Titolo contratto>>
<<Edizione contratto>>
<<Titolo contratto>>
<<Sottotitolo contratto>>
Rapporto <<Descrizione prodotto>> Filiale <<Filiale>>
Numero <<Codice rapporto editato>>
Intestato <<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>>
Tra le parti:
Solution Bank per azioni.
Xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 000 - 00000 (XX) Tel. 0000 000 000 Capitale Sociale 78.179.712,84 sottoscritto e versato N. azioni in circolazione: 678.049.688
Iscritta al Registro delle Imprese, codice Fiscale e P. IVA 03374640401 CCIAA della Romagna, e Rimini
R.E.A. n. 299009
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5597 in data 31/03/2004 Cod. ABI 03273.0 Iscritta alla sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000026923 in data 01/02/2007
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi (artt. 96/96 quater del TUB) e aderente al Nazionale di (art. 62 c.1 D.Lgs. 415/1996) Pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxx
di seguito indicata come
e
COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA NASCITA NASCITA
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>> <<Codice fiscale>> <<Data di
nascita>>
<<Luogo di nascita>>
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA INDIRIZZO SEDE
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>> <<Partita IVA>> di residenza>> <<Indirizzo di residenza>>
di seguito indicato/i come
premesso che:
il Cliente dichiara:
- di rivestire la qualifica di professionista, in quanto stipula il presente contratto scopi inerenti alla propria imprenditoriale o
- di aver espressamente richiesto che di garanzia del Fondo sia a titolo di aiuto De Xxxxxxx. Dichiara con riferimento ai disposti di cui al Regolamento CE 1407/2013 Regolamento De Minimis, che:
o oggetto del presente finanziamento non in contrasto con i disposti del citato Regolamento in termini di tipologia di impresa richiedente, in termini di oggetto di finanziamento;
o come impresa unica, non ha ottenuto altri aiuti De Minimis che sommati al presente generino un superamento degli importi massimi previsti;
- di essere a conoscenza che la fruizione della garanzia del Fondo disciplinata, oltre che dalle norme specifiche sopra richiamate, anche dalle norme generali in materia di procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle produttive di cui al D.Lgs. 123/98.
- di ben conoscere, avendo ricevuto corretta, xxxxxx e esauriente, le del Fondo, le sue caratteristiche e di intervento, per averne preso visione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
- che il Finanziamento stato richiesto per aziendali coerenti con le disposizioni che regolano la fruizione della garanzia del Fondo;
- di non aver beneficiato, per le stesse spese oggetto del presente finanziamento, di altra agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, sotto qualunque forma, che sia incompatibile con la garanzia del Fondo ovvero che determini il superamento dei limiti massimi applicabili di o
- di essere a conoscenza che la Banca dare comunicazione a Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito dell'eventuale estinzione anticipata del Finanziamento, parziale o totale, come di tutte le altre modificazioni nelle condizioni soggettive del Cliente ed oggettive previste per e la fruizione della garanzia del Fondo, e che MCC le determinazioni del caso;
- che le dichiarazioni effettuate nel modello Allegato 4 per la richiesta di accesso alla garanzia del Fondo sono veritiere e descrivono correttamente lo stato e la dimensione del Cliente al momento di sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono quanto segue
la Banca concede al Cliente un finanziamento, a titolo di mutuo, di Euro <<Capitale accordato>> (Euro
<<Capitale accordato in lettere>>), mediante:
[<<Conto collegato si>>] versamento del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva se dovuta, sul conto corrente nr. <<Rapporto collegato editato>>, intestato al Cliente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
[<<Conto collegato no>>] consegna, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva, se dovuta, a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati a
.
Durata: <<Durata in mesi>> mesi, di cui <<Durata preammortamento mesi>> mesi di preammortamento, durante i quali saranno addebitati al Cliente unicamente gli interessi corrispettivi ordinari con la frequenza indicata nel documento di sintesi, e <<Durata mesi ammortamento>> mesi di ammortamento con rate costanti di capitale e interessi, con la frequenza indicata nel documento di sintesi.
CODICE GARANZIA | DESCRIZIONE | INTESTAZIONE GARANTE | CODICE FISCALE |
<<Codice garanzia>> | <<Descrizione tipo garanzia>> | <<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>> | <<Codice fiscale>> |
Conto corrente di regolamento intestato/cointestato al Cliente nr <<Rapporto collegato editato>>. A fronte del presente mutuo vengono rilasciate le seguenti garanzie - assicurazioni:
Il mutuo regolato dalle disposizioni normative di seguito indicate, dal di con le
condizioni economiche riportato in frontespizio quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dal piano di ammortamento.
Sezione I Condizioni Generali Art. 1 Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
1. Nei rapporti con il Cliente la Banca tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura svolta, in a quanto previsto 1176 c.c., alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza dei rapporti con i clienti.
Art. 2 e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2 Per eventuali contestazioni relative e/o del presente contratto, il cliente presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione.
3. Se il cliente non soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire giudiziaria tenuto a rivolgersi Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di ricorrendo, ai sensi 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi si contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca oppure chiedere alla banca.
4. In alternativa il cliente effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca
Art. 3 Invio della corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca, ad eccezione dei reclami, sono inviati alla succursale presso la quale costituito il rapporto.
Art. 4 Invio della corrispondenza al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo esercitata dal Cliente nel documento di sintesi. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando il rapporto intestato a persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio delle rendicontazioni periodiche vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e con le prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. La modifica della di invio della corrispondenza essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.
Art. 5 Identificazione della Clientela
1. della costituzione del rapporto, il Cliente tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
2. Il Cliente dichiara di assumersi ogni civile, penale ed amministrativa della correttezza e della delle informazioni e dei dati forniti alla Banca.
Art. 6 Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto intestato a persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la di disposizione separata essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre del rapporto essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
Art. 7 e delle obbligazioni assunte dal Cliente
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
Sezione II Condizioni Particolari
Art. 1 Tasso e altri costi
1. Sulla somma di denaro mutuata il Cliente si obbliga a corrispondere alla Banca in ragione del tasso indicato nel documento di sintesi.
2. In caso di tasso variabile, il tasso non comunque mai essere inferiore al valore indicato nel documento di sintesi (cd.
3. Le di calcolo degli interessi, determinati secondo le vigenti disposizioni della Banca e i costi che il Cliente deve sostenere sono convenuti nel documento di sintesi.
4. Se stato pattuito un periodo di preammortamento, in esso il Cliente i soli interessi con le indicate nel documento di sintesi e comunque non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
Art. 2 di rimborso del finanziamento
1. Il rimborso del finanziamento effettuato secondo il numero e la delle rate come convenuto nel documento di sintesi.
2. Il pagamento delle singole rate avviene con addebito delle stesse e degli eventuali accessori sul conto corrente intestato al Cliente e indicato nel frontespizio, sul quale si obbliga a precostituire i fondi necessari. La sottoscrizione di un contratto di conto corrente, peraltro, meramente facoltativa e non preclude alle parti di convenire una diversa di rimborso.
3. Della scadenza delle singole rate non data ulteriore preventiva comunicazione, mentre del loro addebito in conto e dell'erogazione del mutuo data conferma con la registrazione nel relativo estratto conto.
Art. 3 Modifica delle condizioni contrattuali
1. In presenza di un giustificato motivo, il Cliente accorda specificamente alla Banca la di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni 118 del D. Lgs. n. 385/93. precisamente, la Banca al Cliente, con la convenuta, una di modifica unilaterale del con preavviso minimo attualmente di due mesi.
2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto delle condizioni precedentemente praticate.
3. In caso di soppressione o mancata rilevazione di riferimento nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin che il mutuo a produrre interessi al tasso indicato nel documento di sintesi.
Art. 4 Interessi di mora
1. Sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario, senza di costituzione in mora, tenuto a corrispondere l'interesse di mora nella misura indicata nel documento di sintesi dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del pagamento.
2. complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, oppure in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal termine, produce interessi fino al momento del pagamento. Su tali interessi non consentita la capitalizzazione periodica.
Art. 5 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto
1. In ogni caso la Banca il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.
2. La Banca esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
3. In caso di esercizio di scioglimento del contratto, il Cliente deve restituire somma, comprensiva del capitale ancora dovuto, degli interessi maturati e degli eventuali ulteriori oneri, oltre al pagamento degli interessi moratori.
4. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
Art. 6 Pagamento di terzi
1. Fatta salva la surrogazione prevista dagli articoli 1202 cod. civ. e 120 quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), la Banca rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da derivi la loro surrogazione nel credito della Banca o nelle garanzie che quando il pagamento appaia passibile di revoca.
Art. 7 di rimborso anticipato
1. Il Cliente rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dovuto alla Banca, corrispondendo a il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati.
2. Non corrisposto alla Banca alcun compenso qualora il Cliente sia una persona fisica che richiede anticipata o parziale del mutuo contratto per o per la ristrutturazione di immobiliari adibite
ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria economica o professione, ai sensi 120 ter del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), qualora il Cliente eserciti la di surrogazione di cui agli articoli 1202 cod. civ. e 120 quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.).
Art. 8 Regime fiscale e spese
1. Sono a carico del Cliente le tasse, le imposte e in generale gli oneri tributari connessi al presente contratto, le spese che la Banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del Cliente, le spese relative ad compiute dalla Banca in ottemperanza a richieste formulate da giudiziarie o tributarie riguardanti il Cliente
Art. 9 Foro competente
1. Per ogni controversia concernente e del presente contratto, competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la sede della Banca.
Sezione III Condizioni relative al Fondo di Garanzia Art. 1 Obblighi del Cliente connessi alla fruizione della garanzia del Fondo
0.Xx Cliente si obbliga, oltre a quanto previsto dal contratto nelle Sezioni precedenti:
- ad utilizzare il finanziamento esclusivamente per le dichiarate della domanda di garanzia;
- per i casi in cui il finanziamento e la garanzia del Fondo siano destinati a supportare investimenti, a mantenere e impiegare, per tutta la durata del finanziamento, i beni finanziati per l'originaria destinazione dichiarata nella fase istruttoria del finanziamento. Eventuali variazioni, ammissibili unicamente nel caso di beni mobili dimostratisi obsoleti o tecnicamente superati o comunque inidonei dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto;
- per i casi in cui il finanziamento e la garanzia del Fondo siano destinati a supportare investimenti, a trasmettere alla Banca, qualora non fatto prima della stipula del contratto di finanziamento, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante integrale della somma oggetto del finanziamento alla destinazione previamente indicata, fermi restando gli obblighi del Cliente di esibizione della documentazione e rendicontazione nei confronti di MCC e della Banca. Il Cliente, pertanto, prende atto e riconosce che revoca derivante dal mancato invio della documentazione a MCC dipende esclusivamente dalla propria e, di conseguenza, nella predetta circostanza omissiva, autorizza sin la Banca ad addebitargli e versare a MCC pari Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) di garanzia comunicato da MCC in sede di rilascio della garanzia, misura agevolativa, ovvero il differenziale tra il costo teorico di mercato della garanzia e il costo della garanzia del Fondo);
- per i casi in cui il finanziamento e la garanzia del Fondo siano destinati a supportare investimenti, il Cliente tenuto ad esibire alla Banca idonea documentazione definitiva di spesa, relativa iniziativa in corso, comprovante completa realizzazione e del finanziamento per le dichiarate dal Cliente nella richiesta di garanzia del Fondo. Qualora il finanziamento sia erogato in soluzioni e sia finalizzato ad investimenti, al fine di ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), il Cliente deve presentare preliminarmente alla Banca la documentazione comprovante realizzazione della spesa cui del singolo SAL destinata. Quando possibile ed opportuno, la Banca procede direttamente al saldo delle spese indicate nella documentazione definitiva comprovante tali spese, e a tal fine il Cliente provvede a rimettere alla Banca con visto di benestare sulla relativa documentazione;
- a consentire ai funzionari di MCC e/o della Banca e/o a chiunque da questi incaricato, per tutta la durata del finanziamento, l'accesso presso la propria sede e presso le dipendenze interessate dagli investimenti oggetto del finanziamento, per l'esercizio di funzioni di controllo e lo svolgimento di indagini tecniche ed amministrative tendenti ad accertare il rispetto delle dell'operazione di finanziamento e degli obblighi assunti, rimborsandone gli eventuali costi;
- per tutta la durata del finanziamento, a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, nei tempi previsti, e in particolare, a fornire la documentazione richiesta da MCC e/o della Banca, o da chiunque da questi incaricato, in occasione di variazioni, controlli, comunicazioni e/o informazioni;
- per tutta la durata del finanziamento, a comunicare tempestivamente alla Banca, mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, la cessazione o la modifica esercitata, le
eventuali modificazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento, della denominazione o della sede stessa, le variazioni della compagine sociale, il suo assoggettamento a procedure concorsuali, a procedimenti penali nei confronti degli amministratori ovvero variazioni circa locale presso la quale vengono impiegati i beni oggetto di garanzia indicati nella domanda e nel contratto di finanziamento e comunque, in generale, ogni variazione nella situazione di possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa ed oggettivi del programma di investimento, prescritti per la concessione ed il mantenimento della garanzia del Fondo;
- nei casi di revoca, in tutto o in parte, della garanzia del Fondo, per qualsiasi motivazione, a corrispondere a MCC o alla Banca, per la sua successiva retrocessione a MCC laddove questo sia previsto, un importo pari
di garanzia, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi previsti;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ad osservare la normativa finalizzata a garantire fisica e la salute dei dipendenti;
- a non beneficiare, anche successivamente alla concessione del finanziamento, per le stesse spese oggetto del presente finanziamento o per altre di altra agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, sotto qualunque forma, che sia incompatibile con la garanzia del Fondo ovvero che determini il superamento dei limiti massimi applicabili di o
- a rispettare tutte le altre previsioni che disciplinano la concessione e la fruizione della garanzia del Fondo.
2. Ad integrazione della disposizione contenuta 5 della Sezione II ( dal beneficio del termine e risoluzione espressa del ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. la Banca diritto di risolvere il contratto di finanziamento anche qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- le dichiarazioni, i dati e/o le notizie rilasciate dal Cliente risultino mendaci, inesatte o reticenti;
- vengano accertate variazioni nella situazione di possesso dei requisiti, soggettivi dell'impresa ed oggettivi del programma di investimento, prescritti per la concessione ed il mantenimento della garanzia del Fondo;
- venga accertato che il finanziamento non stato utilizzato, in tutto o in parte, per gli scopi e per le per i quali stato concesso;
- il Cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico e descritti al punto 1) del presente articolo;
- si verifichino uno o dei casi di decadenza e revoca, in tutto o in parte, della garanzia del Fondo, per qualsiasi motivazione.
Qualora la Banca intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi del presente comma, ne apposita comunicazione al Cliente, con le indicate 4 della Sezione I (Condizioni Generali) del contratto. si risolto di diritto alla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
,
firma del Cliente
<<Denominazione Istituto>> (timbro e firma)
Dichiaro/dichiariamo, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, unitamente al Documento di sintesi.
firma del Cliente
Dichiaro / Dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti 1341 comma 2, x.x. x 000 x.xxx. 000/00 (Xxxxx Unico Bancario) le seguenti clausole:
Sezione I Condizioni Generali
Art. 7 e delle obbligazioni assunte dal Cliente
Sezione II Condizioni Particolari
Art. 3 Modifica delle condizioni contrattuali Art. 4 Interessi di mora
Art. 5 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto Art. 6 Pagamento di terzi
Art. 8 Regime fiscale e spese Art. 9 Foro competente
Sezione III Condizioni relative al Fondo di Garanzia
Art. 1, comma 1 Obblighi del Cliente connessi alla fruizione della garanzia del Fondo Art. 1, comma 2 Clausola risolutiva espressa
firma del Cliente