Contract
ALLEGATO A)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE MODI DI DIRE ONLUS DI PRATO PER PRESTAZIONI DI LOGOPEDIA E NEUROPSICOMOTRICITA’ RIVOLTI AD UTENTI CON TRISOMIA 21, SINDROME DI XXXXXXXX E ALTRE DISABILITÀ DI ORIGINE GENETICA IN CARICO ALL’AREA SALUTE MENTALE INFANZIA ED ADOLESCENZA PER UTENTI <18 ANNI - PERIODO VALIDITA’ DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 10/041/2020 ;
E
La FONDAZIONE MODI DI DIRE ONLUS di Prato, di seguito denominata “Fondazione”, codice fiscale 92098900480, P.I. 02381560974 con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 nella persona del suo Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, ”, quale soggetto proprietario e gestore del Centro ambulatoriale ubicato in Prato, Xxx X. Xxxxxxx, 00/00;
VISTI
• il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
• l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...";
• la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
• la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
• il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
• il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
• la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
PREMESSO CHE
• la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di
utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
• il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73 del 09.10.2019 al Focus n.3 “ Dedicato alla Salute Mentale”, in continuità con i precedenti Piani prevede “la garanzia di una risposta tempestiva ai bisogni degli utenti a partire dall’esordio, superando attraverso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato PTRI il paradigma della “stabilizzazione clinica””;
• il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Direttore Area Salute Mentale e Infanzia e Adolescenza/UFC SMIA Prato, con scheda di fabbisogno sottoscritta in data 25/11/2019 hanno chiesto di definire un accordo contrattuale per prestazioni di logopedia e neuro psicomotricità rivolte ad utenti con Trisomia 21, Sindrome di Xxxxxxxx dell’Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza <18 anni con la Fondazione, dichiarando con relazione allegata che “la Fondazione Modi di Dire è divenuta un centro di riferimento di rilevanza nazionale per la Comunicazione Aumentativa Alternativa e per gli interventi nei soggetti con grave disabilità intellettiva e disturbo del linguaggio e della comunicazione
• il Direttore Sanitario, ha firmato in data 27/11/2019 la scheda di fabbisogno sopra indicata;
• la Fondazione è stata autorizzata al funzionamento per il processo ambulatoriale outpatient di recupero e riabilitazione funzionale dal Comune di Prato, ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione n. 210051 del 22/12/2016 e n.212353 del 28/12/2016) e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 51/2009 con Delibera Dirigenziale R.T. n.5106/2017;
• il soggetto gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) la Fondazione è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
b) alla Fondazione non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
c) la Fondazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
d) il Regolamento interno della Fondazione recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. n.79/R del 17 novembre 2016 e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’erogazione delle prestazioni di logopedia e neuro psicomotricità extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) per utenti di età inferiore ai 18 anni con Trisomia 21, Sindrome di Xxxxxxxx, ecc. così come definite dalla Delibera GRT n.1476/2019 e nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI).
La Fondazione si impegna ad erogare le prestazioni di seguito indicate entro i tetti economici elencati prioritariamente agli utenti residenti nella Zona Distretto pratese e successivamente agli utenti residenti nei territori dell’Azienda USL Toscana Centro, in carico all’Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza previo preventiva predisposizione e/o validazione del Progetto Riabilitativo Terapeutico Individuale (PTRI) da parte del Responsabile professionale del presente accordo e comunque non eccedendo dai tetti annuali sotto riportati
Il volume economico delle prestazioni è così determinato in n.2000 annue prestazioni ambulatoriali altro minori:
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 volume di prestazioni n.2000 per un volume economico di EURO 97.080,00 (tariffa prestazione €48,54) annuo
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 volume di prestazioni n.2000 per un volume economico di EURO 98.520,00 (tariffa prestazione €49,26) annuo
dal 01/01/2022 al 31/12/2022 volume di prestazioni n.2000 per un volume economico di EURO 98.520,00 (tariffa prestazione €49,26) annuo
Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibile alla tipologia di prestazione sopra definita, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che predette attività non siano finanziate specificatamente nell’ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell’Azienda.
L’utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l’Azienda. Per l’erogazione delle prestazioni la Fondazione si avvale della seguente sede:
- sede di Via A. Casella, n.82/96 – 00000 Xxxxx
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.
ART. 2 - TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, come indicato all’art.1, le prestazioni di riabilitazione extraospedaliere dettagliate all’ art. 1.
La Fondazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.
Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018, tenendo presente lo sviluppo delle tariffe nel triennio 2019 – 2021.
La Fondazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI predisposto in accordo con lo specialista neuro- psichiatra infantile del UFC SMIA di Prato, i professionisti aziendali Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, i professionisti della Fondazione e la famiglia.
La Fondazione per svolgere i propri compiti mette a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato nel rispetto del rapporto personale/utenza ed opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016.
Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, la Fondazione intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l’accesso all’istruzione scolastica, all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell’attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n.60 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”.
La Fondazione nella sede descritta all’art.1, per l’attività oggetto del presente accordo rimane aperta dalle ore 8,30 alle ore 19,30 dal Lunedì al Venerdì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per specifiche esigenze. L’attività chiude nel mese di agosto per un periodo di tre settimane.
ART. 3 - MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale. L’ammissione dei pazienti al Centro è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla UFC SMIA di Prato e dai professionisti aziendali dell’Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza,
secondo la lista di attesa predisposta dal Direttore UFC SMIA/Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza o suo delegato sulla base di una diagnosi di Trisomia 21, Sindrome di Xxxxxxxx e altre disabilità di origine genetica, e di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) sottoscritto dai familiari e da tutti i professionisti coinvolti, unitamente ai professionisti della Fondazione.
Il PTRI deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto (abilità intellettive, comorbilità psichiatriche, capacità comunicative, relazioni sociali, competenze scolastiche acquisite).
La Fondazione inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all’ammissione e/o alla prestazione.
L’accesso alla Fondazione avverrà secondo la seguente procedura:
- l’utente viene preso in carico dalla UFC SMIA di Prato/professionisti dell’Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e viene sottoposto a valutazione multi professionale, viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica secondo quanto previsto all’art. 1 della presente convenzione.
Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti della Fondazione e dalla famiglia.
La Fondazione accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l’accesso alla struttura riabilitativa.
La Fondazione assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.
La Fondazione si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA Prato/professionisti aziendali Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
Almeno ogni 6 mesi UFC SMIA Prato/o professionisti aziendali Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza verifica lo stato di attuazione del PTRI e predispone eventuali modifiche al trattamento e alla sua durata.
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
La Fondazione si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.
La Fondazione è tenuto a concordare con l’Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA di Prato/ Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e alla Struttura amministrativa di riferimento.
Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA/ Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e alla Struttura amministrativa di riferimento.
ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA
Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate nel triennio 2020 – 2022 sono definite all’art.1. All’interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte della Fondazione del rapporto personale/utenza ai parametri della Delibera GRT 732/1997 e di quanto disposto dal Regolamento 79/R per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate dalla Fondazione verranno remunerate secondo le tariffe previste dalle citate
Delibere GRT n. 776/2008 e n. 1476/2018 in base alla tipologia di trattamenti effettuati ed al numero di utenti, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo.
La Fondazione accetta per l’intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all’art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i..
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione per l’attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.
L’utilizzo di quanto previsto nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporne l’utilizzo.
La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell’intervento da parte del medico.
Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali si precisa che:
• in caso di assenza il costo della prestazione non sarà remunerato.
La frequenza degli utenti, dovrà risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze di cui al successivo articolo, firmato dal Responsabile del Centro, verificato e sottoscritto dal Responsabile professionale dell’Azienda per il contratto, come specificato al successivo art. 6.
ART. 6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Fondazione deve trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese i rendiconti debitamente sottoscritti dal legale rappresentante alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà al Responsabile professionale del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo trasmettere al Direttore UFC SMIA Prato/Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza o suo delegato. Il rendiconto mensile dovrà riportare l’elenco nominativo degli utenti, data e numero di prestazioni erogate.
Qualora i rendiconti non pervengano nei tempi sopra indicati la Struttura amministrativa non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo aziendale BGAYDC (Empoli).
Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.
Il Responsabile amministrativo provvederà, purché sia stato rispettato dalla Fondazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Fondazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di
Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Fondazione è obbligata a fornire, concordando la modalità di trasmissione, i dati di attività di cui all’art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall’Azienda e conformi al tracciato regionale.
La Fondazione è tenuta inoltre a fornire i dati di attività e di struttura per prestazioni di tipo ex art. 26
L. 833/78, secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste con i seguenti atti regionali:
- Delibera GRT n. 595/05
- Delibera GRT n.776/2008
- Delibera GRT n.677/2012
che identificano i percorsi assistenziali delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 (SPR). Inoltre con Delibera GRT n.1171/2018 il Sistema Informativo della Regione Toscana ha predisposto l’alimentazione della documentazione con “Specifiche Funzionali” per ciascun flusso informativo.
- Legge Regionale n. 51/2009 e requisiti previsti nel Regolamento 79/R;
- da eventuali ulteriori disposizioni Regionali e Ministeriali che dovessero intervenire in itinere.
Poiché l’Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l’applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, il Centro, a sua volta, è obbligato alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Fondazione comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l’Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell’elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all’invio del dato richiesto.
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel
rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Fondazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Fondazione, sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 11 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Fondazione.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Fondazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Fondazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Fondazione sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Fondazione , acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall’Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART 13 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Fondazione ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso.
ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Fondazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato
A.1 al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Centro con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nel Centro i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione- trasparente- disposizioni generali - atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA e DURATA
La presente convenzione produce effetti dalla data di 01 gennaio 2020 e avrà scadenza il 31.12.2022. Nelle more della sottoscrizione del accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto.
Alla scadenza del 31.12.2022, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART 20 – PERSONALE DELL’AZIENDA
Sono previsti momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, da parte degli specialisti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda, per la predisposizione/verifica dei PTRI di cui all’art. 2 del presente accordo contrattuale.
Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda, attraverso l’articolazione UFC SMIA di Prato/Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza definisce modalità per assicurare alla Fondazione il necessario supporto clinico agli utenti.
ART. 21 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
• il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
• il Responsabile professionale il Direttore UFC SMIA di Prato/Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
b) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xxxxx.
ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto, che consta di n. pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, firmato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Xxxx. Xxxxx Xxxx
(firmato digitalmente)
per la Fondazione Modi di Dire ONLUS
il Rappresentante Legale dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:XXXXX XXXXXXX Data:19/02/2020 08:10:02