CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DI RICOVERO CANI RANDAGI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNITARIO
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 1 del mese di GENNAIO
tra
La Comunità Montana, rappresentata dal Presidente pro – tempore a ciò autorizzato con delibera assembleare n. 34 del 29.09.2017
e
L’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi per i Comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore, rappresentato dal Presidente pro–tempore Xxxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio n. 19 del 30.05.2017;
Il Comune di Azzio, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 18 del 12.07.2017;
Il Comune di Brenta, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2017;
Il Comune di Brezzo di Bedero, rappresentato dal Sindaco pro –tempore Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2017;
Il Comune di Brinzio, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 22 del 20.07.2017;
Il Comune di Brissago Valtravaglia, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 34 del 25.07.2017;
Il Comune di Casalzuigno, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017;
Il Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxx, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2017;
Il Comune di Castello Cabiaglio, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 18 del 26.07.2017;
Il Comune di Castelvecca, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 20 del 24.08.2017;
Il Comune di Cuvio, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 20 del 24.07.2017;
Il Comune di Duno, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxx Xxxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 25 del 17.07.2017;
Il Comune di Xxxxxxx di Varese, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 28 del 22.07.2017;
Il Comune di Germignaga, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxx Xxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2017;
Il Comune di Grantola, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2017;
Il Comune di Luino, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 45 del 20.11.2017;
Il Comune di Maccagno con Xxxx e Veddasca, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Passera Xxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 48 del 30.10.2017;
Il Comune di Masciago Primo, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2017;
Il Comune di Mesenzana, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2017;
Il Comune di Montegrino Valtravaglia, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Prato Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 24 del 28.09.2017;
Il Comune di Orino, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 14 del 14.07.2017;
Il Comune di Portovaltravaglia, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 17 del 31.07.2017;
Il Comune di Rancio Valcuvia, rappresentato dal Sindaco pro–tempore Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato dalla deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale n. 14 del 17.07.2017;
PREMESSO:
· Che con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954 si stabilisce che i “Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l’osservazione di quelli sospetti”
· Che la Legge n. 281 del 1991 "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
· Che la Legge Regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 ha riunito le disposizioni legislative regionali in materia di sanità fra le quali sono state riprese le disposizioni normative in merito alle
competenze dell’ASL e degli enti locali quali autorità sanitarie locali, le modalità di gestione dell’anagrafe canina, dei cani smarriti e rinvenuti e le modalità di cessione e affido degli stessi;
Che la normativa nazionale e regionale stabilisce che fra le competenze dei comuni, singoli o associati, attraverso la funzione del sindaco quale autorità sanitaria locale, e delle comunità montane vi sono anche:
a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune;
b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;
· Che il Regolamento della Regione Lombardia 13 aprile 2017, n. 2 di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 relativa alla tutela e ricovero degli animali di affezione e prevenzione al randagismo ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento dell’anagrafe degli animali d’affezione, criteri per la corretta gestione, definizione e addestramento degli animali, modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà e delle procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio;
· Che Il Presidente pro – tempore dell’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi per i Comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore ed i Sindaci pro - tempore dei Comuni di Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cuvio, Duno, Xxxxxxx di Varese, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Portovaltravaglia e Rancio Valcuvia hanno espresso parere favorevole per la gestione associata del Servizio di ricovero cani randagi;
· Che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
TUTTO CIO’ PREMESSO e considerata la medesima premessa quale parte integrante della presente convenzione,
tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e finalità
La presente convenzione ha ad oggetto la gestione in forma associata delle attività di ricovero e di custodia temporanea e permanente e di mantenimento dei cani vaganti catturati, mediante affidamento a terzi i quali dovranno altresì fornire la struttura per il ricovero, la cura e il sostentamento degli animali ricoverati nel rispetto dei seguenti patti e condizioni.
L’ambito territoriale assunto in riferimento coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione. I Comuni si impegnano formalmente ad esercitare singolarmente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di :
- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza dei cani randagi o vaganti è di rischio per l’incolumità dell’uomo e dell’igiene pubblica.
Art. 2 – Durata
La durata della Convenzione viene fissata in anni 3 a decorrere dal 01.01.2018 decorso questo periodo, con deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori sei mesi, ovvero un periodo diverso se così deciso dai Comuni aderenti. In difetto di rinnovo, da deliberarsi non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine del 31.12.2020, la convenzione perderà efficacia.
Art. 3 - Obblighi e competenze dell'Ente capofila
La Comunità Montana Valli del Verbano è l’ente capofila. Essa assume l’onere relativo all'affidamento del servizio a terzi, la gestione amministrativa e finanziaria attraverso i propri uffici, nonché la presentazione di eventuali proposte a carattere sovracomunale finalizzate al miglioramento del servizio stesso e ad una migliore e razionale economicità.
Essa dovrà inoltre:
❑ curare il coordinamento di eventuali attività definite dai Comuni per la promozione, organizzazione, attivazione e gestione di servizi e di politiche sovracomunali per il contenimento del randagismo;
❑ coordinare l'approvazione di regolamenti omogenei per il territorio per l’utilizzo del servizio;
❑ verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati e analizzare eventuali scostamenti e criticità.
Art. 4 - Obblighi e competenze dei Comuni aderenti
Il Comune aderente:
▪ mantiene la titolarità e la responsabilità delle decisioni assunte in merito ad interventi che richiedono l’assunzione di atti amministrativi quali ad esempio impegni di spesa o l’attivazione di risorse appartenenti all’Ente Comunale stesso;
▪ corrisponde alla Comunità Montana Valli del Verbano la quota di compartecipazione finanziaria determinata secondo quanto stabilito dal successivo art. 7;
▪ nomina un referente tecnico-amministrativo per la gestione dei rapporti con la Comunità Montana Valli del Verbano.;
▪ cura, tramite i propri uffici, lo svolgimento dei procedimenti amministrativi necessari all’attivazione degli interventi di accalappiamento cani, in accordo con il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
Art. 5 Gestione dei Servizi
ll servizio sarà garantito mediante affidamento del medesimo in appalto a terzi, con obbligo di mettere a disposizione idonea struttura di accoglienza. Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario sulla parte del riparto quota fissa, si stabilisce in questa sede in 15 il numero massimo di cani accoglibili. Tale limite massimo potrà essere rispettato sia con adeguata iniziativa di vigilanza da parte di ciascun Comune tesa ad evitare l’indiscriminato e immotivato abbandono dei cani che, con efficaci campagne informative di sensibilizzazione per l’adozione dei medesimi.
L'eventuale superamento di detto limite, in forza di esigenze dettate da condizioni contingibili ed adeguatamente motivate, dovrà essere espressamente autorizzato dalla Comunità Montana. I relativi costi saranno distribuiti tra tutti i Comuni aderenti secondo i criteri di cui al successivo art. 7 e la Comunità Montana dovrà immediatamente intervenire con adeguate azioni affinché tale situazione possa rientrare nei limiti stabiliti nel minor tempo possibile.
L'affidamento del servizio verrà curato dagli uffici della Comunità Montana Valli del Verbano la quale stipulerà il contratto, mediante proprio Dirigente, in nome e per conto dei Comuni Convenzionati associati previa approvazione, da parte di ciascun Consiglio Comunale, della presente Convenzione.
Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consisteranno in:
- custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 13.04.2017;
- raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all’interno della struttura;
- relazione termina annuale;
Il canile rifugio affidatario del servizio dovrà provvedere, con costi a proprio carico, a:
− garantire il trasporto dell'animale dal canile sanitario alla propria struttura;
− stipulare apposita convenzione con un veterinario libero professionista che possa relazionare alla Comunità Montana ed ai Comuni, con cadenza trimestrale, in merito alla situazione sanitaria ed epidemiologica della struttura ed in merito alle cessioni ed agli affidi dei cani;
Il canile rifugio affidatario del servizio, dovrà altresì garantire le necessarie cure sanitarie finalizzate al benessere dell'animale durante il periodo di ricovero; in questo caso i costi, che vengono quantificati forfetariamente ed in via preliminare in € 3.000,00 annui, saranno imputati ai Comuni aderenti, sulla base di idonea documentazione contabile giustificativa, secondo i criteri di cui al successivo art. 7.
Le cure sanitarie finalizzate alla stabilizzazione clinica e chirurgica dei cani durante il preliminare periodo di ricovero presso il canile sanitario restano di competenza dell'ATS, come previsto dall'art. 107, comma 6, lett. b) della L.R. nr. 33/2009.
Resta altresì di competenza dell'ATS la gestione dell'eventuale eutanasia dei cani ricoverati, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. f) della L.R. nr. 33/2009.
Art. 6 - Collaborazione con le Associazioni di Protezione degli animali e zoofile
Le Associazioni di volontariato per la protezione degli animali e zoofile di cui all’art. 111 della l.r. 33/2009 potranno collaborare per l'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previo accordo con le Amministrazioni comunali.
Le Associazioni di volontariato potranno, altresì, promuovere le cessioni e gli affidi dei cani ricoverati, registrandone l'attività e verificando il mantenimento del benessere dell'animale presso gli affidatari. Esse dovranno relazionare semestralmente alla Comunità Montana ed ai Comuni, per gli aspetti di propria competenza.
Art. 7 - Rapporti finanziari
L’Ente capofila provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione del servizio ed al recupero, con cadenza annuale, delle somme dovute dagli Enti convenzionati.
Le spese connesse e conseguenti alla gestione della convenzione saranno annualmente suddivise tra i Comuni associati pro quota, in maniera percentuale rispetto al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune, quali risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno in cui sono maturate le spese.
Per l’anno 2018 il contributo annuo dovuto dai Comuni convenzionati verrà determinato in funzione dell'effettiva data di attivazione del servizio.
I Comuni associati dovranno provvedere al pagamento delle spese di loro competenza sulla base del riparto appositamente inviato dalla Comunità Montana. Il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
− acconto del 40% rispetto alla quota versata l'anno precedente, da corrispondere entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
− saldo del 60% quantificato in base ai criteri sopraindicati ed a conguaglio di quanto versato in acconto, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui i costi sono riferiti.
Art. 8 - Recesso e scioglimento
Per l'intera durata della convenzione è esclusa la possibilità di recesso da parte dei Comuni associati.
La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di Indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento. Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno un anno prima dalla data di scadenza.
La presente convenzione potrà essere altresì sciolta o modificata qualora eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia prevedano diverse modalità di gestione del servizio.
Art. 9 - Obblighi in caso di recesso o di risoluzione della Convenzione
Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza e di scioglimento della Convenzione è fatto obbligo ai Comuni interessati di assumere a proprio carico, con le modalità che riterranno più opportune, l’onere per il mantenimento dei cani di rispettiva competenza.
Art. 10 Controversie
La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente all’interpretazione della presente convenzione dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse a tale definizione le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.
Per quanto non disposto nella presente convenzione o nelle norme più volte richiamate, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
Letto confermato e sottoscritto,
Il Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano - Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi per i Comuni di Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Tronzano Lago Maggiore – Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Sindaco del Comune Azzio – Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Brenta – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Brezzo di Bedero – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Il Sindaco del Comune di Brinzio – Xxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Brissago Valtravaglia – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Casalzuigno – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Sindaco del Comune di Cassano Valcuvia – Xxxxx Xxxxxxx Il Sindaco del Comune di Castello Cabiaglio – Xxxxx Xxxxxxxx Il Sindaco del Comune di Castelveccana - Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Cuvio – Xxxxxxx Xxxxx
Il Sindaco del Comune di Duno – Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Xxxxxxx di Varese - Xxxxxx Xxxxxxx Il Sindaco del Comune di Germignaga - Xxxxx Xxxxx
Il Sindaco del Comune di Grantola - Xxxxxxx Xxxxxxxxx Il Sindaco del Comune di Luino - Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca - Xxxxx Xxxxxxx Il Sindaco del Comune di Masciago Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Mesenzana - Xxxxxxx Xxxxx
Il Sindaco del Comune di Montegrino Valtravaglia - Xxxxxxxx Xxxxx Il Sindaco del Comune di Orino - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Il Sindaco del Comune di Portovaltravaglia - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Sindaco del Comune di Rancio Valcuvia - Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.