Contract
Cod. Fisc. 00244950242 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Ufficio Casa | |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA VIA CHIESA NUOVA N. 9/2- |
AM/gc
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 20.05.2015, con la quale viene autorizzata la proroga all’assegnazione e all’insediamento del nucleo familiare MD in emergenza abitativa presso l’alloggio comunale sito in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/0;
PRESO ATTO che con la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata viene stabilito:
1. la durata del contratto che non potrà essere superiore a dieci (10) mesi con decorrenza dal 01.01.2015;
2. la conferma del canone di locazione nella somma di € 150,00 mensili, più le spese di bollettazione dei servizi necessari per l’alloggio che saranno integralmente a carico del conduttore;
3. le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico per la quota del 50% al locatore e per il 50% al conduttore, mentre le spese di bollo e ricevute conseguenti sono a carico del conduttore;
PREDISPOSTO l’allegato schema di contratto di locazione di natura transitoria ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 9.12.1998, n. 431 dell’Accordo Territoriale sottoscritto ad Arzignano il 18.05.2006;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla stipula di un nuovo contratto, prorogando l’ assegnazione e insediamento del nucleo familiare MD in emergenza abitativa presso l’alloggio comunale sito in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/0 con decorrenza dal 01.01.2015;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
1) di approvare il contratto allegato alla presente determinazione per l’alloggio di proprietà comunale ubicato in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/0 e locato in emergenza abitativa al nucleo famigliare del Sig.MD;
2) di dare atto che la previsione di entrata totale dei canoni del contratto di locazione è pari a € 1.500,00;
3) di dare atto che la spesa per la registrazione del suddetto contratto ammonta alla somma totale di
€ 141,18 trova idonea copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2015 come segue:
Importo | Missione | Progr. | Titolo | Macro Aggreg. | bilancio | Scadenza Obblig. | capitolo | Codice conto finanziario V liv. | impegno |
70,59 | 08 | 02 | 1 | 03 | 2015 | 2015 | 08021303 | U.103.02.09.008 | |
70,59 | 99 | 01 | 7 | 02 | 2015 | 2015 | 99017206 | U.00.00.00.00.00 | |
70,59 | 9 | 2015 | 2015 | 92050001 | E.9.02.05.01.001 |
4) di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale;
5) di dare atto che gli obblighi di informazione previsti normativamente sono assolti, con la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, del presente provvedimento.
Si precisa che la somma suindicata sarà anticipata per intero dall’Economo Comunale e la parte a carico dell’intestatario sarà rimborsata successivamente dallo stesso.
IL DIRIGENTE
Settore Gestione del Territorio
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria impegno n.
Lì, 08/06/2015
Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 10/06/2015 per 15 gg. consecutivi. | Visto il 10/06/2015 Il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxxxx di Cindio | Esecutiva il 10/06/2015 Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
Accordo Territoriale sottoscritto ad Arzignano il 18.05.2006 (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
TRA
Il Comune di Arzignano, codice fiscale 00244950242, rappresentato dall’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Arzignano, nato a Montecchio Maggiore, il 14/03/1972, domiciliato presso la Sede Comunale, che interviene e agisce in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.03.2012, in qualità di proprietario dell’appartamento in Xxx Xxxxxx Xxxxx x 0/0 al piano terra, catastalmente identificato nel Comune di Arzignano al foglio n. 30 mappale n. 354 sub 2, di seguito denominato locatore.
E
Il sig. XXX, nato a X (X) il X, codice fiscale X, residente in via X nel Comune di Arzignano, di seguito denominato conduttore e identificato mediante carta d’identità n. emessa dal Comune di Arzignano, che accetta l’appartamento ubicato in Arzignano, xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/0, con superficie di mq. 37,70, composto da due vani utili, oltre agi accessori, non ammobiliato, per sé e la sua famiglia composta da:
(intestatario) | nato il X a X (X) | C.F: XX |
(moglie) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
(figlia) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
(figlia) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE: alloggio di proprietà Comune di Arzignano con riscaldamento autonomo. COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: Foglio 30 mappale 354 sub 2
b) codice fiscale del locatore 00244950242
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di dieci (10) mesi, dal 01.01.2015 al 31.10.2015, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo territoriale, il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall’Accordo tra le Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà, sottoscritto e depositato il 18.05.2006 presso il Comune di ARZIGNANO (di seguito denominato “accordo territoriale”), dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: emergenza abitativa ed economico sociale.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo territoriale, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i dieci mesi per il seguente motivo: emergenza abitativa ed economico sociale.
Articolo 4
(Canone)
Il canone di locazione, è convenuto in complessivi euro 1.500,00, importo, non comprensivo delle spese per la fornitura dei servizi necessari, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero presso il tesoriere del Comune di Arzignano del Banco Popolare Soc.Cop. Spa, Filiale di Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00 – 36071 Arzignano (VI), in n. 10 rate eguali anticipate di euro 150,00, ciascuna, alle seguenti date: 15.01.2015, 15.02.2015, 15.03.2015, 15.04.2015, 15.05.2015, 15.06.2015, 15.07.2015, 15.08.2015,
15.09.2015, 15.10.2015.
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
Il conduttore non versa alcuna cauzione in quanto trattasi di emergenza abitativa.
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo
- entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. Si fa espresso rinvio a quanto previsto all’art.10 dell’accordo territoriale richiamato all’art.2.
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione della quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Si fa esplicito rinvio, in caso di morosità, a quanto previsto dall’art. 11 dell’accordo territoriale e, in caso di compravendita e riaffitto, all’art.12 dello stesso accordo.
Articolo 9
(Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore:
XX, nato a X (X) il X, codice fiscale X
e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:
(intestatario) | nato il X a X (X) | C.F: XX |
(moglie) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
(figlia) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
(figlia) | nata il X a X (X) | C.F: XX |
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima.
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile.
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.
In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14
(Impianti)
Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso.
Articolo 15
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.
Articolo 16
(Commissione di conciliazione)
Le parti esplicitamente riconoscono compiti e funzioni della Commissione di Conciliazione previste dall’art. 12 dell’accordo territoriale al quale fanno esplicito rinvio. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 17
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale, che viene qui assunto come parte integrante e prevalente in caso di contrasto con le clausole del presente contratto di locazione.
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.
Il presente contratto composto da n. 2 fogli in n. 4 facciate dattiloscritte e da n. 17 articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Arzignano, li
Per l’Amministrazione Comunale – LOCATORE | Il CONDUTTORE |
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. XX |