Contract
PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELLA REGIONE PUGLIA
ALL. B
DISCIPLINARE UNICO DI GARA TELEMATICA
Procedura aperta in 6 lotti geografici per la conclusione di Accordi Quadro con un operatore economico per ogni lotto ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di lavori e/o appalto integrato per l’attuazione del Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Puglia.
Indice
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI GEOGRAFICI 8
3.1. Lotto Geografico n.1: Bari 13
3.2. Lotto Geografico n.2: Barletta-Andria-Trani 14
3.3. Lotto Geografico n.3: Foggia 15
3.4. Lotto Geografico n.4: Taranto 16
3.5. Lotto Geografico n.5: Brindisi 17
3.6. Lotto Geografico n.6: Lecce 19
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 20
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 21
5.1. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione 26
5.2. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice) 26
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 27
6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale 28
6.2. Requisiti di idoneità professionale 29
6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico/professionale 33
6.4 Ulteriori dichiarazioni 42
6.5 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata 44
6.5.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 44
6.5.2. Reti di imprese e contratti di rete 46
6.5.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane 48
6.5.4. Operatori economici cooptati 50
7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara 51
7.2 Avvalimento per l’esecuzione degli Appalti Specifici 51
9. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 54
10. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER GLI APPALTI SPECIFICI E POLIZZE ASSICURATIVE 55 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 56
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 56
12.1. Piattaforma telematica 57
12.2. Regole per la presentazione dell’offerta 61
12.3 Plico telematico - Documentazione amministrativa 62
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 62
13.1. Presentazione dell’offerta tecnica 62
13.2. Presentazione dell’offerta economica 64
13.3. Valutazione dell’offerta tecnica e valutazione dell’offerta economica 65
13.4. Contenuti del criterio qualitativo A 69
13.5. Contenuti del criterio quantitativo B 69
13.5.1. Sub-criterio quantitativo B.1 69
13.6. Modalità di attribuzione del punteggio 70
13.6.1. Determinazione dei coefficienti di natura qualitativa 70
13.6.2. Determinazione dei coefficienti di natura quantitativa 73
13.8. Commissione giudicatrice 75
14. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 76
14.1 Cause di esclusione delle Offerte tecniche 81
14.2 Valutazione dell’offerta economica 82
14.3 Cause di esclusione delle Offerte economiche 83
14.4 Offerte anomale o anormalmente basse 85
14.5 Verifica documentazione amministrativa 85
14.6 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 86
14.7.1 Modalità del soccorso istruttorio 89
14.8 Conclusione della fase amministrativa 90
15. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI GEOGRAFICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI 91
16. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 94
17. RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE 96
18. CODICE DI COMPORTAMENTO 97
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 97
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 98
PREMESSA
Il presente Disciplinare costituisce l’Allegato B al bando di gara per l’espletamento della procedura in epigrafe. Il Bando di gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell’Accordo Quadro, nel capitolato d’oneri relativo alla prestazione oggetto dell’affidamento dei lavori e/o appalto integrato (di seguito “Condizioni Generali”), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare,
ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali. In ogni caso, l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
A) bando di gara;
B) disciplinare di gara;
1. Modello Offerta Economica
2. Schema di Accordo Quadro;
3. Format di ODA;
4. Condizioni Generali per l’affidamento dei lavori e/o appalto integrato.
5. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
6. Modalità di presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica
7. Schema di Contratto di Appalto Specifico.
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx-x/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx%00xx%00xxxx.xxxx
- https:/xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxxx.xxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx/ elenco/sezione/attivi
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma EmPULIA è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità previste dall’Allegato 6. Il termine per la presentazione dei Chiarimenti è fissato alle ore 12:00 del 02/07/2022.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Il termine per la formulazione delle Risposte è fissato alle ore 12:00 del 06/07/2022. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Tutte le informazioni aggiuntive riguardanti le modalità di presentazione dell’offerta e gestione della documentazione sono consultabili nell’allegato 6 al presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma EmPULIA, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma EmPULIA. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Tutte le informazioni aggiuntive riguardanti le modalità di presentazione dell’offerta e gestione della documentazione sono consultabili nell’allegato 6 al presente Disciplinare.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI GEOGRAFICI
La procedura illustrata dal presente Disciplinare governa le modalità di affidamento dei lavori e/o appalto integrato relativo agli interventi di rifunzionalizzazione e/o ristrutturazione dei centri per l’impiego della Regione Puglia.
In particolare, in corso di esecuzione dell’accordo quadro, rimane nell’esclusiva facoltà della Stazione appaltante affidare al concorrente aggiudicatario contratti applicativi che riguardino la progettazione e l’esecuzione degli interventi ovvero la sola realizzazione degli stessi, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni.
I luoghi di svolgimento dei lavori e dei servizi di ingegneria in caso di appalto integrato, si suddividono in Lotti Geografici secondo la seguente tabella 1.
Tabella 1. Lotti Geografici di riferimento
Lotto Geografico | NUTS | CIG | |
1 | BARI | ITF47 | 9189808577 |
2 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BAT) | ITF48 | 9189814A69 |
3 | FOGGIA | ITF46 | 9189819E88 |
4 | TARANTO | ITF43 | 918982537F |
5 | BRINDISI | ITF44 | 91898285F8 |
6 | LECCE | ITF45 | 9189833A17 |
Con Determinazione del Direttore Generale XXXXX AD 316 del giorno 12/04/2022, i Responsabili del procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, sono i seguenti:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
La gara di appalto ha ad oggetto la conclusione di 6 (sei) Accordi Quadro, ognuno per l’esecuzione dell’appalto in oggetto per ogni Lotto Geografico. L’Accordo Quadro sarà stipulato con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Lotti Geografici, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.
Ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario al massimo due lotti. A tal fine, nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di più di due lotti, gli verranno assegnati i lotti con il valore a base di gara più alti scorrendo la graduatoria al secondo classificato nel lotto di importo meno elevato.
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei soli lavori relativi agli interventi di cui sopra ovvero l’appalto integrato relativo a progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori degli stessi.
Le lavorazioni da realizzare, a cui afferisce anche la progettazione esecutiva, sono classificate ai sensi dell’articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”) secondo le seguenti categorie:
Tabella 2. Categorie di lavori ai sensi del DPR 207/2010, art. 61.3-4
CATEGORI A | LAVORAZIONI |
OG1 | Edifici civili e industriali |
OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
OG11 | Impianti tecnologici |
Si precisa che, ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010, la categoria OG11 riguarda l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30.
Nel caso di appalto integrato, le prestazioni relative al servizio di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del DM 17/06/2016, recante l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, ed indicate nella seguente tabella 3:
Tabella 3. Categorie di opere oggetto dell’appalto integrato ai sensi del DM 17/06/2016, Tabella Z.
CATEGORI A | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | l.143/49 Classi e categorie | GRADO DI COMPLESSITÀ |
EDILIZIA | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | E.20 | I/c | 0.95 |
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico o soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza | E.22 | I/d | 1.55 | |
STRUTTURE | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | X.00 | X/x | 0.95 |
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | S.04 | IX/b | 0.90 | |
IMPIANTI | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria | IA.01 | III/a | 0.75 |
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | ||||
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | IA.02 | III/b | 0.85 | |
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | IA.03 | III/c | 1.15 |
Ai fini della qualificazione, si ritengono idonee per la valutazione dei requisiti, le attività di servizi di ingegneria ed architettura svolte per opere analoghe a quelle oggetto del presente Disciplinare e ricadenti nelle categorie Edilizia e Strutture, se il loro grado di complessità è almeno pari a quello dei servizi da affidare (E.20, S.03, S.04). Si precisa che la Tabella 2 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 3 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura, possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici attivati dalla Stazione Appaltante per i lavori, nei limiti delle risorse assegnate a valere sul Piano straordinario di potenziamento della Regione Puglia.
L’Appalto è finanziato con fondi del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” di cui al Decreto Ministeriale n. 74/2019 ed alle DD.GG.RR. nn. 1977 del 04/11/2019 e 2232 del 28/11/2019.
Il valore massimo stimato dell’accordo quadro è pari a 47.989.900,43€, come esplicitato nella seguente tabella 4. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di effettuare ulteriori lavorazioni senza una nuova procedura di affidamento.
Tabella 4. Importo stimato dell’accordo quadro complessivo
Descrizione | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 36.057.477,47 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 1.115.179,72 € |
Subtotale A) + B) | 37.172.657,19 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 10.817.243,24 € |
A) + B) + C) Importo complessivo | 47.989.900,43 € |
dell’appalto |
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 15.745.677,93 € .
L’importo dell’accordo quadro è ripartito per i Lotti Geografici secondo le successive tabelle indicanti, gli importi dei lavori stimati a base d’asta (A), gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (B) e gli importi aggiuntivi ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (C); i costi della manodopera soggetti a ribasso per le categorie di lavori di cui alla tabella 2; i costi della progettazione esecutiva per le categorie di opere di cui alla tabella 3 per la redazione dei seguenti elaborati:
- Relazione generale e specialistiche, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10);
- Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10);
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10);
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10);
- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10);
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R.
207/2010).
L’importo complessivo stimato, per tutti i lotti geografici, dei costi per la progettazione, in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, è pari a € 1.691.475,96.
Gli importi stimati dei lavori si intendono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi per la progettazione esecutiva e non comprensivi di IVA, spese di pubblicità, imprevisti, incentivi ex art. 113 del Codice e altri oneri tecnici nonché tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci confluenti nei quadri economici. L’importo massimo dei Lotti Geografici illustrati nelle seguenti tabelle sono vincolanti e rappresentano la sommatoria dei singoli Interventi da eseguirsi nei singoli Lotti Geografici ed oggetto degli Appalti Specifici stipulati per effetto e in base agli Accordi Quadro conclusi. L’operatore economico aggiudicatario di un Accordo Quadro che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione non avrà pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti della Stazione Appaltante. Non è previsto alcun importo attivabile minimo per i Lotti Geografici in
esame.
3.1. LoGo Geografico n.1: Bari
Tabella 4.1.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 9.501.804,30 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 293.870,24 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 2.850.541,29 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 12.646.215,83 € |
Tabella 4.1.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 2.155.960,62 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 319.304,87 € |
OG11) Impianti tecnologici | 1.573.304,86 € |
Costo complessivo della manodopera | 4.048.570,34 € |
Tabella 4.1.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZIA | E.20 | 0.95 | 79.712,21 € |
E.22 | 1.55 | 46.649,25 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 126.361,46 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 66.046,77 € |
S.04 | 0.90 | 56.668,76 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 122.715,53 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 100.650,45 € |
IA.02 | 0.85 | 77.911,28 € | |
IA.03 | 1.15 | 99.757,39 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 278.319,12 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 527.396,11 € |
3.2. LoGo Geografico n.2: BarleGa-Andria-Trani
Tabella 4.2.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 2.799.347,01 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 86.577,74 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 839.804,10 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 3.725.728,85 € |
Tabella 4.2.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 488.754,03 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 245.615,78 € |
OG11) Impianti tecnologici | 459.076,54 € |
Costo complessivo della manodopera | 1.193.446,35 € |
Tabella 4.2.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZIA | E.20 | 0.95 | 25.086,45 € |
E.22 | 1.55 | 38.235,01 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 63.321,46 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 34.892,94 € |
S.04 | 0.90 | 31.951,01 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 66.843,95 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 76.235,30 € |
IA.02 | 0.85 | 61.686,67 € | |
IA.03 | 1.15 | 69.965,87 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 207.887,84 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 338.053,25 € |
3.3. LoGo Geografico n.3: Foggia
Tabella 4.3.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 6.234.084,06 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 192.806,72 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 1.870.225,22 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 8.297.116,00 € |
Tabella 4.3.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 1.724.524,14 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 100.000,00 € |
OG11) Impianti tecnologici | 945.017,44 € |
Costo complessivo della manodopera | 2.769.541,58 € |
Tabella 4.3.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZIA | E.20 | 0.95 | 66.712,84 € |
E.22 | 1.55 | 19.723,24 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 86.436,08 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 58.718,87 € |
S.04 | 0.90 | 50.879,35 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 109.598,22 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 81.250,99 € |
IA.02 | 0.85 | 68.666,97 € | |
IA.03 | 1.15 | 93.551,11 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 243.469,07 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 439.503,37 € |
3.4. LoGo Geografico n.4: Taranto
Tabella 4.4.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 6.088.852,05 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 188.315,01 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 1.826.655,62 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 8.103.822,68 € |
Tabella 4.4.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 1.663.345,72 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 100.000,00 € |
OG11) Impianti tecnologici | 905.925,20 € |
Costo complessivo della manodopera | 2.669.270,91 € |
Tabella 4.4.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZI A | E.20 | 0.95 | 64.827,19 € |
E.22 | 1.55 | 19.723,24 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 84.550,43 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 57.653,73 € |
S.04 | 0.90 | 50.037,14 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 107.690,87 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 88.474,40 € |
IA.02 | 0.85 | 71.888,87 € | |
IA.03 | 1.15 | 77.346,36 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 237.709,63 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 429.950,93 € |
3.5. LoGo Geografico n.5: Brindisi
Tabella 4.5.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 3.503.722,26 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 108.362,54 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 1.051.116,68 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 4.663.201,48 € |
Tabella 4.5.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 945.803,73 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 100.000,00 € |
OG11) Impianti tecnologici | 537.756,84 € |
Costo complessivo della manodopera | 1.583.560,57 € |
Tabella 4.5.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZIA | E.20 | 0.95 | 41.624,87 € |
E.22 | 1.55 | 19.723,24 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 61.348,11 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 44.440,69 € |
S.04 | 0.90 | 39.542,36 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 83.983,05 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 76.625,38 € |
IA.02 | 0.85 | 66.142,43 € | |
IA.03 | 1.15 | 72.311,33 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 215.079,14 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 360.410,3 € |
3.6. LoGo Geografico n.6: Lecce
Tabella 4.6.1. Importo stimato dell’accordo quadro
PRESTAZIONI | Importo |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 7.929.667,79 € |
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 245.247,46 € |
C) Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 | 2.378.900,34 € |
A) + B) + C) Importo complessivo dell’appalto | 10.553.815,58 € |
Tabella 4.6.2. Costi della manodopera
MANODOPERA | Importo |
OG1) Edifici civili e industriali | 2.044.786,42 € |
OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | 100.000,00 € |
OG11) Impianti tecnologici | 1.336.501,76 € |
Costo complessivo della manodopera | 3.481.288,18 € |
Tabella 4.6.3. Costo stimato della progettazione
PROGETTAZIONE | |||
CATEGORIA | ID OPERE | Grado di complessità | Importi |
EDILIZIA | E.20 | 0.95 | 76.408,48 € |
E.22 | 1.55 | 19.723,24 € | |
Costo totale stimato per la categoria EDILIZIA | 96.131,72 € | ||
STRUTTURE | S.03 | 0.95 | 64.186,59 € |
S.04 | 0.90 | 55.199,85 € | |
Costo totale stimato per la categoria STRUTTURE | 119.386,44 € | ||
IMPIANTI | IA.01 | 0.75 | 102.982,28 € |
IA.02 | 0.85 | 69.755,86 € | |
IA.03 | 1.15 | 87.196,03 € | |
Costo totale stimato per la categoria IMPIANTI | 259.934,17 € | ||
Costo complessivo dei SIA | 475.452,33 € |
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Gli Accordi Quadro hanno durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa stipula.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento dei singoli Appalti Specifici, mediante l’emissione di ODA (offerte di attivazione) aventi ad oggetto le prestazioni relative alle singole prestazioni richieste.
Gli Accordi Quadro cesseranno, in ogni caso, all’esaurimento delle somme assegnate per la realizzazione degli Interventi di ciascun Lotto Geografico.
Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i 48 (quarantotto) mesi
ancorché non siano state interamente impegnate le somme stanziate e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.
Gli aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti degli Accordi Quadro, contratti applicativi per Appalti Specifici. Le prestazioni richieste tramite ODA prima della scadenza degli Accordi Quadro potranno essere ultimate anche se siano decorsi i 48 mesi di durata del medesimo. Gli Appalti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l’appaltatore possa richiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, comma 2, del Codice e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, sono, altresì, ammessi a partecipare, tutti i soggetti indicati all’articolo 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice, nei termini che seguono:
- liberi professionisti singoli;
- liberi professionisti associati, cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali” (da non confondere con i raggruppamenti temporanei);
- società di professionisti di cui all’art. 255 del Regolamento;
- società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’art. 254 del Regolamento;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 256 del Regolamento.
Si precisa che l’operatore economico potrà alternativamente:
a) qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, per la categoria e la classifica associata all’appalto, nonché dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo che segue, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione
esecutiva;
b) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera
a) che precede, presentare offerta indicando i progettisti, scelti tra i soggetti di cui al predetto articolo 46 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 3.1 che segue. Con riferimento al progettista indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice;
c) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera
a) che precede, presentare offerta quale mandatario, costituendosi in raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 che segue, scelti tra quelli individuati all’articolo 46 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della committente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Ai sensi dell’articolo 48, commi 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 18 e 19, del Codice.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice e dell’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
- l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato.
In entrambi i casi, ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
In caso di violazione di tali divieti si procederà all’esclusione di tutte le imprese
coinvolte.
5.1. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli operatori economici costituiti in forma aggregata, si applicano le disposizioni previste in materia di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI dello stesso Xxxxxx.
5.2. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato quale esecutore oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
c) il divieto opera anche in relazione ai prestatori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, sotto qualsiasi forma;
d) fermo restando quanto previsto all’art. 15, in materia di aggiudicazione, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), e c), operano singolarmente per ciascun Lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le
predette condizioni si verificano in relazione a Lotti diversi;
e) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 6.1;
2. essere in possesso, con riferimento al Lotto Geografico a cui si partecipa, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 6.2 e 6.3;
3. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 6.4.
In sede di gara, l’operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando il modello DGUE, Allegato 5 del presente Disciplinare, che dovrà essere compilato, datato e sottoscritto con firma digitale, da parte del legale rappresentante del soggetto dichiarante, e successivamente caricato nell’apposita sezione della Piattaforma Telematica EMPULIA.
La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall’operatore economico, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.
In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell’articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.
Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle
verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch’esso motivo di esclusione dalla gara.
6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale
A pena di esclusione, per ciascun Lotto Geografico a cui si intenda partecipare, l’operatore economico dovrà:
a) essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall’articolo 80 del Codice;
b) essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist) o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
c) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
d) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
e) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77 del 2021.
f) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non si impegnino, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare, nell’ambito delle assunzioni che si renderanno necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 10% di occupazione giovanile ed una quota pari al 10% di occupazione femminile.
6.2. Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti:
a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 49 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, dichiarando la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.
b) Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice e dell’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico all’interno del DGUE (Parte IV, sezione A) con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali in coerenza con le prestazioni da svolgere (Ordine di appartenenza, circoscrizione territoriale, numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, data di abilitazione).
Limitatamente ai soggetti costituiti in forma societaria, è richiesta anche l’ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Tale requisito non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”).
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Ai fini dell’ammissione, lo staff di progettazione indicato per l’esecuzione dei servizi di progettazione oggetto del presente appalto deve prevedere la presenza di:
1. almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali, impiantistici, iscritto all’Albo degli Ingegneri, sez. A;
2. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri, di cui all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. un Ingegnere/Architetto, abilitato e iscritto al pertinente ordinamento professionale, responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
4. un Architetto abilitato e iscritto all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), per l’espletamento del servizio di progettazione nei riguardi di immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali;
5. se si partecipa in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 4 del
D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, almeno un giovane professionista laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale.
Ferme restando le professionalità già indicate, nulla osta che nello staff di progettazione siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, purché le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali.
Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:
- con rapporto organico con l’offerente1;
- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l’applicazione della disciplina di cui al punto 6.5;
- cooptati dall’offerente.
Il possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento da parte delle figure considerate obbligatorie ai fini dell’ammissione, come definita dall’iscrizione all’albo o all’ordine professionale, è obbligatorio, a pena di esclusione.
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto b)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento professionale e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
1 «Rapporto organico»: l’immedesimazione o il rapporto giuridico tra l’offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell’associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell’operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2049 del codice civile
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria devono avere obbligatoriamente un rapporto organico con l’offerente, come definito nella nota 1. Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti2
3. Il giovane professionista di cui al punto 5, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può essere:
- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o 1all’articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, un dipendente o un consulente;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati ai precedenti punti.
6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico/professionale
a) Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice e dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA, valutata distintamente per ciascun lotto geografico secondo la seguente tabella 5 a prescindere dal numero di lotti a cui il concorrente partecipa, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in oggetto.
tto Geografico | Categoria | Importo | Classifica | Percentuali | Subappaltabile | |
1 | BARI | OG1 | € 4 937 719,39 | V | 55,02 | SI |
OG2 | € 731 414,27 | III | 8,15 | SI | ||
OG11 | € 3 305 274,54 | IV-bis | 36,83 | SI | ||
OG1 | € 1 097 223,81 | III-bis | 42,34 | SI |
Tabella 5. Categorie di lavori e classifiche
Lo
2 «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50 (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
2 | BAT | OG2 | € 551 462,51 | III | 21,28 | SI |
OG11 | € 942 772,85 | III | 36,38 | SI | ||
3 | FOGGIA | OG1 | € 3 804 040,52 | V | 63,50 | SI |
OG2 | € 214 464,02 | I | 3,58 | SI | ||
OG11 | € 1 972 110,45 | IV | 32,92 | SI | ||
4 | TARANTO | OG1 | € 3 662 230,04 | V | 62,59 | SI |
OG2 | € 214 151,81 | I | 3,66 | SI | ||
OG11 | € 1 974 760,57 | IV | 33,75 | SI | ||
5 | BRINDISI | OG1 | € 1 943 259,22 | IV | 59,09 | SI |
OG2 | € 209 486,57 | I | 6,37 | SI | ||
OG11 | € 1 135 897,33 | III-bis | 34,54 | SI | ||
6 | LECCE | OG1 OG2 OG11 | €. 4.580.364,92 €. 215.519,51 €. 2.873.849,19 | V I IV-bis | 59,72 2.81 37,47 | SI SI SI |
Ai fini della partecipazione, ciascun concorrente deve essere qualificato per tutte le categorie SOA con classe di importo pari o superiore a quelle indicate nella Tabella 5.
Le categorie scorporabili OG2 ed OG11 sono totalmente subappaltabili a condizione che il concorrente risulti qualificato nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori posto a base di gara per ciascun lotto e dichiari, a pena di esclusione, di voler ricorrere al subappalto qualificante in ordine alle categorie scorporabili non possedute direttamente.
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge
n. 29 luglio 2021, n. 108, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, saranno eseguite a cura dell’aggiudicatario e non potranno essere oggetto di subaffidamento le attività di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a meno che i subaffidatari siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
b) Ai sensi dell’art. 83, comma 5-bis e delle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), secondo periodo, è richiesta un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore ai seguenti valori derivanti dagli importi complessivi dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto per ogni lotto geografico:
• BARI: € 527.396,11;
• BAT: € 207.887,84;
• FOGGIA: € 243.469,07;
• TARANTO: € 237.709,63;
• BRINDISI: € 215.079,14;
• LECCE: € 259.934,17
In alternativa, per polizze assicurative di importo inferiore ai precedenti valori, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà presentare apposita dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
A tal riguardo si chiarisce che:
1. la dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante e solo all’aggiudicataria, mediante deposito di polizza in conformità all’articolo 10, comma 4, lettera c- bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
2. in caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando le singole assicurazioni degli operatori raggruppati, purché dopo l’eventuale aggiudicazione l’assicurazione sia unificata e rilasciata al raggruppamento nel suo insieme. Non possono invece concorrere alla definizione del massimale le polizze riferite a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori.
c) A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, comma 1, 83 e 86 del Codice, l’operatore economico che eseguirà la progettazione esecutiva dovrà possedere i seguenti requisiti per ciascun lotto geografico per i quali è presentata offerta:
1. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, di servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 6.
2. avvenuto svolgimento di servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella 3, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella 6;
Tabella 6. Valore stimato delle opere, importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi e per i servizi di punta
Lotto Geografic o | Categoria | Id Oper e | L.143/4 9 Classi e Categori e | Valore delle opere stimato | Importo complessivo minimo stimato per l’elenco dei servizi | Importo complessivo minimo stimato per i servizi di punta |
EDILIZIA | E.20 | I/c | € 2 715 921,21 | € 2 715 921,21 | € 1 086 368,49 | |
1 - BARI | E.22 | I/d | € 731 339,58 | € 731 339,58 | € 292 535,83 | |
STRUTTU | X.00 | X/x | € 1 234 509,23 | € 1 234 509,23 | € 493 803,69 | |
S.04 | IX/b | € 987 607,38 | € 987 607,38 | € 395 042,95 | ||
RE | ||||||
IA.0 | III/a | € 1 736 593,21 | € 1 736 593,21 | € 694 637,29 | ||
IMPIANTI | 1 | |||||
IA.0 | III/b | € 596 982,18 | € 596 982,18 | € 238 792,87 | ||
2 | ||||||
IA.0 | III/c | € 971 455,39 | € 971 455,39 | € 388 582,16 | ||
3 | ||||||
EDILIZIA | E.20 | I/c | € 603 465,80 | € 603 465,80 | € 241 386,32 | |
2 - BAT | E.22 | I/d | € 551 385,62 | € 551 385,62 | € 220 554,25 | |
STRUTTU | X.00 | X/x | € 274 302,31 | € 274 302,31 | € 109 720,92 | |
S.04 | IX/b | € 219 442,03 | € 219 442,03 | € 87 776,81 | ||
RE | ||||||
IMPIANTI | IA.0 1 | III/a | € 625 042,11 | € 625 042,11 | € 250 016,84 | |
IA.0 | III/b | € 102 960,68 | € 102 960,68 | € 41 184,27 | ||
2 | ||||||
IA.0 | III/c | € 214 860,61 | € 214 860,61 | € 85 944,24 | ||
3 |
3 - FOGGIA | EDILIZIA | E.20 | I/c | € 2 127 497,97 | € 2 127 497,97 | € 850 999,19 |
E.22 | I/d | € 224 304,06 | € 224 304,06 | € 89 721,62 | ||
STRUTTU RE | X.00 | X/x | € 967 044,78 | € 967 044,78 | € 386 817,91 | |
S.04 | IX/b | € 773 635,46 | € 773 635,46 | € 309 454,19 | ||
IMPIANTI | IA.0 1 | III/a | € 828 399,75 | € 828 399,75 | € 331 359,90 | |
IA.0 2 | III/b | € 287 957,06 | € 287 957,06 | € 115 182,83 | ||
IA.0 3 | III/c | € 781 775,91 | € 781 775,91 | € 312 710,36 | ||
4 - TARANTO | EDILIZIA | E.20 | I/c | € 2 050 223,30 | € 2 050 223,30 | € 820 089,32 |
E.22 | I/d | € 224 107,31 | € 224 107,31 | € 89 642,92 | ||
SRTERUTTU | X.00 | X/x | € 931 919,76 | € 931 919,76 | € 372 767,91 | |
S.04 | IX/b | € 745 535,99 | € 745 535,99 | € 298 214,40 | ||
IMPIANTI | IA.0 1 | III/a | € 1 138 656,96 | € 1 138 656,96 | € 455 462,79 | |
IA.0 2 | III/b | € 385 830,31 | € 385 830,31 | € 154 332,13 | ||
IA.0 3 | III/c | € 374 868,78 | € 374 868,78 | € 149 947,51 | ||
5 - BRINDISI | EDILIZIA | E.20 | I/c | € 1 107 384,90 | € 1 107 384,90 | € 442 953,96 |
E.22 | I/d | € 212 880,03 | € 212 880,03 | € 85 152,01 | ||
STRUTTU RE | X.00 | X/x | € 503 356,54 | € 503 356,54 | € 201 342,62 | |
S.04 | IX/b | € 402 685,57 | € 402 685,57 | € 161 074,23 | ||
IMPIANTI | IA.0 1 | III/a | € 607 363,76 | € 607 363,76 | € 242 945,51 | |
IA.0 2 | III/b | € 204 943,86 | € 204 943,86 | € 81 977,55 | ||
IA.0 3 | III/c | € 250 028,45 | € 250 028,45 | € 100 011,38 | ||
6 - LECCE | EDILIZIA | E.20 | I/c | € 2 559 559,92 | € 2 559 559,92 | € 1 023 823,97 |
E.22 | I/d | € 227 590,80 | € 227 590,80 | € 91 036,32 | ||
STRUTTU RE | X.00 | X/x | € 1 163 436,91 | € 1 163 436,91 | € 465 374,76 | |
S.04 | IX/b | € 930 748,98 | € 930 748,98 | € 372 299,59 | ||
IMPIANTI | IA.0 1 | III/a | € 1 838 976,48 | € 1 838 976,48 | € 735 590,59 |
IA.0 2 | III/b | € 325 118,93 | € 325 118,93 | € 130 047,57 | ||
IA.0 3 | III/c | € 624 301,60 | € 624 301,60 | € 249 720,64 |
Per le categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per la categoria Impianti ID IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative al ID IA.04.
L’operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’offerente, con le seguenti precisazioni:
c.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
- l’individuazione di committente (i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati);
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l’ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» o la classe e categoria pertinenti, a seconda della relativa condizione temporale di cui ai seguenti punti c.2) e c.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al successivo punto c.4);
- l’operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento; se non totalmente ultimati, la parte di essa terminata nel medesimo periodo di riferimento;
- l’importo dei lavori, come individuato al punto c.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
c.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto c.3):
- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere”, come indicato nella tavola Z-1 allegata del D.M. 17 giugno 2016;
- prima del 21 dicembre 2013 sono utilizzabili lavori classificati nella classe e categoria di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto dalla precedente tabella 6, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetti di affidamento;
- quanto sopra illustrato, è in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale sintonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all’individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
c.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
c.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
c.5) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al 6.3, lettera c)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Si raccomanda di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si
raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera c ) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun
mandante. Tanto è con l’evidente scopo di garantire che il mandatario all’interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell’appalto. Il requisito di cui alla lettera c) può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
4. In relazione al requisito di cui alla lettera c) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l’aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento.
5. I requisiti di cui alla lettera c), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall’operatore economico, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.
La qualificazione in ordine ai requisiti di progettazione previsti sarà valutata in relazione a quanto richiesto per ciascun lotto a prescindere dal numero di lotti a cui il concorrente partecipa.
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica”, disponibile alla voce “Regolamento” della sezione “Sito e riferimenti” della Piattaforma Telematica EMPULIA, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di impegnarsi alla presentazione della garanzia fideiussoria per la stipula dell’Accordo Quadro, nonché della garanzia fideiussoria per l’esecuzione degli Appalti Specifici e delle polizze assicurative previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 del presente Disciplinare;
5) di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione degli Appalti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante o per esse comunque vincolanti;
6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
8) che in caso di subappalto si avvarrà di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016;
9) che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
10) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
1) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2) di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio
fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;
3) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
4) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
5) di essere consapevoli che qualora gli elaborati tecnici non fossero sottoscritti digitalmente, l’offerta sarà considerata, stante l’utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all’operatore economico come individuato nella busta amministrativa.
6.5 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata
6.5.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento, l’offerente dovrà presentare copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
Se il raggruppamento non è ancora costituito, gli operatori economici, in sede di offerta, dovranno dichiarare di voler costituire, in caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea di imprese, ex art. 48, comma 8, del Codice ed altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato/consorziato o che intende raggrupparsi/consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare, nonché:
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.2;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.3;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;
b) i requisiti devono essere posseduti complessivamente dall’offerente in forma aggregata nella misura prevista per gli offerenti singoli fermo restando i limiti previsti dall’art. 92, comma 2 del DPR n. 207/2010;
c) devono essere indicate le prestazioni che ciascuno operatore economico in Forma aggregata intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice e dell’articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento;
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, la mandataria, oltre a possedere i requisiti richiesti per la parte di prestazioni che si impegna ad assumere, deve eseguire in misura maggioritaria le prestazioni che sono oggetto di affidamento;
e) per le prestazioni di progettazione esecutiva, in caso di forme aggregate, deve essere garantita la presenza di un giovane professionista, come specificato al precedente punto 6.2, lettera b); a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3, lettera c);
f) relativamente alla qualificazione delle imprese esecutrici, ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve possedere e dichiarare i requisiti di attestazione SOA in misura sufficiente in relazione ai lavori o alle parti di lavori che intende assumere. In particolare:
1. ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, nelle forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
- dall’operatore economico mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40 (quaranta per cento);
- da ciascun operatore economico mandante in misura non inferiore al 10 (dieci per cento);
- le percentuali di cui ai precedenti sottopunti, devono essere determinate con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all’articolo 2 del presente Disciplinare;
2. ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, nelle forme aggregate di tipo verticale i requisiti, se frazionabili, devono essere posseduti:
- dall’operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente il quale può altresì possedere il requisito nella categoria scorporabile;
- dagli operatori economici mandanti nella categoria scorporabile non
possedute dall’operatore economico mandatario;
3. ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso le condizioni di cui al precedente punto 1, sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);
4. la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall’Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nella presente procedura di affidamento.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.
6.5.2. Reti di imprese e contraṄ di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica
(cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
1. gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
2. le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’operatore delegato mandatario;
3. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
- individuati quali esecutori dei lavori;
- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al presente Capo, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
4. per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla presente procedura di gara.
6.5.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi di cooperative nonché i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) e lettera c), ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice devono indicare, in sede di offerta:
a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara (con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto
con la propria organizzazione consortile); ai consorziati
indicati dal consorzio è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE.
I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono inoltre possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
1. il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
2. i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7-bis, del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
6.5.4. Operatori economici cooptati
Sono ammessi esclusivamente se l’offerente singolo o riunito (“cooptante”), è in
possesso dei requisiti tecnico economici sufficienti per l’assunzione integrale delle prestazioni senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento, a condizione che le imprese interessate:
- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
- posseggano e dichiarino il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.2;
- siano qualificate, anche con riferimento a categorie di lavorazioni e importi diversi da quelle richieste dal
presente disciplinare, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate;
- dichiarino i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20 (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l’offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- presentano un proprio DGUE per quanto di loro pertinenza.
7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica-professionale sopra descritti, avvalendosi della capacità di altri soggetti e, in caso di R.T., anche avvalendosi della capacità di altri componenti del
R.T. Considerata la specificità del settore dei Beni Culturali, non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG2.
Non è altresì ammesso l’avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che per presentazione dell’offerta per più Lotti Geografici, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di
operatore economico.
L’operatore economico dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
a) l’attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativa alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella 1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario;
b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
c) il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario.
7.2 Avvalimento per l’esecuzione degli Appalti Specifici
Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l’Appalto Specifico contempli categorie diverse da quelle per le quali l’operatore economico è necessario sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
L’ausiliario potrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L’ausiliario è solidalmente responsabile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.
Ai fini dell’autorizzazione all’avvalimento da parte della Stazione Appaltante, è necessario che l’ausiliario:
i. sia in possesso dei requisiti di cui l’Appaltatore è carente;
ii. l’Appaltatore dimostri l’assenza in capo all’ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
iii. produca il contratto di avvalimento.
Al fine di assicurare la massima tutela della legalità, l’Appaltatore si obbliga a ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere, i lavori ed i servizi compresi nel contratto. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti ed in particolare quanto disposto dall’art. 49, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021. Nella tabella 5 dell’art. 6.3 del presente Disciplinare, sono indicate le lavorazioni che possono essere subappaltate.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
L’operatore economico può affidare in subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice dei contratti pubblici le prestazioni comprese nel singolo Appalto Specifico solo qualora:
a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato nella relativa categoria per l’espletamento della prestazione;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.
Il subappaltatore è responsabile in solido con l’appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l’intervento comporti l’acquisto di attrezzature o materiali.
A seguito dell’attivazione di un Appalto Specifico, mediante emissione di un ODA, sarà la Stazione Appaltante a procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, previa richiesta. L’autorizzazione e la stipula dei contratti di subappalto sono subordinati all’iscrizione dell’impresa incaricata della relativa esecuzione in una whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del
D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 3,
co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l’Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l’operatore economico non si sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all’istituto del subappalto necessario, ove l’operatore economico copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.
9. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Con riferimento a ciascun lotto, l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, si impegna a presentare, qualora aggiudicatario di un Accordo Quadro e contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro medesimo, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso, pari al 2 (due per cento) dell’importo del Lotto Geografico abbinato.
Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione degli Appalti Specifici dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro.
La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018,
n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
10. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER GLI APPALTI SPECIFICI E POLIZZE ASSICURATIVE
In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l’aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, una garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10 (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell’Art. 103, co. 1 del Codice, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
E’ ammessa la riduzione della polizza per i soggetti in possesso della certificazione ISO 9001 o 14001 ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice.
La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018,
n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
Contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, l’aggiudicatario, contraente dell’Accordo Quadro, dovrà, altresì,
presentare:
- una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;
- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 2020. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella 7:
Tabella 7. Contributo ANAC per Lotto Geografico ai sensi della delibera ANAC 1121/2020, art. 2
Lotto Geografico | CIG | Importo contributo ANAC | |
1 | BARI | 9189808577 | 200,00 € |
2 | BAT | 9189814A69 | 140,00 € |
3 | FOGGIA | 9189819E88 | 200,00 € |
4 | TARANTO | 918982537F | 200,00 € |
5 | BRINDISI | 91898285F8 | 140,00 € |
6 | LECCE | 9189833A17 | 200,00 € |
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno presentare la propria offerta tramite la Piattaforma Telematica EmPULIA all’indirizzo https: /xxxxxxx.xx.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e
dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell’Allegato 6.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell’Allegato 6 che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso
alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell’Allegato 6 che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma, nonché nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide dispoibili direttamente sul Portale.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
12.2. Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 ed i contenuti specifici dell’offerta illustrati nell’Allegato 6, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica (una per ogni Lotto Geografico per il quale si intende partecipare);
C – Offerta economica (una per ogni Lotto Geografico per il quale si intende partecipare).
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il sistema consentirà solo l’apertura dell’ultima offerta regolarmente inviata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in
sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12.3 Plico telematico - Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà allegare i documenti di cui al capo 3 dell’allegato 6 – “Modalità di presentazione dell’offerta”.
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disciplinato ai punti successivi.
13.1. Presentazione dell’offerta tecnica
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto geografico la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di cui all’allegato 6. L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Tabella 8. Offerta tecnica
DESCRIZIONE | PAGINE (MAX) | LIMITI EDITORIALI |
L’Elaborato dovrà essere costituito da un’unica RELAZIONE TECNICA suddivisa nei due seguenti capitoli, ciascuno dei quali riferito ad un distinto criterio di valutazione (A, B) riportato nella Tabella n. 11: - rif. Criterio A: caratteristiche dell’offerta in relazione al criterio A e ai relativi sub criteri di cui alla successiva Tabella n. 11. In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione (A.1, A.2, A.3, A.4). - rif. Criterio B: relativo ad elementi premianti dell’offerta in relazione al Criterio B e ai relativi sub criteri di cui alla successiva Tabella n. 11. | 30 pagine composte da due facciate per il criterio A: sono escluse dal conteggio la copertina e l’indice. Eventuali disegni, tabelle, immagini e tavole grafiche potranno essere presentate in coda alla relazione in numero massimo di 10 allegati, citati nella relazione ed incluse all’interno dello stesso pfd della relazione tecnica. | - estensione file: pdf - formato testo relazione: A4; - formato tavole allegate: A4/A3; - font: Arial - font size: 10; - interlinea: 1,5; - numero a piè di pagina ad esclusione di copertina e indice |
le copie delle certificazioni richieste per il criterio B ovvero, in assenza di certificazione, le dichiarazioni richieste |
Gli elaborati di cui alla precedente Tabella:
- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine;
- recare in ciascuna pagina il CIG del lotto Geografico e la denominazione dell’operatore che presenta l’offerta;
- essere firmati digitalmente:
00.0.0.xx caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
00.0.0.xx caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
00.0.0.xx caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
00.0.0.xx caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l’utilizzo da parte di ARPAL della Piattaforma Telematica EmPULIA che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.
Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all’offerta economica. La documentazione da produrre all’interno della Sezione Tecnica è quindi riepilogata come segue:
Tabella 9. Contenuti della documentazione tecnica
Documento | Modalità di presentazione | Allegare/Allegare solo in caso di |
Elaborato unico: relazione tecnica | Firmato digitalmente | Allegare |
Capitolo 1 | Criterio A | |
Capitolo 2 | Criterio B |
13.2. Presentazione dell’offerta economica
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto geografico la documentazione economica, nella Piattaforma EmPULIA nella sezione “ELENCO LOTTI” secondo le modalità di cui all’Allegato 6. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) nell’apposito campo denominato “PERCENTUALE DI SCONTO”, il ribasso percentuale da applicare agli oneri di progettazione eventualmente richiesti ed all’elenco prezzi regionale di riferimento che sarà utilizzato per la computazione dei lavori da eseguire, come indicato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto geografico di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
b) per ciascun lotto geografico per il quale l’operatore concorre, la propria dichiarazione d’offerta economica, da caricare nell’apposito campo denominato “ALLEGATO ECONOMICO”, firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo l’Allegato 1. “Modello Offerta Economica” del presente documento;
c) i costi della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale);
d) i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (anche se pari a zero per le prestazioni di natura prevalentemente intellettuale).
Le offerte economiche, espresse in termini di percentuale di sconto, sulla piattaforma e nella dichiarazione di offerta economica dovranno essere espresse con indicazione massima di due cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche in aumento o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all’articolo 3 del presente disciplinare.
13.3. Valutazione dell’offerta tecnica e valutazione dell’offerta economica
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascun singolo lotto geografico oggetto dei servizi in appalto in funzione degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo di seguito illustrati, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell’Offerta Tecnica ed Economica dell’operatore economico concorrente. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub- elementi dell’Offerta tecnica ed Economica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:
Tabella 10. Elementi di valutazione e punteggio massimo
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | |
1 | OFFERTA TECNICA | 80 |
2 | OFFERTA ECONOMICA | 20 |
TOTALE | 100 |
Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l’Offerta Tecnica Economica è valutata in base ai criteri qualitativi (A) e quantitativi (B, C) e relativi sub-criteri indicati nella seguente tabella 11:
Tabella 11. Punteggio per criterio e sub-criterio di valutazione delle offerte
OFFERTA TECNICA | |||
CRITERI | PUNTEGGI (Wi) | ||
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO | 70 | ||
DELLE PRESTAZIONI | |||
A | A.1 | Organizzazione della gestione dei singoli affidamenti in relazione alle risorse operative preposte, alle loro | 20 |
qualifiche professionali, alla composizione delle squadre | |||
tipo di intervento ed alla messa a disposizione di mezzi | |||
ed attrezzature dedicate all’appalto ed alla gestione | |||
degli aspetti legati alla sicurezza anche in relazione alle | |||
modalità operative per l’organizzazione e la gestione del | |||
cantiere al fine di minimizzare gli impatti dei lavori e le | |||
interferenze degli stessi con il contesto circostante | |||
(emissione polveri, rumorosità, viabilità, etc.) ed alle | |||
Misure operative da adottare nei cantieri al fine di | |||
minimizzare i rischi di infortunio, tutelare la sicurezza e | |||
la salute dei lavoratori nei cantieri e degli eventuali | |||
utilizzatori degli immobili durante le fasi di intervento. | |||
A.2 | Modalità organizzative previste per la gestione complessiva dell’accordo quadro in relazione alla | 20 | |
tipologia ed al numero di cantieri che il concorrente | |||
potrà trovarsi a gestire contemporaneamente | |||
esplicitando opportunamente la gerarchia organizzativa | |||
e la metodologia di comunicazione in grado di | |||
permettere una più efficace ed efficiente gestione dei | |||
fattori produttivi. Il concorrente dovrà, altresì, descrivere | |||
le caratteristiche ed i contenuti della pianificazione | |||
proposti. | |||
A.3 | Modalità operativa di analisi ed interfaccia tra il gruppo di progettazione e le imprese di costruzione allo scopo di | 20 | |
assicurare che ogni aspetto tecnico di dettaglio | |||
progettuale sia frutto di una attenta valutazione | |||
condivisa in grado di scongiurare errori e/o ritardi di | |||
esecuzione ed utili alla restituzione di disegni di cantiere |
ed “as built”. Saranno oggetto di valutazione anche le modalità ed il sistema di gestione, registrazione ed archiviazione dei dati sugli interventi di manutenzione eseguiti ed il metodo di monitoraggio dello stato manutentivo degli edifici e le proposte migliorative per: • registrazione ed archiviazione dei dati sugli interventi di manutenzione eseguiti e metodo di monitoraggio dello stato manutentivo degli edifici; • trasmissione periodica dei report degli interventi realizzati; • tempestività e tracciabilità delle attività svolte dall’assuntore; • integrazione ed interscambiabilità con i sistemi in uso presso la Committente; integrazione ed complementarietà documentale complessiva con i dati in uso presso la Committente. | |||
A.4 | Procedure e metodologie proposte per impostare la progettazione ed eseguire gli interventi con riferimento al ciclo vita in un’ottica di ottimizzazione dei costi e delle prestazioni anche con riferimento all’utilizzo di materiali da costruzione e forniture che rispettino il principio della filiera corta | 10 | |
B | CRITERI OGGETTIVI | 10 | |
B. 1 | Premialità per le aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. | 10 | |
OFFERTA ECONOMICA | |||
C | Ribasso percentuale unico | 20 | |
OFFERTA TOTALE | 100 |
Xxxxx restando quanto sopra riportato si procederà all’esclusione immediata delle offerte che non conseguiranno, con riferimento all’aspetto tecnico, il punteggio minimo complessivo di 50 punti su 80 max previsti.
La Relazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.
13.4. Contenuti del criterio qualitativo A
Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta migliorativa inerente allo
svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al complesso delle misure operative da approntare al fine di assolvere al meglio l’incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. Per dimostrare la conformità al presente criterio, l’operatore economico, nella relazione metodologica, presentata, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.
13.5. Contenuti del criterio quantitativo B
13.5.1. Sub-criterio quantitativo B.1
Il punteggio relativo al sub-criterio B.1 sarà attribuito come segue:
- In caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso del rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese;
- nel caso di raggruppamenti di imprese ovvero di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett.c), D.Lgs.50/2016 almeno l’impresa capogruppo deve possedere il rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese. Il punteggio verrà assegnato in base alla media dei punteggi associati alle stellette possedute dalle imprese raggruppate, incluse le microimprese in possesso dei requisiti di legalità previsti;
- Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.b), X.Xxx. 50/2016, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto dal consorzio.
13.6. Modalità di aGribuzione del punteggio
13.6.1. Determinazione dei coefficienti di natura qualitativa
I coefficienti C𝑎𝑖 di natura qualitativa (offerta tecnica) saranno determinati
effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento all’offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:
Tabella 12. Punteggi per giudizio qualitativo
GIUDIZIO | DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO | VOT O |
NON APPREZZABILE | Trattazione non inerente all’argomento richiesto. | 0 |
INSUFFICIENTE | Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici. | 0.1 |
SCARSO | Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto. | 0.2 |
SUFFICIENTE | Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. | 0.3 |
PIÙ CHE SUFFICIENTE | Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili. | 0.4 |
DISCRETO | Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività. | 0.5 |
PIÙ CHE DISCRETO | Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività. | 0.6 |
BUONO | Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta. | 0.7 |
PIÙ CHE BUONO | Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta. | 0.8 |
OTTIMO | Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. | 0.9 |
ECCELLENTE | Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente. | 1 |
Una volta che la Commissione avrà attribuito il coefficiente (risultante dalla media dei punteggi assegnati da ciascun componente), a ciascun concorrente per ogni sub-criterio, lo stesso sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, A.3 e A.4.
Si precisa che:
a) Per ciascun singolo sub-elemento (𝒂i) che compone l’elemento di valutazione
(𝒂) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente :
V(𝒂i) j = P ̅( 𝒂i )j / P (̅ 𝒂i )max
dove:
V( 𝒂i )j = è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (xi) relativo all’elemento (x) dell’offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno)
P ̅ ( 𝒂i )j = è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento ( xi ) dell'offerta (j) in esame
P ̅ ( 𝒂i )max = è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (xi) tra tutte le offerte
b) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio W𝒂j (cosiddetto indice di valutazione dell’elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera a), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
c) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono distintamente per ciascun lotto per il quale si partecipa, dopo la riparametrazione di primo livello;
d) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al paragrafo 13.3: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all’apertura della Busta dell’Offerta economica;
e) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera d), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 2 di ANAC (paragrafo III, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo paragrafo 13.3 e non influisce sulla medesima soglia;
- è effettuata dopo l’individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo paragrafo 14.4 e non influisce sulla medesima soglia;
13.6.2. Determinazione dei coefficienti di natura quantitativa
Sub-criterio B.1 - Possesso del rating di legalità
Il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito. A tal fine il concorrente dovrà produrre un certificato in copia conforme di rating di legalità da 1 a 3 stellette in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per garantire la maggiore concorrenza delle microimprese (fatturato annuo inferiore o uguale a € 2.000.000 - art. 3 comma 1 lettera aa del D.Lgs 50/2016), delle imprese di nuova costituzione (iscrizione al registro delle imprese inferiore a 2 anni), imprese estere Stati membri U.E., sarà assegnato un punteggio variabile da 3 (tre) a 7 (sette) all’operatore economico che dichiara che i soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex X.Xxx.74/2000, per reati ex X.Xxx. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale e per il reato di cui all’art.2, commi 1 e 1 bis del D.L. n.463/1983, convertito dalla Legge n.638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 C.P.P., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al D.L. n.90/2014 e s.m.i. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato X.Xxx. n.231/2001. L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art.8 del D.P.R. n.207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro
esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. Il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito: verranno assegnati 10 punti a chi possiede oltre le due stellette (ovvero 2+, 2++ e 3 stellette), 9 punti a chi possiede 2
stellette, 8 punti a chi possiede 1 stelletta (ovvero 1, 1+ ed 1++), 7 punti alle imprese costituite da più di tre anni alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, che rilascino la suddetta dichiarazione, 3 punti alle micro/nuove imprese, costituite da meno di 3 anni alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, che rilascino la suddetta dichiarazione, 0 punti all’operatore economico che non è in possesso del requisito.
Criterio C - Offerta economica
Il valore attribuito all’offerta economica sarà determinato mediante l’applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all’offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):
Ci = (Ra/Rmax) 0,25
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente;
0,25 = coefficiente correttivo
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:
dove:
V𝑎 = Punteggio totale attribuito all’offerta (a)
∑𝑛 = Sommatoria
𝑛 = Numero totale degli elementi di valutazione (i)
V𝒂 = ∑𝑛 [P𝒊 ∗ C𝒂𝒊]
P𝑖 = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)
C𝑎𝑖 = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i)
Si precisa che per determinare i coefficienti C𝑎𝑖 occorre distinguere tra:
1. coefficienti C𝑎𝑖 di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1; A.2);
2. coefficienti C𝑎𝑖 di natura quantitativa (offerta tecnica relativa ai punti B.1; B.2; B.3) ed economica (elementi di valutazione C).
13.8. Commissione giudicatrice
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, nella presente procedura, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, comma 2, del Codice, avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
14. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione telematica delle offerte gestita tramite Piattaforma Telematica EmPULIA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indipendentemente dal Lotto Geografico di riferimento, sarà nominata una Commissione di gara (di seguito, “Commissione”) per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica. La Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto.
A tal fine il RUP, in seduta pubblica telematica, procederà ad aprire le offerte pervenute, estrarre dalla Documentazione Amministrativa il file contenente i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità.
Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, del
d. l. n. 2/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con l' inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.
Pertanto, la Commissione procederà, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate da EmPULIA, come segue, distintamente per ciascun lotto geografico per cui si concorre:
i. in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
iv. nella medesima seduta pubblica telematica all’apertura della Documentazione economica degli operatori
economici che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
SEDUTA GESTITA DA REMOTO
Si evidenzia che, in linea con quanto stabilito dall’art 58 del D.lgs 50/2016, che disciplina lo svolgimento delle procedure di gara attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione, senza alcun riferimento alla pubblicità quale necessaria modalità di espletamento delle sedute di gara, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, ogni operazione, ovvero fase della procedura espletata attraverso EmPULIA, viene tracciata dal sistema elettronico, senza alcuna possibilità di alterazione della medesima.
L’utilizzo della piattaforma, unitamente agli strumenti di comunicazione digitali ad essa collegati assicurano la massima sicurezza nella conservazione della documentazione, nonché l’intangibilità, inviolabilità, incorruttibilità e segretezza dei plichi telematici contenenti le offerte e di ciascun documento ivi contenuto.
Nel garantire, pertanto, l’immodificabilità, integrità e univocità dell’offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato sent. del 17.01.2019), nonché l’identificabilità del suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza
dell’azione amministrativa e della parità di trattamento degli operatori economici, si precisa altresì che EmPULIA assicura:
• l’inibizione dell’apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;
• lo sblocco dell’avvio della seduta fino all’inserimento del presidente della commissione;
• la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei documenti, nonché l’obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;
• la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito delle stesse attraverso la funzione “info mail”;
• il calcolo automatizzato dell’eventuale anomalia e la graduatoria di aggiudicazione secondo i criteri scelti precedentemente (xxxxxxx xxxxxxx, offerta economicamente più vantaggiosa);
• la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.
Tanto premesso, si avverte che la stazione appaltante potrà disporre lo svolgimento da remoto delle operazioni di gara di competenza del seggio, nonché della commissione di gara, sia nelle sedute pubbliche che in quelle riservate.
In tal caso, la stazione appaltante provvederà a comunicare tempestivamente agli operatori economici lo svolgimento in modalità remota delle sedute pubbliche di gara, al fine di garantire la massima partecipazione alle medesime, attivando la modalità della “Seduta Virtuale” disponibile sulla piattaforma.
Utilizzando la funzione “Conversazione” il sistema attiva, inoltre, una chat istantanea che consente alla stazione appaltante, in tempo reale, di inviare comunicazioni agli operatori economici, nonché di avviare un dialogo con questi ultimi, durante le varie fasi della procedura di aggiudicazione
Attraverso tale modalità gli operatori economici partecipanti alla gara potranno, pertanto, seguire tutte le fasi di valutazione della procedura gestita tramite EmPULIA, contestualmente allo svolgimento delle operazioni eseguite dal Seggio, nonché dalla Commissione di gara.
Al fine di ottenere ulteriori dettagli, si invita in ogni caso gli operatori economici a consultare le istruzioni operative contenute nelle linee guida pubblicate nella sezione “Guide Pratiche” del portale EmPULIA.
La partecipazione c.d. “virtuale” degli operatori sarà garantita mediante gli strumenti ed i software open source per videoconferenza ritenuti dalla Commissione di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all’uopo.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:
- inviare una “Comunicazione generica”, utilizzando l’omonima funzione presente sul sistema EmPULIA, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa;
- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione di un valido indirizzo e-mail da utilizzare per il messaggio di invito (no PEC) e con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentante del mandatario/capogruppo in corso di validità o, in caso di persona diversa, dell’eventuale delegato di cui dovrà essere fornita apposita delega; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
- all’ora prevista per l’inizio delle operazioni di gara di cui al predetto Avviso, inviare agli indirizzi e-mail forniti dagli Operatori economici secondo le modalità innanzi precisate il messaggio di invito contenente il link utile al collegamento telematico. Sarà onere dell'Operatore Economico controllare la presenza della comunicazione nella casella di posta, verificando eventualmente anche nella cartella di spam;
- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l’allontanamento dei contravventori.
In caso di offerte identiche che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta
pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.
Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà
presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.
Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.
In tali ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute non congrue, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere la mancanza di congruità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
14.1 Cause di esclusione delle Offerte tecniche
Il RUP può escludere le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.
Sono escluse, dopo l’apertura e la verifica della Busta telematica dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità, ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile o peggiorativa rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
Sono altresì esclusi ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice:
- gli operatori economici che in raggruppamento temporaneo o in consorzio
ordinario, abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
- i consorziati (per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere) che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
Sono inoltre esclusi ai sensi dell’articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l’esclusione è disposta per entrambi.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
14.2 Valutazione dell’offerta economica
Distintamente per ciascun Lotto Geografico per il quale si concorre, il soggetto che presiede la commissione di gara, nella medesima seduta pubblica procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente, relativo alle sole Offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica, in sequenza seguendo l’ordine progressivo delle buste, provvedendo:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere e in cifre, distintamente per ciascun offerente;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
14.3 Cause di esclusione delle Offerte economiche
Per ciascun Lotto Geografico, sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
e) le esclusioni di cui alle lettere b), c) e d), sono applicate ai singoli Lotti geografici coinvolti nella causa di esclusione.
Sono ammesse con riserva le offerte:
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’individuazione dell’operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferent i a contenuto sostanziale della all’offerta economica.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al paragrafo 13, si procede, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare:
a) all’individuazione, mediante il sistema, dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi dell’Offerta Economica;
b) a redigere la graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa.
Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta
tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
14.4 Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, ottengono contemporaneamente e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
- un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima di procedere alla riparametrazione del punteggio dell’Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare, la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice. Ai fini della verifica di anomalia delle offerte il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto ovvero della Commissione di gara;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa.
All’esito delle predette operazioni, attraverso la Piattaforma Telematica sarà consentita la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.
14.5 Verifica documentazione amministrativa
In seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà all’avvio delle verifiche delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa attuate con imparzialità e trasparenza, nei confronti dei soli soggetti risultati aggiudicatari.
Si procederà all’analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:
a) verificare che non ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i;
b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale esclusivamente sulla base dei DGUE presenti su EmPULIA e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ricorrendone i presupposti;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all’art. 76, c. 5, del Codice ove ne ricorrono i presupposti.
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.
14.6 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
E’ escluso il concorrente che:
a) in una o più d’una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
b) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell’ambito della composizione della qualificazione dell’offerente;
c) in caso di ricorso all’avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
L’ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l’assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell’offerente o l’indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.
Fuori dai casi di cui al punto precedente, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.8, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante o apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
- hanno omesso le dichiarazioni;
- se già costituito, hanno omesso l’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- se da costituirsi, hanno omesso l’impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa; in tal caso l’ammissione alla successiva fase di gara avviene con riserva;
- non hanno indicato le quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;
d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) che, in caso di avvalimento:
- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
f) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto, in quanto pertinenti.
Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla Legge
n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 Decreto Legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.
14.7.1 Modalità del soccorso istruGorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto, la Stazione appaltante, distintamente per ciascun lotto geografico oggetto dei servizi da affidare:
a) assegna al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 14.7, nei termini prescritti alla lettera a); è escluso il concorrente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto;
d) esclude il concorrente:
- che non risponde nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in
modo non idoneo al soccorso istruttorio;
- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice;
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
14.8 Conclusione della fase amministrativa
Distintamente per ciascun lotto geografico oggetto dei servizi in appalto, a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella relativa graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
È comunque escluso il concorrente:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 14.7.1, lettera a) e b);
b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e s.m.i.;
c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in
seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio. La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni nelle modalità di cui all’articolo 76, comma 6 del Codice.
15. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI GEOGRAFICI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
Sulla base della graduatoria provvisoria stilata all’esito delle operazioni sopra descritte per ogni Lotto Geografico, si provvederà ad aggiudicare l’Accordo Quadro secondo il meccanismo di seguito descritto.
Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato agli operatori economici che classificatisi primi in graduatoria, saranno in possesso dei requisiti richiesti per espletare le attività previste per il Lotto Geografico scelto. Si precisa che:
a) è ammessa la partecipazione a più Lotti Geografici, sempre nella medesima forma: come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo caso con la medesima compagine) oppure come consorzio (in questo caso con la medesima impresa esecutrice). In caso di partecipazione a più Lotti Geografici con forme diverse (o compagini diverse, in caso di raggruppamento), il concorrente sarà escluso da tutti i Lotti Geografici per cui ha presentato offerta;
b) è ammessa l’aggiudicazione di max 2 lotti Geografici per ciascun offerente;
c) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di due Lotti Geografici, si aggiudica i due Lotti Geografici di importo più elevato (inteso come importo a base di gara e non come importo di aggiudicazione) tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
d) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandante o mandatario, consorziato
indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista, compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti);
e) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l’aggiudicatario di due Lotti Geografici non può conseguire l’aggiudicazione di un altro Lotto Geografico;
f) se per un Lotto Geografico vi sono più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto Geografico mediante sorteggio pubblico; in tal caso, le offerte dell’offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti Geografici concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
g) il procedimento di cui alle lettere b) ed f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare.
h) in deroga ai punti precedenti, se in conseguenza della limitazione dell’aggiudicazione di due Lotti Geografici per ciascun offerente, per un Lotto Geografico non vi siano più offerte ammesse disponibili, l’aggiudicazione di tale Lotto Geografico avviene in favore dell’offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale offerente sia già risultato aggiudicatario di due precedenti Lotti Geografici, a condizione che l’offerente sia in possesso dei requisiti relativi a ciascuno di Lotti Geografici che si aggiudica; in assenza dei requisiti per il Lotto Geografico ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito che in ogni caso:
a) non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice;
b) diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice.
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera
a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
Dopo che i migliori offerenti si saranno aggiudicati i Lotti Geografici e sottoscritto il relativo Accordo Quadro, gli Appalti specifici saranno affidati dalla Stazione Appaltante mediante l’emissione di ODA.
La Stazione Appaltante si riserva di revocare la presente procedura in qualsiasi fase, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento delle esigenze.
La Stazione Appaltante si riserva di non concludere l’Accordo Quadro con l'/gli offerente/i che ha/hanno presentato l'offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i offerta/e non soddisfa/no gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione o non concludere l’Accordo Quadro anche per un singolo o più Lotti.
La Stazione Appaltante avrà la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto degli Accordi Quadro relativi al Lotto Geografico di pertinenza, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso i contraenti e aggiudicatari dell’Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.
16. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante stipulerà l’Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari per i Lotti Geografici, secondo lo schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare come Allegato 2. “Schema di Accordo Quadro”.
Si ribadisce che gli affidatari dovranno presentare alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria e stipulare l’Accordo Quadro entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.
L’inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 15.
Qualora la Stazione Appaltante abbia già proceduto alla stipula dell’Accordo Quadro
e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per l’ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 15, l’operatore che risulti aggiudicatario di un Lotto Geografico solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti.
Nei casi di risoluzione previsti dall’articolo 15 dello “Schema di Accordo Quadro” allegato al presente Disciplinare, l’Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell’operatore inadempiente e rimarrà efficace per l’altro o gli altri stipulanti l’Accordo Quadro stesso.
Gli Accordi Quadro sono stipulati dalla Stazione Appaltante, le quali, in quanto Stazione Appaltante, lo utilizzeranno per l’affidamento degli Appalti Specifici, emettendo gli ODA nei confronti degli appaltatori, parti contraenti dell’Accordo Quadro. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell’ODA è allegato al presente Disciplinare come Allegato 3. “Format di ODA”.
Ogni Appalto Specifico sarà a sua volta corredato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione del Lotto in oggetto. Le Condizioni Generali sono allegate al presente Disciplinare come Allegato 4. “Condizioni Generali per l’affidamento dei lavori e/o appalto integrato”. Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate dai capitolati relativi al singolo Appalto Specifico (“Condizioni Particolari”).
Qualora, al momento della stipula del contratto per l’Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per l’Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto con l’aggiudicatario per il quale l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare
alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
17. RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE
Successivamente all’aggiudicazione di un Lotto Geografico, una volta conosciuta la composizione degli Appalti specifici, qualora non sia presente una o più categorie di qualificazione (di seguito, “Categoria Superflua”), l’operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato solo per la Categoria Superflua.
Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell’articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto geografico deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e per le pubbliche amministrazioni nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario di ciascun lotto geografico ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: https:
/xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx-xxxx, (DGR 1423 del 2014).
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 25 cod. proc. civile. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente il Tribunale Amministrativo di Bari.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
BARI, 26/05/2022
Il Direttore Generale della Stazione
Appaltante
Xxxxxxx Xxxxxxx
ARPAL PUGLIA - Ag. Reg.
Politiche Attive del Lavoro Direttore Generale 26.05.2022 11:45:00
………………………………………GM…T+0…1:00………………………
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.