Contract
Equita Group - Informazioni essenziali relative al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” precedentemente comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).
Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Quarto Patto Parasociale, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni aderenti al Quarto Patto Parasociale e alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni (quest’ultima comunicata dall’intermediario depositario alla Società in data 6 dicembre 2019).
Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 6 dicembre 2019.
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1. Premessa
In data 15 novembre 2017 gli azionisti Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, unitamente ad altri 56 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in
azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.
Il Quarto Patto Parasociale era subordinato alla preventiva entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, che (i) è stato sottoscritto da 71 azionisti di Equita Group in data 15 novembre 2017, (ii) ha assunto efficacia dal 21 novembre 2017 e (iii) si è sciolto, per scadenza del termine di durata, in data 21 novembre 2019. Il Quarto Patto Parasociale prevede inoltre che lo stesso abbia una durata di tre anni decorrenti dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e che possa essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. In considerazione dell’avvenuta scadenza del Terzo Patto Parasociale, occorsa in data 21 novembre 2019, in pari data il Quarto Patto Parasociale ha assunto efficacia. Tale Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.
Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).
In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.
Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza
indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.
3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.
La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Aderente al Patto avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto:
(i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) e conferite nel Patto Parasociale;
(ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute rispetto al capitale sociale della Società;
(iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute e conferite nel Patto;
(iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
(v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel Patto.
Aderente al Quarto Patto Parasociale | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (0) | 0.000.000 | 11,40% | 11.322.888 | 14,68% | 21,35% |
Xxxxxx Xxxxxxx (0) | 0.000.000 | 6,33% | 6.325.336 | 8,20% | 11,93% |
Aderente al Quarto Patto Parasociale | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 2.039.975 | 4,08% | 4.079.950 | 5,29% | 7,69% |
Xxxxx Xxxxxx | 1.639.900 | 3,28% | 3.279.800 | 4,25% | 6,18% |
Xxxxxxx Xxxxxx | 1.544.731 | 3,09% | 3.089.462 | 4,01% | 5,83% |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 671.317 | 1,34% | 1.342.634 | 1,74% | 2,53% |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 541.656 | 1,08% | 1.083.312 | 1,40% | 2,04% |
Xxxx Xxxxxxxxxx | 512.212 | 1,02% | 1.024.424 | 1,33% | 1,93% |
Xxxxxxx Xxxxx | 506.323 | 1,01% | 1.012.646 | 1,31% | 1,91% |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 1,86% |
Xxxxx Xxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 1,86% |
Xxxxx Xx Xxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 1,86% |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 1,86% |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 1,86% |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx | 441.655 | 0,88% | 883.310 | 1,15% | 1,67% |
Aderente al Quarto Patto Parasociale | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | 414.066 | 0,83% | 828.132 | 1,07% | 1,56% |
Xxxxxxxxx Xxx | 414.066 | 0,83% | 828.132 | 1,07% | 1,56% |
Altri 56 azionisti | 6.913.117 | 13,83% | 13.007.849 | 16,86% | 24,53% |
Totale | 26.966.040 | 53,93% | 53.033.695 | 68,75% | 100,00% |
(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Xxxxxx Xxxxxxx.
4. Contenuto del Patto
Trasferimento delle Azioni
Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l’Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, all’interno del Patto sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti (i) dalla normativa in materia di internal dealing incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (ii) dai divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods).
Restano altresì salvi ulteriori eventuali impegni di lock-up assunti da uno o più degli Aderenti al Quarto Patto Parasociale.
In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – individuato nella persona del Dottor Xxxxxxx Xxxxxxxx – (il “Presidente del Patto”). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).
Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato1, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“Manifestazione di Acquisto”).
Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data
1 La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.
di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “Prezzo”).
Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.
Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.
Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.
In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.
Altri obblighi
Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:
• a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l’incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli Azionisti Senior così come definiti nel Quarto Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
• fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.
Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al Patto diversi dagli Azionisti Senior (così come definiti dal predetto Patto Parasociale) non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o (b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.
Penalità
Il Quarto Patto Parasociale prevede che l’Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e
fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e
(b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell’Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.
5. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) del TUF.
6. Durata dell’Accordo del Patto Parasociale
Il Quarto Patto Parasociale è stato stipulato il 15 novembre 2017, ha assunto efficacia contestualmente alla scadenza del Terzo Patto Parasociale ovverosia in data 21 novembre 2019, ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla predetta data del 21 novembre 2019, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Il Quarto Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.
7. Deposito presso il Registro delle Imprese
Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).
Le informazioni essenziali aggiornate di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: xxx.xxxxxx.xx (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).
Milano, 11 dicembre 2019