CONTRATTO PONTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO E PER LA MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
Allegato A alla Delib.G.R. n. 53/21 del 29.12.2014
CONTRATTO PONTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO E PER LA MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
TRA REGIONE E ARST ANNO 2015
L’anno 2014 il giorno del mese di dicembre a Cagliari, con la presente scrittura privata
tra
la Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, rappresentata per la stipulazione del presente atto dall’ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Cagliari, il 24 ottobre 1960, in qualità di Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell’Assessorato dei Trasporti (decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. 18981/56 del 15 luglio 2014), di seguito denominata “Regione”
e
la società Arst S.p.A. (di seguito, denominata ARST) - società in house della Regione Sardegna, con sede legale a Cagliari in via Posada 8/10 - Partita IVA n. 00145190922, rappresentata dall’Amministratore Unico xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Nuoro il 3 marzo 1937, in qualità di legale rappresentante elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della stessa
premesso che
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997, e dal D.Lgs. n. 46 del 21.02.2008 è stato disposto il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni e compiti precedentemente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali.
2. La Regione Sardegna esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi come previsto dall’art. 27 dello statuto dell’ARST SpA e sulla base del decreto dell’Assessore dei trasporti n. 13 del 1/09/2009 e delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 20/10 del 28/04/2009 e 42/5 del 23/10/2012.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 02.03.2010, è stata approvata la bozza di statuto dell’Azienda Unica regionale dei trasporti pubblici ARST SpA ed è stato disposto contestualmente di dare inizio alle procedure di costituzione dell’Azienda medesima, da concludersi entro un anno dall’approvazione della deliberazione, con la fusione tra ARST SpA e ARST Gestione FdS S.r.l.
4. In data Il 25.10.2010 è stato sottoscritto l’atto notarile con cui si è formalmente concluso il processo di fusione tra le società ARST SpA e ARST Gestione FdS Srl dando luogo all’ARST SpA che perciò eroga sia servizi di trasporto pubblico locale su gomma sia servizi di trasporto su ferro;
5. La deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 14.12.2010 determina la metodologia per il calcolo dei costi operativi e dei relativi corrispettivi chilometrici al fine della loro applicazione alla quantificazione economica del contratto per il servizio di trasporto pubblico locale su ferro;
6. la Giunta regionale con deliberazione n. 19/24 del 27.05.2014 ha disposto che la Direzione generale dei Trasporti avviasse una generale ricognizione dei contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti, volta alla rivisitazione e/o rinegoziazione dei contratti medesimi al fine di conseguire l’obiettivo della razionalizzazione e/o ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto con l’obiettivo della spending review, nel rispetto della vigente normativa;
7. L’ARST SpA attualmente esercisce per conto della Regione Sardegna il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario lungo le seguenti direttrici:
a. Monserrato-Isili
b. Macomer – Nuoro
c. Sassari – Alghero
d. Sassari – Sorso
e. Sassari – Nulvi
8. L’ARST SpA è tenuta al rispetto delle procedure previste dalla Giunta regionale in materia di controllo analogo degli organismi in house dalla medesima partecipati.
9. Con deliberazione n -------- del--------- la Giunta regionale ha disposto l’affidamento in house alla propria società Arst S.p.A. del servizio di trasporto ferroviario delle direttrici:
a. Monsaterrato-Isili
b. Macomer – Nuoro
c. Sassari – Alghero
d. Sassari – Sorso
e. Sassari – Nulvi
10. ll contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
- Decreto Legislativo n. 422 del 19.11.1997, “Conferimento alle regioni agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59” il cui art. 1, comma 3 stabilisce che il conferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse sono disposti nel rispetto degli Statuti ed attraverso apposite norme di attuazione;
- D.P.R. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (artt. 9, 11, 12 e 19, art. 20 paragrafo 1 e art. 26);
- Decreto Legislativo 17.04.2014 n. 70 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007”;
- Decreto Legislativo del 21.02.2008, n. 46, recante “Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx relative al conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale”;
- Legge 24.12.2007, n. 244, che all’art. 2, comma 461, detta le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
- L’art. 61 della Legge n. 99/2009 secondo cui “Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni
di cui all’art. 5, paragrafi, 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2007 ”;
- La Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico in Sardegna”.
- L’Accordo procedimentale del 03.06.2008 tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 46 del 2008;
- La legge xxxxxxxxx x. 0 xxx 00.00.0000, xxxxxxx “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”, con cui si dispone, tra l’altro, che “Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale e comunque non oltre il termine del 2.12.2019, i contratti di servizio di cui all’art. 45, comma 2-bis, della legge regionale n. 21/2005 e s.m.i., in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono prorogati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 […]”;
11. Il presente contratto, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Arst quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.
12. Le Parti riconoscono l’esigenza di un adeguamento e di uno sviluppo continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità utilizzando lo strumento della modifica condivisa, alle scadenze annuali programmate, degli orari, con l’ausilio delle valutazioni dell’efficienza ed efficacia del servizio, effettuate attraverso i dati di seguito riportati, che Arst si impegna a fornire:
- la rilevazione dei carichi sui singoli treni attraverso un’indagine effettuata due volte l’anno che evidenzi saliti, discesi e presenti a bordo in tutte le stazioni, per ciascuno dei treni su tutte le linee comprese nel programma di esercizio approvato;
- la valutazione dei costi e ricavi del servizio;
- il monitoraggio della qualità del servizio erogato e la definizione di specifici parametri;
- la rilevazione della soddisfazione dei clienti utenti.
13. Le Parti, ai fini dell’operatività del sistema di monitoraggio e nello spirito dei principi della riforma, riconoscono l’opportunità di definire nel presente Contratto un sistema di
penalità e premialità volti al miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell’utenza.
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 (Premesse ed Allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, di seguito chiamato anche per brevità "Contratto". Gli elaborati costituenti gli allegati, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, vengono allegati al presente Contratto, rispettivamente, sotto i seguenti numeri:
1. Programma di esercizio
2. Servizi garantiti in caso di sciopero
3. Servizi connessi al trasporto
4. Sistema tariffario e gratuità
5. Standard qualitativi, penalità e premialità
6. Dati di esercizio, Gestionali ed Economici
7. Carta dei servizi
8. Elenco del materiale rotabile in uso e operazioni manutenzione rotabili
9. Elenco operazioni di manutenzione infrastruttura
Art. 2 (Struttura del Contratto)
Il Contratto è strutturato in distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Premesse ed Allegati); Art. 2 (Struttura del Contratto);
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata)
Art. 5 (Termini e modalità di esecuzione) Art. 6 (Corrispettivo)
Art. 7 (Erogazione del corrispettivo) Art. 8 (Parco rotabile)
Art. 9 (Personale)
SEZIONE SECONDA: MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Art. 10 (Modifiche al programma di esercizio)
Art. 11 (Sospensione del servizio per cause di forza maggiore e sciopero) Art 12 (Soppressioni)
Art 13 (Servizi commerciali all’utenza)
Art. 14 (Comitato tecnico di gestione del contratto)
SEZIONE TERZA: TARIFFE, QUALITA’ DEL SERVIZIO E INFORMAZIONE
Art. 15 (Sistema tariffario);
Art. 16 (Qualità dei servizi e partecipazione degli utenti) Art. 17 (Informazione ai viaggiatori)
Art. 18 (Reclami)
SEZIONE QUARTA: SISTEMI DI MONITORAGGIO, PENALITA’ E PREMIALITA’
Art. 19 (Monitoraggio); Art. 20 (Fornitura dei dati);
Art. 21 (Sistema delle penali); Art. 22 (Premialità);
SEZIONE QUINTA: ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 23 (Risoluzione del contratto)
Art. 24 (Interpretazione del contratto ed eventuali controversie tra le parti)
Art. 25 (Modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione) Art. 26 (Clausola fiscale)
Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
1. La Regione affida a ARST, che accetta, l’organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale eserciti sulla rete di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna trasferita ai sensi del D.lgs. n. 46/2008, in particolare lungo le lungo le linee:
• Monserrato-Isili
• Macomer – Nuoro
• Sassari – Alghero
• Sassari – Sorso
• Sassari – Nulvi
nonché lo svolgimento dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nell’Allegato n. 3 del presente Contratto.
2. Il presente contratto regola altresì tutte le attività di manutenzione ordinaria e gli interventi di urgenza a carico dell’ARST inerenti i beni immobili, impianti, infrastrutture di rete attribuite in comodato d’uso da parte della Regione con atto Rep. n. 1409 del 23 marzo 2009.
Art. 4 (Durata)
1. Il presente contratto ha durata di 1 anno a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi dell’art. 5
paragrafo 5 del Regolamento 1370/2007, con possibilità di proroga, compatibilmente con la normativa comunitaria in vigore, ai medesimi patti e condizioni.
Art. 5
(Termini e modalità di esecuzione)
1. ARST esercisce il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente Art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all’Allegato n. 1, assicurando i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato n. 3 e nel rispetto dei livelli qualitativi di cui all’Allegato n. 6.
2. Il servizio ferroviario di cui all’Allegato n. 1 deve essere esercitato con modalità ferroviaria, salvo quanto indicato al comma successivo. La sua mancata effettuazione con tale modalità dà luogo all’applicazione delle penalità di cui all’Art. 21 e della riduzione del corrispettivo come previsto dagli Artt. 11 e 12.
3. L’ARST effettua il servizio con modalità di trasporto automobilistico e tariffa ferroviaria regionale nei seguenti casi:
- servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio di cui all’Allegato n. 1;
- servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivi articoli 10 e 11.
4. L’ARST è obbligata ai sensi dell’art. 89 del DPR 753/80 e dell’art. 24 della L.R. n. 21/05:
a) a nominare e comunicare alla Regione un responsabile di esercizio, della regolarità e sicurezza nell’espletamento dei servizi di trasporto nei confronti della Regione;
b) a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. ARST è inoltre tenuta:
a) alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dotandosi dei necessari dispositivi di sicurezza;
b) a rispettare la normativa sulle emissioni inquinanti;
c) nei casi in cui l’azienda eserciti anche altre attività, non soggette ad obbligo di trasporto pubblico, a tenere una contabilità separata nell’osservanza delle condizioni previste dall’allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo del Consiglio del 23 ottobre 2007.
6. ARST è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio, garantendo tra l’altro:
• la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dall’Allegato 10 e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
• le condizioni di sicurezza;
• la pulizia del materiale rotabile secondo quanto previsto nell’Allegato 6;
• la vendita dei titoli di viaggio nelle stazioni e fermate e nelle fasce orarie di cui all’Allegato 3;
• la pulizia delle stazioni;
• la sicurezza dei mezzi di trasporto e di quella personale dei viaggiatori;
• il sistema di monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• la gestione delle relazioni con l’utenza, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione e della sicurezza dei mezzi di trasporto.
7. L’ARST programma e coordina tutte le attività di gestione della infrastruttura ferroviaria e i relativi interventi per i quali in particolare garantisce la manutenzione ordinaria e gli interventi di urgenza sull’infrastruttura atti a garantire le condizioni di sicurezza ed utilizzabilità.
8. L’ARST si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Contratto con il materiale rotabile attualmente a disposizione allo scopo di garantire condizioni di viaggio sicure e confortevoli, come previsto dalla carta dei servizi;
9. L’ARST per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione e previa approvazione da parte del socio Regione.
Art. 6 (Corrispettivo)
1. In sede di prima applicazione la Regione a fronte dell’erogazione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi scelti ed acquistati, così come specificato agli Allegati n. 1 e 3, riconosce un corrispettivo per l’anno 2015 pari a 28 M€ (IVA inclusa) comprensivo dei servizi ferroviari e dei servizi sostitutivi su bus.
Il corrispettivo per i servizi ferroviari è calcolato con riferimento al sistema di calcolo e alle voci di costo del servizio ferroviario individuate nella delibera n. 44/38 del 14.12.2010 e relativo allegato.
Il corrispettivo per i servizi sostitutivi è calcolato sulla base della velocità commerciale della linea così come definito nella delibera 44/17 del 6.08.2008.
2. Nell’importo di cui al comma 1 del presente articolo sono ricomprese le spese per le attività di manutenzione ordinaria e di urgenza di cui al comma 2 dell’articolo 3
3. La Regione non riconosce ad ARST alcuna forma di agevolazione/gratuità per il personale ARST e qualora ARST li riconoscesse è obbligata a dichiarare il ricavo figurativo da tenere presente ai fini del calcolo di cui al comma 1.
4. L’importo del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Contratto di cui all’Allegato n. 4.
5. E’ esclusa la revisione del corrispettivo in corso di validità del contratto di servizio, collegata a variazione di costi di produzione.
Art. 7 (Erogazione del corrispettivo)
1. Il corrispettivo viene erogato in 5 (cinque) pagamenti così suddivisi:
• tre rate trimestrali posticipate di uguale importo e pari al 25% del valore complessivo del contratto come acconto per i servizi resi;
• una quarta rata, pari all’20% del valore complessivo del contratto.
• Il saldo del corrispettivo (pari al 5% del valore complessivo del contratto) verrà erogato a seguito della rendicontazione certificata dei servizi resi da ARST, da presentarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo, al fine di valutare eventuali importi derivanti da penali, premi, variazioni quantitative del servizio, somme che ARST dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Regolamento CE 1371/07.
2. Le fatture sono emesse a decorrere dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, accompagnate dalla certificazione relativa alle percorrenze effettuate nel trimestre in oggetto. La fattura relativa al saldo sarà emessa all’esito dell’istruttoria regionale.
3. In coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 301 della legge 244/2007, tutti gli eventuali successivi rinnovi dei Contratti Nazionali di Lavoro Autoferrotranvieri per il periodo di vigenza del presente contratto sono a carico di ARST, salvo esplicita differente norma stabilita a livello regionale o nazionale.
Art. 8 (Parco rotabile)
1. ARST è tenuta a trasmettere alla Regione l’elenco del materiale rotabile utilizzato per
svolgere i servizi oggetto del Contratto che sarà elencato nell’Allegato n. 9.
Art. 9 (Personale)
1. ARST è obbligata ad assicurare con personale quantitativamente e qualitativamente
adeguato la completa esecuzione del programmi di esercizio riportato nell’Allegato 1 e la realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie.
2. L’ARST è altresì obbligata a rispettare, nei confronti di tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto, le disposizioni legislative nazionali e regionali, i Contratti collettivi nazionali e i contratti aziendali di lavoro che ne disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assistenziale e ad inviare annualmente alla Regione, con riferimento al personale utilizzato nel servizio, l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. In caso di accertato mancato rispetto di tali obblighi da parte dell’Azienda, la Regione, a mezzo raccomandata A/R, intima alla medesima di provvedere entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora l’Azienda non adempia e non abbia fornito congrue ed adeguate motivazioni, dandone tempestiva comunicazione scritta entro il termine fissato, la Regione si riserva di risolvere il contratto. La Regione, in tal caso, comunica agli enti pubblici previdenziali le situazioni rilevate e si riserva, nel contempo, di richiedere il risarcimento dei danni arrecati per effetto dell’anticipata risoluzione contrattuale.
SEZIONE SECONDA: MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI E VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Art. 10
(Modifiche al programma di esercizio)
1. Al fine di consentire un adeguamento dei servizi ferroviari e di quelli connessi di cui al presente Contratto, a fronte di una diversa pianificazione o programmazione regionale, ARST si rende disponibile ad un incremento dei servizi contrattualizzati o ad una diversa organizzazione degli stessi, con le modalità definite nel presente articolo. In particolare ARST si rende disponibile ad armonizzare il proprio orario di servizio con quello delle linee esercite da Trenitalia sotto il coordinamento dell’Assessorato dei Trasporti della RAS.
2. ARST si obbliga, a meno di vincoli legati alla disponibilità di materiale rotabile e/o personale, a fornire comunque agli stessi patti e condizioni previsti dal presente Contratto, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato all’Art.6.
3. Ovunque possibile, le modifiche del programma di esercizio si applicano in occasione dei due cambi di orario programmati ogni anno (giugno e settembre), allo scopo di agevolare l’informazione ai viaggiatori.
4. Con un anticipo di almeno 3 mesi rispetto a ciascun cambio orario ufficiale ARST dovrà trasmettere alla Regione la proposta di orario dei servizi con un prospetto analitico dei relativi corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione dovrà approvare il nuovo orario o richiedere variazioni.
5. Qualora la Regione intenda richiedere variazioni alla proposta di cui al comma 4, ARST dovrà valutarne la fattibilità tecnica e presentare una nuova proposta e il relativo costo entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Una volta concluso il procedimento di cui ai commi precedenti, le parti provvederanno a predisporre e siglare i nuovi allegati contrattuali.
7. Le modifiche occasionali del programma di esercizio riguardanti orari, periodicità, fermate e variazione in riduzione del numero di posti offerti sono ammesse nei limiti e con le procedure specificate nei commi seguenti e concordate in forma scritta fra le parti.
8. Le modifiche richieste da ARST, sono approvate dalla Regione mediante rilascio di una autorizzazione scritta per consentire di verificare le motivazioni tecniche e le eventuali conseguenze su altri servizi. I tempi di rilascio di tale autorizzazione dovranno essere non superiori a 30 giorni.
9. Le modifiche richieste dalla Regione sono esaminate da ARST al fine di valutarne la fattibilità da parte dell’azienda. ARST si impegna a dare una risposta in merito alla fattibilità tecnica degli interventi puntuali richiesti entro 30 giorni dall'inoltro della domanda.
10. Di tutte le modifiche disposte ai sensi del presente articolo, ARST dà notizia alla clientela almeno 7 giorni prima delle modifiche e ai sensi dell’Art. 17.
11. Qualora ARST ponga in essere modifiche al Programma di Esercizio in violazione di quanto disposto dal presente articolo, viene applicata una penale, per ciascuna corsa modificata, di importo da un minimo pari a 0,5 volte ad un massimo pari a 1,5 volte il corrispettivo dovuto per le corse modificate per l’intero periodo non autorizzato fino alla regolarizzazione del servizio.
Art. 11
(Sospensione del servizio per cause di forza maggiore e sciopero)
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da ARST per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o a seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabili a ARST e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che sia garantito il collegamento in modo adeguato, ancorché in forma sostitutiva, per il tempo strettamente necessario al rispristino delle condizioni operative debitamente certificate dalle autorità competenti dal verificarsi dell’evento e che ARST assicuri un’adeguata informazione alla clientela. Nel caso in cui la circolazione sia ripristinata in forma automobilistica sostitutiva la Regione è tenuta a pagare il corrispettivo previsto per il treno per un periodo non superiore a 10 giorni. Se il servizio sostitutivo in forma automobilistica supererà i 10 giorni questo verrà pagato come bus. Gli impegni previsti dal Contratto riguardanti le modalità di prestazione del servizio, gli standard di qualità ed il monitoraggio si applicano al servizio sostitutivo.
3. Casi particolari, dovuti a cause di forza maggiore, che comportino tempi lunghi di sospensione del servizio saranno oggetto di specifica trattazione da parte del Comitato di gestione del contratto;
4. ARST garantisce, in caso di proclamato sciopero, almeno l’erogazione dei servizi minimi riportati nell’Allegato 2 e sull'orario ufficiale, individuati secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni. La Regione erogherà il corrispettivo relativo ai servizi regolarmente effettuati. In caso di mancata effettuazione dei servizi minimi garantiti si applicano le riduzioni di corrispettivo previste dall’Art. 12 e una penale aggiuntiva di 500 € per ogni treno garantito non effettuato.
5. La RAS si riserva di chiedere variazioni al programma dei servizi minimi in caso di sciopero per ogni cambio orario, nei tempi adeguati per la pubblicazione dei servizi garantiti in caso di sciopero sull’Orario Ufficiale. ARST dovrà esaminare le richieste dell’RAS e accogliere le variazioni laddove tecnicamente realizzabili, sulla base della disponibilità dei fattori produttivi e della normativa vigente.
6. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in relazione al presente articolo è data immediata comunicazione da parte di ARST alla Regione tramite pec. ARST, tenuto conto delle specificità degli eventi che possono provocare tali riduzioni o sospensioni, si impegna ad informare immediatamente i cittadini con la massima sollecitudine e nei modi previsti dall’Art. 17, in modo da metterli in condizione di poter modificare le proprie scelte di viaggio.
Art. 12 (Soppressioni)
1. In caso di soppressioni dei servizi per qualunque causa diversa dalla forza maggiore e dallo sciopero, il corrispettivo del treno non è dovuto.
2. Qualora ARST renda disponibile un adeguato servizio sostitutivo sarà riconosciuto il corrispettivo come definito nei commi seguenti.
3. Qualora il servizio sostitutivo venga effettuato con un nuovo treno aggiuntivo (non programmato), entro 30 minuti rispetto all’orario programmato e di cui sia stato dato tempestivo annuncio nelle stazioni a tutti i viaggiatori interessati, viene erogato il normale corrispettivo previsto per tale treno.
4. Qualora il servizio sostitutivo avvenga entro 30 minuti rispetto all’orario programmato, ed è effettuato con un numero di autobus che garantisca il trasporto di tutti i passeggeri presenti sul treno secondo gli ultimi dati di frequentazione del periodo il corrispettivo unitario da versare sarà pari a quello previsto per i servizi sostitutivi su gomma di cui all’Art. 6.
5. La sostituzione con autobus è obbligatoria per l’ultima corsa della sera di ciascuna relazione e per le situazioni di indisponibilità dell’infrastruttura o del materiale rotabile che comportino la necessità di sopprimere più treni.
6. Nel calcolo dell’indice di soppressione, rientrano tutti i treni soppressi per cause, diverse da sciopero e forza maggiore.
7. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo ARST deve assicurare un'adeguata e tempestiva informazione alla clientela.
Art. 13
(Servizi commerciali all'utenza)
1. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata da ARST, che la realizza nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
• la dislocazione dei punti vendita - biglietterie, rivendite esterne o emettitrici automatiche, così come indicato nell’Allegato n. 3, dovrà garantire la massima omogeneità nella copertura del territorio regionale in proporzione ai dati di afflusso ai servizi ferroviari;
• potrà essere garantita la vendita dei titoli di viaggio on line.
2. Nelle località in cui problematiche di carattere tecnico-logistico e/o scarsa consistenza di viaggiatori non consentono l’attivazione di un canale di vendita, ARST s’impegna ad effettuare la regolarizzazione a bordo treno dei viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio secondo la normativa vigente.
3. In caso di mancanza o di chiusura/malfunzionamento di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione:
• della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via internet o, eventualmente, a bordo treno senza sovrapprezzo, e della modalità di acquisto;
• della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili punti vendita e/o distributori automatici.
4. ARST si impegna a sviluppare ed a mantenere i servizi integrati di facilitazione dei rapporti con gli utenti, con particolare riferimento al call-center telefonico e al sito internet aziendale.
5. ARST si impegna a comunicare alla RAS la mancata effettuazione dei servizi di biglietteria con congruo anticipo. La mancata effettuazione del servizio comporterà l’applicazione di una penale pari a 100 euro/giorno per ogni biglietteria chiusa, nonché, in caso di mancata comunicazione alla RAS, una ulteriore penale pari a 50 euro.
Art. 14
(Comitato tecnico di gestione del contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da:
a. due rappresentanti della Regione;
b. due rappresentanti di ARST;.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di ARST.
3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi.
4. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto le Parti comunicano reciprocamente i nominativi dei rappresentanti del Comitato.
5. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto il comitato provvede alla strutturazione di un proprio regolamento di gestione.
SEZIONE TERZA: TARIFFE, QUALITA’ DEL SERVIZIO E INFORMAZIONE
Art. 15 (Sistema tariffario)
1. La Regione ha competenza legislativa in materia di tariffe.
2. Nelle more della definizione da parte della Regione del sistema tariffario nel suo complesso, ARST, per i servizi oggetto del presente contratto, adotta il sistema tariffario di cui all’Allegato 4.
3. ARST si impegna ad introdurre, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, modifiche del sistema tariffario, nonché ad attuare azioni volte all’integrazione modale e tariffaria fra vettori diversi.
4. Al fine di pervenire all’attuazione dell’integrazione modale, tariffaria e dei servizi alla clientela del trasporto pubblico locale ARST si impegna a collaborare con la Regione partecipando anche ad eventuali tavoli specifici per la definizione di percorsi, regole e risorse e fornendo i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l’attuazione del sistema.
5. Nelle aree nelle quali sarà prevista, da provvedimenti regionali, l'adozione di sistemi tariffari integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali o tariffarie, ARST aderirà ai nuovi sistemi tariffari previsti, con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto.
Art. 16
(Qualità dei servizi e partecipazione degli utenti)
1. ARST si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. ARST eroga i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato 6. Il rispetto degli standard minimi di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata tramite il calcolo degli indici di cui Allegato 6.
3. ARST effettua almeno una volta l'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, e secondo metodi e criteri concertati con la Regione e con le Associazioni dei Consumatori, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dall'utenza, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda.
4. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui Allegato 6, rende assoggettabile ARST alle sanzioni indicate nel medesimo allegato.
5. ARST ha l’obbligo di emanare la ”Carta della qualità dei Servizi” ai sensi dell’art. 2, comma
461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in linea con quanto stabilito dal presente contratto e dalla vigente normativa statale e regionale e in conformità dell’art. 27 della legge regionale n. 21/2005.
6. ARST si impegna a trasmettere alla Regione la Carta della qualità dei Servizi ogni anno prima della sua pubblicazione sul sito internet.
7. ARST garantisce la propria partecipazione alle sessioni periodiche di verifica del funzionamento dei servizi previste dall’art. 2, comma 461, della legge 244/2007, nonché la
fornitura dei dati utili allo svolgimento delle stesse, fornendo in quella sede tutti gli elementi e i chiarimenti che si rendessero necessari in merito ai disservizi verificatisi.
8. ARST si impegna inoltre alla fornitura dei dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto e nella Carta dei servizi e si impegna altresì a partecipare ad ulteriori attività, secondo le modalità definite dalla Regione, finalizzate alla valutazione congiunta ed al miglioramento dei servizi oggetto del presente Contratto, per le quali si impegna a fornire i dati necessari.
9. Ai sensi dell’art. 2, comma 461, della legge 244/2007, sono a carico di ARST i costi per la realizzazione delle attività ivi previste di cui al presente articolo.
Art. 17 (Informazione ai viaggiatori)
1. ARST garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra, sia a bordo treno ove possibile, nonché sul sito internet aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità, sia in situazioni di difficoltà ed anormalità di circolazione. Le informazioni includono l’orario, le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, una mappa con l'indicazione della fermata dei bus sostitutivi, un estratto delle Condizioni di trasporto (testo integrale aggiornato disponibile almeno sul sito internet), le tariffe e le modalità di acquisto dei biglietti.
2. Gli avvisi al pubblico dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione in forma scritta, con almeno 5 giorni di anticipo, fatte salve ragioni di somma urgenza in cui la preventiva informazione alla Regione sarà comunque garantita attraverso le vie brevi.
3. Le informazioni da apporre nelle stazioni e fermate, in forma cartacea o elettronica ove possibile, dovranno essere esposte solamente nelle stazioni direttamente interessate, essere opportunamente datate o comunque evidenziare la rispettiva successione temporale e il periodo di validità, al termine del quale dovranno essere rimosse. ARST si impegna altresì ad affiggere tali informazioni in bacheche o spazi protetti, al fine di limitarne il deterioramento o il danneggiamento.
Art. 18 (Reclami)
1. ARST si impegna a fornire ai viaggiatori una risposta essenziale, corretta e non generica ad ogni richiesta di chiarimenti o reclamo ricevuti in forma scritta (lettera, fax o e-mail), entro 30 giorni, inviando copia alla Regione delle risposte per tutte le richieste ricevute. ARST assicura la "tracciabilità" del reclamo al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Qualora le segnalazioni di cui al comma 1 pervengano presso gli uffici della Regione
questa provvede a inoltrarle a ARST non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento. Il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento da parte di ARST della segnalazione inviata dalla Regione.
3. ARST dovrà trasmettere, entro la prima settimana del secondo mese successivo, un report mensile sulla gestione dei reclami da cui si possa evincere la data in cui ciascun reclamo è pervenuto, la data della risposta e la causale oggetto del reclamo.
4. In caso di mancato rispetto di ciascun impegno previsto dal presente articolo ARST sarà soggetta al pagamento di una penale pari a 100€.
SEZIONE QUARTA: SISTEMI DI MONITORAGGIO, PENALITA’ E PREMIALITA’
Art. 19 (Monitoraggio)
1. ARST si impegna a collaborare con la Regione agevolando lo svolgimento delle attività di monitoraggio.
2. La Regione ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi secondo la metodologia concordata di cui all’Allegato 6, al fine verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti.
3. Per l’effettuazione delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2, la Regione incarica proprio personale e/o soggetti terzi che, muniti di apposita tessera di riconoscimento e idonea autorizzazione, avranno libero accesso ai treni di cui al Programma di Esercizio. La relazione di verifica ispettiva è inviata a ARST.
4. ARST si impegna a fornire alla Regione al fine di garantire l’attività di monitoraggio e di verifica di competenza, i seguenti dati nel formato richiesto dalla Regione (*.mdb, *.xls,
*.pdf, ):
a) il riepilogo mensile dei treni soppressi da fornirsi entro il mese successivo a ciascun mese di riferimento. Tale report deve essere comprensivo del dato relativo all’avvenuta o meno attivazione del servizio sostitutivo, con l’esatta motivazione che ha causato la cancellazione. In caso di sostituzione deve essere indicato il dato relativo alla tipologia del mezzo sostitutivo utilizzato e al numero di posti a sedere offerti, precisando l’orario di effettuazione del servizio e le fermate servite;
b) il riepilogo trimestrale della produzione programmata ed effettuata da fornirsi entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
c) il riepilogo degli indici di puntualità e affidabilità così come definiti nell’Allegato …, da fornirsi trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
d) il riepilogo dei treni la cui composizione è stata modificata, con indicazione della nuova composizione e del numero di posti a sedere effettivamente offerti rispetto a quelli programmati;
5. ARST si impegna inoltre a fornire alla Regione i seguenti dati nel formato richiesto dalla Regione (*.mdb, *.xls, *.pdf, ):
a) orario programmato: su base annuale (cambio orario invernale) e relativo aggiornamento (cambio orario estivo), da trasmettere alla Regione almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore;
b) variazioni in corso d’orario (VCO), da trasmettere alla Regione almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore;
c) la rete di vendita nelle stazioni e al di fuori di esse; da trasmettere aggiornata ogni cambio orario e quando vi siano modifiche ai dati già trasmessi, almeno 15 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica;
d) con cadenza trimestrale i dati di vendita dei titoli di viaggio e l’articolazione della domanda di acquisto dei titoli di viaggio;
e) con cadenza semestrale i dati di frequentazione per singolo treno rilevati nelle canoniche rilevazioni effettuate nei periodi invernale ed estivo da ARST (saliti e discesi ogni fermata, presenti, numero di posti offerti);
f) i dati preconsuntivi e consuntivi, certificati qualora espressamente previsto dalla normativa, di natura economico-gestionale così come individuati in Allegato 6, entro i termini ivi indicati. Tali conti economici potranno essere affinati progressivamente nel corso del periodo di vigenza del Contratto.
6. Le Parti, con cadenza trimestrale, valutano nell'ambito di appositi incontri tecnici l’andamento del servizio, la sua rispondenza alle esigenze dei viaggiatori ed il rispetto degli impegni contrattuali, e concordano le necessarie azioni di miglioramento. Nell’ambito di tali incontri, ARST si rende disponibile a fornire alla Regione specifici approfondimenti sui dati presentati dall’ ARST o rilevati dalla stessa regione nell’ambito delle verifiche condotte.
7. Le parti condividono che un sottoinsieme significativo dei dati di monitoraggio possa essere pubblicato con regolarità, in modo da garantire la dovuta trasparenza nei confronti degli utenti, in attuazione di quanto disposto dalla citata Xxxxx 244/2007. I dati oggetto di pubblicazione riguardano prioritariamente gli indici di puntualità, le soppressioni, il rispetto delle composizioni programmate, i risultati delle verifiche.
8. I dati oggetto del monitoraggio, con particolare riferimento a quelli di puntualità, non possono essere diffusi al pubblico da ARST prima che i dati stessi siano stati comunicati alla Regione, al fine di non generare incongruenze ed equivoci nella comunicazione.
Art. 20 (Fornitura dei dati)
1. Le parti riconoscono che i tempi, le modalità e il formato previsti per la consegna dei dati di monitoraggio debbano intendersi in termini tassativi. Il loro mancato rispetto, poiché priverebbe la Regione degli elementi di valutazione del servizio funzionali al processo di monitoraggio, costituisce un sostanziale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di ARST. Pertanto, la mancata o incompleta fornitura, da parte di ARST, dei dati necessari al monitoraggio comporta l’applicazione di una penale pari a 500,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste. La Regione dovrà contestare la mancata fornitura dei dati entro 30 giorni e la fornitura incompleta entro 60 giorni.
2. La Regione si riserva la facoltà di chiedere per iscritto a ARST chiarimenti sui disservizi, compresi dati significativi relativi a singole corse, entro 90 giorni dal loro verificarsi. Per tali richieste ARST dovrà fornire i relativi elementi di valutazione entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta pena l’applicazione di una penale di 1.000 € per ogni risposta non fornita.
3. ARST si impegna a fornire entro il 28.02.2015 tutti i dati economico gestionali che consentano di valutare e assegnare i costi, rispettivamente per il servizio di trasporto ferroviario e per la gestione dell’infrastruttura. La incompleta fornitura delle informazioni in questione comporterà l’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni giorno di ritardo.
Art 21 (Sistema delle penali)
1. Le penali previste dal presente contratto non potranno superare complessivamente il 5% del corrispettivo totale a consuntivo per ciascun anno di vigenza.
2. Non rientrano nell’ambito di applicazione del tetto di cui al comma precedente la riduzione del corrispettivo in caso di servizi non resi di cui agli Artt. 11 e 12.
3. Le risultanze relative alle attività di verifica effettuate dalla Regione sono utilizzate ai fini del calcolo delle penalità previste dal presente Contratto, di cui all’Allegato n , esperita la
procedura di cui al successivo comma 4.
4. La Regione provvede, con Posta Elettronica Certificata (PEC), ad inoltrare l’avviso di violazione entro 60 giorni dalla data di accertamento della medesima. ARST, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse non ritenendole valide e comunque, entro 40 giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante PEC la notifica della penalità applicata corredata dalle
motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni presentate da ARST.
5. La Regione provvederà a trattenere l’importo complessivo delle penali di cui sopra dalla rata del saldo del corrispettivo di cui al precedente Artt. 6 e 7.
Art. 22 (Premialità)
1. Il superamento annuale da parte di ARST degli indicatori obiettivo, di cui all’Allegato 6, comporterà la corresponsione da parte della Regione di premi secondo quanto indicato nell’Allegato stesso.
2. L’importo di cui al comma precedente andrà in compensazione con l’importo dovuto da ARST a titolo di penali, nell’anno di riferimento.
3. L’importo di cui al comma 1 non potrà in ogni caso superare l’importo dovuto da ARST a titolo di penali, nell’anno di riferimento.
SEZIONE QUINTA: ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 23 (Risoluzione del contratto)
1. La procedura di risoluzione del Contratto può essere attivata nei casi previsti dalla legge.
2. ARST si impegna a garantire il servizio fino al subentro dell’eventuale nuovo gestore.
Art. 24
(Interpretazione del Contratto ed eventuali controversie tra le Parti)
1. Qualora vi sia discordanza fra le disposizioni contrattuali e quanto disciplinato negli allegati tecnici del presente Contratto, prevalgono le norme contrattuali.
2. Le parti concordano che, per quanto non diversamente regolamentato dal presente Contratto di servizio, valgono le norme vigenti.
3. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
4. La parte interessata a far valere una propria posizione chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione.
5. Entro 10 giorni dalla richiesta, la questione dovrà essere rimessa alla valutazione del Comitato di cui al precedente Art. 14, che si dovrà pronunciare entro i successivi trenta giorni.
6. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Cagliari. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 25
(Modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione)
1. L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di revisionare il presente contratto, durante il periodo di vigenza, in caso di:
a. modifiche relative alle esigenze e necessità di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale;
b. per effetto delle variazioni delle risorse finanziarie regionali, assegnate in bilancio, per i servizi di trasporto pubblico locale;
c. sopravvenute nuove disposizioni legislative
2. Le modifiche di cui al comma 1 saranno formalizzare con atto aggiuntivo al presente contratto.
Art. 26 (Clausola fiscale)
1. All’ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente atto,
l’applicazione dell’art. 14 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
2. A i fini dell’imposta di registro, le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26/04/1986, n. 131.
3. Sono a carico di Arst. S.p.A, gli oneri relativi al presente Contratto, ad eccezione di quelli , che per legge, sono a carico della Regione.
Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le parti convengono che la decorrenza dell’avvio dei servizi oggetto del presente contratto è da intendersi a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 5 paragrafo 5 del Regolamento 1370/2007.
2. Le parti convengono, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
_del _ che al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio tra Regione e ARST per la gestione del servizio di trasporto ferroviario e del contratto per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura, il presente contratto decade automaticamente.
Redatto in triplice esemplare ad un unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
………………………, lì ………..…………
REGIONE
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Arst S.p.A
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