CONTRATTO
CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di “Consulenza inerente l’attività di comunicazione verso i propri iscritti e verso l’esterno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova anche a favore della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova e dei servizi straordinari relativi ad una campagna comunicativa e alla revisione dei siti internet istituzionali –
ATTIVITA’ 2 – COMUNICAZIONE GRAFICA COORDINATA
tra
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx 00, C. F. n.80036470104 - Codice univoco UFGIR2 (nel prosieguo denominato anche “Committente”)
e
Xxxxxxxxx XXXXXXXX, nata a Genova il 6 maggio 1983, residente in Genova Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00/0.
C.F. PTRRFL83E46D969Q (nel prosieguo denominato anche “Affidatario”).
*
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di marzo, in Genova presso la sede dell’Ordine degli Architetti,
P.P.C. di Genova in Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00
premesso
- che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova ha effettuato una selezione a inviti per individuare gli affidatari dei sevizi di comunicazione distinti in: “Attività 1: comunicazione”, “Attività 2 : comunicazione grafica coordinata”, “Attività 3: Servizio Addetto Stampa”, come da invito e disciplinare tecnico delle attività, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto sub lettere A e B;
- che per le attività 1 e 3 è risultato aggiudicatario il signor Xxxxx Xxxxxxxx, mentre per il servizio relativo all’attività 2 è risultata aggiudicataria la signora Xxxxxxxxx XXXXXXXX,
- che la signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ha già eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto ed è in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico -professionale ed economico finanziaria, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento Negoziale dell’Ordine degli Architetti, P.P. C. di Genova (art. 5, punti 4 e 5) e dalle norme in materia di contratti con gli enti pubblici;
quanto sopra premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto in appresso Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’<<Affidamento del Servizio di Consulenza inerente l’attività di comunicazione verso i propri iscritti e verso l’esterno dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova (d’ora in avanti OA) e dei servizi straordinari relativi ad una campagna comunicativa e alla revisione dei siti internet istituzionali” e relativi alla “ATTIVITÀ 2 COMUNICAZIONE GRAFICA COORDINATA”, di cui al disciplinare tecnico delle attività allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub lettera “B”, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 2 - - Cessione e subappalto
1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. L’affidatario non potrà dare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del presente contratto, che si risolverà ipso iure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 3 - Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo del servizio di consulenza affidato è pari ad Euro 11.700,00.
L’Affidatario dichiara di essere soggetto al regime dei minimi e che il corrispettivo non è soggetto ad IVA.
Sono espressamente esclusi dal corrispettivo del servizio di consulenza i costi vivi riguardanti, ad esempio, materiali di partenza (ad es. immagini) e costi di stampa, ecc., che, quando sostenuti direttamente dall'Affidatario, dovranno essere prontamente rimborsati dalla Committente, dietro presentazione delle pezze giustificative.
L'importo sopra determinato di cui al primo comma è da intendersi riferito all'ipotesi di conclusione dell'attività lavorativa alla naturale scadenza contrattuale. L'eventuale risoluzione anticipata del contratto determinerà, a norma di legge, il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del compenso del lavoro eseguito secondo le tariffe o gli usi, in misura comunque non inferiore alla corrispettivo del servizio riproporzionato alla effettiva durata del contratto.
Art. 4 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre rate:
- la prima, pari ad un importo di euro 3.000,00, da corrispondersi entro e non oltre il 31/7/2019;
- la seconda, di pari importo, da corrispondersi entro e non oltre il 31/10/2019;
- la terza, di pari importo, da corrispondersi entro e non oltre il 31/12/2019;
- la quarta rata a saldo (di importo pari ad euro 2.700,00)
Art. 5 - Durata del contratto. Recesso. Risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ.
1. Il presente contratto ha efficacia dal 14 marzo 2019 al 13 marzo 2020.
2. In ogni caso e in qualunque momento, ciascuna parte potrà recedere per iscritto dal presente contratto con un preavviso spedito - con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di invio ricevimento della comunicazione (ad esempio, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, corriere, fax, telex) - all’altra parte almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto le ipotesi espressamente previste dal presente contratto nei singoli articoli e le seguenti:
- i casi in cui:
a) sia aperto procedimento penale a carico dell’affidatario;
b) vengano meno in capo all’affidatario i requisiti d’idoneità prescritti dal Regolamento Negoziale;
c) sia protestato.
In tutte le suindicate ipotesi il contratto si risolverà ipso iure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
4. Le parti possono nella loro autonomia risolvere per mutuo consenso il contratto.
Art. 6 - Obblighi dell’Affidatario
1. L’Affidatario si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto come da disciplinare tecnico delle attività allegato sub B.
2. L’Affidatario si impegna a manlevare l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo
o spesa, conseguenti o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto (fatti salvi costi vivi di cui è espressamente pattuito al terzo comma dell'art. 3).
3. L’Affidatario si obbliga altresì all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare s’impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.
4. L’Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate e alle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
5. L’Affidatario assume fin d’ora la responsabilità di garantire l’esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.
6. L’Affidatario è corresponsabile dell’adempimento dell’intero servizio di Consulenza inerente l’attività di comunicazione di cui al disciplinare di incarico allegato sub B ed a tale fine assume l’obbligo di coordinamento con l’affidatario dell’attività 1 e dell’attività 3.
Art. 6 - Variazioni
1. Tutte le modifiche del contratto e le eventuali modifiche delle prestazioni oggetto del contratto dovranno rivestire la forma scritta.
2. Nell’ipotesi di modifica delle prestazioni, le Parti concorderanno la maggiorazione del corrispettivo conseguente all’inserimento delle modifiche, delle aggiunte e delle variazioni richieste e stabiliranno i pertinenti termini di consegna, salvo il diritto dell’affidatario recedere dal contratto, senza penalizzazioni, qualora l’ammontare delle variazioni richieste dal Committente superi il 20% del corrispettivo ovvero comporti notevoli modificazioni ed aggravi nel servizio.
Art. 7 - Risoluzione del contratto – Sospensione e interruzione del servizio
1. Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la sospensione o l’interruzione del servizio da parte dell’Affidatario, non concordate o, in difetto di accordo, per periodi superiori a 15 giorni, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
2. In tale ipotesi all’Affidatario spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni già eseguite, fermo restando l’obbligo dello stesso Affidatario di risarcire l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Xxxxx di tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Art. 8 - Forza maggiore
1. Le parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due parti, e la parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all’altra e le parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
Art. 9 - Riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Affidatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. In seguito al conferimento dell’incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l’esecuzione del presente incarico.
2. Le parti, nell’espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
a) trattare i soli dati necessari per l’espletamento dei propri incarichi;
b) non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
c) curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario e dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Genova degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l’obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l’altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 11 - Foro competente
1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. La competenza a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Foro di Genova.
Art. 12 - Oneri e spese fiscali
Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno a carico del Consulente.
Allegato A: lettera di invito, Allegato B: disciplinare.
Per l’Ordine degli architetti PPC di Genova