Contract
Il seguente regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti vincolante per tutti i tesserati della suindicata società, affiliata FIP al n. partecipante al campionato Nazionale serie
_ ed associata alla LNP.
I sottoscrittori dei relativi accordi economici ex art. 4 bis R.E. sono tenuti, con l’accettazione del documento alla scrupolosa osservanza dello stesso.
1. DOVERI DELL’ATLETA
L’atleta si obbliga a prestare la sua attività di giocatore di pallacanestro a favore della società, partecipando, agli allenamento alle gare del Campionato, della Coppa Italia, delle competizioni e tornei amichevoli, secondo gli impegni stagionali della società.
E’ tenuto ad eseguire la prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione di mezzi e di persone approntata dalla società, fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori medici sociali e compagni di squadra, finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento individuale e di squadra. Deve in particolare rispettare tutte le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il raggiungimento, degli scopi agonistici prefissati.
Per nessun motivo potrà allontanarsi dagli allenamenti senza il consenso dell’allenatore. Se infortunato o malato deve comunque presenziare agli allenamenti dei compagni di squadra, salva diversa prescrizione dello staff sanitario e tecnico.
E’ tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.
E’ tenuto a rispettare l’orario indicato sul programma o comunicato dagli allenatori, dirigenti etc. e quello di inizio allenamento, appuntamento medico o qualsiasi altro tipo di relativo appuntamento.
Durante il corso degli allenamenti è altresì tenuto a rispettare il massimo silenzio in qualunque tipo di esercizio dovesse essere impegnato (ivi compreso stretching, “file”, corsa), nonché è fatto assoluto divieto a chiunque, iniziato l’allenamento, di intrattenersi a parlare con persone diverse dallo staff tecnico, senza il preventivo assenso dell’allenatore, o di dirigente all’uopo delegato.
Deve in ogni caso mantenere, sia dentro che fuori dal campo di gioco, un comportamento non solo consono agli standards del buon cittadino, ma altresì improntato in ogni circostanza a correttezza, onestà, professionalità, fair- play. Ogni e qualsivoglia eventuale trasgressione alle regole comportamentali di cui al presente paragrafo, nonché eventuali altri comportamenti contrari ad educazione e correttezza, verranno sanzionati con provvedimenti disciplinari previsti al successivo articolo 15.
2. TUTELA SANITARIA
All’atleta verrà fornita una qualificata assistenza sanitaria.
Prima dell’inizio dell’attività, la società è tenuta a sottoporre l’atleta ad una visita di controllo, così come previsto dalla vigente normativa, per l’accertamento dell’idoneità alla pratica agonistica.
La società può sottoporre l’atleta ad ulteriori visite di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica. In ogni caso le visite di controllo devono essere, per quanto possibile, non ripetitive di radiazioni Rontgen.
In caso di infortunio, resta in ogni caso salva la scelta dell’allenatore, in collaborazione con lo staff sanitario, sull’opportunità e sulle modalità di utilizzo dell’atleta nelle sedute di allenamento e in partita.
L’atleta deve in ogni circostanza tutelare la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona ad uno sportivo sotto contratto con una società partecipante ad un campionato nazionale. Se richiesto, deve partecipare alle sedute di allenamento ed agli incontri previo opportuno bendaggio delle caviglie. In caso di improvvise malattie, indisposizioni od infortuni, l’atleta deve darne immediata comunicazione ad un rappresentante della società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.
L’atleta non può assumere farmaci non prescritti dai medici della società e comunque senza loro autorizzazione scritta.
E’ vietato l’uso, anche occasionale, di sostanze psicotrope o metodi doping.
In ogni caso è tenuto ad informare lo staff tecnico e sanitario nonché la società, laddove e sotto stretta prescrizione medica, debba utilizzare prodotti omeopatici o medicinali nonché integratori.
3. DIETA
L’atleta è tenuto in ogni circostanza a mantenere una dieta equilibrata, evitando in particolare l’assunzione di cibi o bevande dannose o comunque in circostanze o quantità dannose o pericolose per l’integrità e l’efficienza fisica ed atletica.
E’ tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni dietetiche ed i menù eventualmente stabiliti dai medici della società.
La società sottoporrà periodicamente gli atleti a controllo del peso, riservandosi il diritto di sanzionare disciplinarmente gli atleti che a detto controllo dovessero trovarsi in soprappeso, rispetto alla cartella stilata per ciascun atleta dallo staff medico, e consegnata e/o comunicata allo stesso.
4. ABBIGLIAMENTO
Durante le sedute di allenamento e le competizioni l’atleta è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi forniti dalla società. E’ tenuto inoltre ad indossare la divisa sociale:
• All’entrata e all’uscita dell’impianto sportivo, in occasione delle gare interne;
• Per l’intera giornata nelle gare in trasferta;
• In occasione di apparizioni in pubblico e manifestazioni ufficiali, quando richiesto dalla società.
L’atleta non può indossare indumenti sociali per scopi diversi da quelli previsti.
L’atleta è fatto custode di tutto il materiale (sia indumenti che attrezzature ed accessori in genere) fornitogli dalla società e ne risponde in caso di perdita, deterioramento o distruzione che non siano dovuti a causa di forza maggiore.
5. TRASFERTE
Prima di ogni trasferta la società consegnerà all’atleta il programma di viaggio con gli orari da rispettare.
L’atleta è tenuto ad utilizzare i mezzi di trasporto collettivi stabiliti dalla società.
Durante le trasferte in pullman non è consentita la presenza di familiari, fidanzate o amici, salva diversa autorizzazione della società.
In caso di ritardo da impedirgli l’utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, l’atleta è tenuto a raggiungere il luogo di destinazione con mezzi propri e a proprie spese, salva l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.
Per le trasferte che comportino il pernottamento, la società fornirà all’atleta adeguato alloggio in stanza doppia insieme con altro compagno di squadra. Resteranno a carico dell’atleta tutte le spese di telefono, bar, lavanderia e simili. Inoltre durante la colazione, il pranzo, la cena e le riunioni, la squadra non deve essere disturbata e nessuno può utilizzare telefoni cellulari
E’ fatto assoluto obbligo agli atleti di osservare scrupolosamente gli orari degli appuntamenti per come comunicati agli stessi a voce e/o mediante apposito programma di viaggio.
I trasgressori verranno sanzionati con provvedimento disciplinare della multa prevista al successivo articolo 15.
L’atleta è tenuto a consumare i pasti insieme con i compagni di squadra. Non sono consentite variazioni al menù collettivo, salva specifica autorizzazione societaria.
L’atleta è tenuto a mantenere un comportamento che non danneggi l’immagine o la reputazione della società.
L’atleta è tenuto a partire e ritornare insieme alla squadra, a meno che non riceva una diversa indicazione dalla società o dagli allenatori che vada a variare il programma stabilito.
6. COMPORTAMENTO PRIMA, DURANTE E DOPO LE GARE
L’atleta è tenuto, in occasione delle gare interne a giungere 75 minuti prima nello spogliatoio. Ogni ritardo sarà punito con una multa.
L’atleta deve rispettare gli avversari, gli arbitri e i tifosi. E’ assolutamente vietato reagire alle provocazioni dei tifosi durante la partita. L’atleta deve comportarsi nei confronti degli arbitri e degli avversari in maniera conforme alle regole della F.I.P., evitando atteggiamenti plateali e proteste che possano danneggiare la squadra.
Quando l’atleta è sostituito deve lasciare il campo senza protestare o lasciarsi andare a gesti plateali che rechino danno all’immagine della società ed al ruolo dell’allenatore. La non condivisione delle scelte tecniche esplicitata platealmente o discussioni con compagni o componenti dello staff tecnico e dirigenziale saranno puniti con la sanzione dell’ammenda.
All’atleta in panchina non è consentito criticare i propri compagni, gli avversari o gli arbitri.
E’ proibito all’atleta lasciare la panchina senza l’autorizzazione dell’allenatore.
E’ severamente proibito all’atleta disputare, a qualsiasi titolo, sedute di allenamento con altri sodalizi senza il preventivo assenso della società, nonché effettuare sedute suppletive di pesi o esercizi ginnici in palestra senza avere chiesto autorizzazione ed in ogni caso concordando le modalità di tali sedute con il preparatore atletico.
In ogni caso l’atleta è tenuto ad osservare un comportamento idoneo a non danneggiare l’immagine ed il prestigio del sodalizio, nonché a comprometterne il buon nome.
7. COMPORTAMENTO NELLA VITA PRIVATA
L’Atleta deve essere a casa entro le ore del giorno precedente la gara, ed
entro le ore dei due giorni precedenti quello di vigilia della stessa. La società si riserva il diritto di controllare il rispetto dei suindicati orari, dandogliene l’atleta, con la sottoscrizione del presente regolamento, espresso e preventivo consenso e facoltà. In caso di infrazione, la società valuterà l’entità della multa da infliggere, in ogni caso nei massimali stabiliti, ed accettati dal presente regolamento.
E’ severamente vietato all’atleta divulgare notizie sulla salute degli altri compagni di squadra.
E’ fatto altresì divieto all’atleta di praticare, anche a livello amatoriale, qualsiasi ulteriore disciplina sportiva o hobbies ed attività pericolose.
In caso di infrazione di quanto sopra, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ad insindacabile giudizio della società, ogni eventuale danno fisico riportato dall’atleta andrà ascritto unicamente a propria responsabilità con totale esonero della società dal nulla corrispondere nel periodo di forzata inattività. Tutti gli atleti sono inoltre tenuti al massimo riserbo su aspetti inerenti la vita del club ed in particolare sulle vicende tecniche, comportamentali ed economiche eventualmente a loro conoscenza, evitando accuratamente ogni forma di divulgazione tanto negli incontri ufficiali, quanto in ogni e qualsivoglia occasione di contatto pubblico. Ogni trasgressione di tal tipo sarà sanzionata con il massimo della ammenda prevista nei successivi commi del presente regolamento.
8. ALLOGGIO
Ove convenuto, o richiesto dall’atleta, la società si impegna, a concedere all’Atleta, in uso gratuito, un appartamento, in conformità con il regolamento edilizio del comune in cui la società ha la sede, o in comune viciniore comprensivo dei normali consumi (acqua, luce, gas, riscaldamento, spese condominiali di qualunque genere), escluso telefono.
Il suddetto appartamento sarà adeguato alle esigenze familiari dell’atleta, se con famiglia.
Alla consegna del medesimo, l’atleta dichiarerà di aver visionato l’appartamento e di averlo trovato in perfetto stato locativo, e adatto all’uso convenuto e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi costituendosi dalla data della consegna custode del medesimo.
L’atleta si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento dovuto al normale uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento condominiale, e ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato all’atleta di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Xxx espressamente pattuito, l’atleta potrà condividere l’alloggio con altro compagno di squadra.
9. TUTELA SANITARIA
La Società fornirà all’Atleta una qualificata e completa assistenza sanitaria, comprese le cure odontoiatriche protesiche, ma solo se rese necessarie da incidenti dovuti alla pratica agonistica.
La Società si impegna all’inizio di ogni stagione agonistica a sottoporre l’Atleta alla visita di accertamento medico così come previsto dalle normative Coni e Federali. Nel caso in cui alla visita per l’abilitazione alla pratica agonistica, così come prevista dalla F.I.P., non risulti idoneo alla pratica sportiva l’accordo economico sottoscritto sarà da intendersi come privo di effetti.
In caso di malattia ovvero di infortunio, sempre che conseguente o comunque connessa alla pratica agonistica, le spese dell’assistenza sanitaria e farmaceutica, compresi i plantari se prescritti e i cerotti per le fasciature preventive da utilizzare ad ogni allenamento e partita, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti Ospedalieri o in Case di Cura oltre alle strutture di recupero post infortunio, sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
10. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, l’atleta nel corso delle interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, non potrà in nessun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesive. In ogni caso è tenuto ad evitare di esprimere giudizi o valutazioni sull’operato di compagni di squadra, staff tecnico e società.
L’atleta non può rifiutare, salva specifica autorizzazione societaria, di sottoporsi ad interviste in occasione di avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, tanto meno la partecipazione a trasmissioni televisive, secondo le indicazioni della società, ricevendone comunicazione, quando possibile, 24 ore prima. L’atleta non potrà partecipare a programmi televisivi o manifestazioni pubbliche senza il preventivo permesso della società, e non potrà rilasciare interviste senza la preventiva comunicazione dell’addetto stampa o senza averne dato comunicazione alla società
11. ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE
L’atleta non può svolgere alcuna attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l’esercizio della pratica sportiva agonistica. E’ tenuto in ogni occasione a dare preventiva comunicazione scritta alla società di qualunque attività lavorativa o imprenditoriale egli intenda svolgere.
L’atleta non può svolgere altre attività sportive agonistiche né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. In ogni caso, indipendentemente dall’assenso della società, l’atleta rimane responsabile della propria integrità fisica.
Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d’acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa contro infortuni.
12. SANZIONI FEDERALI
L’atleta, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla F.I.P. ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
In caso di squalifica convertibile in sanzione pecuniaria, l’atleta sarà tenuto a rifondere alla società l’intera somma che quest’ultima sia tenuta a corrispondere a tale titolo alla F.I.P. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso mensile verrà decurtato fino ad un massimo del 25% per ogni giornata di squalifica e gli eventuali premi di piazzamento verranno decurtati fino ad un massimo del 20%.
13. CONTRATTI PUBBLICITARI
La società ha diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno a marchi o prodotti di ogni genere, senza che l’atleta possa vantare alcunché a questo titolo.
L’atleta è inoltre tenuto alla fattiva collaborazione con le varie iniziative societarie, garantendo se richiesto, la propria presenza a feste del minibasket o ad iniziative promozionali presso scuole ed enti vari.
14. SANZIONI DISCIPLINARI
Qualora l’atleta non ottemperi ai propri doveri verso la società, o sia comunque inadempiente, possono essere disposte nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
1. multa, mediante trattenuta sul compenso contrattualmente dedotto;
2. sospensione, anche nella forma dell’esclusione dagli allenamenti e dalla preparazione pre-campionato, con o senza obbligo di corresponsione dei rimborsi pattuiti;
3. risoluzione anticipata del contratto;
4. sospensione dai rimborsi.
Detti provvedimenti saranno notificati all’atleta entro la corresponsione della mensilità successiva al verificarsi del fatto. Xxxxxxx indicati per iscritto i motivi della loro adozione con l’indicazione anche succinta degli specifici fatti addebitati.
Nella determinazione della sanzione da irrogare nel caso concreto, si terrà conto della gravità del fatto e dei suoi effetti lesivi. La società potrà discrezionalmente irrogare sanzioni quantitativamente o qualitativamente anche più lievi di quelle previste, come pure potrà in ogni momento condonare o ridurre le sanzioni già irrogate.
L’atleta potrà contestare personalmente, o mezzo di proprio rappresentante per iscritto la sanzione irrogata.
15. MULTA
Si applica la multa sino ad un massimo del 25% del compenso mensile. Le elencate infrazioni sono sanzionate con la multa pari nel suo eventuale | |||
ammontare massimo alla percentuale del compenso mensile | che viene | di fianco a | |
ognuna indicata: | |||
• ritardo ingiustificato ad allenamento | 5% | ||
• mancato rispetto di orari di partenza o similari comunicati | 10% | ||
• assenza ingiustificata ad allenamento | 15% | ||
• assenza ingiustificata ad una gara | 25% | ||
• inosservanza di cura medica, mancato rispetto delle indicazioni impartite e/o prescrizioni mediche 20% | |||
• atto di indisciplina nei confronti degli allenatori o dei compagni | di | squadra o | |
inosservanza di prescrizioni o direttive tecniche o comportamentali | 25% | ||
• cambio o scelta tecnica non accettata con plateale protesta | 10 % | ||
• diverbio con compagno in occasione di gara | 10% | ||
• atto d’insubordinazione verso compagni- allenatori- dirigenti | 20% | ||
• comportamento irriguardoso nei confronti del pubblico | 20% | ||
• fallo tecnico | 5% | ||
• espulsione | 15% | ||
• dichiarazione pubblica lesiva della reputazione della società, dell’allenatore o di qualsiasi altro tesserato del sodalizio 25% |
• malattia o infortunio dovuti a condotta sregolata dell’atleta o comunque a cause attribuibili a sua colpa grave 25%
• mancata consegna abbigliamento sportivo valore materiale
• comportamento lesivo per l’immagine ed il decoro della società 20%
• violazione regole del comma relativo all’abbigliamento 10%
La società si riserva la facoltà di irrogare la sanzione prevista per il fallo tecnico, subordinando la stessa alla propria insindacabile valutazione sull’inutilità o gratuità del fallo sanzionato all’atleta.
In caso di espulsione, laddove immagini televisive scagionino l’atleta, la società si riserva la facoltà di non irrogare la sanzione.
Salvo che risulti diversamente stabilito, in caso di recidiva nella stessa infrazione, o in infrazione della stessa indole, si raddoppia l’importo della multa in concreto comminata per l’infrazione precedentemente commessa. In ogni caso l’importo della singola multa non può superare il 2,5 % del compenso annuo.
Laddove con il medesimo comportamento l’atleta violi più articoli del precedente regolamento, verrà comminata una multa che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino ad un terzo del valore, sempre nei limiti del massimale di cui sopra (2,5% annuo).
16. SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAGLI ALLENAMENTI O DALLA PREPARAZIONE PRE - CAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA
Si applica la sanzione della esclusione fino a tre mesi dagli allenamenti della prima squadra, o dalla preparazione pre-campionato, in caso di recidiva in infrazioni già punite con la multa o di comportamenti di notevole gravità.
17. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Indipendentemente da altri motivi di risoluzione, la società può irrogare la sanzione della risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:
a) uso di sostanze o metodi doping;
b) uso di sostanze psicotrope;
c) frode sportiva;
d) condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa o condonata;
e) infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell’atleta o a sua colpa grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese;
f) assenza ingiustificata per più di una gara o di un allenamento nel corso della stagione, oltre all’applicazione della relativa multa;
g) grave e ripetuto inadempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto.
18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Con la sottoscrizione dell’accordo economico proposto da LNP, le parti si obbligano ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Giustizia F.I.P., nonché del Regolamento Interno di LNP irrevocabilmente a devolvere le controversie riguardanti l’interpretazione la validità e l’esecuzione del presente regolamento, alla cognizione esclusiva ed inderogabile della Commissione Vertenze Arbitrali, che giudicherà in ottemperanza al disposto del richiamato art. 27 bis Regolamento Interno LNP.
LETTO ACCETTATO E SOTTOSCRITTO
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 comma 2 e 1342, del contenuto della clausole di cui agli artt. 1 (doveri dell’atleta) , 7 (comportamento nella vita privata) ,12 (sanzioni federali), 14 (sanzioni disciplinari),15 (multa) ,16 (sospensione ed esclusione dagli allenamenti), 17 (risoluzione anticipata del contratto), 18 (clausola compromissoria) del presente accordo.
La società Il giocatore
ACCORDO ECONOMICO
La presente Scrittura Privata è redatta in conformità con quanto previsto dall’art. 4 bis del Regolamento Esecutivo FIP
La società
Sede
P. Iva in persona di
qualifica
Il giocatore nato a
il C.F.
domicilio
Assistito dal procuratore
firma
le cui spese di assistenza e rappresentanza sono esclusivamente a carico dell’atleta.
CONVENGONO E STIPULANO
art. 1
il giocatore non professionista si impegna a prestare la propria attività sportiva con la società nella stagione , nella stagione e nella stagione .
art. 2
in relazione a ciò il club si impegna a corrispondere i seguenti compensi, al netto delle ritenute di imposta e di acconto, assoggettati alla disciplina fiscale dei compensi degli atleti dilettanti (art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86):
per la stagione il compenso di euro in n° ratei mensili consecutivi dell’uguale importo di euro con scadenze dal al 30
giugno oltre agli eventuali premi di seguito quantificati e descritti:
per la stagione il compenso di euro in n° ratei mensili
consecutivi dell’uguale importo di euro con scadenze dal al 30
giugno oltre agli eventuali premi di seguito quantificati e descritti
per la stagione il compenso di euro in n° ratei mensili consecutivi dell’uguale importo di euro con scadenze dal al 30 giugno oltre agli eventuali premi di seguito quantificati e descritti
art. 3
Con la sottoscrizione del presente accordo economico, le parti si obbligano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 e 26 del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro, irrevocabilmente a devolvere le controversie riguardanti l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente, alla cognizione esclusiva ed inderogabile della Commissione Vertenze Arbitrali, che giudicherà in ottemperanza al Titolo IX del Regolamento di Giustizia.
Luogo e data
per la società
il giocatore
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 co. 2 e 1342, del contenuto della clausola di cui all’art. 3 del presente accordo
per la società
il giocatore