SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
COMUNE DI VENEZIA
Repertorio n. ………….
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER IL PURO FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI RIALTO A VENEZIA.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.
Davanti a me, Dott. ……………., Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:
a) ……….., nato a ………. il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di ,
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante». Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.
b) nato a il , residente in…………….., in qualità di , per il finanziamento del procedimento di restauro del Ponte di Rialto.
per brevità nel prosieguo verrà denominato “Sponsor”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto.
PREMESSO
Che il Comune di Venezia con deliberazione n. 184/pd229 del 4 maggio 2012 ha approvato lo studio di fattibilità relativo al restauro del Ponte di Rialto, ai fini dell’avvio della procedura per la selezione di
sponsor, contenente l’ipotesi iniziale di progettazione e restauro del Ponte di Rialto di seguito Studio di fattibilità.
Che, in esecuzione di detta deliberazione, il Comune di Venezia ha predisposto uno schema di contratto con allegati, comprendente anche i contenuti del Piano di comunicazione redatto con la società Venezia Marketing & Eventi, che, proposto alla Soprintendenza B.B. A.A. ha ottenuto il preventivo parere favorevole prot. 12327 del 30 agosto 2012 anche per quanto concerne la pubblicità sull’assito di cantiere .
Che il Comune di Venezia, approvata con deliberazione n………del 2012 la struttura contrattuale da porre a base di gara, e in esecuzione di questa deliberazione, ha pubblicato in data….un bando di gara () - gara n. …/2012- avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL PURO FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE DI RIALTO”
Che la gara…..
….
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione, sotto forma di puro finanziamento erogato da parte dello Sponsor, delle attività concernenti la progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, secondo quanto approvato nello Studio di fattibilità in premessa citato, allo scopo di promuovere il nome, il marchio e gli altri segni distintivi e l’attività dello Sponsor. La progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la realizzazione dei lavori ed il collaudo e tutte le attività connesse, finanziate dallo Sponsor, restano a carico del Comune di Venezia che vi provvede, a proprio insindacabile giudizio, con personale proprio o avvalendosi di professionalità reperite esternamente.
2. Xxxxx parte integrante del presente contratto le obbligazioni assunte ed i diritti concessi dal Comune di Venezia facenti parte del Piano della Comunicazione di cui all’art. 5.
3. Esauriscono gli obblighi dello Sponsor il puntuale versamento del corrispettivo ad ogni pagamento da effettuarsi dal Comune di Venezia verso terzi per le attività di cui al comma 1 secondo capoverso e la presentazione della fideiussione ed il suo eventuale reintegro, non assumendo lo stesso alcuna responsabilità in relazione all’assegnazione e realizzazione dei contratti di lavori e servizi che il Comune di Venezia conclude. Lo Sponsor resta sollevato da qualsiasi eventuale pretesa da parte di terzi, incluse le imprese appaltatrici e subappaltatrici e da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che possano essere avanzate come conseguenza e/o in riferimento ai lavori ed alle opere realizzate.
Lo Sponsor è e resta estraneo a tutti i rapporti tra il Comune di Venezia, la Soprintendenza e gli esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.
4. Il versamento del corrispettivo deve avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione al prestatore di servizi o lavori e allo Sponsor della regolare esecuzione della prestazione in acconto o a saldo. In caso di scadenza dell’obbligazione in prossimità con la chiusura dell’esercizio economico finanziario annuale (dicembre) i termini di versamento possono essere ridotti o posticipati con apposita comunicazione.
Art. 2 . Termini e durata del contratto
1. Il contratto decorre dalla data della stipulazione ed è concluso con l’approvazione del collaudo dei lavori, salvo quanto indicato all’art. 5 relativamente all’ultima scadenza dei diritti concessi ai sensi del medesimo articolo.
0.Xx Comune di Venezia si impegna a completare la progettazione definitiva entro 12 mesi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione. La progettazione definitiva va sottoposta al parere degli organi competenti.
0.Xx Comune di Venezia si impegna ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori entro 6 mesi dall’approvazione del progetto definitivo.
0.Xx Comune di Venezia si impegna a prevedere nel capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione dei lavori una durata dei lavori pari a 18 mesi. È ammessa la sospensione dei lavori e la proroga nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o realizzazione a regola d’arte degli stessi. La sospensione dei lavori per una delle dette cause comporta una proroga della durata del presente contratto corrispondente alla durata della sospensione stessa.
5. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla progettazione o sulla corretta realizzazione degli interventi tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la loro esecuzione, il Comune di Venezia si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione allo Sponsor al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.
0.Xx Comune di Venezia si impegna a promuovere riunioni di coordinamento con gli uffici preposti e gli Enti interessati a cui andrà sottoposta l’approvazione del progetto e con cui andrà condotta l’esecuzione dei lavori.
7.Dalla data di stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà essere installato l’impianto di cantiere e conseguentemente potranno essere installate le forme di pubblicità autorizzate.
8. Ultimati i lavori oggetto dell’intervento, a seguito dell’emissione del certificato di fine lavori, segue l’immediata rimozione dell’impianto di cantiere e di qualsivoglia forma di pubblicità in loco.
9. Il Comune di Venezia è e resta estraneo ai rapporti instaurati tra Sponsor e terzi per l’attività di comunicazione. I rapporti giuridici sorti a qualsiasi titolo in relazione alla conduzione degli spazi, o in relazione all’esecuzione di qualsiasi benefit previsto nel presente contratto, tra lo sponsor e terzi, cesseranno al termine del presente contratto e non potranno essere trasferiti all’Amministrazione Comunale.
Art. 3 Valore del contratto. Garanzia fideiussoria.
0.Xx valore del contratto è stimato in € oltre I.v.a. ai sensi di legge. Il corrispettivo della sponsorizzazione è reso dallo Sponsor mediante messa a disposizione dell’importo corrispondente al
valore del contratto.
2. Lo Sponsor e l’Amministrazione comunale sono tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto dal precedente comma.
3. Il Comune di Venezia si obbliga ad utilizzare le somme di cui ai commi precedenti per la progettazione ed il restauro del Ponte di Rialto attenendosi, nei limiti degli esiti delle analisi e delle indagini commissionate e delle risultanze che emergeranno nel corso dei lavori, ad eseguire quanto descritto nello studio di fattibilità.
4. Il Comune di Venezia, supportato dagli Enti competenti, valuta in completa autonomia a quali parti di lavori di restauro dare corso, nei limiti delle risorse finanziarie complessive messe a disposizione dallo Sponsor. I fondi vengono ripartiti secondo le necessità così individuate. I ribassi d’asta delle gare effettuate per l’affidamento dei lavori e dei servizi restano a disposizione del Comune di Venezia per ulteriori affidamenti comunque riguardanti le attività di cui al comma precedente del presente articolo.
5. L’Amministrazione si è riservata di dar corso ad alcune analisi propedeutiche alla progettazione prima della stipula del contratto di sponsorizzazione, per un valore totale massimo pari ad € 190.000,00, al fine di ridurre i tempi complessivi della progettazione. Le somme già impegnate con fondi propri, vengono rimborsate dallo Sponsor entro quindici giorni dalla stipula del contratto o dalla liquidazione delle stesse. Gli importi fanno parte del valore di cui al comma 1.
6. Il versamento del corrispettivo è garantito dallo Sponsor con un'unica fideiussione del valore corrispondente al valore del contratto oltre iva, che avrà una durata di mesi sei oltre la durata prevista per la fine dei lavori e prevederà l’automatica riduzione dell’ammontare garantito in ragione dei pagamenti effettuati.
La fideiussione svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., è da presentare alla stipula del contratto, mediante ……….…….. n. ………… in data ……………… rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….………………………………….. agenzia/filiale di ………………….. per l'importo di €
………………….
La fideiussione di cui al presente articolo tiene indenne l’Amministrazione dalle conseguenze di aver concluso contratti ed ordinato spese senza la necessaria copertura finanziaria, in quanto obbligazione dello Sponsor, e verrà incamerata a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, a copertura di eventuali inadempienze che non consentano il regolare pagamento dei contratti stipulati con terzi, l’approvazione delle fasi progettuali o la consegna dei lavori nei tempi e nei modi previsti.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 4. Compiti di coordinamento sulla progettazione ed esecuzione dei lavori
1.L’Amministrazione del Comune di Venezia, attraverso il Responsabile del Procedimento ed il coordinatore della progettazione, svolge l’attività di coordinamento nelle singole fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori fino al collaudo definitivo dell’opera, dando notizia con cadenza trimestrale dei sopralluoghi e controlli sull'andamento della progettazione e sullo stato di avanzamento dell'opera.
2.I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità al progetto approvato, nonché alle istruzioni che potranno essere impartite di volta in volta dalla Direzione P.E.L. del Comune di Venezia e dalla competente Soprintendenza.
Art. 5 Ritorno d’immagine dello Sponsor. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Amministrazione comunale si impegna a consentire allo Sponsor di veicolare la propria immagine, il proprio logo, il proprio marchio. Lo Sponsor entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ed ogni sei mesi a decorrere dalla stessa data, presenta l’aggiornamento del Piano della comunicazione, allegato al presente contratto, condiviso con l’Amministrazione, che individua le attività tra quelle di seguito descritte nel presente articolo, programmate e da effettuarsi nel periodo relativo.
2. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può posizionare impianti pubblicitari propri sui ponteggi o assiti di cantiere, per il periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori, con le modalità, caratteristiche e dimensioni definite nel Piano della comunicazione e nel progetto di cantierizzazione e comunque per una superficie utilizzabile per le esposizioni pubblicitarie non superiore al 33% della superficie complessiva del cantiere affacciata verso l’esterno del Ponte e
comunque per un dimensione non superiore a mq.120. L’esposizione pubblicitaria potrà interessare anche altre strutture di servizio, pertinenti al cantiere, fino ad un totale di 180 mq. massimi complessivi per messaggi di eventi di non esclusiva natura pubblicitaria, bensì di prevalente carattere culturale, mentre la restante parte potrà essere utilizzata per comunicazione istituzionale relativa all’intervento di restauro.
L'utilizzo dello spazio pubblicitario di cantiere avviene, in conformità al programma di comunicazione, parte integrante del presente contratto, previa approvazione dei bozzetti delle immagini e successive variazioni, da parte del Comune di Venezia e della competente Soprintendenza.
Il messaggio pubblicitario non può andare contro la morale, essere contrario alla legge e/o al codice di autodisciplina pubblicitaria, avere natura o sfondo politico, partitico, sindacale o religioso o essere espressione di fanatismo o di razzismo o ledere l’aspetto e il decoro del bene oggetto dei lavori o compromettere l’immagine o il prestigio dell’Amministrazione del Comune di Venezia.
La durata di esposizione del messaggio pubblicitario non può essere superiore alla durata dei lavori di cui all’art. 2 commi 4, 7 e 8, comprese eventuali proroghe.
3 Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può effettuare, quattro turni di massimo 7 giorni ciascuno all’interno dei 18 mesi di durata del contratto, proiezioni (anche personalizzate con logo o altri segni distintivi dell’azienda) sul Ponte di Rialto, proiezioni “evento” o proiezioni “artistiche”.
4. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può personalizzare n. 2 imbarcaderi del servizio di trasporto pubblico locale mediante l’esposizione di n.4 banner personalizzati cm. 200x260 cadauno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. I banner potranno essere esposti in quattro turni di 14 giorni all’interno dei 36 mesi di durata del contratto.
5. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può personalizzare il rivestimento (fiancate e tetto) n. 2 vaporetti ciascuno per una durata complessiva di 730 g.g., a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, sulla base del calendario di disponibilità dei mezzi.
6. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento può utilizzare - secondo le modalità indicate nel Piano di Comunicazione e al fine di organizzare eventi o altre manifestazioni finalizzate a promuovere i marchi e/o i prodotti dello Sponsor, all’interno dei tre anni di durata del contratto, le seguenti location: Ca’ Vendramin Calergi n. 4 volte, Teatro La Fenice n. 2 volte, Ca’ Rezzonico n. 2 volte, Palazzo Ducale n.2 volte, Piazza San Marco un evento;
7. Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, è autorizzato all’installazione di n. 1 struttura temporanea (temporary store) di max 5mx5m, per circa 14 giorni in coincidenza con i quattro principali eventi pubblici e tradizionali veneziani, in un campo di maggior passaggio della città, all’’interno di un periodo complessivo di 36 mesi durante la durata del contratto . Lo Sponsor, quale controprestazione per la realizzazione dell’intervento, può ricevere posti riservati per i 36 mesi di durata del contratto per n. 2 volte: 10 posti riservati al Carnevale di Venezia (“dinner show” preso Ca’ Vendramin Calergi + 10 accessi quotidiani nell’area parterre del “Gran Teatro” di Piazza San Marco, alla Festa del Redentore n. 10 posti alla cena di gala ufficiale a Palazzo Ducale, n.10 posti per assistere sulla “machina” (tribuna delle autorità) alla visione della Regata Storica.
10. Lo Sponsor assume la qualifica di “Sponsor unico”. Questo comporta la presentazione come tale da parte delle massime autorità di cittadine nelle 3 conferenze stampa ufficiali, nell’evento di presentazione alla città ultimati i lavori da organizzarsi congiuntamente al Comune di Venezia e attraverso il sito internet del Comune di Venezia.
In questo contesto allo sponsor viene consentito il diritto di utilizzare le immagini dell’intervento realizzato su patrimonio pubblico per ogni propria esigenza promozionale e pubblicitaria, anche tramite l’ideazione e l’utilizzo di un logo apposito per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi e creazione di sito web dedicato. Allo Sponsor viene consentito di apporre una targa-ricordo delle dimensioni concordate con la Soprintendenza sulla struttura del Ponte affinché anche successivamente all’esecuzione dei lavori lo sponsor possa essere riconosciuto finanziatore dell’intervento.
11. Sono a carico dello Sponsor il finanziamento ed i costi tecnici di realizzazione di tutte le iniziative previste nel presente articolo. Lo Sponsor si impegna a tenere indenne il Comune di Venezia rispetto ai
danni a persone e cose (compreso il patrimonio architettonico e stradale) che dovesse causare nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi. A tal fine, lo Sponsor ha prodotto una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e cose, per l'importo non inferiore ad € 3.000.000,00 con durata pari a quella dell’ultimo evento previsto dal Piano di Comunicazione.
12. Per garantire la possibilità alla Stazione appaltante della riduzione in pristino dello stato dei luoghi addebitando allo Sponsor i relativi oneri con rivalsa sulla cauzione prestata, nelle seguenti ipotesi:
- qualora l’esposizione pubblicitaria sugli impianti di cantiere dovesse iniziare prima dei tempi previsti o prolungarsi oltre la durata di cui all’art. 5 e l’Amministrazione debba provvedere alla immediata rimozione dei messaggi
- qualora i temporary store dovessero essere rimossi d’ufficio dall’Amministrazione
verrà presentata una polizza fideiussoria, trenta giorni prima dell’installazione del primo temporary store o dell’installazione dell’impianto di cantiere se precedente.
La fideiussione svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., è da presentare alla stipula del contratto, mediante ……….…….. n. ………… in data ……………… rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….……………………………….. agenzia/filiale di per l'importo di € 30.000,00.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente articolo.
Art. 6 Risoluzione del contratto
Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, a seguito di grave e colpevole inadempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti da ciascuna di esse con il presente contratto.
Si intende con grave inadempimento anche il colpevole grave pregiudizio recato all’immagine della
controparte.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. Cessione del contratto
1. Il contratto può essere ceduto a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione per lo sponsor, alle stesse condizioni e garanzie previste dal presente contratto, con contestuale presentazione delle polizze fideiussorie di cui agli artt. 3 e 5 comma 11.
Art. 8 Controversie.
1. La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente contratto sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario; è competente il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.
Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: Deliberazione della Giunta Comunale n. 184/pd229 del 4 maggio 2012 Approvazione studio di fattibilità e relativo studio di fattibilità.
Deliberazione della Giunta Comunale n. Piano programma di comunicazione
Art. 10. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.
Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. … xxxxx, questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.
X.xx …………………
X.xx …………………
X.xx ………………...
Io qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, è conforme all’originale esistente in atti.
Venezia, li’
L’impiegato addetto alla copia IL SEGRETARIO GENERALE