LOTTO 1 - EST
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxx Xxxxx
CN = Xxxxx Xxxxxxxxx O = non presente
C = IT
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
LOTTO 1 - EST
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi accessori - Lotto 1 – Est composto da 54 linee per una produzione chilometrica complessiva annua di 16.218.476 circa vett/Km.
Lotto 1 – Est: Importo a base di gara € 541.139.182,83, ed oneri della sicurezza pari a zero.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx IL DIRIGENTE Direzione C.U.A.B.S. – D.R.S.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
Art. 1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale - Lotto 1 – Est composto da 54 linee per una produzione chilometrica complessiva annua di 16.218.476 circa vett/Km, oltre a servizi di supporto e accessori.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’appaltatore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- delibera ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) n. 49 del 17 giugno 2015;
- D. Lgs.19 novembre 1997, n 422 e ss.mm.ii.;
- D. L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.L. 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 e ss.mm.ii.;
- il capitolato speciale tecnico e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) per il presente lotto e i rispettivi allegati;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto o comunque dalla data di affidamento del servizio, e avrà una durata complessiva di 8 anni come dettagliato ai paragrafi 4.1. e 4.2 del C.S.T.P.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
In caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
L’appaltatore del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e suoi allegati e secondo le nuove e diverse modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
L'Amministrazione, qualora, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice ne ricorressero i presupposti, può procedere alla consegna del servizio.
In caso di esecuzione del contratto in via d’urgenza Roma Capitale ovvero il DEC provvede ad indicare nel verbale le prestazioni che l’appaltatore dovrà immediatamente eseguire.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’appaltatore medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa per il lotto1- Est al netto del ribasso percentuale unico sul corrispettivo unitario chilometrico (c.u.k.) per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (… ).
Il corrispettivo contrattuale è ricavato dal prezzo unitario posto a base di gara al netto del ribasso offerto moltiplicato per i Km/vett previsti nel Lotto 1 – Est pari a circa 16.218.476 circa vett/Km, annui per la durata contrattuale di 8 anni.
Per l’intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra sono suscettibili di revisione e/o adeguamento.
In particolare si dà atto che il corrispettivo chilometrico posto a base di gara è stato calcolato tenendo conto nel PEF simulato delle somme relative al contenzioso inerente la contrattazione di secondo livello da corrispondere a tutti i lavoratori del Gestore uscente.
Tuttavia nel caso in cui le sentenze di Primo grado, che hanno visto condannare il gestore uscente, non siano confermate in Appello, il valore del contenzioso indicato nel PEF simulato sarà decurtato da quello contrattualmente previsto, con conseguente proporzionale riduzione dell’importo chilometrico oggetto di ribasso.
Art. 4 – Obblighi a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto, nel Capitolato, nei suoi allegati e nei relativi atti di gara, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni contemplate.
Tra gli obblighi previsti nel presente appalto a carico dell’appaltatore si possono individuare in via esemplificativa ma non esaustiva le seguenti prestazioni:
4.1 VETTURE DESTINATE AL SERVIZIO
• acquistare il parco mezzi indicato nell’allegato 20 al Capitolato nello stato d’uso in cui si trova al prezzo di acquisto e secondo le modalità di pagamento indicate negli atti di gara;
• incrementare la flotta acquistata dal vecchio gestore entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto d’appalto con almeno 13 nuove vetture secondo quanto indicato nell’allegato n. 17 al Capitolato;
• rinnovare la flotta secondo il programma di rinnovo del parco presentato in sede di gara che allegato al presente atto ne forma parte integrante
• mettere in sicurezza la cabina autista relativamente al parco mezzi acquisito dal precedente Gestore secondo quanto indicato al Capitolo 12.2 del Capitolato
• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i veicoli e delle rimesse documentando le relative attività secondo le disposizioni contenute al Capitolo 7.1 del Capitolato. L’appaltatore, quale proprietario dei mezzi è obbligato a provvedere alla gestione degli stessi svolgendo le attività di lavaggio esterno e interno, mantenimento della carrozzeria nonché tutte le altre attività complementari dirette alla messa in servizio dei veicoli nello stato di maggior decoro. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
• custodire e manutenere tutti i veicoli nelle rimesse indicate in sede di offerta e site in Via secondo quanto previsto al Capitolo 11 del Capitolato;
• adottare nell’espletamento del servizio dei procedimenti e delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del servizio;
• provvedere all’informazione capillare e preventiva delle variazioni relative alla programmazione d’esercizio e all’aggiornamento delle informazioni al pubblico.
4.2 SISTEMA AUTOMATIZZATO DI CONTROLLO AVM
• dotarsi di un sistema automatizzato di controllo AVM per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio, secondo le disposizioni contenute al Capitolo 3 del Capitolato;
• realizzare il servizio di trasporto pubblico secondo il programma di esercizio presentato in sede di gara che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
• rendicontare la produzione chilometrica complessiva prodotta secondo le disposizioni contenute al Capitolo 5 del Capitolato;
4.3 SERVIZI ACCESSORI
effettuare le attività di sorveglianza delle corsie protette e riservate dei percorsi delle linee autobus e dei box di fermata elevando e notificando sanzioni amministrative, secondo le disposizioni contenute al Capitolo 7.2.1 del Capitolato e nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara;
4.4 CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
• esercitare il servizio in aderenza e conformità a tutti gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi di cui al Capitolato e alle eventuali condizioni migliorative contenute nell’offerta di gara;
• garantire per l’intera durata dell’appalto il possesso della certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e responsabilità sociale, in conformità alle
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 00000 x XX0000 come specificato al Capitolo 9 del Capitolato Speciale;
L’appaltatore è tenuto, altresì:
• a non intraprendere alcuna iniziativa pubblicitaria all’interno ed all’esterno dei mezzi di trasporto, nelle fermate e sui relativi impianti utilizzati per il servizio secondo le disposizioni contenute al Capitolo 13.1 del Capitolato;
• a dotarsi di una Carta della Qualità dei Servizi secondo le disposizioni contenute al capitolo
13.3 del Capitolato;
• a garantire la gestione della vidimazione dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi dando piena disponibilità all’istallazione dei validatori di proprietà di terzi secondo le disposizioni contenute al Capitolo 7.1.2 del Capitolato Speciale;
• a dare la piena disponibilità al controllo ispettivo e alle attività di audit che Roma Capitale ovvero altro soggetto incaricato dovranno svolgere al fine di poter verificare il corretto adempimento agli obblighi contrattuali secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale;
• a procedere alla formazione del personale secondo quanto previsto dal Piano di Qualificazione e Formazione del Personale presentato in sede di gara e che allegato al presente atto ne forma parte integrante.
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi salvo l’applicazione delle relative penali fino alla eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. ii.
L’appaltatore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Ai sensi del paragrafo12.2 del C.S.T.P., al termine degli otto anni di durata dell’affidamento del servizio di TPL, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Gestore subentrante il parco mezzi utilizzato, al valore che risulterà dall’applicazione della Misura 2, punto 6 della delibera ART. n. 49/2015 ed eventuali ss.mm.ii.
Art. 4 bis – Effettuazione del servizio
4.1 bis - Periodo transitorio
L’Aggiudicatario avrà a disposizione un “periodo transitorio” di massimo 180 giorni - a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice - per eseguire e completare tutte le attività propedeutiche necessarie a garantire, alla scadenza di tale periodo, l’acquisizione della gestione di tutte le linee per l’integrale avvio del servizio.
A tal fine, l’Aggiudicatario dovrà:
• Entro 30 giorni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, consegnare al Committente un crono-programma, relativo allo svolgimento di tutte le attività amministrative e tecniche propedeutiche all’avvio del servizio compresa la calendarizzazione del progressivo subentro al gestore uscente per quanto concerne, personale, mezzi e linee che il Committente procederà a trasmettere al Gestore uscente;
• Entro 60 giorni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, consegnare al Committente i titoli di disponibilità di aree e fabbricati in misura e quantità idonee a garantire il rimessaggio dei veicoli impiegati nel servizio;
• Entro 120 giorni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’Aggiudicatario dovrà:
• consegnare al Committente i contratti di trasferimento del parco mezzi, eventualmente anche con consegna differita al momento dell’avvio del servizio;
• consegnare al Committente i contratti attestanti la disponibilità degli ulteriori mezzi in coerenza con le prescrizioni di cui all’allegato 17 del Capitolato Speciale, che l’Aggiudicatario riterrà di impiegare nel servizio;
• comunicare al Committente la data in cui prevede di subentrare integralmente al Gestore uscente nell’esercizio di ogni linea;
• consegnare per ogni linea le matricole dei veicoli ad essa assegnati.
• Entro i 180 giorni a decorrere dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’Aggiudicatario dovrà:
a. consegnare al Committente le carte di circolazione aggiornate di tutti i veicoli trasferiti;
b. consegnare l’elenco di tutto il personale dipendente assunto con la prova dell’avvenuto trasferimento del contratto di lavoro.
Il “periodo transitorio” si considera comunque concluso a partire dalla presa in carico di tutte le line di cui al Programma di Esercizio anche prima della scadenza del limite massimo previsto di 180 giorni.
Il mancato rispetto della tempistica indicata nel presente articolo, salvo il caso di causa non imputabile all’Aggiudicatario, autorizza il Committente a procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca dell’aggiudicazione in caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Il programma di esercizio di cui al Capitolo 4.1 “Avvio del servizio” del Capitolato Speciale, così come autorizzato dal Committente, potrà nel periodo transitorio, essere attuato progressivamente dall’Aggiudicatario in coordinamento con il Gestore uscente.
4.2 bis - Modifiche al programma di esercizio
L'Appaltatore dovrà effettuare il servizio di trasporto pubblico urbano di linea nel rispetto del programma di esercizio presentato in sede di gara.
Il programma di esercizio potrà essere variato dal Committente, modificando, istituendo o sopprimendo linee della rete oggetto dell’appalto o variandone la percorrenza e l’esercizio, in relazione a esigenze di pianificazione della viabilità e del trasporto, di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti e di eventi sopravvenuti alla stipula del contratto.
Il Dipartimento Mobilità e Trasporti potrà disporre variazioni a detto programma mediante modifica, soppressione o istituzione di linee della rete oggetto del presente contratto per esigenze di pianificazione della viabilità e del trasporto, di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, oppure a seguito di eventi sopravvenuti alla stipula del presente contratto che possono comportare temporanee modifiche del servizio. secondo quanto previsto al Capitolo 4.6 del Capitolato Speciale.
Ogni qual volta ci sarà una modifica al programma di esercizio, I 'Appaltatore, all'atto dell'esecuzione del servizio modificato, dovrà provvedere all'aggiornamento del programma stesso, fornendone copia al Dipartimento Mobilità e Trasporti su supporto informatico.
4.3 bis — Limitazioni all'esecuzione del servizio di TPL
Il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea non può subire limitazioni se non nei casi puntualmente previsti al Capitolo 4.5 del Capitolato Speciale che prevede le circostanze che giustificano le corse.
L'Appaltatore dovrà comunicare giornalmente attraverso fax o e-mail, nonché con le modalità più dirette qualunque evento, interno o esterno al servizio, che comunque interferisca con lo stesso.
4.4 bis — Interruzione del servizio di TPL
L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Aggiudicatario, salvo i casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, alluvioni, etc.
Le temporanee interruzioni o riduzioni di servizio dovranno comunque essere limitate al massimo. L’appaltatore garantisce, in caso di sciopero, l’erogazione del servizio nella misura minima prevista dalla legge
n. 146 e dell’Accordo Nazionale del 07/02/1991.
4.5 bis – Servizi sostitutivi
La richiesta di effettuare servizio sostitutivo potrà essere avanzata da altro Gestore del servizio di TPL ma dovrà essere comunque autorizzata dal Committente. Per le modalità di attivazione del servizio sostitutivo e di relativa remunerazione si rinvia a quanto previsto nel Capitolo 4.5.4 del capitolato Speciale.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione dell’imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, spetterà all’esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
Art. 6 – Termini di esecuzione e penali
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta dal medesimo in sede di gara.
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattualmente assunti, oltre alla decurtazione dell’importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate le sanzioni secondo quanto indicato al Capitolo 14 del Capitolato e nel rispetto dell’art. 113 bis del Codice.
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al richiamato capitolato saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’appaltatore che dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’appaltatore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’appaltatore le sanzioni a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle sanzioni sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo delle stesse dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Salva l’applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in caso di subappalto non autorizzato, non verrà versato alcun corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese in subappalto, inoltre verrà segnalato l’inadempimento all’X.X.XX. ai fini dell’inserimento nel casellario informatico. L’Amministrazione in tal caso di riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Salva l’applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del x.x. xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx comunicazione da parte dell’appaltatore di modifiche societarie che possano comportare elusione della normativa antimafia e/o verifiche sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione/esecuzione, l’Amministrazione si riserva di non versare alcun corrispettivo contrattuale per le prestazioni medio tempore rese e applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni di cui al richiamato Capitolato Speciale Tecnico e prestazionale non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 7- Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto.
Art- Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. nonché del Capitolo 6 del Capitolato.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 - come modificato dall’art. 1, comma 586 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 - e comma 3 del Codice, come introdotto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro trenta giorni.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il corrispettivo - sia per i servizi di gestione del trasporto pubblico di linea che per quelli accessori - quale l’attività di sorveglianza sulle corsie protette e riservate - saranno liquidati in parte con acconti mensili e in parte con conguagli con cadenza trimestrale a seguito di emissione di regolare fattura.
Il pagamento delle fatture relative all’acconto dell’80% del volume di produzione mensile del trasporto e del servizio accessorio, sarà effettuato - alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto ai sensi della Direttiva 2011/7/UE, entro 30 giorni a far data dal ricevimento delle stesse e la fatturazione non potrà essere antecedente al primo giorno successivo alla prestazione mensile resa.
Relativamente al saldo del 20%, il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni a far data dal ricevimento delle stesse e previo rilascio del "certificato di verifica di conformità" in funzione.
• della certificazione trimestrale dei servizi oggetto dell’appalto da parte di Roma Capitale o di altro soggetto dalla stessa incaricato;
• delle eventuali penali applicate nel periodo di riferimento per insufficiente Qualità Erogata dei Servizi di Supporto e di quelli accessori;
• della verifica di tutti gli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Art 9 - Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali saranno oggetto di continuo monitoraggio secondo le indicazioni e la periodicità individuata al paragrafo 6 punto 6.3. del C.S.T.P.
La qualità della prestazione del servizio è regolamentata secondo gli indicatori, i livelli di tolleranza standard e i relativi pesi - anche al fine dell’applicazione delle penali – secondo le indicazioni fornite al paragrafo 8, punto
8.1. del C.S.T.P.
Il monitoraggio della qualità erogata è regolamentata anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori/utenti in conformità alle indicazioni presenti al paragrafo 13, punto 13.3. del C.S.T.P.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 7 del presente schema di contratto afferente le penali.
Le irregolarità riscontrate in relazione ai suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P. Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.
Il R.U.P. e il D.E.C., nelle rispettive attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione all'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, si avvalgono delle risultanze dell’attività di un Organo di supporto denominato Comitato Operativo.
Tale Organo di supporto è composto oltre che dal RUP da due rappresentanti nominati dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e due dall’appaltatore ed aventi le funzioni di cui al Capitolo 15 del C.S.T.P.
L’esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P., laddove espressamente previsti, si avvale degli appositi strumenti informatici individuati nel C.S.T.P. e nei rispettivi allegati.
Negli altri casi per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P. redigerà in forma scritta gli ordini di servizio e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
Competono al D.E.C. con l’ausilio dell’Organo di supporto, laddove richiesto, le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la periodicità trimestrale anche con i mezzi informatici come sopra richiamati.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto nonché l’Organo di supporto laddove richiesto e deve essere redatto apposito processo verbale.
I processi verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Art 11 bis - Commissione incaricata della verifica di conformità
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità,
In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art 11 ter - Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità finale deve avere luogo entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 12 – Controversie
Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto non definite bonariamente nell’ambito del Comitato
Operativo saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b). c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs.
n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14 – Assicurazioni a carico dell’appaltatore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dagli atti gara ha presentato le seguenti polizze:
1) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata della garanzia di rinuncia nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
2) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di Roma Capitale, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona;
3) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di Roma Capitale, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
14 bis - Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell’esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 15 - Subappalto
È ammesso il subappalto.
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice.
Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione, con l’eventuale ausilio dell’Organo di supporto laddove richiesto, svolge le funzioni di cui all’art. 20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’appaltatore comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-
2020 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa
con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5 del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1 del Codice il direttore dell’esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
A. Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
B. Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
C. Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
In caso di risoluzione del contratto, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno da parte del Committente.
D. Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Inoltre, è possibile per Roma Capitale risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., per le seguenti circostanze:
• ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con
D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
• in caso di mancata, grave e/o reiterata comunicazione da parte dell’appaltatore di modifiche societarie che comportino elusione della normativa antimafia e/o verifiche sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione/esecuzione;
• nel caso in cui l’appaltatore non si presenti alla consegna del servizio;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso in cui l’appaltatore ha consentito l’esecuzione di servizi a soggetti diversi dai propri dipendenti, dai subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o comunque a soggetti diversi e non autorizzati da Roma Capitale;
• nel caso in cui venga raggiunto un importo complessivo di penali applicate pari all’10% (dieci percento) dell’importo contrattuale;
• in caso di cessione totale o parziale dell’appalto;
• per frode;
• in caso di mancato xxxxxxx o, comunque, inefficacia della polizza R.C.T;
• in caso di abbandono o di sospensione ingiustificata dei servizi affidati, qualora gli stessi non vengano ripristinati nel termine fissato dal Committente;
• per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio che ne compromettano significativamente la regolarità o siano di pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, qualora nel termine fissato dal Committente, l’Esecutore non cessi dal comportamento irregolare;
• qualora l’interruzione del servizio si protragga per un lasso di tempo significativo e per cause non imputabili a cause esogene o a sciopero:
• qualora l’Esecutore perduri ingiustificatamente nel mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali che hanno dato oggetto a specifiche sanzioni (cfr. Capitolo 14 “Sanzioni sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali”).
• qualora l’Esecutore perduri ingiustificatamente nel mancato trattamento di gravi e reiterate Non Conformità che il Committente ritiene rilevanti per la gestione del Contratto (Produzione, Ambiente e Sicurezza).
Oltre ai casi sopra elencati si procederà alla risoluzione del contratto in caso di inosservanza dei termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cc di seguito indicati:
• Il mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto per il periodo transitorio, salvo il caso di causa non imputabile all’Aggiudicatario;
• in caso di mancato acquisto dei mezzi nei confronti del precedente gestore secondo quanto previsto negli atti di gara.
Nei casi di risoluzione del contratto, anche per cause diverse da quelle sopra indicate e richiamate negli atti di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
Anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione di cui sopra l’appaltatore dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo gestore.
Art. 20 – Proroga tecnica
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21- Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 22 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 23 – Recesso dal contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il Committente potrà recedere dal Contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice nel caso in cui l’appaltatore venga dichiarato fallito o sia sottoposto a procedura concorsuale, oppure sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo.
Nei casi di recesso, anche per cause diverse da quelle sopra indicate e richiamate negli atti di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
In caso di recesso, all’Aggiudicatario verrà applicata una multa penitenziale pari al 10% dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta dal Committente sulle somme eventualmente ancora dovute.
Anche in pendenza dei procedimenti di recesso di cui sopra l’appaltatore dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione del trasporto pubblico di linea sino alla individuazione del nuovo gestore.
A. Ulteriori casi di recesso
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 25 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
A partire dal secondo anno contrattuale il corrispettivo kilometrico unitario per il presente lotto sarà adeguato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.4. del CSTP.
Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’appaltatore
Le spese per la stipulazione di contratto e tutti gli oneri connessi al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate a Roma Capitale dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto.
Art. 27 – Clausola sociale di assorbimento del personale
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione, si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 7, lett.
e) del D.L. n. 50/2017 come modificato dall’art. 9 quater, comma 1) del D.L. n. 91/2017 ad acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale dipendente dal gestore uscente - con l'esclusione dei dirigenti - applicando loro il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’allegato 16.1 per il Lotto 1 – Est e 16.2 per il Lotto 2 – Ovest del CSTP.
Ferma restando l’esigenza che per ciascun lotto vengano assicurate le condizioni minime di esecuzione e la perfetta conformità delle prestazioni, previa comunicazione alla Stazione Appaltante viene fatta salva la facoltà di effettuare l’interscambiabilità del personale assegnato per ciascun lotto di cui al predetto allegato 16 del Capitolato previo accordo tra lavoratori e nuovi gestori.
Art. 28 - Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) / criteri di preferibilità ambientale
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.M. 129/2012 con riferimento ai criteri ambientali minimi riguardanti l’acquisto dei nuovi mezzi secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 17 del Capitolato.
Art 29 – Vendita delle vetture
L’appaltatore al termine degli otto anni di durata dell’affidamento del servizio di TPL si impegna a mettere a disposizione del Gestore subentrante il parco mezzi utilizzato, al valore che risulterà dall’applicazione della Misura 2, punto 3 della delibera ART. n. 49/2015 ed eventuali xx.xx. ii.
Art. 30 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx IL DIRIGENTE Direzione C.U.A.B.S. – D.R.S.
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxx Xxxxx
CN = Xxxxx Xxxxxxxxx
O = non presente
C = IT