Acc. 5 ottobre 2001 (1).
Acc. 5 ottobre 2001 (1).
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle auto- nomie locali per il biennio economico 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001.
AGGIORNATA AL 31/12/2008.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270, S.O.
TITOLO I
Parte economica
Art. 1. Stipendi tabellari.
1. I benefìci economici del presente contratto si applicano al personale del comparto Regioni- Autonomie Locali in servizio alla data dell'1.1.2000 o assunto successivamente.
2. Il valore delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1° aprile 1999 è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori economici an- nuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a re- gime, con decorrenza dall'1.1.2001, secondo le indicazioni della allegata tabella B.
4. Sono confermati: l'indennità integrativa speciale, come definita nell'allegato A del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni perso- nali a carattere continuativo e non riassorbibile (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 29 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
Art. 2. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli im- porti previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli ef- fetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere e- conomico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 3. Tredicesima mensilità.
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tem- po determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui al- l'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicem- bre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tro- va applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodi- cesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecento- sessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimen- to alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese con- tiguo a servizio intero (1).
6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi per- sonali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trat- tamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione del- la riduzione del trattamento economico (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 43 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
(2) Per la disaplicazione delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 12 dell'art. 5 del CCNL di cui all'Accordo 9 maggio 2006.
Art. 4. Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.
1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione indivi- duale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le ri- sorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risor- se correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, con- vertito nella legge n. 556 del 1996.
4. (1).
5. Fino alla attuazione della disciplina dell'art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo con- trattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
6. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili col- locati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressio- ne verticale di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di L.125.000 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 15 del CCNL di cui all'Accordo 1° aprile 1999.
Art. 5. Disciplina attuativa dell'art. 16 del CCNL dell'1.4.1999.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la disciplina del pre- sente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998- 2001;
b) abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposi- zioni;
c) siano in possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;
d) abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.
2. Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:
- nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);
- nella tabella 2: per le Regioni;
- nella tabella 3: per le Camere di Commercio
- nella tabella 4: per le Comunità Montane
Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328/2000, in ar- monia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
3. Gli enti, per la applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l'esercizio interessato.
4. I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a) in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni come media dei va- lori degli indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del va- lore di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le co- munità montane sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale dell'in- dicatore A.
b) in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori medi dei sin- goli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del bi- xxxxx ancora precedente.
I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei re- visori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno.
5. Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento del- l'efficacia dell'attività istituzionale dell'ente.
6. Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all'art. 89, comma 5, del T.u.e.l. n. 267 del 2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, pos- sono incrementare le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di effica- cia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa.
7. In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l'andamento delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina del presente articolo.
8. Negli enti che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. La disciplina del presente Art. ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica e di e- ventuale riesame entro il 30 giugno 2002 (1).
Nota esplicativa sull'art. 5
Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell'art. 5, coerente con le finalità perse- guite, le parti negoziali concordemente specificano che:
1. gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 4, e gli eventuali indica- tori di efficacia di cui al comma 5, per ogni esercizio finanziario;
2. il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l'anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1;
3. il valore minimo dell'indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l'anno precedente, fatti salvi eventi eccezionali com- portanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite ovvero inter- venti legislativi sulle entrate;
4. il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un anda- mento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi;
5. le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell'art. 15 del CCNL del- l'1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell'esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è dispo- sta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001;
6. la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio per gli enti che applicano l'art. 5, deve tendere co- munque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico previ- ste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17 dell'1.4.1999.
(1) Per la disapplicazione della disciplina del presente articolo vedi l'art. 32 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
Art. 6. Indennità per il personale educativo e docente scolastico.
1. Con decorrenza dal 2001, l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L. 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 4.
Art. 7. Disposizione per il personale della scuola.
1. La disciplina degli articoli 32-bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche nei con- fronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Art. 8. Personale incaricato di posizioni organizzative.
1. Le risorse previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribu- zione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.
2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx'xxx. 00, xxx XXXX xxx 00.0.0000, in particolare per la parte re- lativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della re- sponsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000.
Art. 9. Disposizioni in materia di progressione verticale nel sistema di classificazione.
1. In materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è inte- gralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, rela- tivo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, anche nella vigenza dell'art. 91, comma 3, del T.u.e.l. n. 267/2000.
Art. 10. Compensi per ferie non godute.
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a ba-
se di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 52.
Art. 11. Integrazione disciplina della reperibilità.
1. (1).
(1) Aggiunge il comma 5 all'art. 23 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 12. Bilinguismo.
1. (1).
(1) Aggiunge il comma 2 all'art. 40 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 13. Integrazione della disciplina delle assenze per malattia.
1. (1).
(1) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 21 del CCNL di cui al Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 14. Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo.
1. (1).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 15. Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. (1).
2. (2).
(1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 6 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 6 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 16. Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.
1. (1).
2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'art. 6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di la- voro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiora- zione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occa- sione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessa-
to, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a),
b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
(1) Aggiunge il comma 3 all'art. 39 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 16-bis. Integrazione della disciplina del trattamento di trasferta.
1. (1).
(1) Aggiunge un alinea al comma 13 dell'art. 41 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 17. Integrazione della disciplina della ricostituzione del rapporto di lavoro.
1. (1).
(1) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 26 del CCNL di cui all'Accordo 14 settembre 2000.
Art. 18. Previdenza complementare.
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in ma- teria di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i la- voratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calco- lo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell'art. 49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di con- tribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
Art. 19. Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale.
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'isti- tuto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assi- stenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'ente.
2. Ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 compete ol- tre al trattamento dell'art. 47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la indennità di cui al- l'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 eventualmente in godimento.
Art. 20. Personale addetto alle case da gioco.
1. Al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefìci economici derivanti dal presente contratto. È, comunque, fatto salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione della particola- re professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art. 21. Personale dipendente dal Comune di Campione d'Italia.
1. I benefìci economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
Art. 22. Conferma discipline precedenti.
1. Nei confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Art. 23. Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali.
1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizza- zione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spet- tanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all'ANCI regionale competente per territo- rio entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo cor- risponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000.
2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di es- se nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in àmbito regionale.
3. All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l'ANCI regionale nel rispetto de- gli stessi criteri definiti dall'art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il livello nazionale, acquisen- do le relative informazioni dai Comuni interessati.
4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all'ANCI regionale i nominativi dei di- rigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di apparte- nenza degli stessi dirigenti.
5. L'ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
6. I permessi previsti dal presente Art. non possono essere cumulati per la fruizione di di- stacchi sindacali.
Art. 24. Disposizione programmatica.
1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di appor- tare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione del- le risorse umane nell'àmbito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a) riesaminate le declaratorie di categoria;
b) individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le pro- fessionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie operanti nelle IPAB;
c) individuate nuove modalità di finanziamento della retribuzione di posizione;
d) definita una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in coerenza sia con le legisla- zione più recente in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni.
Art. 25. Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL del- l'1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione del- la Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo.
TITOLO II
Disciplina dell'inquadramento del personale trasferito
26. Àmbito di applicazione.
1. Il presente Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell'A- NAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle di- sposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e successivi decreti attuativi (1).
(1) Per l'interpretazione autentica del presente Art. vedi l'Accordo 18 dicembre 2003.
Art. 27. Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito.
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all'art. 26, con decorrenza dalla data di effet- tiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie Locali, previsti dall'allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equipa- razione di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza antici- pata rispetto a quella stabilita.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
3. Per il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri relativi a tale pe- riodo contrattuale.
4. Il personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a dispo- sizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione allegata al
D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448 (1).
(1) Vedi, anche, l'Accordo 18 dicembre 2003.
Art. 28. Inquadramento retributivo del personale trasferito.
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l'ente di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al per- sonale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio ta- bellare iniziale, indennità integrativa speciale, l'importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribu- zione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall'art. 4 del D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448.
5. Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l'amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell'art. 27, presso l'ente di destinazione, l'eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e con- tinuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell'àmbito della me- desima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in go- dimento. Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999 (1).
(1) Vedi, anche, l'Accordo 18 dicembre 2003.
Art. 29. Disciplina contrattuale nella fase transitoria.
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie Locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nel- la fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a. ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l'amministrazione di appartenenza nell'anno in cui si è operato il trasferimento; da quest'ultima data trova applicazione l'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo;
b. malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell'art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c. aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal di- pendente sono ugualmente comunicati all'ente di destinazione ai fini dell'applicazione della di- sciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000;
d. rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell'art. 4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all'atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
Tabella A
tavola aumenti mensili (Omissis)
Tabella B
Trattamento economico complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001 (Omissis)
Tabella 1
Indicatori riferiti a comuni e province (Omissis)
Tabella 2
Indicatori o elementi di specificita' riferiti alle regioni (Omissis)
Tabella 3
Indicatori o elementi di specificità riferiti alle camere di commercio (Omissis)
Tabella 4
Indicatori riferiti alle Comunità montane (Omissis)
Codice tipo
Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (rif. Art. 25) Definizione
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Dichiarazioni di principio
* è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
* è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
* è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
* è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno degli Enti a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
* viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Xxxxxx, il ruolo, l'àmbito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
* per gli Enti di piccole dimensioni la Consigliera o il Consigliere è riferimento di livello terri- toriale;
* è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
* nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le mi- sure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono co- munque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attual- mente vigenti;
* l'Ente si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigen- ti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della di- gnità della persona.
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Procedura informale - intervento della consigliera/del consigliere
La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, intervenire al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ri- pristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comporta- mento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Denuncia formale
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso al- l'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il compor- tamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Con- sigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari, fat- ta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'uf- ficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
* Nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti, adotterà, ove lo ritenga opportu- no, d'intesa con le XX.XX. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenu- te di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
* Sempre nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denuncian- te/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere tra- sferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
* Nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima se- reno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad en- trambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Attività di sensibilizzazione
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere infor- mazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tu- tela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la dif- fusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'ef- ficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita rela- zione sullo stato di attuazione del presente Xxxxxx.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del CCNL per l'adozione del presente Codice si impe- gnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.