COMMA 3-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ACqUISIZIONE DI bENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 33,
COMMA 3-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006
enti …
premesse ... definizioni:
- Codice: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Regolamento: il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
- TUEL: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Centrale di Committenza: ufficio comune, costituito presso la Comunità Montana di , operante come unica Centrale di Committenza
Capo I
Finalità ed elementi di riferimento
Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione per la sua corretta interpretazione ed applicazione,.
2. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante un “ufficio comune”, costituito presso la Comunità Montana di , operante come unica Centrale di Committenza.
3. La convenzione è finalizzata in particolare a:
a. consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell’articolo 33, comma 3-bis del Codice e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi, anche nell’ottica di attivare un’azione coordinata per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aree sovraccomunali, ispirata in particolare ai principi di innovazione e sviluppo sostenibile;
c) favorire una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione, nel pieno riconoscimento di un ruolo attivo degli enti locali affinché concorrano, in particolare attraverso le aggregazioni di riferimento, alla realizzazione di un processo finalizzato ad uniformare la regolamentazione delle procedure d’appalto in collaborazione con la Stazione Appaltante provinciale e le altre Centrali di committenza presenti sul territorio;
d) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di approvvigionamento;
e) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisto, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tra i Comuni associati;
f) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisto, mediante il rafforzamento della qualificazione e delle competenze attraverso specifici percorsi formativi e di aggiornamento realizzati anche in sinergia con la Stazione Appaltante provinciale e con le altre Aggregazioni presenti sul territorio nonché attraverso la costante interazione, lo scambio di best practices e la messa a sistema delle conoscenze e delle professionalità;
g) operare nel pieno rispetto dei principi comunitari e dei principi di cui all’articolo 2 del Codice, ponendo in essere le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di condizionamento e di corruzione;
h) promuovere un crescente ricorso alle procedure di aggiudicazione mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto;
i) avviare l’iter finalizzato alla costituzione, qualora sussistano i presupposti normativi, di un “Soggetto aggregatore” ai sensi del combinato disposto del comma 1 lett. a) e comma 3 lett. a) dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11/11/2014, articolato in diverse sezioni operative rappresentate dalle Centrali di committenza operanti sul territorio bresciano;
4. Nell’ottica del perseguimento delle finalità di cui al comma 3, gli enti aderenti alla presente convenzione collaborano con la Comunità Montana nell’attuazione “Protocollo d’intesa per la collaborazione in materia di funzioni di Centrale di committenza/Stazione Appaltante”, sottoscritto tra la Provincia di brescia e le Comunità Montane in data . A tal fine la Centrale di committenza promuove l’espletamento di procedure di acquisto di interesse diffuso sul territorio anche mediante il coinvolgimento della Stazione Appaltante provinciale o di altra Centrale di Committenza.
5. La convenzione è aperta all’adesione degli enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l’ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni.
Art. 2 – Ambito di applicazione della convenzione
1. I comuni aderenti alla presente convenzione assolvono agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, attribuendo alla Centrale di committenza, istituita, predisposta e organizzata presso la Comunità Montana di , le funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi così come elencate al successivo articolo 4.
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della Centrale di committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei termini, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dalla presente convenzione.
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di approvvigionamento nei casi previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate negli articoli da 9 a 13.
4. I Comuni associati possono richiedere di avvalersi della Centrale di committenza anche nei casi in cui non obbligati all’acquisto in forma associata, previo specifico e preventivo accordo tra le parti e secondo le modalità previste nel regolamento della Centrale stessa.
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto “stazioni appaltanti” e mantengono tale status, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’A.U.S.A.
6. La Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi della Comunità Montana sono utilizzati nelle procedure svolte dalla stessa, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti della Comunità Montana in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (“A.U.S.A.”) presso l’A.N.A.C. ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (“R.A.S.A”).
7. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l’ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – anche in economia - di lavori, beni e servizi, disciplinate, anche in parte, dal Codice o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del TUEL.
8. L’ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990;
c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del TUEL), organizzazioni consortili (articolo 31 del TUEL), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico- privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lett. f) del Codice;
e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lett. g) del Codice e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’articolo 32, comma 1 del Codice e da altre disposizioni di legge.
g) alle procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal Codice o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara (“CIG”), con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( “A.N.A.C.”) n. 4/2011.
Art. 3 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha una durata decorrente dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre 2019.
2. Entro i sei mesi precedenti la scadenza, i Comuni associati, previa verifica dei risultati conseguiti in relazione alle attività di approvvigionamento gestite in forma associata, formalizzano la conferma del presente modello organizzativo, approvando una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento ovvero deliberano una diversa scelta per l’assolvimento degli obblighi di acquisto in forma aggregata.
Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati
Art. 4 - Funzioni esercitate dalla Centrale di committenza e principi regolanti l’esercizio delle sue attività
i.Alla Centrale di committenza sono attribuite, in base all’articolo 30 del TUEL, le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all’acquisizione di lavori, beni e servizi:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione (approvata dagli stessi) con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del Regolamento;
a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’ente o degli enti interessati;
a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente; a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale;
a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati e inoltre, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
a.6.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
a.7.) predisposizione ed adozione di una modulistica standardizzata;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) redazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
b.2.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in accordo con i Comuni associati;
b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub- fase dell’aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso ovvero invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’ esaurimento della gara; b.3.3.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
b.3.4.) verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall’articolo 48 del Codice;
b.3.5.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
b.3.6.) supporto (su richiesta) al responsabile unico del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
b.3.7.) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
b.3.8) effettuazione dei controlli obbligatori ai sensi dell’articolo 11 comma 8 del Codice;
b.3.9.) gestione delle attività relative all’aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12 comma 1 del Codice [solo nel caso in cui le attività della Struttura committente si concludano con l’aggiudicazione definitiva non efficace in quanto atto non a rilevanza contabile in base all’articolo 183 del tuEL]
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell’appalto, quando comportanti l’intervento della Centrale di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata.
xx.Xx Centrale di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l’A.N.A.C. e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all’aggiudicazione provvisoria.
iii.Nell’organizzazione delle procedure di acquisto, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la Centrale di committenza, d’intesa con i comuni associati, valuta, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali.
xx.Xx Centrale di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell’ambito della stessa.
Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale di committenza nell’interesse ed in collaborazione con i Comuni associati
1. La Centrale di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari per una più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi nell’interesse dei Comuni associati e nel perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 comma 3:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), beni e servizi;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica delle Centrali di committenza e della Stazione appaltante provinciale.
2. Ogni Comune associato comunica alla Centrale di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
a) i contratti di lavori, beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo;
b) i fabbisogni minimi con particolare riferimento alle forniture di beni ed ai servizi ricorrenti.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente alla Centrale di committenza, fornendo tutti gli elementi utili e i documenti necessari all’avvio delle procedure di approvvigionamento, entro il termine di cui alla lettera b.3.1) del precedente comma articolo.
4. La Centrale di committenza può svolgere anche le seguenti attività, finalizzate a sostenere i Comuni associati nell’utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi:
a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico- privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal Codice, dal Regolamento e, comunque, dall’ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.
Art. 6 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di committenza
1. I singoli Comuni, in relazione all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante procedure gestite Centrale di committenza
svolgono le seguenti funzioni ed attività:
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
a.2.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice ed in base a quanto stabilito dai successivi articoli 17, 19 e 20;
a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del Regolamento, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla Struttura organizzativa fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura in economia mediante cottimo fiduciario nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale di committenza, formulato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 125 commi 8 e 11 del Codice;
a.6.) la predisposizione e l’approvazione, per appalti di lavori, dell’elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell’articolo 123 del Codice;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall’articolo 11, comma 2 del Codice e dall’articolo 192 del TUEL, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa;
b.2.) trasmissione della determinazione a contrarre (esecutiva ai sensi di legge) e relativi allegati alla Centrale di committenza ai fini degli adempimenti successivi e collaborazione con la stessa in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
b.4.) formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, in base all’articolo 11,
comma 13 del Codice ed in rapporto ad una delle soluzioni individuate dal precedente successivo articolo 8;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) gestione di tutte le attività relative all’esecuzione dei contratti previste dal Codice e dal Regolamento, nonché da normative specifiche;
c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d’opera (per i lavori) in base all’articolo 132 del Codice o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli articoli 310 e 311 del Regolamento, con relative decisioni e conseguente tempestiva comunicazione alla Centrale di committenza;
c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all’appaltatore, compresa l’applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
Art. 7 - Attività della Centrale di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata
1. Qualora sussistano i presupposti per l’affidamento di lavori, beni e servizi mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 3 comma 40 del Codice, il singolo Comune associato, che necessiti dell’acquisizione, adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l’utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla Centrale di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all’affidamento.
2. Ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione della Centrale di committenza la quale, in ogni caso, può evidenziare eventuali criticità o illegittimità inerenti detti presupposti, consentendo allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
Art. 8 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla Centrale di committenza
1. Le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dalla Centrale di committenza e riferibili ad una gestione per lotti dell’appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla Centrale di committenza riferibili a una gestione unitaria dell’appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l’affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un’ottimale applicazione del presente articolo, i Comuni associati definiscono, in accordo con la Centrale di committenza, la scelta più idonea in rapporto alla natura e alle peculiarità dell’appalto nonché alla semplificazione dei rapporti con l’operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.
Art. 9 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento
1. I singoli Comuni possono procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi attraverso l’utilizzo degli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto iscritto all’elenco previsto dall’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) con maggior afferenza territoriale, nel rispetto della normativa disciplinante l’uso di tali strumenti per l’espletamento delle procedure di acquisto.
Art. 10 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di beni e di servizi senza l'ausilio della Centrale di committenza
1. In tutti i casi in cui i Comuni associati possono procedono procedere autonomamente all’acquisizione lavori, beni e servizi, essi trasmettono alla Centrale di committenza la determinazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi di legge, ai fini delle attività di monitoraggio dei fabbisogni e programmazione degli acquisti.
Art. 11 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte all’albo regionale, ad organismi di volontariato e ad associazioni
1. La Centrale di committenza svolge, su richiesta di uno o più Comuni:
a) le procedure per l’affidamento di servizi non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B (e loro consorzi) del rispettivo albo regionale in base a quanto previsto dall’articolo 5 della Legge n. 381/1991;
b) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzioni con organismi di volontariato o con associazioni anche di promozione sociale in base a quanto previsto dalla normativa vigente assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
c) le procedure per l’affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall’articolo 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla normativa regionale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
Art. 12 - Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate rispettivamente dagli articoli 175 e 176 del Regolamento, sono espletate a cura del Responsabile unico del procedimento nominato dal singolo Comune in base al successivo articolo 19 o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti in base al successivo articolo 17 presso la Centrale di committenza.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile unico del procedimento di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento delle suddette procedure, provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal Codice, operando nell’ambito delle attività della Centrale di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.
Art. 13 - Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali
1. I singoli Comuni possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell’A.N.A.C. n. 4/2011:
a) le spese ammissibili (ed i relativi limiti di importo) devono essere tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli articoli 152 e 153 del TUEL;
b) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
c) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 14 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale di committenza e gestione delle richieste di accesso agli atti
1. La Centrale di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale e conservazione sostitutiva, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisto svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del Codice, nei termini consentiti dal medesimo articolo 13 sino alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della Centrale di committenza, individuato in base al successivo articolo 18, è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma.
Art. 15 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza
1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisto gestite dalla Centrale di committenza, la stessa collabora con i Comuni associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di committenza.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla Centrale di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
4. L’esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati al fine di consentire alla Centrale di committenza:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall’articolo 84, comma 6 del Codice per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
Capo III - Organizzazione
Articolo 16 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza
1. La Centrale di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell’ambito dell’organigramma della Comunità Montana.
2. La Comunità Montana, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:
a) approva specifiche disposizioni regolamentari/integrative del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del TUEL, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all’organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, ai fini della disciplina dell’organizzazione della Centrale di
committenza;
b) con deliberazione della Giunta Esecutiva, approva la dotazione organica della Centrale di committenza, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo articolo 17, garantendone un tendenziale equilibrio nell’utilizzo.
3. II Presidente della Comunità Montana, sentiti i Sindaci dei comuni associati, nomina, con proprio provvedimento, il Responsabile della Centrale di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del TUEL con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura.
4. Il Responsabile della Centrale di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto con funzioni di vice- responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o, in mancanza, alla categoria C, che sostituisce il Responsabile in tutti i casi di assenza o impedimento.
5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile coordina le attività delle risorse umane assegnate alla Centrale di committenza e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo all'ente di provenienza. L’organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere definita tenuto conto delle esigenze della Centrale di committenza. L'eventuale necessità di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della Centrale di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile dell'ente di appartenenza del dipendente.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, per i costi comuni, le entrate e le spese gestite Centrale di committenza sono iscritte nel bilancio della Comunità Montana, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa centrale, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale di committenza e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso la Comunità Montana.
8. La Centrale di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, utilizzando l'albo pretorio on-line ed il sito istituzionale della Comunità Montana e, quando previsto, il sito istituzionale del Comune proponente l’acquisto.
9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’ANAC nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli enti associati definiscono gli obblighi di pubblicazione di competenza della Centrale di committenza e quelli di competenza dei singoli Comuni associati.
10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono le competenze, i processi e i profili di interazione tra gli stessi Comuni e la Centrale di committenza.
Art. 17 - Risorse umane operanti presso la Centrale di committenza
1. I singoli Comuni possono individuare tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere le attività nell’ambito della Centrale di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. A seconda dei profili necessari, i singoli Comuni individuano le risorse umane fra i propri dipendenti già operanti come Responsabili unici del procedimento (“R.U.P.”) o comunque aventi una qualificazione ed un’esperienza adeguata a svolgere tale ruolo nonché fra i dipendenti che, per qualifica professionale ed esperienza, siano in grado di svolgere attività di assistenza al R.U.P. o di studio e supporto alla predisposizione degli atti di gara ed all’espletamento delle procedure di acquisto.
3. I singoli Comuni possono distaccano distaccare o assegnare in comando presso la Centrale di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi ovvero definiscono definire una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione della Comunità Montana tali soggetti, al fine di consentire la loro operatività nell’ambito della Centrale di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
Art. 18 - Responsabile della Centrale di committenza – ruolo e competenze
1. Con particolare riferimento a quanto stabilito all’articolo 16, il Responsabile Centrale di committenza agisce per conto della stessa, adottando proprie determinazioni e rispondendo della sua gestione nella realizzazione di tutte le attività ad essa attribuita ai sensi della presente convenzione, ivi compreso l’assolvimento di tutti gli obblighi e adempimenti inerenti le procedure di acquisto fino all’aggiudicazione provvisoria [formulazione relativa all’aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l’attività della Struttura committente non concludibile con l’aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all’articolo 183 del tuEL] oppure fino all’adozione della specifica determinazione di aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del Codice [formulazione relativa all’aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l’attività della Struttura committente concludibile con l’aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all’articolo 183 del TUEL, posta la trasformazione della prenotazione di impegno al momento del riconoscimento dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in funzione della determinazione effettiva del soggetto creditore].
2. Il Responsabile della Centrale di committenza partecipa ai lavori del Tavolo tecnico provinciale sulle Centrali di committenza previsto nel Protocollo di cui al precedente articolo 1 comma 3, ai fini all’attuazione degli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione.
Art. 19 - Responsabile unico del procedimento
1. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e beni facendo ricorso alla Centrale di committenza, in base all’articolo 10 del Codice ed alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, nominano per ciascun acquisto un unico Responsabile del procedimento (oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione/dei lavori), il quale:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni previste dal Codice e dal Regolamento con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal Codice e dal Regolamento nonché, nel caso di lavori, provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto in particolare dall’articolo 55 del Regolamento stesso;
c) si correla al Responsabile della Centrale di committenza, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 2;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori, servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione degli appalti di servizi e forniture, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del Codice e del Regolamento;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all’esecuzione e al controllo dell’appalto di lavori pubblici come regolate dalle disposizioni del Codice e del Regolamento;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 8 del Codice e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
i) partecipa alla ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92 del Codice secondo quanto stabilito nel regolamento della Centrale di committenza.
2. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte della Centrale di committenza, il Responsabile unico del procedimento:
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base al precedente articolo 17;
b) interviene nella fase relativa all’affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la Struttura organizzativa le seguenti attività:
b.1.) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, il codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall’articolo 10 del Codice, nonché dagli articoli 9 e 10 nonché e dagli articoli 272 e 273 del Regolamento inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della Centrale di committenza;
b.3.) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto
previsto dall’articolo 12 del Regolamento nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all’articolo 86, comma 3 dello stesso Xxxxxx;
b.4.) realizza tutte le attività ausiliarie al Responsabile della Centrale di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
b.5.) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
3. Il Responsabile unico del procedimento interviene per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli da 9 a 14, operando nell’ambito delle attività riferibili alla Centrale di committenza, quando non diversamente previsto.
4. Il ruolo del Responsabile della Centrale di committenza è compatibile con quello di Responsabile unico del procedimento della Comunità Montana.
5. Il Responsabile unico del procedimento fornisce alla Centrale di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.
Art. 20 - Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati
1. Il Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della Centrale di committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 274 del Regolamento ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d’intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile unico del procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all’articolo 279 del Regolamento, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali;
b) collabora con il Responsabile della Centrale di committenza per la definizione del quadro complessivo dell’appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
c) collabora con il Responsabile della Centrale di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali oltre alla metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all’appalto o per l’eventuale unico lotto;
e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all’avvio della procedura di gara;
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall’art. 121 del Regolamento nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice,
nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all’articolo 86, comma 3 dello stesso Xxxxxx;
h) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall’articolo 10 del Codice e dalle disposizioni del Regolamento;
i) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all’aggiudicazione definitiva;
j) collabora con i singoli Comuni, in relazione all’aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall’articolo 7, comma 8, lett. a) del Codice.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell’art. 274 del Regolamento e operanti nell’ambito della Centrale di committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall’articolo 7, comma 8 del Codice e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile unico del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.
Art. 21 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta di norma dal Responsabile della Centrale di committenza, il quale provvede alla nomina dei componenti tra i soggetti assegnati ai sensi del precedente articolo 17, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. Resta salvo quanto stabilito dal successivo comma 3.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Centrale di committenza che individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell’individuazione operata dai Comuni associati in base al precedente articolo 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell’interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura. In caso di accertata carenza, il Responsabile della Centrale di committenza individua esperti esterni, d’intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 84, comma 8 del Codice.
3. Il Responsabile della Centrale di committenza assume, di norma, la Presidenza della Commissione giudicatrice oppure, in caso di assenza, di impossibilità, di impedimento anche temporaneo, di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina quale Presidente della Commissione giudicatrice:
a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato, operante presso la stessa Centrale di committenza in base all’individuazione effettuata secondo il precedente articolo 17, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile unico del procedimento;
b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell’acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la
stessa Centrale di committenza in base all’individuazione effettuata secondo il precedente articolo 17, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell’ente esercitante le prerogative di cui all’articolo 107 del TUEL, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata.
5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa, tale soggetto opera nell’ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale.
Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati
Art. 22 – Conferenza dei Sindaci
1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, quale sede di confronto e consultazione per:
a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della Centrale di committenza;
b monitorare l’attività, l’andamento economico e i risultati della Centrale di committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Presidente della Comunità Montana nonché quando richiesto da almeno un terzo dei Sindaci dei comuni convenzionati, in ogni caso con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre:
a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;
b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari della gestione associata ed in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale di committenza;
c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale di committenza, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta, predisposta dal suo Responsabile.
4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell’ente associato di appartenenza.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile della Centrale di committenza ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice responsabile.
Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati
Art. 23 - Rapporti finanziari e riparto delle spese
1. La Centrale di committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati che assegnano in distacco alla Centrale di committenza le risorse umane individuate in base al precedente articolo 17, mantengono pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali. Nel caso di assegnazione delle risorse umane mediante il comando, i Comuni trasferiscono gli oneri del personale alla Comunità Montana, che provvederà al successivo riparto, come stabilito nel seguente comma.
4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese per il personale della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi della Comunità Montana (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Comunità Montana, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
6. Ciascun Comune associato rimborsa alla Comunità Montana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti da parte degli enti associati avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo dalla Centrale di committenza.
9. I costi generali sono ripartiti annualmente, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali di una sua rideterminazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
11. Il rimborso del costi generali e del costi comuni di tutti i costi della centrale di Committenza avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila. Responsabile della Centrale di committenza.
12. Il Responsabile della Centrale di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.
Capo VI Disposizioni generali e finali
Art. 24– Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito delle proprie attribuzioni ed in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n .196/2003, la Comunità Montana di
ed i comuni associati sono co-titolari del trattamento dei dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi disciplinati dalla presente convenzione e titolari autonomi del trattamento dei dati personali inerenti la gestione delle risorse umane operanti presso la Centrale di committenza di cui al precedente articolo 2.
Art. 25 - Prevenzione della corruzione
1. Le attività della Centrale di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. n. 190/2012 con particolare riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“P.T.P.C.”) adottato dalla Comunità Montana.
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Comunità Montana per l’inserimento nel P.T.P.C.
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale di committenza, essi devono rispettare il P.T.P.C. adottato dal proprio Comune.
Art. 26 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico
1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del Codice e del Regolamento, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. La Centrale di committenza ed i Comuni associati si impegnano, mediante il coinvolgimento rispettivamente del Responsabile e dei Dirigenti/Responsabili di Servizio, alla promozione di modelli procedurali definiti sulla base delle proprie esperienze nonché di esigenze normative, tecniche che potranno essere condivise nell’ambito del Tavolo tecnico provinciale di cui all’articolo 1 comma 4.
Art. 27 - Recesso dalla convenzione
1. Per ragioni di pubblico interesse, ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di esercizio di tale attribuzione da parte della Comunità Montana, quest’ultima dovrà garantire il regolare funzionamento della Centrale di committenza, sino all’individuazione di un nuovo modello organizzativo deputato alla gestione associata degli acquisti.
Art. 28 - Scioglimento della convenzione
1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata degli acquisti;
d) nel caso previsto dal precedente articolo 27.
Art. 29- Risoluzione delle controversie
1. La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita al Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto.