Condizioni Generali di Fornitura per il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese
Condizioni Generali di Fornitura per il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge
14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono: a) le microimprese titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW; b) i clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW - e che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero il 1° aprile 2023 o che si ritrovino in una delle condizioni di accesso al servizio previste dall’ARERA;
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Contratto: è il presente contratto di fornitura di energia elettrica avente ad
oggetto l’erogazione del Servizio a Tutele Graduali per le microimprese;
Delibera 208/2022/R/eel (e successive modifiche e integrazioni) del 10 maggio 2022: disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è l’esercente il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese che è risultato assegnatario dell’erogazione del medesimo servizio a seguito di una procedura concorsuale disciplinata dalla deliberazione 208/2022/R/eel. Il Fornitore è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito del presente Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore
e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;
Microimpresa: i Clienti finali diversi dai Clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la
potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza; Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione
l’energia elettrica al Cliente;
Servizio a tutele graduali: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui
all’articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U.
n.192 del 18 agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016- 2023;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali; Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente nel Servizio a Tutele Graduali da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche di prezzo definite da ARERA per il medesimo servizio. La fornitura alle condizioni del Servizio a Tutele Graduali è riservata a:
i. le microimprese titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
ii. i clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
che al 1° aprile 2023, non abbiamo optato per un fornitore del mercato libero. Inoltre, possono accedere al Servizio a Tutele Graduali il Cliente finale che presenta le caratteristiche descritte nel seguente articolo e si ritrova in una delle condizioni di accesso ai servizi di ultima istanza previsti dall’ARERA.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.
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2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 4.
2.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto si conclude e spiegherà i propri effetti con l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali ai Clienti finali che si trovino in una delle condizioni di accesso al servizio previste dall’ARERA.
3.2 Ai sensi della Deliberazione 208/2022/R/eel, il presente contratto di fornitura alle condizioni del Servizio a Tutele Graduali con il Fornitore trova automatica applicazione per tutti i Clienti finali che, a partire dal 1° aprile 2023, si trovano senza un fornitore di mercato libero nelle seguenti aree territoriali: Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio, Valle d’Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli.
3.3 Ciascun Cliente finale con un punto di fornitura sito in una delle aree territoriali indicate al comma 3.2 può richiedere una nuova attivazione o una voltura di un Punto di Fornitura.
Articolo 4. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna
4.1 Ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
4.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
4.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. Articolo 5. Attivazione della fornitura
5.1 L’Attivazione della fornitura, nei casi di nuova attivazione e di voltura, ha luogo alla prima data utile come previsto dall’ARERA. Quando un Cliente con situazioni di morosità pregressa richiede l’attivazione della fornitura, quest’ultima è subordinata all’estinzione della morosità e, in ogni caso, alla disciplina dell’articolo 7 del TIV.
Articolo 6. Condizioni Economiche
6.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni del Servizio a Tutele Graduali, così come definite all’art. 41 del TIV e pubblicate periodicamente dall’ARERA. Articolo 7. Durata delle condizioni contrattuali e recesso
7.1 Ai sensi della Deliberazione 208/2022/R/eel le presenti condizioni generali di contratto saranno applicate fino al 31 marzo 2023 salvo nuove previsioni da parte dell’ARERA.
7.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e saranno aggiornate come previsto dalla disciplina ARERA per il Servizio a Tutele Graduali microimprese.
7.3 Il Cliente può in qualsiasi momento stipulare un Contratto di mercato libero con il Fornitore medesimo o con altro fornitore di sua scelta. Il Cliente nel Servizio a Tutele Graduali che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del Fornitore. In tali casi il Servizio a Tutele Graduali termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura col nuovo venditore scelto. Il Fornitore garantirà la fornitura alle condizioni del Servizio a Tutele Graduali fino alla data di efficacia del passaggio al mercato libero. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto fino alla data di cessazione della fornitura alle condizioni del Servizio a Tutele Graduali.
7.4 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il Cliente dovrà comunicare il recesso con un preavviso pari a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: comunicandolo all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o inviando raccomandata A/R alla Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx. Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute.
Articolo 8. Fatturazione
Disposizioni generali
8.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 8.9.
8.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le
tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
8.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0. Gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente nella propria area riservata, accessibile dal sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
8.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx “Guida alla lettura delle voci di spesa” per il prodotto Servizio a Tutele Graduali microimprese di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” contattando il Servizio Clienti tramite i recapiti presenti in fattura.
8.5 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili:
i. in formato elettronico tramite invio all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di stipula;
ii. in formato elettronico in relazioni ai clienti la cui fornitura rientri nell’ipotesi dell’articolo 3.2 del Contratto, se è stato acquisito il recapito digitale dall’esercente la maggior tutela uscente e se risultino già destinatari della bolletta in questo formato nell’ambito del servizio di Maggior Tutela;
iii. in formato cartaceo negli altri casi. Il Fornitore potrà trasmettere la fattura in formato elettronico solo dopo aver acquisito dal Cliente un valido recapito digitale; nelle more dell’acquisizione del predetto recapito e in caso di silenzio del Cliente finale, la bolletta sarà inviata in formato cartaceo.
Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
8.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 2 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
8.6 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
8.7 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore entrante.
8.8 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
8.9 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, dell’andamento climatico, della tipologia d’uso nonché di eventuali altri dati in suo possesso.
8.10 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra.
Fatturazione di periodo
8.11 La fattura di periodo è emessa con frequenza bimestrale.
8.12 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:
a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
a) 40 euro se l’emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
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b) 60 euro se l’emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a
90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
8.13 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
Fatturazione di chiusura
8.14 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
8.15 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 8.14, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 8.14;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 8.14.
8.16 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro. Articolo 9. Rateizzazione
9.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 8;
iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo
9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
9.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
9.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
a) nei casi di cui ai punti i. e ii. del comma 9.1, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
b) nei casi di cui al punto iii. del comma 9.1, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
c) nei casi di cui al punto iv. del comma 9.1, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
e) è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale di cui al precedente comma 9.2 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
9.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ad informarne il Cliente finale nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
Articolo 10. Garanzie a carico del Cliente finale
10.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
10.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV):
15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
10.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 10.2 è raddoppiato
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 10.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
10.3 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma
10.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del Cliente.
10.4 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal
Cliente in un’unica soluzione.
10.5 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
10.6 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
Articolo 11. Interessi di mora
11.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore potrà richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
11.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
11.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 12. Inadempimento del Cliente
12.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.16, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
12.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
12.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 12.2.
12.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.
12.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
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12.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente .
12.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
12.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 20 relativo alle comunicazioni.
12.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.
12.10 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
12.11 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
12.12 Nei casi di cui al comma 12.11, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
12.13 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo identificato in fattura come Corrispettivo CMOR nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Articolo 13. Prestazioni di competenza del Distributore
13.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
13.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
13.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
Articolo 14. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
14.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’energia elettrica.
14.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
14.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. Espelli tanto Xxxx
Articolo 15. Forza maggiore
15.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
15.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
15.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte. Articolo 16. Responsabilità
16.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
16.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
16.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
16.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Articolo 17. Clausola risolutiva espressa
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: i. il Cliente violi quanto disposto agli articoli 2.5 e 2.6; ii. il Cliente non onori gli impegni di cui agli articoli 4.2 e 4.3; iii. in caso di manomissione del Misuratore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente, ovvero mancato adeguamento dei propri impianti in caso di accertate irregolarità da parte del Distributore; iv. il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; v. mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso; vi. in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; vii. mancato pagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; viii. ogni altra causa prevista dall’ARERA.
17.2 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il presente contratto dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata e/o mail PEC, fatti salvi eventuali termini di preavviso stabiliti dai medesimi articoli del Contratto. In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
17.3 Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto nel caso nel caso in cui il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari e/o concorsuali, fatte salve le previsioni di norme inderogabili di legge. Sorgenia potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.
Articolo 18. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
18.1 Ai sensi della Deliberazione 208/2022/R/eel, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi
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automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
18.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.
18.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
18.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 19. Integrazione del contratto
19.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
19 .2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
Articolo 20. Comunicazioni
20.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate. Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrati:
• a Xxxxxxxx X.x.X., Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, 00000 Xxxxxx;
• tramite la pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx;
• inviando un fax al numero 00.00.00.00.00.
La documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti può essere
inoltrata:
• al numero di fax 00.00.000.000;
• via mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxx.xx;
• via WhatsApp al numero x00 000.000.0000.
Eventuali ulteriori comunicazioni non già precedentemente disciplinate possono essere inoltrate:
• contattando il numero verde 800.294.333 da numero di rete fissa o il numero 00.00000000 da cellulare (il costo della chiamata è variabile in funzione dell’operatore telefonico). Tali ultimi numeri sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 15 (escluse festività nazionali);
• tramite l’area web riservata accessibile dal sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• tramite l’app MySorgenia;
• inviando un’e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
20.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
20.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 21. Legge applicabile e foro competente
2.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 22. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
22.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso
il Servizio Conciliazione dell’Autorità
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx).
22.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Articolo 23. Dati personali
23.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
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