COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
Codice fiscale: 00839830171
Partita IVA: 00581090982
Repertorio n. 3566
CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI AL PIANO TERRA DELLA EX SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA” LOTTO CIG: 6925402E82 – CUP: J44E16000260006.
L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di giugno presso la sede municipale sita in Xxx Xxxxxx x. 0, avanti a me dott.ssa Xxx XXXXXX, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell’art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori: XXXXXXX XXXXX, nato a BRESCIA il 23/09/1963 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X, per il Comune di Toscolano Maderno – codice fiscale 00839830171, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, domiciliato per la funzione rivestita presso la Casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n° 7/2017 prot. n. 19519 del 19 dicembre 2017, nel seguito denominato “stazione appaltante”;
XXXXXXX XXXXXXXX nato ad ANFO il 07.02.1962, C.F. STF GNN 62B07
A288T nella sua qualità di SOCIO – LEGALE RAPPRESENTANTE della società EDIL-STEFANI COSTRUZIONI SNC con sede ad ANFO, Xxx XXXXXXXXX x. 0, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA al numero BS-479178 nel seguito denominato “appaltatore”.
PREMESSO
RICORDATO CHE:
1 con nostra precedente determinazione DUT n.° 158/2016 veniva approvata procedura di gara per l’affidamento dei “lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a biblioteca”, da esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
2 con nostra precedente determinazione DUT n.° 42/2017 veniva aggiudicata la procedura di gara in argomento alla ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con sede a 00000 XXXXXXXX (XX) in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, xx costo di € 161.689,51 € + € 3.620,00 per attuazione sicurezza + IVA 10% per un totale lavori di € 181.840,47;
3 i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2017;
4 con nostra nota prot. 855/15.01.2018, di cui si riporta xxxxxxxx, si procedeva alla risoluzione contrattuale avente ad oggetto i “Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex- sede municipale da adibire a biblioteca comunale”, giusta aggiudicazione definitiva con determina nr. DUT 42 del 6 marzo 2017 – CUP J44E16000260006, per fatto e colpa e per grave inadempimento dell’appaltatore Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.;”
ATTESO CHE:
- che con provvedimento del Responsabile Area tecnica LL.PP. - DUT n. 58 in data 10.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall’arch. Xxxxxx Xxxxxxx e d’importo pari ad euro 95.236,85 - di cui € 94.297,85 per lavori ed € 939,00 per attuazione della sicurezza - dedotti applicando lo sconto reso dalla ditta aggiudicataria del contratto originario del 22,777% sull’elenco prezzi lavori da eseguire – cui si aggiunge l’IVA al 10%;
– che con la citata DUT 58/10.04.2018 i lavori sono stati affidati all’impresa XXXX XXXXXXX XXX, con sede in Anfo (seconda in graduatoria di aggiudicazione così come da report di procedura di gara, che si è resa disponibile – con nota pec nota in data 30.01.2018 - ad applicare alle lavorazioni di progetto la medesima percentuale di sconto resa dall’aggiudicatario iniziale: Consorzio Stabile Costruendo nella misura del 22,777%, per la somma complessiva di
€ 104.760,54.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto
1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all’impresa EDIL-STEFANI COSTRUZIONI SNC con sede ad ANFO, Xxx XXXXXXXXX x. 0, l’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI AL PIANO TERRA DELLA EX SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA.
2. L’Importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata in fase di aggiudicazione dei lavori originari – ammonta ad euro 95.236,85 da assoggettarsi ad I.V.A. 10%, ed è da intendersi a corpo e misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.
Articolo 2 – Allegati al contratto
1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
b) il Capitolato Speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
f) il cronoprogramma.
2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 3 – Termini, penali e proroghe
1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 0,50 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.
5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato
Speciale d’appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 40.000,00 (€ quarantamila/00).
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002
s.m.i. )
6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Articolo 5 – Cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2208741 rilasciata dalla COFACE
- AGENZIA GENERALE DI BRESCIA in data 20.04.2018 per l'importo di € 12.171,27 (euro dodicimilacentosettantuno/27) pari al 12,78 % dell’importo complessivo aggiudicato.
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione
1. L’appaltatore ha, altresì, stipulato polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di tenere indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
– salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 come segue: polizza n.° 07732 11 46583818 in data 16.04.2018, rilasciata dalla società HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA per: SEZIONE A)
- opere da contratto, rischi per l’esecuzione (C.A.R.) – massimale
€ 104.760,54 (euro centoquattromilasettecentosessanta/54).
- opere preesistenti – massimale € 160.000,00;
- demolizioni e sgomberi – massimale € 50.000,00; SEZIONE B)
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori (R.C.T.) e garanzia di manutenzione – massimale € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate in conformità alle condizioni ed agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.
Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia. Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia
1. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, autocertificazione ai sensi dell’art 89 del D.lgs. n. 159/2011 da parte dell’appaltatore in materia antimafia.
Sono stati acquisiti certificati del Casellario Giudiziale Presso il Tribunale di Brescia per tutti i soci e per il direttore tecnico della Società, dai quali risulta: NULLA. Sono stati acquisiti certificati dei carichi pendenti presso il Tribunale di Brescia per tutti i soci e per il direttore tecnico della Società, dai quali risulta: NULLA.
Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:
– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento.
Articolo 10 – Domicilio
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Toscolano Maderno, Xxx Xxxxxx 0, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente
contratto.
Articolo 11 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Toscolano Maderno – Settore Lavori Pubblici - “codice univoco ufficio” IPA UFG08C e con liquidazione a 30 gg. dalla data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
Articolo 12 – Anticipazione
1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all’appaltatore potrà essere riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore dell’importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.
La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:
- XXXXXXX XXXXXXXX – STFGNN62B07A288T;
- XXXXXXX XXXXX – STFMRK67R24A288R;
- XXXXXXXX XXXXXXX – ZLBMLL62H55L174K.
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:
IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 – CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA – FILIALE DI LAVENONE.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 14 – Capitolato generale d’appalto
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.
Articolo 15 – Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.
Articolo 16 – Cessione del contratto – Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
Articolo 17 – Spese e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.
Articolo 18 – Codice di comportamento.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 167 del DPR 65/2013 l’appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento adottato dall’Ente e di essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello stesso, consapevole che all’inosservanza delle disposizioni in esso contenute consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.
Ai fini dell’applicazione dell’art, 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dall’Ente, l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito in carichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.
Articolo 19 – Contratto in formato digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.
Art. 20 - Trattamento dei dati.
Il Comune di Toscolano Maderno, ai sensi del GDPR 2016/679, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Io sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 – comma 1 – lettera
f) del D.lgs n. 82/2005. E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest’atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. 16 e righe n. 6 (sei) sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale.
Per il Comune di Toscolano Xxxxxxx XXXXXXX XXXXX, firmato digitalmente. Per EDIL-STEFANI COSTRUZIONI SNC
XXXXXXX XXXXXXXX, firmato digitalmente.
DOTT.SSA XXX XXXXXX, Segretario comunale, firmato digitalmente.