Delibera nr. 95 del 10/02/2022
Delibera nr. 95 del 10/02/2022
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON IAL LOMBARDIA INNOVAZIONE – APPRENDIMENTO – LAVORO DI BRESCIA PER IL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE TRIENNIO 2022 – 2024.
IL DIRETTORE GENERALE – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021
Coadiuvato da:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
RICHIAMATE le seguenti normative:
- Xxxxx 24.06.1997 n. 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, consente di promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962 n. 1859, finalizzati all’acquisizione di esperienze utili all’integrazione tra il sapere scolastico e l’operatività richiesta dal mondo del lavoro, nell’ambito di uno specifico progetto formativo;
- D.G.R. del 20 marzo 2012, n. 3153 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- DD.dd.uo.oo. n. 7105 del 29 luglio 2011, n. 10956 del 27 novembre 2012 e n. 12453 del 20 dicembre 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- Decreto Dirigente Struttura Accreditamento, Controlli e Comunicazione Regione Lombardia 17 maggio 2013 n. 4130 “Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curriculari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante”;
- D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” che regolamentano tirocini extracurriculari per l’inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della Legge 000/00
- Xxxxxxx n. 6286 del 07.05.2018 di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;
VISTO il regolamento dei tirocini presso le strutture dell'Azienda, adottato con d.D.G. n. 295 del 02.04.2019;
PREMESSO che questa Azienda con deliberazione n. 821 del 18.08.2015 aveva provveduto a rinnovare la convenzione con IAL Lombardia Innovazione – Apprendimento – Lavoro di Brescia per il tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del Corso di Laurea in Educazione Professionale;
PREMESSO che questa Azienda, con nota prot. n. 49175 del 17.12.2021, comunicava formale disdetta della suddetta convenzione e trasmetteva il testo della nuova convenzione predisposta nel rispetto delle più recenti previsioni normative;
PREMESSO, altresì, che IAL Lombardia, in virtù dell’accordo stipulato con l’Università degli Studi di Brescia per il suddetto Corso di Laurea e trovandosi tuttora nella necessità di individuare strutture ospedaliere o territoriali per le attività di tirocinio, ha chiesto a questa Azienda, in data 21.01.2022, la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione;
EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda e IAL Lombardia di Brescia, predisposto secondo le modalità previste dal sopra citato Regolamento aziendale;
PRECISATO che:
- questa Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
- verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
- per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- il tirocinio non può avere durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap;
- i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa così come previsto dal Regolamento aziendale;
- per il personale dipendente di questa Azienda, di norma, le ore previste dal tirocinio dovranno risultare da apposita separata timbratura;
CONFERMATO che la convenzione in oggetto:
• non comportano oneri specifici a carico di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda;
• non configurano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
• prevedono, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte di IAL Lombardia;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Xxxxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Xxxxxx Xxxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di attivare la convenzione con IAL Lombardia (Innovazione Apprendimento Lavoro) Srl di Brescia per il tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del Corso di Laurea in Educazione Professionale, precisando che lo stesso non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo convenzionale allegato, composto da n. 9 pagine;
3. di stabilire che la convenzione con IAL Lombardia ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile purché richiesto esplicitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza;
4. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali di comunicare il presente provvedimento alle strutture interessate per i successivi adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 32,00 sarà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, del 2022 al conto “Imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito con budget 1350001040/CON /P2200355. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ASST del Garda. La scuola si impegna a corrispondere, entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l’importo dell’imposta di bollo complessivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Esprimono parere favorevole:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
CONVENZIONE COLLETIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 e DDUO n. 10031 del 05.11.2013)
TRA
IAL LOMBARDIA Innovazione – Apprendimento - Xxxxxx Xxx (soggetto promotore) con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 – Brescia, Codice fiscale 80145370153, Partita I.V.A. 11118930152, rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Catania (CT) il 15 aprile 1959,
E
l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA - di seguito ASST
del Garda (soggetto ospitante) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Sanitario Dr. Xxxxxxx Xxxx, delegato dal Direttore Generale con delibera n. 41 del 07.10.2021;
PREMESSO CHE
– Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini;
– In data 10.06.2002 è stata stipulata una Convenzione tra Università degli Studi di Brescia e IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento- Lavoro srl sede di Brescia per l’attivazione della sezione del Corso di studi triennale delle Professioni Sanitarie in Educazione Professionale, abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale;
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– In applicazione dell’art. 2 di suddetta Convenzione, IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro srl sede di Brescia – al fine di perseguire, attraverso specifiche metodologie e principi, la formazione professionale di suddetta figura professionale – si impegna a definire per ciascun allievo uno specifico percorso di tirocinio, individuando idonee strutture presenti sul territorio, con le quali porre in atto un rapporto di convenzionamento che garantisca il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione
L’ASST del Garda si impegna ad accogliere presso le sue strutture:
- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di Tirocini curriculari;
- su proposta del soggetto promotore IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl Impresa Sociale.
ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione
Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata stabilita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e
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tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale
Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.
ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio
Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto
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Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5 – Diritti e obblighi del tirocinante Relativamente ai diritti ed agli obblighi del tirocinante si fa espresso rinvio all’art. 12 del Regolamento Aziendale, approvato con d.D.G. n. 295/2019.
ARTICOLO 6 - Indennità di partecipazione
1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:
Non è prevista l’indennità di partecipazione
E’ prevista l’indennità di partecipazione
ARTICOLO 7 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Ogni tirocinante è assicurato da Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Scienze cliniche e sperimentali:
- presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
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2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
formazione generale;
formazione specifica;
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs.n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale;
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ASST del Garda mette a disposizione un corso di formazione della durata di 2 ore da svolgersi in modalità e-learning sulla prevenzione da contagio Covid-19, che i tirocinanti dovranno frequentare dell’inizio delle tirocinio. Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning di ASST del Garda registrandosi e iscrivendosi al link xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ ] -
> Formazione -> Portale della Formazione -> Accesso esterni) selezionando il corso "COVID 19: il rischio biologico e la protezione degli operatori sanitari".
ARTICOLO 9 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità di 36 mesi a far tempo dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile purché esplicitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata a.r. – o a mezzo posta elettronica certificata - almeno 3 mesi prima della scadenza.
ARTICOLO 10 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
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Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso digravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
ARTICOLO 11 – Foro, privacy, Modello Organizzativo
Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nel rigoroso rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Nell’effettuare operazioni di trattamento dei dati personali - trattamento che potrà essere svolto anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati - le Parti assicurano che sarà data piena attuazione alle misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Le Parti si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti all’adempimento degli obblighi contrattuali, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità. E’ esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei
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dati personali riferiti agli assicurati. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti, ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. n. 101/2018, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 del Decreto.
ARTICOLO 12 – Codice di comportamento
Il soggetto promotore dichiara di aver preso visione sul sito www.asst- xxxxx.xx del Codice di Comportamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, impegnandosi al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. La mancata osservanza dei suddetti principi, comporta l’automatica risoluzione della presente collaborazione.
Le parti sono consapevoli che la violazione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 13 – Registrazione
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico delle parte richiedente. La presente convenzione è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall’ASST del Garda, giusta autorizzazione n. 2648 del 16/01/2016 rilasciata dall’Agenzia
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delle Entrate, Ufficio Territoriale di Montichiari.
IAL Lombardia si impegna a corrispondere all’ASST del Garda, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l’importo dell’imposta di bollo complessivo dovuta, utilizzando il sistema PagoPA, al sito web di regione Lombardia tramite il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx, selezionando la sezione “Altre tipologie di pagamento” “Altri Proventi”.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale. Brescia / /
Firmato digitalmente
Per il Soggetto Promotore IAL Lombardia Brescia
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente Per il Soggetto Ospitante ASST del Garda
Per delega del Direttore Generale Il Direttore Sanitario
Dr. Xxxxxxx Xxxx
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