ASSE 4 LEADER MISURA 421 PROGETTO DI COOPERAZIONE SOFT ECONOMY
Capitolato per la realizzazione dello “Sottoprogetto Valorizzazione dello Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx”
PSR Regione Xxxxxx-Romagna 2007 – 2013 Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese
ASSE 4 LEADER MISURA 421 PROGETTO DI COOPERAZIONE SOFT ECONOMY
Bologna, 26 febbraio 2014
CUP E36D13000260007
CIG rilasciato dall’AVCP: X090D65575
GAL Appennino Bolognese – Società Consortile a r. l.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx 0 , 00000 Xxxxxxx Casella 95 - PT Bologna 5 – 00000 Xxxxxxx
Tel. 000 000 00 00 - C.F./P.IVA: 02323051207
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Contenuti
Il presente capitolato riguarda la realizzazione del progetto “Valorizzazione dello Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx” nell'ambito della Misura 421 Progetto di Cooperazione Soft Economy del Piano di Azione Locale del GAL Appennino Bolognese. Tale attività rientra tra quelle previste dal PAL Asse IV Misura del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. L'obiettivo principale di questo progetto è la valorizzazione del prodotto tipico ai sensi della Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 517 dell’11/11/2003 attraversi la partecipazione a manifestazioni, redazione di materiali coinvolgendo i produttori dell’Appennino Bolognese.
2. Localizzazione delle attività
Le attività oggetto della prestazione di servizi dovranno riguardare l'ambito produttivo del territorio GAL Appennino Bolognese e quindi rivolte ad aziende localizzate nei seguenti Comuni:
− Borgo Tossignano
− Camugnano
− Casalfiumanese
− Castel D’Aiano
− Castel del Rio
− Castel di Casio
− Castello di Serravalle
− Castiglione dei Pepoli
− Fontanelice
− Gaggio Montano
− Granaglione
− Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Lizzano in Belvedere
− Loiano
− Marzabotto
− Monghidoro
− Monte San Xxxxxx - parzialmente incluso
− Monterenzio
− Monteveglio
− Monzuno
− Pianoro - parzialmente incluso
− Porretta Terne
− San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro
− Sasso Marconi - parzialmente incluso
− Savigno
− Vergato
Per i Comuni parzialmente inclusi è possibile verificare i fogli catastali che rientrano nel territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/0
3. Elenco servizi richiesti
Le attività previste riguardano le seguenti azioni:
1. Individuazione e coinvolgimento dei produttori dell’Appennino. L’attenzione sarà posta sui quei produttori artigianali che presumibilmente rispondono maggiormente alla “filosofia Soft” e sulla loro caratterizzazione del prodotto secondo diverse ricette;
2. Stimolare l’integrazione con progetti di filiera cerealicola locale, l’utilizzo di farine prodotte localmente e possibilmente biologiche;
3. Realizzazione di materiale divulgativo nel quale si sottolinei l’importanza di tale prodotto non solo in termini gastronomici, ma anche storico-culturali locali. Il materiale dovrà contenere: la storia, gli usi e costumi (per i quali si richiederà la consulenza ad uno storico locale che garantisca la completezza, l’approfondimento e l’attendibilità delle informazioni) e le diverse ricette in relazione alle zone di produzioni. Si sottolinea che la parte storico – culturale del materiale sarà affidata ad uno storico che realizzerà anche attività di animazione durante la partecipazioni agli eventi;
4. Partecipazione alla Festa del Cioccolato, che si svolge a Porretta in autunno, esprimendo il felice connubio gastronomico tra zuccherino e cioccolato;
5. Partecipazione alla manifestazione Regali a Palazzo a Bologna organizzando un evento gastronomico di approfondimento delle varianti nelle ricette e coinvolgendo i vari produttori nella loro presentazione;
6. Realizzazione di un evento di promo – valorizzazione nell’ambito del Mercato della Terra a Bologna che per garantisce un’ampia visibilità del prodotto in coerenza della filosofia sostenibile della Soft Economy;
7. Attività promozionali sia per gli eventi che per il prodotto.
Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi sopra menzionati possono essere proposti laboratori ed animazioni in grado di rendere piacevole e coinvolgente l’evento; tali attività andranno ad aumentare l’assegnazione di punteggio in relazione al “pregio tecnico del progetto”.
N.B. Fatto salvo che per l’affidamento saranno presi in considerazione e daranno punteggio solamente i servizi previsti nello stesso capitolato, il Comitato di Progetto si riserva la facoltà di impegnare le economie maturate in sede del presente avviso pubblico laddove il soggetto avrà specificato nella relazione tecnica l’opportunità e la disponibilità ad integrare il servizio in termini di partecipazione ad altre manifestazioni.
A tal proposito saranno valutati la quantità delle presenze in altre manifestazioni, importanza delle manifestazioni stesse (valutate in termini di partecipazione di persone) e tipologia di partecipazione (presenza, organizzazione di laboratori, animazione ecc.).
Il layout di tutti gli strumenti di comunicazione dovranno essere coerenti con la comunicazione del progetto Softeconomy condividendo ed essendo coerenti con le strategie dello stesso progetto.
Al fine di comprovare e relazionare le attività svolte, l’aggiudicatario dovrà produrre documentazione fotografica di tutte le attività e manifestazioni oggetto del presente capitolato. Nello specifico si richiede di documentare l’abbinamento con il Vino Pignoletto e l’eventuale promozione degli altri prodotti del Paniere Softeconomy (ad esempio zuccherino montanaro, prosciutto Modena Dop, Parmigiano Reggiano ecc.).
ART. 2 – PERIODO DI ESECUZIONE E/O FORNITURA DEI SERVIZI
Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Il periodo di riferimento per l'esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto è di 9 (nove) mesi salvo eventuali proroghe per giustificati motivi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
ART. 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione dei servizi è regolata:
− dalle clausole del presente negozio;
− dal Regolamento dei contratti del GAL Appennino Bolognese riportato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx cui il prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
− dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/06;
− dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
− dalle linee guida ministeriali in vigore circa l'ammissibilità delle spese nell'ambito del P.S.R..
Modalità di valutazione delle offerte
Con provvedimento del GAL Appennino Bolognese il servizio sarà affidato, mediante avviso pubblico tramite procedura in economia, all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei seguenti aspetti:
OFFERTA TECNICA (max 75 punti) OFFERTA ECONOMICA (max 25 punti)
Il punteggio relativo all’offerta tecnica si articola sulla base del punteggio massimo di 75 punti così ripartiti:
Criterio | Punteggio massimo (fino a) |
Pregio tecnico del progetto desumibile dalla proposta di esecuzione del servizio come indicato nel capitolato - partecipazione alle manifestazioni, laboratori ed animazione degli eventi (Max 40 punti) | 40 |
Funzionalità sotto il profilo del coinvolgimento di imprese produttive riferibili a tutta la filiera atta a contribuire al buon risultato dell’iniziativa (Max 15 punti); | 15 |
Qualità e caratteristiche delle azioni di animazione nei confronti dei produttori (Max 10 punti); | 10 |
Qualità e caratteristiche delle azioni di divulgazione, diffusione ed informazione | 10 |
L’Offerta economica sarà calcolata con il metodo aggregativo - compensatore (allegato P DPR 207/10).
L’importo massimo previsto per la fornitura di servizio è pari a € 23.000,00 al netto dell’aliquota IVA fatti salvi gli esiti di gara, di cui € 1.150,00, pari allo 5%, non soggetti a ribasso riferiti agli oneri per la sicurezza (base d’asta per l’erogazione del servizio pari a 21.850,00 €).
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Si conviene che tutti i costi relativi alla realizzazione delle attività sono da comprendere nell’importo contrattuale definito a seguito dell'offerta, esclusa IVA come per legge a carico del committente.
La liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente maturate avverranno a conclusione del contratto previo collaudo della attività da parte del responsabile del GAL Appennino Bolognese.
I conseguenti pagamenti saranno disposti dall'amministrazione del GAL Appennino Bolognese entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare.
Il prestatore di servizi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" nel testo vigente e in particolare di:
− utilizzare il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva indicato in sede di offerta,
− registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
− effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il titolo del progetto fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 dell'art. 3 della legge citata.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
Il prestatore di servizi si impegna ad inserire nel contratto con eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori/al servizio/alla fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.
Al fine di consentire al GAL Appennino Bolognese di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il prestatore di servizi deve trasmettere eventuali contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura recanti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
Ai sensi dell’art. 3 della LN 136/2010 i pagamenti a favore del fornitore verranno effettuati esclusivamente con accredito su conto correte bancario, conto che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche o che beneficino di contributi pubblici (come in questo caso).
Il fornitore, pertanto, si impegna a comunicare al GAL il numero del conto corrente dedicato, ritrasmettendo il modulo allegato debitamente compilato e firmato e a riportare su tutti i documenti di pagamento i seguente n° CUP E36D13000260007e CIG rilasciato dall’AVCP: Lotto CIG X090D65575.
ART. 5 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
Il prestatore di servizi, a completamento delle diverse prestazioni, dovrà trasmettere al GAL Appennino Bolognese, con sede in xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxxx, una dichiarazione in cui attesta che la prestazione risulta conforme alle specifiche previste in contratto.
Il Committente si riserva di effettuare le necessarie verifiche, con impegno ad emettere l'attestazione di conformità entro 45 giorni.
Qualora vengano rilevate prestazioni non conformi al contratto, il Committente dovrà, a seconda della situazione rilevata:
1. definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
2. concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo.
Il prestatore di servizi dovrà emettere fattura a saldo dell’importo totale solo a seguito dell'accertata regolare esecuzione.
ART. 6 – PENALI
Il mancato rispetto del termine di 9 (nove) mesi fissato per dare finite tutte le prestazioni comporterà l’applicazione di una penale pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo.
Il Committente, previa comunicazione scritta, contesterà l’eventuale ritardo assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni e procederà ad applicare la relativa penale mediante trattenuta da effettuarsi direttamente nella liquidazione dell’importo dovuto.
Detta penale sarà trattenuta sul corrispettivo teoricamente spettante.
ART. 7 – COORDINAMENTO E CONTROLLI
Il Committente, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento:
− la qualità delle prestazioni stabilite dal contratto;
− la capacità e l’attitudine del personale impiegato.
Inoltre per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi contrattuali il committente promuoverà opportune forme di coordinamento sia con i collaboratori del GAL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx che con il Comitato di Progetto.
ART. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge e di contratto.
Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al prestatore di servizi con lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro il prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del prestatore di servizi;
2. qualora il prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara attraverso i quali è stato scelto il prestatore di servizi medesimo;
3. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il prestatore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.
In caso di recesso, il prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, come disciplinate dal contatto (secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali) rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
ART. 9 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
Il prestatore di servizi assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del prestatore di servizi stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù della fornitura di beni/servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ART. 10 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il prestatore di servizi si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui direttamente o mediante il proprio personale venga in possesso durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Per quanto non esplicitamente pattuito si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs 163/2003.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.
Il prestatore di servizi è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il prestatore di servizi è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano il prestatore di servizi anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Committente nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al prestatore di servizi delle inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale o di attivare altre procedure di legge vigenti.
Tale ritenuta viene rimborsata quando il prestatore di servizi si sia posto in regola.
ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il prestatore di servizi è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto assoluto divieto al prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Eventuali subappalti, nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, dovranno seguire le modalità e le procedure dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.
ART. 14 – CONTROVERSIE
La definizione delle controversie, riferite all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto insorte in corso o al termine del rapporto contrattuale è deferita al Foro di Bologna.
ART. 15 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL PROGETTO
Tutti i dati, le informazioni sono di esclusiva proprietà del GAL Appennino Bolognese. Il prestatore di servizi non avrà alcun diritto di utilizzo, divulgazione e cessione dei dati e delle informazioni, fatto salvo le iniziative e azioni previste dal presente contratto in accordo con i collaboratori del GAL Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ed il Comitato di Progetto.
Bologna, …............ Firme
Per il GAL Appennino Bolognese Per il prestatore di servizi
Ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 2 dell’art.1341 del Codice civile, il prestatore di servizi dichiara di aver letto e di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 6 Penali; Art. 8 Risoluzione anticipata e Recesso; Art. 11 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro Art. 13 Divieto di cessione del contratto e del credito; Art. 14 Controversie; Art. 15 Proprietà intellettuali del progetto.
Bologna, …............
Firma del prestatore di servizi