Condizioni di acquisto di Trentino Digitale S.p.A. (T.D.)
Condizioni di acquisto di Trentino Digitale S.p.A. (T.D.)
1. Xxxxxx e relative conferme
1.1 Per T.D. sono vincolanti solo gli ordini impartiti per iscritto. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordine è retto dalle seguenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine stesso, nonché dagli eventuali capitolati generali e speciali di T.D. interessanti l’esecuzione dell’ordine e portati a conoscenza del Fornitore, che il Fornitore medesimo dichiara di conoscere ed accettare e che in ogni caso si intendono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni. Eventuali deroghe e condizioni aggiuntive saranno vincolanti solo se pattuite espressamente e per iscritto.
1.2 L’ordine diviene esecutivo dal momento in cui è accettato e sottoscritto da entrambe le parti, anche per scambio di corrispondenza. L’evasione di un ordine, ancorché T.D. non riceva copia dell’ordine sottoscritto dal Fornitore, è considerata in ogni caso accettazione delle presenti condizioni.
1.3 Le fatture e le eventuali bolle di accompagnamento merce devono citare il numero d’ordine integrale.
Se tale disposizione non viene osservata, le fatture si considerano non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino ad effettiva chiarificazione o integrazione da parte del Fornitore effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta a T.D..
2.a Consegna (solo in caso di forniture di beni)
2.a.1 La consegna delle merci ordinate, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio del Fornitore a T.D. si considera avvenuta all’atto della consegna della merce stessa presso i magazzini destinati, come attestata da sottoscrizione, data e ora apposte sui documenti di trasporto e consegna.
2.a.2 Le consegne e le spedizioni si intendono fatte a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà sostenere eventuali maggiori oneri assicurativi e/o dovuti a necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto del termine di consegna.
2.a.3 Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualsiasi ritardo, perdita o danneggiamento o dovuti a carenza di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, conseguenti ad avaria durante la spedizione o al mancato rispetto delle istruzioni di T.D. comunicate per iscritto.
2.a.4 Qualora le merci ordinate, nonostante la conferma scritta del Fornitore, non giungano al recapito indicato entro il termine per la consegna espressamente pattuito, essenziale ai sensi di legge, in tutti i casi T.D. si considera autorizzata a recedere dal contratto/ordine a proprio insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ovvero a chiedere il risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale e ciò senza preventiva dichiarazione di rinuncia alla prestazione o azione ai sensi della successiva clausola 2.a.6.
2.a.5 Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, T.D. si considera esonerata dagli obblighi derivanti dall’ordine nei limiti della durata e dell’entità delle conseguenze dei fenomeni stessi, fatta salva la sua decisione insindacabile di prorogare i termini, previo accordo per iscritto con il Fornitore e a condizione che lo stesso abbia informato prontamente T.D. a mezzo pec, fax o telegramma dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
2.a.6 T.D. è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio. In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, T.D. avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine in tutto o in parte e applicare una penale convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita – allo 0,50% (zerovirgolacinquanta) del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo o;
b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, la merce ordinata a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione allo stesso o;
c) risolvere di pieno diritto con effetto immediato l’ordine ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione al Fornitore.
2.a.7 E’ fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
2.b Modalità di esecuzione del servizio (solo in caso di servizi)
2.b.1 Fanno carico al Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo pattuito, tutti gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’incarico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del servizio.
2.b.2 Pena la risoluzione di diritto dell’ordine, il servizio in oggetto dovrà essere eseguito a regola d’arte e secondo le modalità ed i termini stabiliti tra le parti.
3.a Prezzi (solo in caso di forniture di beni)
3.a.1 Xxx non sia diversamente convenuto, i xxxxxx si intendono per merce xxxxxx xxxxxxxxx di T.D. e comprensivi dell’imballaggio e di ogni altra spesa.
3.a.2 I prezzi indicati nell’ordine sono fissi. Sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.
3.a.3 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati per iscritto dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per T.D. sono se preventivamente accettati per iscritto da quest’ultima.
3.b Prezzi (solo in caso di servizi)
3.b.1 Ove non sia diversamente convenuto, i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.
3.b.2 I prezzi indicati nell’ordine sono fissi. Sono perciò escluse variazioni in aumento degli stessi, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.
3.b.3 Eventuali spese di trasferta derivanti da attività da svolgersi nell'interesse di T.D. presso la sede di T.D., ovvero presso altra sede, potranno essere riconosciute al Fornitore sulla base di un preventivo accordo con T.D. ed a fronte della presentazione di specifica nota a piè di lista.
4. Modifica del contenuto dell'ordine
4.1 Eventuali richieste di T.D. di modifica del contenuto dell'ordine successive al ricevimento dell'ordine stesso da parte del Fornitore saranno concordate in forma scritta tra le parti.
5. Qualità, affidabilità e garanzia (solo in caso di forniture di beni)
5.1 La merce fornita deve corrispondere alle caratteristiche ed ai campioni concordati con T.D. e da essa approvati; il Fornitore è autorizzato ad apportarvi modifiche solo previa approvazione scritta di T.D..
5.2 L’esecuzione del controllo di qualità viene eseguita senza alcun vincolo di forma e/o di termini, su specifiche di T.D..
5.3 Nel caso in cui, su uno o più lotti di merce fornita, venga rilevata una percentuale di difettosità o di non conformità in misura superiore al 3%, T.D., dandone notizia immediata per iscritto, avrà facoltà di sospendere dal totale dei pagamenti in qualunque momento dovuti al Fornitore il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia riconsegnato la merce o il lotto di sostituzione.
5.4 I difetti delle merci, anche se non accertati in occasione delle prove statistiche, autorizzano T.D. a scegliere, a suo insindacabile giudizio, fra le seguenti alternative:
a) ridurre il prezzo di acquisto;
b) chiedere l’eliminazione dei difetti;
c) chiedere il risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale;
d) chiedere la sostituzione della merce;
e) recedere in tutto o in parte dal contratto/dall’ordine senza corrispondere alcun indennizzo.
5.5 Le spese derivanti dall’esame e dalla selezione delle merci difettose devono essere rifuse a T.D. dal Fornitore. Nel caso di accertamento dei difetti solo in fase di prelavorazione, collaudo o impiego delle merci, T.D. è autorizzata a chiedere al Fornitore la rifusione di tutte le spese inutilmente sostenute fino a quel momento.
5.6 In mancanza di diverso accordo, il termine di garanzia è di anni due dall’arrivo delle forniture in sostituzione di quelle difettose; il termine di garanzia decorre ex novo dalla data di consegna della merce riparata o fornita in sostituzione. Per la salvaguardia dei diritti di cui ai punti 5.3 e 5.4 anche oltre il predetto termine di garanzia è sufficiente che T.D. segnali i difetti al Fornitore entro tale data.
5.7 Per vizio o difetto ai sensi delle condizioni di cui sopra s’intende anche un’errata fornitura, ovvero, a titolo esemplificativo, una carenza di qualità promesse o essenziali per l’uso, oppure il riscontro di caratteristiche diverse da quelle pattuite (aliud pro alio) e/o peggiorative.
5.8 Qualora venga invocata, da parte di terzi, la responsabilità del produttore ai sensi della vigente normativa nazionale, internazionale o di diverso singolo Stato, per violazione di norme anche’esse nazionali, internazionali o di singoli stati esteri attinenti la prevenzione e simili, il Fornitore, a semplice richieste scritta di T.D., provvederà a manlevare la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità ove il danno sia riconducibile a vizio intrinseco o costruttivo della merce fornita, attivandosi direttamente presso i terzi per il risarcimento del danno stesso o provvedendo a rimborsare a T.D. eventuali somme liquidate dalla medesima a tal titolo.
5.9 Per quanto non regolato dalle presenti condizioni, in tema di garanzia anche verso i terzi valgono le disposizioni nazionali e del Codice Civile italiano, ovvero in subordine le legislazioni estere e/o convenzioni internazionali in materia.
5.10 I pagamenti effettuati non si considerano quale riconoscimento della regolarità delle forniture.
6 Restituzioni (solo in caso di forniture di beni)
6.1 La restituzione di qualsiasi merce è fatta sempre con addebito del relativo valore, a spese, rischio e pericolo del Fornitore.
7. Tutela della proprietà intellettuale e Industriale
7.1 I disegni, le idee, gli slogan, i progetti, le tabelle normalizzate, le falsarighe, le sagome, i modelli, i profili, le pellicole, gli stampi, ecc., restano di proprietà di
T.D. e devono essere mantenuti segreti e protetti con adeguate misure di sicurezza. Gli eventuali abusi autorizzano T.D. a chiedere il risarcimento dei danni e a recedere dal contratto contratto/ordine in tutto o in parte, senza corrispondere alcun indennizzo alla controparte, il tutto ai sensi della vigente normativa nazionale nonché estera in tema di tutela della proprietà intellettuale, sia generale che speciale.
8. Privative industriali
8.1 Il Fornitore si assume in proprio la piena responsabilità della tutela del diritto di privativa spettante a terzi sia all’interno che all’esterno ed è tenuto a sollevare
T.D. da qualsiasi azione che venisse intentata contro di essa in seguito alla violazione di qualsiasi diritto di privativa. In caso di violazione di diritti di privativa di terzi, il Fornitore oltre al risarcimento dei danni, risponderà nei confronti di T.D. anche per i vizi alle cose e di diritto, nella misura in cui ciò sia previsto per legge e dal contratto/ordine, anche riguardo a pezzi o componenti che il Fornitore avesse acquistato da terzi.
8.2 Nei casi di utilizzazione dei diritti di privati spettanti a terzi da contratti di concessione stipulati dal Fornitore con efficacia limitata per territorio, il Fornitore dovrà farsi parte diligente affinché l’utilizzazione sia consentita in tutti i paesi in cui tali diritti di privativa sussistono.
8.3 Ove il Fornitore disponga di diritti di privativa aventi per oggetto l’applicazione dei prodotti forniti e creati per usi specifici, egli, limitatamente all’entità delle forniture effettuate, cede all’acquirente il diritto gratuito di utilizzazione.
9. Stampi, pellicole, marchi
9.1 Gli stampi, le pellicole, i marchi e simili, prodotti in parte o per intero a spese di
T.D. sono di sua proprietà esclusiva e devono essere accuratamente conservati dal Fornitore in maniera da poter essere riutilizzati in qualsiasi momento. Nei casi di accertate difficoltà in corso di fornitura, T.D. è autorizzata a pretendere la consegna gratuita dei pezzi suddetti senza che al Fornitore sia consentito trattenerli, indipendentemente da qualsiasi contestazione circa la titolarità della proprietà.
10. Responsabilità del Fornitore
10.1 Il Fornitore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività che T.D. si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardi nell'adempimento o di inadempimento di obbligazioni poste a suo carico ai sensi della presente scrittura.
10.2 Il Fornitore è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni a persone che con essa collaborino o siano impiegate alle relative dipendenze e si impegna a tenerne indenne T.D., salvo il caso di dolo o colpa grave di quest’ultima, tanto nel caso di cui al presente come in quello di cui al precedente punto, anche in sede giudiziale.
10.3 Detta responsabilità del Fornitore viene meno solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Fornitore stesso o che non siano conseguenti a suoi inadempimenti o negligenze. La responsabilità del Fornitore è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni o anomalie nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, il Fornitore medesimo non abbia indotto, per fatto o colpa ad esso addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
10.4 T.D. mette a disposizione del Fornitore e delle risorse dallo stesso utilizzate il documento “Piano di emergenza”, che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al referente del contratto/dell’ordine.
11. Risoluzione
11.1 Fermo restando quanto stabilito in altre parti delle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine, nonché dagli eventuali capitolati di T.D. generali e speciali interessanti l’esecuzione dell’ordine, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1455 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali T.D. possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Fornitore a far fronte agli impegni assunti con il presente contratto/ordine T.D. si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il contratto/l’ordine medesimo per colpa ed in danno del Fornitore, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec), riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
12. Penali
12.1 In assenza di diversa previsione espressa in relazione alla disciplina delle penali, in caso di inadempimento il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale di importo corrispondente al 10% (diecipercento) del corrispettivo, fatto salvo il diritto di T.D. al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
13. Recesso
13.1 A T.D. è riconosciuto il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto/dall’ordine, senza dover comunicare specifiche motivazioni, qualora le condizioni finanziarie o le capacità di consegna del Fornitore peggiorino in modo tale da pregiudicare, secondo insindacabile giudizio di T.D., l’esecuzione del contratto/dell’ordine, nonché nel caso che il Fornitore sospenda i propri pagamenti, venga dichiarato fallito, proponga concordato giudiziale o stragiudiziale o si trovi in stato d’insolvenza.
14. Fornitura di parti di ricambio (solo in caso di forniture di beni)
Il Fornitore di merci che vengono rivendute da T.D. a terzi nel loro stato originario o anche lavorate, si impegna a soddisfare, per un periodo di almeno tre anni dall’ultima fornitura, eventuali nuove richieste di componenti.
15. Merci in conto lavorazione (solo in caso di forniture di beni)
15.1 Le merci e i semilavorati in conto lavorazione devono essere immagazzinati separatamente e facilmente individuabili come merce di proprietà T.D..
15.2 Salvo disposizioni diverse, le merci debbono essere utilizzate esclusivamente per la costruzione del prodotto ordinato e nessun marchio deve apparire sul prodotto se non quello della T.D..
16. Validità in caso di nullità parziale
La nullità di una delle presenti condizioni d’acquisto, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la validità di tutte le altre. T.D. è autorizzata a sostituire eventuali condizioni nulle, nei limiti in cui sia giuridicamente ammissibile, con altre idonee a raggiungere lo stesso scopo, di concerto con il Fornitore.
17. Pagamenti
17.1 T.D. pagherà a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria da parte del Fornitore, salvo diversa pattuizione specificata nell’ordine.
17.2 In caso di ordini o contratti che prevedano pagamenti periodici o per stati d’avanzamento, sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento; le ritenute sono svincolate all’atto della liquidazione finale, previa verifica di regolarità contributiva e accertamento della regolare esecuzione.
17.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in espressa deroga all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all’art.1284 cod. civ.
17.4 Il Fornitore rinuncia espressamente alla cessione del credito.
17.5 I pagamenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. A norma dell'art. 1, c.1 del citato D.L. 50/2017, nel campo I.V.A. delle fatture dell’Impresa dovrà pertanto essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti".
18. Modalità di trattamento dei dati personali
18.1 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (e in ogni caso da tutte le successive modificazioni, integrazioni e normative equivalenti) in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
T.D. e il Fornitore dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati prima della sottoscrizione del contratto/dell’ordine e della esecuzione delle singole prestazioni contrattuali circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto/dell’ordine medesimo; ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
18.2 Ai fini della suddetta normativa, T.D. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi) con apposita informativa che è parte integrante delle presenti condizioni di acquisto.
18.2 Le parti dichiarano che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
18.3 T.D. esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del contratto/dell’ordine in ottemperanza ad obblighi di legge, ivi compresi quelli relativi all’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.
18.4 I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente all’atto del perfezionamento del contratto/dell’ordine.
19. Tessera di riconoscimento
19.1 Conformemente a quanto previsto dall’art. 26, c.8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dal Fornitore dovrà essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
19.2 Il personale occupato durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici di T.D. o delle sedi dei Clienti della stessa sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento come definita al comma precedente durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente previste.
20. Domicilio e foro competente
20.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, alla validità e all’esecuzione del contratto/dell’ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
20.2 Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
21. Nomina a Responsabile del Trattamento – ex RGPD UE 679/2016 art. 28
21.1 Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, il Fornitore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 1) di cui la Committente è titolare o responsabile del trattamento del trattamento (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 2).
21.2 In virtù di quanto riportato la precedente comma 1, la Committente, sussistendo garanzie sufficienti che tutte le operazioni di trattamento siano effettuate secondo quanto previsto dal GDPR ovvero, se più restrittive, dalle norme disposte dalla Committente stessa, nomina il Fornitore quale responsabile dei trattamenti oggetto del presente contratto.
21.3 Il Fornitore dichiara di essere in grado di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garanzia della tutela dei diritti dell’interessato. Dichiara altresì che, per le operazioni di trattamento conseguenti al contratto:
a) non ricorrerà ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica della Committente;
b) per le operazioni di trattamento non espressamente previste nel contratto si atterrà alla normativa interna della Committente;
c) i dati trattati non saranno in alcun modo trasferiti verso un paese terzo o una organizzazione internazionale, salvo espressa autorizzazione scritta della Committente;
d) le persone autorizzate al trattamento dei dati verranno previamente informate sugli obblighi normativi a tutela dei diritti degli interessati;
e) le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnano, con il responsabile, a sottoscrivere un adeguato obbligo legale di riservatezza;
f) verranno adottate tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del RGDP ovvero, dove più restrittive, verranno adottate le misure formalmente indicate dalla Committente;
g) garantirà la necessaria assistenza alla Committente, con misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III, art. da 15 a 21, del RGPD;
h) garantirà la necessaria assistenza alla Committente nell’assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore;
i) su indicazioni della Committente cancellerà o restituirà tutti i dati personali dopo che sarà terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellerà le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
j) la Committente verrà immediatamente informata qualora, a parere del Fornitore, un’istruzione violi la normativa nazionale o dell’Unione relativa alla protezione dei dati;
21.4 Il Fornitore metterà a disposizione, su espressa richiesta della Committente, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
21.5 Il Fornitore accetta sin d’ora di consentire e contribuire ad eventuali attività di revisione, comprese ispezioni presso la propria sede, attivate della Committente o da un altro soggetto da questa incaricato.
21.6 La Committente si impegna a concordare con il Fornitore tutte attività di ispezione, che dovranno comunque essere effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta.
22. Amministratori di Sistema
22.1 Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (AdS)”, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto/dell’ordine, il Fornitore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:
a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l’elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
b) redigere e aggiornare costantemente, l’elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
c) verificare periodicamente l’attività degli AdS (punto 2.e. del Provvedimento);
d) predisporre e tenere aggiornato l'elenco nominativo degli amministratori di sistema (inclusi quelli che trattano dati del personale di T.D.) e rendere immediatamente disponibile detto elenco nominativo dietro semplice richiesta di T.D..
22.2 Qualora il Fornitore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti di Trentino Digitale (punto 2.c.
– 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata a T.D., inviando un elenco che riporti l’identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Trentino Digitale) di adempiere l’obbligo di rendere nota al proprio personale l’identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
22.3 Il Fornitore deve fornire formale riscontro a T.D., entro 30 giorni dalla firma del contratto/dell’ordine, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.
00. D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico
23.1 Il Fornitore, preso atto del contenuto tutto del “Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice Etico e di comportamento interno” adottati da T.D. – che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nelle sezioni “Societa- Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Modello-231” e “Societa-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali” del sito Internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto/ordine, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
23.2 L’osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell’interesse di T.D., anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Fornitore con il presente contratto/ordine. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al contratto/all’ordine, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
24. Subappalto
24.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2006 il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo indicato all’atto dell’offerta.
24.2 Il controllo e la gestione degli accessi logici ai sistemi messi a disposizione da Trentino Digitale e raggiungibili tramite la VPN deve essere allineato alle normative vigenti in materia e alle eventuali disposizioni fornite. A tal proposito l'Impresa si impegna a fornire alcuni dati anagrafici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nome, cognome e codice fiscale) delle persone assegnatarie ed utilizzatrici di tali account.
24.3 E’ fatto obbligo al Fornitore di assoggettarsi a tutte le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, sia ai fini dell’autorizzazione che in esecuzione, in particolare con riguardo ai pagamenti nei confronti del subappaltatore.
25. L. 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari
25.1 Il Fornitore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 previsto in capo all’esecutore.
25.2 Il Fornitore prende sin d’ora atto ed accetta che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa comunicazione al Fornitore stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, T.D. avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto/ordine per inadempimento, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
25.3 Nei casi di contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, il Fornitore è tenuto ad assumere per sé e far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
25.4 Il Fornitore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui precedente punto dovrà darne immediata comunicazione a T.D. e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
26. Risorse utilizzate dal Fornitore presso gli uffici di T.D.
26.1 Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali del Fornitore presso gli uffici di T.D., le stesse dovranno
attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale di T.D..
26.2 In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte del Fornitore dovrà avvenire con l’utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato - a tempo determinato e/o indeterminato - ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede di T.D., o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dal Fornitore per l’esecuzione delle attività oggetto del presente ordine/contratto dovrà consegnare al referente di T.D. all’uopo individuato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello (“modello di dichiarazione”) è messo a disposizione da T.D. - con la quale il Fornitore, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna al referente di
T.D. della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d’identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest’ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell’esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all’applicazione delle penali previste contrattualmente e/o a quelle disciplinate dal precedente art. 12. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate ad T.D. – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente ad T.D. - il presente ordine/contratto potrà essere risolto di diritto da T.D., a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 11.
27. Realizzazione connessione VPN
27.1 Qualora, per particolari esigenze di espletamento dei servizi, fosse necessario che il Fornitore svolga attività presso la propria sede, è facoltà di T.D. provvedere a configurare una connessione via VPN (o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate per le stesse persone su altri contratti), che potrà essere utilizzata esclusivamente dal Fornitore o dal personale dallo stesso indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente, non saranno perciò accettate connessioni generiche multi utenza.
27.2 Le connessioni eventualmente attivate saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.
27.3 Il Fornitore si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti ai dati e/o agli apparati di rete della Committente derivati dalla VPN in carico al Fornitore.
27.4 Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, utenti esterni con i quali è stato concordato un accesso VPN:
a) hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall’interno dell’azienda;
b) se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da
T.D. devono verificare che il software antivirus installato sia attivo; diversamente, in tutti gli altri casi, devono premunirsi che sia fornito di un adeguato ed aggiornato software antivirus;
c) devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l’accesso alla rete TELPAT tramite la VPN in dotazione;
d) sono informati del fatto che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano de facto un’estensione della rete TELPAT e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.
27.5 Il controllo e la gestione degli accessi logici ai sistemi messi a disposizione da Trentino Digitale e raggiungibili tramite la VPN deve essere allineato alle normative vigenti in materia e alle eventuali disposizioni fornite. A tal proposito l'Impresa si impegna a fornire alcuni dati anagrafici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nome, cognome e codice fiscale) delle persone assegnatarie ed utilizzatrici di tali account.
27.6 Il Fornitore si impegna quindi a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori assegnatari degli account VPN le istruzioni per l’operatore riportate nella dichiarazione che verrà inviata al Fornitore medesimo assieme alle credenziali di accesso.
27.7 Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare a Trentino Digitale qualunque variazione di interesse per la corretta gestione degli Accessi Logici quale ad esempio una rimozione di una risorsa dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto/ordine.
28. Cauzione Definitiva
28.1 Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
29. Legge regolatrice
29.1 Salvo quanto espressamente e specificamente previsto nelle singole clausole, le presenti convenzioni sono regolate dalla legge italiana.
29.2 Eventuali oneri fiscali o tributari e spese contrattuali sono a carico dell’Affidataria, ad eccezione degli oneri che per legge fanno carico alla Committente (I.V.A.).
30. Modifiche ed integrazioni
30.1 Ogni modifica ed integrazione delle presenti condizioni avrà efficacia solo ed esclusivamente ove pattuita per iscritto dalle parti.
Data, timbro e firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le clausole 1, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26.
Data, timbro e firma
INFORMATIVA ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
1.1 Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1.2 In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Trentino Digitale S.p.a. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
1.3 Titolare del trattamento dei dati personali è Trentino Digitale S.p.a. (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via
X. Xxxxx n. 2, 38121 – Trento, tel. 0000.000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx, pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
1.4 Preposto al trattamento è il Responsabile della Direzione Acquisti (i dati di contatto sono: Trentino Digitale, Direzione Acquisti, via X. Xxxxx n. 2, 38121 – Trento, tel. 0000.000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx, pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx). Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
1.5 I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Trentino Digitale, Ufficio del responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (DPO) via X. Xxxxx n. 2, 38121 – Trento, tel. 0000.000000, e-mail xxx@xxxxxxx.xx, (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
1.6 Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
2. Finalita’ del trattamento dei dati personali
2.1 In relazione alle attività svolte dalla Trentino Digitale S.p.A., si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione di procedure finalizzate alla stipula di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, vengono trattati per finalità legate all’espletamento della procedura di appalto, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici/informatici, tra cui, in particolare:
a) l’effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all’operatore economico nell’ambito delle procedura di appalto e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini della partecipazione agli appalti e per l’aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; tali verifiche potranno avvenire anche a campione;
b) la gestione della partecipazione e dell’utilizzo di strumento elettronici di acquisto. Nell’ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nei Sistemi di acquisto elettronici e resi visibili ed accessibili alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo degli stessi in adempimento di precisi obblighi di legge;
c) i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciati vengono messi a disposizione e trattati dalla Stazione appaltante ai fini di ciascuna procedura, della successiva stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge;
d) i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l’effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione o monitoraggio degli appalti) o indagini (es. Organismi di Vigilanza) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
3. Natura del conferimento
3.1 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Trentino Digitale S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di dare seguito alla procedura di appalto, impossibilità di istaurare un rapporto contrattuale o impedire la prosecuzione di eventuali rapporti contrattuali in corso.
4. Dati sensibili e giudiziari
4.1 Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE, fatta eccezione per particolari dati, ad esempio contenuti in dichiarazioni/curricula vitae per i quali il trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato.
4.2 I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
4.3 Con la partecipazione alla procedura, previa apposita attestazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, ovvero con la presentazione dell’offerta ovvero con la
sottoscrizione dell’Ordine, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al procedimento.
5. Modalità del trattamento dei dati
5.1 Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
6.1 I dati potranno essere, esclusivamente per le finalità di cui sopra,
a) trattati dal personale di Trentino Digitale S.p.A. che cura il procedimento di gara/l’affidamento o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinenti (controlli contabili, amministrativi, fiscali, di sicurezza ecc.) o attività per fini di studio e statistici o di controllo (controlli da parte di Organismo di Vigilanza, revisione contabile);
b) trattati dal personale di Trentino Digitale S.p.A. che curano l’esecuzione contrattuale (es. Responsabile del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto);
c) comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza specialistica ad Trentino Digitale S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
d) comunicati alla Provincia Autonoma di Trento o ad altro Ente per la quale Trentino Digitale S.p.A. è incaricata di svolgere attività ai sensi dello statuto, o comunicati alla Agenzia per l’Italia Digitale relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari (riuso di software);
e) comunicati ad eventuali soggetti, anche esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite nell’ambito delle procedure di appalto/concessione;
f) comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque della normativa vigente;
g) comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle determinazioni ANAC (Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008 - Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e anche attraverso altri sistemi informativi quali SICOPAT (Sistema Informativo Contratti Osservatorio della Provincia Autonoma di Trento), in osservanza a quanto previsto normativa vigente.
h) Comunicati ad altra Autorità ai fini del monitoraggio finanziario e delle grandi opere e/o tracciabilità dei flussi finanziari.
6.2 Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
7. Conservazione e trasferimento dei dati
7.1 La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.
7.2 I dati personali non saranno oggetto di diffusione salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
7.3 Infine, i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.
8. Periodo di conservazione dei dati
8.1 Il periodo di conservazione dei dati sui Sistemi informativi aziendali è di 10 anni dalla chiusura del procedimento, salvo diversa disposizione di legge. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’ art. 89 del Regolamento UE
9. Processo decisionale automatizzato
9.1 Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
10. Diritti esercitabili dell’interessato
10.1 Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal operatore economico/concorrente/offerente alla Trentino Digitale S.p.A.
10.2 All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la
rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
10.3 Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
10.4 In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
10.5 Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
11. Consenso dell’interessato
11.1 Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della dichiarazione di partecipazione (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero resa tramite DGUE, anche semplificato), con la sottoscrizione delle Condizioni di acquisito di IT ovvero dell’ordine, il Fornitore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, come sopra definito.
11.2 Il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura, per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte di Trentino Digitale S.p.A. per le finalità sopra descritte.
- 2 - Versione del 13/12/2018