COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA SETTORE LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROVINCIA DI CAGLIARI
STRUTTURA SOCIALIZZAZIONE PRIMA INFANZIA VIA BOITO – RECUPERO EX ASILO NIDO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Parte I
articolo 16 Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
A | IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (BASE D’ASTA) | 730.375,00 |
B | ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | 21.838,21 |
1 | TOTALE SOMME ALL'APPALTO (A+B) | 752.213,21 |
C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | 229.606,78 |
2 | TOTALE PROGETTO (1+C) | 981.820,00 |
Il progettista
A.T.P. CASCIU ASSOCIATI - xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx - xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento
xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Indice
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto .............................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .......................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili......................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ...............................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.........................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ....................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ..................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere..............................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...............................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini .................................................................... ....
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 1 3 Consegna e inizio dei lavori ...................................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 1 5 Proroghe ....................................................................................................................................................
Art. 1 6 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ......................................................................... .............
Art. 1 7 Sospensioni ordinate dal R.U.P...............................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione............................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ........................................
Art. 2 0 Inderogabilità dei termini di esecuzione..............................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .............................................................
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 Lavori a misura..........................................................................................................................................
Art. 23 Lavoro a corpo.........................................................................................................................................
Art. 2 4 Lavori in economia ..................................................................................................................................
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.................................................................
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 2 6 Anticipazione............................................................................................................................................
Art. 2 7 Pagamenti in acconto............................................................................................................................
Art. 2 8 Pagamenti a saldo ..................................................................................................................................
Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ....................................................................................
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ..........................................................................................
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo............................................................................
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ..............................................................................
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti ....................................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 3 4 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 3 5 Cauzione definitiva..................................................................................................................................
Art. 3 6 Riduzione delle garanzie.........................................................................................................................
Art. 3 7 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa..........................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 3 8 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ..........................................................................................
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ....................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 Norme di sicurezza generali ...................................................................................................................
Art. 42 Sicurezza sul luogo di lavoro ..................................................................................................................
Art. 43 Piano di sicurezza ....................................................................................................................................
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..............................................
Art. 4 5 Piano operativo di sicurezza ..................................................................................................................
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ..................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 4 7 Subappalto ...............................................................................................................................................
Art. 4 8 Responsabilità in materia di subappalto .............................................................................................
Art. 4 9 Pagamento dei subappaltatori ............................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 Accordo bonario e transazione ............................................................................................................
Art. 5 1 Definizione delle controversie ...............................................................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..........................................................................
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.................................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.................................................................................
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .....................................
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati ....................................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore.........................................................................................
Art. 5 8 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore........................................................................................
Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ..............................................................................
Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ..............................................................................................
Art. 6 1 Custodia del cantiere .............................................................................................................................
Art. 6 2 Cartello di cantiere..................................................................................................................................
Art. 6 3 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ........................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti ( decreto legi slativo 12 apri le 2006, n. 163, Cod ice d ei cont ratti pubbli ci relat ivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 00 x xx 0000 ( xxxxxxx legislativo 9 apri le 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 d ella legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale ( decreto d el Presi dente d ella Repubbli ca 21 d icembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di r egolarità c ontributiva): i l d ocumento a ttestate la r egolarità c ontributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e d all’allegato XVII, punto 1, lettera i ), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto d ell’appalto co nsiste nell’esecuzi one d i tu tti i lav ori e fornit ure necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PRIMA INFANZIA VIA BOITO – RECUPERO EX ASILO NIDO;
b) descrizione sommaria:
Ristrutturazione dell’esistente struttura tramite una radicale ridistribuzione degli ambienti.
Sono stati innanzitutto ricollocati i bl occhi dei servizi igienici sia pe r i bambini che per il personale, i locali destinati ai se rvizi ge nerali sono st ati modificat i pe r ade guarli al la normat iva v igente e i grandi ambie nti attualmente suddiv isi da paret i mobili, sono st ati suddivisi in più au le de stinate ad accogl iere le se zioni di divezzi.
La struttura ospiterà un’unità lattanti e un’unità divezzi divisa in tre sezioni. Saranno presenti inoltre spazi per la direzione, una palest ra e serv izi generali (spogliatoi personale, locali di se rvizio, lavanderia, refettorio personale, ripostigli e altri spazi accessori).
Più in dettaglio il progetto prevede innanzitutto l a modifica de lla rampa d’acce sso pe r pe rmettere l’ingresso alla struttura a persone c on r idotte c apacità m otorie ( attualmente è p resente u n g radino sull’ingresso).
L’ingresso funge da fu lcro t ra l ’unità l attanti e qu ella div ezzi. Da quest o si accede a sinist ra all’area lattanti, ment re a dest ra si accederà all’area divezzi e alla d irezione, un se condo ingresso con accesso diretto dal parcheggio, sarà riservato al personale didattico e agli altri dipendenti.
Entrando nella zona lattanti s’incontrano gli spogliatoi per il personale, un servizio per il pubblico, il locale da adibire alla preparazione delle pappe e alla sterilizzazione dei biberon.
Sul lato destro del corridoio sono collocate le stanze per il riposo affacciat e sul giardino, mentre le aule didattiche e gioco hanno l ’affaccio sia v erso il giardino che v erso via Boito. Per garant ire l’accesso diretto al giardino viene modificata una finestra trasformandola in port afinestra e saranno realizzati dei gradini per superare il dislivello.
A cavallo tra i locali riposo e le aule didattiche è collocato un primo nucleo servizi, un secondo è invece posizionato tra le aule didattiche e gli spogl iatoi pe rsonale, i l ocali se rvizi sono affiancat i da u n piccol o locale vuotatoio.
L’altra ala accoglierà t re sezioni pe r div ezzi, compost e da au la didat tica, zona pranzo e locale riposo attigui t ra l oro pe r pe rmetterne anche u n u tilizzo al ternativo, i servizi igienici, la direzione e una sala polifunzionale, una palestra e l’area dei servizi generali.
Saranno realizzati nuovi infissi interni ed esterni e si procederà alla manutenzione dei brise-soleil esistenti.
Si realizzerà una nuova pavimentazione di tutti i locali, utilizzando grès porcellanato per i servizi igienici e l’area dei servizi generali, mentre per tutti gl i al tri ambie nti ( riposo, au le didat tiche, u ffici e conne ttivi) si utilizzerà un pavimento in legno di tipo industriale.
Particolare at tenzione è st ata post a alla proget tazione i mpiantistica che prev edere innanzitutto il riordino di tutti gli allacci e i sottoservizi esistenti.
Si proced erà al ri facimento d ell’impianto elet trico con inst allazione di un nuov o quadro el ettrico generale in quanto l’esistente non risponde a quanto prescritto dalle normative.
Xxxx realizzat o un nuov o impiant o d i cli matizzazione compost o d a d ue uni tà esterne e unità interne installate a parete.
Saranno eliminati i vecchi pannelli solari posizionati sulla copertura e verrà eliminato il gruppo frigo. Verrà ricondizionata o sost ituta, dov e necessario, la guai na impermeabilizzante della copert ura, e verrà posato uno strato coibente.
Il nuov o impiant o I drico-fognario e ant incendio, ol tre a tutte le nuov e li nee d i ad duzione e scari co, prevede la fornitura di un nuovo serbatoio da 40.000 litri da interrare. Saranno realizzate le nuove centraline.
Saranno realizzati gli impianti antincendio, antintrusione e rilevazione fumi.
c) u bicazione:
Comune di Quartu Sant’Elena, xxx Xxxxx
0. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prov viste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione d ei lav ori è sempre e comunque e ffettuata secondo le reg ole d ell’arte e l’appaltato re deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 1 + 2) | |
Num. | A corpo | In economia | TOTALE | |
a) | Importo esecuzione lavori | 730.375,00 | 0,00 | 730.375,00 |
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | 21.838,21 0, | 00 | 21.838,21 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 752.213,21 | 0,00 | 752.213,21 |
2. L’importo cont rattuale corrisponde all’import o dei la vori di cui al comma 1, let tera a), al quale dev e essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la si curezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel canti ere, non è soggetto ad alcun ri basso d i gara, ai sensi d ell'articolo 131, comma 3, pri mo peri odo, d el Cod ice d ei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il c ontratto è s tipulato “a corpo” ai sensi de ll’articolo 5 3, comma 4 , t erzo pe riodo, de l Codice de i contratti, e dell’articolo 45, comma 6, del regolamento generale
2. L’importo della cont ratto, come de terminato in sede di gara, rest a fi sso e inv ariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si e stende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I pre zzi u nitari di cu i al comma 3 , ancorché senza v alore neg oziale ai f ini d ell’appalto e d ella determinazione dell’importo complessivo de i l avori, sono v incolanti pe r l a de finizione, v alutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o det razioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 d el Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapport i e d i v incoli ne goziali si rife riscono ai l avori post i a base d'ast a di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ment re per gli oneri per la si curezza e la salute nel canti ere d i cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicat i a t ale scopo dal la St azione appal tante ne gli at ti proge ttuali e in particolare, rispettivamente, nella d escrizione nella parte a corpo e nell'elenco d ei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» Edifici civili e industriali. (1)
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prev alente, con i relat ivi import i, sono indicat e nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (2)
b) le strutture, gli impianti e le opere speci ali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di i mporto superi ore al 10% d ell’importo t otale d ei lav ori oppure a euro 150. 000 ma d i i mporto non superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, nonché i lav ori appartenenti alla cat egoria generale OG11 dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 d el 2000, d iversi d alla prev alente e d iversi d alla cat egoria
«OG12», di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150. 000, indicati nel bando di gara, dev ono essere realizzat i dall’a ppaltatore solo se in possesso dei requisit i di qualificazione pe r l a re lativa cat egoria; in caso cont rario de vono e ssere re alizzati da u n’impresa mandante qualora l’appalt atore sia un raggruppa mento t emporaneo di t ipo v erticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, non possie da i re quisiti pe r u na de lle pre dette cat egorie, de ve obbl igatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singol o, l ’impresa mandant e o il subappaltatore) de ve e ssere in posse sso de i re quisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
declaratoria: | categoria | classifica | importo | incidenza % |
1) Impianti tecnologici 2) | OG 11 | 258.983,81 | 35,458 | |
3) |
|
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 38 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella: (3)
n. | Descrizione dei gruppi di lavori omogenee | In euro | In % |
1 | Demolizioni e rimozioni | 52.120,91 | 7, 136% |
2 | Scavi e opere in C.A. | 5.765,74 | 0, 788% |
3 | Intervento su pareti e soffitti | 85.276,39 | 11, 676% |
4 | Intervento su pavimenti | 89.003,61 | 12, 186% |
5 | Opere in ferro | 20.374,03 | 2, 790% |
6 | Intervento sugli infissi interni | 41.964,16 | 5, 746% |
7 | Intervento sugli infissi esterni | 97.936,94 | 13, 409% |
8 | Intervento su coperture, impermeabilizzazioni, coibentazioni | 78.959,41 | 10, 811% |
9 | Intervento su impianto idrico-sanitario | 59.070,86 | 8, 088% |
10 | Intervento su impianto antincendio | 31.139,72 | 4, 264% |
11 | Intervento su impianto termico e di condizionamento | 94.632,62 | 12, 957% |
12 | Intervento su impianto elettrico | 28.091,96 | 3, 846% |
13 | Intervento su impianto illuminazione, telefonico, segnalazione e controlli | 46.047,65 | 6, 305% |
Totale lavoro A CORPO (articolo 23) | 730.375,00 | 100,000% | |
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) | 730.375,00 | 100,00 % 100,00 % |
b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza | 21.838,21 | |
TOTALE (somma di a + b) | 752.213,21 |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza t ra i v ari elaborat i di proge tto v ale la so luzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra lo ro non compat ibili o appare ntemente non compat ibili, trovano appl icazione in primo l uogo l e norme e ccezionali o quelle che fa nno eccezione a regole generali, in secondo l uogo quel le maggiorment e confor mi al le disposizioni l egislative o re golamentari oppure al l'ordinamento giuridico, in t erzo luogo que lle di maggior de ttaglio e infine qu elle di carat tere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo cont o de lle final ità de l cont ratto e de i risu ltati rice rcati con l 'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capi tolato generale d ’appalto approv ato con d ecreto mi nisteriale 19 apri le 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gl i e laborati grafici e gl i al tri at ti de l proge tto e secutivo, iv i compre si i part icolari cost ruttivi, i progetti d elle strutture e d egli i mpianti, le relati ve relazi oni d i calco lo e la peri zia g eologica, come elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (4);
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punt o 2 dell’allegato XV allo stesso d ecreto, no nché le p roposte i ntegrative a l p redetto p iano d i c ui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto
n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il pi ano operat ivo d i si curezza d i cui all’art icolo 131, comma 2, let tera c) , d el Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, let tera h) , d el Decret o n. 81 d el 2008 e al punt o 3. 2 d ell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in mat eria di l avori pubblici e in part i- colare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la lo ro suddivisione per cat egorie omogenee, ancorché i nserite e integranti il presente capitolato; esse hanno e fficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione de i re quisiti sogge ttivi de gli esecutori, ai fini de lla de finizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo de i lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le q uantità d elle s ingole vo ci e lementari r ilevabili d agli a tti p rogettuali, e d a q ualsiasi altro loro allegato.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sot toscrizione d el cont ratto d a part e d ell’appaltatore equi vale a d ichiarazione d i perf etta conoscenza e incondizionata accettazione anche de i su oi al legati, de lla l egge, de i re golamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi d ell’articolo 71, co mma 3, del regolamento generale, l’appalt atore dà at to, senza riserv a alcuna, de lla pie na conosce nza e disponibil ità de gli at ti proge ttuali e della documentazione, della disponibilità de i sit i, de llo st ato de i l uoghi, de lle condizioni xxx xxxxx in sede di offerta e ogni altra circostanza c he i nteressi i la vori, c he, c ome d a a pposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la St azione appaltante si av vale, senza pregiudizio per ogni al tro diritto e azi one a t utela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 d el Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fal limento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 d ell’articolo 37 d el Codice dei contratti.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ne i modi di cui all’articolo 2 d el capitolato generale d’appalto; a ta le d omicilio s i i ntendono r itualmente e ffettuate tu tte le i ntimazioni, le a ssegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore dev e alt resì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 d el capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appalt atore non conduca diret tamente i lav ori, dev e deposit are presso la St azione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art icolo 4 d el capi tolato g enerale d’appalto, il mandato conferito con at to pu bblico a pe rsona idone a, sost ituibile su richie sta mot ivata de lla St azione appaltante. La dire zione de l cant iere è assu nta dal dire ttore t ecnico de ll’impresa o da al tro t ecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capit olato in rapport o al le carat teristiche de lle ope re da eseguire. L’assu nzione de lla dire zione di cant iere da part e del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l ’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il dire ttore de i l avori ha il dirit to di e sigere il cambiame nto de l dire ttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi re sponsabile de i danni cau sati dal l’imperizia o dal la ne gligenza di de tti sogge tti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione de l domicil io di xx x xx xxxxx 0 , x xx xxx xx rsona di cu i ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolament o in mat eria di qualità, provenienza e accet tazione dei materiali e component i nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni c ontenute o r ichiamate c ontrattualmente n el p resente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualit à e l’im piego dei materiali, la lo ro provvista, i l luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gl i at ti pre disposti dal la St azione appal tante pe r ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal la St azione appal tante pe r ogni v alore cont enuto in cifra assol uta, ov e non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei l avori ha inizio dopo l a st ipula de l formal e cont ratto, in se guito a conse gna, risu ltante da a pposito ve rbale, d a e ffettuarsi n on o ltre 4 5 (5) giorni dalla pre detta st ipula, pre via conv ocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lav ori, anche nelle more d ella st ipulazione f ormale d el cont ratto, ai sensi d egli art icoli 337, second o comma, e 338 d ella legge n. 2248 d el 1865, d egli art icoli 109, comma 4, second o peri odo, e 129, commi 1 e 4, d el regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissat o e comunicato l’appalt atore non si present a a ri cevere la consegna d ei lav ori, i l direttore dei lavori fissa u n nuovo termine perentorio, non infe riore a 5 giorni e non su periore a 1 5; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della St azione appalt ante d i ri solvere i l co ntratto e i ncamerare la cauzi one, f erma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa cost ituire mot ivo d i pret ese o eccezi oni d i sorta. Qualora sia indet ta una nuova procedura per l’affidamento de l compl etamento de i l avori, l ’appaltatore è e scluso dal la part ecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla St azione appaltante, prima de ll’inizio dei lavori, la documentazione di av venuta de nunzia di inizio l avori e ffettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a sald o, in relazione anche alle ev entuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il t empo ut ile per ult imare t utti i lav ori compresi nell’appalt o è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla ri gorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lav ori che pot rà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento de lle ope re ne cessarie al l’inizio di fornit ure e l avori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’ut ilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (6), riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imput abile, non sia in grado di ult imare i lav ori nel termine contrattuale di cui all’articolo 1 4, p uò c hiedere la p roroga, p resentando a pposita r ichiesta m otivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quant o previsto al comma 1, la richiesta può essere present ata anche qualora manchino meno di 4 5 giorni al la scade nza de l t ermine di cu i all’articolo 14, co munque pri ma d i tale scad enza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiest a sia presentata d irettamente a l R .U.P. q uesti a cquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negat a con prov vedimento scrit to del R. U.P. ent ro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può presci ndere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si e sprima entro 10 giorni e può discost arsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riport ato il parere del diret tore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gi orni e d i 10 gi orni d i cui al comma 4 sono ri dotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalment e dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cu i al pre sente art icolo cost ituisce rige tto de lla richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni cl imatologiche ogget tivamente eccezional i od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lav ori proced ano ut ilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposit o v erbale sent ito l’appalt atore; cost ituiscono circost anze speciali le sit uazioni che determinano la necessità d i proced ere alla red azione d i una v ariante i n corso d ’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensi oni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a t erzi, se d el caso anche con ri ferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successiv o alla sua redazione e dev e essere rest ituito cont rofirmati dallo st esso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci ent ro 5 gior ni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciut o e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma de l v erbale di sospe nsione o rifiu ti di sot toscriverlo, oppure apponga sullo st esso d elle ri serve, si procede a norma d ell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia format a l’accet tazione t acita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relat ivi v erbali non hanno alcuna efficacia, in asse nza di ade guate mot ivazioni o l e cui mot ivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il v erbale di sospe nsione ha e fficacia dal qu into giorno antecedente l a su a pre sentazione al R.U .P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessat e le cause d ella sospensi one i l d irettore d ei lav ori red ige i l v erbale d i ri presa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei l avori diffe rito di u n nu mero di giorni pari al l’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni de l pre sente art icolo si appl icano anche a sospensi oni parzi ali e riprese parziali che abbiano pe r ogge tto part i de terminate de i l avori, da indicare ne i re lativi v erbali; in tal caso il differimento de i t ermini cont rattuali è pari ad u n nu mero di giorni cost ituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapport o t ra l’ammont are dei lav ori sospesi e l'i mporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lav ori per cause di pubblico int eresse o part icolare necessit à; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo st esso R. U.P. det ermina il moment o in cui sono v enute me no l e ragioni di pu bblico int eresse o di particolare necessit à che lo hanno indot to ad ordinare la sospendere i lav ori ed emet te l’ord ine d i ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le d isposizioni d ell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, i n mat eria d i v erbali d i sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di t empo superiore ad un quarto d ella d urata co mplessiva prev ista d all’articolo 14, o comunque quand o superino 6 mesi complessivamente, l'appalt atore pu x xxxxxx dere l o sciogl imento de l cont ratto se nza inde nnità; l a Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in t al caso, riconosce al medesimo la rifu sione de i maggiori one ri de rivanti dal prol ungamento de lla sospe nsione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (7)
1. Nel caso d i mancat o rispetto del termine stabilito per l’ult imazione dei lav ori, per ogni giorno nat urale consecutivo di rit ardo viene applicata una pena le pari allo 1 per mi lle (euro 1 ogni mille) (8) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella st essa misura percent uale di cu i al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) ne ll’inizio de i l avori rispe tto al la dat a fissat a dal diret tore dei lav ori per la consegna degli st essi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lav ori seguente un v erbale di sosp ensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispe tto de i t ermini impost i dal la dire zione de i l avori pe r il riprist ino di l avori non accettabili o danneggiati.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. E ntro 30(trenta) (9) giorni dalla st ipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla d irezione lav ori un proprio programma esecut ivo dei l avori, el aborato in relazione al le proprie t ecnologie, al le proprie scelte i mprenditoriali e alla propri a organi zzazione lavorativa; t ale programma dev e riport are per ogni lavorazione, l e pre visioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammont are presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente st abilite pe r l a l iquidazione de i ce rtificati di pagame nto de ve e ssere coerente con i tempi cont rattuali di u ltimazione e deve essere approv ato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s i intende accettato, fatte salve palesi i llogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (10)
2. Il programma e secutivo de i l avori de ll'appaltatore pu ò e ssere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di serv izio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di socie tà conce ssionarie di pu bblici se rvizi l e cu i re ti siano coinvolte in qu alunque modo con l 'andamento dei lavori, purché non imput abile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabi lità d i t utela sugli i mmobili, i si ti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono conside rati sogge tti div ersi l e socie tà o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, i n q uesti c asi, r icondotta la f attispecie a lla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessi tà o l'opport unità d i esegui re prov e sui campi oni, prov e d i cari co e d i tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiest o dal coordinat ore per l a si curezza e la salute nel canti ere, i n o ttemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso i l programma esecut ivo dei lavori deve essere coerente con i l pi ano d i si curezza e d i coord inamento d el cant iere, ev entualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; t ale cronoprogramma pu ò e ssere modificat o dal la St azione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o cont inuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ri tardo nell'i nstallazione d el canti ere e nell'a llacciamento alle ret i t ecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rime dio a inconv enienti o infrazioni riscont rate dal dire ttore de i lavori o dagl i organi di v igilanza in mat eria sanitaria e di sicu rezza, ivi compreso il coordinat ore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appalt atore ri tenesse d i d over ef fettuare per la esecuzione delle opere d i fondazione, delle st rutture e d egli impianti, salv o che si ano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo ne cessario pe r l 'esecuzione di prov e su i campioni, di sondaggi, anal isi e al tre prov e assimilabili;
e) il t empo necessari o per l'esplet amento d egli adempimenti a carico dell'appalt atore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le e ventuali cont xxxxxxxx t ra l ’appaltatore e i fornit ori, su bappaltatori, affidat ari, al tri incaricat i dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla St azione appalt ante, dal Diret tore dei lav ori, dal Coordinat ore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di si curezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi re tributivi, cont ributivi, pre videnziali o assist enziali ne i confront i dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni dispost e dal personale ispet tivo de l Ministero del lav oro e d ella prev idenza sociale in relazione alla presenza d i personale non ri sultante dalle scrit ture o da alt ra document azione obbligatoria o in caso di re iterate v iolazioni de lla discipl ina in mat eria di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di diffe rimento de ll'inizio de i l avori, de lla l oro mancat a re golare o continuativa conduzione secondo il relat ivo programma o della loro rit ardata ult imazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o al tri, t itolari di rapport i cont rattuali con l a St azione appaltante, se l’appalt atore non abbia tempestivamente denunciat o per iscrit to alla St azione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono cost ituire mot ivo per la richiest a di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione d ei lav ori d i cui all’ar ticolo 16, per la d isapplicazione d elle penali d i cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel ri spetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o de lle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) (11) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del c ontratto tr ova a pplicazione dopo la f ormale messa i n mo ra d ell’appaltatore co n assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale d i cui all’art icolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il rit ardo accumulat o dall'a ppaltatore ri spetto al programma esecut ivo d ei lavori e il t ermine assegnato dal diret tore dei lav ori per compiere i lav ori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dov uti dal l’appaltatore i danni su biti dal la Stazione appaltante i n seg uito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spe se connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per i l r isarcimento d i ta li d anni la S tazione a ppaltante p uò tr attenere q ualunque s omma m aturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano e ssere introdotte variazioni ai l avori ai se nsi de gli art icoli 38 o 3 9, e per t ali v ariazioni ricorrano le condizioni di cui a ll’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la lo ro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere prev entivate a misura. Le relat ive lavorazioni sono indicat e nel prov vedimento di approvazione della perizia con punt uale motivazione di carattere t ecnico e con l'indicazione dell'import o so mmario d el lo ro v alore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualor a le variazioni non siano v alutabili mediante i pre zzi u nitari ril evabili dagli at ti progettuali o di gara, si proce de mediante la formazione dei nuovi prezzi ai se nsi dell’articolo 39, fermo re stando che l e st esse v ariazioni possono e ssere pre definite, sot to il profil o e conomico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciut i nella v alutazione i ngrossamenti o aument i dimensionali di alcun genere non rispondent i ai disegni di proget to se non saranno st ati preventivamente aut orizzati d alla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’int ende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiut a sot to le condizioni stabilite dal presente capitolato e second o i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La cont abilizzazione d elle opere e d elle f orniture v errà ef fettuata appli cando alle quant ità esegui te i prezzi unitari ne tti de sunti dal l’elenco de i pre zzi u nitari di cu i al l’articolo 3 , comma 3 , de l pre sente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misu ra in re lazione al le v ariazioni di cu i al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 23 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lav oro a corpo, nonché secondo le risultanze de gli e laborati grafici e di ogni al tro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e inv ariabile senza che possa essere invocata dal le part i cont raenti al cuna v erifica su lla misu ra o su l valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzi one dei lavori a co rpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrent e per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti n egli a tti p rogettuali. P ertanto n essun c ompenso può essere richiest o per lav ori, fornit ure e prestazioni che, ancorché non e splicitamente spe cificati ne lla de scrizione de i l avori a corpo, siano rilevabili dagl i e laborati grafici o v iceversa. Lo st esso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla f unzionalità, c ompletezza e c orretta r ealizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La cont abilizzazione de i l avori a corpo è e ffettuata appl icando al l’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 24 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo
delle prestazioni e d elle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le mo dalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art icolo 2, co mma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all’articolo 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'art icolo 5, comma 1, del decret o-legge 28 marzo 1997, n. 79, conv ertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L’anticipazione è rev ocata qualora l’esecuzi one del cont ratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, i n ta le c aso, s pettano a lla S tazione appaltante anche g li i nteressi leg ali sulle so mme anticipate.
3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi d ell’articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, l’erogazi one d ell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’ant icipazione, mag giorato d ell’I.V.A. all’ali quota d i leg ge, maggiorato altresì d el tasso leg ale d i i nteresse appl icato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridot ta gradualment e in corso d’opera, in proporzione al le quot e di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere prestata med iante present azione d i at to d i f ideiussione ri lasciato d a una banca o da u n int ermediario finanziario au torizzato o pol izza fide iussoria ril asciata da impresa di assicurazione, conf orme alla sched a t ecnica 1. 3, allegata al d ecreto mi nisteriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non prev isto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. Al pagamento dell’anticipazione si applica l’articolo 27, comma 8.
Art. 27 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12)
2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cent o) del l’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun st ato d i
avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) (13) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lav ori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario e ventualmente ade guato in base al l’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 nov embre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, d el Cod ice d ei cont ratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appalt atore abbia st ipulato cont ratti di subappalto, che siano st ate t rasmesse le fat ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro i l termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da part e della St azione appa ltante, che il be neficiario non sia inade mpiente all'obbligo di versamento derivante dalla not ifica di u na o più cart elle di pagame nto pe r u n ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrisponde re con l e modal ità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d i inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la ci rcostanza è segnalata a ll'agente d ella r iscossione c ompetente p er te rritorio, a i f ini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 28 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45(quarantacinque) (14) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è s ottoscritto d al d irettore d i la vori e tr asmesso a l R .U.P.; c ol c onto finale è accert ato e propost o l ’importo del la rat a di saldo, qualunque sia il suo ammont are, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lav ori dev e essere sot toscritto dall’appaltatore, su ri chiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15( quindici) (15) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gi à formu late ne l re gistro di cont abilità, il cont o final e si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l ’avvenuta emissione de l ce rtificato di col laudo prov visorio o del certificato di regolare esecuzione, (16) previa presentazione di regolare f attura f iscale, ai sensi d ell’articolo 000 x xx x xxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rat a di saldo non cost ituisce presunzi one d i accet tazione d ell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, second o comma, d el cod ice ci vile; il pagament o è d isposto solo a cond izione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a du e anni dopo l ’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garant ito almeno pari all’import o della ra ta d i sald o, mag giorato d ell’I.V.A. all’ali quota d i legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; (17)
c) la garanzia deve essere prestata med iante present azione d i at to d i f ideiussione ri lasciato d a una banca o da u n int ermediario finanziario au torizzato o pol izza fide iussoria ril asciata da impresa di assicurazione, conf orme alla sched a t ecnica 1. 4, allegata al d ecreto mi nisteriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lav ori dev ono ut ilizzare la massima diligenza e professionalit à, nonché improntare il proprio comportamento a bu ona fe de, al fine di e videnziare t empestivamente i v izi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Capitolato speciale d’appalto parte I
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, comma 8.
Art. 29 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dov uti int eressi pe r i primi 4 5 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze pe r l ’emissione de l ce rtificato di pagame nto ai se nsi de ll’articolo 2 7 e l a su a effettiva emissione e me ssa a disposizione de lla St azione appal tante pe r l a l iquidazione; t rascorso t ale t ermine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella mi sura st abilita con apposi to d ecreto ministeriale d i cui all’art icolo 133, comma 1, d el Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagament o a fav ore del l’appaltatore; tr ascorso ta le te rmine s enza c he la S tazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cu i al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediat amente successiv o, senz a necessit à di domande o riserv e; il pagament o dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E ’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i t ermini di cu i ai commi pre cedenti, oppu re ne l caso in cu i l'ammontare delle rat e di accont o, per le quali non sia st ato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 d el codice civile, rifiutando di ade mpiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non prov veda contemporaneamente al pagament o int egrale di quanto maturato; in alt ernativa, è facolt à dell’appaltatore, previa costituzione in mora de lla St azione appal tante, promu overe il giu dizio arbit rale per la dichiarazione di risol uzione del contratto, trascorsi 60 giorni dal la data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Art. 30 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rat a di saldo in rit ardo risp etto al t ermine st abilito all'art icolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il rit ardo ne lle e missioni de i ce rtificati o ne l pagame nto de lle somme dov ute a sal do si protragga per ul teriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle st esse somme sono dov uti gli interessi di mora.
Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’art icolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei cont ratti, e su ccessive modifiche e int egrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non t rova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi d ell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, d el Codice d ei cont ratti, i n d eroga a quant o prev isto d al comma 1 , qu alora il pre zzo di singol i mat eriali da cost ruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aument o o in diminuzione, superiori al 10 per cent o r ispetto a l p rezzo r ilevato d al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aument o o in diminuzi one, per la percent uale eccedente il 10 per cent o, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme apposi tamente accant onate per i mprevisti, nel quad ro economi co d ell’intervento, i n misura non inferiore all'1 per cent o dell'importo dei lavori, al net to di quant o già ev entualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della St azione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di qu anto pre visto dal la lettera a), non possono e ssere assu nti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
c) la compensazi one è d eterminata appli cando la percent uale d i v ariazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da cost ruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidat e senza necessità di iscrizione di rise rve ma a semplice richiest a di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cu i al pre sente comma, entro i successiv i 60 ( sessanta giorni), a cura della direzione l avori qu alora non sia ancora st ato e messo il ce rtificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione (18), a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo rest ando quant o prev isto al comma 2, qual ora, per cause non imput abili all’appalt atore, la durata dei lavori si prot ragga fino a su perare i du e anni dal l oro inizio, al cont ratto si appl ica il pre zzo chiuso, consistente nel prezzo dei lav ori al net to del ribasso d’ast a, aument ato di una percent uale, determinata con de creto ministeriale, da appl icarsi, nel caso in cu i la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di infl azione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cent o, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiest a dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessi one d ei cred iti, ai sensi del combi nato d isposto d ell’articolo 117 d el Cod ice d ei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’I talia e che il contratto di ce ssione, in originale o in copia aut enticata, sia t rasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi d ell’articolo 75, commi 1 e 2, d el Cod ice dei cont ratti e d ell’articolo 100 d el Regolament o generale, è richiesta una cauzione prov visoria d i euro 14. 607,50 ( quattordicimilaseicentosette/50) , pari al 2% ( due per cent o) dell’importo preventivato dei lavori da appal tare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi d ell’articolo 100 d el Regolament o generale , la cauzi one prov visoria d i cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in t itoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso de l giorno de l deposito, presso una sezione di t esoreria prov inciale o presso le az iende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b) mediante fide iussione bancaria o polizza assicurat iva fideiussoria in conformit à alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (19) in osserv anza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (20) allegato al predet to decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (21) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, let tera a), dev e essere accompagnata dal l’impegno di u n fide iussore v erso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cau zione de finitiva ne l caso di aggiu dicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono v ietate f orme d i cauzi one d iverse d a quelle di cui al comma 2 e, i n part icolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso d i raggruppament o t emporaneo di imprese la garanzia deve riport are l’indicazione di t utte le imprese raggruppate.
Art. 35 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi d ell’articolo 113, comma 1, d el Cod ice d ei cont ratti, e d ell’articolo 101 d el regolament o generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fat ta in fav ore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cent o, la garanzia fide iussoria è au mentata di t anti pu nti percentuali quanti sono quelli ecce denti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punt i percent uali per ogni punto d i ri basso ecced ente la pred etta mi sura percentuale.
2. La garanzia f ideiussoria è p restata m ediante a tto d i f ideiussione r ilasciato d a u na b anca o d a u n intermediario finanziario au torizzato o polizza fideiussoria rilasciat a da un’impresa di assicurazione, in conformità alla sched a tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (22) in osserv anza delle clausole di cui allo schema t ipo 1.2 (23) allegato al predetto decreto, i ntegrata dalla clausola esplicit a di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (24) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressiv amente sv incolata a misura d ell'avanzamento d ell'esecuzione, nel li mite massimo del 75 per cento de ll'iniziale import x xxxxxx ito; l o sv incolo è au tomatico, se nza ne cessità di benestare del commit tente, con la so la co ndizione d ella prev entiva co nsegna a ll'istituto g arante, d a parte d ell'appaltatore o del concessionario, degli st ati di av anzamento dei l avori o di anal ogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di col laudo prov visorio oppure del certificato di re golare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risu ltati de lla l iquidazione final e; l ’incameramento de lla garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fide iussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cu i al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia st ata i ncamerata, p arzialmente o to talmente, dalla Stazione appaltante; in c aso d i va riazioni a l c ontratto p er e ffetto d i s uccessivi a tti d i s ottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di ridu zione de gli import i cont rattuali, me ntre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 36 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 0, xx x Xxxxxx xx x xxxx xxxxx, x 'xxxxxxx xx xxx xxx zione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorre nti ai qu ali sia st ata ril asciata, da organismi accre ditati ai se nsi de lle norme europee della serie U NI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee d ella serie UNI CEI ISO 9001: 2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La cert ificazione deve essere stata rilasciata per il set tore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di t ipo orizzont ale le ridu zioni di cu i al pre sente articolo sono accordat e qualora il possesso del requisit o di cui al co mma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggru ppamento t emporaneo di concorre nti di t ipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordat e esclusiv amente per le quot e d i i ncidenza d elle lav orazioni appartenenti alle categorie assu nte int egralmente da impre se in raggru ppamento in posse xxx xx x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx 0; tale beneficio non è frazionabil e t ra impre se che assu mono l avorazioni appart enenti al la medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In de roga a qu anto pre visto dal comma 4 , il posse sso de l re quisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia u tilizzato, pe r la gara e pe r l ’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di at testazione SOA in cors o di validità ma il posse sso de l re quisito di cu i al comma 1 non sia st ato ancora annot ato sulla pred etta at testazione, a condizione che l ’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipe ndentemente dal la circost anza che sia possedut o dall’impresa ausiliaria. L’impresa au siliaria de ve e ssere in posse sso de l pre detto re quisito sol o in re lazione al l’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. (25)
Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi d ell’articolo 129, comma 1, d el Cod ice d ei cont ratti, e d ell’articolo 103, d el regolament o generale, l’appalt atore è obbligat o, cont estualmente alla sot toscrizione del cont ratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante d a tu tti i r ischi d i e secuzione e c he preveda anche una garanzi a di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione aut orizzata alla copert ura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 2 0 xx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xx rtificato di col laudo prov visorio o de l certificato di regolare esecuzione (26) e comunque decorsi 12 (dodici) me si dal la dat a di u ltimazione de i l avori risu ltante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di ce rtificato di regolare esecuzione (27) per part i xx xxxxxxxxx xx xx’xxxxx, x x xxxxxxxx xx xxx xx r qu elle parti e resta efficace per le parti non
ancora co llaudate; a tal f ine l’uti lizzo d a parte della Stazi one appaltante secondo la dest inazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è st abilito in misu ra u nica e indiv isibile pe r l e cope rture di cu i ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di ome sso o rit ardato pagamento delle somme dovute a t itolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (28)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa d el danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesi stenti, salv o quelli d erivanti d a errori d i proget tazione, i nsufficiente progettazione, azioni di t erzi o cause di forza maggi ore; t ale po lizza d eve essere st ipulata nella f orma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro (29) , di cui: (30)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro , partita 2) per le opere preesistenti: euro ,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) . (31)
5. Qualora il cont ratto di assicu razione pre veda import i o pe rcentuali di scope rto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazi one all’assi curazione co ntro tutti i rischi di e secuzione di cu i al comma 3 , t ali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, t ali franchigie o scope rti non sono opponibili alla Stazione appaltante. (32)
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappalt atrici e subfornit rici. Qualora l’appalt atore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità d isciplinato d all’articolo 37, co mma 5, del Cod ice d ei cont ratti, e d all’articolo 108, comma 1, d el regolament o generale, le st esse garanzi e assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserv a la facolt à di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a su o insindacabil e giu dizio rit enga opport une, senza che per quest o l’impresa appalt atrice possa pretendere compe nsi al l’infuori de l pagame nto a congu aglio de i l avori e seguiti in più o in meno con l’osservanza d elle prescri zioni ed entro i li miti st abiliti dagl i art icoli 1 0 e 1 1 de l capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, esegui te senza prev entivo ord ine scri tto d ella d irezione lav ori, recant e anche gli estremi dell’approvazione da part e della St azione appaltante, o ve q uesta s ia p rescritta d alla le gge o d al regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserv a che l’appalt atore si cred esse in dirit to di opporre , deve essere presentato per iscritto alla direzione lav ori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in conside razione domande di maggiori compe nsi su qu anto st abilito in cont ratto, pe r qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono conside rati x xxxxxxx ai se nsi de l comma 1 gl i int erventi dispost i dal dire ttore de i lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
(33) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella d i cui all’articolo 5, e che no n comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo int eresse della St azione appalt ante, le x xxxxxxx, in aument o o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalit à, sempre che non comportino modifiche sost anziali e siano mot ivate da obbie ttive esigenze de rivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% ( cinque pe r ce nto) de ll’importo originario de l cont ratto e de ve t rovare cope rtura ne lla somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La v ariante d eve comprend ere, ov e ri tenuto nece ssario dal coordinat ore per la sicurezza in fase di esecuzione, l ’adeguamento de l piano di sicu rezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cu i al l’articolo 4 4, nonché l ’adeguamento de i piani ope rativi di cu i all’articolo 45.
Art. 39 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze d el progetto esecutivo, si rendessero necessarie va rianti che possono pregiudicare, in tu tto o in part e, la reali zzazione dell’opera o ppure la sua utilizzazione, e che sot to il profil o economico eccedano il qu into de ll’importo originario de l cont ratto, l a Stazione appalt ante pro cede alla ri soluzione d el co ntratto con indizione di una nuov a gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appalt ante; ai fini del present e ar ticolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la proge ttazione, il mancat o rispe tto de i re quisiti fu nzionali e d economici prestabiliti e ri sultanti d a prov a scri tta, la v iolazione d elle no rme d i d iligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l’articolo 38, comma 7.
Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le e ventuali v ariazioni sono v alutate me diante l 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano prev isti prezzi per i lav ori in v ariante, si procede alla formazione di nu ovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pi eno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per t empo e secondo quant o pre visto dal le v igenti disposizioni, gl i appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non pu ò iniziare o cont inuare i l avori qu alora sia in dife tto ne ll’applicazione di qu anto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore garantisce che le l avorazioni, compre se qu elle affidat e ai su bappaltatori, siano e seguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligat o a fornire alla St azione appaltante, ent ro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione de i cont ratti col lettivi appl icati ai l avoratori dipe ndenti e u na dichiarazione in me rito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligat o ad osserv are le misure gene rali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 d el 2008, a l’allegato XIII a llo stesso d ecreto no nché le a ltre d isposizioni d el med esimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 43 – Piano di sicurezza e di coordinamento (34)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da part e della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cu i al comma 1 è e steso al tresì al le e ventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (35)
1. L’appaltatore può present are al coordinat ore per la sicurezza in fase di e secuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle propri e tecnologie oppure quando rit enga di pot er meglio garant ire la si curezza nel canti ere sulla base d ella pro pria esperienza, anche i n segui to alla consult azione obbligatoria e prev entiva dei rappresentanti per la si curezza dei propri lav oratori o a riliev i da part e degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prev enzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel pi ano d i si curezza, anche i n se guito a ril ievi o pre scrizioni de gli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore pe r l a sicu rezza in fase di e secuzione si pronu nci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora ent ro il t ermine di t re giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cu i al comma 1 , lettera a), l ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giu stificare v ariazioni o ade guamenti de i pre zzi pat tuiti, né maggiorazioni di al cun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cu i al comma 1 , l ettera b), qu alora l ’eventuale accogl imento de lle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico de ll'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comu nque prima de ll'inizio de i l avori, de ve predisporre e consegnare al diret tore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un pi ano operativo di sicurezza per quanto attiene alle propri e scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzi one dei lavori. Il pi ano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e d el punt o 3. 2 dell’allegato XV al pred etto decreto, comprende il documento di v alutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 d el citato Decreto n. 81 del 2008, con riferiment o allo specifico cant iere e dev e essere aggiornat o ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 d el Codice dei contratti l’appaltatore è t enuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redat ti dalle imprese subappaltatrici di cui all’arti colo 47, co mma 4, lettera d ), sub. 2) , d el presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al f ine di rendere gli specifici piani ope rativi di sicu rezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di de ttaglio del piano di sicu rezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa e secutrice è obbl igata a comu nicare t empestivamente prima de ll'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a xxxxxx sta de lla St azione appal tante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricolt ura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappalt atrici compat ibili t ra loro e coerent i con i l pi ano present ato dall’appaltatore. I n caso di raggruppament o t emporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinament o (36) ed il piano operat ivo di sicurezza formano parte integrante del c ontratto d i a ppalto. L e g ravi o r ipetute vi olazioni dei piani st essi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale cost ituzione xx xxxx xx xx’xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappalt atori pe r gli adempiment i, da part e di qu esto u ltimo, d egli o bblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 - Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria p revalente. T utte le la vorazioni d iverse dalla categoria prev alente, a qualsiasi cat egoria appartengano, sono scorporabili o subappalt abili a scelta del concorrent e, ferme rest ando le prescrizioni d i cui all’art icolo 4 d el present e capi tolato e l’osserv anza d ell’articolo 118 d el Cod ice d ei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (37)
a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di import o su periore al 15% (quindici pe r ce nto) de ll’importo totale, a t ale fine indicat i ne l bando di gara, possono e ssere su bappaltati o su baffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta pe r ce nto), in t ermini e conomici, de ll’importo di ciascu na cat egoria; il su bappalto, ne l predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con div ieto di frazioname nto in più subcontratti o su baffidamenti per i l avori della stessa categoria; tali lavori sono indiv iduati all’articolo 4, comma 2, lettera a);
2. L’affidamento in su bappalto o in cot timo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appalt atore abbia indicat o all’at to dell’ offerta i lavori o l e part i di ope re che int ende subappaltare o conce dere in cot timo; l ’omissione de lle indicazioni st a a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appalt atore prov veda al deposito di copia aut entica del co ntratto di subappalt o presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima de lla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappalt ate, uni tamente alla d ichiarazione ci rca la sussi stenza o meno di eventuali forme di controllo o d i collegamento, a norma d ell’articolo 2359 d el codice civile, con l’impresa alla quale è affidat o il su bappalto o il cot timo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, anal oga dichiarazione dev ’essere effet tuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la docu mentazione at testante che il su bappaltatore è in posse sso de i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la part ecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (38) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 00 x xx x.X.X. x. 000 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza d ella cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussist a, nei confront i del subappalt atore, al cuno de i div ieti pre visti dal l’articolo 1 0 de lla legge n. 575 del 1965, e successiv e modificazioni e in tegrazioni; a t ale scopo, qualora l’import o del contratto d i subappalt o si a superi ore ad euro 154.937,07, l’appalt atore deve produrre alla St azione appaltante la document azione necessaria agli ad empimenti di cu i al la v igente l egislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lot ta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappalt atrici e cot timiste, con le mod alità di cui al d .P.R. n. 252 del 1998 (39); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 d el 1998, i l subappalto è v ietato, a prescindere d all’importo d ei relati vi lav ori, qualora per l’impresa subappalt atrice sia accert ata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il su bappalto e l ’affidamento in cot timo de vono e ssere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguit o a richiest a scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è ri lasciata entro 30 gi orni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giu stificati mot ivi; t rascorso il me desimo t ermine, e ventualmente prorogat o, senza che la Stazione a ppaltante a bbia p rovveduto, l' autorizzazione s i i ntende c oncessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% d ell’importo cont rattuale o d i i mporto i nferiore a 100. 000 euro, i t ermini per i l rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di e secuzione, prov vede al la v erifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, co mpleti d ell’indicazione d ella ca tegoria de i l avori su bappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappalt atrici d evono osserv are i ntegralmente i l t rattamento economi co e normat ivo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di av venuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed a ntinfortunistici; d evono a ltresì tr asmettere, a s cadenza tr imestrale e , i n o gni c aso, alla conclusione dei lav ori in subappalt o, copia dei v ersamenti contributivi, prev idenziali, assi curativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.
5. Le present i d isposizioni si appli xxxx anche ai raggruppament i temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le i mprese ri unite o consorzi ate non i ntendono esegui re d irettamente i lav ori scorporabili.
6. Ai f ini d el p resente a rticolo è c onsiderato s ubappalto q ualsiasi c ontratto a vente a d o ggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in ope ra e i noli a caldo, se singolarmente di import o superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di import o superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono e ssere ogge tto di u lteriore su bappalto pe rtanto il subappaltatore non può subappalt are a sua volta i lavori. Fanno eccezi one al pred etto d ivieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornit ore o il su bappaltatore, pe r l a posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fidu cia pe r le qu ali non su ssista al cuno de i div ieti di cu i al comma 2 , lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore d i co municare alla S tazione a ppaltante, p er tu tti i s ub-contratti, i l n ome d el sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 48 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della St azione appalt ante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la St azione appalt ante medesima da ogni pret esa dei subappaltatori o da richie ste di risarcime nto danni av anzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. I l diret tore dei lav ori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 d el cod ice ci vile con la cons eguente possi bilità, per la St azione appalt ante, d i risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 set tembre 1982, n. 646, come mod ificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 ( xxxxxxx f ino a un t erzo d ell’importo d ell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 49 – Pagamento dei subappaltatori
1. La St azione appalt ante non prov vede al paga mento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato a proprio fav ore, c opia d elle f atture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i ai medesimi subappalt atori o cot timisti, con l ’indicazione de lle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuate. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi d ell’articolo 118, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
3. Qualora l’appalt atore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante pu ò imporgl i di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e di accont o o di sal do fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli eventuali one ri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ult imo comma, del d.P.R. n. 633 d el 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agost o 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 - Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui docu menti cont abili, l ’importo e conomico de i l avori comport i v ariazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% ( dieci per cento) di q uest'ultimo, i l R .U.P. d eve va lutare immediatamente l’ammissibilit à di massima d elle ri serve, la lo ro no n manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 d el Cod ice d ei cont ratti, i l t utto anche ai f ini d ell’effettivo raggi ungimento d ella predetta misura percentuale.
2. Il R. U.P. può nominare una commi ssione, ai sensi d ell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, d el Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acqu isire al la commissione , ov e cost ituita, l a relazione riserv ata del diret tore dei lav ori e, ov e nominato, d el co llaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manife stamente infondate le riserve, formula una propost a motivata di accordo xxxxxxx.
3. La p roposta m otivata d i a ccordo b onario è f ormulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazi one a ppaltante entro 90 g iorni d all’apposizione d ell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la St azione appalt ante dev ono pr onunciarsi entro 30 giorni dal ricev imento del la proposta; la pronuncia della Stazione a ppaltante d eve a vvenire c on p rovvedimento m otivato; l a mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amminist rativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 6 0 giorni dopo l a data di sottoscrizione del l’accordo bonario, successiv amente approv ato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con i l quale sono st ate risolte le controversie.
6. Ai sensi d ell’articolo 239 d el Cod ice d ei contratti, anche al d i f uori d ei casi i n cui è prev isto i l ri corso all’accordo bonari o ai sensi d ei commi preced enti, le controversie relative a dirit ti sogget tivi deriv anti dall'esecuzione del cont ratto possono sempre essere risolte m ediante a tto d i tr ansazione, i n f orma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere d ell'avvocatura che d ifende la St azione appalt ante o, i n mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R. U.P., esamina l a propost a di t ransazione formulat a dal sogget to aggiudicat ario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 51 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La d efinizione d i tu tte le c ontroversie d erivanti d all'esecuzione d el c ontratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che de cide su lla cont roversia de cide anche in ordine al l’entità de lle spe se di giu dizio e al la loro i mputazione alle parti , i n relazi one ag li i mporti accert ati, al numero e alla co mplessità d elle questioni.
Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza d i tu tte le le ggi, r egolamenti e n orme vi genti i n m ateria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione d ei lav ori che f ormano ogget to d el present e appalt o, l’appalt atore si obbliga ad applicare i ntegralmente i l cont ratto nazi onale d i lav oro per gli operai d ipendenti d alle aziende industriali edili e affini e gl i accordi l ocali e azie ndali int egrativi xx xxx xx xxxx, xx x xxxxx xx r il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o re ceda da e sse e indipe ndentemente dal la nat ura indu striale o art igiana, dal la st ruttura o dal le dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapport o alla Stazione appaltante de ll’osservanza de lle norme anzide tte da part e degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cu i il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia st ato autorizzato non esime l’appaltato re d alla respo nsabilità, e ci ò senz a pregiudizio degli al tri dirit ti de lla St azione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inot temperanza, accert ata dalla St azione appalt ante o a essa segnalat a da un ent e preposto, la St azione appalt ante medesima comu nica all’appalt atore l’inadempienza accert ata e procede a una det razione del 20 % ( venti per cent o) (40) sui pagame nti in accont o, se i l avori sono in corso d i esecuzi one, oppure alla sospensi one d el pagamento del saldo, se i lav ori so no ulti mati, destinando l e somme così accant onate a garanzia de ll’adempimento de gli obbl ighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 d el capi tolato g enerale d’appalto, i n caso d i ri tardo nel pag amento d elle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i prov veda o non cont esti formalment e e motivatamente la le gittimità d ella r ichiesta, la Stazione appalt ante può pagare diret tamente ai lav oratori le ret ribuzioni arret rate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copi a d el li bro uni co d el lav oro d i cu i all’art icolo 39 d ella legge 9 agost o 2008, n. 133, possono altresì richiedere i docu menti di riconoscime nto al personale presente in cantiere e verificarne la e ffettiva iscrizione ne l pre detto l ibro u nico d el lav oro d ell’appaltatore o del subappal tatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 d el 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun sogget to o ccupato i n c antiere u na a pposita te ssera d i riconoscimento, impermeabile ed e sposta in forma v isibile, corre data di fot ografia, cont enente l e generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli st essi obblig hi d evono ot temperare anche i lav oratori aut onomi che eserci tano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli ev entuali subappaltatori (soci, artigiani di dit te individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 pe r ci ascun lav oratore. Il lav oratore muni to d ella tessera di riconosciment o di cui al comma 3 che non prov vede ad esporla è punit o con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da prov vedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art icolo 3, d ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art icoli 2 e seguent i d ella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per f rodi nei
riguardi de lla St azione appal tante, di su bappaltatori, di fornit ori, di l avoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento al le disposizioni de l dire ttore de i l avori rigu ardo ai t empi di e secuzione o quando risulti acce rtato il mancat o rispe tto de lle ingiu nzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione de i l avori o mancat a ripre sa de gli st essi da part e de ll’appaltatore se nza giu stificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misu ra tale da pre giudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in part ecipazione, ce ssione anche parzial e de l cont ratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla si curezza e la salute dei lavoratori di cu i al De creto n. 8 1 de l 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore de i l avori, dal R.U .P. o dal coordinat ore pe r l a sicurezza;
l) azioni o omissioni final izzate ad impe dire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e d ella prev idenza soci ale o d ell’A.S.L., oppure del personale is pettivo degl i organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il cont ratto è al tresì risol to in caso di pe rdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misu re sanzionatorie o cau telari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubbli ca amministrazione, oppure i n caso d i reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risol uzione del contratto o di e secuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazi one appaltante è f atta all'appaltato re nella f orma d ell'ordine d i serv izio o della raccomandata con avviso di ricev imento, con la co ntestuale i ndicazione d ella d ata alla quale av rà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla dat a comunicat a dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di du e testimoni, alla redazione dello stato di consist enza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cant iere, nonché , ne l caso di e secuzione d’u fficio, all’accertamento di quali di t ali mat eriali, at trezzature e mezzi d ’opera d ebbano essere mant enuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
S.O.A. per av er prodot to falsa document azione o dichiarazioni mendaci, ri sultante d al casellari o informatico.
6. Il contratto è alt resì risolto qualora, per il manifest arsi di errori o di omissioni del proget to esecutivo che pregiudicano, in t utto o in part e, l a re alizzazione de ll’opera oppu re l a su a u tilizzazione, come de finiti dall’articolo 132, comma 6, d el Cod ice d ei cont ratti, si rend ano necessari lav ori supplet ivi che eccedano il qu into de ll’importo originario de l cont ratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del cont ratto e di e secuzione d'u fficio, come pu re in caso di fal limento de l- l'appaltatore, i rapport i economici con qu esto o con il curatore sono de finiti, con xxx xxxxx di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di al tro affidamento ai se nsi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di compl etamento e di qu elli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza t ra l ’ammontare compl essivo l ordo de i l avori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approv ate o accet tate dalle part i nonché dei lav ori di riprist ino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l ’eventuale maggiore costo derivante dal la diffe renza t ra import o ne tto di aggiu dicazione de l nuovo appal to per il compl etamento dei l avori e l’importo net to degli st essi risult ante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ri petizione d ella gara d i appalt o ev entualmente andata deserta, necessariament e effet tuata con import o a base d’ast a opport unamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la St azione appaltante per ef fetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle nuov e spese d i gara e d i pubbli cità, d elle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori int eressi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e d iverso danno documentato, conseguente alla mancat a tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in se guito a xxxxxx sta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lav ori redige, entro 10 giorni dal la richiesta, il certificato di u ltimazione; entro trenta giorni dal la data del certificato di ultimazione dei lav ori il diret tore d ei lav ori pro cede all’accertamento so mmario d ella reg olarità d elle opere eseguite.
2. In sede di accert amento sommario, senza pregiu dizio di successiv i accert amenti, sono rilev ati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla St azione appalt ante. In caso di rit ardo nel ripristino, si applica la penale per i rit ardi prevista dall’apposito a rticolo d el p resente c apitolato, p roporzionale al l'importo del la part e di l avori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'import o non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prend ere i n consegna parzi almente o t otalmente le opere con apposito v erbale immediat amente dopo l’accert amento sommario se quest o ha av uto esit o posit ivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l ’approvazione finale del collaudo o de l certificato di re golare esecuzione (41) da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 55 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di se i mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere prov visorio; esso assume carattere definitivo t rascorsi du e anni dal la dat a de ll’emissione. Decorso ta le te rmine, i l c ollaudo s i i ntende ta citamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i su ccessivi du e me si. Qu alora il ce rtificato di col laudo sia sostituito dal ce rtificato di re golare e secuzione, qu esto de ve e ssere e messo e ntro t re me si dall’ultimazione dei lavori. (42)
2. Durante l’esecuzione dei lav ori la St azione appa ltante può effet tuare operazioni di collaudo v olte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di re alizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la St azione appalt ante si av valga di t ale f acoltà, che v iene comu nicata all’appaltato re per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redat to apposit o verbale circa lo st ato d elle opere, ond e essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da part e della St azione appa ltante av viene nel termi ne perento rio f issato d alla stessa pe r me zzo de l dire ttore de i l avori o pe r me zzo de l R.U .P., in pre senza de ll’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la St azione appalt ante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione d ei lav ori, l’appaltato re no n può reclamar e la consegna ed è alt resì t enuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di c ui a l c apitolato g enerale d’appalto, al reg olamento g enerale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effet- ti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e- secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cant iere st esso, l ’inghiaiamento e l a sist emazione de lle su e st rade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni re sponsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relat ive comunque conne sse all’esecuzi one d elle prestazi oni d ell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui mat eriali e manu fatti impie gati o da impie garsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzi one di prove di carico che si ano ordinate dalla stessa direzione lavori su t utte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per l e t ubazioni; in part icolare è fat to obbl igo di e ffettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non ri spondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
(43) de lla cont inuità de gli scol i de lle acqu e e de l t ransito su gli spazi, pu bblici e priv ati, adiace nti l e opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il t rasporto ne i l uoghi di de posito o ne i pu nti di impie go se condo l e disposizioni de lla dire zione l avori, comu nque al l’interno de l cant iere, de i mat eriali e dei manufatti esclusi d al present e appalt o e approv vigionati o esegui ti d a alt re d itte per conto della Stazione appaltante e pe r i qu ali compe tono a t ermini di cont ratto all’appaltatore le a ssistenze alla posa in opera; i danni che per cause d ipendenti dall’appaltatore fossero apport ati ai mat eriali e manufat ti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qu alunque altra impresa alla quale siano affidati lavori no n co mpresi nel presente appalto , l’uso pa rziale o t otale de i pont eggi di servizio, delle impalcature, delle cost ruzioni prov visorie e de gli appare cchi di sol levamento pe r t utto il t empo necessario all’esecuzi one d ei lav ori che la St azione appalt ante i ntenderà eseguire direttamente oppure a me zzo di al tre dit te dal le qu xxx, come dalla St azione appalt ante, l’impresa non pot rà pretendere compensi d i sort a, t ranne che per l’i mpiego d i personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate- riali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spe se, i cont ributi, i dirit ti, i l avori, l e fornit ure e l e pre stazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elet trica, gas e fognat ura, necessari per il funzionamento del cant iere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono f orniture o lav ori per cont o della St azione appalt ante, sempre nel ri spetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione d i un’opera camp ione d elle si ngole cat egorie d i lav oro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia xxxxxx sto dal la dire zione de i l avori, pe r ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cart elli di av viso, fanali di segnalazione not turna nei punt i prescritti e quanto al tro indicat o dal le disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’i lluminazione no tturna del cantiere;
o) la cost ruzione e l a manu tenzione e ntro il re cinto de l cant iere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lav ori e assi stenza, arred ati, i lluminati e prov visti d i armad io chi uso a chi ave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e d egli strumenti necessari per t racciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i dise gni e le tavole per gli oppor- tuni raffronti e cont rolli, con d ivieto d i d arne v isione a t erzi e con f ormale i mpegno d i ast enersi d al riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima de lla smobilitazione del cantiere, di u n certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o preci sato da parte della direzione lav ori con ord ine d i serv izio e che v iene li quidato i n base al solo cost o d el materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a ri chiesta d ella d irezione lav ori; nel caso d i sospensione dei lav ori dev e essere adottato ogni prov vedimento necessario ad ev itare det eriora- menti di qualsiasi genere e pe r qualsiasi causa alle opere eseguit e, rest ando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali d anni conseguent i al mancat o od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e d elle cautele necessarie a garant ire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pu bblici e priv ati, osse rvando l e disposizioni cont enute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infort uni a carico dell’appaltatore, restandone so llevati la Stazi one appaltante, no nché i l personale prepost o alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appal tante (Consorzi, rogge , priv ati, Prov incia, ge stori di se rvizi a re te e al tri eventuali sogge tti coinvolti o compe tenti in re lazione ai l avori in e secuzione) int eressati dire ttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tu tte le d isposizioni e manate d ai s uddetti p er q uanto d i competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cant iere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere esegui te alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i l ibretti delle misure, i brogl iacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
3. L’appaltatore dev e produrre al la direzione dei l avori u n’adeguata docu mentazione fot ografica relativa al le lavorazioni di part icolare compl essità, o non più ispe zionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richie sta della direzione dei lavori. La docu mentazione fotografica, a colori e
in format i riprodu cibili age volmente, re ca in modo au tomatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 59 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (44)
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i mat eriali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore
- che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell’articolo 36 d el capitolato generale d’appalto i mat eriali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore
- che per t ale cessione non dov rà corrispondere alcunché in quant o il pr ezzo conv enzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di o ggetti d i va lore, b eni o f rammenti o ogni al tro el emento div erso dai mat eriali di scavo e di de molizione, o pe r i be ni prov enienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 60.
Art. 60 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il p rogetto n on p revede c ategorie d i p rodotti ( tipologie d i m anufatti e b eni) o ttenibili c on m ateriale riciclato, tra quelle elencat e nell’apposito decreto ministeriale emanato ai se nsi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (45)
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (46)
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) xxxxxxxxxxxx con classe d i resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma X XX 0000-0, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbl igato a richie dere l e de bite iscrizioni al Re pertorio de l Riciclaggio per i materiali riciclati e i m anufatti e b eni o ttenuti c on materiale riciclato, con le relat ive indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 61 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appalt atore la cust odia e la tu tela d el c antiere, d i tu tti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 62 – Cartello di cantiere
1. L’appalt atore deve predisporre ed esporre in sito numero 1(47)esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 d i alt ezza, recant i le d escrizioni d i cui alla Ci rcolare d el Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «D».
Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le ta sse e g li a ltri o neri d ovuti a d e nti te rritoriali ( occupazione te mporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferim ento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le t asse relativi al perf ezionamento e alla regi strazione del contratto.
2. Sono altresì a cari co d ell’appaltatore tutte le spes e di bollo per gli at ti occorrent i per la gest ione del lavoro (48), dalla consegna alla data di e missione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. (49)
3. Qualora, per at ti aggiunt ivi o risultanze contabili final i de terminanti aggiorname nti o congu agli de lle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le i mposte e gli altri oneri, che, direttamente o i ndirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è s oggetto a ll’imposta s ul valore aggiunto (I.V.A.); l’I. V.A. è reg olata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
1 Indicare se si tratta di categoria di opere general i (serie OG) o speci alizzata (serie OS), completando con l e parole
«generali» oppure «specializzate» e con il relativo acronimo.
2 Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico.
3 La suddi visione in sottocategori e di al cune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe.
4 Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.
5 Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del regolamento generale.
6 Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
7 Qualora non v i si a apprezzabi le i nteresse, da parte del la S tazione appal tante, ad una ul timazione anticipata del lavoro, cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.
8 Ai sensi del l’articolo 117, comma 3, del regol amento gener ale di attuazi one, l a penal e dev e essere fi ssata nel la misura proporzionale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto del contratto.
9 Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
10 Articolo 45, comma 10, regolamento generale.
11 Indicare un term ine congruo l a cui v iolazione com porti l a ri soluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.
12 In genere fissare un importo in relazione alla percentuale di cui alla nota precedente.
13 Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
14 Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un term ine non superi ore a 15/ 45 giorni, a seconda del la complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
15 Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del regol amento general e. Si consi glia un termi ne pi ù brev e ( es. 15 giorni).
16 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
17 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
18 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
19 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
20 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
21 Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, soppri mere l e parol e «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
22 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
23 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
24 Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, soppri mere l e parol e «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
25 Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere i n possesso del predetto requi sito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000» in caso di appalti di importo inferiore a 516.457 euro.
26 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
27 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
28 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
29 Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.
30 Gli importi sono da prevedere in relazione ai ri schi, al l’entità del lavoro, al la sua com plessità ecc.; in genere per l a “partita 1” deve avvicinarsi all’importo dei lavori.
31 Importo pari al 5 per cento del la somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un mi nimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
32 Anche per questa copertura assi curativa sono ammessi scoperti x xxxxxxx gie ma tal e circostanza è irrilevante per la Stazione appaltante in quanto l ’importo deve essere l iquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.
33 Completare con l e parole «10», oppure «5» ( valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
34 Xxx xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, completare con la parola «sostitutivo»; per canti eri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, completare con le parole «e di coordinamento».
35 Xxx xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, completare con la parola «sostitutivo»; per canti eri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, completare con le parole «e di coordinamento».
36 Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.
37 Sopprimere in tutto o i n parte e ri denominare l e l ettere adattando l a di sciplina al caso speci fico i n coerenz a con l’impostazione dell’articolo 4, comma 2.
38 Nel caso di appal to di l avori di importo inferiore a 150.000 euro sosti tuire l e parol e «i n rel azione al la categori a e all’importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
39 In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo …», fino a «… del 1998».
40 Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
41 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
42 Cancellare l’ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.
43 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
44 Cancellare la parte che non interessa qualora non siano previsti scavi o demolizioni.
45 Verificare l’assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.
46 Cancellare l e parti che non i nteressano; ev entualmente a ggiungere lavorazioni che s iano c ompatibili in q uanto incluse negli elenchi ministeriali emanati successivamente
47 Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si affacciano s u p iù s pazi p ubblici, s ono c onsigliati 2 e semplari; in c aso d i l avori l ineari o a r ete è consigliato 1 esemplare per ogni tronco autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.
48 Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.
49 Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.