SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA
Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria
Testo approvato con delibera Consiliare n. 81 del 12 .5.03
Art. 1
SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA
1. L'Amministrazione Provinciale di Firenze coordina il servizio di vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Detto servizio è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione, alla prevenzione al controllo e alla repressione delle violazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica e del patrimonio ittico.
Art. 2
FINALITA’ E FUNZIONI
1. Le Guardie giurate volontarie, in possesso dei requisiti previsti all'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931, operano nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle qualifiche giuridiche, laddove alcune attività risultino in contrasto con i principi etici o le finalità istitutive di una Associazione cui appartengono le Guardie volontarie, le stesse potranno richiedere di essere esonerate dallo svolgimento di tali specifici compiti.
3. Le Guardie volontarie svolgeranno prevalentemente l’attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle disposizioni di legge in riferimento alle quali l’Associazione di appartenenza ha richiesto alla Provincia la nomina a guardia giurata.
4. Nell’ambito delle finalità divulgative e didattiche, come pure per le diverse attività di rilevamento, monitoraggio e avvistamento le Guardie volontarie potranno operare, sulla base di specifici programmi, anche nel settore più generale della tutela ambientale, della protezione civile e della difesa dagli incendi boschivi.
5. Sono attribuite alle Guardie volontarie le funzioni specificamente previste dalla Legge regionale nonché la realizzazione in forma coordinata secondo le modalità previste dal presente regolamento delle azioni di controllo, di conservazione e difesa della fauna selvatica, sulla base e secondo le modalità dei programmi stabiliti dalla Provincia.
6. Le GG.VV., durante l’espletamento delle attività coordinate dalla Provincia con le modalità di cui al presente regolamento, rivestono la qualità Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 331 del Codice di Procedura penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa nell’ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di Guardia Giurata.
7. Le GG.VV. esercitano le funzioni degli organi accertatori di cui all’art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e quanto altro previsto dalla normativa vigente.
ART. 3
RAPPORTO GIURIDICO
1. La partecipazione delle GG.VV. al coordinamento e il conseguente svolgimento dei servizi richiesti o programmati dalla Polizia provinciale o da altri Uffici della Provincia non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della L.11.08.91 n.266.
2. L'Amministrazione Provinciale, tramite il Corpo di Polizia provinciale, garantisce l’attività di
coordinamento di cui al comma 7 dell’art. 27 della L. 157/92 e del comma 4 dell’art 51 della
L.R.T. 3/94.
3. I vari Uffici della Provincia potranno proporre al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 6 programmi di intervento nell’ambito delle materie e delle attività di cui al precedente art. 2.
Art.4
PRINCIPI GENERALI
1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e responsabilità, le Associazioni venatorie, agricole, ambientaliste, presa visione del presente Regolamento, provvedono ad inviare alla Provincia l'elenco delle Guardie volontarie dell'Associazione, compilando integralmente la modulistica allo scopo predisposta dal Corpo di Polizia provinciale e inoltrandola entro 60 giorni dall’appovazione del presente Regolamento.
2. Le Associazioni che hanno già trasmesso alla Provincia i dati unitamente alla documentazione relativa alla richiesta di rilascio della nomina di Guardia giurata volontaria di cui all’art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 non sono tenute a presentare gli elenchi di cui al comma precedente .
3. La Polizia provinciale istruisce le pratiche per il rilascio della nomina di Guardia giurata volontaria.
4. Il Comandante provvede ad inoltrare gli atti, corredati da eventuali osservazioni, all’Ufficio di Presidenza della Provincia per le valutazioni e la firma del riconoscimento.
5. Nei casi in cui l’istruttoria non sia completa o comunque vi siano elementi suscettibili di valutazione le relazione del Comandante, per quanto non vincolante per la successiva approvazione, è obbligatoria.
6. Gli estremi di approvazione sono riportati su apposito tesserino di riconoscimento con foto che sarà predisposto e consegnato alle GG.VV. dalla Polizia provinciale.
7. Presso il Comando della Polizia Provinciale viene istituito l’archivio dati del personale di vigilanza volontario.
8. Le modalità e i criteri adottati per il rilascio e/o il ritiro o la sospensione del riconoscimento, nonché la sua validità e la procedura per il rinnovo saranno oggetto di uno specifico regolamento.
Art. 5
RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DEL CORPO IN CONGEDO
1. Nel caso in cui un Agente o un Ufficiale in congedo, che abbia prestato servizio nel Corpo della Polizia provinciale, intenda svolgere l’attività di Guardia giurata volontaria per conto di una Associazione, la stessa Associazione potrà presentare richiesta direttamente al Comando della Polizia provinciale.
2. Il Comandante, esaminato il fascicolo del richiedente ed accertato che lo stesso abbia effettivamente esercitato tutte le funzioni di cui al primo comma dell’art.5 per almeno 10 anni, laddove ritenga di individuare i requisiti necessari, predispone una istruttoria trasmettendone copia al presidente della Commissione provinciale di cui all’art. 52 della L.R.le 3/94.
3. L’istruttoria con parere favorevole del Comandante relativa ad Agenti o Ufficiali in congedo ha, ai fini del rilascio del riconoscimento di Guardia volontaria, gli stessi effetti della abilitazione di cui all’art. 52 della già citata L.R.T. 3/94.
4. L’istruttori di cui sopra, laddove nella stessa sia espressamente previsto, ha anche gli stessi effetti dell’abilitazione di cui al comma 2 dell’art.22 della L.157/92.
5. Entro tre mesi dalla trasmissione dell’istruttoria le Commissioni provinciali rilasciano i rispettivi certificati di abilitazione previsti dai due commi precedenti.
Art. 6
COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Al fine di garantire un effettivo e costante collegamento tra la Provincia e le GG.VV. viene istituito un Comitato di coordinamento al quale parteciperanno un rappresentante di ogni Associazione in qualità di responsabile delle Guardie volontarie di tale Associazione e due rappresentanti della Polizia provinciale.
2. Il Comitato si riunisce per la elaborazione delle linee di attività, per l’esame delle questioni organizzative di carattere generale, per la programmazione dei corsi di aggiornamento e per decidere le forniture e le dotazioni necessarie.
3. Alle riunioni, in relazione agli argomenti trattati, potranno essere chiamati a partecipare esperti di altri Corpi o Associazioni o rappresentanti di altre Autorità, delle ATC o della stessa Amministrazione provinciale
4. Potranno essere chiamati a partecipare al Comitato di coordinamento anche altre Guardie scelte tra i soggetti di cui al precendente art. 5.
5. Fermo restando il divieto di assumere iniziative o decisioni in assenza di almeno un rappresentante della Polizia provinciale, il comitato di coordinamento potrà regolamentare nel dettaglio il proprio funzionamento e proporre misure organizzative idonee a rendere più efficace il servizio volontario.
6. La Polizia provinciale adotterà le iniziative e i criteri organizzativi ritenuti necessari al fine di garantire il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo congiuntamente con quello di cui all’art. 5 del Regolamento di servizio delle GAV approvato con Delibera consiliare n. 82 del 26.04.99.
Art. 7
SUDDIVISIONE TERRITORIALE
1. Al fine del coordinamento è individuata la stessa zonizzazione operativa della Polizia provinciale.
2. Le Associazioni – per ciò che concerne l’organizzazione del personale di vigilanza volontario – modificheranno i propri criteri di suddivisione territoriali al fine di renderli compatibili con quelli del coordinamento.
3. La Polizia Provinciale, sentito il Comitato di coordinamento, propone all’Amministrazione modificazioni della suddivisione con l’obiettivo prioritario di unificare i criteri di suddivisione territoriale con gli ambiti di competenza territoriale di cui all’art. 3 del Regolamento di Servizio delle G.A.V. approvato con delibera C.P. n.82 del 26.04.1999.
0.Xx f ine di un miglioramento organizzativo e per agevolare la armonica pianificazione dei servizi potranno essere programmati anche interventi al di fuori delle zone di assegnazione.
Art. 8
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il prospetto dei servizi programmati con cadenza di norma mensile sarà trasmesso dalle singole Associazioni alla base operativa del Coordinamento presso il Corpo di Polizia rovinciale in tempo utile, per predisporre entro la fine del mese i tabulati riassuntivi dei servizi.
2.Tale programma dovrà tener conto delle priorità e dellev esidgenze stabilite dall’Amministrazione Provinciale e comunicate tramite il Corpo di Polizia Provinciale.
3. Fatte salve le comunicazioni degli interventi urgenti di cui ai commi successivi i prospetti dei servizi e le relative eventuali modifiche dovranno comunque pervenire prima di 48 ore dall’inizio dei servizi stessi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti potranno essere programmati alcuni servizi direttamente dal Comitato di coordinamento , potranno altresì essere richieste modifiche ai servizi già predisposti dalle singole Associazioni.
5. Nel rispetto delle fasce orarie programmate preventivamente la Polizia provinciale potrà disporre le variazioni alle finalità e ai luoghi dei singoli servizi ritenute necessarie.
6. Il Comitato di coordinamento si attiverà per consentire la possibilità di trasmettere i prospetti di
servizi e le eventuali variazioni anche con sistemi telematici o telefonici, Con tali mezzi verranno comunicati anche gli interventi di urgenza conseguenti a segnalazioni giunte alle Associazioni.
7. Eventuali variazioni dei servizi programmati come pure gli interventi di cui al comma precedente dovranno comunque essere preventivamente comunicati.
8. Per particolari esigenze potranno essere programmati servizi congiunti tra Agenti di diverse Associazioni e, sentito il Responsabile di Zona della Polizia provinciale, potranno essere programmati interventi unitamente al personale del Corpo.
9. Nell’ambito di attività svolte congiuntamente al personale del Corpo di Polizia provinciale, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GG.VV. potranno utilizzare le dotazioni strumentali e le attrezzature del Corpo di Polizia provinciale.
10. Resta comunque salva la facoltà del Corpo di Polizia provinciale di attivare direttamente, o tramite il Responsabile dell’Associazione all’interno del Comitato, personale volontario per la realizzazione di interventi urgenti, fatto salvo il rispetto delle fasce orarie dei servizi programmati ai sensi del comma 1° del presente articolo.
11. Le relazioni di servizio e gli altri atti redatti dalle GG.VV. saranno vistati dai rispettivi responsabili delle Associazioni che hanno il compito di verificarne la correttezza e il rispetto delle direttive impartite dal Comitato di coordinamento.
12. La Polizia Provinciale, laddove ritenuto necessario, potrà in qualsiasi momento effettuare una ulteriore verifica degli atti di cui al comma precedente
Art. 9
COMPITI E NORME DI COMPORTAMENTO
1. Nello svolgimento della propria attività le Guardie volontarie sono tenute ad osservare scrupolosamente le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione di cui al successivo art. 12, uniformandosi alle indicazioni del Comitato di coordinamento, al fine di realizzare al meglio i programmi di servizio.
2. Le Guardie volontarie sono inoltre tenute a rispettare le seguenti disposizioni:
a) assicurare le ore di servizio mensili e quanto altro previsto nelle eventuali convenzioni comunicando tempestivamente le proprie disponibilità al responsabile della vigilanza dell’Associazione d’appartenenza;
b) prestare il proprio servizio con diligenza e comunque nei modi indicati dal Comitato di coordinamento;
c) rivolgersi all’utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo comunque il tesserino di riconoscimento;
d) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e ogni altro eventuale atto previsto;
e) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;
f) indossare la divisa o gli altri simboli di riconoscimento di cui all’art 11, salvo i servizi in borghese che dovranno comunque essere autorizzati e annotati nell’ambito della programmazione del servizio;
3.E’ fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l’attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle convenzioni di cui al successivo art. 12 e comunque esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle Guardie nell’ambito dei servizi coordinati o di ulteriori rimborsi disposti direttamente dal Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 6.
4.Fermo restando quanto previsto dall’art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all’interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.
5. I servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia, in particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da Guardie isolate nei seguenti casi:
a)servizi notturni;
b)servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti;
c)attività di cattura ed abbattimento ad eccezione degli interventi delegati direttamente dalla Polizia Provinciale.
6. I servizi notturni, eccezion fatta per particolari attività programmate congiuntamente alla Polizia provinciale, dovranno essere svolti indossando l’uniforme.
7. Le GG.VV. dotate di porto d’arma per difesa personale, dovranno portare l’arma con le modalità stabilite dal Decreto di approvazione della uniforme dell’Associazione di appartenenza.
8. Nei servizi in abiti borghesi l’eventuale arma corta per difesa personale dovrà essere opportunamente occultata.
9. Eccezion fatta per le attività di abbattimento durante i servizi di vigilanza non potranno essere portate le armi di cui all’art. 31 della L.R.T. n.3/94 (mezzi di caccia).
10. Alle Guardie giurate è fatto divieto di esercitare la caccia nell’ambito del territorio di assegnazione di cui all’art.7 nei giorni in cui è programmato il servizio coordinato.
11. Laddove cacciatori di selezione o cacciatori appartenenti alle squadre di caccia al cinghiale di cui al Regolamento regionale 15 luglio 1996, n.4 rivestano la qualità di G.G.V., gli stessi non potranno esercitare la vigilanza all’interno dei territori dei distretti di assegnazione. In tali ambiti saranno comunque consentiti gli interventi di abbattimento e cattura coordinati come pure i controlli venatori programmati direttamente dalla Polizia provinciale
12. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art 15 è fatto divieto di svolgere attività di vigilanza da parte delle Guardie volontarie di qualsiasi Associazione al di fuori dell’attività programmata ai sensi del precedente art.8. Tale divieto si applica anche laddove non vengano stipulate le convenzioni di cui all’art. 53 della L.R.T. 3/94
13. Resta salva la facoltà di impiego delle Associazioni dei propri iscritti in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell’ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative, fermo restando che in tali ambiti le Guardie non potranno svolgere attività di polizia amministrativa né rivestiranno le qualità di cui al 5° e 6° comma dell’art. 2 del presente Regolamento.
Art.10
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA
1. In caso di violazioni alle normativa di cui alla lettera C del comma 5 dell’art. 2 della L.R.T 7/98 o di altre disposizioni del presente regolamento da parte di Guardie volontarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, viene inoltrata comunicazione al Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 6.
2. Laddove la segnalazione risulti fondata il Comitato di coordinamento, previa accurata istruttoria, comunica quanto accertato all’Ufficio di Presidenza della Provincia.
3. In relazione alla gravità della violazione l’Ufficio di cui sopra, ascoltato l’interessato, può decidere la sospensione dall’attività di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi o, per casi di particolare gravità, la sospensione del riconoscimento di Guardia Volontaria per un periodo comunque non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento.
4. In caso di reiterate violazioni, e in relazione alla loro gravità, può essere disposta la revoca definitiva del riconoscimento di Guardia Volontaria.
5. Al fine di accertare l’eventuale commissione di violazioni amministrative alle norme di cui al primo comma del presente articolo da parte di richiedenti il rilascio e/o il rinnovo del riconoscimento di G.G.V, l’Ufficio Contenzioso dell’Amministrazione Provinciale e gli altri Uffici che gestiscono le procedure amministrative relative alle violazioni delle norme nelle materie di cui al succitato art. 2 della L. R.le 7/98 si attiveranno per consentire alla Polizia provinciale la consultazione tempestiva degli archivi per la verifica dei requisiti previsti.
6. In caso di reiterate violazioni amministrative o di condanne penali riguardanti norme afferenti
l’attività venatoria o di vigilanza di cui al presente regolamento è sempre disposta la revoca definitiva del riconoscimento di Guardia volontaria.
Art. 11 UNIFORME
1. Le GG. VV. quando sono in servizio devono vestire l'uniforme prevista dalla Associazione di appartenenza, che deve essere nettamente differenziata da quella della Polizia provinciale, devono essere dotate del distintivo dell’Associazione e di ulteriore fregio che indica l’appartenenza della Guardia al Coordinamento provinciale.
2. Con l’obiettivo di unificare i capi di vestiario a quelli eventualmente previsti per le G.A.V. di cui alla L.R.le 7/98 e successive modificazioni, il comitato di coordinamento potrà proporre un modello di divisa unificato o alcune modifiche alle fogge delle divise approvate.
Art 12 CONVENZIONI
1. Al fine di garantire il funzionamento del coordinamento delle Guardie volontarie potranno essere stipulate apposite convenzioni tra la Provincia e le Associazioni di cui alla lettera f del 1° comma dell’art. 51 della L.R.le 3/94.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 della succitata Legge regionale, le convenzioni potranno contenere ulteriori elementi quali l’assegnazione di una unità amministrativa al Comitato di coordinamento con funzioni di segreteria, la fornitura di locali, di materiali tecnici e didattici nonché la definizione degli strumenti di dotazione e le modalità previste dall’Amministrazione per gli acquisti e le forniture.
3. Nelle convenzioni saranno altresì indicati i criteri di ripartizione dei fondi disponibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
4. Per ciò che concerne le coperture assicurative di cui al punto b del primo comma dell’art. 53 della già citata L.R.le, i xxxxxxxxx e le garanzie dovranno essere analoghi a quelli di cui alla lettera G del comma 2 dell’art. 4 della L.R.le 7/98.
Art. 13
ULTERIORI POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE
1. Fatta salva la possibilità di stipula delle convenzioni di cui al punto precedente per particolari iniziative culturali, sportive o per necessità relative ad emergenze ambientali , la Provincia, tramite la Polizia provinciale, potrà comunque concordare con le varie Associazioni ulteriori forme di collaborazione che prevedano l’impiego dl personale volontario.
2. Tali iniziative, laddove la prestazioni richieste esulino dal monte ore eventualmente previsto dalle convenzioni, potranno essere oggetto di specifici accordi tra la Provincia e le singole Associazioni.
Art.14
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 12, il Comitato di coordinamento potrà proporre corsi di aggiornamento per il le Guardie volontarie anche in relazione a materie affini a quelle oggetto dell’attività di vigilanza.
2. Al fine di garantire la continuità dell’aggiornamento professionale e la verifica della capacità delle Guardie volontarie, entro un mese dall’approvazione del presente regolamento viene nominato, tra i membri di designazione provinciale in seno alla commissione di cui al comma 4 dell’art. 52 della L.R.le 3/94 un Ufficiale della Polizia provinciale.
3. Entro le stesso periodo il Comandante individua e comunica al Presidente della Commissione di cui al comma precedente il nominativo dell’Ufficiale incaricato e il supplente.
Art.15
NORME TRANSITORIE
1. Ferma restando la facoltà della Provincia e del Comitato di coordinamento di programmare attività di controllo sul rispetto della normativa venatoria in tutto il territorio della Provincia e anche all’interno di tutte le strutture faunistiche pubbliche e private, le GG.VV. che svolgono mansioni di vigilanza esclusivamente all’interno di strutture faunistiche, in fase di prima applicazione del presente regolamento, saranno coordinate direttamente dai responsabili degli organismi di gestione delle strutture siano esse pubbliche o private.
2. Per tutta la durata della fase transitoria, che si concluderà al momento in cui il Comitato di cui all’art. 6 del presente regolamento coordinerà effettivamente tutti i servizi di vigilanza volontari compresi quelli all’interno delle Strutture faunistiche, coloro che occupano cariche di responsabilità all’interno delle struttre non potranno nel contempo svolgere attività di vigilanza all’interno delle stesse.
3. Per ciò che concerne le strutture pubbliche l’organismo di gestione, per tramite del Presidente o Direttore, pianifica i servizi di vigilanza all’interno della struttura stessa svolgendo le funzioni previste per il Comitato di Coordinamento ai primi quattro commi del precedente art. 8; i servizi così programmati restano comunque a disposizione della Polizia provinciale presso le sede dell’organo di gestione della struttura stessa.
4. In questa fase le Guardie di cui al presente articolo, pur non partecipando al coordinamento e anche non operando nell’ambito di alcuna convenzione, sono comunque tenute al rispetto delle restanti disposizioni e delle norme di comportamento previste dal presente regolamento e possono essere oggetto delle misure disciplinari di cui al precedente art. 10. Le stesse potranno svolgere i servizi di vigilanza esclusivamente all’interno del perimetro delle zone cui è stata fatta richiesta all’atto del rilascio del riconoscimento e che saranno espressamente menzionate anche sul tesserino rilasciato dalla Provincia ai sensi del precedente art.4.
5. Eventuali sconfinamenti saranno consentiti per contestare illeciti commessi all’interno della struttura di assegnazione, inoltre, nelle zone di divieto istituite a tutela della fauna selvatica, la vigilanza potrà essere esercitata oltre il confine per una fascia di centro metri dal perimetro delle strutture stesse
6. Al di fuori degli ambiti territoriali di cui al comma precedente le Guardie volontarie potranno essere impiegate dalle Associazioni nel rispetto dei criteri di cui agli ultimi tre commi dell art. 9 del presente Regolamento.
7. In fase di prima applicazione, al fine di agevolare l’organizzazione di attività di vigilanza svolta da guardie di diverse Associazioni, potranno essere adottati criteri di zonizzazione provvisori anche se difformi da quelli in vigore.
Art. 16
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla esecutività della relativa Delibera di approvazione.
2. La Polizia provinciale provvederà alla trasmissione del presente Regolamento al Questore per quanto previsto dal R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952.