AGEA
AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 00 00000 – Roma Tel. 06/494991 Fax 06/0000000
Telex 06/620064
Al Ministero Politiche Agricole e Forestali
Xxx.xx Gen.le delle Politiche Com.rie e Xxxxxx.xx
- Div. PAGRVI
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX
All’AVEPA Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x.0 00000 XXXXXX
PROT N._9797/UM | All'A.P.T.I. - XXX XXXXXXX 00 - 00000 XXXX | |
CIRCOLARE n. 9 | ||
All'UNITAB – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 | ||
00000 - XXXX | ||
All’ O.N.T. Xxxxxx - Xxx XXXX Xxxxxx 00 – 00000 XXXX | ||
Alla COLDIRETTI- DIP. ECON. CO | ||
Xxx XXXX Xxxxxx 00 - 00000 XXXX | ||
Alla CONF. NE ITALIANA AGRICOLTORI | ||
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 XXXX | ||
Alla CONFAGRICOLTURA | ||
X.xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx 000 - 00000 XXXX | ||
Alla COPAGRI - Xxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXX | ||
Alla XXXXXXXX.XX FEDERAGROALIMENTARE Xxx xx’Xxxxx X’Xxx,00 - 00000 XXXX | ||
All’ANCA LEGA Coop Via Guattani,9 – 00161 ROMA | ||
Alla Xxx.xx Interprof.le INTERBRIGHT Xxx xx’ Xxxxx x’Xxx 00 - 00000 XXXX | ||
Alla Xxx.xx Interprof.le INTERORIENTALI Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXXXXXX xx XXXXX | ||
All'Xxx.xx Interprof.le Tabacco Xxx Xxxxx 0 - 00000 XX' XXXXX XXXX (XX) | ||
Alla S.G.S. Italia s.r.l. – Xxx X. Xxxxx x.0 00000 XXXXXXX | ||
e,p.c. | Al Comando Carabinieri – Politiche Agricole | |
Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXX |
OGGETTO: Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2004 - Adempimenti Modulistica e standard dei contratti.
Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2004, ai sensi
AGEA – Ente pubblico non economico C.F. 97181460581 P.I. 06234661004
del Reg. CEE n.2848/98 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 9, 10, 11 e 12, nonché della Circolare MIPA n.652 del 6.8.1999.
Si comunica che i contratti e le comunicazioni dovranno essere consegnati e inviati all’Organismo Pagatore competente, ovvero AVEPA Area Tecnica e di Autorizzazione – Corso del Popolo – Passaggio Xxxxxxxxx, 1 – 00000 XXXXXX– per le Associazioni e i singoli produttori non associati che abbiano sede legale o residenza nella Regione Veneto e AGEA – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX – per tutti gli altri casi.
CONTRATTAZIONE: Termini e modalità
L'AGEA entro il 30.4.2004 aggiornerà le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terrà conto degli accordi di cessione di quota, nonché delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.
Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2004, le cui date limite, stabilite dal Reg. (CE) n.2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono:
-STIPULA CONTRATTI PRIMARI: entro il 30.5.2004
- PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI PRIMARI all'organismo pagatore AGEA ovvero all’organismo pagatore AVEPA entro il 9.6.2004.
Si rammenta che il punto 3 dell'art.10 del Reg. (CE) n.2848/98 stabilisce che, qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua trasmissione all'organismo pagatore AGEA, ovvero all’organismo pagatore AVEPA, sia superato di non oltre 15 giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20%.
Pertanto i contratti stipulati successivamente al 14.6.2004 e/o presentati per la registrazione successivamente al 24.6.2004, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.
Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:
A) QUOTA ADQ ( individuale o associativa);
B) QUOTA PARTE NOMINALE ( corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati);
C) QUOTA CONTRATTATA (uguale o minore della QUOTA PARTE NOMINALE).
Il coltivatore deve valutare l'entità della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e, di conseguenza, dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO ED IMPEGNI DI COLTIVAZIONE
Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2004, per le quali si allegano gli standard della corrispondente modulistica, si richiamano le seguenti prescrizioni, con particolare riguardo a quanto disposto dalla Circolare AGEA n. 47 prot. n.6440/U.M. del 03.10.2003 nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione:
- C1: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore non associato venditore e la ditta trasformatrice acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
- C2: è il contratto che un Associazione stipula con una ditta trasformatrice, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero dei propri soci;
- DC2: trattasi dell'impegno di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
1. il produttore associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, all’associazione riconosciuta di appartenenza;
2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- DC2A: è l'impegno di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l’associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.
Le imprese trasformatrici potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.
Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l’aggiunta di clausole specificative purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria ed in particolare con quanto disposto agli artt.9,10,11 e 12 del Reg.(CE) n.2848/98.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
Le Associazioni contraenti dovranno provvedere alla consegna dei contratti presso la sede dell’Organismo Pagatore competente - AGEA o AVEPA - nonché al caricamento dei dati informatici relativi, entro e non oltre il 9.6.2004.
Le Associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo C2, corredati dalla stampa di riepilogo dell’inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell’Associazione.
Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell’Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.
Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1 afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.
Gli impegni di coltivazione e i mod. T1 in originale, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria, dovranno essere conservati, nel fascicolo aziendale, unicamente presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti.
Resta a carico delle Ditte Trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch’essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta.
Si precisa che essendo a cura dell’organismo pagatore AGEA ovvero dell’organismo pagatore AVEPA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverrà per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi mod. T1, nonchè di tutta la documentazione (visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale).
Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna Associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibilità delle quote in ambito associativo.
Gli impegni di coltivazione che non ottemperano al rispetto della suddetta disposizione saranno segnalati alle Associazioni e potranno eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.
Per contro, i coltivatori che risultano associati, non avendo prodotto disdetta nei termini stabiliti per la campagna 2004, non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con ditte trasformatrici; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l’aiuto comunitario per la produzione della campagna in oggetto.
Si avverte che l'AGEA controllerà il rispetto di tali disposizioni al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti, sulla base degli Albi Soci consolidati.
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RACCOLTO 2004
Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di produzione, introdotte dalla Circolare MIPA n.127/G -1 del 16.2.1998, che ha comportato conseguenti adeguamenti della modulistica e delle procedure connesse alla contrattazione a decorrere dal raccolto 1998.
Al riguardo, per quanto attiene specificatamente al tipo di prestazione lavorativa del coltivatore contraente, si è reso necessario inserire nel testo del contratto e dell'impegno di coltivazione una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario della quota di produzione attesterà che, per il raccolto interessato, la produzione sarà effettuata direttamente, mediante
la propria attività lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera d'altri; si precisa che nei casi di tipo misto, per i quali la prestazione d’opera d’altri si affianca a quella del titolare di quota e del proprio nucleo familiare, sarà necessario barrare entrambe le caselle sul contratto o sull’impegno di coltivazione.
Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata stabilisce che " gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo, anche a carattere stagionale, compresi quelli di mezzadria e di colonia parziaria, stipulati per la produzione del tabacco, non possono essere presi in considerazione".
È evidente che la prestazione d’opera d’altri deve essere documentata a termini di legge, e che tale documentazione dovrà essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta supplementare dell’AGEA.
Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio impegno contrattuale, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.
Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.
Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.
Dovranno, infine, essere dichiarati gli estremi degli atti di detenzione dei terreni (data di stipula e di registrazione e durata del possesso), l'eventuale esistenza d’accordo verbale sulla detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.
A tal riguardo si precisa che l'allegato alla circolare MIPA n.127/G-1 del 16.2.98 prevede che i titoli validi per ottenere la disponibilità dei terreni siano i seguenti:
1. proprietà - atto notarile, o denuncia di successione, nei casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve essere aggiornata all’anno solare in corso o resa tale tramite autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge;
2. affitto - atto pubblico registrato; scrittura privata registrata; accordo verbale registrato;
3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione (vedi proprietà);
4. comodato - contratto registrato sottoscritto dalle parti. In ambito familiare occorre specificare la documentazione attestante il rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore risultasse intestato ad un altro membro del medesimo nucleo familiare, circostanza dimostrabile con uno stato di famiglia aggiornato abbinato al titolo di possesso del titolare, non è richiesto alcun atto; in tal caso s’invita ad indicare il codice "F", corrispondente a tale ultima fattispecie.
Qualsiasi tipo di atto diverso da quelli sopra elencati non può essere preso in considerazione.
Anche per la campagna 2004 è confermato l'utilizzo del Modello T1, costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati i dati dettagliati del piano di coltivazione del produttore contraente, e che dovranno pertanto obbligatoriamente essere stampati al termine delle operazioni di caricamento nella banca dati dei contratti da parte dell’Associazione e successivamente sottoposti alla firma dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica da parte di questi ultimi.
L’apposita procedura di stampa provvederà ad attribuire numerazione progressiva ed univoca ai modelli.
Non saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per quanto riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali si potrà utilizzare copia dell’allegato alla presente circolare.
Si comunica che non sarà possibile, successivamente alla presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo causa di forza maggiore e/o errore manifesto ma comunque non oltre la data di notifica alle associazioni o al produttore non associato dell’esecuzione dei controlli in campo previsti dall'art.46 del Reg. (CE) n.2848/98, fatte salve le sanzioni introdotte dal Reg. (CE) n. 2162/99.
Si precisa che nel quadro C del mod.T1, il tipo di conduzione deve essere indicato
esclusivamente tramite i seguenti codici:
“P” per proprietà “A” per affitto “U” per usufrutto “C” per comodato
“F” per utilizzo in ambito familiare
Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta identificazione delle particelle dichiarate e delle relative superfici catastali, nonchè al rispetto dell'impegno assunto di coltivare effettivamente su tali terreni.
A tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 siano allegate le visure catastali aggiornate, per ciascuna particella dichiarata coltivata.
Resta inteso che l'AGEA, in qualunque momento, si riserva di chiedere l'esibizione del titolo di proprietà o di utilizzo dei terreni, documenti che dovranno pertanto far parte del fascicolo aziendale conservato dalle associazioni.
CAMBIO DI TITOLARITA’ DEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE
Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è usualmente consentito, tuttavia, qualora un’impresa di trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà tener fede all’impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale e
motivata comunicazione alla controparte ed all'organismo pagatore competente AGEA o AVEPA che valuteranno la possibilità di autorizzare o meno l’Associazione interessata a richiedere il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un appendice contrattuale a quello stipulato entro la data ultima fissata dal regolamento CE n. 2848/98 del 22 dicembre 1998.
Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:
-se richiesta dopo l’inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;
-se richiesta comunque oltre la data del 28.2.2005;
-se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.
Si preavvisa che l’impresa di trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DA ALLEGARE AI CONTRATTI
Relativamente alla documentazione giuridica a corredo degli atti contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari per le campagne precedenti, precisando che i contraenti che hanno già sottoscritto impegni di coltivazione in passato sono esentati dall'obbligo di riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di variazione dell'identificativo fiscale, della ragione sociale e del rappresentante legale.
Si pregano gli Organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva divulgazione al contenuto della presente nota, avuto riguardo all’importanza delle disposizioni in essa contenute.
firmato
IL TITOLARE DELL’UFFICIO MONOCRATICO
( Xxxxx XXXXXXXXX)
“C1”
Timbro di accettazione AGEA ovvero AVEPA | Spazio per bar-code |
Codice Fiscale del Trasformatore (obbligatorio) Ragione sociale Trasformatore
N° Contratto. Descrizione gruppo varietale
CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004
(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)
LA DITTA TRASFORMATRICE
C.F.
ubicata in CAP Comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov
E
L’AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE C.F.
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov. PRODUTTORE FISICO RAPPRESENTANTE LEGALE
C.F. P.I.V.A.
ubicata in CAP comune Prov.
S T I P U L A N O
IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
A - L’AZIENDA PRODUTTRICE/IL PRODUTTORE si impegna:
1) al rispetto dell’attestato di quota attribuito dall’A.G.E.A. per il raccolto 2004, per il gruppo varietale oggetto del presente contratto, come sotto specificato:
INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE | N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE | QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE | QUOTA CONTRAT- TATA | ||
MATRIC AGEA | C.F. | RAG.SOC. O DENOMINAZIONE | KG | KG | |
2) a consegnare alla ditta trasformatrice tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell’allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98, nei limiti della produzione massima indicata negli attestati di quota, presso il magazzino di trasformazione sito in
…………………………………………………………………………………………………
3) a produrre un quantitativo massimo di Kg. netti a pagamento di tabacco greggio in foglia della varietà comprensivo di Kg. a riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2003 facenti parte dell’attestato n° ;
4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell’allegato/i T1 appresso specificato/i:
N° CODICE A BARRE MOD.T1 | SUP..COLTIVATA TOTALE ALLEGATO | ||
Ha | A | Ca | |
TOTALE SUP. COLTIVATA |
5) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all’allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno4, ai sensi dell’art.9, paragrafo 3, lettera “l” del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;
6) a comunicare, anteriormente al 15 giugno2004, per lettera raccomandata all’AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l’eventuale cambio di particelle;
7) ad allegare visure catastali di ciascuna particella inserita nel mod.T1 di cui sopra;
8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute
conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;
9) a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dalla ditta;
10) a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell’acquirente;
11) a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dalla ditta;
12) a consentire l’accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;
B - L’AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:
1) di essere a conoscenza che, a norma dell’art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno2004, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all’allegato Mod. T1, l’intero premio da corrispondere per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n.2162/99 della Commissione.
d
2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata: direttamente, mediante la propria attività lavorativa
mediante la prestazione d’opera d’altri
3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:
4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:
5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all’allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:
6) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonchè ad altri soggetti interessati al procedimento.
C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA
1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera A, comprensivo di
Kg. del raccolto 2003 derivante dall’attestato n° , tutto il tabacco
consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all’allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in , il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg.
e massimo di €/Kg. ., calcolato in base alla percentuale delle classi di
riferimento: Grado
€/Kg. ; Grado
€/Kg. ; Grado
€/Kg. ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad agevolare, su richiesta dell’AGEA, l’accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;
5) a consegnare il presente contratto all’ AGEA, entro 10 gg. dalla data limite per la stipula, secondo le modalità impartite dall’AGEA stessa;
6) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;
D – LA DITTA TRASFORMATRICE DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell’art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di 3 anni.
E - IL TRASFORMATORE E IL PRODUTTORE CONVENGONO che
1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno, da consegnare è
comprensivo di Kg. n° ;
di prodotto del raccolto 2003 facente parte dell’attestato
2) il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 2004;
3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d’arbitrato composto:
da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore; dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza di accordo, dall’AGEA;
4) il Foro competente è quello di ………………………… ;
5) la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.
, lì
LA DITTA TRASFORMATRICE IL PRODUTTORE
“C2”
Timbro di accettazione AGEA ovvero AVEPA | Spazio per bar-code |
Codice Fiscale Associazione Ragione sociale Associazione
N° Contratto. Descrizione gruppo varietale
CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004
(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)
LA DITTA TRASFORMATRICE
C.F.
con sede in CAP Comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov
E
L’ASSOCIAZIONE C.F.
Costituita in data registrata in data al n° in riconosciuta dall’A.G.E.A. con nota n. del ai sensi dell’art. 2 del Reg.2848/98 con sede legale in CAP comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov.
S T I P U L A N O
IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
A - L’ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:
1) a fornire l’elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;
2) al rispetto dell’ATTESTATO DI QUOTA n. attribuito dall’AGEA per il raccolto 2004 per il gruppo varietale 0 ;
3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in
,un quantitativo di tabacco di Kg del gruppo varietale 0 prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell’allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg a riporto del tabacco del raccolto 2003 prodotto dai coltivatori sotto indicati;
PRODUTTORE | quota contrattata kg. | quantità a riporto 2003 | quantità contrattata produzione 2004 | ||
Matricola AGEA | C.F. | Ragione Sociale o Denominazione | A | B | C = A – B |
Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall’AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2003 sopra indicata;
4) a consegnare i dati relativi a N° superficie:
particelle dichiarate dai coltivatori per una
- CATASTALE TOTALE ;
- COLTIVATA TOTALE ; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);
5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all’allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno2004, ai sensi dell’art.9, paragrafo 3, lettera “l” del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;
6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno2004, per lettera raccomandata all’AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l’eventuale cambio di particelle;
7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute
conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;
8) ad agevolare l’accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati del controllo AGEA;
9) a consegnare il presente contratto all’ AGEA, entro 10 gg. dalla data limite per la stipula, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall’AGEA stessa;
B - L’ASSOCIAZIONE DICHIARA:
1) di essere a conoscenza che, a norma dell’art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati Mod. T1, l’intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;
- nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l’aiuto specifico complessivamente spettante all’Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.
C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA:
1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dall’associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all’allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare all’associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il Magazzino di Trasformazione sito in , il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg.
e massimo di €/Kg. , calcolato in base alla percentuale delle classi di
riferimento: Grado
€/Kg. ; Grado
€/Kg. ; Grado
€/Kg. ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all’Associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;
D - IL TRASFORMATORE DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell’art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto, anche per un solo pagamento, fosse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre.
E - IL TRASFORMATORE E L’ASSOCIAZIONE CONVENGONO che:
1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto, da consegnare è
comprensivo di Kg. sopra specificati;
a riporto del tabacco raccolto 2003 prodotto dai coltivatori soci
2 ) il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 2004;
3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d’arbitrato composto:
da due periti designati rispettivamente dall’Associazione e dalla Ditta Trasformatrice; dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza d’accordo, dall’AGEA;
4) il Foro competente è quello di ;
5) il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
, lì
LA DITTA TRASFORMATRICE L’ASSOCIAZIONE
“DC2”
C.F. dell’Associazione Ragione sociale Associazione
N° Contratto. Descrizione gruppo varietale
IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004
L’AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO
C.F. sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov SOCIO DIRETTO ( o ASSOCIATO TRAMITE )
E
L’ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI
C.F. .
Costituita in data registrata in data al n° in Prov. riconosciuta dall’A.G.E.A. con nota n. del ai sensi dell’art. 2 del Reg.2848/98 con sede legale in CAP comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov.
D I C H I A R A N O
A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92 del Consiglio e n. 2848 /98 della
Commissione , e successive modifiche e integrazioni,quanto segue:
A - L’AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO si impegna:
1) a consegnare all’Associazione / Cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell’allegato III del Reg.(CEE) n.2848/98, nei limiti della produzione massima sotto specificata:
INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE | N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE | QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE | QUOTA CONTRAT TATA | ||
MATRIC AGEA | C.F. | RAG.SOC. O DENOMINAZIONE | KG | KG | |
2) a produrre un quantitativo massimo di Kg. netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà comprensivo di Kg. al riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2003 facenti parte dell’attestato/i nn° ;
3) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell’allegato/i T1 appresso specificato/i:
N° CODICE A BARRE MOD.T1 | SUP. COLTIVATA TOTALE ALLEGATO | ||
Ha | a | Ca | |
Totale superficie coltivata |
4) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all’allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2004, ai sensi dell’art.9, paragrafo 3, lettera “l” del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;
5) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2004, per lettera raccomandata all’AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l’eventuale cambio di particelle;
6) ad allegare le visure catastali, di ciascuna particella inserita nel mod. T1 di cui sopra;
7) a consentire l’accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;
8) ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l’Associazione;
9) a segnalare per iscritto all’Associazione eventuali quantitativi di tabacco del gruppo varietale oggetto del contratto prodotti in eccedenza della propria quota;
B - L’AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:
1) di essere a conoscenza che, a norma dell’art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2004, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all’allegato Mod. T1, l’intero premio da corrispondere per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione.
2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata: direttamente, mediante la propria attività lavorativa
mediante la prestazione d’opera d’altri
3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:
4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:
5) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all’allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:
6) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.
C - L’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SI IMPEGNA:
1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all’allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;
(N.B. Per le sole associazioni:
3) a versare al produttore entro 30 giorni dalla data accreditamento da parte dell’A.G.E.A., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;)
D – L’ ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI ED IL SOCIO CONVENGONO che:
1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno da consegnare, è comprensivo di Kg. di tabacco a riporto del raccolto 2003 prodotto dal coltivatore socio;
2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n°
;
in essere presso
, lì
L’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA IL PRODUTTORE SOCIO
“DC2A”
C.F. dell’Associazione Ragione sociale Associazione N° Contratto. Descrizione gruppo varietale
IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2004
L’ASSOCIAZIONE C.F.
Costituita in data registrata in data al n. in Prov. Riconosciuta dall’AGEA con nota n. del ai sensi dell’Art. 2 del Reg. CEE 2848/98, con sede legale in CAP Comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov
E
LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI
C.F.
Costituita in data registrata in data al n° in Prov. con sede legale in CAP comune Prov. RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: C.F.:
sesso nato/a il nel comune di Cod. ISTAT residente in Comune Prov.
D I C H I A R A N O
A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N 2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI QUANTO SEGUE:
A - La Cooperativa di produttori socia, si impegna:
1) a fornire l’elenco dei soci interessati al presente impegno di coltivazione;
2) a fornire n° impegni di coltivazione dei propri soci;
3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in
,un quantitativo di tabacco di Kg del gruppo varietale 0 prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell’allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg a riporto del tabacco del raccolto 2003 prodotto dai coltivatori sotto indicati;
PRODUTTORE | quota contrattata kg. | quantità a riporto 2003 | quantità contrattata produzione 2004 | ||
Matricola AGEA | C.F. | Ragione Sociale o Denominazione | A | B | C = A - B |
Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall’AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2003 sopra indicata;
4) a consegnare i dati relativi a N° superficie:
- CATASTALE TOTALE ;
particelle dichiarate dai coltivatori per una
- COLTIVATA TOTALE ; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);
5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all’allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2004, ai sensi dell’art.9, paragrafo 3, lettera “l” del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;
6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2004, per lettera raccomandata al Trasformatore e all’AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l’eventuale cambio di particelle;
7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute
conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;
8) a consentire l’accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;
B - L’ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DICHIARANO:
1) di essere a conoscenza che, a norma dell’art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2004, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l’impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio2004, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati Mod. T1, l’intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2004 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;
- nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l’aiuto specifico complessivamente spettante all’Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.
C - L’ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:
1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all’allegato II del Reg.(CEE) n°3478/92;
2) a versare il prezzo spettante alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a versare, direttamente ai produttori soci della Cooperativa, entro 30 giorni dall’accreditamento da parte dell’AGEA., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale;
4) ad agevolare, su richiesta dell’AGEA, l’accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;
D - L’ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) Il quantitativo di tabacco da consegnare oggetto del presente impegno, è comprensivo di
Kg. a riporto del tabacco raccolto 2003 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;
2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. Bancario/Postale n° in essere presso
;
, lì
L’ASSOCIAZIONE LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI