Tra
ACCORDO SINDACALE SULL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Addì, 23 marzo 2007, presso l’Unione commercio turismo servizi con sede in Xxxxxxx, xxx Xx Xxxxx xx Xxxxx, 0
Tra
L'Unione commercio turismo servizi, rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxxxxx Xxxxx, assistito dal Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dal Capoarea Servizi sindacali xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali:
Xxxx Commercio: rappresentata da Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx/Agb: rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx; Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Xxxx Xxxx; Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Premesso che
− le Parti intendono dare attuazione all’impegno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario distribuzione e servizi 2.7.2004, e quanto previsto dalla legge 24.06.1997,
n. 196 e dal D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e successive modificazioni, disciplinando l’apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo;
− le Parti prendono altresì atto della speciale regolamentazione dell’ordinamento sull’apprendistato nella Provincia Autonoma di Bolzano ed alla luce della legge provinciale n. 2/2006 intendono raccordare le disposizioni contrattuali nazionali con quelle territorialmente vigenti;
− le Parti riconoscono la propria competenza in materia a loro attribuita a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/03;
si conviene quanto segue:
1. Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche di tecnico contabile e tecnico amministrativo
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
3. Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi provinciali di lavoro del settore.
4. Durata dell’apprendistato
La durata dell’apprendistato è fissata per tutti i livelli di inquadramento in 36 mesi e, come previsto anche dall’art. 5 comma 8 della L.P. 20 marzo 2006 n. 2, con il riconoscimento dei seguenti crediti formativi:
titolo di studio | riduzione della durata dell’apprendistato ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 2/06* | durata dell’apprendistato |
Qualifica professionale attinente almeno triennale | 6 mesi | 30 mesi |
Diploma di scuola superiore attinente | 12 mesi | 24 mesi |
Laurea breve attinente | 18 mesi | 18 mesi |
Laurea attinente | 24 mesi | 12 mesi |
* Gli apprendisti verranno esonerati dalla formazione formale ai sensi dell’art. 17 della L.P. per i moduli definiti nell’ordinamento formativo.
5. Costituzione
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare esigenze formative, il rapporto non sarà di durata inferiore a 25 ore settimanali.
6. Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 2 mesi.
7. Anzianità
Al termine dell’apprendistato, ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e limitatamente ad un biennio, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
8. Malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio accertato, l’azienda conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore, assunto come apprendista, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo di 6 mesi.
Gli apprendisti verranno assicurati contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, verificatosi sia in attività di lavoro sia in altra attività, qualora ciò sia previsto per il rimanente personale impiegatizio.
In considerazione del fatto che la legge 27 dicembre 2006, n.296 – legge finanziaria 2007 – al comma 773 estende ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l’indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori subordinati; il datore di lavoro nulla deve corrispondere per i giorni dal 4° al 20°, mentre per quelli dal 21° al 180° dovrà corrispondere un’integrazione all’indennità INPS sino al raggiungimento del 90 per cento della retribuzione riparametrata.
Per i primi tre giorni di carenza, all’apprendista non deve essere corrisposta retribuzione.
9. Formazione
Nel caso in cui l’apprendista per mancanza dell’apposito titolo di studio previsto non possa vantare nessun credito formativo, ma dovesse essere comunque ammesso all’apprendistato, lo stesso frequenterà 200 ore di formazione formale nel primo anno di formazione formale previsto dall’ordinamento formativo per la relativa mansione.
Per tutti gli apprendisti in possesso di diploma di scuola superiore o della laurea universitaria, la formazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2 usufruendo dei crediti formativi ivi previsti.
Distribuzione delle ore di formazione formale:
1° anno di apprendistato | frequenza del 1° anno della formazione formale per apprendisti non in possesso di titolo di studio di cui a seguito | 200 ore |
2° anno di apprendistato | 1° anno per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale almeno triennale nel settore, di diploma di scuola superiore | 200 ore |
6 mesi per gli apprendisti in possesso di una Laurea breve attinente | 100 ore | |
3° anno di apprendistato | 2° anno per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale almeno triennale nel settore. | 200 ore |
10. Tutori
Ai sensi dell’art. 49 comma 5, lettera o) del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 9 della legge provinciale n. 2/06 e successive modificazioni è necessaria la presenza, per l’erogazione della formazione agli apprendisti, di tutori aziendali avente formazione e competenze adeguate e riconosciute dalla Provincia.
11. Libretto di formazione
L’organizzazione formatrice procederà ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti anche ai fini del libretto formativo, secondo le norme vigenti e rilascerà un attestato finale che certifichi la qualifica conseguita.
12. Compatibilità
Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data del presente accordo, nei confronti del medesimo lavoratore, ciascuna azienda non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento o viceversa.
13. Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente se non disdetto entro 6 mesi precedenti la scadenza. Le Parti si incontreranno comunque entro 12 mesi per una verifica sullo stato di applicazione e per eventuali coordinamenti normativi.
14. Informazioni e diritti sindacali alle organizzazioni sindacali
Le singole aziende anche tramite le loro associazioni, annualmente, forniranno alle OOSS firmatarie della presente intesa informazioni riepilogative con particolare riferimento
− al numero degli apprendisti assunti;
− ai piani formativi individuali;
− ai reparti di appartenenza dell’apprendista e percorso formativo;
− al numero apprendisti confermati.
Le OOSS potranno comunque richiedere degli appositi incontri finalizzati a prevenire problematiche e/o contenziosi in materia di apprendistato.
Inoltre le OOSS firmatarie del presente accordo, potranno
− a richiesta visionare il libretto di formazione/piano di formazione individuale
− chiedere un incontro con il personale docente
− chiedere degli incontri a livello aziendale/territoriale per discutere la formazione dell’apprendistato nelle aziende
Saranno inoltre previste delle riunioni specifiche nel limite complessivo di 6 ore annue promosse da una o più OOSS (da svolgersi comunque in via congiunta in caso di partecipazione da parte di più sindacati) durante i corsi di addestramento secondo le modalità dei rispettivi c.c.n.l.
15. Organismo paritetico
Le Parti entro il 30 giugno 2007, nell’ambito dell’Ente Bilaterale del Terziario, istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine, il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all’anno convocando, se del caso, l’azienda datrice di lavoro e/o l’apprendista per acquisire le informazioni necessarie.
Qualora sorgessero divergenze sull’interpretazione del presente contratto, il presidente dell’organismo paritetico con propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti, al fine di pervenire eventualmente ad una interpretazione comune. Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte dalle Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.
16 Ampliamento sfera di applicazione
Nel prossimo futuro, potranno essere implementate le figure professionali con tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello, per le quali sarà indicato il percorso formativo, analogamente a quanto concordato nel presente atto. La relativa formazione teorica potrà essere erogata dall’Ente bilaterale del Terziario.
Letto, confermato e sottoscritto
> Per l’Unione commerco turismo servizi
> Per l’ASGB
> Per la Filcams - CGIL/AGB
> Per la Fisascat – SGB/CISL
>
>
> Per la Uiltucs - UIL-SGK