CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Il broker aggiudicatario del sevizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di assistenza, collaborazione e gestione del programma assicurativo globale dell’Azienda.
In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:
a) Analisi dei rischi in capo all’Azienda. Sarà compito del broker l’individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all’espletamento delle attività istituzionali ed all’assetto normativo di riferimento.
b) Formulazione, entro il termine di 45 giorni dalla data di decorrenza dell’appalto, di uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell’Amministrazione, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi mediante:
• analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
• studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
• nuove proposte del mercato assicurativo.
c) Xxxxxxxx monitoraggio del programma assicurativo dell’Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio è richiesto al broker di:
• predisporre, entro il mese di gennaio di ogni anno una specifica relazione riferita alla gestione svolta nell’anno precedente contenente:
- l’analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l’efficacia delle coperture assicurative in essere.
• proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dall’Azienda.
Qualora nell’ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo con congruo anticipo allo scopo di consentire di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l’affidamento della nuova copertura assicurativa.
d) Assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.
e) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data d’inizio dell’incarico, consistente in:
• segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
• controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
• segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
• pagamento dei premi assicurativi: l’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare all’Azienda gli originali delle polizze o
delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.
f) Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:
• assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
• report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;
• dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l’indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell’aggiudicazione.
g) Formazione ed aggiornamento del personale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Azienda, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
Art. 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Azienda, ma viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l’Azienda, ai sensi dell'art. 1758 c.c.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.
Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
L’aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, calcolati nell’ambito della media dichiarata in sede di offerta.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° maggio 2020; da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dall’offerta presentata in sede di gara.
Nell’eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto diverso dall’attuale broker incaricato, l’aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto dandone preavviso al broker entro 60 giorni dalla data di scadenza.
L’aggiudicatario si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto dall’Amministrazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni.
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Xxxxx.
Art. 4 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
L’Azienda provvederà al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Il broker, entro le ventiquattro ore dai versamenti, si impegna a rilasciare le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’Azienda autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Azienda, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici né può impegnare l’Azienda se non preventivamente autorizzato.
L’aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Azienda. L’aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
Nell’espletamento dell’attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell’ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell’Azienda.
L’Azienda, nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici, dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.
L’Azienda ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Art. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. Esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Azienda;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione dell’Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi aziendali competenti.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi aziendali competenti.
Alla data di presentazione dell’offerta il broker dovrà avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell’Azienda.
Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.
Art. 7 - OBBLIGHI DI CREMONA SOLIDALE
L’Azienda si impegna ai seguenti obblighi:
1. Inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la percentuale della provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione, salvo il caso in cui l’Azienda decida di avvalersi della facoltà descritta al precedente art. 2, ultimo comma;
2. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’Azienda.
Art. 8 - REFERENTE DEL BROKER
In sede di presentazione del progetto tecnico dovrà essere indicato un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
L’offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’Amministrazione in caso di urgenza.
Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
È fatto divieto espresso di subappalto del servizio del contratto.
Art. 10 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso dell’impresa, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato.
In tal caso, alla società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
Il provvedimento di recesso dal contratto sarà regolarmente notificato alla società secondo le vigenti disposizioni di legge.
La radiazione o la cancellazione dall’Albo di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 11 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754 e 1765 c.c., nonché alla Legge 28 novembre 1984, n. 792.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Cremona.
Art. 13 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che eventuali verifiche relative ai documenti di partecipazione, da cui risulti che la ditta concorrente ha dichiarato il falso, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
La ditta partecipante è vincolata fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resta impegnata solo dopo l’adozione e l’avvenuta esecutività a norma di legge dell’apposito provvedimento di assegnazione del servizio con la riserva che potrà anche non avvenire per sopravvenute ragioni.
Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
È esclusa la competenza arbitrale.