Progetto Definitivo Esecutivo
Servizio Territorio
Progetto: ASFALTATURA DI XXX XXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX
Progetto Definitivo Esecutivo
Oggetto: Capitolato d’Appalto
All. n.: 6
Data: Luglio 2016 | |
Il Progettista: | Il Responsabile del Servizio Territorio: |
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per: “ASFALTATURA DI XXX XXXXXXXXXX XXXXX - XXXXXX”.
Il lavoro deve essere svolto a regola d’arte e con la massima diligenza, con l’utilizzo di idonei macchinari ed attrezzature.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
ARTICOLO 3 - BASE D’ASTA
L’importo posto a base di gara per l’appalto in oggetto ammonta a complessivi:
€. 64.200,00.=, di cui:
€. 61.200,00.= importo dei lavori da assoggettare a ribasso d’asta
€. 3.000,00.= importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Con l’offerta l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’esecuzione dell’appalto in argomento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
L’Amministrazione non contrae impegno alcuno verso il predetto importo offerto, che viene precisato solo ai fini fiscali e per la sottoscrizione del contratto; la fattura dovrà essere riferita ai soli lavori richiesti dall’Ente e/o effettivamente svolti, contabilizzati ai prezzi offerti in sede di gara. Nulla sarà dovuto all’appaltatore per il mancato raggiungimento dell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
ARTICOLO 4 - PREZZI UNITARI DELL'APPALTO
I prezzi unitari lordi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, sono quelli contenuti nell’allegato elenco.
Tali prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.
ARTICOLO 5 - REFERENTI
Referente della stazione appaltante
Il “Referente della Stazione Appaltante” al quale l’appaltatore dovrà rivolgersi è il RUP, supportato dal Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art. 101 comma 1 e dell’art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Referente dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà nominare e mettere a disposizione un suo incaricato che, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse sorgere nell’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, sarà il referente verso la Stazione appaltante.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Per le modalità di esecuzione dei lavori si rimanda al Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M.LL. 19.04.2000 n. 145.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
✓ la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
✓ i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori ordinati, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
✓ l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
✓ le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
✓ il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
✓ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
✓ la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
✓ la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
✓ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
✓ la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
✓ la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori;
✓ l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
✓ l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
✓ Il ripristino nelle condizioni originarie, dell’area occupata dal cantiere, ed anche delle aree interessate dal transito dei relativi mezzi d’opera impiegati.
✓ Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione della stazione appaltante:
✓ Gli oneri per l’occupazione o l’utilizzo di aree o proprietà confinanti con il cantiere che vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere;
✓ L’offerta dovrà tenere conto di ogni onere di trasferta, manutenzione ed adeguamento normativo degli strumenti di misura utilizzati, di aggiornamento tecnico del personale impiegato e di quanto non espressamente indicato nel presente capitolato ma necessario al completamento di quanto richiesto.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso la Stazione Appaltante e tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L'appaltatore deve trasmettere alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la seguente documentazione in triplice esemplare, ove richiesta specificatamente in fase di ordine delle opere dalla D.L..
• gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;
• la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte ai sensi della normativa vigente;
• l’elenco dei materiali ed apparecchiature installati, compreso le relative dichiarazioni di conformità CE dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;
• le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;
• i piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;
• gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;
• gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
• gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
• la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle nome di settore, in particolare:
a) prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
b) misura della resistenza di terra;
c) prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,
d) prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
• modello di trasmissione della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37/2008 (ex L. 46/1990) da inviare all’ASL e all’INAIL (ex ISPESL), ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 n. 462, contenente i dati relativi agli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati;
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
• L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, vigente e gli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché di agire nei confronti dei dipendenti o soci lavoratori nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e sanitari previsti per legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto collettivo applicato e fino alla sua sostituzione.
• L’appaltatore dovrà farsi carico anche di ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro.
• Tutto il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezioni individuali previsti per la specifica attività lavorativa dal citato D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii
• Le gravi o ripetute violazioni di quanto succitato da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto
• L’ appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativa di Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i . per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 lettera b) e articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
• Il personale incaricato dovrà essere – come stabilito dall’articolo 6 della Legge 03.08.2007 n. 123 - obbligatoriamente munito di tessera di riconoscimento contenente: fotografia, nome, cognome e data di nascita del lavoratore, nonché nome o ragione sociale del datore di lavoro.
• Le spese per i dispositivi di protezione individuale, tessera di riconoscimento ed ogni altra affine o conseguente all’organizzazione, sono a completo carico dell’appaltatore.
ARTICOLO 8 - CONDIZIONI AMBIENTALI
Con la semplice presentazione dell’offerta, l’appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei servizi da espletare.
ARTICOLO 9 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
9.1 STATO AVANZAMENTO LAVORI
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori: la contabilizzazione dei lavori verrà eseguita in contraddittorio tra l'assuntore ed il Direttore dei Lavori.
La contabilizzazione dei lavori di minuta manutenzione verrà redatta in base alle ore prestate di mano d'opera, alle quantità dei materiali e manufatti impiegati e agli effettivi periodi di nolo di mezzi di trasporto, di macchine, ecc. di cui alle bollette settimanali approvate dalla Direzione dei Lavori.
La contabilizzazione invece dei lavori di manutenzione che, per la loro natura ed estensione, sono facilmente misurabili, sarà redatta a misura secondo la prassi in uso e ciò a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e senza che perciò l'assuntore possa sollevare eccezioni od obiezioni di sorta.
L'appaltatore dovrà, entro 30 giorni dall'ultimazione delle opere di cui all'ordine di lavoro, inviare alla Stazione Appaltante separatamente per ogni edificio o impianto, i documenti a giustificazione delle lavorazioni eseguite, con il dettaglio della mano d'opera, dei materiali e dei noli a cui si riferiscono.
L’appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di €. 30.000,00.= oltre gli oneri per la sicurezza che verranno liquidati in misura proporzionale, il tutto oltre IVA di legge
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi prevedenti:
• il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
• ai sensi dell’art. 195 del medesimo decreto il RUP emette il conseguente Certificato di pagamento, compilato sulla base dello Stato avanzamento lavori redatto dal D.L..
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La rata in acconto è liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Ai fine della liquidazione si precisa che l’importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, dovrà essere calcolato proporzionalmente per ogni singola fatturazione.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9.2 CONTO FINALE DEI LAVORI
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta al regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
Nel caso di materiali/impianti, forniti/posati di cui sia previsto, in base alle vigenti normative, o richiesto dal Direttore dei Lavori, il rilascio di documentazione certificativa e/o attestante la conformità degli stessi a standards costruttivi e/o realizzativi e/o di posa (dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazioni di conformità antincendio, certificati di prove sui conglomerati bituminosi, etc), si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati in via definitiva e per intero, esclusivamente dopo la trasmissione alla Direzione dei Lavori della idonea documentazione certificativa.
La regolarità e completezza della documentazione sopra detta dovrà essere valutata dal
Direttore dei Lavori.
Nel caso la documentazione di cui sopra non venga presentata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, gli importi relativi a qualsivoglia lavorazione, impianti e materiali soggetti a certificazione non verranno inseriti nel conto finale, e saranno detratte le quantità provvisorie eventualmente inserite nei SAL, di cui all’art. precedente, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna. Nella fattispecie, inoltre, l’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di applicare, nella contabilità finale, una deduzione - valutata con i prezzi contrattuali - pari all’importo dei lavori necessari alla rimozione di detti impianti e materiali non certificati, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 11 del presente Capitolato Speciale d’Appalto nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di cauzione o garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, di importo pari alla rata di saldo e potrà essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito, o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia per la rata di saldo se presentata mediante polizza fideiussoria dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
9.3 NORME SUI PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo pattuito per l’espletamento dell’appalto in oggetto avverrà previa emissione, da parte dell’Appaltatore di regolare fattura elettronica, obbligatoria nei confronti degli Enti Locali - IL CODICE UNIVOCO UFFICIO (PA) del Comune di Merate è: UFXKLN - sulla quale dovrà essere riportato il CIG assegnato alla gara.
Le fatture dovranno essere emesse solo dopo che l’appaltatore abbia ricevuto i
CERTIFICATI DI PAGAMENTO E/O DI REGOLARE ESECUZIONE, di cui ai commi
precedenti. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, come indicato dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n. 23.
Qualora le fatture vengano emesse prima della conclusione della verifica di conformità, le stesse saranno ammesse al pagamento a decorrere dalla data di emissione del relativo certificato.
Ciascuna fattura dovrà:
• riportare il periodo di riferimento,
• il CIG della presente gara.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 sull’importo netto delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva.
La liquidazione finale dell’appalto é subordinata al rilascio – nei successivi 30 (trenta) giorni dalla fine della durata del contratto, da parte del Direttore dell’ esecuzione del contratto - del certificato di regolare esecuzione, confermato nel termine sopra indicato dal Responsabile del procedimento.
Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, la Stazione Appaltate procederà al pagamento – con le modalità e i termini di legge - del saldo e delle ritenute effettuate sulle fatture mensili.
La liquidazione delle fatture regolarmente emesse é subordinata:
• all’acquisizione del certificato, rilasciato dallo Sportello Unico Contributivo, attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, ai sensi dell’articolo 16 comma 10 della Legge n. 2 del 28.01.2009;
• alla verifica con esito positivo con Equitalia, effettuata ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, qualora le singole fatture siano di importo superiore a € 10.000,00.
L’esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento.
Gli importi verranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dall’appaltatore nel rispetto dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. L’eventuale ritardo nella liquidazione delle fatture non può essere invocato dall’appaltatore quale motivo valido per la risoluzione del presente contratto. L’appaltatore infatti è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza stabilita.
Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 10 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi.
L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 7, ogni modifica degli estremi identificativi degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di gara, ovvero delle persone delegate ad operari su di essi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contatto di appalto.
L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla loro sottoscrizione.
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra il Comune e il cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
ARTICOLO 11 - INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione dei lavori, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della Stazione appaltante.
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’ esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una POLIZZA DI ASSICURAZIONE che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’ importo della somma da assicurare corrisponde all' importo del contratto.
La polizza del presente articolo deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno: €.500.000,00=.
La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II “Coperture Assicurative”).
L’oggetto dell’assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente:
a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all’importo contrattuale, al lordo dell’IVA;
b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo del valore delle predette preesistenze è quantificato in €.100.000,00;
c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. per un importo quantificato in €.100.000,00;
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto l’appaltatore é obbligato a presentare garanzia mediante fidejussione definitiva del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale aggiudicato, al netto dell’IVA ed inclusi gli oneri della sicurezza.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia può essere costituita mediante fidejussioni bancarie, assicurative o fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio garanzie e debitamente autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Le fideiussioni devono corrispondere agli schemi tipo di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e devono espressamente prevedere:
• la rinuncia per il Garante di avvalersi della condizione contenuta nell’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile;
• che il Garante non goda, ai sensi dell’articolo 1944 Codice Civile, del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• che il Garante paghi l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% dimostrando il possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9001 rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati.
La garanzia definitiva deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa venga incamerata, parzialmente o totalmente, +dal Comune di Merate.
La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 dell’articolo 103 del D. lgs. 50/2016.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 14 - CONTESTAZIONI INADEMPIENZE E APPLICAZIONI PENALI
Per il mancato espletamento di una o più prestazioni ovvero l’esecuzione delle stesse in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare all’Appaltatore le seguenti penali:
• Non esecuzione dei lavori a regola d’arte e/o mancato rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato: da €. 20,00 a €.50,00.= per ogni carenza rilevata dal Direttore dei Lavori da valutarsi ad insindacabile giudizio dell’Ente sulla base della gravità della difformità rilevata;
• Mancato rispetto dei tempi indicati nell’articolo 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto: €.60,00.= per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo per l’esecuzione dei lavori, risultante dal verbale di consegna degli stessi.
La Stazione Appaltante, in caso riscontri il mancato espletamento di una o più prestazioni, ovvero l’esecuzione delle stesse in modo non conforme, oppure una inosservanze agli obblighi contenuti nel presente capitolato, anche se non inclusa negli elenchi di cui sopra, provvederà in forma scritta (fax, mail o mail certificata) a contestarla all’Appaltatore.
L’Appaltatore, oltre ad ovviare all’inadempienza nei termini concessi dalla Stazione Appaltante, potrà presentare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni entro il termine di volta in volta stabilito dalla Stazione Appaltante nell’atto di contestazione, in rapporto alla gravità dell’inosservanza contestata.
Qualora, a giudizio della Stazione Appaltante, le giustificazioni trasmesse dall’Appaltatore non siano accoglibili, ovvero non ne sia pervenuta alcuna o quella pervenuta non sia giunga nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale.
Tutte le penali verranno trattenute sui crediti dell’Appaltatore ovvero sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ARTICOLO 15 - ESECUZIONE D’UFFICIO
La Stazione appaltante, qualora l’appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi nel termine stabilito, ad eseguire i servizi ordinati, potrà far eseguire d’ufficio gli interventi necessari al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori.
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 che qui si intende integralmente richiamato:
a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe dovuto richiedere una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;
b) se, con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016;
Le stazioni appaltanti deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verifichino le condizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016:
⮚ comma 3: “quando il direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni” ;
⮚ comma 4: “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”;
In tal caso, con riferimento all’elencazione delle penali di cui all’articolo 14, si riporta il “termine assegnato” entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni per non incorrere nella risoluzione del contratto, specificando che trattandosi di appalto che permette di garantire la conservazione del patrimonio comunale, il termine di 10 (dieci) giorni indicato nel citato comma 4 art. 108 d.lgs. 50/2016 è così ridotto:
• Non esecuzione dei lavori a regola d’arte e/o mancato rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato: “termine assegnato” 3 giorni;
• Mancato rispetto dei tempi indicati nell’articolo 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto: “termine assegnato” 5 giorni;
ARTICOLO 17 - RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
previo il pagamento delle prestazioni eseguite il cui importo non può eccedere, in ogni caso, il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, così come calcolato ai sensi del comma 2 del citato art. 109.
ARTICOLO 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, le modifiche, nonché le varianti, se ammissibili, devono essere autorizzate dal RUP con apposito atto.
ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO.
E' consentito il subappalto nei limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.
Per il presente appalto è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.
ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE
Quando insorgano controversie in fase esecutiva del contratto, circa la corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 21 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s. m. i. ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di Merate.
ARTICOLO 22 - SPESE
Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere, inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale carico dell’Aggiudicatario.
ARTICOLO 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto dei lavori verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione delle garanzie e dei documenti richiesti e pagamento delle relative spese.
Nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto dei lavori - e/o non produca i documenti richiesti negli atti di gara - nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, decade automaticamente dall’aggiudicazione. Il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che porrà a carico dell’Appaltatore le eventuali ulteriori spese sostenute per la stipulazione del contratto con altro contraente e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
ARTICOLO 24 - ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l’Appaltatore non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non dovrà aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 25 - TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’appalto stesso;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’appalto gli
impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà della Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’appalto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso ad altre gare d’appalto.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 27 - ELEZIONE DOMICILIO – DISPOSIZIONI FINALI
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Merate, Piazza degli Eroi n. 3.
La Stazione Appaltante notificherà all’Appaltatore tutti i provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.
Si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge e le condizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
L’appalto é finanziato con mezzi di bilancio.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio, SUAP e Commercio del Comune di Merate, Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.