COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
COMUNE DI MONTE XXXXXX XXXXXX
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.____del__________
1
in vigore dal______________
Indice
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1: Oggetto del Regolamento Art. 2: Soggetto attivo
Art. 3: Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4: Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Titolo II: Presupposto e soggetti passivi
Art. 5: Presupposto per l’applicazione del tributo Art. 6: Soggetti passivi
Art. 7: Locali ed aree non soggetti al tributo Art. 8: Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 9: Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al pubblico servizio
Art. 10: Superficie degli immobili
Titolo III: Tariffe
Art. 11: Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 12: Piano finanziario
Art. 13: Determinazione delle tariffe Art. 14: Articolazione della tariffa
Art. 15: Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16: Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Art. 17: Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18: Classificazione delle utenze non domestiche Art. 19: Periodi di applicazione del tributo
Art. 20: Tributo giornaliero
Art. 21: Istituzioni scolastiche statali Art. 22: Tributo provinciale
Titolo IV: Riduzioni ed esenzioni
Art. 23: Riduzioni tariffarie ed Esenzioni
Titolo V: Dichiarazioni e riscossione
Art. 24: Obbligo di dichiarazione
Art. 25: Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 26: Riscossione
Art. 27: Rimborsi e Compensazione
Titolo VI: Accertamento e controlli
Art. 28: Funzionario Responsabile Art. 29: Verifiche
Art. 30: Accertamenti
Art. 31: Sanzioni
Art. 32: Misura degli interessi Art. 33: Rateizzazione
Art. 34: Contenzioso
Titolo VII: Disposizioni finali
Art. 35: Trattamento dei dati personali Art. 36: Entrata in vigore
Art. 37: Norma di rinvio Art. 38: Abrogazioni
Allegato 1:
Tabella A – Determinazione numero occupanti non residenti Tabella B - Utenze domestiche
Tabella C – Utenze non domestiche
Tabella D – Determinazione riduzione unico occupante
Tabella E – Determinazione limiti di reddito per riduzione diversamente abili con invalidità non inferiore al 75%
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° agosto 2021, l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Monte Xxxxxx Xxxxxx della Tassa sui Rifiuti (TARI), prevista dall’art. 1, commi dal 641 al 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e xx.xx. ed ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento disciplinare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e xx.xx. ed ii., al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e xx.xx. ed ii., ed alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 2 Soggetto attivo
1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Monte Xxxxxx Xxxxxx relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Monte Xxxxxx Xxxxxx viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Art. 3
Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigenti;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.
Art. 4
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Titolo II Presupposto e soggetti passivi
Art. 5
Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale ove i servizi di nettezza urbana sono svolti in regime di privativa.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione ed i locali che ne costituiscono pertinenza;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in
genere, e le autorimesse e i magazzini senza vendita diretta.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, posti auto scoperti, aree a verde, giardini, parchi, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Il tributo é dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti anche i locali e le aree scoperte che non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
5. Per le civili abitazioni e le utenze non domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’Allegato A i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 6 Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 5.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 7
Locali ed aree non soggetti al tributo
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,
come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto dopo l’accatastamento (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
f) aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato dalla data accertata in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 8
Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 7.
Art. 9
Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
Parrucchiere, barbiere e estetista | 30% |
Lavanderie e tintorie | 30% |
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, gommisti e carrozzerie | 50% |
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di analisi e farmacie | 50% |
Altre attività in cui si producono rifiuti speciali | 30% |
4. Le esclusioni di cui al comma 1 e le riduzioni di cui al comma 3, oltre che alle aree di produzione in cui si formano i rifiuti speciali, spettano anche per i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Le predette esclusioni e riduzioni non si applicano in ogni caso sui locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando fotocopia del contratto di smaltimento;
b) comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. fatture pagate o del registro di carico e scarico).
Art. 10 Superficie degli immobili
1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è costituita, per tutti gli immobili, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e/o Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.
138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando l’area dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
Titolo III Tariffe
Art. 11
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 12 Piano finanziario
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
Art. 13 Determinazione delle tariffe
1. Il Tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell’art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
4. Le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Art. 14 Articolazione della tariffa
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività, come da Allegato A, Tabella C del presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli
allegati 1 e 2 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
Art. 15
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza, in base alla tabella B allegata.
2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza, in base al minimo e massimo riportati nella tabella B allegata.
Art. 16
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o, in subordine, ad altro componente del nucleo familiare o, negli altri casi, a carico di chi ha a disposizione i locali.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.
3. Devono comunque essere dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, (come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 6 mesi.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Pertanto, sono assoggettate solo alla parte fissa della tariffa.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, o se le
stesse non sono limitrofe all’abitazione.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’art. 37, comma 2. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di variazione.
Art. 17
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 18
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione (superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 19
Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel
quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. In caso di dichiarazione di cessata occupazione il contribuente ha diritto all’abbuono, al rimborso o alla compensazione del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25.
Art. 20 Tributo giornaliero
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), maggiorata del 10%.
5. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
7. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall’eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del relativo canone, la tassa giornaliera di smaltimento è versata autonomamente.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
11. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera del tributo le occupazioni effettuate
con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, e le occupazioni necessarie per traslochi, in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile. È altresì esclusa dalla tariffa giornaliera ogni altra occupazione che, oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l’installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.), non produce rifiuti o ha una produzione di rifiuto irrilevante.
12. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio gestione delle entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 21
Istituzioni scolastiche statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Art. 22 Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo comunale.
Titolo IV Riduzioni ed esenzioni
Art. 23
Riduzioni tariffarie ed esenzioni
1. Per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 14, comma 16 del D. L. 201/2011 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) con unico occupante residente la parte fissa della tariffa è ridotta in funzione dei crescenti scaglioni di superficie riportati dalla tabella D, con percentuali di riduzione crescenti, ovvero del 10% per il primo scaglione di superficie, del 20% per il secondo scaglione di superficie, del 30% per il terzo scaglione di superficie.
b) per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti, la tariffa è ridotta di un importo pari al 25% della parte variabile, per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare. L’agevolazione decorre dalla data di variazione, su presentazione di apposita istanza.
c) per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone fisiche residenti in altra abitazione nel Comune, ove sia già attiva un’utenza domestica, la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare. L’agevolazione decorre dalla data di variazione, su presentazione di apposita istanza.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, e su richiesta degli interessati, la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% della parte fissa e della parte variabile a condizione che:
a) il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento, non sia superiore a quanto stabilito nell’allegata tabella E che, se del caso, verrà rideterminato annualmente con la delibera che fissa la misura della tariffa. Sono da intendersi componenti del nucleo familiare tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e/o affinità;
b) nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili e/o quote in misura superiore al 30% di essi, a qualsiasi uso adibiti, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza, nel territorio nazionale;
c) non venga effettuata sublocazione, neanche parziale, dell’immobile oggetto del tributo.
3. I contribuenti che usufruivano già di analoga agevolazione in regime di Xxxxx non sono tenuti, se non è variato il modo di utilizzo dell’immobile, a presentare alcuna dichiarazione perché rimangono valide le dichiarazioni già presentate ai fini Tarsu e/o Tares.
4. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di variazione, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. La richiesta di riduzione tariffaria per compostaggio implica l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica del rifiuto con l’obbligo di restituzione al gestore del servizio dei contenitori utilizzati in precedenza per il conferimento di tale frazione.
6. Ai locali diversi dalle utenze domestiche ove si svolgono attività economiche stagionali e con uso non continuativo ma ricorrente, purché per periodi complessivamente non superiori a 183 giorni nell’anno solare, si applica la tariffa ridotta del 30% sulla parte variabile. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dal competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Le civili abitazioni e le utenze non domestiche che sono contemporaneamente sia prive di arredo/mobilio/suppellettili, sia prive di utenze (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, informatica) sono esenti dal tributo, previa dichiarazione da presentare all’Ufficio Tributi, che provvederà alle opportune verifiche.
8. I locali utilizzati esclusivamente per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di pertinenza sono esenti dal tributo.
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più conveniente per il contribuente.
Titolo V Dichiarazioni e riscossione
Art. 24
Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
Le utenze domestiche dei nuclei familiari residenti possono non dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Tali informazioni sono acquisite direttamente dall’ufficio anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia o da altro membro del nucleo familiare nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge, o da un suo delegato;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 25
Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell’attività, sede legale, PEC);
b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) l’ubicazione, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a fronte di presentazione di contratti di compravendita, di locazione o di rescissione di locazione;
f) l’indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione può essere inviata, allegando fotocopia del documento d’identità, a mezzo posta elettronica (xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx), o a mezzo PEC (xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), oppure può essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi, o infine spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.
6. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sempreché non siano intervenute variazioni.
Art. 26 Riscossione
1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), o tramite Pago PA.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. E’ previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ed ii., il pagamento della TARI, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, deve essere effettuato con scadenza rateale nelle modalità e tempistiche stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, potrà determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad € 10,00.
Art. 27
Rimborsi e Compensazione
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente, e previa accettazione dell’Ufficio, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, o con le somme eventualmente dovute per il tributo IMU, o con le somme eventualmente dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme il cui importo sia pari o inferiore a 10 Euro.
Titolo VI Accertamento e controlli
Art. 28 Funzionario Responsabile
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il
funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti poer i singoli tributi comunali.
Art. 29 Verifiche
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile del tributo, nei casi e nei limiti previsti da legge, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
− degli accertatori di cui all’art. 1, commi 179-182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
− del proprio personale dipendente;
− di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 30 Accertamenti
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente versamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all’emissione di un avviso di accertamento con applicazione di sanzioni di cui all’art. 31, oltre agli interessi di mora, e quindi, in caso di ulteriore inadempimento, alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
La procedura di accertamento sarà espletata nel rispetto di tutti gli elementi previsti dall’art. 6 della legge n. 212/2000.
2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
4. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi devono inoltre contenere l’indicazione dell’organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. L’attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l’importo dovuto e non versato sia superiore ad € 10,00.
7. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le modalità indicate al precedente art. 37, comma 1.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento hanno valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica.
11. Gli avvisi di accertamento, trascorsi i termini utili per la proposizione del ricorso, diventano esecutivi, ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
12. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento verranno avviate le procedure di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al X.X. x. 000/0000 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
13. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.
14. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
15. In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nell’avviso di accertamento si procederà al recupero delle somme non versate mediante l’applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti, ecc.), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti, ecc.) ed espropriazione
forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, con l’aggravio delle ulteriori spese sopra ricordate oltre alle spese previste dal D.M. Finanze 21.11.2000.
Art. 31 Sanzioni
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 41, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 250,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 32 Misura degli interessi
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L’Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base all’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall’eseguito versamento.
Art. 33 Rateizzazione
1. Alla Tari è applicabile la rateizzazione e/o dilazione di pagamento, sulla base dei seguenti criteri rimodulati in base alla Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, così distinti:
a) Fino a €100,00 nessuna rateizzazione;
b) Da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) Da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) Da 3.000,01 a 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) Da 6.000,01 in poi da venticinque a trentasei rate mensili.
La dilazione sarà concessa per comprovate difficoltà economiche sulla base del reddito dell’anno precedente e su ciascuna rata vanno applicati gli interessi legali come indicato nell’art. 32.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Per le somme di ammontare superiore ad € 6.000,00, ai fini della concessione, il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo da rateizzare.
Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo, e sempre previa attenta ed apposita valutazione dell’Ufficio Tributi.
Art. 34 Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 35 Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della Tari sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 36 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Art. 37 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa sui Rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 38 Abrogazioni
1. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
ALLEGATO 1
Tabella A - TARI Per la determinazione del numero degli occupanti nei casi di abitazioni a disposizione di soggetti non residenti | ||
Superficie (mq) | N° componenti | |
da | A | |
0 | 70 | 1 |
71 | 130 | 2 |
131 | Oltre | 3 |
Tabella B utenze domestiche - TARI Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (centro Italia) Allegato 1 D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti | |||
Componenti nucleo familiare | Coeff. Ka | Coeff. Kb | |
1 | 0,86 | 0,6 | 1 |
2 | 0,94 | 1,4 | 1,8 |
3 | 1,02 | 1,8 | 2,3 |
4 | 1,10 | 2,2 | 3 |
5 | 1,17 | 2,9 | 3,6 |
6 | 1,23 | 3,4 | 4,1 |
Tabella C utenze non domestiche - TARI Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (centro Italia) Allegato 1 D.P.R. 158/99 – per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti | |||||
Cat. | Descrizione | Coeff. Kc | Coeff. Kd | ||
Min. | Xxx | Xxx. | Max | ||
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,43 | 0,61 | 3,98 | 5,65 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,39 | 0,46 | 3,60 | 4,25 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,43 | 0,52 | 4,00 | 4,80 |
4 | Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi | 0,74 | 0,81 | 6,78 | 7,45 |
5 | Stabilimenti balneari, piscine e simili | 0,45 | 0,67 | 4,11 | 6,18 |
6 | Esposizione e autosaloni | 0,33 | 0,56 | 3,02 | 5,12 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,08 | 1,59 | 9,95 | 14,67 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,85 | 1,19 | 7,80 | 10,98 |
9 | Case di cura e riposo | 0,89 | 1,47 | 8,21 | 13,55 |
10 | Ospedali | 0,82 | 1,70 | 7,55 | 15,67 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 0,97 | 1,47 | 8,90 | 13,55 |
12 | Banche ed istituti di credito | 0,51 | 0,86 | 4,68 | 7,89 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,92 | 1,22 | 8,45 | 11,26 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,96 | 1,44 | 8,85 | 13,21 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,72 | 0,86 | 6,66 | 7,90 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,08 | 1,59 | 9,90 | 14,63 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,98 | 1,12 | 9,00 | 10,32 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,74 | 0,99 | 6,80 | 9,10 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,87 | 1,26 | 8,02 | 11,58 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,32 | 0,89 | 2,93 | 8,20 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | 0,88 | 4,00 | 8,10 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,25 | 9,84 | 29,93 | 90,55 |
23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,67 | 4,33 | 24,60 | 39,80 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,45 | 7,04 | 22,55 | 64,77 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari | 1,49 | 2,34 | 13,72 | 21,55 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,49 | 2,34 | 13,70 | 21,50 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,23 | 10,76 | 38,90 | 98,96 |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,47 | 1,98 | 13,51 | 18,20 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,48 | 6,58 | 32,00 | 60,50 |
30 | Discoteche, night club | 0,74 | 1,83 | 6,80 | 16,83 |
Tabella D - TARI Per la determinazione della percentuale di riduzione della parte fissa della tariffa, con riguardo alla superficie dell’immobile, per le abitazioni con unico occupante | ||
Superficie (mq) | % riduzione | |
da | A | |
0 | 50 | 10 |
51 | 100 | 20 |
101 | Oltre | 30 |
Tabella E - TARI Per la determinazione dei limiti di reddito in proporzione al n° dei componenti il nucleo familiare al cui interno sia presente un diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, per accedere alla riduzione del 30% | |
n° componenti nucleo familiare | Limite di reddito (€) |
1 componente | 10.000,00 |
2 componenti | 13.000,00 |
3 componenti | 16.000,00 |
4 componenti | 19.000,00 |
5 componenti | 21.000,00 |
6 o più componenti | 24.000,00 |