CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI TRA
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI ROTABILI TRA
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al
R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona di
, nato a il / / , in virtù dei poteri al medesimo
conferiti con procura a rogito notaio
– rogito del ;
di
Rep. n.
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia” o “Comodatario”)
E
Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare X. Xxxxx n. 33, C.F. 80017210727, per la quale interviene nel presente contratto l’ing. ..................... nata a ........... (...) il ............. e domiciliata presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Responsabile dell’Azione 7.3 del POR Puglia 2014/2020, autorizzata con DGR n. ..... del ........... ad impegnare legalmente e formalmente la Regione nel presente atto,
(di seguito per brevità denominata “Regione” o “Comodante”) di seguito, per brevità, congiuntamente, denominate le “Parti”.
PREMESSO CHE
la Regione Puglia e Trenitalia, hanno sottoscritto in data 24.2.2010, al Rep. n. 011405 del 25 febbraio 2010, il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 D. Lgs. N. 422/97) con decorrenza dal 1° gennaio 2010 fino 31 dicembre 2015;
Trenitalia, d’intesa con la Regione, anche dopo la scadenza del 31.12.2015, ha garantito senza soluzione di continuità l’erogazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario;
la Regione Puglia attraverso interventi di miglioramento qualitativo e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, intende incrementare il grado di soddisfazione dei passeggeri che usufruiscono dei servizi di trasporto pubblico regionale su ferro e contestualmente pervenire ad una riduzione delle percorrenze effettuate tramite autovetture private;
la Giunta della Regione Puglia, con DGR n. 2085 del 21.12.2016, ha approvato lo schema dell’Atto di Rinnovo del Contratto di Servizio di trasporto pubblico ferroviario per il biennio 2016/2017 e disposto l’assunzione, da parte della competente Sezione Infrastrutture per la Mobilità, degli impegni finanziari finalizzati all’acquisizione di n. 2 elettrotreni nuovi, con possibilità di acquisto di un terzo elettrotreno;
la Regione e Trenitalia, in data 22.12.2016, hanno sottoscritto l’Atto di Rinnovo del Contratto di Servizio, al Rep. n. 018968 del 17.1.2016, per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 0.0.0000 - 00.00.0000;
l’art. 3 “Investimenti” del predetto Atto di Rinnovo prevede l’impegno della Regione a reperire le risorse necessarie per l’acquisto della proprietà di n. 2 (due) elettrotreni nuovi di fabbrica (valutando la possibilità di acquistarne un terzo), rivenienti da regolari procedure di gara poste in essere da Trenitalia nei confronti di terzi fornitori, da concedere in comodato d’uso a Trenitalia medesima;
Trenitalia ha esperito una gara europea a procedura negoziata (GPN 20383), ai sensi del D.Lgs. 163/2006, a seguito del bando pubblicato sulla GUUE n. 20011/S80-132303 del 23.04.2011, suddivisa in n. 2 (due) lotti, per l’acquisto di materiale rotabile per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nelle regioni in cui la stessa Trenitalia gestisce i relativi servizi;
la suddetta commessa, del valore complessivo di circa 450 milioni di euro, prevedeva la fornitura di n. 70 (settanta) elettrotreni monopiano, con l’opzione per ulteriori n. 20 (venti) e con l’opzione del c.d. full service manutentivo;
per il primo lotto è risultata aggiudicataria la società Alstom con cui, a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge effettuati da Trenitalia, è stato
sottoscritto dapprima il contratto rubr. 13175 del 20/11/2012 per la fornitura di n. 70 (settanta) elettrotreni monopiano –– e, successivamente, formalizzati ulteriori atti collegati, in applicazione di quanto consentito dalla medesima procedura di gara;
Trenitalia, viste le necessità manifestate successivamente dalle Regioni di potenziare e ammodernare i convogli circolanti per migliorare sensibilmente la qualità dei servizi erogati all’utenza, ha richiesto ad Alstom un ampliamento della fornitura di cui al contratto rubr. 13175/2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 221, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, attesa la necessità di acquistare materiale rotabile con caratteristiche tecniche uguali, connesse ad esigenze di omogeneità della flotta marciante sulla medesima rete; più specificatamente, l’eventuale acquisto di treni diversi da quelli già forniti alle Regioni nell’ambito del contratto rubr. 13175/2012, da utilizzare nell’erogazione dei servizi regionali (oltre a non essere compatibile con le esigenze di garantire una, per quanto possibile, tempestiva disponibilità dei nuovi convogli) avrebbe portato a disporre di una flotta non omogenea con effettive difficoltà “tecniche”, anche sul piano manutentivo, che si sarebbero ribaltate sul piano economico creando un notevole pregiudizio a carico del committente; in particolare l’ingresso di treni diversi da quelli già in uso in quantità così ridotte avrebbe determinato sovraccosti in termini di giacenze di materiali e scorte tecniche a magazzino e la necessità di acquistare attrezzature speciali, tools manutentivi e diagnostici dedicati e non avrebbe permesso razionalizzazioni e efficientamenti in termini di competenze del personale, utilizzo delle postazioni di lavoro, turnazioni e scorte tecniche;
in data 12 dicembre 2016 Trenitalia ha sottoscritto con Alstom, in conformità
a quanto previsto dall’art. 221 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, l’atto aggiuntivo rubr. n. 7831 al contratto rubr. 13175 del 20/11/2012, con il quale si è affidata la fornitura di n. 12 elettrotreni monopiano “Jazz” 5 casse in configurazione “base” nonché, in opzione, la fornitura di ulteriori 12 elettrotreni monopiano ETR425 “Jazz” 5 casse in configurazione base e 3 elettrotreni monopiano “Jazz” 4 casse ETR324.;
poiché successivamente al 31 maggio 2017 per la circolazione sulle linee
TEN-T è necessaria la conformità alle STI 2014, Trenitalia e Alstom avevano subordinato l’efficacia dell’atto integrativo al verificarsi entro il 31.3.2017 di una delle due condizioni previste all’art. 9 bis del medesimo atto;
con atto modificativo rubr. 1599 del 27.03.2017 all’Atto Integrativo rubr. n. 7831 del 12.12.2016 e successiva nota di precisazione prot. N. TRNIT-DACQ\P\2017\0024602 del 23.05.2017 è stato prorogato al 31.07.2017 il termine entro il quale avrebbe dovuto verificarsi una delle due predette condizioni;
su richiesta di Trenitalia prot. n TRNIT-AD/P/2017/0002669 del 18/01/2017, il MIT ha presentato alla Commissione Europea, con nota prot. 1760 del 21/03/2017e ricevuta dalla UE il 24/03/2017, richiesta di deroga all’applicazione delle STI LOC&PAS e NOISE 2014, ai sensi dell’art. 9 lett. d) della Direttiva 2008/57/CE per consentire la messa in servizio dei convogli in parola;
ai sensi dell’Art. 9 comma 5 della richiamata Direttiva, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda accompagnata dal dossier completo, in assenza di decisione la domanda si intende accettata (silenzio assenso);
nelle more del termine di cui al precedente punto, con atto modificativo rubr. 3565 del 21/07/2017 all’Atto Integrativo rubr. n. 7831 del 12.12.2016, Trenitalia ed Alstom hanno deciso di conferire efficacia all’Atto Integrativo;
poiché non è stata emessa alcuna decisione da parte della Commissione Europea, la domanda di deroga sopra richiamata si intende formalmente accettata;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale,
contenente disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Puglia ;
con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C (2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11 settembre 2017 e ha approvato il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020;
Nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”, individua l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture.
con DGR n. 1484 del 28.09.2017 “Procedura negoziata per l’acquisto di materiale rotabile e programmazione interventi a valere su risorse POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 – Azione 7.3, delibere CIPE 26/2016 e 54/2016”, la Giunta della Regione Puglia ha autorizzato l’acquisto di n. 3 (tre) elettrotreni monopiano di tipo Jazz 4 casse, mediante la cessione pro-quota del contratto di fornitura stipulato con Alstom, conferendo mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità a provvedere all’adozione degli atti conseguenti;
Trenitalia, a seguito della emanazione della predetta DGR n. 1484 del 28.09.2017 e delle esigenze di rinnovo della flotta manifestate anche dalla Regione Campania, ha esercitato l’opzione, con atto rubr. 4581 del 29/09/2017, per la fornitura di ulteriori n. 15 (quindici) elettrotreni monopiano “Jazz”, di cui n. 3 (tre) elettrotreni 4 casse ETR 324 per la Regione Puglia;
con DGR n. 97 del 21.01.2018 la Giunta regionale Puglia ha approvato lo schema di contratto di cessione pro quota del contratto rubr. 1375 del 20.11.2012 stipulato tra Trenitalia e Alstom per la fornitura di elettrotreni
monopiano Jazz;
con contratto sottoscritto il 9 febbraio 2018 (n. 020572 di Rep. del 4 aprile 2018) Trenitalia ha ceduto pro quota alla Regione il contratto stipulato con Alstom rubr. 1375 del 20.11.2012 così come integrato e modificato dagli atti meglio indicati nel contratto in questione, per la fornitura di n. 3 (tre) elettrotreni monopiano Jazz a 4 casse, , per un importo complessivo di € 17.310.000,00 (IVA esclusa), finanziati con risorse a valere sul POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 – Azione 7.3;
il predetto contratto prevede che i nuovi elettrotreni acquistati dalla Regione saranno concessi a Trenitalia in comodato d’uso in virtù di separato contratto, con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali pugliesi; resta inteso che qualora in esito ad una procedura di gara, relativamente ai servizi attualmente eserciti da Trenitalia, subentrasse a quest’ultima una diversa impresa ferroviaria, tali treni ritorneranno nella disponibilità della Regione;
la Regione e Trenitalia, in data 14.06.2018, hanno sottoscritto il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia per il periodo 2018-2032 (di seguito “Contratto di Servizio”);
lo schema del presente contratto di comodato d’uso è stato approvato con DGR n. ……del ;
le Parti con il presente atto intendono pertanto formalizzare le condizioni ed i
termini del comodato d’uso dei predetti elettrotreni;
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato d’uso (di seguito “Contratto”).
ARTICOLO 2
Oggetto e durata
La Regione concede in comodato a Trenitalia – in qualità di gestore dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale – n. 3 (tre) elettrotreni monopiano “Jazz” a 4 casse oggetto del contratto di cessione pro quota sottoscritto il 9 febbraio 2018, identificati con i seguenti numeri seriali:
1) ETR 324.010 matricola ;
2) ETR 324.011 matricola ;
3) ETR 324.012 matricola ……..
Il Presente Contratto ha validità dalla data di sottoscrizione – e comunque, con riferimento a ciascun rotabile, dalla data del verbale di presa in consegna di cui al successivo art. 3 - fino alla data del 31.12. 2032.
Resta fermo che il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui Trenitalia non dovesse più risultare affidataria, per qualsiasi ragione o causa, del servizio di trasporto ferroviario regionale in Puglia.
ARTICOLO 3
Modalità e termini di esecuzione
I rotabili identificati nel precedente articolo 2, idonei alla circolazione sull’infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., saranno utilizzati da Trenitalia esclusivamente per i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale di cui al separato Contratto di Servizio o comunque espletati su indicazione della Regione stessa.
I predetti rotabili, di proprietà della Regione, saranno consegnati, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Contratto di cessione pro-quota sottoscritto in data 09/02/2018, direttamente dal fornitore a Trenitalia, che agirà in nome e per conto della Regione, mediante la sottoscrizione di un apposito verbale, in condizioni di perfetto funzionamento, esenti da vizi e con caratteristiche idonee e corrispondenti ai requisiti ed ai livelli prestazionali stabiliti dal citato contratto, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. Sui rotabili in questione dovranno essere apposte delle targhe (interne ed esterne) con il riferimento all’acquisto degli stessi con fondi del POR FESR Puglia 2014 – 2020, in conformità alle specifiche tecniche riportate nell’allegato II del Reg. UE n. 821/2014.
Trenitalia verrà immessa nel possesso di ciascun rotabile con la sottoscrizione in contradditorio con la Regione di un successivo “verbale di presa in consegna” secondo il modello allegato al presente Contratto (Allegato 1), al fine di attestare lo stato d’uso del rotabile e la sua idoneità all’utilizzo cui è destinato.
Contestualmente Trenitalia conferma di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria per l’inserimento di tale tipologia di rotabile nel certificato di sicurezza di Trenitalia e per l’assunzione – a partire dalla data del “Verbale di
presa in consegna” dei rotabili – delle vesti di “Titolare”, “Detentore”, nonché di “Soggetto Responsabile della Manutenzione” dei medesimi.
Al momento della restituzione dei rotabili verrà redatto in contraddittorio un “Verbale di restituzione” secondo il modello allegato al presente Contratto (Allegato 2) dal quale dovranno risultare le condizioni, salvo la normale usura, in cui si trova il rotabile e le eventuali condizioni difformi rispetto a quanto constatato in occasione del “Verbale di presa in consegna”.
ARTICOLO 4
Manutenzione
La Regione ha conferito a Trenitalia, con contratto di cessione pro quota sottoscritto in data 09/02/2018, mandato con rappresentanza per gestire per suo conto tutte le attività tecnico-amministrative strettamente e direttamente collegate alla gestione della commessa, inclusa la messa in esercizio e la circolazione dei treni.
Tale mandato a Trenitalia include anche l’esercizio, da parte del Comodatario, di tutti i diritti inerenti gli obblighi di garanzia prestati dalla ditta fornitrice Alstom per i rotabili oggetto del presente Contratto.
Si prende atto che la ditta fornitrice dei rotabili e/o le imprese terze incaricate della loro manutenzione sottoscriveranno con Trenitalia un apposito disciplinare tecnico al fine di definire le necessarie procedure di interfaccia e consentire un efficace ed efficiente espletamento delle attività manutentive, incluso l’eventuale accesso ad impianti di Trenitalia, in applicazione del mandato sopra conferito.
Fatti salvi gli interventi rientranti negli obblighi di garanzia di cui sopra e confermato quanto previsto dall’art. 2 comma 8 del contratto di cessione pro quota del 9/2/2016 in merito al mantenimento della conformità dei convogli al Tipo autorizzato dall’ANSF, le Parti convengono espressamente che gli interventi di manutenzione sui rotabili oggetto del Contratto saranno regolati come segue:
1 la manutenzione ordinaria, comprendente gli interventi sia programmati (nel rispetto del piano di manutenzione approvato da CESIFER) che non programmati, tutti riepilogati nella scheda allegata al presente Contratto (Allegato 3), è a cura di Trenitalia e con oneri a suo carico;
2 la manutenzione straordinaria, sia programmata che non programmata, è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato 3, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del Contratto di Servizio; gli interventi previsti al punto 6 del citato Allegato, saranno a cura di Trenitalia ma con oneri, invece, a carico della Regione, la quale sarà tenuta al pagamento ovvero alla restituzione a Trenitalia dei relativi importi entro 300 (trecento)
giorni dalla emissione della relativa fattura o nota di credito.
ARTICOLO 5
Penali ed altre contestazioni
Le penali previste dal Contratto di Servizio non trovano applicazione nei confronti di Trenitalia qualora i malfunzionamenti o l’indisponibilità dei mezzi siano attribuibili agli interventi in garanzia a carico della ditta fornitrice dei rotabili.
Eventuali contestazioni in ordine all’applicazione delle penali previste dal Contratto di Servizio e conseguenti ad indisponibilità o malfunzionamenti dei rotabili concessi in comodato d’uso non riconducibili alle attività prestate dalla ditta fornitrice dei rotabili, sono regolate nell’ambito del medesimo Contratto di Servizio.
ARTICOLO 6
Polizza assicurativa
Agli effetti del presente Contratto, Trenitalia dichiara di possedere idonea copertura assicurativa avendo stipulato con primarie Compagnie, di cui è capogruppo Generali Assicurazioni S.p.A., le seguenti polizze “Incendio e Danni”: contratti n. 371009945 e 371009946; Trenitalia si impegna a mantenere operante la copertura assicurativa “Incendio e Danni” sino alla scadenza del presente Contratto.
Le suddette polizze assicurano i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, purché a qualsiasi titolo in uso, godimento o custodia dell’assicurato.
Le Parti si impegnano a stipulare a propria cura e spese e a mantenere operante, per tutta la durata del presente Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia dei danni sofferti da terzi, con un massimale di 50 (cinquanta) milioni di Euro.
ARTICOLO 7
Responsabilità per danni
Trenitalia assume ogni responsabilità per danni al personale o alle cose della Regione ovvero a terzi derivanti dai rotabili in comodato, riconducibili esclusivamente a fatto proprio o dei suoi dipendenti, impegnandosi in tal caso a tenere sollevata ed indenne la Regione da qualsiasi richiesta o pretesa dovesse essere avanzata da parte di terzi.
ARTICOLO 8
Clausola risolutiva espressa
Le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:
- mancato rispetto da parte della Regione degli obblighi di pagamento di cui al precedente art. 4 comma 4 punto 2;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 9;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 10;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 17.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell’altra Parte, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni.
ARTICOLO 9
Trasparenza
Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti con il presente Contratto per tutta la sua durata, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 10
Codice Etico
Le parti di impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari che, seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., E’ fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 11
(Protezione dei dati personali)
Trenitalia e la Regione tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente Contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel medesimo Contratto.
1. Titolari del trattamento e DPO
Trenitalia S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0
– 00000 Xxxx. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La Regione titolare del trattamento, rappresentata dal … è contattabile all’indirizzo e-mail …. , con sede legale in via ….. . Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo e-mail …. .
2. Tipologie di dati personali
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato;
Comuni: dati anagrafici, dati di contatto.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
3. Finalità del Trattamento
In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) amministrative o contabili: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale);
b) esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia e/o per la Regione di dare esecuzione al presente Contratto.
4. Soggetti destinatari dei dati Soggetti riconducibili a Trenitalia:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Altra società del Gruppo FS. Soggetti riconducibili alla Regione:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti. Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia e/o alla Regione:
• autorità giudiziarie;
• autorità di pubblica sicurezza;
• altri soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia e dalla Regione o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia e della Regione e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
• per Trenitalia il Data Manager alla casella mail………………., ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
• per la Regione il Data Manager alla casella mail …. , ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo e-mail: …. .
5. Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
6. Conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. 3, lettera a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti del Contratto.
7. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia e alla Regione l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:
• Trenitalia, contattabile alla casella mail del Data Manager …………….
ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
• la Regione, contattabile alla casella mail …. ovvero rivolgendosi ai Data Protection Officer contattabile all’indirizzo e-mail …… .
Le Parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all’altra Parte.
ARTICOLO 12
Oneri fiscali
Eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo a variazioni dei corrispettivi previsti.
ARTICOLO 13
Divieto di cessione del Contratto
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ARTICOLO 14
Domicilio del Comodante
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, il Comodante dichiara il proprio domicilio in Bari Lungomare X. Xxxxx n. 33, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Comune di Bari.
ARTICOLO 15
Domicilio del Comodatario
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, il Comodatario, la cui sede legale è sita in Roma alla Piazza della Croce Rossa n° 1, dichiara il proprio domicilio in Xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Comune di Roma.
ARTICOLO 16
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 17
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione del medesimo Contratto. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, la Regione si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893 o inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 18
Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato 1: Verbale di presa in consegna; Allegato 2: Verbale di restituzione;
Allegato 3: Scheda degli interventi manutentivi e relativa attribuzione.
Per Trenitalia S.p.A. Per Regione
Puglia