ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Area
del
Tratto compreso tra
CAPITOLATO D’APPALTO
per la formazione dell’impianto d'Illuminazione pubblica stradale
Dell’area del
PARTE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione dell’impianto d’illuminazione pubblica stradale della zona indicata nelle disposizioni di carattere particolare d’appalto. L’impianto di gruppo B, sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 380 V con neutro. Gli apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 220V. L’impianto verrà realizzato con la tecnica del doppio isolamento e con l’impiego di apparecchi di illuminazione in classe II: in generale non è pertanto prevista la messa a terra delle parti componenti l’impianto stesso, salvo nei casi indicati nell’art. 31 del presente Capitolato.
Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5) e corrispondere a quanto prescritto dalla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto, nonché Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive varianti, dalla Norma CEI 11-17, fascicolo 558, nonché dalla Norma CEI 64-7, fascicolo 800, risultano dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.
Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo presunto dei lavori, al lordo della variazione d’asta, valutato sulla base dei prezzi di mercato, è quello indicato all’art. 33 delle disposizioni di carattere particolare.
Art. 3 - Metodo d’appalto
L’appalto avrà luogo nella forma e nei modi indicati nella lettera d’invito alla gara, che verrà esperito secondo la vigente legislazione sulle OO.PP.
Art. 4 - Condizioni particolari
L’appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d’ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori, come previsto all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.
Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi forniti dall’Appaltatore che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l’ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.
Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall’eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione della variazione d’asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell’Appaltatore, del Committente o di terzi.
Art. 5 - Variazioni
Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai
progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore.
Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate.
L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Art. 6 - Soggezione ad altri Capitolati e Disposizioni
L’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata dalle disposizioni del presente Capitolato; in quanto non sia disposto in modo diverso o contrario da questo stesso Capitolato sarà però anche soggetta, in ordine di prevalenza:
a — al Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni;
b — al Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145;
c — alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d — a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti sui lavori pubblici, nonché alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), in particolare alla Norma 64-7, “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” fascicolo 800 del 15.11.1986.
Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l’Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.
L’Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall’ispettorato dei Lavoro, dall’istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.
Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongano all’Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.
Degli oneri conseguenti all’osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi dell’elenco.
Art. 7 - Rappresentanza del Committente in cantiere - Direzioni Lavori - Direzione del cantiere
La rappresentanza del Committente presso il cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare l’osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle clausole contenute nei Capitolati e di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte.
Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano pertanto l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, così pure per quanto attiene le disposizioni di legge relative alla delinquenza mafiosa; né da quelli incombentigli in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti, ogni intervento della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’Appaltatore, che ne sarà responsabile. La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che ritenesse inadatti all’espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.
L’Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione lavori.
Art. 8 - Trattamento dei Lavoratori - Norme di Legge
In materia di tutela e trattamento dei lavoratori si ricorda che l’Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi e regolamenti, in particolare quelli relativi al trattamento economico e normativa del personale dipendente e quelli concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro, come previsto all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
Il Committente si riserva di verificare la precisa osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle Norme di legge; l’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione comprovante l’osservanza delle norme stesse anche da parte dei subappaltatori.
In caso di violazione delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, vigenti o che saranno emanati durante l’esecuzione dei lavori, il Committente, previo comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze da esso accertate o ad esso denunciate dall’ispettorato del Lavoro, sospenderà l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare pari all’importo dovuto per ottemperare agli adempimenti prescritti, fino a che l’ispettorato suddetto non abbia accertato che sia stato corrispo- sto quanto dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.
A tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né per tale causa avrà titolo a risarcimento di danni.
Al termine dei lavori, in sede di liquidazione finale, l’Appaltatore dovrà presentare, a semplice richiesta del Committente, i certificati di adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore è responsabile, nei confronti del Committente, dell’osservanza di tutte le norme di legge anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
Art. 9 - Obblighi ed oneri dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone formale comunicazione al Committente, che possa ricevere ordini e disporre per la loro esecuzione, come previsto all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
L’Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.
Tutte le opere che saranno ordinate in forza del presente appalto dovranno essere date completamente ultimate e finite in ogni loro parte ed accessorio, franche di ogni spesa od indennità, in quanto nella formulazione del prezzo a corpo si è tenuto canto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi.
Poiché le opere oggetto dell’appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all’integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell’esecuzione dei lavori, così da garantire l’incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali.
Ancora ad esclusivo suo carico sarà il ripristino occorrente per ovviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, da eventi ordinari e straordinari.
Come già detto, egli dovrà infine provvedere in proprio alla rifusione dei danni comunque ed a chiunque prodotti, ivi compreso lo stesso Committente, per effetto della condotta e dell’esecuzione dei lavori, rilevando il Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti Pubblici.
Le indennità eventualmente dovute al Committente od a terzi per danni e simili, nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno dettate dall’ammontare dei lavori.
Qualsiasi tassa od ammenda proveniente dall’esecuzione dei lavori sarà interamente a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, come previsto all’articolo 5 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli dal Committente e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione. Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali od impianti di proprietà dell’Appaltatore, in opera od a piè d’opera, anche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all’impresa.
Al termine di tutti i lavori l’Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuovere tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali eventualmente depositati.
Oltre agli oneri particolari, relativi alle opere da eseguire in base al presente capitolato, nel prezzo a corpo si intendono pure compresi e compensati:
a — gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi a favore dei lavoratori dipendenti;
b — le prestazioni di personale esperto, munito degli occorrenti strumenti, per effettuare tracciamenti, misurazioni, rilievi dei lavori e l’elaborazione dei dati contabili;
c — la manutenzione, senza alcun compenso, dei lavori oggetto del presente Capitolato, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di avere in atto, per tutta la durata dei lavori, adeguate polizze di assicurazione per responsabilità verso terzi.
Art. 10 - Responsabilità dell’Appaltatore
Quale costruttore, l’Appaltatore sarà comunque responsabile di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme antinfortunistiche ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.
La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l’Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Committente e la Direzione Lavori.
L’appaltatore dovrà, all’atto della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere, come previsto all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Art. 11 - Sospensione dei lavori - Risoluzione del contratto
Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l’Appaltatore potrà sospendere i lavori.
La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.
Il Committente potrà estromettere l’impresa dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa i lavori, pur tenendo l’Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.
Il Committente, per contro, si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere in tutto od in parte i lavori ai sensi dell’articolo 24 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, sarà in facoltà dell’Appaltatore richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà solo diritto ad un’indennità, una tantum, che sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta per gli impianti di cantiere moltiplicato per il rapporto tra l’importo delle opere ancora da eseguire e l’importo delle opere appaltate.
Detta indennità non potrà in ogni caso superare il 10% dell’ammontare delle opere stesse non ancora eseguite.
Restano ferme, in tal caso, le prescrizioni del presente Capitolato per la liquidazione delle opere eseguite. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Art. 12 - Tempo utile per l’esecuzione dei lavori - Penalità
Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine indicato nell’articolo 34.
Per il solo fatto di avere presentato l’offerta l’Appaltatore assume l’impegno di eseguire i lavori nei termine fissato, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all’approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d’opera, all’aumento dei prezzi, ecc. In caso di ritardo rispetto a detto termine verrà applicata la penalità del 2% dell’importo contrattuale, con arrotondamento all'euro superiori, per ogni giorno di ritardo con un minimo di Euro 26 al giorno. La penalità verrà applicata dal Direttore dei lavori con semplice notifica scritta all’Appaltatore, senz’altra misura amministrativa o legale, ed il suo ammontare sarà dedotto dall’importo dovuto in occasione del successivo stato di avanzamento lavori.
Qualora la situazione meteorologica od imprevedibili ragioni di forza maggiore rendano inevitabili sospensioni o rallentamenti dei lavori, i termini di ultimazione potranno essere adeguatamente prorogati dal Committente a suo
insindacabile giudizio, dietro motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, come previsto all’articolo 26 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Se il progredire dei lavori, per negligenza dell’Appaltatore, non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, il compimento nei tempi fissati, il Committente, senza ricorrere a provvedimenti giudiziari e dopo semplice ingiunzione rimasta senza effetto, sarà in diritto di occupare il cantiere e di eseguire o di far eseguire da altra impresa le opere, o parte di esse, a spese dell’Appaltatore.
Ritardi sensibili nell’esecuzione delle opere, semprechè non siano imputabili unicamente a forza maggiore, potranno portare come conseguenza, ad esclusivo giudizio del Committente, alla risoluzione del contratto, senza diritto dell’Appaltatore ad alcuno speciale compenso e con le altre modalità indicate all’art. 13.
Art. 13 - Pagamenti in acconto - Ritenute
In base agli accertamenti effettuati dalla Direzione Lavori in corso d’opera per verificare che le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni del Capitolato, constatato il loro effettivo stato di avanzamento, il Committente stesso verserà all’impresa rate di acconto, come previsto all’articolo 29 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
All’importo delle opere, a garanzia dell’esatto soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali sarà applicata una ritenuta nella misura prevista per gli appalti delle opere pubbliche, secondo le norme di legge vigenti o che saranno emanate. Sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% prescritta per garanzia degli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Le ritenute saranno poi corrisposte all’Appaltatore, senza interessi, al pagamento dei conto finale. Entro 45 giorni dalla scadenza mensile di ciascuna situazione il Committente provvederà ad emettere il certificato di pagamento sempre che l’Appaltatore abbia fornito entro 5 giorni da detta scadenza mensile i dati relativi a ciascuna situazione, da lui stesso elaborati secondo quanto previsto all’art. 24. L’Appaltatore dovrà inoltre firmare il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori.
Il pagamento dell’importo relativo ad ogni situazione mensile sarà effettuato entro i 30 giorni successivi alla data del certificato di pagamento.
I termini di cui sopra sono validi semprechè non sorgano contestazioni.
Art. 14- Collaudo provvisorio - Certificazione di regolare esecuzione - Liquidazione finale
Al compimento dei lavori oggetto dell’appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d’uso, come previsto all’articolo 37 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Se dette opere presenteranno manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte. Se l’esecuzione di detti lavori comporterà un ritardo rispetto ai termine previsto per la loro ultimazione, saranno applicate le disposizioni di cui all’art.12. In caso di rifiuto da parte dell’Appaltatore, il Committente provvederà direttamente a detta esecuzione a spese dell’Appaltatore stesso, fermo restando quanto sopra previsto. La Direzione Lavori compilerà quindi il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo provvisorio. Alla data dei certificato di collaudo provvisorio il Committente riceverà le opere in consegna e potrà disporne per l’uso. Spetterà tuttavia all’Appaltatore l’onere e l’obbligo della loro manutenzione fino alla compilazione del certificato di regolare esecuzione.
Si precisa che la Direzione Lavori, se lo riterrà opportuno, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di prendere in consegna, con facoltà d’uso, parte delle opere, sia per l’esecuzione di impianti particolari, sia per l’uso parziale anticipato. In tal caso sarà redatto un certificato parziale di ultimazione dei lavori, ferme restando però le responsabilità e gli obblighi dell’Appaltatore e senza pregiudizio delle operazioni di collaudo.
Entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori appaltati verranno compilati la situazione definitiva ed il conto finale, che dovranno essere firmati dall’Appaltatore entro quindici giorni dalla loro presentazione, e sarà redatto il certificato di pagamento con le modalità previste per le situazioni mensili.
Il Direttore dei Lavori, sentito il Committente, comunicherà all’Appaltatore se l’opera deve essere oggetto di formale collaudo o se quest’ultimo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Nel primo caso il Collaudatore nominato dal Committente emetterà il certificato di collaudo nei tempi previsti dalla legislazione vigente, mentre nel secondo il Direttore dei Lavori, dopo gli opportuni accertamenti e semprechè l’Appaltatore abbia lodevolmente provveduto, a proprie cura e spese, alle riparazioni che per qualsiasi causa si fossero rese necessarie, emetterà il certificato di regolare esecuzione, sempre nei tempi previsti dalla legislazione vigente e le opere verranno definitivamente consegnate al Committente. Entro un mese dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se l’Appaltatore avrà ottemperato a tutti li obblighi contrattuali, si provvederà al pagamento, senza interessi, del saldo della liquidazione finale e, dedotti gli acconti corrisposti e sarà liberata la cauzione.
Le prove da effettuare consistono:
— esame a vista delle opere, installazioni, connessioni, linee ed apparecchiature installate
— misura della resistenza di isolamento secondo le modalità dell’articolo 5.1.01 della Norma CEI 64-7/1 986
— misura della caduta di tensione lungo la linea di alimentazione secondo le modalità dell’art. 5.1.02 della Norma CEI 64-7/1 986
—misura dell’illuminamento medio sul piano stradale con il metodo dei 9 punti; l’illuminamento medio dovrà essere conforme a quanto richiesto all’art. 32 del presente capitolato.
In ogni caso l’Appaltatore deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle specifiche della legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto.
Art. 15 - Subappalto
L’Appaltatore non potrà subappaltare né cedere, in tutto od in parte i lavori oggetto del presente Capitolato. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Committente a norma di legge. In tal caso l’autorizzazione dei subappalto da parte del Committente non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Committente stesso e dei terzi, anche dei lavori subappaltati.
Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente accerterà che il subappaltatore è inadempiente, l’Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore dal cantiere.
La risoluzione dei subappalto non dà all’Appaltatore alcun diritto di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimenti di danni o lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.
Il subappalto è comunque subordinato alle disposizioni delle leggi concernenti le opere riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a quelle relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il Committente, valido motivo di risoluzione del contratto.
Art. 16 - Riserve dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà firmare il registro di contabilità entro due giorni da quello in cui gli verrà presentato, con eventuale riserva relativamente ai lavori oggetto della contabilità firmato.
Qualora l’Appaltatore firmi con riserva egli dovrà, nei termine di quindici giorni, esplicitare le proprie riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre dei compensi cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda, come previsto all’articolo 31 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Nel caso che l’Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si daranno per definitivamente acquisite tutte e sole le registrazioni effettuate e l’Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualsiasi termine o modo, riserve o domande che ad esse si riferiscono. Per quanto concerne il conto finale l’Appaltatore, all’atto della firma dello stesso, non potrà inscrivere riserve diverse per oggetto o per importo da quelle già espresse nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
Se l'Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine indicato di quindici giorni dalla sua presentazione, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nei registro di contabilità, il conto finale sarà considerato definitivamente accettato dall’Appaltatore stesso.
Art. 17 - Domicilio legale
L’Assuntore dovrà eleggere a tutti gli effetti il proprio domicilio legale in , come previsto all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Art. 18 - Controversie
Il foro competente è quello di , come previsto all’articolo 34 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Art. 19 - Certificati - Documenti
L’Appaltatore dovrà presentare, su richiesta del Committente ed in pregiudicato quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità giuridica e tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che lo stesso riterrà opportuno richiedere.
In particolare si dovranno esibire Le dichiarazioni di conformità alla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto, rilasciate:
1- dai produttori degli apparecchi per l’illuminazione oggetto del capitolato che devono avere un’emissione nell’emisfero superiore (per angoli γ ≥ 90°) non superiore all’intensità luminosa di 0cd/klm.. Devono essere inoltre allegati i manuali d’uso e manutenzione degli apparecchi stessi che devono riportare le istruzioni per il montaggio conforme alla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto.
2- dai progettisti dell’impianto che inoltre collaudano ed asseverano l’impianto stesso,
3- degli installatori che devono realizzare l’impianto d’illuminazione attenendosi strettamente al progetto conforme alla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto e alle istruzioni di installazione rilasciate dei produttori degli apparecchi d’illuminazione.
Art. 20 - Contratto d’appalto - Oneri fiscali
Tra il Committente e la Ditta aggiudicataria sarà firmato un contratto d’appalto che conterrà, oltre alle clausole d’uso, tutti gli elementi necessari per definire il rapporto tra le parti.
Faranno parte integrante del contratto il Capitolato d’appalto ed i disegni a quest’ultimo allegati, i documenti presentati dall’impresa con l’offerta e quant’altro necessario per meglio definire il rapporto contrattuale. Le spese di gara e quelle relative conseguenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell’Appaltatore, come previsto all’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
PARTE Il PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 21 - Finalità delle prescrizioni tecniche
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I.
Art. 22 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.
Art. 23 - Materiali e provviste
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. In particolare gli apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare le richieste della legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto, affinché gli impianti risultino avere un’intensità massima nell’emisfero superiore (per angoli γ ≥ 90°) di 0 candele per 1000 lumen.
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
Art. 24 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori
Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a corpo. In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale.
Art. 25 - Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno
a) Cavidotti
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
— il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;
— la posa delle tubazioni in plastica dei diametro esterno di 100 mm verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;
— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;
— il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all’art. 11 dei presente Capitolato.
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.
b) Xxxxxxxx con chiusino in ghisa
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;
— formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,
— conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
—formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;
— fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “Illuminazione Pubblica” sul coperchio;
— riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.
E’ consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.
c) Pozzetto prefabbricato interrato
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico.
d) Blocchi di fondazione dei pali
Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;
— esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma;
— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;
— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;
— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.
L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compreso nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico.
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso.
e) Pali di sostegno (escluse le torri-faro)
I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.
E’ previsto l’impiega di pali d’acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato “particolari”. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.
Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo Norma UN1 6900/71.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
— una finestrella d’ispezioneI delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano dif- ficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II. Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegno “particolari”.
Art. 26 - Linee
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
— cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm2: cavo 1 x a UG5R-0,6/1 kV
— cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm2: cavo 1 x a RG5R-0,6/i kV
— cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2:
I Xxxx’ipotesi che non venga adottata la finestrella d’ispezione e quindi venga realizzato un giunto nel pozzetto interessato questa prescrizione deve essere annullata.
cavo 2 x 2,5 UG5OR-0,6/1 kV
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mm2. I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2.
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. E’ consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro neutro).
La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a corpo.
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi art. 27). Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi d’opera e delle attrezzature.
Art. 27 - Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti I
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in classe II della ditta “La Conchiglia” tipo SGVP collocata nell’alloggiamento di cui all’art.
26 con transito nella medesima dei cavi unipari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo secondo indicazione dei Direttore dei Lavori.
Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
li prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina.
Art. 28 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione II
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:
—apparecchi per illuminazione stradale “aperti” (senza coppa o rifrattore)
vano ottico = IP X 3 vano ausiliari = IP23
“chiusi” (con coppa o rifrattore) vano ottico = IP54
vano ausiliari = IP23
— proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65
— proiettori sommersi = IP68
Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme:
— CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti
— CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”
— CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”
In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasatiIII. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.
I Da escludere se non è prevista la finestrella d’ispezione.
II Questo articolo va modificato totalmente nell’ipotesi in cui gli apparecchi di illuminazione siano forniti direttamente’ dal Committente, il quale avrà provveduto in precedenza direttamente all’acquisto mediante apposita specifica (in questo caso gli uffici dell’ENEL sono in grado di offrire la necessaria consulenza).
III aggiungere, a secondo delle scelte impiantistiche, od omettere le prescrizioni relative al fusibile. Nell’ipotesi che si richieda il fusibile la prescrizione è la seguente: e dotati di fusibili.
Tale fusibile deve essere inserito direttamente a valle del sezionatore, sul conduttore di fase disposta in modo da non poter essere
sostituito a contenitore chiuso.
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi.
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento.
Xxxx apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed all’interno dell’apparecchio) è inferiore a:
— 12 V per le lampade do 400 W bulbo tubolare chiaro
— 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente
— 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)
— 7 V per le lampade da 000 X x 000 X bulbo tubolare chiaro
— 5 V per le lampade da 000 X x 000 X bulbo ellissoidale diffondente
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto.
In particolare dovranno avere intensità massima in opera nell’emisfero superiore ( cioè con γ ≥ 90°) di 0 (zero) cd/klm.
I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”.
Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro:
- Temperatura ambiente durante la misurazione;
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- Identificazione del laboratorio di misura;
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:
— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della Legge del Veneto. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno).
— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
— diagramma del fattore di utilizzazione
— classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza.
Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.
La rispondenza alla Legge del Veneto e al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77.
Art. 29 - Torri-faro a piattaforma mobile
Requisiti meccanici della piattaforma mobile
Deve essere previsto un gruppo di sollevamento con riduttore azionato da un motore di potenza adeguata al carico totale della corona mobile, tenuto conto di una velocità di spostamento non inferiore a 0,05 m/s. Conformemente agli art. 173 e 174 del DPR 547 dei 27aprile 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” il motore dovrà essere provvisto di freno elettromagnetico in grado di arrestare il movimento della corona in caso di improvvisa mancanza di forza motrice. Inoltre, a garanzia di una maggiore sicurezza, il gruppo di riduzione dovrà essere costituito da un riduttore a vite senza fine-ruota elicoidale dei tipo irreversibile. L’accoppiamento tra riduttore e tamburo avvolgi-fune dovrà avvenire a mezzo di ruote dentate. Il gruppo di sollevamento sarà comandato a distanza a mezzo di pulsantiera volante con connettore di continuità. Il gruppo di sollevamento sarà completato di un opportuno quadro elettrico che dovrà contenere tutte le apparecchiature di manovra e di protezione necessarie al buon funzionamento del gruppo stesso. Il gruppo di sollevamento ed il quadro elettrico dovranno essere incorporati all'interno dello stelo ed essere accessibili a mezzo di sportello con chiusura azionabile unicamente a mezzo dì chiave speciale, oppure essere applicati su apposito carretto asportabile ed ancorabile allo stelo medesimo. Il sistema di sollevamento dovrà essere del tipo a fune; in conseguenza, conformemente agli art.177 e 179 dei DPR 547, già citato, le funi dovranno avere resistenza a rottura tale da garantire un coefficiente di sicurezza di almeno 6, se avvolte con un unico strato sul tamburo, e di almeno 10, se avvolte su più strati. Le funi dovranno essere in acciaio ad elevata resistenza, zincate e ritrafilate, con anima metallica, a formazione “antigiro” e messe in opera previo opportuno ingrassamento.
Lo smontaggio per le verifiche periodiche dovrà poter essere effettuato in modo semplice e rapido. Il fissaggio sul tamburo od alla corona dovrà avvenire tramite staffatura, sono da escludersi i sistemi a cavallotti che potrebbero creare tensioni anormali nei punti di serraggio. La ditta installatrice dovrà esibire i certificati di prove a rottura delle funi rilasciati dal costruttore o da un laboratorio di prove ufficiale.
La piattaforma mobile e la parte fissa dovranno avere forma tale da inserirsi armoniosamente nell’ambiente, presentare ridotta presa all’azione del vento ed essere resistenti all’azione ed all’aggressività degli agenti atmosferici.
Sono richieste strutture in alluminio anodizzato, prive di saldature e con la bulloneria di assemblaggio in acciaio inossidabile.
La piattaforma mobile dovrà disporre di attacchi per gli apparecchi di illuminazione e dovrà essere prevista l’aggiunta di ulteriori apparecchi fino al massimo carico consentito anche in tempi successivi al primo montaggio.
La piattaforma mobile dovrà essere in condizione di scendere anche in presenza di vento, neve e ghiaccio ed essere dotata quindi di dispositivi che evitino rotazioni, attorcigliamento di funi e ai cavi elettrici, scarrucolamento, centraggio imperfetto.
I sostegni per torri-faro dovranno essere in acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado 8 o migliore secondo Norma CNR-UNI 7070/82 poligonali o tubolari saldati longitudinalmente e dovranno essere protetti da zincatura a caldo per immersione secondo Norma CEI 7-6.
Per la facilità di trasporto potranno essere divisi in due o tre tronchi da unirsi a piè d’opera senza saldature. La loro forma e dimensioni dovranno inserirsi armoniosamente nell’ambiente.
Nella parte inferiore dovranno essere provvisti di adatta apertura per introduzione del sistema di sollevamento. I cavi elettrici dovranno essere protetti da opportuno tubo o canalina fissata all’interno dello stelo. L’impresa installatrice dovrà presentare i calcoli di resistenza dello stelo in conformità ai D.M. 12-2-1982 (ex CNR-UNI 10012-67) ed alle Norme CNR-UNI 10011-85, fornendo le caratteristiche di sollecitazione (sforzo normale, momento flettente, sforzo di taglio e momento torcente) nella sezione di incastro al basamento.
In funzione delle sollecitazioni di cui sopra il basamento dovrà essere opportunamente calcolato e dimensionato. Nei riguardi dei carichi e sovraccarichi si dovrà tenere conto del D.M. n. 18407 del 03.10.1978 che definisce le Norme Tecniche di cui all’art. 1 della Legge 64 dei 02.02.1974.
Requisiti elettrici ed ottici delle Torri-faro
I proiettori dovranno essere del tipo asimmetrico oppure o doppia asimmetria e ad alto rendimento, dovranno altresì essere conformi alla Norma CEI 34-21 dei Novembre 1987 e 34-30 del 1 Luglio 1986. Il grado di protezione interna minima dovrà essere pari ad IP 55 sia per il gruppo ottico che per gli alloggiamenti degli ausiliari elettrici.
L’orientamento dei proiettori dovrà essere tale da produrre un’intensità massima nell’emisfero superiore (cioè con γ ≥ 90°) di 0 (zero) cd/klm. Ciò in genere si ottiene con inclinazione tale da rendere parallelo al terreno il vetro di protezione piano del proiettore.
I cavi elettrici dovranno essere del tipo multipolare flessibile in guaina antiabrasiva e della sezione adatta al carico massimo alimentabile. Le torri-faro dovranno essere protette contro le scariche atmosferiche secondo la Norma CEI
81.1 ed. 01.10.1984 fascicolo 687. Nel caso di impiego di proiettori di Classe I (nell’ipotesi che non siano disponibili apparecchi di Classe II) l’impianto elettrico dovrà essere dotato di protezione contro i contatti indiretti tramite la messa a terra di protezione e pertanto l’impianto di terra dovrà essere conforme alla Norma CEI 64-8 del Giugno 1987 oltre che alla già citata Norma CEI 81-1.
La protezione dovrà avvenire tramite opportune apparecchiature di interruzione automatica del circuito coordinate con il suddetto impianto di terra secondo la Norma CEI 64-8.
Il prezzo a corpo è comprensivo di tutte le opere atte a consentire la messa in opera ed in servizio delle torri-faro,
compreso trasporto a piè d’opera, innalzamento, orientamento dei proiettori e messa in tensione degli apparecchi di illuminazione.
Art. 30- Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione
L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato approssimativo di:
larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondità 30-40 cm con grado di protezione interna minimo 1P 54 (CEI 70-1).
Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installata dall’Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall’Ente medesimo. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in
c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia del Distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente Distributore.
Il secondo xxxx dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione così come definite nello schema unifilare indicato nel disegno “particolari”. L’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con il Committente ove è ubicato l’impianto.
Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il resto dell’impianto di illuminazione.
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI 17-3 fascicolo 252.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore crepuscolare fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici con le seguenti caratteristiche: Classe di Isolamento II, grado IP 54, valore di intervento 10 + 2 Lux, carico massimo alimentarie 5A. Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i cortocircuiti dell’intero impianto secondo Norme CEI 64-8 fascicolo 1000 ed. Giugno/1987 capitolo VI sezioni 1 e 3.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature.
Art. 31 - Impianto di Terra - Dispersori
L’impianto non prevede, come già detto, la messa o terra degli apparecchi di illuminazione a delle altre parti metalliche, in quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento (Classe II). Qualora, per particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di illuminazione sprovvisti di isolamento in Classe II, oppure sia necessario realizzare la protezione delle strutture contro i fulmini occorre realizzare l’impianto di terra.
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 16 mm2 , i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo H07 V.
La linea dorsale sarà collegata al Dispersore Unico mediante conduttore isolato, della sezione minima di 16 mm2 di tipo H07 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti.
Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la protezione contro i contatti indiretti esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 81-1/1 984, 64-8/1987 e 11-8/1989.
I dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile, in resina rinforzata; tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro.
Sia i dispersori a puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori.
PARTE III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art. 32 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione dell’impianto d’illuminazione pubblica stradale nell’area
L’Appalto comprende:
la formazione di cavidotti interrati, con relativi pozzetti;
— la fornitura e la posa in opera di cavidotti di conduttori per energia;
— la fornitura e la posa in opera di n. pali in acciaio zincato, nonché la formazione dei blocchi di fondazione in calcestruzzo;
— la fornitura e la posa di n. apparecchi di illuminazione, a braccio su palo od a testa palo tipo della ditta con le lampade a scarica a vapori di da W;
— l’illuminamento medio richiesto:
via = via = via =
lux; grado di uniformità lux; grado di uniformità lux; grado di uniformità
—la fornitura e lo posa di n. torri-faro a piattaforma mobile h = m fuori terra complete di proiettori asimmetrici da W a oppure di proiettori da W a , di apparecchiature elettriche e del gruppo di sollevamento.
L’illuminamento medio richiesto lux grado di uniformità ;
— la formazione delle giunzioni o derivazioni, con la fornitura del materiale occorrente;
—la fornitura e la posa dei contenitori per i gruppi di misura dell’Ente Distributore, e del quadro di sezionamento e comando, completo di apparecchiature, presso il punto allocato a lato
— gli allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell’impianto;
— la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di impianto nel periodo compreso fra l’inizio lavori e una scadenza calcolata a 60 giorni solari consecutivi contati a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Nella manutenzione, è anche compreso la sostituzione delle lampade bruciate e dei complessi elettrici di alimentazione danneggiati.
L’impianto, come già precisato nelle Condizioni Generali, fatto eccezione per le torri-faro, verrà realizzato con la tecnica dei doppio isolamento e con l’impiego di apparecchi di illuminazione in Classe II; non è pertanto prevista la messa a terra delle parti componenti l’impianto stesso.
L’alimentazione sarà a 380 V trifase con neutro.
Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5) e corrispondere a quanto prescritta dalla Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive varianti, nonché dalla Norma CEI 64.7, fascicolo 800, risultano dagli allegati disegni di progetto, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a complemento dei disegni stessi, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
Gli impianti dovranno soddisfare i requisiti della legge n° 17 del 07 Agosto 2009 della Regione Veneto.
Ai termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tali finalità.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei
disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
Art. 33 - Ammontare dell’Appalto
L’importo complessivo a corpo dei lavori oggetto dell’appalto è di:
£. ( Euro )
Anche nel caso di variazioni dei costi in corso di esecuzione, l’Appaltatore si assume l’obbligo di portare a compimento l’opera oggetto dell’appalto. Non è più possibile procedere alla revisione dei prezzi, perciò si farà uso del criterio del prezzo chiuso previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 109/94 e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.
Art. 34 - Tempo utile per l’esecuzione dei lavori
Le opere oggetto dei presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine di
giorni solari consecutivi, contati a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 35 - Disegni di progetto - Descrizione degli impianti
I disegni di progetto allegati al presente Capitolato particolare sono i seguenti:
— Tav. 1 - Planimetria dislocazione dei centri luminosi
— Tav. 2 - Planimetria cavidotti
— Tav. 3 - Schema di distribuzione
— Tav. 4 - Particolari costruttivi
Il presente appalto comprende la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica nella zona definita all’art. 1 e planimetricamente indicata nella tavola 1 del progetto allegato. La tavola 2 riporta planimetricamente il percorso dei cavidotti da eseguire.
Nella tavola 3 è riportato lo schema di distribuzione con l’indicazione della sezione e del numero dei conduttori.
La tavola 4 riporta i particolari costruttivi delle diverse opere. Le dorsali principali di alimentazione sono previste a quattro conduttori unipolari di uguale sezione, mentre le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno realizzate con cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2.
Particolare cura sarà posta negli allacciamenti, da eseguire secondo quanto indicato nei disegni, al fine di equilibrare il carico sulle tre fasi. L’impianto sarà realizzato con linee elettriche posate in cavidotto sotterraneo; è previsto l’impiego di pali e di bracci in acciaio zincato per il sostegno degli apparecchi di illuminazione.
Essi saranno posati su L’impianto stesso escluso le torri-faro non prevede, come già detto, la messa a terra degli apparecchi di illuminazione o delle altre parti metalliche, in quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento. La massima cura dovrà quindi essere posta nell’esecuzione dei lavori alfine di realizzare un perfetto impianto in Classe II. Ad impianto ultimato l’Appaltatore fornirà al Committente uno schema elettrico definito dell’impianto ed una planimetria sulla quale siano indicate:
— l’ubicazione definitiva e le caratteristiche dei centri luminosi e dei relativi accessori
— la posizione e le caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine
— le caratteristiche e lo schema delle linee di alimentazione
— la posizione esatta dei cavidotti e dei pozzetti.
L’Appaltatore fornirà altresì al Committente una Dichiarazione di conformità in cui confermi, facendo riferimento agli elementi di cui sopra (schemi e planimetrie) e sotto la propria responsabilità, che l’intero impianto è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica (a regola d’arte) previste dalla Legge 10Marzo 1968 n. 186 e dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46. Si precisa che il prezzo a corpo compensa, tra l’altro, anche i materiali di consumo, l’uso delle attrezzature, i mezzi d’opera fissi o mobili (autocestelli, autocarro con e senza gruetta, scavatori, ecc.), i ripari, le protezioni, la rimozione delle macerie e quant’altro necessario a dare funzionante l’opera elencata nella voce relativa. Conseguentemente la Ditta dovrà avere a disposizione continuativamente e per tutta la durata dell’appalto, uno o più autocestelli. Non è consentito l’uso di autoscala. L’Appaltatore prima della firma del verbale di consegna dei lavori dovrà fornire per iscritto alla Direzione Lavori tutte le caratteristiche e gli elementi di identificazione degli o dell’autocestello.
Letto confermato e sottoscritto
Data
Timbro e firma dell’impresa
DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto disposto nei sotto elencati articoli, per i quali esprime specificamente il suo consenso a norma dell’Art. 1341 c.c.: 1 (limitazione alla proponibilità di eccezioni per errate interpretazioni o insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali) - 4 (limitazione di responsabilità del Committente) - 8 (non proponibilità di eccezioni in caso di sospensione dei pagamenti per violazione di norme) - 9 (limitazione di responsabilità del Committente per danni e per ammanchi, guasti e deterioramenti) - 11 (divieto di sospendere i lavori; facoltà di risolvere il contratto e di interrompere i lavori) - 12 (rinuncia ad eccezioni, esecuzione d’ufficio e risoluzione del contratto) - 15 (divieto di cessione e subappalto; risoluzione del subappalto) - 16 (riserve) - 18 (foro competente).
Timbro e firma dell’impresa
INDICE
PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- art. | 1 | - Oggetto dell’appalto………………………………………………………………... | pag. | 2 |
- art. | 2 | - Ammontare dell’opera……………………………………………………………… | pag. | 2 |
- art. | 3 | - Metodo d’appalto…………………………………………………………………... | pag. | 2 |
- art. | 4 | - Condizioni particolari………………………………………………………………. | pag. | 2 |
- art. | 5 | - Variazioni…………………………………………………………………………... | pag. | 2 |
- art. | 6 | - Soggezione ad altri Capitolati e Disposizioni……………………………………… | pag. | 3 |
- art. | 7 | - Rappresentanza del Committente in cantiere – Direzione Lavori – Direzione del cantiere……………………………………………………………………………... | pag. | 3 |
- art. | 8 | - Trattamento dei lavoratori – Norme di Legge……………………………………… | pag. | 4 |
- art. | 9 | - Obblighi e oneri dell’Appaltatore…………………………………………………... | pag. | 4 |
- art. | 10 | - Responsabilità dell’Appaltatore……………………………………………………. | pag. | 5 |
- art. | 11 | - Sospensione dei lavori – Risoluzione del contratto………………………………… | pag. | 5 |
- art. | 12 | - Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – Penalità………………………………… | pag. | 5 |
- art. | 13 | - Pagamenti in acconto – Ritenute…………………………………………………… | pag. | 6 |
- art. | 14 | - Collaudo provvisorio – Certificazione di regolare esecuzione – Liquidazione finale………………………………………………………………………………... | pag. | 6 |
- art. | 15 | - Subappalto………………………………………………………………………….. | pag. | 7 |
- art. | 16 | - Riserve dell’Appaltatore……………………………………………………………. | pag. | 7 |
- art. | 17 | - Domicilio legale……………………………………………………………………. | pag. | 7 |
- art. | 18 | - Controversie………………………………………………………………………... | pag. | 7 |
- art. | 19 | - Certificati – Documenti…………………………………………………………….. | pag. | 7 |
- art. | 20 | - Contratto d’appalto – Oneri fiscali…………………………………………………. | pag. | 8 |
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE
- art. | 21 | - Finalità delle prescrizioni tecniche…………………………………………………. | pag. | 9 |
- art. | 22 | - Consegna – Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori………………………. | pag. | 9 |
- art. | 23 | - Materiali e provviste………………………………………………………………... | pag. | 9 |
- art. | 24 | - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori……………………… | pag. | 9 |
- art. | 25 | - Cavidotti – Xxxxxxxx – Blocchi di fondazione – Pali di sostegno…………………… | pag. | 9 |
- art. | 26 | - Linee………………………………………………………………………………... | pag. | 11 |
- art. | 27 | - Cassette – Giunzioni – Derivazioni – Guaine isolanti……………………………... | pag. | 12 |
- art. | 28 | - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione………………………………… | pag. | 12 |
- art. | 29 | - Torri – faro a piattaforma mobile…………………………………………………... | pag. | 14 |
- art. | 30 | - Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione…………………………………………………………….. | pag. | 15 |
- art. | 31 | - Impianto di terra – Dispersori……………………………………………………… | pag. | 15 |
PARTE III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
- art. | 32 - Oggetto dell’appalto………………………………………………………………... | pag. | 16 |
- art. | 33 - Ammontare dell’appalto……………………………………………………………. | pag. | 16 |
- art. | 34 - Tempo utile per l’esecuzione dei lavori……………………………………………. | pag. | 17 |
- art. | 35 - Disegni di progetto – Descrizione degli impianti…………………………………... | pag. | 17 |