite mediche di controllo da parte dei competenti organismi del servizio sanitario nazionale, dell’inps o dell’inail; testimonianze in processi civili o penali per cause di servizio congua- gliandosi, in quest’ultimo caso, la retribuzione con l’importo delle indennità even- tualmente percepite dal lavoratore).
5. in occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.
Cariche pubbliche
6. Xxxxxxx le disposizioni di legge vigenti in materia.
Aspettativa
7. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi in via di-
8. al termine dell’aspettativa l’azienda assegna all’interessato un posto di lavoro di categoria e inquadramento pari a quella dell’interessato comportante l’esple- tamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte prima dell’aspettativa.
9. l’aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la spettanza ferie annua.
protocollo sulle Azioni sociali
10. si rinvia allo specifico protocollo allegato al presente ccnl.
- Art. 29 -
Ferie
1. il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
2. dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di ripartizione dell’orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
3. nel fissare l’epoca del periodo di riposo, l’azienda tiene conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
4. non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recu- pero negli anni successivi.
5. nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fruite fino al 30 aprile dell’anno successivo.
6. la risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. l’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
8. il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un’infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui per- viene all’unità di appartenenza del lavoratore, nell’arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell’insorgenza della malattia stessa. resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Xxxxx nel primo anno di assunzione - ai lavoratori regolati dal contratto vengono accordati, nell’anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell’anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo.
inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del com- pimento del primo anno di servizio, si detrae dall’ammontare del trattamento di “fine lavoro” di competenza del lavoratore licenziato l’importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati.
2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell’anno - le ferie sono concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell’anno. tuttavia, in linea di cor- rentezza, non è da apportare nessuna decurtazione al numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i periodi di assenza dal servizio per malattia non superino complessivamente nell’anno i mesi sei. su- perato tale periodo, resta affidato alle aziende valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie in proporzione al ser- vizio effettivamente prestato.
3) Spettanza ferie in caso di ripartizione orario di lavoro su sei giorni - Qualora la ri- partizione dell’orario di lavoro settimanale sia in sei giorni, il periodo di ferie spet- tante ai lavoratori viene così stabilito:
- 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.
4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie - le festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie non vengono computate come giornate di ferie.
- Art. 30 -
diritto allo studio
1. ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, università, sta- tali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali verranno concessi permessi retribuiti in misura da concordarsi aziendalmente.
2. sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del ccnl 24 luglio 2001; fermo restando, ai fini più specifici attinenti la formazione dei lavoratori, quanto previsto all’art. 11 (“Formazione”) del presente ccnl.
- Art. 31 -
tutela della Maternità/paternità
1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, ivi comprese le modalità spe- rimentali per il triennio 2013-2015 definite dall’art. 4, comma 24 lett. a) legge 92/2012 e successive modificazioni e integrazioni relative al sostegno alla geni- torialità, conformemente alle disposizioni del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze 22 dicembre 2012 che definisce i criteri di accesso e le modalità di uti- lizzo delle suddette misure.
2. peraltro, le aziende riconoscendo il valore sociale della maternità garantiranno alla lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dovuta a gravidanza e puerperio, la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a quello di inizio di detta astensione.
3. sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale. entro la vigenza contrattuale, le parti monitoreranno le situazioni in essere nelle aziende del settore al fine di indivi- duare le iniziative più opportune.
- Art. 32 -
Malattia, inFortuni e cure terMali
Conservazione del posto
1. nel caso di assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire im- pedimento alla prestazione di servizio, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, di- strofia muscolare, morbo di xxxxxx o a degenze ospedaliere.
2. il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di xxxxxx) entro l’arco massimo di 36 mesi consecutivi. nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera.
3. superati i periodi previsti dai precedenti commi, per la conservazione del posto e durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita con decorrenza del- l’anzianità, fino ad un massimo di 12 mesi.
4. Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al 1° o 2°, ed al 3° comma del presente articolo, il rapporto di lavoro può essere risolto su iniziativa dell’azienda o su richiesta del lavoratore. in entrambi i casi il lavoratore ha diritto alle normali indennità di fine lavoro, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini suddetti, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti dell’indennità sostitutiva del preavviso.
trattamento economico
6. al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta durante i pe- riodi di assenza di cui al comma 1 l’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi mul- tipla, distrofia muscolare, morbo di xxxxxx o a degenze ospedaliere.
7. per i periodi di assenza di cui al comma 2, viene corrisposta la retribuzione intera fino al raggiungimento del limite di 18 mesi (per il cui computo sono utilmente considerati anche i periodi di degenza ospedaliera). nel caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di xxxxxx
- anche se non comportanti ricovero ospedaliero - la retribuzione viene corri- sposta nella misura intera fino al limite massimo di 24 mesi e nella misura del 70% della retribuzione, come definita dal comma 1 dell’art. 35 (“struttura retri- butiva”), per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi.
8. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera spetta al lavo- ratore sino alla guarigione clinica (e cioè fino a quando gli effetti dell’infortunio o della malattia non si sono stabilizzati), ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
9. Ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia, il trattamento econo- mico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo, verrà assicurato me- diante integrazione delle indennità corrisposte dagli istituti assicuratori, che saranno anticipate dall’azienda alle normali scadenze retributive
10. il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato, nei casi di erogazione delle indennità da parte degli istituti assicuratori, al ricono- scimento della malattia o dell’infortunio da parte degli istituti stessi ed al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia nonché alla presentazione della documentazione prevista dalle norma- tive vigenti in materia.
11. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribuzione e l’eventuale eccedenza sarà corri- sposta al lavoratore.
Comunicazione dell’assenza, certificazione e controlli
12. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 28 (“assenze - permessi e brevi congedi
- cariche pubbliche - aspettativa”) in materia di giustificazione dell’assenza, l’in- capacità lavorativa per malattia deve essere provata con certificato medico. il lavoratore deve comunicare all’azienda, entro il secondo giorno dall’inizio del- l’assenza, o dal proseguimento della stessa, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico in via telematica. tale comunicazione va effettuata dal lavoratore secondo le prassi in atto a livello aziendale. in ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti termini, a consegnare o far pervenire all’azienda il certificato cartaceo, in con- formità a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia.
13. il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comuni- cazione all’azienda per gli opportuni controlli. in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dall’ammini- strazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, fa- cendo conoscere successivamente la data di dimissione.
14. e’ facoltà dell’azienda far constatare in qualsiasi momento tale incapacità dai competenti organismi del servizio sanitario nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
il lavoratore ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta, del- l’esito della visita medica cui l’azienda lo abbia fatto sottoporre. a tal fine vale anche la copia del referto medico eventualmente rilasciata al lavoratore al mo- mento della visita.
Qualora l’esito della visita di controllo indichi una prognosi inferiore a quella ri- sultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi dovrà riprendere servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo. in tale eventualità, se la prognosi del medico di fiducia è superiore a 20 giorni, il lavoratore può chie- dere - entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita di con- trollo e comunque non oltre la data di rientro stabilita dal medico di controllo - la nomina di un terzo medico individuato in accordo con l’azienda. nelle more della decisione il lavoratore non è tenuto a riprendere servizio fino alla scadenza della prognosi più lunga ed il periodo di assenza viene ovviamente computato agli effetti del 1° e 2° comma del presente articolo.
15. e’ anche facoltà dell’azienda far constatare - da parte di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. l’azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. in caso di disaccordo tra i predetti enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita medica cui è stato sottoposto - nomineranno di comune accordo un terzo medico. nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del 1° e 2° comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal 1° o dal 2° comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, at- testante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
Cure termali
16. Xxxxxxx le disposizioni di legge vigenti in materia. le assenze per cure termali, concesse ai sensi delle predette disposizioni, sono considerate assenze per ma- lattia, nei limiti consentiti dalle disposizioni medesime.
situazioni particolari
17. per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
18. i casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per fattispecie particolari (es. donazione midollo osseo).
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Trattamento lavoratori t.b.c. - ove l’affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall’inps l’indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui al 6° o 7° comma del presente articolo, l’azienda corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell’inps, l’indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nell’art. 35 (“struttura retri- butiva”) - nella misura pari al 70% fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza di anzianità, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rien- tro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavo- rative, secondo quanto disposto dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 419.
2) Limiti temporali espressi in mesi - i limiti temporali espressi in mesi nel presente articolo sono da intendersi tutti di 30 giorni ciascuno.
3) Interpretazione autentica - le parti firmatarie del presente ccnl si danno atto che i trattamenti di malattia ed infortunio di cui al presente articolo già corrisposti in relazione al versamento della contribuzione di malattia nei confronti dell’inps hanno carattere integrativo e di anticipazione delle prestazioni dovute per legge dal medesimo istituto.
- Art. 33 -
serVizio Militare/serVizio ciVile
1. per adempiere agli obblighi di leva (servizio militare o servizio sostitutivo civile) o il ri- chiamo alle armi viene sospeso, a termini di legge, il rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto e ai trattamenti economico normativi previsti dalle leggi vigenti.
2. al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza il- limitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedamento o dall’invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell’azienda per riprendere ser- vizio. in mancanza, il rapporto di lavoro è risolto. detto periodo, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, viene computato agli effetti degli istituti con- trattuali connessi con l’anzianità.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Legge 23 agosto 2004, n. 226 - Sospensione del servizio obbligatorio di leva - le parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, re- lativamente all’adempimento degli obblighi di leva, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dal d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (la legge n. 226/2004 è stata abrogata dall’art. 2268 co. 1 n. 1029 del D. Lgs. n. 66/2010).
- Art. 34 -
laVoratori sottoposti a procediMento penale
1. nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi nell’espletamento delle mansioni ad esso affidate, l’azienda, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 25 (“provvedimenti disciplinari”) del presente contratto, corrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell’interruzione del servizio, la retribuzione quale definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”) del contratto.
2. il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell’azienda entro 8 giorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale.
3. in ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 25 (“provvedimenti disciplinari”) del presente contratto, è fatta salva, ove già esistente a livello aziendale, la conservazione del rapporto di lavoro del lavoratore non in prova (per un periodo di 12 mesi), che rimane sospeso a tutti gli effetti, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio, fra l’uno e l’altro, per una durata inferiore ai 30 giorni con- secutivi. alla scadenza dei dodici mesi si realizza la risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
4. sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Assistenza legale - a favore dei lavoratori di cui al comma 1, salvo i casi di dolo o colpa grave degli stessi, l’azienda fornirà a proprio carico l’assistenza legale nei limiti delle tariffe professionali esistenti.
- Art. 35 -
struttura retributiVa
1. la retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (ri- sultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spet- tanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, au- menti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria.
2. a tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retri- buzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60.
3. in aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti:
- tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 37 (“tredicesima e quattordicesima mensilità”);
- elemento distinto della retribuzione (edr), pari a € 10,33 di cui al protocollo 31 luglio 1992.
4. inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi:
- turno/semiturno
- ore notturne
- reperibilità
- mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale
- mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4
- ore viaggio
(1) si prende a riferimento quella annessa all’art. 35 ccnl elettrici 5 marzo 2010
- mancata esecuzione lavoro programmato
- rischio cassa/maneggio danaro
- utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado
- lavori sotto tensione
- utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature
- capo formazione
- lavori gravosi
- bilinguismo
- guida
- temporanea apprendisti
- lavoro festivo e straordinario
- ore ordinarie domenicali turno/semiturno
- assegni “ad personam”
5. la retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate.
6. durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili.
7. il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa speci- ficazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’eroga- zione delle predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Assegni “ad personam” - si chiarisce che i cosiddetti assegni “ad personam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari, livelli salariali di categoria, ecc.).
2) Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali/scatti di anzianità “ad personam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (“aumenti periodici di anzianità”).
3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - in tutti i casi di pas-
saggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al minimo contrat- tuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in cifra gli aumenti pe- riodici di anzianità e gli importi “ad personam” a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali/scatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece as- sorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli importi “ad personam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per que- sti ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in caso di pas- saggio di categoria.
4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - si ribadisce che la retri- buzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da parte di questi a com- penso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.
5) ERI - si chiarisce che sono parte integrante della retribuzione di cui al comma 1 gli importi corrisposti a titolo di ex elementi retributivi integrativi (eri) ai sensi dei precedenti contratti collettivi.
6) Importi in cifra - per effetto dell’individuazione dell’importo dei minimi e dell’ex indennità di contingenza in misura unica a livello di ccnl, le eventuali differenze rispetto a dette voci di retribuzione così come risultanti dalle precedenti contrat- tazioni di livello nazionale saranno conservate in cifra non assorbibile ai lavoratori in servizio alla data di stipula del ccnl 24 luglio 2001. tali importi rientrano nel concetto di retribuzione così come definito dal comma 1 del presente articolo.
7) Corresponsione “copertura economica” - ai lavoratori in forza alla data del 1° aprile 2013 verrà corrisposto un importo forfetario “copertura economica”, nelle misure indicate nella tabella che segue.
tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo comunque ri- feribile al periodo che va dal 1°gennaio 2013 al 31 marzo 2013, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato conside- rando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine le- gale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:
- l’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica solu- zione con la retribuzione del mese di aprile 2013 (e comunque entro il mese di maggio 2013);
- in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato (dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013), gli importi da corrispondere saranno pro- quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. in caso di passaggio di ca- tegoria in corso mese, si considera l’importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;
- in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato, pe- raltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di as- senza non retribuita, l’importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 3) computan- dosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, la “copertura economica” sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra considerato la “copertura economica” sarà corrisposta in misura proporzionale all’entità della prestazione;
- per i contratti di inserimento la “copertura economica” verrà corrisposta in pro- porzione ai mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
8) a decorrere dal 1° gennaio 2011 le aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità e di ulteriori 2 euro a decorrere dal 1° gen- naio 2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. resta ferma la misura della contribuzione a carico dei la- voratori aderenti.
9) nel corso della vigenza contrattuale entro il primo semestre 2015 sarà effettuata nelle competenti sedi una verifica su eventuali significativi scostamenti inflazio- nistici tra i valori presi in considerazione agli effetti del presente ccnl ai fini di un eventuale recupero in termini di variazione dei minimi entro la vigenza stessa.
10) a far data dal 1° aprile 2013 il computo delle indennità, che il presente ccnl e/o le precedenti normative di carattere nazionale tuttora vigenti stabiliscono in percentuale sul valore degli ex minimi tabellari, confluiti nei “minimi contrattuali integrati”, viene effettuato sottraendo dall’importo di detti minimi contrattuali in- tegrati i valori dell’ex indennità di contingenza, utilizzando gli ex divisori giorna- liero ed orario, pari rispettivamente a 25 e 167.
mINImI CoNtRAttuALI INtEGRAtI
scala parametrica | dal 1° Aprile 2013 Aumento minimo (€) (€) | dal 1° Gennaio 2014 Aumento minimo (€) (€) | dal 1° Gennaio 2015 Aumento minimo (€) (€) | dal 1° Dicembre 2015 Aumento minimo (€) (€) | Aumento a regime | |||||
Qs | 276,78 | 37,08 | 3208,52 | 66,74 | 3275,25 | 66,74 | 3341,99 | 66,74 | 3408,72 | 237,28 |
Q | 248,37 | 33,27 | 2879,21 | 59,89 | 2939,10 | 59,89 | 2998,98 | 59,89 | 3058,87 | 212,93 |
ass | 219,23 | 29,37 | 2541,37 | 52,86 | 2594,23 | 52,86 | 2647,09 | 52,86 | 2699,94 | 187,94 |
as | 205,19 | 27,49 | 2378,64 | 49,47 | 2428,11 | 49,47 | 2477,59 | 49,47 | 2527,06 | 175,91 |
a1s | 196,56 | 26,33 | 2278,62 | 47,39 | 2326,01 | 47,39 | 2373,41 | 47,39 | 2420,80 | 168,51 |
a1 | 187,55 | 25,12 | 2174,19 | 45,22 | 2219,42 | 45,22 | 2264,64 | 45,22 | 2309,86 | 160,79 |
bss | 178,60 | 23,92 | 2070,44 | 43,06 | 2113,51 | 43,06 | 2156,57 | 43,06 | 2199,64 | 153,12 |
bs | 170,99 | 22,90 | 1982,18 | 41,23 | 2023,41 | 41,23 | 2064,64 | 41,23 | 2105,87 | 146,59 |
b1s | 162,93 | 21,83 | 1888,79 | 39,29 | 1928,07 | 39,29 | 1967,36 | 39,29 | 2006,64 | 139,68 |
b1 | 155,61 | 20,85 | 1803,96 | 37,52 | 1841,48 | 37,52 | 1879,00 | 37,52 | 1916,52 | 133,41 |
b2s | 145,33 | 19,47 | 1684,72 | 35,04 | 1719,76 | 35,04 | 1754,80 | 35,04 | 1789,84 | 124,59 |
b2 | 135,22 | 18,11 | 1567,58 | 32,61 | 1600,19 | 32,61 | 1632,79 | 32,61 | 1665,40 | 115,93 |
cs | 119,90 | 16,06 | 1389,90 | 28,91 | 1418,81 | 28,91 | 1447,72 | 28,91 | 1476,63 | 102,79 |
c1 | 108,51 | 14,54 | 1257,94 | 26,16 | 1284,10 | 26,16 | 1310,27 | 26,16 | 1336,43 | 93,03 |
c2 | 100,00 | 13,40 | 1159,25 | 24,11 | 1183,36 | 24,11 | 1207,47 | 24,11 | 1231,58 | 85,73 |
aumento medio a regime: € 160,00 (25+45+45+45) con parametro medio pari a 186,63. Valore punto 23,73.
CopERtuRA ECoNomICA GENNAIo/FEbbRAIo/mARzo 2013 - € 75
scala parametrica | (€) | |
Qs | 276,78 | 111,23 |
Q | 248,37 | 99,81 |
ass | 219,23 | 88,10 |
as | 205,19 | 82,46 |
a1s | 196,56 | 78,99 |
a1 | 187,55 | 75,37 |
bss | 178,60 | 71,77 |
bs | 170,99 | 68,71 |
b1s | 162,93 | 65,48 |
b1 | 155,61 | 62,54 |
b2s | 145,33 | 58,40 |
b2 | 135,22 | 54,34 |
cs | 119,90 | 48,18 |
c1 | 108,51 | 43,61 |
c2 | 100,00 | 40,19 |
ERoGAzIoNE AGGIuNtIVA ANNo 2014 - € 120
scala parametrica | (€) | |
Qs | 276,78 | 177,96 |
Q | 248,37 | 159,70 |
ass | 219,23 | 140,96 |
as | 205,19 | 131,93 |
a1s | 196,56 | 126,39 |
a1 | 187,55 | 120,59 |
bss | 178,60 | 114,84 |
bs | 170,99 | 109,94 |
b1s | 162,93 | 104,76 |
b1 | 155,61 | 100,06 |
b2s | 145,33 | 93,44 |
b2 | 135,22 | 86,95 |
cs | 119,90 | 77,09 |
c1 | 108,51 | 69,77 |
c2 | 100,00 | 64,30 |
ERoGAzIoNE AGGIuNtIVA ANNo 2015 - € 340
scala parametrica | (€) | |
Qs | 276,78 | 504,23 |
Q | 248,37 | 452,48 |
ass | 219,23 | 399,38 |
as | 205,19 | 373,81 |
a1s | 196,56 | 358,09 |
a1 | 187,55 | 341,68 |
bss | 178,60 | 325,38 |
bs | 170,99 | 311,51 |
b1s | 162,93 | 296,83 |
b1 | 155,61 | 283,50 |
b2s | 145,33 | 264,76 |
b2 | 135,22 | 246,35 |
cs | 119,90 | 218,43 |
c1 | 108,51 | 197,69 |
c2 | 100,00 | 182,18 |
- Art. 36 -
auMenti periodici di anzianità
1. il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna
categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese succes- sivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del ccnl 24 luglio 2001, sono con- servati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzia- nità”. anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un mas- simo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di an- zianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato ri- conosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5. la presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrat- tuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
ImpoRtI DEGLI AumENtI pERIoDICI DI ANzIANItA’
Inquadramento | Importo € |
Qs | 49,01 |
Q | 46,33 |
ass | 43,07 |
as | 39,82 |
a1s | 37,86 |
a1 | 35,74 |
bss | 33,72 |
bs | 31,97 |
b1s | 30,16 |
b1 | 28,46 |
b2s | 26,13 |
b2 | 23,81 |
cs | 20,30 |
c1 | 17,66 |
c2 | 15,75 |
- Art. 37 -
tredicesiMa e QuattordicesiMa Mensilità
1. oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla retribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell’art. 35 (“struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati:
- la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia;
- la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.
2. Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi “maturano” da gennaio a dicembre di ciascun anno.
3. nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, com- putando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
- Art. 38 -
trattaMento turnisti e seMiturnisti
1. nel rispetto di quanto previsto dall’art.26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl (commi 10 - 14) in materia di orario di lavoro e ferma restando l’applicabilità del trattamento economico previsto per la generalità dei lavoratori nel caso di lavoro notturno e/o straordinario, coloro che prestano servizio in turno hanno diritto alla corresponsione dei seguenti compensi che saranno inclusi nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto:
a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza della categoria di appartenenza;
b) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere 5,5% del minimo ta- bellare e dell’indennità di contingenza della categoria di appartenenza;
c) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere con riposo settima- nale di domenica 3,6% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza della categoria di appartenenza;
d) per altri particolari casi di turni avvicendati la misura dell’indennità - che co- munque per le due tipologie di turno a) e b) non potrà superare le percentuali massime ivi stabilite - verrà definita a livello aziendale.
sostituzione turnisti
2. ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista, anche per finalità addestrative in affiancamento ad altri dipendenti, le indennità in percentuale sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza di cui al comma 1 del presente articolo vengono proporzionate ai giorni di effettiva prestazione in turno, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per le ore di lavoro notturno.
Assenze dal servizio
3. ai lavoratori turnisti, in caso di assenza dal servizio per ferie, malattia o infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto, verranno erogati il compenso in percentuale sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza della categoria di appartenenza corrispondente al tipo di turno nonché la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno, nei limiti entro i quali detti compensi sarebbero spettati se gli interessati avessero continuato a prestare servizio in turno al gruppo cui erano addetti al momento della cessazione della loro prestazione lavorativa per i suddetti motivi.
prestazioni lavorative ordinarie nella giornata di domenica
4. ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne compete, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella gior- nata di domenica in relazione allo schema di turno, un’indennità pari al 70% del va- lore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.
5. il trattamento di cui sopra compete anche ai lavoratori addetti a turni che impe- gnano solo due prestazioni diurne con spostamento del riposo domenicale in altro giorno della settimana.
6. l’indennità prevista dal presente punto è cumulabile con la maggiorazione per lavoro notturno ed è inclusa nella retribuzione utile agli effetti del calcolo del trat- tamento di fine rapporto.
Cambio mansioni
7. in caso di soppressione dei posti in turno in seguito all’attuazione di processi di ristrutturazione aziendale, ai lavoratori turnisti, destinati a svolgere altre mansioni non in turno, sarà conservato “ad personam”, in cifra fissa non rivalutabile, un importo pari all’ammontare dell’indennità base (nelle misure dell’11%, del 5,5%, del 3,6% o altre a seconda dei casi contrattualmente previsti) percepita al mo- mento della soppressione del posto, nella misura percentuale non rivalutabile del 10% per ogni anno di lavoro svolto in turno, sino ad un massimo del 100%.
8. ai fini dell’applicabilità della normativa di cui al presente punto, i periodi di pre- stazione di cui sopra sono esclusivamente quelli per i quali sia stata percepita continuativamente la relativa indennità. non sono considerati continuativi i pe- riodi con interruzione dell’indennità superiori a 6 mesi.
9. l’indennità di uscita dal turno determinata secondo le modalità sopra indicate verrà riassorbita in caso di rientro in turno o fino a concorrenza in caso di aumenti retributivi dovuti a:
a) passaggio di categoria;
b) corresponsione fissa e continuativa di nuove indennità.
10. in caso di passaggio di categoria il riassorbimento dell’indennità di uscita dal turno sarà effettuato con priorità assoluta rispetto ad altri elementi retributivi.
11. la presente normativa si applica anche nel caso di infortunio o malattia profes- sionale che, determinando una situazione invalidante, non consentano più lo svolgimento di mansioni in turno e abbiano dato titolo a rendita da parte del- l’inail, nonché in caso di malattia che determini la definitiva inidoneità al lavoro in turno. l’accertamento su tale definitiva inidoneità verrà effettuato, su iniziativa dell’azienda, da parte di ente pubblico o istituto specializzato di diritto pubblico.
12. l’indennità come sopra conservata viene considerata utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
13. esclusivamente nei confronti del personale turnista uscito dal turno per soppres- sione del posto a seguito di modifiche organizzative e/o ristrutturazioni, l’assegno “ad personam” comprenderà anche, con le medesime modalità di calcolo di cui al comma 7, l’indennità pari alla maggiorazione del 35% della retribuzione oraria corrispondente alle ore ordinarie notturne previste dal piano di turno e rapportate a quanto percepito allo stesso titolo negli ultimi dodici mesi di retribuzione.
Avvicendamento
14. compatibilmente con le disponibilità ed esigenze aziendali, per i turnisti con 15 anni di anzianità in turno continuo avvicendato, le aziende avvieranno, di norma al di fuori dell’orario di lavoro su domanda degli interessati, azioni di addestra- mento o riqualificazione per posizioni di lavoro non in turno.
al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto in caso ci cambio mansioni.
tredicesima e quattordicesima mensilità
15. in raccordo con quanto previsto dall’art.37 (“tredicesima e quattordicesima”)
del presente ccnl, nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità per i lavoratori turnisti saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell’attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci:
- l’indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicembre per la tredicesima mensilità e nel mese di giugno per la quattordicesima mensilità;
- l’indennità per le ore notturne (con maggiorazione pari al 35% sulla retribu- zione oraria) calcolata per la tredicesima sulla media delle ore prestate nel tri- mestre settembre-novembre e per la quattordicesima sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
16. per la determinazione del numero delle ore notturne nei suddetti trimestri sono utili a tutti gli effetti anche le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto.
17. Qualora il lavoratore sia stato immesso in turno nel corso di uno dei predetti tri- mestri o nei mesi di dicembre o giugno, la media delle ore notturne da prendere come riferimento sarà quella effettivamente realizzata nel trimestre o mese pre- cedenti, comprendendo anche in questo caso le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto.
sospensione attività impianti
18. nell’ipotesi in cui venga sospesa l’attività della centrale o del gruppo cui sono addetti lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con presta- zioni alternate diurne e notturne, l’indennità dell’11% del minimo tabellare e del- l’indennità di contingenza e quella pari alla maggiorazione del 35% sullo stipendio orario per le ore notturne previste dal piano di turno sono dovute per tre mesi successivi all’inizio di detta sospensione.
19. in caso di ulteriore protrarsi della sospensione di cui al precedente comma, agli stessi lavoratori sarà mantenuta l’indennità dell’11% del minimo tabellare e del- l’indennità di contingenza, con riferimento alle giornate di effettiva presenza in servizio, sempreché non si verifichino le condizioni per la disattivazione della centrale o dei gruppi con eliminazione dei turni e riutilizzazione degli addetti.
Disposizioni finali
20. il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a fronte ed a compensazione del complesso dei disagi che l’esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali a titolo esemplificativo quelli derivanti da:
a) l’alternanza dell’orario di lavoro giornaliero;
b) l’impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto dall’or- ganizzazione del lavoro e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in sosti- tuzione di turnisti assenti;
c) il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;
d) l’eventualità che fra due giorni di “riposo settimanale” intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal “sesto” giorno non lavorato);
e) la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo setti- manale) e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;
f) la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;
g) la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la pre- stazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.: assemblee in orario di lavoro; permessi);
h) i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;
i) le maggiori difficoltà nell’utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;
j) l’incertezza di avere il cambio turno nell’orario previsto;
k) i tempi di prolungamento dell’orario in occasione del cambio turno.
21. sono fatti salvi i trattamenti collettivi in atto alla data di sottoscrizione del pre- sente contratto derivanti da contrattazione collettiva a livello nazionale o azien- dale sulla base dell’art. 54 (“successione dei contratti”) del ccnl e le situazioni aziendali di miglior favore.
22. potranno, peraltro, essere definite a livello aziendale eventuali modifiche/armo- nizzazioni dei trattamenti in atto tenuto conto delle specificità presenti nelle im- prese di settore.
23. nell’ambito della contrattazione di secondo livello le parti potranno definire, in so- stituzione della presente normativa, sistemi di remunerazione per il personale tur- nista e semiturnista correlati alla effettiva prestazione giornaliera di tali lavoratori.
NORMA TRANSITORIA
Aziende che applicano la normativa di cui al CCNL Assoelettrica 12 giugno 1996 - per le aziende che, alla data di stipula del presente ccnl, applicano la normativa di cui al ccnl assoelettrica 12 giugno 1996, la disciplina soprarichiamata troverà ap- plicazione dal 1° luglio 2010.
- Art. 39 -
reperibilità
Definizione e articolazione
1. in relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sol- lecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. la reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali si- tuazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa; b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’ora-
rio settimanale in cinque giorni. la reperibilità per il sesto giorno può es- sere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti organizzazioni sindacali.
3. la reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi.
resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della prima dichiara- zione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
trattamento economico
4. ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, un’indennità in cifra nelle misure di seguito indicate.
orario settimanale in 5 giorni | |
Giornaliera | importo in cifra pari a € 13,26 |
sesto giorno (giornaliera) | importo in cifra pari a € 30,99 |
Festivo (giornaliera) | importo in cifra pari a € 51,13 |
sono fatti salvi, ove esistenti, gli attuali maggiori importi dell’indennità di reperi- bilità (nella seguente misura: giornaliera feriale € 14,98; sesto giorno € 36,01; fe- stivo € 60,08) percepiti dai lavoratori appartenenti al gruppo a e Quadri.
5. le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal per- sonale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il trattamento pre- visto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).
trattamenti complementari per interventi effettuati
6. al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare imposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli fuori dell’orario di lavoro, con necessità di raggiungere il luogo dell’intervento, vengono ricono- sciuti i seguenti trattamenti:
1) al lavoratore reperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro, l’equivalente di un’ora di viaggio nel valore del 150%;
2) inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore alle tre ore, detto lavo- ratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro straordi- nario effettivamente compiuto - un’indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relati- vamente al tempo mancante al raggiungimento dell’ora superiore;
3) nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da consentire un sollecito intervento e non potendo usufruire di mezzi aziendali, il lavora- tore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro od il luogo dell’intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate con riferi- mento analogico alle tariffe previste per i “rimborsi spese chilometriche” dagli accordi di secondo livello secondo la prassi in atto.