SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI SERIT SICILIA S.p.A.
tra
- SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane, con sede legale in Palermo, Via X. Xxxxxxxx n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00 I.V.), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA 04739330829, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del ……………… pro-tempore, ………………………., (di seguito, per brevità, denominata “Stazione appaltante”),
e
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese n.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante ………………………………………. (di seguito, per brevità, denominata “Società aggiudicataria”),
PREMESSO CHE
- il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei al personale dipendente di SERIT SICILIA S.p.A da utilizzare presso gli esercizi convenzionati che svolgono le attività previste dall’art. 4 del DPCM 18.11.2005;
- SERIT Sicilia S.p.A., a tal fine, ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione, mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta;
Tutto quanto premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “1”), l’Offerta Tecnica (Allegato “2”), l’Offerta Economica (Allegato 3) ed il Disciplinare di gara (Allegato “4”).
2. L’esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2 Oggetto
1. La “Stazione appaltante” affida alla “Società aggiudicataria”, che accetta, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto al personale dipendente di SERIT SICILIA S.p.A. (di seguito “Stazione appaltante”) da utilizzare presso gli esercizi convenzionati che svolgono le attività previste dall’art. 4 del DPCM 18.11.2005.
2. Per quanto concerne i tempi di consegna dei prodotti o di ultimazione delle prestazioni desiderate dalla Stazione appaltante e/o risultanti dall’Offerta tecnica della “Società aggiudicataria”, si rimanda integralmente al Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. La durata del presente contratto è di 24 mesi a far tempo dalla data di stipula dello stesso. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto, dovranno concludersi entro la data di scadenza dello stesso.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ordini in pendenza della stipula del presente contratto.
3. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare il servizio in oggetto per un ulteriore biennio.
4. Tale esercizio costituisce mera facoltà per la “Stazione appaltante”, senza che la “Società
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
aggiudicataria” possa vantare pretese o diritti di sorta.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”
1. Oltre quanto previsto dall’articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, interamente richiamato, sono a carico della “Società aggiudicataria”, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 10, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto.
2. La “Società aggiudicataria” si obbliga a:
- rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”;
- consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
- dare immediata comunicazione alla “Stazione Appaltante” di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
- avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva con la “Società aggiudicataria”.
3. La “Società aggiudicataria” dichiara, altresì, che: l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale; di disporre di propria autonomia organizzativa e gestionale; di essere capace di operare, come di fatto opera, nel settore del servizio di erogazione di buoni pasto, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
4. In caso di inadempimento da parte della “Società aggiudicataria” degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc.
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del Contratto, si riserva di effettuare o di disporre controlli/verifiche quantitativi e qualitativi, circa il rispetto di quanto richiesto e
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “1”), nonché di quanto indicato nell’Offerta tecnica (Allegato “2”) della “Società aggiudicataria”.
2. Detti controlli/verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di accertare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dalla Società aggiudicataria ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e della Stazione appaltante.
3. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti da essa incaricati. In ogni caso, la “Società aggiudicataria” si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante” o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
4. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di completa ultimazione delle attività e dei servizi oggetto di contratto, ovvero dalla data di consegna dei buoni pasto, le prestazioni eseguite verranno sottoposte a verifica di regolarità, in relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “1”), nonché nell’Offerta tecnica (Allegato “2”).
5. La menzionata verifica di regolarità sarà eseguita in contraddittorio tra la “Stazione appaltante” e la “Società aggiudicataria”.
6. Delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della “Stazione appaltante” e della “Società aggiudicataria”.
7. All’esito positivo della verifica di regolarità, la data del relativo verbale costituirà “Data di accettazione” da parte della “Stazione appaltante” di quanto eseguito.
8. In caso di esito negativo della prima fase della verifica di regolarità, la “Società aggiudicataria” è obbligata ad apportare all’attività svolta le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune dalla “Stazione appaltante”, entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le menzionate modifiche e/o integrazioni da parte della “Società aggiudicataria”, sarà ripetuta la verifica di regolarità.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. Il Capo Progetto e quindi, il Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di
, nominato dalla “Società aggiudicataria” quale referente responsabile nei
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
confronti della “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “Stazione appaltante”, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La “Società aggiudicataria” si obbliga a:
- rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite dalla “Stazione appaltante”, così come dettagliate nell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, il quale costituisce parte integrante del presente contratto;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano la “Società aggiudicataria”, anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la “Stazione appaltante”, si riserva di effettuare, previa comunicazione alla “Società aggiudicataria” delle inadempienze denunciate dalle Autorità competenti, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima “Società aggiudicataria”. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che la “Società aggiudicataria” abbia svolto la propria attività in conformità a quanto previsto.
4. In caso d’inadempimento da parte della società aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
commi, oltre la ritenuta di cui al comma precedente, la “Stazione Appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc..
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici - ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati - relativi all’esecuzione del presente contratto, sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto, la “Società aggiudicataria” assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato a comunicare a specifici soggetti.
3. La “Società aggiudicataria” è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la “Società aggiudicataria” dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”; ciò anche nel caso in cui la “Società aggiudicataria” dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla “Società aggiudicataria” anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc., fermo restando
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
l’obbligo della “Società aggiudicataria” di risarcire tutti i danni che da tale inadempimento dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. La “Società aggiudicataria” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy, in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile
1. La “Società aggiudicataria” è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose tanto della “Stazione appaltante che dei terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o titolari di esercizi convenzionati.
2. Anche a tal fine, la “Società aggiudicataria” esibisce e consegna copia di polizza assicurativa, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 10 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo annuale onnicomprensivo per la prestazione oggetto del contratto, è pari ad Euro , ( /00), IVA esclusa. Detto corrispettivo è calcolato considerando un numero buoni pasto ed un prezzo unitario (per ogni singolo buono pasto) pari ad € xx,xx IVA esclusa, come indicato nell’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, interamente richiamato nel presente contratto.
2. La prestazione è a misura, pertanto, il corrispettivo effettivo è determinato dal numero di buoni pasto per il prezzo unitario di aggiudicazione.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Esso, pertanto, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla “Società aggiudicataria”.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla “Società aggiudicataria” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla “Società aggiudicataria” dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. La “Società aggiudicataria” non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. L’eventuale revisione dei prezzi è regolata ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs.163/06 e s.m.i..
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione di tutti i servizi e di tutte le attività oggetto del contratto.
2. Più precisamente, detto pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società aggiudicataria – in caso di R.T.I. da parte della Capogruppo - che dovrà dallo stesso essere emessa con cadenza mensile e dovrà contenere:
a. il riferimento all’ordinativo emesso dalla Stazione appaltante;
b. il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l’indicazione della relativa numerazione;
c. il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
d. l’aliquota IVA come per legge.
3. La fattura – contenente, il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata e spedita a SERIT SICILIA S.p.A. Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx, n. 8, 90143 – Palermo, X. XXX 00000000000.
4. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 45 (quarantacinque) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente intestato “alla Società aggiudicataria o, in caso di R.T.I., alla Capogruppo”, presso , Agenzia o Filiale , di
, sita in via
.
, codice IBAN
5. La “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
6. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso la “Società aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora la “Società aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante”, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
Articolo 12
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del “Società aggiudicataria” tutti gli oneri tributari e le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future, ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla “Stazione appaltante”.
2. La “Società aggiudicataria” dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del “Società aggiudicataria”.
Articolo 13 Cauzione
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti e dell’osservanza del presente contratto, la “Società aggiudicataria” deposita una cauzione, mediante la stipula della polizza fideiussoria n. , sottoscritta, in data / / , con l’Istituto Bancario/assicurativo
, nella misura e con le modalità definite dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L’Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la “Società aggiudicataria”, fino al ricevimento dell’apposita lettera liberatoria od alla restituzione della cauzione da parte della Stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art.
1944 del c.c.;
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della “Stazione appaltante”.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La “Stazione appaltante” ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto con l’originaria “Società aggiudicataria”, ed al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla “Società aggiudicataria” per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La “Società aggiudicataria” dovrà reintegrare la cauzione, entro 20 (venti) giorni da quello in cui quest’ultima sia, in tutto o in parte, venuta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla “Società aggiudicataria”.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fornendone idonea comunicazione - senza alcun preavviso - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si addivenisse a detta risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia.
8. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia, a norma delle quali lo svincolo totale e definitivo potrà essere effettuato alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Articolo 14 Penali
1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati dalla “Stazione appaltante” alla “Società aggiudicataria”, a mezzo raccomandata A/R.
2. La “Società aggiudicataria” dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.
3. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio della “Stazione appaltante”, saranno definitivamente applicate.
4. La “Stazione appaltante” potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto alla “Società aggiudicataria” a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ove l’ammontare delle penali applicate superi la somma complessiva del 10% del corrispettivo globale del valore dell’appalto aggiudicato, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La “Società aggiudicataria” non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la “Stazione appaltante”.
7. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell’importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dalla “Stazione appaltante”, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, punto 4, del Capitolato Speciale d’Appalto.
8. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto presso una o più delle sedi indicate nella richiesta di approvvigionamento, per ogni giorno di ritardo, la “Società aggiudicataria” pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all’art. 14, punto 4, del Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, “Società aggiudicataria”, comunque, si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l’errata consegna, senza costi aggiuntivi per la “Stazione appaltante”.
10. Nel caso la “Società aggiudicataria”, non garantisca gli adempimenti previsti all’articolo 6, lettere e), f), g), l), m) e o), (Obblighi della Società aggiudicataria) del Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà una penale, il cui importo ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni singola contestazione.
11. Nel caso la “Società aggiudicataria” non garantisca gli adempimenti previsti all’articolo 6, lettere h) e i) del Capitolato Speciale d’Appalto, si applicherà una penale il cui importo ammonterà da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00, per ogni giorno di ritardo
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
nell’adempimento.
12. Nel caso in cui la “Società aggiudicataria” risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto dei contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2005, la “Stazione appaltante” procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc., salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
13. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c..
14. La “Stazione appaltante”, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla “Società aggiudicataria” a qualsiasi titolo.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la “Società aggiudicataria” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 15 Risoluzione
1. Il mancato rispetto della normativa in materia, di quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, che fanno parte integrante del presente contratto, costituisce valida causa di risoluzione del contratto medesimo, fatta salva sempre e comunque la facoltà di richiedere, da parte della “Stazione appaltante”, il risarcimento di tutti i danni causati dalla “Società aggiudicataria”.
2. La “Stazione appaltante”, inoltre, potrà dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc., oltre che al verificarsi di gravi e reiterate inadempienze/negligenze commesse nello svolgimento del servizio:
a) qualora la “Società aggiudicataria” risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
b) qualora la “Società aggiudicataria” non si adegui alle prescrizioni vigenti contenute nel suddetto D.P.C.M. 18.11.2005 nei termini in esso previsti;
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
c) ove la “Società aggiudicataria” addivenga alla cessione del contratto;
d) qualora la “Società aggiudicataria” sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l’esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, arrecando grave nocumento alla “Stazione appaltante”;
e) in caso di fallimento della “Società aggiudicataria”;
f) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare;
g) qualora la “Società aggiudicataria” superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell’appalto aggiudicato;
h) nel caso si accerti che la “Società aggiudicataria” non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell’offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati; nel caso il numero dei locali convenzionati sia ridotto di oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara ed in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto;
i) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell’anno solare;
l) in caso di mancata comunicazione di cessione dell’impresa;
m) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
e) negli altri casi previsti dal presente contratto agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche del “Società aggiudicataria”), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali), 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre il limite stabilito dall’articolo 12 del Capitolato speciale d’appalto), 20 (Trasparenza).
3. La dichiarazione di risoluzione del contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata A/R.
4. In caso di risoluzione del contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della cauzione, a titolo di penale, fatto salvo il diritto a procedere nei confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 16 Recesso
1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società aggiudicataria” ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
4. In tali ipotesi, la “Società aggiudicataria” rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 17 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti della “Società aggiudicataria”, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorre un’ipotesi di giusta causa:
i) qualora sia stato depositato contro “Società aggiudicataria” un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della “Società aggiudicataria”;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile del servizio della “Società aggiudicataria” siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, “Società aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società aggiudicataria” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 18
Variazione dei volumi oggetto del contratto
Nel corso del rapporto contrattuale, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei buoni pasto indicato nell’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, senza dar luogo a variazione del prezzo unitario del servizio.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre quanto stabilito dall’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
1. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. È fatto, altresì, divieto alla “Società aggiudicataria” di subappaltare le prestazioni contrattuali oltre i limiti stabiliti dall’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, il quale costituisce parte integrante del presente contratto.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc.
Articolo 20 Trasparenza
1. La “Società aggiudicataria” espressamente ed irrevocabilmente:
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con lo stesso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma non risultasse conforme al vero, ovvero la “Società aggiudicataria” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, quest’ultimo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della “Società aggiudicataria”, la quale sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal Xxxxxx sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
l’esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.
Articolo 23 Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti, i quali possono essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, i quali non potranno essere sostituiti o superati; da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Palermo, lì .
La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale rappresentante Il Legale rappresentante
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione
Il sottoscritto , nella qualità di Legale rappresentante della
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Le parti, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli qui di seguito indicati: Articolo 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre quanto stabilito dall’articolo 12 del capitolato speciale d’appalto); Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Foro competente).
Palermo, lì .
La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale rappresentante Il Legale rappresentante
Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione