GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SPETTROMETRO NMR AD ALTO CAMPO
GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SPETTROMETRO NMR AD ALTO CAMPO
CUP assegnato al progetto H43D16000450005
CIG assegnato alla gara 0000000000
Responsabile Unico del procedimento:
Direttore Generale Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Ed. U6 – piano IV
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
Struttura referente:
Settore Centrale di Committenza Ed. U6 – piano IV
X.xxx dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. x000000000000 Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx - tel. x000000000000
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La prestazione principale è la fornitura di uno spettrometro NMR ad alto campo operante in soluzione alla frequenza di 400 MHz per il protone. La strumentazione dovrà avere le caratteristiche tecniche mi- nime come descritte nella Scheda Tecnica – allegato 1 - del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
La prestazione secondaria è comprensiva di:
• spedizione (con assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto e compresi eventuali dazi doganali, nonché qualunque altro onere e spesa) e installazione in loco (presso l’edificio U9, Viale dell’Innovazione n. 10, locale n.1i88/1i96 piano terreno) e smaltimento degli imballaggi;
• attività di formazione per almeno 6 giorni dedicata alla formazione tecnica di almeno 2 unità di personale universitario impiegato per l'utilizzo dello strumento. L’attività di formazione, al pari di tutte le future interazioni con il personale tecnico dedicato, devono essere fornite in ita- liano;
• fornitura dei campioni standard necessari alla verifica periodica delle prestazioni;
• garanzia a copertura totale (full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e ma- nutenzione straordinaria on site di almeno 24 mesi a partire dall’esito positivo del collaudo, con interventi on site entro massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Entro massimo 30 giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta d’intervento il problema dovrà essere definitivamente risolto (intervento risolutivo). Nell’offerta dovrà essere esplicitata con chiarez- za la validità della garanzia per l’Italia.
Art. 2 – Forma della fornitura
La fornitura è del tipo “acquisto a corpo”. La strumentazione deve essere fornita pronta per l’uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori.
Art. 3 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000
- Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 00-xxx,
X.X.X. x. 000/00, xx xxxx xx soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Art. 4 – Termine di ultimazione della fornitura
Il termine per l’ultimazione della fornitura, comprensiva dei necessari lavori di installazione e smalti- mento degli imballaggi, è fissato in 120 (centoventi) giorni continuativi a partire dalla stipula del con- tratto.
Art. 5 - Forza maggiore
Nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall’Università.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell’esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 12, nonché – nel caso in cui l’Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte dell’Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
Art. 6 – Avvio dell’esecuzione e certificato di ultimazio3ne della fornitura
L’avvio di esecuzione coincide con la stipula del contratto.
A seguito dell’intervenuta ultimazione della fornitura, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione della fornitura. Il certificato è re- datto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione e dall’impresa aggiudicataria; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
Art. 7 - Verifica di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ed autorizza il pagamento della fattura.
Tutti i test di raggiungimento dei valori prescritti dovranno essere eseguiti in fase di verifica di con- formità dello strumento; la mancanza di raggiungimento delle specifiche minime o migliorative previ- ste, comprometterà la verifica di conformità di tutto lo strumento che quindi non verrà accettato.
Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il con- tratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato rea- lizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 gg. il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Art. 8 - Garanzia ed assistenza tecnica (manutenzione ordinaria e straordinaria)
L’impresa aggiudicataria garantisce, con la formula a copertura totale, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica on site con intervento entro massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nonché intervento risolutivo entro massimo 30 giorni dalla medesima, della durata di almeno due anni dall’emissione del certificato di verifica di conformità, tutte le appa- recchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni.
Conseguentemente, l’impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e integralmente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite ed eventual- mente sostituire (senza franchigia alcuna) le parti difettose, compresi i complementi e le informatizza- zioni, nonché effettuare l’eventuale manutenzione ordinaria ad ogni prodotto oggetto di fornitura se- condo le tempistiche previste dal produttore. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell’Università.
Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, adde- strato presso l'azienda fornitrice del sistema e, salvo il caso di subappalto autorizzato, ad essa legato da rapporto di dipendenza. Si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), Art. 18. – “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, oltre che la data di assunzione e, in caso di subappalto, che lo stesso è stato autorizzato ex art. 105, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
Il pacchetto di assistenza deve prevedere:
- servizio di assistenza telefonica attraverso Hot-Line o tramite posta elettronica (l’impresa dovrà indi- care uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica); in ogni caso, il cen- tro chiamate provvederà a rilasciare un numero identificativo della richiesta di intervento e ad inoltrar- lo, unitamente a data e ora di apertura dell’intervento, nonché all’indicazione del tipo di guasto, all’indirizzo e-mail che verrà indicato dall’Università;
- eventuale teleassistenza, collegamento remoto delle macchine per manutenzione, configurazione, so- luzione di problemi legati all'uso;
- qualora il problema non sia risolvibile in modo remoto, deve essere effettuato l'intervento “on-site” di un tecnico specializzato entro massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Gli interventi dovranno essere effettuati presso l’Università, nell’orario di volta in volta concordato, indipendentemente dalle condizioni della garanzia diretta del costruttore; qualora non fosse possibile concordare l’orario, l’intervento stesso dovrà essere effettuato, nei giorni lavorativi (dal lunedì al ve- nerdì), negli orari d’ufficio (dalle 9.00 alle 12.00 oppure dalle 14.00 alle 16.00).
Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 12 (“Penali”). Resta inteso che, qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti in- terventi di manutenzione, l’appaltatore, senza alcun onere per l’Amministrazione appaltante, si farà ca- rico di sostituire le stesse con altre uguali o di caratteristiche analoghe o superiori.
Art. 9 – Formazione -.
L’impresa aggiudicataria si obbliga - a propria cura e spese - ad erogare, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 7 nei tempi e con le modalità di dettaglio che ver- ranno concordate con l’Università, attività di formazione tecnica rivolta ad almeno 2 unità di personale universitario che verrà impiegato per l'utilizzo dello strumento, per un periodo complessivo di almeno 6 giorni. Al termine dell’attività di formazione tecnica, dovrà essere rilasciata, a ciascuna unità di per-
sonale universitario, idoneo attestato di partecipazione al corso. I corsi devono preferenzialmente svol- gersi a Milano onde evitare superflue spese di missione per il personale universitario.
Art. 10 - Responsabilità ed oneri dell’impresa aggiudicataria
La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’impresa. L’impresa aggiudicataria, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare la fornitura. L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà consegnare all’Università copia delle denunce d’infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all’interno dei locali ove sarà installata l’apparecchiatura.
L’impresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi deri- vante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge. L’impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secon- do la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle pre- stazioni oggetto della presente fornitura.
Art. 11 – Personale addetto all’appalto
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella lo- calità in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e lo- cali che interverranno nel corso del contratto.
Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la sca- denza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.
Il suddetto obbligo vincola l’impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimen- sioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d’appalto per tutti i dipendenti.
L’impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul la- voro.
L’impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definiti- va per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Art. 12 - Danni a terzi e cose
L’impresa aggiudicataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del- la fornitura.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest’ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università.
Art. 13 – Penali
Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione del- la fornitura entro il termine di cui all’art. 4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, l’impresa ag- giudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a ver- sare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata
a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dal- la prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero depo- sito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università risolverà di diritto il contrat- to:
- nel caso di fornitura di un bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura, il subappalto non autorizzato;
- quando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all’assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell’offerta
- nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).
Art. 15 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministra- zione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, re- gali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle nor- mali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimen- to del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui ven- ga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
Art. 16 – Perfezionamento del contratto
Art. 17 – Fatturazione e Pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 362AK4.
I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certi- ficato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.
La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattua- li ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente in- dicata sul documento contabile emesso.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Universi-tà sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscam- bio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a ri- chiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad an- ticipazioni sull'importo contrattuale.
Art. 18 - Responsabile della fornitura per l’impresa
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Università, in sede di stipula del contratto di fornitura, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile della fornitura stessa.
Art. 19 – Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Università, in sede di stipula del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Art. 20- Aggiunte al contratto
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esi- genze dell’Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.
Art. 21 - Domicilio legale
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.
Art. 22 – Legge applicabile al contratto
Art. 23 – Stipula e spese del contratto
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva, la stazione appal- tante e la ditta aggiudicataria stipuleranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Appaltatore, nell’ammontare previsto all’atto della stipula.
Art. 24 – Controversie-
Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del con- tratto d’appalto.
Art. 25 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.
È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all’Università.
L’impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 26 – Xxxxx di rinvio
Art. 27 – Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell’Università. I dati forniti dall’Università o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del servi- zio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.
Art. 28 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi alla fornitura (DUVRI)
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto non sono pre- visti oneri di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Società aggiudicataria dovrà prevedere apposita procedu- ra per le operazioni di fornitura che specifichi:
a) la richiesta di autorizzazione specifica al referente di edificio dell'Area Risorse Immobiliari e Stru- mentali dell’Università*;
b) la verifica preliminare da parte degli operatori sull'effettiva accessibilità degli spazi e degli ascensori o montacarichi in uso;
c) la messa in sicurezza del carico durante il tragitto;
d) la verifica della visibilità durante il percorso.
• * Referente di edificio (U9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Per l’installazione del bene fornito si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per i quali l’impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx 02 6448 - 6188 | Direzione Generale Servizio prevenzione e protezione |
U9- Piano 1- stanza 1026 |
Art. 29 - Composizione del Capitolato
Il Responsabile Unico del procedimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
[x.xx digitalmente ex art. 24, X.Xxx. 82/05]
Struttura referente:
Settore Centrale di Committenza
Il Capo Settore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx [x.xx digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]
Visto il Referente tecnico per la fornitura: Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx – Dipartimento di Scienza dei Materiali Allegati:
-Allegato 1 - Scheda tecnica strumento
Allegato 1 - Scheda tecnica SPETTROMETRO NMR AD ALTO CAMPO
Caratteristiche tecniche minime del sistema NMR
L’apparecchiatura dovrà essere del livello più elevato consentito dall’attuale tecnologia a Risonanza Magnetica Nucleare.
In particolare l’apparecchiatura dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche fondamentali:
1. Magnete
Il magnete superconduttore deve generare un campo di 9.4 tesla (frequenza di risonanza 1H = 400 MHz) ed avere un foro di apertura di 54 mm. Il magnete dovrà essere schermato (linea dei 5 gauss in direzione radiale inferiore a 0.5 m ed in direzione assiale inferiore a 1.0 m dal centro del magnete). L’autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi di liquidi criogenici (elio ed azoto liquidi) non dovrà essere inferiore a 300 giorni per l’elio ed a 14 giorni per l’azoto.
Il magnete dovrà inoltre essere dotato di:
a. sistema di appoggio antivibrazione
b. misuratori di livello dei liquidi criogenici (elio ed azoto)
c. linea di trasferimento per il rabbocco dell’elio liquido
2. Console
La console deve disporre di canali di radiofrequenza, sistema di “lock”, unità per gradienti di campo, ricevitore, unità di controllo temperatura e computer di acquisizione
2.1. Canali di radiofrequenza
La consolle deve essere configurata con almeno due canali (espandibili) a radiofrequenza più uno per il lock. I canali devono avere le seguenti caratteristiche minime:
• Un canale deve essere in grado di gestire trasmissione, osservazione e disaccoppiamento (fine e broadband) per 1H (400 MHz)
• Un canale deve essere in grado di gestire trasmissione, osservazione e disaccoppiamento di nu- clei compresi almeno nell’intervallo tra 31P e 109Ag
• Almeno un canale deve essere in grado di gestire trasmissione e osservazione per il 19F
• Dovranno inoltre essere presenti hardware e software necessari per eseguire impulsi sagomati (“shaped pulses”)
2.2. Sistema di lock
Dovrà essere presente un circuito di lock che agisca sul segnale del deuterio (2H). Dovrà essere presen- te un sistema di controllo e gestione della temperatura, in continuo durante gli espermenti e basato su
2H.
2.3. Unità per gradienti di campo
Dovrà essere presente un’unità per generare ed amplificare gradienti di campo lungo l’asse Z. È neces- sario che l’amplificatore ed il probe offerto possano fornire congiuntamente almeno 50 gauss/cm.
L’unità deve essere integrata con un opportuno software che consenta il “gradient shimming”.
1. Ricevitore
La consolle dovrà essere fornita di filtri digitali.
2. Unità di controllo della temperatura
Dovrà essere fornita un’unità per il controllo della temperatura che consenta di eseguire esperimenti a temperatura variabile almeno nell’intervallo da – 90 a + 150 °C (stabilità 0.1 °C). Il sistema deve com- prendere tutti gli accessori necessari per eseguire esperimenti comprsi in tale intervallo, e pertanto deve includere un dewar per l’azoto liquido (minimo 25 litri), uno scambiatore e uno o più spinner di ade- guato materiale per i diversi range di temperature.
3. Sonde (probes) per stato liquido.
La fornitura comprende una sonda per studio di campioni liquidi o in soluzione per tubi da 5 mm a doppia risonanza, in grado di lavorare a temperatura variabile, in grado di effettuare, in coerenza con le potenzialità della consolle:
• Osservazione degli eteronuclei con frequenza di risonanza compresa nell’intervallo tra 31P e 109Ag . L’intervallo deve essere continuo, premettendo quindi tutte le acquisizioni senza dover intervenire manualmente sul set up.
• Osservazione dei nuclei 1H e 19F
• Esperimenti eteronucleari mono e bidimensionali. Tra questi dovranno essere garantiti almeno gli esperimenti “standard” HMQC, HSQC, HMBC, DOSY, NOESY, XXXXX, COSY, ROESY anche nelle versioni con l’uso dei gradienti. Per garantire una qualità dei risultati eccellente tan-
to sull’ 1H che sugli eteronuclei sono richieste le seguenti specifiche minime: Rapporto
le/rumore in singola scansione:
1H > 480:1 con campione 0.1% Etilbenzene
19F > 190:1 con campione 0.05% TFT
13C > 200:1 con campione 10% Etilbenzene 31P > 100:1 con campione 0.0485 M TPP 15N > 25:1 con campione 90% formamide
Forma di linea (lineshape) con tubo in rotazione (spinning):
1H < 0.6 Hz al 50% dell’altezza del segnale del campione CHCl3 1H < 6 Hz allo 0.55% dell’altezza del segnale del campione CHCl3
1H < 12 Hz allo 0.11% dell’altezza del segnale del campione CHCl3 Lunghezza degli impulsi di 90° sul probe fornito:
1H < 8 microsecondi col campione 0.1% Etilbenzene
• 13C < 10 microsecondi con campione ASTM
La sonda (probe) deve consentire la selezione dell’eteronucleo tramite software e deve essere dotata di dispositivi automatici per la correzione del Tuning e del Matching per 1H ed eteronucleo (autotu-
ning/automatching) su tutti gli intervalli spettrali ed in tutte le condizioni di temperatura tra -90 e +150
°C.
Il probe deve avere caratteristiche compatibili con l’acquisizione del segnale da campioni biologici.
4. Stazione di lavoro e software:
La stazione di lavoro deve prevedere un host computer di ultima generazione ed un adeguato software per la gestione dello spettrometro. Sono richieste le seguenti caratteristiche minime:
4.1 Hardware CPU e periferiche
Processore almeno dual core con velocità non inferiore a 2.4 GHz Memoria RAM di almeno 8 GB
Due dischi fissi di capacità non inferiore ad 1 TB, per software e dati
Due schede fast Ethernet, di cui una dedicata al collegamento con la consolle e l’altra alla connettività con l’esterno
Monitor LCD da almeno 22” Lettore/Masterizzatore DVD Stampante Laser a colori formato A4
4.2 Software
Software di acquisizione, elaborazione e stampa dei dati NMR, anche in modo automatico
Libreria con le più moderne sequenze di impulsi che preveda anche applicazioni di spettroscopia di dif- fusione (DOSY)
Programmi che consentano l’acquisizione con campionamento non uniforme (NUS) Software per la programmazione di sequenze di impulsi
Possibilità di scrittura di “macro”
Software per la gestione di un accessorio automatico di caricamento di campioni (autocampionatore, autosampler)