Prot. n. 336230/2021
Prot. n. 336230/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
1.1 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dall’articolo 11 del decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, contiene le seguenti informazioni:
− il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
− il settore di attività in cui opera il richiedente;
− il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
− nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto
richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
− una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 (di seguito “decreto interministeriale”):
• la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto interministeriale (enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
• la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto interministeriale.
- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale:
• la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale (enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
• la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 4, commi 1, lettera b) e 2 del decreto interministeriale;
• l’indicazione che i ricavi o compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro ovvero sono superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro ovvero sono superiori a 1 milione di euro;
• la dichiarazione attestante di essere un soggetto di nuova costituzione che, avendo attivato la partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2019, non ha dichiarato ricavi/compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
− l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;
− il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da
quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
− la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
1.2 L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 – in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
In particolare, nel caso in cui – con il contributo oggetto del presente provvedimento – si verificasse il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1, nell’istanza è indicato il minor importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.
1.3 L’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo e il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, con l’indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.
2. Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
2.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse (di seguito
“Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
2.2 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
2.4 I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1 lettera a) che possiedono anche i requisiti previsti dal comma 1, lettera b) del citato articolo 4 possono richiedere con l’istanza entrambi i contributi.
3. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
3.1 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.2 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
3.3 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021.
3.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3 sostituisce
integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo; in caso di richiesta sia del contributo previsto dal comma 1, lettera a), che del contributo previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del decreto interministeriale la rinuncia è da intendersi riferita ad entrambi gli aiuti. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
3.5 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
3.6 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
3.7 In aggiunta, qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
4. Calcolo ed erogazione del contributo
4.1 Successivamente al termine di presentazione di cui al punto 3.3, l’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico e, in caso di mancato superamento degli stessi, comunica lo scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
L’Agenzia delle entrate, procede prioritariamente a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 9 settembre 2021, rapportando l’importo di finanziamento stabilito dall’articolo 11 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Le rimanenti risorse finanziarie stabilite dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, sono destinate al riparto del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale.
Quest’ultimo contributo sarà pari a:
˗ euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta in corso al 2019 fino ad euro 400 mila euro e per i soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi e compensi relativi al predetto periodo di imposta;
˗ euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo di imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione;
˗ euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.
Qualora le risorse finanziarie stabilite dall’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 in aggiunta a quelle stabilite dall’art. 11 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 eventualmente eccedenti dopo il riparto, non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili di contributo, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino all’importo di
3000 euro a ciascun beneficiario, si procede ad erogare il contributo determinando una percentuale di riparto ottenuta dal rapporto tra le risorse finanziarie rimanenti e l’ammontare complessivo dei contributi eccedenti l’importo di 3.000 euro.
Per la determinazione del contributo si terrà anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso.
4.2 L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi.
4.3 L’Agenzia comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento, viene messa a disposizione una seconda ricevuta al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi
– Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
4.4 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
4.5 Il contributo di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, mentre il contributo di cui all’articolo 4, comma 1 lettera
b) spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
5. Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’Istanza.
5.2 Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
5.3 Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
b) al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, l’applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.
6. Restituzione del contributo
6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi erogati in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25,
comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo forniti dall’Agenzia con apposita risoluzione.
7. Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 che ha istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono in modo prevalente un’attività nei confronti della quale sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. L’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo 6 del predetto decreto
interministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente i contributi. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento, sono:
• i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell’istanza, dei soggetti facenti parte dell’impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione;
• i dati inerenti l’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’IBAN del richiedente il contributo;
• gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di
sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione dei contributi.
7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario, trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
7.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.
7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
8. Disposizioni Unionali
8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, ed è ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.
9. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI
L’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 ha istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19 per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.
L’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del suddetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la
cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.
L’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto interministeriale non può essere erogato ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, mentre l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) non può essere erogato ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Entrambi gli aiuti non possono essere richiesti dagli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto interministeriale, spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr
n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il contributo previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto interministeriale spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr
n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del predetto decreto interministeriale, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni
di contenimento dell’epidemia - tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non sono alternativi, pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma possono richiedere con l’istanza entrambi i contributi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spettano sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la ripartizione dei fondi per l’erogazione dei contributi. In particolare, per il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario; per il contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale, le rimanenti risorse finanziarie stabilite dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale), sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di euro 3.000, entro i seguenti importi massimi:
- euro 3.000 per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che, - avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019, - non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
- euro 7.500 per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- euro 12.000 per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni
3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
˗ Codice Penale
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 settembre 1973, n. 602
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917
˗ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
˗ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 luglio 1998, n. 322
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
˗ Legge 30 dicembre 2004, n. 311
˗ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.
1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
˗ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
˗ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
˗ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
˗ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564
˗ Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35
˗ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
˗ Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
˗ Decreto –legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
˗ Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 novembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente