COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX
( Xxxxxxxxx xx Xxxxxx )
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
I U C
Approvato con deliberazione
C.C. n° del /04/2014
INDICE
TITOLO PRIMO
Disciplina generale della IUC Art. 1 – Oggetto del Regolamento Art. 2 – Presupposto impositivo Art. 3 – Componenti del tributo Art. 4 – Funzionario Responsabile
TITOLO SECONDO – SEZIONE IMU
Disciplina della componente IMU (Imposta municipale propria)
Art. 5 – Oggetto , finalità ed ambito di applicazione Art. 6 – Presupposto impositivo
Art. 7 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili Art. 8 – Soggetto passivo
Art- 9 – Soggetto attivo Art. 10 – Base imponibile Art. 11 - Immobili merce
Art. 12 – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
Art. 13 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola Art. 14 – Aree divenute inedificabili
Art. 15 – Determinazione dell’aliquota dell’imposta Art. 16 – Detrazione per l’abitazione principale Art. 17 - Assimilazioni ad abitazione principale Art. 18 - Esenzioni
Art. 19 – Termini e modalità di versamento Art. 20 - Dichiarazione
Art. 21 – Mancato accatastamento degli immobili
TITOLO TERZO – SEZIONE TASI
Disciplina della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
Art. 22 - Oggetto e finalità
Art. 23 - Istituzione della TASI Art. 24 - Soggetto attivo
Art. 25- Presupposto dell’imposta Art. 26- Base imponibile
Art. 27-Servizi indivisibili Art. 28 - Aliquote
Art. 29 – Soggetto passivo
Art. 30 – Detrazione per abitazione principale Art. 31 - Esenzioni
Art. 32 – Riduzioni Art. 33 - Dichiarazione Art. 34- Versamenti
TITOLO QUARTO – SEZIONE TARI
Disciplina della componente TARI (Tassa sui rifiuti)
Art. 35 - Oggetto e finalità
Art. 36 - Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 37 - Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 38 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 39 - Soggetto attivo
Art. 40 - Presupposto per l’applicazione del tributo Art. 41 - Soggetti passivi
Art. 42 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti Art. 43 - Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 44 - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 45 - Superficie degli immobili
Art. 46 - Costo di gestione
Art. 47 - Determinazione della tariffa Art. 48 - Articolazione della tariffa
Art. 49 - Periodi di applicazione del tributo Art. 50 -Tariffa per le utenze domestiche Art. 51- Occupanti le utenze domestiche
Art. 52- Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 53- Classificazione delle utenze non domestiche Art. 54- Scuole statali
Art. 55- Tributo giornaliero Art. 56- Tributo provinciale
Art. 57- Riduzioni per le utenze domestiche tenute a disposizione Art. 58- Riduzioni per il recupero
Art. 59- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 60- Cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 61- Poteri del Comune
Art. 62 – Attività di controllo e Accertamento Art. 63 - Sanzioni
Art. 64 - Interessi Art. 65 - Rimborsi
Art. 66 - Somme di modesto ammontare Art. 67 - Contenzioso
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI
Art 68 Norme di rinvio Art 69 Entrata in vigore
TITOLO PRIMO
Disciplina generale della IUC
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2 - Presupposto
1. L’imposta unica comunale, in sigla IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Art. 3 – Componenti del tributo
1. L’imposta si articola in due componenti:
a. la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
b. la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nelle successive sezioni del presente regolamento vengono disciplinate le varie componenti che costituiscono la IUC .
Art. 4 – Funzionario Responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
TITOLO SECONDO – SEZIONE IMU
Disciplina della componente IMU (Imposta municipale propria)
Art. 5 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
1. Questa secondo titolo del presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO dell’imposta municipale propria, IMU, quale componente di natura patrimoniale dell’imposta unica comunale ( IUC ), istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per ultimo modificata dalla Legge 27 Dicembre 2013 n° 147.
2. Nel disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO si assicura la gestione dell’imposta secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
Art. 6 – Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 7 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
1. Ai fini dell’IMU:
a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui
al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da ritenersi aree edificabili i resedi delle abitazioni. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici;
e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse1.
Art. 8 – Soggetto passivo
1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
1 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Art. 9 – Soggetto Attivo
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Ortignano Raggiolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
4. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
5. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
6. Il versamento della quota d’imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
Art. 10 – Base imponibile
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n° 241/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701 ( Doc.Fa. ), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore,
il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto di eventuale perizia giurata di stima e/o di accertamento dell’agenzia delle entrate, di contratti di vendita di area similare, e di ulteriori elementi che partecipano a variare il valore dell’area (ad esempio l fabbricato in corso d’opera, F3, in corso di costruzione, F4, in corso di definizione e altre casistiche).
Si può assumere come valore di area il prezzo di acquisto, donazione ecc.., dichiarato nelle relative denunce ( come successione ) ed atti ( come atto notarile) , o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente purchè non antecedente i due anni.
In mancanza di perizie giurate, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, denunce ed atti di cui sopra, al solo scopo indicativo, possono essere considerati i valori minimi delle aree fabbricabili definiti dal Consiglio Comunale da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT come previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I .
Qualora il contribuente abbia dichiarato o pagato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n.
504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per gli immobili censiti in catasto nelle categorie catastali F1, area urbana, ed F5, lastrico solare, il valore è dato dal valore venale dell’area in comune commercio considerando l’area di “ sedime” cioè l’area di ingombro del fabbricato sul terreno.
7. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria F2, unità collabenti, il valore è dato dal valore venale dell’area in comune commercio, considerando l’area di sedime, cioè l’area di ingombro del fabbricato sul terreno e comunque tenuto conto di eventuale perizia giurata di stima e/o di accertamento dell’agenzia delle entrate.
8. Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo. La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.
In ogni caso la riduzione di cui alla lettera b) del presente comma ha decorrenza dalla data in cui è accertata dall’ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all’ufficio tributario tramite il protocollo generale dell’ente.
Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità).
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Art. 11 – Immobili merce
1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Art. 12 – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell’area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e
d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell’imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell’area e se ciò risulta congruo, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all’ultimazione di tali opere
ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 13 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
1. Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39
D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
Art. 14 – Aree divenute inedificabili
1. In caso di aree divenute inedificabili dopo l’approvazione di un nuovo Regolamento Urbanistico o per varianti agli strumenti urbanistici, non si provvede al rimborso delle somme versate per l’ IMU sino dal momento del riconoscimento di edificabilità dell’area.
2. In riferimento all’anno di approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico o delle Varianti agli strumenti urbanistici, si riconosce ai proprietari di terreni successivamente divenuti inedificabili, il diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU.
Art. 15 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
1. Le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la scadenza dell’approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 così come sostituito dall’art. 10, comma 00 xxx, xxx Xxxxxxx Legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni nella Legge 6/6/2013 n. 64, , a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere inserita nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ( sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 ) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si riferisce, con invio entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Articolo 16 – Detrazione per abitazione principale
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare classificata catastalmente A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.
2. Se l’unità immobiliare di cui trattasi é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
Art. 17 – Assimilazioni ad abitazione principale
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’ esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013:
a. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Entro il 30 giugno dell’anno di applicazione delle agevolazioni od esenzioni di cui al comma precedente, il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione relativa all’applicazione dall’agevolazione od esenzione di cui al precedente comma.
Art. 18 – Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Xxxxx 27 maggio 1929 n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a)
L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;
h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15
L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà
applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo Ortignano Raggiolo fra i Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
4. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
Art. 19 – Termini e modalità di versamento
1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle entrate.
2. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
5. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 5,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. In caso di pagamento frazionato l’individuazione del limite minimo dell’importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell’operazione di materiale frazionamento in rate dell’importo stesso.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
7. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
a. l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
9. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
10. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
11. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 20 - Dichiarazione
1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
9. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
Art. 21 – Mancato accatastamento degli immobili
1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO TERZO – SEZIONE TASI
Disciplina della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
Art. 22- Oggetto e finalità
1. Questo terzo titolo del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Art. 23 – Istituzione della TASI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione consiliare adottata nella stessa seduta di approvazione del Bilancio annuale.
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dalla Legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 24 - Soggetto attivo
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo
Art. 25 – Presupposto dell’imposta
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria.
2. Ai fini TASI costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
Art. 26 – Base imponibile
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia alla sezione IMU del presente regolamento;
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia alla sezione IMU del presente Regolamento.
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 5.
Art. 27 – Servizi indivisibili
1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale, vengono determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Art. 28 – Aliquote
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
Art.29 – Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 25.
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale di proprietà o usufrutto.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di titolari di diritto di detenzione, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
7. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione; le date di inizio e fine utilizzazione devono essere opportunamente documentate.
Art. 30 – Detrazione per abitazione principale
1. Con la delibera con cui stabilisce le aliquote TASI, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
Art. 31 – Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Xxxxx 27 maggio 1929 n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a)
L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune e situati nel proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante, a condizione che vi si svolgano attività economiche.
Art. 32 - Riduzioni
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI , il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 682, della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147.
Art. 33 – Dichiarazione
1. I Soggetti individuati all’articolo 8 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione, anche sul sito, dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Art. 34 - Versamenti
1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità di pagamento permesse dalla normativa in vigore.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
a. l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
c. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
5. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.
7. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro.
8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
TITOLO QUARTO - SEZIONE TARI
Disciplina della componente TARI (Tassa sui rifiuti)
Art. 35 - Oggetto e finalità
1. Questo titolo quarto del presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto nella presente disciplina si applicano le disposizioni di normative e regolamentari vigenti.
Art. 36 - Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività
di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Art. 37 - Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani se la quantità globale non supera il valore massimo determinato dalla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, e se la tipologia del rifiuto sarà accettata per il ritiro e successivo smaltimento come assimilati dalla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell’articolo 10, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall’utenza. In caso contrario i rifiuti dell’utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.
Art. 38 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 39 - Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
Art. 40 - Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, inteso come proprietà, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Si intendono per:
a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su quattro lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, sale da ballo, parchi gioco attrezzati , cinema all’aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, o adibite a pertinenza dell’abitazione catastalmente individuate nelle categorie C6,C2,C7;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, salvo che non siano utilizzate per lo svolgimento di attività, o come deposito di attività.
4. Costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti:
- per le utenze domestiche: l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione acqua, gas, fonti di calore, telefonica, informatica, nonché con la presenza di mobilio o suppellettili o materiale che ne attesi l’uso come deposito, ed anche in assenza delle suddette condizioni, l’occupazione si presume avvenuta dalla residenza anagrafica, sin dalla sua richiesta all’Ente, e/o dal domicilio anche fiscale;
- per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì: dalla presenza di macchinari, dalla costituzione di una sede professionale o d’impresa, dalla presentazione di una Dia/Scia/Notifica Sanitaria per l’avvio di una attività, dal rilascio da parte degli enti competenti (anche in forma tacita) di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività, da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto negli articoli successivi per riduzioni ed esenzioni.
Art. 41 - Soggetti passivi
1. Il tributo TARI è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, ha la proprietà o, a qualsiasi titolo, possiede o detiene i locali, intesi come unità immobiliari identificate catastalmente, e le aree assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido agli adempimenti e al pagamento dell’unica obbligazione tributaria emessa dal Comune, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti attivi a produrre al Comune la Dichiarazione per la Tassa Sui Rifiuti;
2. Considerato che sarà emessa una sola obbligazione tributaria , si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) Per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale prevista dal presente regolamento, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime, mentre per le parti comuni soggette al tributo utilizzate non in via esclusiva il rappresentante comune del condominio o/e della comunione è responsabile del versamento del tributo dovuto;
4. il tributo, e l’unica obbligazione tributaria, è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree, che ne ha il titolo di proprietà, usufrutto, diritto di uso di abitazione, o diritto di superficie, in caso di
uso /comodato/locazione/affitto/ utilizzato, a qualsiasi titolo, per qualsiasi tipologia di immobile, per un periodo non superiore a 6 mesi, anche non continuativo, nel corso dello stesso anno solare, rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti;
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; il titolare e responsabile del versamento tiene aggiornata e consegna al Comune ad ogni variazione entro il trentesimo giorno in cui la stessa è intervenuta, idonea attestazione di superficie catastale, occupante e proprietario degli spazi/immobili occupati suscettibili di produrre rifiuti.
6. Nel caso del decesso del contribuente obbligato al pagamento della Tassa, gli eredi devono nominare il rappresentante comune che sarà il soggetto responsabile del versamento della tassa, il soggetto obbligato a produrre la dichiarazione di iscrizione alla tassa medesima; in caso di omessa dichiarazione il Comune può procedere ad iscrivere nei propri ruoli il nominativo dell’erede con la più alta percentuale di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali o dalla successione, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento;
7. Nel caso di accertamento di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, ove non vi siano poste residenze o attività rilevabili da dati in possesso dell’Ente, il Comune può procedere ad iscrivere nei propri ruoli per la Xxxxx Xxx Rifiuti il nominativo con la percentuale più alta di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento.
Art. 42 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, di suppellettili , non utilizzate come deposito di materiali in genere, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, coperti e scoperti, quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di piscine e simili, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, palestre, e simili;
c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos, centrali idroelettriche e simili;
d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, salvo prova contraria;
e. fabbricati non agibili e non abitabili, purché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell’art. 47 Dpr 28.12.2000, n. 445, con allegata idonea documentazione e accertabile dall’Ufficio Tecnico Comunale;
f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatastati come tali e limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose
g. gli immobili con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;
h. le aree impraticabili o intercluse alla presenza umana da stabile recinzione;
i. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le zone di transito e di manovra degli autoveicoli all’interno di impianti, di ditte, di magazzini anche all’aperto, le zone adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
j. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
k. Le serre a terra e le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, selvicoltura e allevamento.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 43 - Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 44 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente,
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali identificate catastalmente come D, C2,C6,C7 utilizzate da impresa agricola o comunque da titolare di partita iva per attività agricola;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, serre, depositi agricoli, rimessaggi di mezzi e attrezzi utilizzati per l’agricoltura e l’allevamento, e simili, identificati catastalmente come D, C2,C6,C7 utilizzate da impresa agricola o comunque da titolare di partita iva per attività agricola;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati negli articoli precedenti, o con tipologia di rifiuto non accettata dal gestore come rifiuto assimilato all’urbano.
4. Relativamente alle attività di indicate in Tabella C, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella stessa Tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Art.45 - Superficie degli immobili
1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, il Comune può richiedere informazioni ed integrazioni e quanto previsto ai successivi commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione prevista del Regolamento, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini abbiano subito delle variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto;
3. Per le nuove unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per gli accertamenti inerenti le superfici, si considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138, tenuto conto che le procedure di interscambio tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate sono già avviate, con conseguente allineamento dei dati catastali alle partite e contribuenti iscritti a ruolo.
4. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano e per le aree, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali, salvo successive verifiche.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie calpestabile viene misurata come segue:
- la superficie per i fabbricati la superficie viene misurata sul filo interno al netto dei muri
- per le aree scoperte, la superficie viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti; per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante da atti di acquisto, di affitto o concessione pubblica;
- La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella C del presente Regolamento.
- Per le attività agricole con serre non a terra si considera soggetta al tributo una superficie forfettaria di mq 15 quale superficie adibita all’attività di commercio.
Art. 46 - Costo di gestione
1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti annualmente entro il mese di marzo dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. In caso di mancata presentazione del piano finanziario da parte dell’affidatario della gestione dei rifiuti nei termini di cui al punto precedente, si tiene conto del piano finanziario dell’anno precedente eventualmente maggiorato degli indici Istat;
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
Art.47 - Determinazione della tariffa
1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
Art. 48 - Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da:
a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,
b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di:
a) utenza domestica , intendendosi le superfici adibite a civile abitazione, le relative pertinenze e i locali accessori quali, a titolo di esempio, magazzini, fondi, garage, soffitte;
b) utenza non domestica, intendo le restanti superfici, tra cui le comunità, i locali di deposito, le attività agricole,agroindustriali,commerciali,industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 49 - Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista, e resa disponibile anche sul sito del Comune, entro i 90 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull’attività di gestione del tributo, si procede alla modifica di ufficio, e all’iscrizione a ruolo.
Art. 50 - Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, o accessorio, classificati catastalmente come C6,C2,C7, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 51 - Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di n. 02 unità.
4. Per le utenze domestiche delle abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti anagraficamente o non dimoranti abitualmente nel Comune, che abbiano una superficie imponibile pari o inferiore a 50 mq, si assume come numero degli occupanti quello di n. 01 unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 01 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 01 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche relative a cittadini residenti nel Comune è quello risultante all’anagrafe al primo gennaio dell’anno di riferimento , per le nuove utenze si considera la situazione alla data di inizio. Le variazioni intervenute in corso d’anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
9. Le utenze domestiche di civile abitazione prive di allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma con arredo o suppellettili, o comunque utilizzate per deposito di materiale, previa presentazione di richiesta documentata, sono considerate come unità accessorie e /o pertinenziali, applicando la sola quota fissa e assumendo come numero degli occupanti quello di 1 unità.
Art.52 - Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 53 - Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare. Fatta salva la facoltà del contribuente, in caso di locali accatastati autonomamente, fornire idonea prova contraria, richiedendo l’applicazione di una tariffa corrispondente alla specifica tipologia d’uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 54 - Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.
Art. 55 - Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all’ articolo 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
Art. 56 - Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale e sarà alla stessa riversato secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
Art. 57. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. Alle utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e variabile, ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Art. 58 - Riduzioni per il recupero
1. La quota variabile e/o fissa, per le utenze non domestiche, può essere ridotta per i rifiuti assimilati che il produttore , dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Per “produttore” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al 50% della tariffa dovuta, può essere differenziata secondo le categorie di attività così come indicato nell’Allegato C;
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dal produttore , compilando l’apposita dichiarazione, entro il 30 maggio dell’anno successivo, con allegata la documentazione attestante: la quantità e la tipologia del rifiuto smaltito a proprie spese, il soggetto abilitato che ha provveduto allo smaltimento. Per documentazione si intende il MUD –modello unico di Dichiarazione Ambientale-, registri di carico e scarico, attestazione precisa e puntuale sui rifiuti ricevuti ed avviati al recupero del soggetto abilitato allo smaltimento
Art. 59 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza pari o superiore a 1.000 metri (1 km) dal più vicino punto di conferimento, distanza misurata dal punto di conferimento del rifiuto fino al punto di accesso dell’utenza nella strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
Art. 60 - Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, e devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
d. l’inizio, la variazione, la cessazione dell’utenza per inutilizzazione temporanea dell’immobile;
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a. per le utenze domestiche:
- dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti,
- da uno solo degli intestati di una delle schede di famiglia in caso di più nuclei anagraficamente residenti nella stessa civile abitazione
- nel caso di non residenti da uno solo dei possessori titolari di proprietà/usufrutto/uso o da uno solo degli occupanti a qualsiasi titolo, secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione è presentata da uno solo dei coobbligati ed ha effetti anche per gli altri.
Art. 61 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro i 90 giorni successivi al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d. la superficie catastale, la superficie utilizzata, la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c. l’ubicazione, la superficie catastale e quella utilizzata, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o via fax o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ricordano al contribuente di presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando che in mancanza di ciò permane l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione .
Art. 62 - Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza entro il giorno 30 nei mesi di settembre, novembre, gennaio, salvo che in sede di approvazione delle tariffe le scadenze vengano con la stesso atto individuate diversamente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Il versamento del tributo comunale per anno di riferimento è effettuato o mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, o tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 64 – Accertamento e attività di controllo
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti inerenti l’imposta IUC, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
4. L’avviso di accertamento per omessa dichiarazione in caso di più titolari di possesso inteso come proprietà / uso /usufrutto di un immobile è emesso al titolare con la più alta percentuale di possesso ed in caso di uguale percentuale di possesso, al primo in ordine alfabetico rilevabile dai dati dell’Agenzia delle Entrate e/o del Territorio;
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono;
6. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
8. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune .
9. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia tributaria.
10. Il Funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
11. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi.
Art. 65 - Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta e risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori , al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 66 – Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente, anche tramite ruolo affidato all’agente per la riscossione secondo
la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.
2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 5 ( cinque ), con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Art. 67 - Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulle entrate.
Art. 68 - Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 21, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si dà luogo al rimborso di somme che singolarmente, al netto di eventuali interessi di legge se dovuti, non superino euro 5,00 in base a quanto previsto dall’art. 19 del vigente Regolamento comunale sulle Entrate.
Art. 69 Calcolo degli interessi
1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 70 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Ai regolamenti in vigore al 31/12/2013 per i tributi IMU – TARES sarà fatto riferimento per i ruoli e le partite ancora pendenti e relative ai suddetti tributi.
Art. 71 Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria che incidano sia nella sfera tributaria che nelle modalità tecniche di gestione dei rifiuti .
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ALLEGATI DISCIPLINA DELLA TARI – XXXXX XXXXXXX
ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni fino a 5.000 abitanti | |
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club |
Tabella c Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali | |
Tipologie di attività delle utenze non domestiche | % di abbattimento della superficie calpestabile ove si producono rifiuti assimilati e rifiuti speciali |
Tipografie | 40% |
Falegnamerie | 60% |
Autocarrozzerie | 60% |
Autofficine per riparazione veicoli | 50% |
Gommisti | 50% |
Distributori di carburante | 30% |
Autofficine di elettrauto | 30% |
Lavanderie e tintorie | 40% |
Verniciatura/galvanotecnici/fonderie | 50% |
Officine di carpenteria metallica | 40% |
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L 833/1978) | 20% |