VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 09 luglio 2015 in Carrara, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara
t r a
l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dai signor: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dai signori Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxx
e
la FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai signori Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
la FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dai signori Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx
la FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dai signori Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, De Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Seck El Adjabdulaye, Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx.
La CONFAIL –FAILCLEA rappresentata dal segretario provinciale signor Xxxx Xxxxxxxx e dai signori Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx
in relazione alle richieste avanzate dalle OO .SS. dei lavoratori con lettera
pervenuta alla Associazione Industriali in data 30 dicembre
2014; eConfail-Failclea, con lettera pervenuta all’Associazione Industriali
in data 3 febbraio 2015;
in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di contrattazione di secondo livello,
si è stipulato il presente Accordo da valere per le Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.
ART 1
Politiche per il settore lapideo
Le organizzazioni sindacali e l’Associazione Industriali di Massa Carrara ritengono che, nei mutati contesti competitivi, per continuare ad operare da protagonista sui mercati nazionali ed internazionali, il settore lapideo della Provincia debba innovare continuamente struttura organizzativa, patrimonio di professionalità, tecnologie e strategie.
Per questo si impegnano, con il supporto finanziario del Fondo Marmo della Provincia di Massa Carrara di cui sono fondatori e componenti, a promuovere progetti per stimolare le imprese e i lavoratori ad adeguarsi alle nuove logiche competitive.
Con il concorso del Fondo Marmo saranno organizzati eventi, promosse ricerche, finanziati corsi di formazione, varate campagne promozionali, sostenuti programmi di ricerca ed incoraggiati interventi sulla sicurezza e sulla professionalità dei lavoratori.
Le organizzazioni sindacali e l’Associazione Industriali di Massa Carrara formuleranno le proposte al proprio interno coinvolgendo i lavoratori e le imprese e concorderanno insieme i progetti per i quali chiederanno il supporto del Fondo Marmo.
ART 2
Sistema di relazioni sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine opererà l’Osservatorio Provinciale Lapideo, con lo scopo di fornire valutazioni e indicazioni in particolare su:
- andamento del mercato e prospettive produttive del settore, con eventuali articolazioni riguardanti i comparti più significativi;
- andamento dell’occupazione con particolare riguardo all’utilizzo dell’apprendistato nel comparto;
- utilizzo degli appalti;
- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
- evoluzione legislativa ,in particolare a livello regionale, per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, “qualità”, produttività e costo del lavoro;
- formazione professionale;
- problemi urbanistici e ambientali ;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso;
- assunzione dei dati provinciali sugli orari di fatto;
- monitoraggio dei consumi energetici relativi al settore.
Le parti ritenendo, peraltro che sia necessario assicurare all’Osservatorio concrete condizioni di operatività, convengono di demandare al CTPM le funzioni di Osservatorio.
Il Comitato potrà essere integrato, di volta in volta, con tecnici ed esperti qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
I componenti del CTPM fanno automaticamente parte dell’Osservatorio, con il quale verranno tenuti i necessari contatti, per le valutazioni di interesse comprensoriale alla luce anche dell’istituzione del distretto lapideo.
A seguito della costituzione del Comitato Paritetico Nazionale (CPN), l’attività dell’ Osservatorio provinciale verrà coordinata con quella del CPN, attraverso scambi di notizie esperienze e conoscenze, al fine di fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale su questioni di particolare rilevanza.
Analoghi rapporti di collaborazione, scambio e reciproco supporto saranno tenuti con il Distretto Interprovinciale Lapideo e con l’Osservatorio di Lucca al fine di agevolare il raggiungimento dei reciproci obiettivi. A tal fine si prevedono 2 incontri all’anno con i predetti Organismi.
In materia di ambiente, sicurezza e sistemi di soccorso, particolare cura sarà rivolta alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dal CTPM, sia a livello interprovinciale sia nazionale.
L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, o su richiesta di una delle parti, e alle riunioni potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Al fine di acquisire i dati necessari per gli approfondimenti e le successive valutazioni e indicazioni, verranno stabiliti rapporti con gli Enti pubblici e privati che svolgono ricerche sul settore (I.M.M., Provincia, C.C.I.A.A., ecc.), eventualmente anche attraverso apposite convenzioni, per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di dati a livello provinciale, comprensoriale e nazionale.
Analoghi rapporti saranno tenuti con gli Istituti previdenziali, INPS e INAIL, e con le ASL, per la raccolta di dati aggregati relativi alla struttura delle aziende, agli addetti, all’andamento della cassa integrazione guadagni, degli infortuni sul lavoro e degli altri dati eventualmente elaborati dai predetti Enti.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’Osservatorio Provinciale, in base a decisioni assunte all’unanimità, potrà attingere alle risorse del CTPM e la rendicontazione delle eventuali spese sostenute per l’Osservatorio dovrà essere evidenziata nel bilancio del CTPM. Potranno altresì essere utilizzate eventuali forme di finanziamento pubblico per progetti o iniziative.
Nota a verbale
L’Osservatorio provinciale verrà formalmente costituito entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo. Nella fase iniziale dell’attività, particolare attenzione sarà dedicata all’esame delle problematiche connesse alla fase congiunturale legata alle problematiche e difficoltà delle attività produttive e dell’economia a livello internazionale.
Saranno anche compiuti interventi verso il CPN e gli Enti competenti in materia di cassa integrazione per superare le attuali problematiche, anche in materia di durata dell’intervento, in particolare per il maltempo in cava.
ART 3
Sicurezza e ambiente di lavoro - CTPM
Tra l’Associazione degli Industriali e le Organizzazioni sindacali stipulanti è costituito il Comitato Paritetico Marmo (CTPM) per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente Accordo in materia di CTPM saranno operative per tutta la validità dell’Accordo medesimo. Successivamente tali disposizioni si considereranno automaticamente prorogate di anno in anno, nel caso in cui non vengano disdettate, con raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza dei singoli anni.
Il Comitato Tecnico paritetico è composto da 6 membri, 3 dei quali designati dall’Associazione Industriali e 3 dalle segreterie provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.
Le decisioni del Comitato saranno assunte all’unanimità.
Le attività del Comitato saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:
1) Corsi di formazione di antinfortunistica e sicurezza per addetti al settore (preposti compresi).
I corsi verranno organizzati definendo di volta in volta i criteri di gestione ed i supporti organizzativi necessari alla loro realizzazione.
Per la partecipazione e il trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto dal Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n° 81/08) . I corsi normalmente si svolgeranno durante l’orario di lavoro e comunque, qualora si tenessero fuori dal suddetto orario, saranno normalmente retribuiti. Per i preposti, in considerazione della peculiarità della loro attività, è prevista la possibilità di organizzare i corsi al di fuori dell’orario di lavoro e di sabato. In altri casi in cui, per motivi aziendali, si ritenga utile svolgere i corsi fuori dall’orario di lavoro e di sabato, ciò sarà possibile previo accordo con la rappresentanza sindacale o con le xx.xx. territoriali.
Il trattamento economico per la partecipazione ad un corso è subordinato alla frequenza dell’intero corso.
2) Ricerche relative ai fattori di nocività nell’ambiente di lavoro (alla luce di quanto previsto dalle leggi in materia) e la conseguente ricerca di misure utili ad abbattere i fattori di rischio e nocività, da realizzare anche attraverso sperimentazioni.
3) Ove ritenuto necessario, divulgazione delle conoscenze acquisite, sia direttamente attraverso la propria attività di sperimentazione e ricerca, sia a seguito di proprie valutazioni compiute su ricerche di terzi o su indicazioni provenienti dagli Enti interessati (Asl, Inail, ecc.).
4) Comporre controversie sorte sull’applicazione di diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, nel rispetto delle procedure di cui all’A.I. 22 giugno 1995.
5) Assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno parere ufficiale del CTPM.
6) Individuare e proporre indirizzi formativi inerenti l’applicazione del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n° 81/08).
7) Esaminare i riflessi derivanti per l’attività estrattiva da nuovi adempimenti in materia ambientale e da mutamenti organizzativo/tecnologici, al fine di individuare soluzioni per eliminare e ridurre eventuali disagi per i lavoratori.
8) Curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nelle Aziende del territorio di competenza, richiedendo anche i dati relativi alla formazione effettuata agli stessi; quanto sopra, attraverso la collaborazione delle Aziende che dovranno comunicare i dati necessari per le attività succitate al “Fondo Marmo di Massa Carrara”.
L’elenco aggiornato sarà trasmesso annualmente a cura del “Fondo Marmo di Massa Carrara” all’ O.P.P..
9) Compiere azioni di stimolo e sollecitazione al fine di agevolare la nomina degli RLS nelle
Aziende nelle quali tale figura non sia ancora presente. Al proposito si concorda che l’incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con quello di Responsabile aziendale per la sicurezza nella medesima azienda .
10) Monitorare la consegna degli indumenti di lavoro da parte delle Aziende. A tal fine verrà effettuata annualmente un’apposita rilevazione dopo la scadenza contrattualmente prevista.
Il Comitato terrà opportuni contatti con gli Enti pubblici istituzionalmente preposti alla materia della prevenzione infortuni e dell’igiene ambientale, ed in particolare con l’Asl, allo scopo di armonizzare i rapporti ed effettuare scambi di esperienze, conoscenze, valutazioni ed indicazioni. Per una verifica congiunta della situazione del comparto, si prevede un incontro annuale tra C.T.P.M., ASL, Xxxx interessati con la partecipazione “a campione” degli RLS e RSPP (estrazione e trasformazione).
Resta inteso che all’Organismo paritetico provinciale si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle eventuali controversie, in tutti i casi in cui all’interno del C.T.P.M. insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
Le parti giudicano di reciproco interesse che sulla materia dell’ambiente di lavoro e della sicurezza si giunga per quanto possibile, a valutazioni uniformi nell’ambito del Distretto, che possano costituire comuni elementi di riferimento per le Aziende e nei rapporti con le A.S.L. e con gli Enti pubblici istituzionalmente preposti alla materia.
Si ritiene inoltre che l’assunzione di iniziative comuni possa portare allo sviluppo di migliori sinergie e a risultati più significativi sotto il profilo organizzativo, gestionale ed in particolare della penetrazione e diffusione di conoscenze, valutazioni e indicazioni.
Ciò stante si prevede di intensificare i rapporti tra i due Organismi paritetici settoriali del Distretto, con riunioni congiunte almeno semestrali sui principali argomenti o progetti di iniziative che interessino il Distretto e sui quali si ritenga utile una valutazione comune.
A tale fine ciascun Organismo paritetico potrà avanzare all’altro specifiche richieste di incontro, indicando le materie e gli argomenti che si intendono esaminare.
Allo scopo di offrire un valido supporto alle imprese del settore per interventi di natura tecnica in materia di prevenzione sia in cava che al piano, oltre che per le valutazioni di ordine tecnico del Comitato stesso, viene prevista la possibilità di stipulare, di volta in volta, apposite convenzioni con tecnici qualificati e di consolidata esperienza (con particolare attenzione per il rapporto con enti bilaterali presenti sul territorio e nei quali siano presenti le organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie del presente accordo), i quali saranno a disposizione delle Aziende e del Comitato per attività di consulenza, interventi specifici, progetti, attività di formazione di lavoratori ecc., in base alla convenzione che verrà definita a seconda delle esigenze e finalità individuate.
necessaria. Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici ed esperti di parte.
Le parti, ritenendo utile assumere iniziative di particolare valenza sociale a favore dei lavoratori del settore, hanno costituito, con l’Accordo 17 settembre 2004, “ il Fondo Marmo di Massa Carrara”, finalizzato ad assicurare ai lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti da Aziende del settore regolarmente iscritte al Fondo e per i quali le Aziende avranno corrisposto la regolare contribuzione contrattualmente prevista, una copertura assicurativa per gli infortuni professionali ed extraprofessionali, aggiuntiva ai trattamenti di legge e di altre coperture assicurative.
Con separato protocollo (stipulato in pari data) le parti hanno definito il regolamento del Fondo che deve intendersi qui integralmente richiamato e conseguentemente parte integrante della contrattazione integrativa provinciale.
Per il finanziamento e per gli scopi del “ Fondo Marmo di Massa Carrara” e le connesse attività del CTPM, è previsto un contributo in cifra fissa a carico delle Aziende, riferito ad ogni dipendente in forza, con esclusione dei dirigenti, per 14 mensilità all’anno.
Tale contributo è pari a 5,16 € (cinque/16) che vengono destinate dal CdA del Fondo alla realizzazione delle attività previste dallo statuto del Fondo stesso.
Tale contributo sarà versato con cadenza trimestrale, sulla base dei dipendenti in forza alla fine di ogni mese solare, con esclusione dei dirigenti.
In occasione della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di categoria, le parti confermano e sottolineano l’importanza del ruolo del Fondo.
Ciò anche alla luce delle numerose attività svolte da quest’ultimo, sia in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante iniziative finalizzate alla prevenzione degli infortuni ed alla modernizzazione dei sistemi di comunicazione, sia in tema di formazione professionale e di sensibilizzazione nei confronti dei giovani all’accostamento alle professionalità che caratterizzano il comparto.
In tale ambito, le parti riconoscono che, solo attraverso il rispetto, da parte di tutte le Aziende, degli obblighi di pagamento del contributo di cui sopra, sia possibile continuare a consentire al Fondo un regolare svolgimento delle proprie attività.
Contribuzione straordinaria Fondo Marmo
Il contributo a carico delle Aziende previsto dall’ art.3 del CCPL 23 novembre 2012 per il finanziamento e gli scopi del “Fondo Marmo di Massa Carrara” resta confermato in 5,16 euro al mese per 14 mensilità all’ anno per ogni dipendente in forza alla fine di ogni mese solare, con esclusione dei dirigenti, da versare con cadenza trimestrale.
Tuttavia, con la stipula del presente verbale di Accordo, le parti provvedono, alla luce delle necessità finanziarie determinate dalle numerose attività svolte dal Fondo sia in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante iniziative finalizzate alla prevenzione degli infortuni ed alla modernizzazione dei sistemi di comunicazione, sia in tema di formazione professionale, un contributo aggiuntivo straordinario ed eccezionale pari ad euro 160 per ogni dipendente in forza che le Aziende verseranno al Fondo con le mensilità di settembre (80 euro) ed ottobre (80 euro) 2015.
Dichiarazione aggiuntiva
Le parti, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, si incontreranno per definire l’istituzione del RLST, qualora tale figura venga confermata a livello normativo e interconfederale e una volta che in tali sedi siano state definite le relative disposizioni applicative ed operative.
ART 4
Occupazione e formazione
Le parti, tenuto anche conto delle difficoltà che il comparto sta da tempo attraversando, riconoscono l'importanza strategica della formazione professionale, in base alle seguenti esigenze espresse nel C.c.n.l.:
- promuovere e valorizzare un’adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività che alla fascia di età in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l’acquisizione delle necessarie professionalità e per la preparazione all’inserimento in azienda;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato e al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Fermo restando quanto previsto in materia dal C.c.n.l., l’Osservatorio Provinciale potrà:
- assumere iniziative per giungere ad una soddisfacente rilevazione dei bisogni formativi del settore al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale;
- sulla base dei risultati della rilevazione, collaborare con gli Organismi di Fondimpresa regionale per le iniziative di programmazione regionale e locale delle attività formative, in modo che siano tenute nel debito conto le specifiche esigenze del settore;
- esaminare i provvedimenti e le misure di natura legislativa, amministrativa e programmatoria in materia di formazione professionale preventivamente all’adozione di essi da parte degli organi pubblici competenti, ai fini della ricerca di soluzioni convergenti e della prospettazione di queste nelle Sedi competenti;
- collaborare con l’Organismo di Fondimpresa regionale e con il Comitato Paritetico Nazionale nella predisposizione di modelli formativi concernenti progetti che prevedano richieste di finanziamento pubblico;
- collaborare con il Comitato Paritetico Nazionale per lo studio e la predisposizione dei libretti formativi;
- prevedere confronti con la Provincia in materia formativa e di riqualificazione mirata al settore, in coordinamento anche con il Distretto Lapideo, finalizzati alla definizione di appositi protocolli in materia;
- prevedere forme di convenzione con scuole e enti formativi per incentivare la formazione e l’ingresso dei giovani nel settore lapideo;
- avviare un confronto con le Istituzioni, il Distretto lapideo e gli Enti preposti per l’esame della fattibilità di una Scuola professionale per il lapideo o di specifiche Sezioni delle scuole professionali locali da dedicare sia alla formazione artistica sia alle professionalità tecniche del comparto;
- esaminare l’adozione del libretto formativo individuale, una volta che ne siano state definite a livello generale caratteristiche e modalità applicative.
Al fine di un adeguato monitoraggio delle iniziative di carattere aziendale in materia, le Aziende che abbiano effettuato interventi di formazione professionale per i dipendenti ne daranno contestualmente comunicazione alle RSU e annualmente all’Osservatorio.
Tenuto conto di quanto previsto dall’Accordo 25 settembre 1996, che viene in tal senso confermato, il CTPM, in funzione di Osservatorio, assumerà in materia di formazione, iniziative a livello provinciale, per giungere ad una rilevazione di bisogni formativi del settore al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale.
A tal fine, una volta approfondite le esigenze, che devono tenere conto della necessità di valorizzare le risorse umane, di migliorare il livello qualitativo della produzione, di riqualificare il personale interno e i lavoratori in mobilità, saranno presi gli opportuni contatti con gli Enti preposti, affinché vengano destinate a tali scopi le risorse pubbliche necessarie.
Preso atto della necessità di coinvolgere, nella maggior misura possibile, i lavoratori in azioni di formazione sui temi della sicurezza sul lavoro, si conviene che, in caso di avvio di specifiche iniziative da parte del CTPM, quattro ore delle dieci ore di assemblea sindacale retribuita previste dalla vigente normativa, siano destinate alla partecipazione alle attività predette con equivalente onere a carico delle Aziende. In caso di mancata partecipazione individuale alle predette riunioni, le ore di assemblea non saranno retribuite e ne decadrà il diritto.
ART 5
Orario di lavoro e ferie
Fermo restando il principio della irrinunciabilità sia tacita che esplicita al godimento delle ferie, entro il 31 marzo di ogni anno le Direzioni aziendali effettueranno un incontro con le strutture sindacali aziendali per determinare le modalità di godimento delle ferie nell’arco dell’anno in corso sia per quelle collettive aziendali o di reparto che per quelle da scaglionarsi individualmente, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’Azienda.
L’utilizzo della disponibilità residua dopo la predetta calendarizzazione, tenendo anche conto dei permessi per ROL ed ex festività, fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia, sarà stabilito per il 50% dalle Direzioni aziendali sulla base delle proprie esigenze, con un preavviso di almeno 48 ore per ogni giornata, incrementabile proporzionalmente per esigenze superiori, mentre il residuo 50% verrà utilizzato dai singoli lavoratori sotto forma di permesso individuale.
Per quanto concerne il trattamento per ex festività e riduzione di orario di lavoro, nel predetto incontro tra Direzione e le strutture sindacali aziendali verranno valutati i periodi nei quali collocare tali permessi, che dovranno tener conto delle esigenze tecnico-produttive aziendali e di quelle collegate ai periodi di maggior intensità lavorativa, tenendo conto anche di eventuali particolari esigenze dei lavoratori.
Al fine di regolamentare, pertanto, le richieste individuali di fruizione di giorni di ferie, permessi, ROL, in aggiunta ai periodi di fermata collettiva programmati, si conviene che, laddove non siano già in atto analoghe procedure aziendali, venga adottata la seguente procedura, fermo restando che comunque le assenze, per tale motivazione, non devono superare in ogni caso il 4% dei dipendenti in forza (intendendosi un dipendente per le frazioni inferiori ad una unità), tenendo conto a tal fine anche dell'ordine di arrivo delle richieste, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali e le esigenze dei lavoratori..
1) Per usufruire fino a 2 giorni di ferie/permessi, la richiesta deve essere avanzata, per scritto alla Direzione o all’Ufficio personale, ove presente in Azienda, almeno quattro giorni prima dell’eventuale fruizione di tali permessi.
L’Azienda, entro un giorno dalla richiesta, confermerà o meno la concessione del permesso, in base alle proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive.
2) Per usufruire da 3 a 5 giorni di ferie/permessi, la richiesta dovrà essere avanzata, con la procedura di cui sopra, almeno otto giorni prima dell’eventuale fruizione. L’Azienda darà o meno il proprio assenso entro tre giorni dalla richiesta.
3) Per periodi superiori a 5 giorni la richiesta dovrà essere avanzata, sempre con le medesime modalità, almeno 20 giorni prima e l’Azienda darà la risposta al riguardo entro 8 giorni dalla richiesta.
In caso di rifiuto per più di una volta della concessione del permesso nei confronti del medesimo lavoratore, il lavoratore potrà richiedere la motivazione del diniego, da formularsi, entro una settimana, per iscritto e dettagliatamente.
In materia di orario di lavoro, alla luce della previsione del contratto nazionale sul ciclo continuo nelle segherie a granito, le parti si riservano di esaminare la possibilità di definire un’apposita regolamentazione delle modalità di attuazione di tale tipologia di orario.
Le parti richiamano l’attenzione sul fatto che, in base alle vigenti disposizioni, e all’Avviso comune di recepimento delle direttive U.E./93/104, nelle attività produttive che si svolgono a turni continuativi di 8 ore, è prevista l’effettuazione, nell’ambito dell’orario di lavoro, di una pausa retribuita per il consumo del pasto.
Tale pausa, ove tecnicamente possibile in relazione alla tipologia degli impianti, non comporta la fermata degli impianti stessi, che rimangono comunque operanti, con adeguato scaglionamento degli addetti.
Anche per le lavorazioni di cava, ove le attività in essere richiedano una attività continuativa e senza interruzione nell’arco delle 8 ore giornaliere, che non consenta quindi il normale intervallo pomeridiano, si può ritenere operante la predetta normativa e quindi l’effettuazione, nell’ambito dell’orario di lavoro, di una analoga pausa retribuita per il consumo del pasto.
Tale pausa sarà fruita per gruppi di lavoratori, in modo da consentire la prosecuzione dell’attività e il normale funzionamento degli impianti.
In relazione a quanto previsto dal vigente C.c.n.l., l’Azienda comunicherà trimestralmente alle RSU, o in mancanza alle XX.XX. provinciali, su loro richiesta, il numero di lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui all’art. 13 del C.c.n.l.
ART 6
Trattamento economico per trasferimento sul luogo di lavoro e pausa pranzo nelle Aziende di escavazione
Le parti concordano di escludere dall’orario di lavoro, sia a fini legali che retributivi e contributivi, i periodi di mancata effettiva prestazione lavorativa dedicati all’accesso in cava ed alla consumazione del pasto (trenta minuti).
Pertanto il computo delle ore di lavoro avverrà dall’inizio della effettiva prestazione lavorativa e, nel calcolo delle ore di lavoro, non sarà computato il tempo impiegato dal lavoratore per la consumazione del pasto.
Resta inteso che per tali periodi di mancata prestazione lavorativa in cava, le Aziende erogheranno la normale retribuzione ordinaria spettante al lavoratore secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Tali somme saranno individuate in busta paga sotto l’apposita voce “ trattamento economico per pausa pranzo e accesso in cava dai punti di raccolta esistenti per ogni singola realtà lavorativa”.
Fatto salvo il diritto, nelle singole Aziende, di mantenere le eventuali attuali condizioni di miglior favore mediante stipula di accordo tra Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, organizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente accordo e Direzione Aziendale.
ART 7
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Le parti riconoscono la validità sociale del servizio mensa e pertanto l’indennità sostitutiva di mensa viene regolamentata in modo tale da favorirne la massima diffusione.
Nelle aziende in cui trova effettuazione un servizio mensa, la ripartizione del relativo costo sarà articolata nella misura dell’80% a carico dell’azienda e del restante 20% a carico del lavoratore.
Il lavoratore, in accordo con l’Azienda, potrà non usufruire del servizio catering; in tal caso avrà diritto all’indennità sostituiva di mensa.
Nelle aziende in cui non trova attuazione il servizio mensa, il valore dell’indennità sostitutiva di mensa viene confermato in € 5,21 giornaliere.
Tale indennità verrà corrisposta esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, ritenendosi la misura stessa comprensiva della incidenza dei vari istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività ecc.) ed è esclusa dal calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro trattamento differito e/o indiretto.
L’indennità sostitutiva di mensa cesserà di essere corrisposta ai dipendenti delle aziende nelle quali verrà istituito il servizio di mensa.
L’indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta inoltre a quei lavoratori che, per ragioni legate a gravi situazioni di salute, comprovate da certificazione di medico specialistico, si trovino nella impossibilità di fruire del servizio mensa e ciò in quanto l’Azienda non sia in grado di garantire l’erogazione di un pasto conforme alle prescrizioni fornite dal medico specialista in relazione alle specifiche esigenze di salute del lavoratore interessato.
L’Azienda dovrà inoltre garantire, nel posto di lavoro, la disponibilità di acqua potabile.
Qualora nelle vicinanze del posto in cui si svolge l’attività lavorativa non sia disponibile il servizio di acqua potabile municipale, l’acqua potrà essere resa disponibile attraverso un distributore che rispetti le vigenti normative di legge in materia di igiene.
Qualora, infine, il punto in cui si svolge l’attività lavorativa sia lontano dal distributore o dal rubinetto dell’acqua, la stessa dovrà essere fornita, per uso individuale, mediante contenitori sigillati a consumo.
Con la stipula del presente articolo le parti dichiarano di ritenere completamente superato e sostituito, ad ogni effetto di legge e di contratto, qualsivoglia altro articolo contenuto nei precedenti contratti integrativi di secondo livello settore industria materiali lapidei inerenti l’istituto della mensa e relativa indennità sostitutiva.
ART 8
Premio “integrativo 2005”
Dal 1° maggio 2005, è stato istituito un premio “integrativo 2005” annuale pari ad € 350,00 al lordo delle ritenute di legge, da erogarsi anno per anno in quote mensili pari ad € 29,16 lordi per 12 mensilità.
Fatto salvo il diritto delle singole aziende di erogare il premio, previo accordo tra le RSU/RSA o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente accordo e la Direzione Aziendale, secondo diverse modalità.
Il premio “integrativo 2005” non ha alcuna influenza su qualsiasi elemento retributivo presente o futuro, essendosene tenuto conto nella determinazione del suo ammontare.
In particolare le parti ne escludono l’influenza sul calcolo del T.F.R., sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sul trattamento di malattia, infortunio, ferie, festività, R.O.L., maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, ecc. e comunque su qualsiasi istituto contrattuale o di legge diretto o indiretto.
L’importo del premio così come sopra individuato deve intendersi non suscettibile di futura contrattazione alcuna e, come tale, di futuri incrementi di valore nel suo ammontare.
ART 9
Indumenti da lavoro
In relazione a quanto previsto dal Ccnl in materia, si conviene che gli indumenti da lavoro previsti dal CCNL medesimo siano costituiti da:
a) un paio di scarponi l'anno;
b) due tute invernali ed una estiva l'anno;
c) una giacca a vento l'anno, con una spesa complessiva non superiore ad euro 36,15 per indumento.
Le caratteristiche degli indumenti in questione saranno esaminate con la RSU/RSA.
La presente normativa non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori in ufficio.
In considerazione che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, si deve dare corso
alla trattenuta di tanti dodicesimi dell’importo19 corrispondente al valore degli indumenti per
quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno, considerata peraltro l’opportunità di determinare in misura uniforme il valore convenzionale al quale riferirsi per gli adempimenti di cui sopra, si stabilisce che il valore convenzionale degli indumenti di che trattasi è nel complesso pari ad euro 46,48 annui.
Allo scopo di incentivare la fornitura effettiva degli indumenti da lavoro si conviene quanto segue:
A) alla fornitura degli indumenti da lavoro le Aziende provvederanno a maggio per gli indumenti estivi e ad ottobre per quelli invernali;
B) trascorsi quattro mesi dal mese di ottobre senza che l’Azienda abbia provveduto alla erogazione in natura degli indumenti di che trattasi, sorge per il lavoratore il diritto ad un risarcimento danni che viene quantificato in una somma pari a tre volte il valore convenzionale (€ 139,44);
C) l’eventuale erogazione della somma di cui al punto b), avendo natura risarcitoria, non determina riflessi su alcun istituto contrattuale né sul T.F.R.
Le parti confermano che l’utilizzo degli indumenti di lavoro forniti dall’Azienda è obbligatorio sotto il profilo contrattuale e disciplinare.
La fornitura degli indumenti da lavoro non esonera l’Azienda dal mettere a disposizione dei lavoratori i particolari mezzi protettivi - D.P.I. (come scarpe con la punta metallica, stivali, guanti, occhiali, caschi, grembiuli, ecc.), nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.
La presente regolamentazione sostituisce tutte le precedenti.
ART 10
Lavori speciali e disagiati
A far data dal 1° maggio 2005, per quanto concerne i lavori con funi o ponte in tecchia, si procederà alla corresponsione di una indennità determinata forfetariamente in € 66,92 lorde giornaliere, da corrispondersi, in favore di tutta la squadra che partecipa ai lavori, per ogni prestazione nelle condizioni predette.
A far data dal 1° maggio 2009, vengono così rideterminate le seguenti indennità per lavori disagiati di cui all’accordo provinciale 1° agosto 1988:
1) per i lavoratori addetti alle lavorazioni in galleria € 2,78 lorde giornaliere ;
2) per i lavoratori addetti alle lavorazioni di cava € 1,85 lorde giornaliere;
3) per i lavoratori addetti alla lavorazione del granito ( segherie, laboratori, piazzalisti e manutentori) € 1,85 lorde giornaliere;
4) per i lavoratori addetti alle frese diamantate € 1,70 lorde giornaliere;
5) per i lavoratori addetti alla lavorazione con poliesteri ed alla colatura mastici € 1,85 lorde giornaliere;
6) per i lavoratori addetti ai telai diamantati € 0,92 lorde giornaliere;
7) per i lavoratori addetti agli impianti di granulazione, alle lavorazioni artistiche, ed alle linee per la produzione di marmette, € 0,92 giornaliere.
8) per i lavoratori addetti alla lavorazione del marmo ( solamente piazzalisti e manutentori) € 0,92 lorde giornaliere
Le predette indennità saranno corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro.
Resta fermo quanto altro previsto dal citato C.C.P.L. 1° agosto 1988 e con la presente regolamentazione si intende completamente definito quanto previsto in materia dal CCNL.
ART 11
Premio di risultato
In relazione a quanto previsto dal C.c.n.l., si conviene che, per la vigenza del presente accordo, venga definito un premio di risultato avente come obiettivo il miglioramento delle capacità produttive del comparto sia a livello generale sia delle singole Aziende, attraverso anche una migliore partecipazione dei lavoratori interessati.
Si definiscono, pertanto, allo scopo i seguenti parametri:
Parametro settoriale
Il parametro settoriale, di carattere generale, è basato sulla quota produttività/fatturato procapite, così come definita nell’accordo 25 settembre 1996, che viene pertanto confermato per tale aspetto. Le parti si riservano peraltro, in relazione agli approfondimenti tuttora in corso, di definire eventualmente un diverso parametro settoriale.
Al raggiungimento dell’obiettivo come sopra definito, che verrà verificato nell’anno successivo a quello di riferimento, è legata una quota di premio pari a € 619,74 lorde annue per dipendente, da valere per tutti gli anni di vigenza del presente accordo.
Per quanto concerne tale quota di premio, nel corso di ogni anno di riferimento (2015 per 2016, 2016 per 2017 e 2017 per 2018) verranno corrisposti anticipi secondo le seguenti modalità: € 51,64 lordi con il saldo delle retribuzioni dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre in proporzione ai mesi lavorati, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della verifica.
Fatto salvo il diritto delle singole aziende di erogare il premio, previo accordo tra le RSU/RSA o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria stipulanti il presente accordo e la Direzione Aziendale, secondo diverse modalità.
In via eccezionale, pur non essendo ancora determinabile la maturazione della quota produttività/fatturato procapite, ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento verranno riconosciuti, a totale definizione di detta quota del premio di risultato, gli importi della quota produttività/fatturato procapite di cui sopra in proporzione ai mesi lavorati.
Export
L’obiettivo è riferito all’andamento, secondo la tabella più avanti evidenziata, del valore realizzato nell’anno di riferimento rispetto al dato di partenza nel seguente rapporto.
quantità totale esportazioni
totale addetti nell’anno nel settore marmo e pietre ornamentali in provincia di Massa Carrara
sulla base delle seguenti definizioni:
quantità totale delle esportazioni: dato annuale (1 gennaio-31 dicembre) dell’anno di riferimento della voce“ Blocchi, lastre e lavorati”, sulla base dei dati elaborati da IMM, riferiti alla tabelle “ export” delle province di Lucca e Massa Carrara ( Distretto lapideo).
totale addetti nell’anno: il dato medio dei dipendenti in forza nell’anno di riferimento nella provincia di Massa Carrara elaborato dal CTPM.
Il dato di partenza su cui calcolare l’andamento secondo quanto indicato nella tabella alla voce “obiettivi” è stato calcolato sulla base della media del quadriennio precedente.
Obiettivi e relativo premio annuo (euro lordi annui)
Obiettivi | Premio (euro lordi annui) 2016 (anno di riferimento 2015) | Premio (euro lordi annui) 2017 (anno di riferimento 2016) | Premio (euro lordi annui) 2018 (anno di riferimento 2017) |
Sotto il 40% | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Da 40 % al 125% = | €180,00 | € 180,00 | € 180,00 |
Oltre il 125% = | € 190,00 | € 190,00 | € 190,00 |
L’anno in riferimento al quale si calcola il premio è il periodo nel quale si devono realizzare gli obiettivi previsti ai fini della corresponsione del premio nell’anno successivo. La crescita degli obiettivi indicata in tabella è a scalini rigidi, per cui il relativo valore scatta al raggiungimento dell’obiettivo e resta invariato fino al raggiungimento totale dell’obiettivo successivo.
Quota infortuni per addetto
Questo indicatore è riferito all’andamento del numero degli infortuni in rapporto agli addetti.
Il dato relativo agli infortuni è reperito dalla ASL n ° 1 ed è riferito al numero complessivo degli infortuni accaduti nel corso di un anno solare nel settore marmo e pietre ornamentali del territorio della ASL n ° 1, escludendo dal calcolo gli infortuni in itinere e quelli accaduti a lavoratori autonomi.
Il numero degli addetti è raccolto dal CTPM, secondo quanto sopra precisato.
Il dato di partenza su cui calcolare il successivo andamento è il seguente. infortuni = 0,20
addetti
Obiettivi e relativo premio annuo (euro lordi annui)
Obiettivi | Premio (euro lordi annui) 2016 (anno di riferimento 2015) | Premio (euro lordi annui) 2017 (anno di riferimento 2016) | Premio (euro lordi annui) 2018 (anno di riferimento 2017) |
Oltre 0,30 | € 170,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Tra 0,30 e 0,10 | €180,00 | € 180,00 | € 180,00 |
Sotto 0,10 | €190,00 | € 190,00 | € 190,00 |
L’anno in riferimento al quale si calcola il premio è il periodo nel quale si devono realizzare gli obiettivi previsti ai fini della corresponsione del premio nell’anno successivo. La crescita degli obiettivi indicata in tabella è a scalini rigidi, per cui il relativo valore scatta al raggiungimento dell’obiettivo e resta invariato fino al raggiungimento totale dell’obiettivo successivo.
Parametro di assiduità lavorativa Individuale
Obiettivo di tale parametro è quello di migliorare il rapporto fra ore lavorabili e ore lavorate a livello di singolo lavoratore.
Ciò stante, il presente parametro troverà applicazione in ogni Azienda/unità produttiva del settore, operante in provincia con dipendenti, (dirigenti esclusi). Il parametro è basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorabili e ore ordinarie lavorate .
Definizioni :
ore ordinarie lavorabili.
ore ordinarie lavorabili = ore ordinarie contrattualmente lavorabili.
Xxx ordinarie lavorate.
ore ordinarie lavorate = ore ordinarie lavorate dal singolo lavoratore.
Le ore di mancata prestazione lavorativa per ferie, P.I.R.( ROL ed ex festività) e ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici o di forza maggiore, debbono essere conteggiate nelle ore ordinarie lavorate .
Al termine di ogni anno di riferimento, per ogni dipendente, verrà effettuato il seguente calcolo: ore ordinarie lavorabili (come da definizione) meno ore ordinarie lavorate dal singolo dipendente (come da definizione) = ore mancata produttività;
ore mancata produttività
ore ordinarie lavorabili (come da definizione)
x 100
e verificato il posizionarsi del risultato con riferimento all’obiettivo di premio previsto.
Premio di riferimento annuo (euro lorde per dipendente)
Sopra o uguale a 0,5% | sotto 0,5% | |
Anno 2015 (per premio 2016) | € 240,00 | € 250,00 |
Anno 2016 (per premio 2017) | € 240,00 | € 250,00 |
Anno 2017 (per premio 2018) | € 240,00 | € 250,00 |
Modalità di corresponsione del premio relativamente ai parametri: “ export”, “quota infortuni per addetto” ed “assiduità lavorativa”
Entro il mese di giugno di ogni anno le parti provvederanno alla verifica dei dati, e al calcolo del premio maturato relativamente ai tre suddetti parametri. I risultati relativi ai primi due parametri ( “Export” e “Quota infortuni per addetto”) saranno comunicati dall’Associazione industriali alle Aziende. Queste ultime, tenuto conto di tali risultati nonché del risultato conseguito relativamente al parametro “assiduità lavorativa”, erogheranno, in base ai risultati verificati, con il saldo del mese di luglio, quanto spettante. Nel caso di ritardo nella acquisizione dei dati settoriali si provvederà non appena i dati medesimi saranno disponibili.
L’erogazione suddetta sarà operata nei confronti dei lavoratori in forza alla data della predetta verifica dei risultati tra le parti. Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro prima di tale
data, 19
ed in particolare entro la fine dell’anno di riferimento, le aziende potranno a totale, definitiva definizione, effettuare l’erogazione all’atto della cessazione del rapporto tenendo a riferimento il 50% dell’importo previsto al raggiungimento in tale anno dell’obiettivo massimo, in proporzione ai mesi lavorati.
Per quei lavoratori che, viceversa, risolvono il rapporto di lavoro nell’anno successivo a quello di riferimento, ma prima della data di verifica dei risultati concernenti tali tre parametri, le Aziende erogheranno per intero le somme spettanti, sulla base dei calcoli come sopra specificati, elaborando un apposito cedolino paga in occasione della erogazione della mensilità di luglio.
Il premio di risultato complessivamente previsto nel presente Accordo non ha alcuna influenza su qualsiasi elemento retributivo presente o futuro, essendosene tenuto conto sulla determinazione del suo ammontare. In particolare le parti ne escludono l’influenza sul calcolo del T.F.R., sulla 13a e 14a mensilità, sul trattamento di malattia, infortunio, ferie e festività, R.O.L., maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo, ecc. e comunque su qualsiasi istituto contrattuale o di legge diretto o indiretto.
Le parti confermano che il premio di risultato di cui sopra, nelle sue componenti, ha le caratteristiche di non determinabilità a priori di essere totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti.
Ciò stante si ritiene che lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire l’applicazione del trattamento contributivo e fiscale previsto dalla vigente normativa di legge.
Le parti, pur nella consapevolezza della difficoltà ad individuare indicatori di performance a carattere territoriale in grado di cogliere l’effettivo stato di salute delle aziende del comparto, sia sotto il profilo della redditività, che della produttività, qualità e della assiduità lavorativa, concordano fin d’ora di istituire una Commissione paritetica avente il compito di redigere entro la fine della vigenza del presente contratto (31 dicembre 2014) un accordo che dovrà essere successivamente recepito dalle parti stipulanti così da costituire parte integrante del nuovo contratto collettivo integrativo provinciale.
Tale accordo individuerà nuovi parametri di redditività, produttività, qualità e assiduità lavorativa, in grado di consentire l’erogazione dei valori economici del premio di risultato sulla base degli obiettivi raggiunti.
La Commissione dovrà riunirsi periodicamente almeno 2 volte all’anno per ogni anno di vigenza del presente contratto e dovrà rendicontare alle parti stipulanti i risultati dei lavori effettuati.
Specificità
Per quanto concerne il premio di risultato, nel caso in cui una Azienda (premio 2016 relativo all’anno 2015), una volta riscontrati i risultati dei meccanismi applicati, ritenga che quanto concordato e applicato non risponda effettivamente alle necessità operative e produttive aziendali, potrà richiedere di esaminare, per i periodi non ancora definiti, con la RSU/RSA in sede aziendale, la possibilità di istituire un premio di risultato dell’Azienda, sostitutivo di quello di cui al presente accordo.
La relativa trattativa, che si aprirà subito dopo la richiesta dell’Azienda, dovrà esaurirsi nell’arco di tre mesi, salvo diversa decisione delle parti interessate. In ogni caso non potrà comportare agitazioni e iniziative di lotta di alcun genere.
Nel caso che venga raggiunto l’accordo sul premio di risultato aziendale, questo sostituirà integralmente quanto previsto dal presente accordo in materia di premio di risultato che non sarà
applicabile in alcun caso nell’Azienda in questione.
In caso di mancato accordo rimane operativo il presente accordo.
ART 12
Premio presenza individuale giornaliero
A decorrere dalla retribuzione afferente il mese di Novembre 2015, i valori economici del premio presenza individuale giornaliero vengono rideterminati nei seguenti termini.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con Aziende esercenti attività di escavazione del marmo:
per le mensilità intercorrenti da Novembre 2015 ad Ottobre 2016: euro 7,50 lordi giornalieri; per le mensilità intercorrenti da Novembre 2016 ad Ottobre 2018 euro 9,00 lordi giornalieri.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con Aziende esercenti attività di trasformazione e segagione del marmo:
per le mensilità intercorrenti da Novembre 2015 ad Ottobre 2016 euro 5,00 lordi giornalieri; per le mensilità intercorrenti da Novembre 2016 ad Ottobre 2018: euro 6,50 lordi giornalieri.
Tale premio sarà erogato mensilmente solo ed esclusivamente in favore di quei lavoratori che garantiscano l’ effettiva prestazione lavorativa giornaliera. In caso di effettiva prestazione lavorativa ridotta, il premio verrà riproporzionato alle ore effettivamente lavorate.
Il premio non sarà erogato in caso di mancata prestazione lavorativa per qualsiasi causale di assenza prevista dalla legge e/o dal contratto di lavoro ( a titolo meramente indicativo e non esaustivo: ferie, permessi, malattia, infortunio, sciopero, cassa integrazione ecc..).
In caso di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi metereologici ( pioggia, gelo, neve ecc..) il premio presenza giornaliero sarò erogato per intero in favore dei lavoratori che si presentino sul posto di lavoro restando a disposizione del datore di lavoro.
Il premio non ha alcuna influenza su qualsiasi elemento retributivo presente o futuro, essendosene tenuto conto nella determinazione del suo ammontare. In particolare le parti ne escludono l’ influenza sul calcolo del tfr, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità sul trattamento di malattia, infortunio, ferie, festività, rol, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, disagiato ecc.. e comunque su qualsiasi istituto contrattuale o di legge diretto o indiretto.
Resta inteso che, in quelle Aziende ove sia già presente un premio presenza individuale giornaliero, il premio in questione deve intendersi aggiuntivo e non sostitutivo dello stesso.
ART 13
Regole per la futura contrattazione integrativa di settore
Le parti concordano fin d’ora che, in occasione della prossima tornata contrattuale di rinnovo del presente Accordo da tenersi successivamente alla scadenza dello stesso nei termini più avanti specificati, gli eventuali incrementi economici derivanti dalla contrattazione stessa non saranno più erogati attraverso l’ individuazione di indicatori di comparto (quali quelli attualmente previsti nel contratto integrativo provinciale) ma, viceversa, mediante indicatori che saranno individuati dalle parti contraenti in sede provinciale ma saranno correlati ai risultati conseguiti in termini di produttività, reddittività, qualità e competitività nelle singole Aziende del territorio e verificati internamente azienda per azienda al fine della valutazione della eventuale erogazione del premio in termini economici.
ART 14
Premio annuale di anzianità
A decorrere dal mese di dicembre 2010, in favore di quei lavoratori che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio presso l’Azienda erogante, viene istituito un premio annuale di anzianità il cui valore economico è così determinato:
1) € 100.00 lordi per coloro che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio e che non abbiano superato i 20 anni di anzianità di servizio;
2) € 150,00 lordi per coloro che abbiano maturato un’anzianità di servizio superiore ai 20 anni, sempre presso l’Azienda erogante il premio stesso.
Tale premio sarà erogato annualmente in aggiunta alla 13° mensilità e non ha alcuna influenza su qualsiasi elemento retributivo o futuro, essendosene tenuto conto nella determinazione del suo ammontare.
In particolare le parti ne escludono l’influenza sul calcolo del T.F.R., sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sul trattamento di malattia, infortunio, ferie, festività, R.O.L., maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo ecc. e comunque su qualsiasi istituto contrattuale o di legge diretto o indiretto.
L’importo del premio così come sopra individuato deve intendersi non suscettibile di futura contrattazione alcuna e, come tale, di futuri incrementi di valore nel suo ammontare.
Nel caso di operazioni societarie che, pur determinando una modifica della ragione sociale aziendale e, conseguentemente, una formale risoluzione del rapporto di lavoro con successiva nuova instaurazione dello stesso, tuttavia non comportano liquidazione del T.F.R. o comunque, pur comportando la liquidazione del TFR, non si determina azzeramento degli scatti di anzianità, si considera utile, ai fini della maturazione del premio in questione, il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della precedente Azienda.
ART 15
Condizioni di miglior favore
Con il presente accordo le parti non hanno inteso modificare le eventuali condizioni di miglior favore esistenti, intendendosi che i trattamenti normativi ed economici già previsti aziendalmente assorbono fino a concorrenza dei rispettivi importi e/o trattamenti quanto è previsto nei precedenti articoli.
ART 16
Reclami e controversie
Le controversie sull’applicazione e sull’interpretazione del contratto integrativo provinciale vengono deferite all’ Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara ed alle Segreterie Provinciali di Feneal, Filca e Fillea stipulanti il contratto medesimo.
ART 17
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2015 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017, intendendosi peraltro coperto dall’erogazione del premio e dagli altri trattamenti economici l’anno 2018, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli.
Le XX.XX., le RS e i lavoratori si impegnano a non presentare ulteriori richieste ad alcun livello per tutta la durata del presente accordo fermo restando quanto previsto dal C.c.n.l.
Protocollo aggiuntivo al Verbale di Accordo sindacale 9 luglio 2015 che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto contrattuale
Nella consapevolezza che il settore dell’ attività estrattiva si contraddistingue per la rilevanza economico-occupazionale della Provincia di Massa Carrara, e costituisce fattore primario ed imprescindibile di alimentazione e possibile incremento della filiera di trasformazione locale, le XX.XX. si impegnano ad essere soggetto attivo, congiuntamente alle Associazioni datoriali nella presentazione di una piattaforma, da sottoporre nelle sedi istituzionale preposte, al fine di riconsiderare ed addivenire a normative e regolamentazioni di settore coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo del comparto lapideo.
Tutto quanto sopra in un’ ottica condivisa di comuni interessi ed impegno reciproco tra le parti della gestione delle tematiche oggetto delle normative e delle regolamentazioni suddette sia al fine di tutela dell’ occupazione che di salvaguardia delle imprese.
L.C.S.
ORGANIZZAZIONE SINACALI ASSOCIAZIOI INDUSTRIALI
FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
CONFAIL-FAILCLEA