ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE SARDEGNA
ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE SARDEGNA
Il COREVE, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxx (di seguito COREVE);
e
La Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, xxxx. Xxxx Xxxxxx (di seguito Regione Sardegna)
VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma Generale per la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro anno 2002;
VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti urbani approvato dalla G.R. con delibera n. 57/2 e pubblicato nel Buras n. 23 del 30/07/99;
VISTO il Piano di Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio approvato dalla G.R. con delibera n. 29/13 del 29/08/02;
CONSIDERATO che le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del XX.XX.XX. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria sono disciplinate dal DM 5.2.98, e pertanto si dovranno adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione un rottame di vetro grezzo di qualità tale che il XX.XX.XX. sia in grado di valorizzarlo presso i centri di trattamento/valorizzazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali si deve attenere ai sensi del Dlgs. 22/97;
CONSIDERATA la difficoltà, riscontrata negli ultimi anni, ad avviare a riciclo presso Aziende Vetrarie del territorio nazionale i rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in Sardegna attraverso gli operatori economici del settore;
CONSIDERATA la specificità della Sardegna che necessita, per dar corso operativo al ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, di una particolare sinergia nelle azioni del XX.XX.XX. e della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATA la volontà del XX.XX.XX. ad un impegno ed un'attenzione particolari per le regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA
art. 1 (Oggetto)
Il presente Accordo di Programma intende promuovere nel territorio regionale sardo la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica e facilitarne l'avvio al recupero per il successivo riciclo presso le aziende vetrarie del territorio nazionale.
art. 2 (Obiettivi)
Il presente Accordo di Programma ha la finalità di:
a) incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti da superficie pubblica, anche mediante un'apposita azione di sensibilizzazione nell'ambito delle utenze urbane e assimilate (rifiuti di imballaggio prodotti dalla piccola e media industria e dalla distribuzione), garantendo l'avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo in Sardegna e stabilendo come soglia di riferimento l'intercettamento e l'avvio al riciclo o recupero di materia di almeno il 50% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo in Sardegna, da raggiungersi nell'arco temporale di un quinquennio;
b) promuovere le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro più idonee, secondo le indicazioni riportate nel Piano Regionale, al fine di conseguire i risultati quantitativi di cui al punto precedente e soddisfare i requisiti qualitativi che devono essere posseduti dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del XX.XX.XX. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria, requisiti disciplinati dal DM 5.2.98.;
c) valorizzare la raccolta dei rifiuti di imballaggio garantendo il ritiro e l'avvio a riciclo, presso Aziende Vetrarie consorziate XX.XX.XX. del territorio nazionale, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro che verranno raccolti in Sardegna dalla data di stipula del presente Accordo di Programma, sia dei rifiuti di imballaggio in vetro già raccolti in
modo differenziato ed ancora giacenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
d) sfruttare l'esistente sistema di centri/piattaforme per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato, quale necessario anello di collegamento per il loro avvio a riciclo presso le Aziende Vetrarie del territorio nazionale;
e) favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità di recupero di materia, anche in forma diversa dal riciclo nell'industria vetraria, nel territorio regionale;
f) favorire e promuovere il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti;
g) limitare la produzione di rifiuti residuali da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, stabilendo controlli efficaci sulla provenienza e destinazione dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato.
art. 3
(Attività e impegni del XX.XX.XX.)
Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, XX.XX.XX., si impegna a:
a) assicurare, per tramite delle proprie Aziende Vetrarie consorziate, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni locali (il cui testo è parte integrante del presente Accordo quale ALLEGATO I), il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati nell'ex-DM 4.8.99;
b) assicurare, per tramite delle proprie Aziende Vetrarie consorziate, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana, già raccolti ed ancora giacenti presso i centri di stoccaggio regionali (di cui alla successiva lettera d)) alla data di sottoscrizione del presente Accordo nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati alla successiva lettera h;
c) riconoscere, ai Convenzionati locali (Comuni o Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai Comuni), per i rifiuti di imballaggio in vetro che verranno consegnati direttamente agli impianti di trattamento indicati in ALLEGATO II, le condizioni ed i corrispettivi previsti dalla Convenzione per il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro riportata in ALLEGATO I al presente accordo (di seguito, CONVENZIONE), nello specifico:
1) un corrispettivo di euro 31,00 per ogni tonnellata consegnata ai sensi della CONVENZIONE (ALLEGATO I), in caso di presenza di frazioni estranee fino ad un massimo del 3% in peso:
2) un corrispettivo di euro 15,50 per ogni tonnellata consegnata ai sensi della CONVENZIONE (ALLEGATO I), in caso di frazioni estranee presenti in misura superiore al 3% e fino al 5% in peso;
3) un contributo ai costi di trasporto di euro 20,66 per ogni tonnellata consegnata ai sensi della CONVENZIONE (ALLEGATO I), in caso di frazioni estranee presenti in misura non superiore al 5% in peso.
d) riconoscere, per i Comuni (o loro Gestori del servizio di raccolta delegati) che non ritengono di poter consegnare, ai sensi della CONVENZIONE (ALLEGATO I), i rifiuti di imballaggio in vetro direttamente agli impianti di trattamento indicati in ALLEGATO II, la facoltà di effettuare la consegna degli stessi a XX.XX.XX./Aziende Vetrarie attraverso i centri di stoccaggio regionali, individuati dalla REGIONE sulla base dell'iscrizione al registro provinciale di cui agli artt.31-33 del D. Lgs n.22/97 (procedure semplificate) e dell'attuale operatività nei confronti dei Comuni, il cui elenco è riportato in ALLEGATO III (di seguito, PIATTAFORME DI CONFERIMENTO). Le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO accetteranno il materiale alle condizioni specificate in ALLEGATO IV (quale parte integrante del presente accordo).
e) riconoscere alle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale riportato in ALLEGATO IV con i Comuni o loro gestori delegati conferenti, le condizioni ed i corrispettivi di cui alla lettera b) previsti dalla CONVENZIONE (ALLEGATO I);
f) accettare che i Xxxxxx, o i loro Gestori del Servizio a ciò espressamente delegati, sottoscrivano la CONVENZIONE (ALLEGATO I) direttamente o mediante le PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, rendendo nota la propria volontà a mezzo di una semplice comunicazione indirizzata alla REGIONE;
g) accettare, ai fini del presente accordo, esclusivamente l'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO di cui alla lettera d) (ALLEGATO III);
h) riconoscere, per la consegna diretta agli impianti di trattamento, indicati in ALLEGATO II, del materiale già raccolto e giacente presso le piattaforme di stoccaggio dislocate sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente ACCORDO DI PROGRAMMA:
1) un corrispettivo di euro 31,00 per ogni tonnellata consegnata dal detentore del materiale, secondo procedure semplificate da definire insieme, in caso di presenza di frazioni estranee fino ad un massimo del 3% in peso;
2) un corrispettivo di euro 15,50 per ogni tonnellata consegnata dal detentore del materiale, secondo procedure semplificate da definire insieme, in caso di frazioni estranee presenti in misura superiore al 3% e fino al 5% in peso;
3) un contributo ai costi di trasporto di euro 10,33 per ogni tonnellata consegnata dal detentore del materiale, secondo procedure semplificate da definire insieme, in caso di frazioni estranee presenti in misura non superiore al 5% in peso;
i) organizzare, a supporto delle attività di cui al presente Accordo di Programma e al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne uniformi nel territorio regionale, i cui dettagli saranno studiati dal Comitato Tecnico di cui al successivo art.5, che stimolino le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2, nonché campagne mirate di informazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio;
j) individuare, d'intesa con le Provincie e la Regione, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l'attivazione di eventuali progetti pilota inerenti la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio.
art. 4
(Attività e impegni della Regione Sardegna)
Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la Regione Sardegna si impegna a:
a) promuovere e favorire la raccolta differenziata, d' intesa con le Province, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano Regionale e contestualmente facilitare la realizzazione di adeguati centri sovracomunali di conferimento dei materiali in ciascun sub-ambito o, laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, al servizio di due o più sub-ambiti contigui;
b) stabilire, integrare ed aggiornare tempestivamente, sentito il Comitato Tecnico di cui al successivio art. 5, l'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO III), in ragione del rispetto delle indicazioni del presente ACCORDO DI PROGRAMMA;
c) pubblicizzare adeguatamente, d'intesa con le Province, l'elenco aggiornato delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO III), presso tutte le Amministrazioni Comunali del territorio regionale;
d) promuovere le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l'attuazione della gestione di rifiuti di imballaggio in vetro negli ambiti territoriali ottimali in accordo con quanto descritto nel Piano Regionale;
e) assicurare, anche tramite le Province, un efficace controllo degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
f) promuovere e contribuire all'organizzazione di campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi nel territorio regionale, in accordo con il COREVE secondo quanto precisato nell'art.3;
g) supportare l'utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero anche mediante l'inserimento degli stessi nei capitolati di OO.PP. a condizioni rispondenti alla normativa in materia di qualità e di certificazione dei prodotti.
art. 5
(Comitato Tecnico)
Per assicurare l'attuazione del presente Accordo di Programma viene costituito un Comitato Tecnico con i rappresentanti di XX.XX.XX., della Regione Sardegna e delle Province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
In particolare il Comitato provvede a:
- monitorare il sistema della gestione degli imballaggi in vetro, anche con l'ausilio dell'Osservatorio Regionale e degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, per verificare l'effettiva adozione di adeguati sistemi di raccolta differenziata e il raggiungimento delle percentuali di intercettamento e di avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi immessi al consumo in Sardegna, per quanto riportato nelle premesse;
- contribuire, con funzioni consultive, all' aggiornamento dell'elenco regionale delle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO (ALLEGATO III), nel rispetto del precedente art.4;
- studiare, promuovere ed avviare in Sardegna forme di recupero di materia dai rifiuti di imballaggio anche in alternativa al riciclaggio diretto;
- studiare le attività per la campagne di informazione/sensibilizzazione uniformi a livello regionale e monitorare le campagne di informazione/sensibilizzazione sviluppate a livello locale al fine di assicurarne la coerenza.
- sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Sardegna secondo le necessità che nel tempo dovessero emergere.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente x.xx: Dr. Xxxxxx Xxxx
XX.XX.XX.
Il Presidente x.xx: Dr. Xxxxx Xxxxx