ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per l’affidamento dei servizi di Contact Center e servizi correlati
CIG: 8798796428
Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto Art. 4 - Recesso
Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia Art. 6 - Termine per l’avvio dei servizi
Art. 7 - Modalità di esecuzione dei servizi Art. 8 - Livelli di Servizio
Art. 9 - Realizzazione, verifica di conformità e accettazione Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore
Art. 11 - Personale impiegato per l’esecuzione del Contratto
Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)
Art. 13 - Garanzia definitiva
Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto
Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità Art. 17 – Penali e Responsabilità
Art. 18 - Oneri e spese
Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Art. 21 - Riservatezza Art. 22 - Risoluzione
Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto Art. 24 - Foro competente
tra
PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante l’Amministratore Unico Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito “Società” o “Committente”)
e
Softlab Tech S.p.A. con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 00 xxx 00000 (X.X. 06803880589 P.IVA n. 01621651007), in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di mandataria del RTI con la Società Tecnocall S.r.l. con sede legale in Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 00155 (C.F.01694990662 P.IVA n. 01694990662), in qualità di mandante, (di seguito “Fornitore”), giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Xxxxx d’Xxxxxxxxxx in Roma, repertorio n. 3783, raccolta n.1870, registrato a Roma il 17/11/2021 al n. 3P426 -IT.
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La Società e il Fornitore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
a. in forza del D.L. 135 del 14 Dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 12/2019, e del successivo D.P.C.M. del 19 Giugno 2019, è stata costituita la Società, avente come oggetto sociale, inter alia, lo sviluppo, implementazione, gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del D.Lgs. 82/2005, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5 del medesimo D.Lgs. 82/2005 (di seguito, congiuntamente “Piattaforme”), nonché lo svolgimento di tutte le attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, strumentali o altrimenti utili al conseguimento del suo scopo sociale;
b. con riferimento alle suddette Piattaforme, nonché, se del caso, per future piattaforme che la Società dovesse sviluppare, la Società intende attivare un servizio di Contact Center multicanale che sia in grado di garantire:
● piena soddisfazione delle crescenti esigenze manifestate dall’utenza di comunicare e interagire in modalità telematica e virtuale, oltre che tradizionale;
● l’adozione di efficaci ed innovative modalità di erogazione dei servizi di assistenza richiesti dall’utenza (es. Xxxxxxxxx, Imprese ed altri);
● l’adozione di un sistema unico e integrato di gestione multicanale dei contatti al fine di identificare gli utenti, tracciare le loro richieste ed erogare i servizi indipendentemente dal canale di contatto utilizzato;
● l’unificazione dell’esperienza dell’utente che si rivolge a PagoPA S.p.A. per ricevere informazioni e servizi;
c. a tal fine, la Società ha indetto una procedura di gara comunitaria (aperta) per l’affidamento di una soluzione di Contact Center che: si avvalga di strumenti innovativi e tecnologici; attraverso un servizio di monitoraggio strutturato e continuativo, consenta di garantire un'elevata qualità del servizio di assistenza; sia totalmente integrata nei sistemi e nei processi di business della Società;
d. che in data 17/06/21 la PagoPA S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs 50/2016 s.m.i.;
e. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra;
f. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
g. è stata richiesta per le Società Softlab Tech S.p.A e Tecnocall S.r.l. l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
h. pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
i. che la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto;
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j. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k. che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
l. il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8798796428.
Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile
1. Le premesse e i seguenti Allegati, nonchè la documentazione richiamata nel presente atto (di seguito “Contratto” o “Accordo Quadro”) o negli Allegati, ancorché non materialmente allegata al presente Contratto, ivi inclusa la documentazione di gara (di seguito “Documentazione Correlata”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto:
● Allegato 1 - Capitolato Tecnico e relativi allegati:
a) Servizio di Assistenza PagoPA S.p.A.;
b) Flussi di lavoro;
c) Livelli di Servizio e Penali;
d) Requisiti dell'infrastruttura a supporto del Contact Center;
e) Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali;
● Allegato 2 - Offerta Tecnica;
● Allegato 3 - Offerta Economica;
2. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle disposizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione correlata, che congiuntamente costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Società e il Fornitore;
b) Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
c) Dall’art. 00 xxx xxx XX 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
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L. 7 agosto 2012, n. 134 e relativi atti e delibere attuative;
d) dal D.Lgs. 18 aprile 0000, x. 00 x.x.x (xx “Xxxxxx”);
e) dal D.Lgs. 82/2005;
f) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
g) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
h) dalle altre disposizioni applicabili emanate con riferimento alla normativa di settore;
i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attuativi (che ne costituiscono parte integrante) per il servizio di contact center e servizi correlati, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, nonché nell’Offerta Tecnica.
2. In particolare, con il presente Contratto la Società affida al Fornitore, il quale si impegna ad erogare ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, nel rispetto dei Livelli di Servizio garantiti e per i Corrispettivi di cui al successivo art. 16, le seguenti attività come dettagliate nell’Allegato 1 - “Capitolato Tecnico” e nell’Allegato 2 - “Offerta Tecnica” :
a) soluzioni e servizi di Contact Center (nel seguito questo servizio è definito “Contact Center”) che prevedano:
i. un Servizio Operatori;
ii. la progettazione, l’implementazione e la gestione dell’infrastruttura tecnologica a supporto del Contact Center (di seguito “Infrastruttura”);
b) l’erogazione di un servizio di consulenza progettuale specialistica volto a declinare e attuare il modello di Contact Center proposto nella realtà organizzativa della Società (nel seguito questo servizio è definito “Consulenza”).
3. Resta inteso tra le Parti che i servizi di Contact Center, includono eventuali servizi di integrazione, servizi di connettività dati e di manutenzione evolutiva e correttiva dell’Infrastruttura; servizio di revisione dei processi di gestione dei contatti e delle richieste di servizio; servizi di formazione, nonchè ogni altro servizio necessario al corretto funzionamento dei servizi ivi inclusi servizi trasversali di fatturazione, rendicontazione e reportistica correlati all’erogazione dei servizi.
4. Il Fornitore accetta e riconosce, inoltre, che, in caso di discordanza o contrasto tra quanto previsto nell’Allegato 1 e quanto indicato nell’Allegato 2 prevale la soluzione tecnica più vantaggiosa per la Società.
5. In caso di contrasto tra il presente Accordo Quadro e la Documentazione Correlata prevarrà la soluzione più vantaggiosa per la Società.
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Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto
1. La durata dell’Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere emessi Contratti Attuativi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ove i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma che precede, la Società si riserva, e il Fornitore dichiara di accettare anticipatamente, di prorogare, alle stesse condizioni, la durata del presente Contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Ciò avverrà su comunicazione scritta della Committente, inviata al/i Fornitore/i a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
3. La Committente si riserva, altresì, la facoltà di proroga ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, anche nella ipotesi in cui non sia esaurita la capienza del massimale alla scadenza contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
4. La durata dei contratti attuativi decorre dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio attività ed è efficace e vincolante per le Parti dalla medesima data.
Art. 4 - Recesso
1. La Società potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC con almeno 20 (venti) giorni di preavviso. In tal caso la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i Corrispettivi, di cui al successivo art. 16, maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che il Fornitore possa aver null’altro a che pretendere dalla Società per qualsiasi titolo, ragione o causa.
2. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, la Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all’art. 106, D. Lgs. 50/2016.
2. In particolare, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Società potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
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dell’importo complessivo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variante o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non espressamente approvata dalla Società nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di qualsivoglia natura e obbligheranno il Fornitore alla rimessa in pristino della situazione preesistente a sua cura e spese. Qualsiasi modifica apportata senza l’approvazione della Società costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 - Termine per l’avvio dei servizi
1. I servizi di cui al presente Accordo Quadro saranno erogati dal Fornitore secondo le tempistiche indicate nel Piano di attivazione allegato all’Offerta Tecnica, che non potrà comunque superare la durata massima di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di stipula del contratto attuativo o dell’eventuale esecuzione anticipata.
2. Il Fornitore riconosce e accetta che, durante la fase di presa in carico dei servizi, antecedente alla fase di avvio delle attività e decorrente dalla data di stipula del primo Contratto attuativo, provvederà:
a) all’attivazione e all’erogazione del servizio di Consulenza;
b) con il supporto della Società, a:
− trasferire della Knowledge Base e delle conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto;
− effettuare la formazione degli Operatori;
− predisporre e mettere in esercizio l’Infrastruttura.
3. Il Fornitore riconosce e accetta che la fase di presa in carico comprende l’esecuzione del collaudo da parte della Società di tutti i servizi che il Fornitore dovrà essere in grado di erogare all’avvio dei servizi. Il collaudo positivo sancisce la data di inizio attività. Ai fini dell’esecuzione del collaudo, il Fornitore provvederà, con mezzi, materiali e personale specializzato proprio, a: i) redigere il piano di test per le componenti oggetto del collaudo; ii) supportare l’esecuzione dei test di collaudo dei servizi; iii) compilare il rapporto di collaudo in cui sono tracciate tutte le attività eseguite nel corso del collaudo. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà correggere le anomalie riscontrate entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di completamento dei test, risultante da apposito verbale.
4. Il Fornitore riconosce e accetta che il periodo di presa in carico del servizio non potrà superare la durata massima di 45 (quarantacinque) giorni solari e che, per tutto il periodo di presa in carico del predetto servizio, non percepirà alcun corrispettivo ad eccezione del servizio di Consulenza effettivamente reso su espressa richiesta della Società.
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Art. 7 - Modalità di esecuzione dei servizi
1. Il Fornitore si obbliga a fornire i servizi in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e le prassi di settore, in conformità ai termini e condizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata, nonchè a conformarsi alle specifiche, indicazioni e direttive della Società stessa, mantenendo i livelli di servizio previsti per tutta la durata del Contratto.
2. Il Fornitore deve impiegare personale professionalmente qualificato e idoneo allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, in possesso di adeguate competenze attinenti alle prestazioni richieste, come più specificamente dettagliato nel Capitolato tecnico e nei suoi Allegati.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Società.
4. Resta inteso tra le Parti che, a prescindere dalla specifica modalità di erogazione dei servizi, il Fornitore si obbliga a fornire alla Società il supporto alla migrazione, come previsto dal successivo art. 23.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza e/o evento che abbia significativo impatto sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. Resta inteso che, qualora eventuali interventi di assistenza e manutenzione sull’Infrastruttura dovessero comportare una interruzione dei servizi, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario tale da non comportare alcun disservizio relativo al servizio di Contact Center e Servizi Operatori erogati, salvo diverse indicazioni della Società stessa.
7. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile il monitoraggio sulle attività oggetto dei servizi, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nel presente Contratto ovvero, se necessario, con diverse modalità che di volta in volta potranno essere comunicate dalla Società al Fornitore.
8. Qualora, per esigenze legate all’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore abbia necessità di accedere alla sede della Società, le Parti si impegnano ad accordarsi su modalità e tempi. Resta fermo che il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione dei servizi presso la sede dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Società e/o da terzi autorizzati.
9. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a confrontarsi e cooperare con la Società al fine di definire le specifiche tecniche e di prodotto aggiuntive che si rendessero necessarie per garantire lo sviluppo ottimale ed efficiente della Infrastruttura nonché di ogni altra attività che dovesse essere richiesta dalla Società ai sensi del presente Contratto.
Art. 8 - Livelli di Servizio
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1. L’erogazione dei servizi deve avvenire nel rispetto dei livelli minimi di servizio garantiti ed indicati sia nel Capitolato Tecnico che nell’Allegato 5 - “Livelli di Servizio e Penali”, ovvero, se migliorativi, dei livelli di servizio indicati nell’Offerta e nell’eventuale Documentazione Correlata nonché nel presente articolo 8.
2. L'erogazione dei servizi, in ogni caso, dovrà avvenire con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta nonché nell’eventuale Documentazione Correlata, restando inteso che essi comprendono tutte le attività necessarie per la perfetta e puntuale esecuzione dei servizi, nonché ogni altra attività necessaria per mantenere e/o riportare le soluzioni tecnologiche sviluppate dal Fornitore in stato di funzionamento, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) gestione e monitoraggio dell’operatività degli ambienti predisposti;
b) aggiornamento del software di base (sistemi operativi, DB, ecc.);
c) gestione delle procedure di backup e recovery del sistema;
d) gestione delle procedure e misure di sicurezza;
e) installazione delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) corrispondenti al rilascio di nuove versioni e/o di nuove funzionalità, ferma restando la facoltà per la Società di scegliere se utilizzare le nuove versioni/funzionalità e/o di continuare ad usare le precedenti;
f) eliminazione dei malfunzionamenti. Ai fini del presente Contratto, si intende per “Malfunzionamento/i” qualsiasi anomalia funzionale (ivi incluso un’anomalia che interessi i sistemi e/o le piattaforme del Fornitore stesso) che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità dei servizi e, in ogni caso, ogni difformità delle soluzioni tecnologiche rispetto alle caratteristiche contenute negli Allegati o nella Documentazione Correlata.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare i Livelli di Servizio indicati, per ciascuna delle prestazioni da erogare in esecuzione del presente Contratto, nell’Allegato 5 - “Livelli di Servizio e Penali”.
4. Successivamente alla stipula del presente Contratto, la Società si riserva il diritto, e il Fornitore accetta, di definire specifici Livelli di Servizio inerenti:
a) il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi (legati o meno a necessità di integrazione) che comportino eventuale sviluppo software nonché attività di configurazione e/o parametrizzazione delle soluzioni applicative a carico del Fornitore stesso;
b) le caratteristiche di qualità ed i tempi di risoluzione delle difettosità del software rilasciato.
5. Il Fornitore dovrà provvedere alla rilevazione dei Livelli di Servizio contestualmente all’inizio delle attività oggetto del Contratto e per tutta la durata dello stesso, al reporting automatizzato e costante dei Livelli di Servizio ed alla contabilizzazione delle penali in caso di discostamento. Il Fornitore dovrà, inoltre, mettere a disposizione della Società sia i risultati delle suddette attività, sia tutti i dati e gli strumenti utili per il monitoraggio in tempo reale dei Livelli di Servizio.
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6. La Società si riserva il diritto di:
a) verificare i Livelli di Servizio erogato in autonomia attraverso il servizio di Control Room e/o attraverso mistery call gestite da esperti e tecnici della Società stessa, nonché attraverso apposite campagne di auditing;
b) richiedere l’invio, con cadenza mensile, in formato digitale da concordare (es. Excel) dei report di monitoraggio.
7. La Società, laddove riscontri un Malfunzionamento, potrà comunicarlo al Referente Tecnico del Fornitore dando evidenza, se disponibile, del relativo livello di severità, ed avendo cura, nei casi più urgenti, di effettuare, in aggiunta, una telefonata al numero telefonico di reperibilità predisposto e disponibile anche fuori dagli orari di ufficio e durante le festività. Il Fornitore si impegna a risolvere il Malfunzionamento nelle tempistiche indicate nei Livelli di Servizio e in quelle eventualmente concordate ai sensi del precedente art. 7, comma 5, del presente Contratto. Resta inteso che il Fornitore deve risolvere qualsiasi Malfunzionamento, anche se non riscontrato e/o comunicato dalla Società.
8. Il Fornitore comunicherà al Direttore dell’esecuzione i Malfunzionamenti tramite posta elettronica ordinaria entro 1 (una) ora dalla scoperta del Malfunzionamento. La comunicazione ai sensi del presente comma deve contenere, inter alia, una sintetica descrizione del Malfunzionamento, il livello di severità, l’indicazione dell’impatto sui servizi e/o sulle Piattaforme, le modalità di risoluzione proposte e una stima dei tempi di risoluzione. Il Fornitore si impegna a risolvere il Malfunzionamento nelle tempistiche indicate nei Livelli di Servizio e in quelle eventualmente concordate ai sensi del precedente art. 7, comma 5, del presente Contratto.
Art. 9 - Realizzazione, verifica di conformità e accettazione
1. Le prestazioni di cui all’art. 2, come meglio specificate e disciplinate all’interno del Capitolato Tecnico, saranno sottoposte a verifica di conformità (di seguito “Verifica”) da parte della Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione dell’esecuzione, come comunicata dal Fornitore, effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Delle operazioni di Verifica verrà redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Referente Tecnico e al Referente Amministrativo per gli adempimenti di competenza.
3. La Verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte ovvero che l'oggetto del Contratto
- in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
4. In caso di esito positivo della Verifica finale, la Società rilascerà il certificato di Verifica qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro, negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
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5. Nel caso di esito positivo della Verifica la data del verbale verrà considerata quale data di accettazione, da parte della Società, del singolo servizio soggetto a Verifica.
6. Nel caso di esito negativo della Verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Società in sede di redazione del verbale di Verifica, fatto salvo quanto stabilito nei Livelli di Servizio. In tale ipotesi la Verifica verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali. Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.
7. Qualora anche la seconda Verifica dia esito negativo, la Società, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà diritto a risolvere il presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non potrà interrompere il servizio erogato ma dovrà garantire la continuità dello stesso.
8. In ogni caso in cui durante la Verifica venissero rilevate anomalie o discostamenti rispetto ai Livelli di Servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. Qualora tali anomalie risultino, per numero e/o gravità, tali da impedire il prosieguo delle attività, la Verifica verrà interrotta e riprenderà dal momento in cui la Società riterrà risolte le predette anomalie, salva l’applicazione delle penali (come di seguito definite) in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Società, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica, secondo i tempi di ripristino concordati con la Società.
10. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
11. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della Committente e della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di accedere ed analizzare i predetti libri e documentazione e di estrarne copia, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.
Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore
1. Il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso, e che manterrà per tutta la durata del Contratto, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusi gli obblighi previsti dall’art. 24-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012) nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla Società per lo svolgimento dei servizi, e in particolare, anche alla luce di quanto indicato
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nell’Offerta Tecnica dal Fornitore stesso:
a) che adotterà tutte le misure tecniche e organizzative per garantire che nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto vengano rispettati i requisiti, gli obblighi e gli adempimenti prevista dalla normativa di settore, ivi incluso l’art. 24-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012) e relativi atti e delibera attuative;
b) che quanto risulta dal presente Contratto, dagli Allegati e dalla Documentazione Correlata, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni a carico del Fornitore e le modalità di esecuzione delle stesse;
c) il massimo livello di sicurezza per le infrastrutture hardware e di rete utilizzate per lo svolgimento dei servizi, e in particolare per la trasmissione delle informazioni e il trattamento dei dati personali, garantendo, di avere adeguati presidi interni e adeguata organizzazione e competenze in ambito di sicurezza informatica e gestione del rischio al fine di rispettare i propri impegni e obblighi in materia di sicurezza informatica e cybercrime come previsto dal presente Contratto, dal DPA e dalla normativa applicabile;
d) il massimo livello di sicurezza per l’accesso e il funzionamento del data center ove sono collocate le infrastrutture hardware e di rete utilizzate per l’esecuzione dei servizi, garantendo misure tecniche e organizzative adeguate e sicure per garantire l’accesso controllato degli operatori autorizzati, la prevenzione e gestione di allagamenti, incendi, blackout e disservizi agli impianti termici;
e) di adottare, mantenere aggiornati e consegnare alla Società adeguati piani di Business Continuity e Disaster Recovery, in linea con le best practices di settore, in grado di assicurare l’adeguata gestione di eventi straordinari che possano compromettere la normale operatività, definendo le modalità di riconoscimento e dichiarazione dell’emergenza, il ripristino dei normali livelli di funzionamento e le attività per garantire la prosecuzione dell’erogazione dei servizi;
f) massima scalabilità dell'Infrastruttura, come descritto nel Capitolato Tecnico;
g) che la DPIA da consegnare alla Società nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, come da quest’ultima approvata, verrà tenuta costantemente e tempestivamente aggiornata e nel rispetto sempre della normativa vigente, comunicando preventivamente alla Società tutte le modifiche e gli aggiornamenti della DPIA che andranno comunque approvati dalla Società;
h) cifratura dei dati sui server, ed in particolare che i dati "at rest" devono essere protetti e non visibili in caso di accesso non autorizzato, ma disponibili in caso di necessità.
2. Il Fornitore, assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se svolte da terzi autorizzati ai sensi del presente Contratto.
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3. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore:
a) ha prodotto le seguenti polizze assicurative RCT/O per i rischi di responsabilità civile: polizza n. 157263019/12 con UnipolSai Assicurazioni (per quanto concerne la mandataria) e la polizza n. 821900287 con Amissima Assicurazioni S.p.A. (per quanto concerne la mandante). Il Fornitore ha inoltre prodotto le seguenti polizze assicurative per “tutti i rischi dell’informatica” (c.d. assicurazione cyber risk) a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività e dall’erogazione dei servizi: polizza n. 184762047 con UnipolSai Assicurazioni (per quanto concerne la mandataria) e polizza n. ICY0000069 con AIG Europe
S.A (per quanto concerne la mandante). Il fornitore dichiara che le stesse polizze sono attivabili con riferimento alla responsabilità civile di cui al precedente comma del presente articolo nonché a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto;
b) si obbliga ad esplicitare nel novero dei terzi di suddette polizze la Società;
c) si obbliga a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del Contratto, dandone evidenza alla Società su richiesta della Società stessa e comunque fornendo annualmente alla Società quietanza del pagamento dei relativi premi;
d) si obbliga a risarcire l’eventuale maggior danno subito dalla Società, nei limiti previsti dal presente Contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4;
e) si obbliga a consegnare alla Società apposito Business Continuity Plan e Disaster Recovery e relativa documentazione, entro 5 giorni dalla relativa richiesta della Società.
4. Resta ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai precedenti commi.
5. Il Fornitore dichiara e garantisce alla Società la disponibilità, senza oneri aggiuntivi, di specifiche funzionalità per effettuare autonomamente il download, anche massivo, nei formati standard di comune utilizzo, del proprio database e comunque di tutti i dati inseriti e/o elaborati per il tramite dei servizi oggetto del Contratto, al fine di effettuare il corretto trasferimento degli stessi e dei servizi a terzi fornitori individuati dalla Società ovvero nei sistemi della Società stessa.
6. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dei servizi; e (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto nei luoghi che verranno indicati dalla Società.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Società di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Società ogni modificazione negli assetti proprietari, societari e nella struttura di impresa. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica. Il Fornitore
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sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare l'eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente alla Società la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto. Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Società l’eventuale presentazione di istanze alle Autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c."
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di variazioni della consistenza o dei luoghi di erogazione, nonchè anche in caso di risoluzione o cessazione per qualunque ragione del presente Contratto, fermo restando il diritto del Fornitore ai Corrispettivi maturati per i servizi resi.
10. I servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva.
Art. 11 - Personale impiegato per l’esecuzione del Contratto
1. Il Fornitore è obbligato al rispetto delle norme in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto (di seguito “Risorse”).
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di Risorse specializzate. Per tali Risorse è a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del
lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità delle Risorse, dandone alla Società, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia onere e responsabilità.
3. Il Fornitore riconosce alla Società la facoltà di richiedere la sostituzione di unità delle Risorse che, a seguito di verifica, fossero ritenute dalla Società non idonee alla corretta esecuzione del Contratto. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle Risorse entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, anche tramite posta elettronica ordinaria, da parte della Società, e a garantire la continuità del team di lavoro.
4. Il Fornitore è tenuto, altresì, a sostituire propria cura e spese e senza ritardo le
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Risorse per qualsiasi causa assenti o indisponibili (ivi inclusa l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, tra il Fornitore e la Risorsa) con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche ed a fornire alla Società tempestiva comunicazione scritta di tale sostituzione.
5. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte della Società del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati dal Fornitore o dal subappaltatore nell’esecuzione del Contratto, la Società provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza dai Corrispettivi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Società direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Fornitore nell’esecuzione del Contratto, il Referente Amministrativo inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In caso di mancato riscontro oppure ove non sia stata adeguatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Società corrisponderà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga sin da ora, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto e per l’intero periodo prescrizionale dei relativi diritti, a manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere con qualsivoglia soggetto, da ogni onere, perdita, gravame, spesa e/o danno comunque connessi e/o collegati, in modo diretto e/o indiretto, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce un grave inadempimento da parte del Fornitore, tale da giustificare la risoluzione ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta della Società, del Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
9. Il Fornitore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, nonché garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente periodo, la Società, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto. Il Fornitore ha, pertanto, l’obbligo di assunzione del personale già operante presso l’appaltatore uscente, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest’ultima.
10. I limiti di responsabilità previsti all’art. 17 del presente Contratto non si applicano al presente articolo.
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Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a prendere visione e rispettare le policy interne adottate in materia dalla Committente nonchè ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore accetta e riconosce che l’inosservanza delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dell’eventuale modello di organizzazione adottato dalla Società, costituisce grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., del presente Contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno, nei limiti previsti dal presente Contratto, nonché l’esecuzione in danno del Fornitore.
Art. 13 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore ha prodotto garanzia fideiussoria n. 407678972 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito pari ad € 1.198.297,88, predisposta nel rispetto e ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Società per il completamento delle prestazioni a carico del Fornitore nel caso di risoluzione del Contratto;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto;
c) per l’applicazione delle Penali di cui al presente Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società.
5. La Società ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata, nei limiti previsti dal presente Contratto.
6. La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, e il
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Fornitore dovrà provvedervi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Società stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del
D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Società verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al soggetto garante, di apposita documentazione attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Società in ragione delle verifiche di conformità svolte ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e del precedente art. 9 del presente Contratto. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Società la comunicazione che invia al soggetto garante ai fini dello svincolo.
8. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi
1. La Società acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, nonché sulle relative personalizzazioni, installazioni e formazione, sui relativi materiali, manuali e qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto (“Proprietà Intellettuale della Società”). Resta inteso che il software che compone l’architettura di base della Infrastruttura del Fornitore, nonché eventuali diritti di proprietà intellettuale e industriale preesistenti alla stipula del presente Accordo Quadro, unicamente se notificati alla Committente in fase di stipula dello stesso, non sarà in alcun modo oggetto di acquisizione di proprietà da parte della Società, restando parte della proprietà intellettuale del Fornitore medesimo. In ogni caso, la conservazione in capo al Fornitore dei suddetti diritti di proprietà intellettuale della Infrastruttura non deve comportare alcun pregiudizio per gli obblighi assunti dal Fornitore stesso ai sensi del successivo articolo 23 del Contratto.
2. Il Fornitore informa preventivamente la Società, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
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3. Fermo restando gli obblighi di informazione e autorizzazione a carico del Fornitore ai sensi del comma precedente, il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Società di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto, e per tutta la durata dello stesso. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Società qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e l’eventuale migrazione dei servizi ai sensi dell’articolo 23, incluse le spese legali necessarie alla Società per agire o resistere nei giudizi che hanno ad oggetto tali rivendicazioni o pretese di terzi.
4. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto a qualunque rivendicazione o pretesa di terzi ai sensi del presente articolo, e a concordare una difesa congiunta e la nomina di difensori di fiducia.
5. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che il Fornitore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto
1. È fatto divieto al Fornitore di cedere (in tutto o in parte), a qualsiasi titolo, il presente Contratto, ivi incluso nel caso di cessione di ramo di azienda fatta salva l’approvazione della Società, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società.
3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Il Fornitore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: tutti i servizi oggetto di gara nei limiti della normativa vigente.
5. Sempre che il Fornitore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Fornitore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dietro autorizzazione della Società, fermo restando che il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile.
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6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
8. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione e in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno, nei limiti previsti dal presente Contratto.
Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità
1. Il valore massimale del Contratto, sulla base degli importi indicati dal Fornitore nell’Offerta, a fronte della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, è pari a € 22.646.800,00 (ventiduemilioniseicentoquarantaseimilaottocento/00) oltre IVA, comprensivo delle varie opzioni previste.
2. I prezzi unitari (“Corrispettivi”) di ciascuna prestazione oggetto del presente Contratto sono indicati nell’Offerta Economica, Allegato 3 del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei Corrispettivi per i servizi sarà effettuato come segue. Il Fornitore emetterà fatture elettroniche posticipate, con cadenza bimestrale, al ricevimento del certificato di verifica di conformità dei servizi svolti rilasciato dalla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto delle prestazioni eseguite. Il pagamento dei Corrispettivi verrà effettuato solo a fronte di invio, da parte del Fornitore, di una relazione che dia conto, nel dettaglio, delle prestazioni effettuate nei periodi di riferimento.
4. Ciascuna fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG (8798796428) e dovrà essere intestata alla Società. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b) Codice Fiscale: 15376371009
c) Partita Iva: 15376371009
d) Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e) Codice Destinatario: M5UXCR1
5. La Società è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
6. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. Il Fornitore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente
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bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:
- Per la mandataria Softlab Tech S.p.A.
● IBAN: XX00X0000000000000000000000
● aperto presso: Intesa San PaoloI soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
x. Xxxxxxxx Xxxxx, nato/a a Bari il 11/03/1970 Cod. Fiscale CSTGNN70C11A662V
- Per la Mandante Tecnocall S.r.l
● IBAN: XX00X0000000000000000000000
● aperto presso: B.N.L.
● I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono
x. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato/a Avezzano, il 11/10/1988 Cod. Fiscale RNLGPL88R11A515E
7. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
8. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
10. Una fatturazione da parte del Fornitore effettuata in violazione delle modalità e dei termini previsti dal presente Contratto e, comunque, della normativa vigente, comporta l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti nonché di eventuali interessi.
Art. 17 - Penali e Responsabilità
1. In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell’esecuzione dei servizi, ovvero di violazione dei Livelli di Servizio, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Società, fermo il diritto al
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risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, e senza pregiudizio del diritto alla risoluzione di cui al successivo art. 22, potrà applicare al Fornitore le seguenti penali (“Penali”):
a) nel caso in cui il Fornitore non rispetti la durata massima prevista per la presa in carico dei servizi prevista all’articolo 6 del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 500 (cinquecento) euro, IVA esclusa;
b) in caso di ritardo nella presentazione della DPIA, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 200 (duecento) euro, XXX xxxxxxx;
c) in ogni caso previsto dall’Allegato 1. lett. C “Livelli di Servizio e Penali”, cui si rinvia interamente.
2. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, si verifichi uno scostamento nei Livelli di Servizio indicati nel presente Contratto, la Società applicherà le Penali di cui all’Allegato 1. lett. C, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei limiti previsti dal presente articolo. La richiesta e/o il pagamento delle Penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa Penale.
3. Resta inteso che la Società, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrà applicare tutte le Penali previste.
4. Ai fini dell’applicazione delle Penali, la Società contesterà tramite posta elettronica certificata al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto. La Società, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
5. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Società potrà procedere direttamente all’applicazione delle Penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, nei limiti previsti dal presente articolo. L’importo delle Penali dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Società di detrarre gli importi per le Penali direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore e non ancora fatturati.
6. L’irrogazione delle Penali non esclude il diritto della Società di agire per il ristoro del maggior danno subìto, nei limiti previsti dal presente articolo, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della Penale.
7. L’importo massimo delle Penali applicate non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del valore massimo stimato, di cui al precedente art. 16, comma 1. In caso di superamento di detta soglia, ferma restando l’applicazione delle Penali fino alla suddetta soglia, la Società ha la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, procedendo ad incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 13.
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8. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, anche lievi, relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
9. La Società, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
Art. 18 - Oneri e spese
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché ogni altra attività e fornitura che a tal fine si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società per legge.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro, solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa, Parte II, come richiamata dall’art. 5 del d.p.r. n. 131/86 e ad imposta di bollo, a carico del Contraente, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 642/72.
Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto
1. La Società indica quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dipendente della Società, chiamata a controllare l’esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore indica quale “Responsabile del Contratto” Xxxxxx Xxxxxx che avrà il compito di rappresentare il Fornitore nei rapporti con PagoPA S.p.A. e di assicurare che le attività richieste vengano svolte nei tempi e con le modalità concordate, nonché di coordinare le strutture dedicate alle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico al fine di garantirne qualità ed efficienza.
Le comunicazioni ai Referenti, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:
- per la Società, (email) xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o (pec) xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
- per il Fornitore, (email) xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx o (pec) xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
3. Il Referente Privacy del Fornitore è Ambra di Muro mentre per la Società il referente privacy è Xxxxx Xxxxxxx.
Le comunicazioni ai Referenti Privacy, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:
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- per la Società, tramite xxx@xxxxxx.xx o xxx@xxx.xxxxxx.xx;
- per il Fornitore: tramite email xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti convengono che, per tutta la durata del presente Contratto, tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti l’esecuzione dei servizi sono disciplinate, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, dal separato accordo - “Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali”, concordato tra le Parti e allegato al presente Contratto (di seguito anche “DPA” - sub Allegato 1, lett. e). Il DPA dovrà essere sottoscritto dalle Parti contestualmente alla firma del presente Contratto, e comunque prima dell’inizio delle attività di trattamento connesse ai servizi.
2. Il Fornitore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società in relazione alle operazioni necessarie per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo. Il DPA vale come nomina a sub-responsabile del trattamento, nei casi in cui la Società agisce a sua volta come responsabile del trattamento per conto di soggetti terzi.
3. In qualità di Responsabile del trattamento, il Fornitore si obbliga a trattare i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del presente Contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni di cui alla nomina allegata al presente Contratto, nonché delle istruzioni per il trattamento altrimenti fornite dalla Società, in forma scritta, ai sensi dello stesso.
Art. 21 - Riservatezza
1. Nel corso del presente Contratto, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, “Informazioni Riservate”).
2. Le Informazioni Riservate di una Parte (di seguito “Parte Comunicante”) possono essere utilizzate dall’altra Parte (di seguito “Parte Ricevente”) solo in relazione all’esecuzione del presente Contratto e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell’esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto con riferimento alle Informazioni Riservate.
3. Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo
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consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Contratto, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
a) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto;
b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.
5. Niente nel presente Contratto impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque tenere confidenziali le Informazioni Riservate se:
a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o
b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Contratto; o
c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un’Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell’esistenza di tale obbligo.
6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata del Contratto e per i 10 (dieci) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa sia essa intervenuta.
Art. 22 - Risoluzione
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione al Fornitore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 00 xxx xxx XX 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e relativi atti e delibere attuative;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
c) nei casi in cui il Fornitore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
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f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
g) in caso di violazione degli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 1), 11, 12, 14, 15, 16 (comma 10), 17 (comma 7) e 21.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste dalle altre disposizioni del presente Contratto, qualora la Società accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Società formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore (“Contestazione”) e contestualmente potrà assegnare un termine di 3 (tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni, e un termine, non inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento del Fornitore. Qualora la Società rigetti le osservazioni del Fornitore (“Disaccordo”), le Parti deferiranno la definizione della vicenda ai rispettivi vertici aziendali nell’ottica di un celere e amichevole componimento del Disaccordo. Nel caso in cui il Fornitore non abbia risposto alle Contestazioni della Società, sia rimasto inadempiente, o siano trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi senza che il Disaccordo sia stato composto in via amichevole come previsto dal presente comma, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, salvo il maggior danno subito dalla Società
3. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Società avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del presente Contratto, in caso di cessazione dello stesso per qualsiasi causa sia essa intervenuta, il Fornitore, su specifica richiesta della Società, nei modi e nei tempi da questa indicati, si impegna a, senza alcun onere aggiuntivo:
a) provvedere al consegnare tempestivamente alla Società la Proprietà Intellettuale della Società;
b) fornire la copia completa di tutti i dati, i metadati, le informazioni acquisiti ai fini dell’erogazione dei servizi di cui al presente Contratto, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del presente Contratto verso altro Operatore economico eventualmente individuato per la gestione dei servizi oggetto del Contratto o verso la Società medesima;
c) al termine del compimento delle attività di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello
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svolgimento dei servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto;
d) fornire alla Società il supporto necessario per procedere alla migrazione dei servizi verso terzi fornitori indicati dalla Committente ovvero alla Committente stessa secondo quanto indicato nel piano di trasferimento allegato all’Offerta Tecnica, garantendo la continuità e l’operatività dei servizi degli utenti e minimizzando gli impatti del cambiamento.
2. Gli obblighi del Fornitore ai sensi del presente articolo non devono essere in alcun modo pregiudicati dal mantenimento in capo al Fornitore della proprietà intellettuale relativa alla Infrastruttura tecnologica messa a disposizione ai sensi del precedente articolo 14. In particolare, il Fornitore garantisce che i servizi possano essere efficientemente migrati, senza pregiudizio per il loro funzionamento, in ambiente diverso.
3. Anche in caso di cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione sia essa intervenuta, è fatto divieto assoluto al Fornitore di utilizzare:
a) le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali competitor della Società;
b) marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Società, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Società.
Art. 24 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
x.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxx
PagoPA S.p.A. Xxxxxxxx XXXXXXX x.xx digitalmente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, il Fornitore dichiara di aver letto e preso visione, nonché dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto: 3 (DURATA ED EFFICACIA DEI SERVIZI), 4 (RECESSO), 5 (MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA), 6 (TERMINE PER L’AVVIO DEI SERVIZI), 8 (LIVELLI DI SERVIZIO), 10 (OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE), 11 (PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO), 12 (DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE IN MATERIA DI RESPONSABILITà GIURIDICHE D.LGS. N 231/2001), 14 (ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DA PARTE DELLA SOCIETà E DIRITTI DI TERZI), 15 (DIVIETO DI CESSIONE, CONDIZIONI DI SUBAPPALTO), 16 (CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITà), 17 (PENALI E RESPONSABILITà), 18 (ONERI E SPESE), 21 (RISERVATEZZA), 22
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(RISOLUZIONE), 23 (OBBLIGHI DEL FORNITORE CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO), 24 (FORO COMPETENTE).
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PagoPA S.p.A.
società per azioni con socio unico
capitale sociale di euro 1,000,000 interamente versato sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx 000, XXX 00000
n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 18/11/2021 22:43:40