CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA.
Allegato A
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA.
tra
L’Agenzia del TPL di Brescia, con sede in Brescia, Via Marconi n.12, C.F. 98182620173, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx nella sua qualità di Direttore
e
La dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, residente in Brescia, Via Val d’Avio n.2, C.F. PRSPLA78R43B157O
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Affidamento dell’incarico
1. L’Agenzia del TPL di Brescia, qui di seguito denominata “Committente”, così come sopra rappresentata, affida alla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, come sopra individuata, qui di seguito denominata “Collaboratore”, che accetta, l’incarico di supporto agli uffici amministrativi dell’Agenzia del TPL di Brescia, approvato con determinazione del Direttore n.9 del 30/06/2015 2015.
2. L’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, è qualificato come collaborazione occasionale.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
L’incarico in oggetto è relativo ad attività di supporto degli uffici amministrativi e contabili dell’Agenzia del TPL di Brescia e consisterà nello svolgimento di tutte quelle attività necessarie a meglio gestire gli uffici stessi ovvero: supporto nella predisposizione degli atti del Direttore e delle proposte per gli Organi dell’Agenzia; supporto nella gestione del bilancio di previsione e pluriennale dell’Agenzia; supporto nella fase di avviamento delle attività proprie dell’Agenzia ai fini del raggiungimento dell’obiettivo statutario.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
1. L’incarico di cui al presente contratto è articolato ed organizzato in forma autonoma e senza vincoli di subordinazione alcuna. La collaboratrice opererà in piena autonomia, comunque secondo le richieste che le saranno avanzate dal Direttore dell’Agenzia, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
2. La prestazione rientra tra quelle di lavoro autonomo occasionale in quanto la Collaboratrice si impegna a compiere un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza i requisiti di professionalità e della prevalenza. In particolare, la prestazione riveste un carattere episodico, non prevede un inserimento funzionale nell’organizzazione e nella dinamica dell’Agenzia.
Art. 4 – Obblighi del collaboratore
Nell’espletamento del suo incarico la Collaboratrice sarà soggetta alla direttive impartite dal Direttore dell’Agenzia al quale farà riferimento ed al quale dovrà periodicamente rendicontare il proprio operato.
Art. 5 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e terminerà il 31 dicembre 2015.
Art. 6 – Trattamento economico
Per tale incarico l’Agenzia si impegna a corrispondere alla sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx il compenso € 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00) onnicomprensivo.
Il corrispettivo verrà liquidato in due soluzioni, rispettivamente entro le date del 30/09/2015 e del 31/12/2015, previa presentazione della nota professionale da parte del prestatore d’opera.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso.
Art. 7 – Inquadramento giuridico - fiscale dell’incarico.
1. Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all’ art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.
Di conseguenza, l’Agenzia in qualità di ente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.
2. La collaboratrice, svolgendo lavoro autonomo occasionale, presta la sua opera dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. La medesima non emette fattura ma una ricevuta esclusa da Iva, la quale deve evidenziare il compenso lordo, la ritenuta d’acconto Irpef ed il compenso netto.
Dal punto di vista fiscale i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi “diversi” individuati nell’articolo 67, lettera l, del DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
Le parti s’impegnano a non risolvere unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno (7) giorni con qualunque mezzo (Raccomandata R/R anche a mano, PEC, e-mail, fax, etc.).
Art. 9 – Responsabilità
La Collaboratrice svolgerà l’incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.
Art. 10 – Trattamento dati
1. Il Collaboratore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/03 che i propri dati, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali che saranno conferiti in seguito:
a) saranno trattati dall’Agenzia con procedure prevalentemente informatizzate solo nell’ambito del rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale;
b) potranno essere trasmessi agli altri soggetti diversi dall’Agenzia solo nei limiti e nella quantità strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Si dà atto che il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del TPL di Brescia nella persona del Direttore, Xxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Art 11 – Norma di rinvio
Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.
Art. 12 – Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sono devolute alla competenza del Foro di Brescia.
Art. 13 -– Bollo e registrazione
1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (DPR. n. 642/72 – Tab. art. 25) ed è soggetto a registrazione in caso d’uso (DPR. n. 131/86 – Tab. art. 10).
2. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.
Letto, firmato e sottoscritto
La Collaboratrice Il Direttore