CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE PER LA S.C. DI RADIOLOGIA DELL’OSPEDALE DI BELLUNO - AZIENDA SANITARIA ULSS N.1 BELLUNO.
ART. 1 DEFINIZIONI PARTICOLARI
Nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le seguenti definizioni:
1.1DITTA CANDIDATA
Per Ditta Candidata si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata.
1.2DITTA AGGIUDICATARIA
Per Ditta Aggiudicataria si intende quella Ditta Candidata risultata aggiudicataria dell'Appalto secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Disciplinare di gara.
1.3DITTA ESCLUSA
Per Xxxxx esclusa si intende quella Ditta Candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che non abbia rispettato le modalità di partecipazione alla gara o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'esclusione dalla gara.
1.4BENI OGGETTO DEL SERVIZIO
Ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura, impianto o sistema oggetto del servizio di manutenzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
1.5DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Funzionario designato dall’Azienda sanitaria al fine di interagire con il Responsabile per la esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto nominato dalla Ditta Aggiudicataria, che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 000-000-000 del d. P.R. 207/2010.
1.6RESPONSABILE PER L’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Funzionario designato dalla Ditta Aggiudicataria, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e di costituire l’nterfaccia diretta della Ditta Aggiudicataria nei confronti dell’Azienda sanitaria.
In particolare il Responsabile della Ditta Aggiudicataria avrà il compito di:
svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo incaricato.
Tale soggetto dovrà essere un dipendente della Ditta Aggiudicataria.
1.7INCARICATO DELL’AZIENDA SANITARIA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO IN FUNZIONE DI SICUREZZA
Funzionario designato dall’Azienda sanitaria, quando l’entità dei lavori lo richiede, al fine di garantire la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività oggetto dell’Appalto, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
1.8 INCARICATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO IN FUNZIONE DI SICUREZZA
Funzionario designato dalla Ditta Aggiudicataria per svolgere, quando l’entità dei lavori lo richiede, le funzioni di cooperazione e di coordinamento ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tale soggetto potrà essere un dipendente della Ditta Aggiudicataria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.
ART. 2OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di un Sistema per Angiografia Digitale per la S.C. Radiologia dell'Ospedale di Belluno come specificato di seguito:
Come prestazione principale la fornitura di un Sistema per Angiografia Digitale con le caratteristiche tecniche indicate all’art. 5 e nell’allegato 1;
Come prestazione secondaria, disciplinata dall’allegato n. 2 - Specifiche Tecniche Progettazione e Lavori, la progettazione e l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per l'installazione a regola d'arte dell'apparecchiatura negli ambienti descritti nella documentazione tecnica allegata (planimetria, relazioni tecniche relativi all’impianto elettrico e di trattamento dell'aria) e della eventuale messa a norma degli ambienti stessi .
Le prestazioni di cui al punto a) si articolano nel modo seguente:
fornitura e installazione apparecchiatura e relativi accessori;
attività necessarie per l'avviamento del sistema e l'addestramento del personale (vedi art. 14 bis);
aggiornamento software per il periodo di garanzia;
manutenzione per il periodo successivo alla garanzia, fino al compimento dell’ ottavo anno di esercizio del sistema, così come previsto nell’ art. 16 bis del presente Capitolato Speciale;
disinstallazione e ritiro dell’apparecchio per Angiografia Digitale Phlips Integris 3000 attualmente installato presso il Servizio di Radiologia dell’ospedale di Belluno;
relazione tecnica descrittiva della sorgente radiogena al fine di fornire gli elementi essenziali all’esperto qualificato aziendale per gli adempimenti inerenti la Radioprotezione (D.Lgs.230/95).
Le caratteristiche dei prodotti sono dettagliatamente descritte nel nell’allegato 1 - Specifiche tecniche delle apparecchiature.
Qualora dalla presentazione dell’offerta alla consegna dell’apparecchiatura, la Ditta aggiudicataria ponesse sul mercato una nuova versione, tecnologicamente più avanzata, di quella aggiudicata, la Ditta dovrà proporla tempestivamente, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative, in sostituzione a quella aggiudicata all’Azienda Sanitaria che avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare, non aggiudicare, in tutto o in parte, la presente procedura nonché di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.
Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l’ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla Ditta appaltatrice per forniture complementari, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.
E’ obbligatorio effettuare un sopralluogo per valutare le strutture egli impianti esistenti
Per la descrizione particolareggiata e le specifiche tecniche, si rinvia all’Allegato 1 - Specifiche Tecniche delle Apparecchiature e all’Allegato 2 Caratteristiche Tecniche progettazione e lavori.
ART. 3AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare della base d’asta dell’appalto, è stato determinato come segue:
Descrizione |
Importo (IVA esclusa) |
Prestazione principale (fornitura di un Sistema per Angiografia Digitale) |
€. 500.000,00
|
Prestazione secondaria ( progettazione ed esecuzione opere edili ed impiantistiche ) |
€ 70.000,00 |
TOTALE |
€. 570.000,00 |
Oneri per la sicurezza legati al DUVRI e non soggetto a ribasso. |
€. 250,00 |
Gli importi a base d’asta di cui sopra, sono il limite massimo di importo di spesa solo al di sotto del quale saranno accettate le offerte in sede di aggiudicazione.
ART. 4DURATA DELL’APPALTO.
Non previsto.
ART. 5 REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile,
Parte II L’esecuzione del contratto
Art. n. 6 Esecuzione del contratto
La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nell’esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Art. n. 7 Consegne e accettazione di beni
La consegna dovrà essere effettuata franca di ogni spesa e preventivamente concordata con il responsabile della S.C. di Radiologia nonché con il responsabile del Servizio di Ingegneria Cinica.
La Ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all’ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta conservata dalla Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. La Ditta appaltatrice si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi comunitari in tema di informazione alle Autorità competenti, stabiliti all’art. 13 e 13-bis del D.Lgs n. 37/2010
La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell’Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati:
- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, la S.A. potrà applicare una penale a carico del la Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna del sistema, installato e funzionante (acceptance test), entro 120 giorni lavorativi dalla data indicata nell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla S.A. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata entro un giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 7 giorni dal suo verificarsi.
In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi l’Azienda Sanitaria provvederà a trasmettere tempestivamente atto di contestazione scritto e la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro il termine fissato dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art.38 comma 4 del D.lgs 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese, qualora richiesto dalla Azienda Sanitaria.
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
ART. 8 Installazione e messa in servizio
La ditta è responsabile dell'installazione e prima messa in servizio delle apparecchiature, a tale scopo, anche attraverso un sopralluogo, dovrà valutare le condizioni "ambientali" strutturali e impiantistiche e, se necessario, segnalare eventuali interventi .
L’accettazione definitiva dei beni, salvo i diritti di garanzia, ha luogo a seguito dell’esito positivo del collaudo.
L’accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti, non rilevati o rilevabili al momento dell’accettazione, e rilevati entro il termine di garanzia.
La S.A. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dalla Ditta appaltatrice.
Eventuali spese per le analisi tecniche e le verifiche qualitative saranno a carico della Ditta appaltatrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
Qualora la Ditta appaltatrice non provveda al ritiro della merce contestata entro il termine fissato, l’Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese della Ditta appaltatrice, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.
La Ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la merce potrebbe subire durante il deposito oltre i termini fissati per il ritiro.
Art. n. 9 Collaudo
Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
La fornitura si intende accettata dalla Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.
L’operazione di collaudo delle apparecchiature (prestazione primaria) dovrà essere effettuato entro il termine di 30 gg. naturali dalla data di consegna del sistema installato e funzionante alla presenza del personale dell’Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dalla Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.
La Ditta dovrà consegnare i manuali d’uso, sia in formato cartaceo che in formato elettronico (file .pdf), e i manuali di servizio, in lingua italiana, con la documentazione necessaria per permettere la manutenzione di primo livello e la documentazione attestante la conformità alla normativa tecnica e alla legislazione vigenti.
Il verbale di collaudo dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti della Ditta, della S.C. destinataria dell’apparecchiatura, della UO di Fisica Sanitaria e del Servizio di Ingegneria Clinica, successivamente all’esecuzione delle verifica di accettazione (D.Lgs. 187/2000) eseguita dalla Fisica Sanitaria.
Le prove e verifiche di collaudo e la documentazione finale sui lavori (prestazione secondaria) sono descritti in dettaglio nell’allegato n. 2 – Specifiche Tecniche Progettazione e Lavori.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine fissato dall’amministrazione.
Art. n. 10 Addestramento
Le Ditte partecipanti dovranno garantire l’addestramento, da documentare in appositi verbali con specificato elenco dei partecipanti, del personale finalizzato al corretto avviamento ed utilizzo del sistema rivolto alle seguenti tipologie di utente:
medico radiologo;
tecnico sanitario di radiologia medica;
personale del Servizio di Ingegneria Clinica.
La Ditta dovrà fornire un dettagliato programma di formazione.
Art. n. 11 Garanzie sul prodotto
La Ditta appaltatrice garantisce l’intero sistema fornito da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia full risk, non inferiore a 12 mesi, decorrente dalla data di collaudo.
I contenuti minimi della garanzia full risk, relativa alla prestazione primaria, includono le attività indicate nel successivo articolo 13 relativo all’assistenza tecnica.
In relazione alla prestazione secondaria, l’appaltatore sarà unico responsabile per l’esecuzione di tutte le opere a regola d’arte, nel rispetto del progetto esecutivo, delle norme e delle leggi vigenti, e per l’insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività descritte nel presente capitolato.
In ogni caso l’appaltatore terrà indenne l’appaltante da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l’effettiva realizzazione delle opere, per la loro funzionalità o per la loro rispondenza a norme vigenti, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
In particolare si precisa che l’approvazione dell’amministrazione, data su quanto fornito dall’appaltatore, non esimerà quest’ultimo dal farsi totale carico di ogni onere derivante da eventuali non conformità che emergessero successivamente alla fornitura od alla posa in opera.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile (garanzia per difformità e vizi dell’opera/due anni - rovina/dieci anni) e dall’art. 141 del Dlgs n. 163/2006 (difformità e vizi riconoscibili/due anni dal collaudo), l’appaltatore dovrà garantire, la buona e regolare funzionalità delle opere e di tutti i componenti forniti, fino al termine stabilito per il collaudo definitivo (due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio), con oneri a suo totale carico.
E’ esclusa la sola manutenzione ordinaria e la sostituzione dei materiali d’uso e di consumo che resteranno a carico dell’appaltante, dopo che l’opera sia stata presa in consegna dal medesimo.
La garanzia contro eventuali difetti e/o deficienze delle opere (edili ed impiantistiche) che possano compromettere il corretto funzionamento delle apparecchiature si intende estesa ed inclusa nel contratto di manutenzione dell’angiografo digitale.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della Ditta appaltatrice entro i termini indicati dall’Amministrazione.
La denuncia/contestazione dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte della S.A.
Art. n. 12 Assistenza tecnica e manutenzione
La Ditta aggiudicataria dovrà di assicurare, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del collaudo, la continuità operativa delle apparecchiature relative alla prestazione primaria nel suo complesso (funzionalità originali) mediante:
interventi di manutenzione preventiva programmata (incluse le attività di verifica del mantenimento delle prestazioni dell’apparecchiatura);
interventi di manutenzione correttiva (comprese parti di ricambio) su richiesta da parte del personale autorizzato; (specificare le modalità della richiesta di intervento);
fornitura delle parti di ricambio senza alcuna esclusione (Hw e Sw, tubo radiogeno, flat detector, …)
aggiornamento software;
interventi atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, tecnologica e legislativa, sia per le applicazioni (Sw) che per le apparecchiature (Hw);
eventuali adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori (D.P.R. 81/2008 e s.m.i.) e dei pazienti ( D.Lgs. 230/95 e 187/2000) e/o altre cause;
Saranno valutati favorevolmente sistemi di assistenza remota, sistemi proattivi, servizi di supporto telefonico, servizi di monitoraggio delle prestazioni e servizi di formazione permanente.
Il Servizio di Assistenza Tecnica proposto sarà parte della valutazione tecnica ed economica ma non sarà oggetto di aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare apposito contratto di assistenza tecnica/manutenzione, qualora, successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, si rendesse opportuno o necessario. Le quotazioni proposte costituiranno la base di partenza per le eventuali successive negoziazioni
L'organizzazione del servizio di assistenza tecnica (struttura e personale) dovrà essere illustrata dettagliatamente. La Ditta dovrà specificare la qualifica e l'impegno orario del personale assegnato alla gestione del sistema.
La Ditta potrà quotare in opzione l’eventuali estensioni della copertura del servizio includendo il sabato e/o altri servizi tecnici aggiuntivi.
Art. n. 13 Coperture Assicurative
La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto.
La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a produrre adeguata polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.
Art. n. 14 Penali
Il Responsabile designato dall’Azienda effettuerà le eventuali detrazioni economiche corrispondenti all’applicazioni di penali.
Si stabilisce che la percentuale massima risultante dalla sommatoria delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare dei singoli importi annuali del presente appalto, ovvero Forniture, Servizi e Lavori.
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi:
ritardo nella consegna del sistema installato e funzionante rispetto ai termini fissati nel presente capitolato art 7 (120 gg.);
ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
superamento, dei tempi massimi di disservizio: 10 giorni/anno, calcolati sulla fascia oraria 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi (ad es.:0,5 gg = 5 h di fermo tecnico). Per la verifica di questa condizione si valuteranno i guasti del sistema che impediscono l’erogazione delle procedure diagnostico-interventistiche programmate, con esclusione delle manutenzioni preventive programmate (calendario) e delle interruzioni di servizio dovute ad interventi per attività di aggiornamento tecnologico e/o miglioramento della sicurezza . La valutazione sarà svolta dai Responsabili del S.C. di Radiologia destinataria dell’apparecchiatura e del Servizio di Ingegneria Clinica, per le rispettive parti di competenza
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, le seguenti penali:
per ogni giorno di ritardo nella consegna del sistema installato e funzionante (acceptance test) rispetto ai termini previsti, una penale pari a 0,1 % dell’importo complessivo della fornitura;
per ogni giorno di superamento dei tempi massimi di disservizio, una penale pari ad 0,1 % dell’importo complessivo della prestazione primaria valido sia nel periodo di garanzia che per l’eventuale contratto di manutenzione full-risk;
I guasti di livello minore, che non comportano interruzione dell’erogazione delle terapie, dovranno essere risolti entro 30 gg, salvo proroghe autorizzate formalmente e congiuntamente dal Responsabile del Servizio di Radiologia e dal Servizio di Ingegneria Clinica, qualora tale limite venga superato, si applicherà la penale di euro 250/die, valido sia nel periodo di garanzia che per l’eventuale contratto di manutenzione full-risk .
L’ammontare delle penalità, non superiore al 10% del valore complessivo dell’ammontare netto contrattuale, potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
Art. n. 15 Documentazione Tecnica
Ai fini della valutazione qualitativa, la ditta dovrà presentare un progetto tecnico, sia informato cartaceo che elettronico, articolato nei documenti sotto elencanti:
Dichiarazione da parte del fabbricante o mandatario di rispondenza alla Direttiva CEE 93/42 e/o CEE 2007/47 corredata di:
copia del Certificato rilasciato dall’Organismo Notificato (qualora in classe superiore alla I);
la destinazione d’uso,
la classificazione del dispositivo,
l’allegato di riferimento per la procedura di certificazione,
l’organismo notificato,
il responsabile dell’immissione in commercio
Codice Nazionale dei Dispositivi medici (CND) e numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi medici commercializzati in Italia (R.D.M.)(Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007) (a pena di esclusione);
Attestazione comprovante l’eventuale conformità alle norme tecniche CEI generali
CEI EN 60601-1 (specificare edizione) - CEI 62.5 indicando:
Classe
Tipo e numero di parti applicate
Numero di connessioni paziente
Indicazioni, se presenti, per eseguire le verifiche di sicurezza elettrica
Requisiti impiantistici o ambientali per la corretta installazione dell’apparecchiatura
CEI EN 00000-0-0 (specificare edizione) CEI 62.50 indicando:
Gruppo (emissioni elettromagnetiche CISPR 11)
Classe (emissioni elettromagnetiche CISPR 11)
Prova di immunità (livello di conformità IEC 61000-4-3) espressa in Volt/metro
Particolari caratteristiche che devono essere ottemperate nell’ambiente di utilizzo al fine di consentire un uso sicuro dell’apparecchio
CEI EN 00000-0-0 CEI 62.51(specificare edizione) CEI 62.50 indicando:
Composizione del sistema elettromedicale, indicando quali sono le apparecchiature non conformi alla norma CEI EN 60601-1
Caratteristiche del trasformatore d’isolamento e/o separazione se presente
Norme CEI EN CEI EN particolari pertinenti
Eventuali Certificazioni di qualità
Relazione descrittiva e dettagliata delle apparecchiature offerte, degli sviluppi programmati e delle possibili implementazioni con riferimento puntuale alle voci specificate nell’allegato 1 “specifiche Tecniche delle apparecchiature”;
Depliants illustrativi dell’apparecchiatura offerta;
DICOM conformance statement e relazione illustrativa delle modalità di integrazione con i il sistema PACS Siemens Syngo V.32 o successive;
relazione tecnica descrittiva della sorgente radiogena al fine di fornire gli elementi essenziali all’esperto qualificato aziendale per gli adempimenti inerenti la Radioprotezione (D.Lgs.230/95) (art. 2 punto 6 Capitolato Speciale)
Progetto definitivo costituito almeno dai documenti elencati nell’allegato 2 – Caratteristiche tecniche progettazione e lavori (punti da 1 a 7)
Elenco principali referenze;
Relazione descrittiva dell’organizzazione del Servizio di Assistenza Tecnica e delle tipologie di servizio di Assistenza Tecnica (art. 14 C.S.) proposto, con l’ impegno di garantirlo per il periodo di 10 anni successivi alla data del collaudo;
Programma di addestramento (art. 11 bis del capitolato speciale);
Piano delle attività e cronoprogrammi per consegna, installazione, collaudo delle apparecchiature e servizi di addestramento del personale;
Relazione esplicativa delle strategie e strumenti adottati per ottemperare agli obblighi imposti dal D.-Lgs 193/03 e s.m.e.i.;
Descrizione delle modalità di smaltimento del rifiuto al termine della vita utile dell’apparecchio e delle sua parti componenti con durata di utilizzo limitata;
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di assunzione di piena ed incondizionata responsabilità sulla rispondenza delle attrezzature e della relativa impiantistica alle leggi antinfortunistiche, alle norme tecniche nazionali e/o di altre Nazioni;
copia dell’offerta economica delle apparecchiarture e del computo metrico estimativo dei lavori, entrambi rigorosamente senza prezzi; qualora fosse riscontrato un qualsivoglia riferimento ai prezzi, tale da inficiare la segretezza dell’offerta, la Ditta verrà automaticamente esclusa dalla gara
Copia fotostatica di un documento di identità personale del/i legale/i rappresentante/i firmatario/ì dei documenti contenuti nella busta “b;
Inoltre, potranno essere fornite tutte le informazioni tecniche ritenute idonee alla migliore valutazione dei prodotti offerti.
ART. 16 SICUREZZA SUL LAVORO
L’Azienda sanitaria, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, comunica alla Ditta Aggiudicataria una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale opererà il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria. (DUVRI Allegato ULSS n.1 ) .
L’Azienda sanitaria si impegna a promuovere, attraverso il proprio incaricato competente per la specifica funzione, la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
La Ditta Aggiudicataria si impegna, a sua volta, attraverso il proprio incaricato, a partecipare -anche mediante reciproca informazione – alla cooperazione ed al coordinamento promossi dall’Azienda sanitaria ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni e ad attuare gli interventi previsti dalla attività di cooperazione e coordinamento.
ART. 17 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI -D.LGS. 81/2008 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Qualora l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto comporti l’allestimento di cantieri temporanei o mobili, cui siano applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, la Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per le imprese esecutrici di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
ART.18 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire presso l’Azienda Sanitaria, una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.i.m..
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.
L’importo della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell’importo complessivo di affidamento, al netto dell’IVA.
Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
La cauzione definitiva dovrà avere una validità superiore di 6 mesi rispetto alla scadenza del contratto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, che rimanda all’art. 75 comma 7 del medesimo decreto, l'importo della garanzia e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi prescritti dal Disciplinare di Gara. La stessa, in qualunque forma prestata, sarà svincolata soltanto dopo che il Responsabile del procedimento avrà accertato la completa e regolare esecuzione dell’appalto e liquidata ogni ragione contabile.
La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L’ammontare della cauzione sarà comunicato dall’Azienda Sanitaria e la Ditta dovrà provvedere alla costituzione della stessa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata costituzione della cauzione entro questo termine sarà considerata come rinuncia al servizio e provocherà l’automatica risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese per l’Azienda ULSS. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Ditta solo dopo l’avvenuta consegna del servizio e, comunque, solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra pendenza.
Qualora venisse presentata fidejussione bancaria, la stessa dovrà contenere apposita clausola che ne estenda la validità fino alla presentazione di liberatoria da parte del beneficiario o fino alla restituzione del titolo stesso.
In caso di avvalimento, la cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore dell’aggiudicatario. La riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se l’aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, la cauzione definitiva dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo).
La cauzione definitiva, nel caso di prosecuzione del servizio, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni di cui sopra per il periodo della prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della Ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all’Azienda ULSS a trattenere una somma pari o superiore all’importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.
ART. 19 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge e dovrà avvenire nelle sottoriportate modalità:
La fatturazione dovrà avvenire su base mensile posticipata per canoni o consumi , come previsto all’art. 4.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione attestante l’attività svolta nel periodo di riferimento.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02 a 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza della merce/servizio alle prescrizioni tecnico-qualitative richieste. L’accertamento della rispondenza avverrà nei 60 giorni successivi alla consegna del materiale.
Nel caso in cui il pagamento non avvenisse entro il termine indicato per ragioni imputabili a questa U.L.S.S., al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.
Non si darà comunque luogo a pagamenti di fatture, finché le Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute in conseguenza alle inadempienze contrattuali.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere – ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità di cui al seguente articolo - i pagamenti al fornitore qualora siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura o qualora sorgano contestazione di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura.
L’Azienda Sanitaria procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest’ultima della certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m..
In caso di A.T.I., la fatturazione dovrà essere effettuata dalla Capogruppo.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo Mandato del Tesoriere dell’Azienda ULSS.
Ai sensi dell’art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell’aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Comunicazioni :l’appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).
L’appaltatore ha, altresì, l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del sub appaltatore e quello del/i subcontraente/i, l’importo e l’oggetto del contratto stipulato per l’esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.). I pagamenti effettuati a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione alla Prefettura di Belluno.
L’appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.
ART. 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Successivamente all’aggiudicazione definitiva l’Azienda stipulerà apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli art. 11 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. Il contratto verrà stipulato in forma scritta.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e s.i.m..
ART. 21 VARIAZIONI CONTRATTUALI.
L'Appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell’Azienda Sanitaria varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali.
In caso di variazioni non autorizzate e per le opere o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà eseguire quei lavori che l’Azienda Sanitaria riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso ed indennizzo.
L’Azienda sanitaria avrà la facoltà discrezionale di accertare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria per presunti maggiori oneri.
La Ditta aggiudicataria non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta mancanza di iscrizioni o dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo o che vengano resi necessari da fatti imprevisti.
L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al Responsabile Designato dall’Azienda Sanitaria eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
ART. 22 RESPONSABILITÀ
L’accettazione delle apparecchiature, da parte dell’Azienda sanitaria, non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle apparecchiatureconsegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna.
Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori.
Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto o che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto.
Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eliminare a proprie spese le difformità constatate.
Qualora per fatti imputabili all’Azienda Sanitaria il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso o interrotto (ad esempio dismissione temporanea di Padiglione o di singolo Reparto), la Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di ispezionare i Beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio. Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione diversi da quelli previsti dal piano di manutenzione approvato, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad informare l’Azienda Sanitaria per iscritto e a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare.
La Ditta Aggiudicataria non sarà responsabile in tutti i casi in cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o anomalo del Bene da parte di personale dell’Azienda sanitaria.
Si intende per uso scorretto o anomalo del Bene:
qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d’uso del Bene e/o a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante;
qualsiasi manomissione dei Beni;
qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato;
qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante;
qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell’impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante.
ART. 23 SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte dei servizi deve essere sempre autorizzato, pertanto, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore dovrà indicare la parte del servizio che intende sub-appaltare.
La richiesta di sub–appalto dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare le capacità tecniche del sub-appaltatore
L'autorizzazione al subappalto da parte dell’Azienda sanitaria non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda sanitaria medesimo e dei terzi, dei lavori subappaltati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’Azienda sanitaria accerti che il subappaltatore è inadempiente, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subAppaltatore medesimo.
La risoluzione del subappalto non dà diritto alcuno all'Appaltatore di pretendere dall’Azienda sanitaria indennizzi, risarcimenti di danno o lo spostamento dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera o dello svolgimento del servizio.
Per la disciplina del subappalto si farà riferimento alle leggi e normative vigenti.
ART. 24 CONTROVERSIE
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa gli interventi o rifiutarsi di eseguire ordini di servizio emessi dal Responsabile designato dal Stazione Appaltante.
Qualunque rilievo dell’Appaltatore sulle disposizioni impartite sugli ordini di servizio, o sull’accertamento di fatti e di circostanze relative alla prestazione d’opera, deve essere effettuato per iscritto e trasmesso all’Azienda sanitaria anche xxx xxx xxxxx 00 gg. dal ricevimento delle comunicazioni dell’Azienda sanitaria o dal verificarsi dei fatti; in assenza di tale prassi, le richieste e i reclami non potranno essere presi in considerazione.
E’ esclusa la competenza arbitrale per tutte le controversie relative al presente appalto.
La competenza delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
L’Azienda sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni dell’Azienda sanitaria riguardo ai tempi di avvio del contratto, tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento degli interventi senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
l)Applicazione di penali per ogni singola categoria del servizio, in quantità rilevate e comunque secondo quanto previsto all’art. 12.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Azienda sanitaria è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Azienda sanitaria si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Azienda sanitaria per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Sarà considerata grave inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, un ritardo nell’esecuzione degli interventi che comprometta la sicurezza in ambito aziendale.
Art. n. 26 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o attivata una convenzione Consip per l’affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II comma – del Codice Civile.
ART. 27 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003.
I dati identificativi delle Parti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dal D, Lgs. citato, ed in particolare il diritto di:
richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.
ART. 28 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di forniture, servizi e lavori.
ART. 29 NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO
Per l’espletamento di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi alla normativa vigente ed in particolare a:
D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 e 2004/18CE;
D.P.R. 554 del 1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
X.Xxx. n° 46 del 24/02/1997 Attuazione della Direttiva 93/42/CE, concernente i dispositivi medici e s. m. e i.;
Norma UNI 10224 Principi fondamentali della funzione manutenzione;
Norma UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione;
Norma UNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione;
Norma UNI 10146 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione;
Norma UNI 10 147 Manutenzione terminologia;
Norma UNI 10148 Gestione di un contratto di manutenzione;
Norma UNI 10366 Criteri di progettazione della manutenzione;
Norma UNI 10388 Indici di manutenzione;
Norma UNI 10584 Sistema informativo di manutenzione;
D.P.R. n. 224/88 Attuazione della direttiva 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge n. 46 del 05/03/1990 Norme per la sicurezza degli impianti;
D.P.R. n. 37 del 14/01/1997 In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Qualsiasi altra norma o legge riguardante servizi la fornitura oggetto del presente Appalto.
ART. 30 ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente capitolato speciale di appalto i seguenti allegati
Specifiche tecniche delle apparecchiature
Caratteristiche tecniche progettazione e lavori
Attestato sopralluogo
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