Corpo Polizia Municipale
COMUNE DI SINISCOLA PROVINCIA DI
NUORO
Corpo Polizia Municipale
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA E SMALTIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE SINISCOLA.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro - ai sensi della Legge 14 Agosto 1991 n.281, della Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 Maggio 1994 n. 21, della Legge Regione Sardegna 1Agosto 1996 n. 35 nonché del DPGR 4 marzo 1999 n. 1.
Il servizio di cui al presente appalto ha altresì ad oggetto, tutte le attività relative e necessarie al trasporto e allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi, eventualmente deceduti.
Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti
Sono ammessi a partecipare alla presente gara d’appalto come previsto dalla predetta normativa vigente le Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di cui alla L. Regione Sardegna n. 39/1993 e le imprese/società singole o i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in possesso:
- se trattasi di Associazioni di Volontariato, iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00.0.0000 n. 39, che ha recepito i principi della legge 11.8.1991 n. 266;
- se trattasi di altro soggetto: Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli Ordini Professionali, per l'attività inerente l'appalto da eseguire;
- possesso dell'autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito al trasporto dei cani in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente gara d'appalto e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell'offerente;
Art. 3 – Scopi e limiti generali
Il Comune di Siniscola affida all’Appaltatore il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi.
Il servizio prevede altresì tutte le predette attività relative e necessarie al trasporto e allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi, oggetto del servizio, eventualmente deceduti. La remunerazione per le attività di trasporto e smaltimento delle carcasse è compreso nell’importo complessivo giornaliero per ricovero, mantenimento, custodia per ogni singolo cane.
Il Comune di Siniscola affiderà all’Appaltatore il compito di provvedere agli interventi clinici, chirurgici e profilattici ordinari o straordinari sui tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali.
L’Appaltatore dovrà provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, incentivando la pratica dell’adozione nello spirito della normativa vigente in specie la legge 281/91 e L. R. 1 Agosto 1996 n. 35 nonché del DPGR 4 marzo 1999 n. 1.
L’Appaltatore come individuato dall’esito di gara dovrà trasferire, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell’ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio rifugio;
Il servizio di accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti sul territorio del Comune di Siniscola viene effettuato ad opera dell’A. S. L. competente.
Art. 4 – Struttura di ricovero: locali, materiali ed attrezzature
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle suddette leggi nazionali e regionali e più specificatamente la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato nonché le autorizzazioni allo scarico o in alternativa, la dotazione di depuratore autonomo, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.
Art. 5 – Consegna e ritiro degli animali
La consegna alla struttura di ricovero degli animali avverrà a cura del Servizio Veterinario della ASL competente limitatamente al territorio provinciale. Qualora la struttura di ricovero abbia sede al di fuori della Provincia di Nuoro, il ritiro degli animali e il trasporto degli stessi alla struttura di ricovero restano a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà avere in dotazione le necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e personale e automezzi idonei allo scopo.
Art. 6 - Compiti dell’Appaltatore
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato
b) dalla Legge 14.08.1991 n. 281
c) dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 Maggio 1994 n. 21
d) dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 Agosto 1996 n. 35
e) dal DPGR 4 marzo 1999 n. 1
f) dalla Legge 626/1994 e ss. ii. mm.
g) dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266
h) L. R. 5/2007
i) D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
j) D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
k) dalle altre vigenti normative in materia
Fanno capo all’Appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani presso il Canile/Rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti consecutivi, all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante: “Comune di
Siniscola”, numero di tatuaggio o microchip del cane o dei cani ivi custoditi e numero d’ordine di identificazione nel registro di carico e scarico (in seguito meglio specificato); ogni cane dovrà essere dotato di collare con il numero di identificazione riportato nel predetto registro per facilitarne l’individuazione.
B) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
C) garantire l’alimentazione giornaliera con mangimi bilanciati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
D) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa- i box dovranno essere dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
E) tenere gli spazi destinati agli animali, nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e liquide;
F) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitari e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G) effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile ed il rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà essere suddiviso in canile sanitario per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi e in canile rifugio per i cani ospiti. Le modalità operative per attuare tale suddivisione, i posti da riservare al canile sanitario nonché le norme di gestione del canile sanitario saranno concordate dal competente Servizio veterinario. Sono a cura e spese dell’Affidatario, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- All’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi ed echinococcosi.
- Per i cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici routinari e d’emergenza.
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell’appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze indesiderate che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli.
- All’uscita dei cani: profilassi vaccinale, sverminazione per echinococcosi.
Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H) agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini, concordate con l’Amministrazione che potrà contribuire a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni.
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Comando Polizia Municipale, completa dei dati anagrafici dell’adottante e delle caratteristiche dell’animale, nonché del numero di microchip. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive. Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente all’Ufficio del Comune. L’Appaltatore comunica annualmente all’Amministrazione il
corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l’adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l’adozione a distanza, quest’ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente il cane.
All’atto dell’affidamento definitivo del cane, dovrà essere riscossa una somma simbolica pari a € 3,00 dietro rilascio di relativa ricevuta, a titolo di rimborso simbolico delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del cane. Tali somma potranno essere utilizzate dall’Appaltatore per il cani restanti in canile;
I) Mettere a disposizione per un minimo di 10 ore settimanale un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario (che non debbano essere eseguiti al contrario in locali con attrezzata sala operatoria); tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato;
J) L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.
K) Il pagamento di tutte le fatture inerenti le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc.) per il funzionamento del servizio;
H) Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 4 L. 266/91, ove dovute.
L) Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’Appaltatore utilizzerà personale idoneo (retribuito e volontario), e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato. L’Appaltatore avrà anche cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica, per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’Appaltatore provvederà ai sensi di Legge all’accantonamento annuale della quota del Trattamento di Fine Rapporto.
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di: restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione definitiva del cane e decesso dell’animale. Tale registro, su cui annotare tutte le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili e dovrà essere vidimato dall’AUSL n. 3 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – di Nuoro.
N) Avrà l’ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip o del tatuaggio; Xxxx registri dovranno sempre essere accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati esibiti su richiesta del personale dell’Amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
O) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto né di tatuaggio, né di microchip, ne di nessun altro elemento di identificazione l’appaltatore ne da immediata comunicazione al Comune – Comando Polizia Municipale e alla ASL - servizio veterinario che provvederà a inserire il microchip, indicando quale proprietario il Comune di Siniscola.
P) Per i cani entrati in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare ricevuta delle somme riscosse in conformità al successivo art. 13, annotandone gli estremi anche sul registro di cui al precedente punto N). Le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario,tutti i giorni, compresi i festivi.
ONERI PARTICOLARI: al momento dell’affidamento l’Aggiudicatario dovrà trasportare a propria cura e spese e idonei mezzi, nella propria struttura, tutti i cani attualmente ospitati presso altro ricovero sito a Fonni.
Art. 7 – Decesso, fuga ed affidamento a terzi dei cani ricoverati
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo e decessi degli animali dovranno essere comunicati, oltre che alla ASL competente, anche al Comune, Comando Polizia Municipale entro e non oltre le48 ore dal verificarsi dell’evento.
I cani deceduti dovranno essere trasportati, previo parere del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento. Le spese di trasporto e incenerimento restano a carico dell’Affidatario.
Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, la Ditta affidataria dovrà darne comunicazione come al precedente comma primo del presente articolo. In tal caso l’Affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune, per la riduzione degli introiti: l’omessa comunicazione dei predetti eventi comporterà la non contabilizzazione del ricovero relativo agli animali risultati mancanti alla verifica numerica mensile, oltre che la rescissione in danno del contratto con incameramento della cauzione versata.
Art. 8 - Vigilanza, controlli e verifiche
A) Ai sensi di legge, la vigilanza su adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente Dipartimento della AUSL n. 3 di Nuoro.
B) L’ Appaltatore invierà all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente capitolato.
C) Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
Art. 9 - Personale incaricato
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto al precedente articolo 6 del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia etc.)-
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario, rinnovato secondo le modalità previste dalla Legge 30/04/1962, n° 283.
L’Affidatario si obbliga a:
− osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
− effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
− continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
− ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Art. 10 – Norme giuslavoristiche, assicurative, previdenziali e antinfortunistiche
L’Affidatario si impegna ad osservare le disposizioni Legislative e Costituzionali che regolano il rapporto di lavoro dell’eventuale personale dipendente, con particolare riferimento all’art. 36 della Costituzione ed alle Norme Assicurative, Previdenziali e Antinfortunistiche.
Sono a carico dell’Affidatario le assicurazioni contro gli infortuni per sé ed i suoi eventuali collaboratori durante l’esecuzione delle mansioni loro affidate e per la responsabilità civile, nonché le formalità di iscrizione alla Camera di Commercio e l’osservanza delle disposizioni fiscali tutte, formali e sostanziali.
Art. 11 - Apertura al pubblico
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di minimo 4 ore giornaliere per almeno 6 giorni alla settimana. La struttura può essere chiusa al pubblico esclusivamente un giorno a settimana. È consentita la chiusura al pubblico nelle festività infrasettimanali.
L’apertura al pubblico avverrà con le seguenti modalità:
• il soggetto aggiudicatario garantirà l’accesso negli orari e nei giorni stabiliti e affissi;
• i visitatori dovranno essere accolti e accompagnati dal personale del soggetto aggiudicatario;
• il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo dei cani catturati e rispondere ad eventuali altre domande poste;
• dette informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
Art. 12 – Corrispettivi delle prestazioni
L’Amministrazione pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA se e in quanto dovuta.
L’importo suddetto, è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse dei cani deceduti, e, null’altro potrà essere preteso dall’ Appaltatore.
La liquidazione avverrà con cadenza bimestrale entro massimo 30 giorni dalla richiesta che l’Appaltatore dovrà inoltrare; tale richiesta dovrà essere corredata dalle pezze giustificative e allegato il registro delle presenze in canile firmato dal legale rappresentante dell’Associazione o in alternativa, da altro soggetto munito di potere di rappresentanza; ogni quadrimestre dovrà essere inoltre prodotta, relazione periodica indicante l’attività svolta corredata da un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa; dovranno essere inoltre indicati tutti i dati necessari e l’istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti.
L’ Appaltatore potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere “adozioni a distanza dei cani” sia con proprie autonome iniziative, di volta in volta approvate dall’Amministrazione, nel massimo della trasparenza, rilasciando la ricevuta delle offerte verificabile in caso di richieste di controllo.
Gli eventuali contributi volontari dei cittadini introitati da parte dell’Amministrazione saranno impiegati per migliorare le condizioni di vita dei cani accolti nel canile.
Art. 13 - Spese a carico dei proprietari dei cani
Compete all’Appaltatore un rimborso spese che richiederà ai proprietari dei cani ospitati in canile.
L’Appaltatore richiederà ai proprietari, il rimborso delle spese per cure sanitarie eventualmente prestate e documentate, compreso il costo dell’identificazione con microchip, se effettuata.
Qualora il cane del quale il proprietario richiede la restituzione fosse risultato privo di tatuaggio identificativo o microchip, l’Appaltatore richiederà al proprietario il rimborso del costo del microchip.
L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare entro 48 ore al Comando Polizia Municipale del Comune di Siniscola le generalità del proprietario al fine della modifica dei dati dell’anagrafe canina, nonché dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21.
Delle somme riscosse l’Appaltatore rilascerà regolare ricevuta in triplice copia (una al canile, una al comune, una al proprietario).
Art. 14 – Subappalto
L’ aggiudicataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate dal un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo; sarà onere dell’Appaltatore acquisire la quarta copia del formulario firmata dall’impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo n. 193.
Art. 15 - Cause di risoluzione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi :
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti dissequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
c) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.
Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore,oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi: o per motivi di pubblico interesse, o in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio.
Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo.
La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Art. 16 – Penali
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale di:
€. 100,00 per la prima violazione contestata;
€ 200,00 per la seconda violazione contestata;
€ 300,00 per la terza violazione contestata, importi che saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare;
alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto in danno all’Appaltatore.
La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Art. 17 – Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione comunale, dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentati delle parti.
Nel caso non sia possibile l’accordo amichevole, le parti potranno agire davanti al Giudice competente per Xxxxx.
Art. 18 – Referenti
Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: per l’Amministrazione, un dipendente/funzionario delegato dal Responsabile del Servizio Vigilanza;
per l’Appaltatore il referente sarà il titolare o un suo delegato.
Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati.
Art. 19 – Ulteriore disciplina
Per ogni altro aspetto non previsto dal presente capitolato, le parti si comporteranno secondo proprie scelte operative, attivando iniziative promozionali tendenti al miglioramento del benessere fisico ed affettivo dei cani ospitati.
Art. 20 – Garanzie
Ai sensi dell’art. 54 della L. R. 5/2007 per appalti sotto soglia, non è prevista;
Art. 21 – Durata
Il contratto avrà durata di anni 2 (due) eventualmente prorogabili di un anno o frazioni di esso. In ogni caso, dal primo giorno del mese seguente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva
disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso.
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.
Art. 22 – Premialità
L’Amministrazione Comunale al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati nel canile, si impegna a fornire, per ogni cane adottato, i seguenti servizi su richiesta del soggetto adottante:
- fornitura di mangime di adeguata qualità per una durata di tre mesi oppure:
- sterilizzazione delle femmine adottate, a cura della ASL competente, se ritenuto necessario oppure:
- cure veterinarie per tre mesi oppure:
- fornitura di antiparassitari (pulci, zecche, zanzare etc.) per i mesi estivi
Art. 23 – Clausola di salvaguardia
L’Ente si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva e nulla spetta al concorrente che si sia aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto.
L’Ente si riserva altresì di recedere dal contratto in caso di sopravvenuto superiore interesse pubblico senza che nulla spetti al contraente se non il preavviso di 60 giorni e la corresponsione di quanto maturato fino al momento del recesso.
Art. 24 - Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Direttore Generale Comunale.
Art. 25 – Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore.