PATTI PARASOCIALI DI SARDEGNA IT S.R.L.
Allegato alla Delib.G.R. n. 48/21 del 2.10.2018
XXXXX XXXXXXXXXXX DI SARDEGNA IT S.R.L.
L’anno il giorno del mese di , in Cagliari, presso la sede sociale di Sardegna IT S.r.l. (di seguito, “Società”), gli enti di seguito indicati intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società Sardegna IT, con sede in , , iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari con Codice Fiscale e Partita Iva n. , R.E.A. ,
- Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi, anche RAS) ente pubblico territoriale con sede in Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, C.F. e P.IVA 80002870923, in persona del Sig. , nato a
, in qualità di , munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. del
;
- <<DENOMINAZIONE SOCIO >> con sede in , , C.F. e P.IVA
, in persona del Sig. , nato a , in qualità di
, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. del ;
- ;
- ;
Premesso che
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/5 del 5 dicembre 2006, la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito di costituire, assieme al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4), una società a responsabilità limitata “Sardegna IT”, destinata ad operare esclusivamente come società in house della Regione Sardegna a sostegno dei processi innovativi dei propri uffici e degli enti regionali, ed a supporto delle collaborazioni della Regione con Enti locali e con altre Amministrazioni Pubbliche;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2007, tenuto conto dell’avvio operativo della Società e del volume di attività svolte per conto della Regione Sardegna, è stato disposto un aumento di capitale, interamente sottoscritto dalla Regione Sardegna;
- con deliberazione n. 46/7 del 13 ottobre 2009, la Regione Sardegna ha operato una ridefinizione delle finalità strategiche e del modello organizzativo di Sardegna IT ed ha sottoscritto l’intero capitale sociale della Società in house divenendo così socio unico della medesima;
- Sardegna IT opera quale società in house della Regione Sardegna, fornendo a quest’ultima servizi strumentali nel settore dell’Information and Comunication Tecnology (ICT), sulla base di una Convenzione Quadro, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività affidate alla Società, da ultimo rinnovata con deliberazione G.R. n. 67/10 del 16 dicembre 2016;
- in occasione dell’approvazione della nuova Convenzione Quadro, la Regione Sardegna, con la cit. deliberazione G.R. n. 67/10 del 16 dicembre 2016, ha ravvisato l’opportunità di avviare una fase di revisione dello Statuto della Società, prevedendo l’ampliamento della compagine sociale di Sardegna IT, includendo le aziende sanitarie della Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
- AREUS), enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché enti locali della Sardegna, al precipuo fine di consentire loro di avvalersi della Società per lo svolgimento di servizi strumentali nel settore dell’ICT mediante affidamento diretto, secondo il modello dell’in house providing;
- il nuovo Statuto di Sardegna IT, recante le modifiche occorrenti per consentire l’implementazione del predetto disegno organizzativo, è stato approvato dall’Assemblea in data ;
- allo stato, sono entrati a far parte della compagine sociale della Società i seguenti enti
, ed attualmente il capitale sociale di Sardegna IT è così ripartito: ;
- la vigente normativa in materia di società in house, di cui in particolare al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed al d.lgs. n. 175/2016 (T.U. sulle società a partecipazione pubblica), consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori di disporre, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di servizi strumentali alle proprie società in house, al ricorrere dei presupposti legittimanti definiti dall’ordinamento europeo e recepiti, in ambito nazionale, dagli artt. 5 e 192 del predetto d.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 5, comma 5, del cit. d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, con particolare riferimento al controllo analogo congiunto, che detto requisito sussiste quando sono “soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;
- in tale prospettiva, l’art. 12 punto 2 del vigente Statuto di Sardegna IT, avente ad oggetto proprio il controllo analogo congiunto da parte dei Soci, stabilisce, fra l’altro, che questi ultimi “esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ingerenza e di condizionamento nei confronti dell’organo amministrativo, superiori a quelli tipici del diritto societario, svolgendo un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di in house providing. Le modalità con le quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto sono disciplinate da appositi patti parasociali”;
- i Soci, confermando la natura di Sardegna IT quale Società in house destinata ad operare nell’ambito dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e degli altri enti soci, ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in via esclusiva, dei servizi strumentali all’attività degli enti pubblici partecipanti nel settore dell’ICT, intendono disciplinare, in conformità con quanto stabilito dall’ordinamento interno e dell’Unione Europea, ed implementare, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto societario, il controllo analogo congiunto sulla Società.
Tutto quanto sopra premesso, i Soci concordemente convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito, i “Xxxxx Xxxxxxxxxxx”) ed costituiscono presupposto e fondamento del consenso dai Soci, rappresentando, nel contempo, utile riferimento per l’interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volonta dai Soci ivi manifestata.
Articolo 2 – Oggetto e finalità
1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, considerata la natura di Sardegna IT quale Società in house destinata ad operare nell’ambito dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e degli altri enti soci ai fini dello svolgimento dei servizi strumentali all’attività degli enti pubblici partecipanti nel settore dell’ICT, concordando sulla necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto sociale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l’esercizio congiunto e coordinato del rispettivo potere di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei confronti della Società.
2. I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, in armonia con lo Statuto della Società e ad integrazione ed attuazione di quanto previsto da tale ultimo documento.
3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure previste dall’art.7, comma 1, del d.lgs.n.175/2016 e dai rispettivi ordinamenti interni.
Articolo 3 – Comitato di controllo dei Soci
1. Lo strumento mediante il quale i Soci di Sardegna IT intendono esercitare, e di fatto esercitano, il controllo analogo congiunto sulla Società è rappresentato dal Comitato di controllo (di seguito, il “Comitato di controllo” o il “Comitato”).
2. Il Comitato di controllo è costituito da:
• un delegato dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della RAS;
• un delegato dell’Assessorato degli Enti locali finanze e urbanistica della RAS se almeno un Ente Locale è presente nella compagine sociale;
• un delegato dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della RAS se almeno un’Azienda Sanitaria è presente nella compagine sociale;
• un delegato per ciascuna delle seguenti categorie di enti, se presenti nella compagine sociale: Aziende Sanitarie, Province, Comuni.
Nel caso di pluralità di Soci appartenenti alla medesima categoria, gli stessi sono tenuti ad individuare, di comune accordo, un delegato per ciascuna categoria. Ciascun componente del Comitato di controllo ha diritto di voto. Il peso del voto del socio RAS è equamente diviso fra il numero di delegati RAS presenti nel Comitato di controllo ed è proporzionale alla quota sociale detenuta.
L’incarico si intende prestato a titolo gratuito ed è compatibile con quello di rappresentante del Socio in Assemblea.
3. La Presidenza del Comitato di controllo spetta al delegato dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Autonoma Sardegna.
4. Il Comitato di controllo rappresenta la sede dell’informazione, del controllo preventivo, della consultazione e della costante valutazione e verifica da parte dei Soci sull’andamento della gestione e sull’amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e i fra Soci e la Società, come meglio dettagliato nel successivo art. 5.
5. Il Comitato di controllo garantisce la coerenza degli interessi della Società con quelli dei Soci e provvede al relativo monitoraggio.
6. Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di controllo, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi erogati in suo favore dalla medesima ed ha, altresì, il diritto di ottenere, direttamente ed in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento inerente l’organizzazione della Società ed i servizi erogati da quest’ultima in suo favore.
7. Relativamente alla definizione di specifiche questioni relative a servizi prestati dalla Società a favore di un determinato Socio, i Soci si impegnano a votare in seno al Comitato di controllo ed in Assemblea in conformità alla volontà espressa dal Socio direttamente interessato, in modo tale da assicurare a ciascun Ente partecipante il ruolo di dominus nelle decisioni aventi ad oggetto le procedure di affidamento attivate su richiesta del Socio stesso, nonché le attività svolte dalla Società nel suo esclusivo interesse.
8. Il Comitato di controllo ha diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare e vanta, altresì, potere propositivo in merito a specifici argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
9. Il Comitato di controllo ha facoltà di esprimere tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.
Articolo 4 – Funzionamento del Comitato di controllo
1. Il Comitato di controllo è convocato dal Presidente del Comitato stesso presso la Sede della Società o in altro luogo idoneo, prima di ogni Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato deve essere, altresì, convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti ed, in ogni caso, almeno due volte all’anno.
2. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante posta elettronica certificata.
3. Alle riunioni del Comitato di controllo possono essere invitati a partecipare l’organo amministrativo e l’organo di controllo della Società.
4. I Soci sottoscrittori mettono a disposizione le proprie strutture ed uffici per l’esecuzione dei presenti Patti parasociali.
5. Su richiesta del Presidente del Comitato, la Società fornisce assistenza logistica ed operativa (es. un segretario incaricato di verbalizzare le sedute, convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie, raccordo con le strutture operative dei vari componenti del Comitato) per lo
svolgimento delle riunioni del Comitato di controllo. Le seguenti condizioni, che dovranno risultare in appositi verbali, regolano le riunioni del Comitato, che possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza:
- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di riunione totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
6. Il Comitato di controllo è regolarmente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Le decisioni del Comitato di controllo sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l’unanimità dei consensi dei sottoscrittori dei presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx. In ogni caso il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. In caso di parità di voti, prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
8. Il Comitato di controllo può disciplinare con proprio atto di auto-organizzazione lo svolgimento delle funzioni di segreteria, nonché l’eventuale istituzione di gruppi di lavoro per specifiche finalità.
Articolo 5 – Attività ispettiva e di controllo del Comitato di controllo
1. Il Comitato di controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, approvati dai competenti organi sociali. A tal fine, l’organo amministrativo della Società mette a disposizione del Comitato di controllo i documenti ed i dati necessari al compimento di un’efficace verifica.
2. Il Comitato di controllo svolge attività ispettiva e di controllo, che si realizza attraverso rapporti collaborativi di periodica e sistematica informazione, da parte dell’organo amministrativo della Società, circa l’andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione.
3. Il Comitato di controllo effettua un controllo preliminare, anche di merito, degli atti e documenti sotto indicati trasmessi dall’organo amministrativo della Società, entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza:
a) il budget di previsione redatto su base annuale, accompagnato da una relazione dell’organo di amministrazione e da parere favorevole del sindaco/collegio sindacale;
b) variazioni del budget di previsione di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione dell’organo di amministrazione recante adeguata motivazione e da parere favorevole del sindaco/collegio sindacale;
c) bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori;
d) proposte di destinazione degli eventuali utili prodotti per effetto della gestione;
e) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
f) atti di programmazione relativi all’avvio di procedure concorsuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, i quali devono indicare espressamente quali figure professionali vacanti della dotazione organica intendono coprire in via temporanea o definitiva;
g) atti di programmazione relativi all’attribuzione di incarichi individuali di alta professionalità con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente, per risolvere problemi che richiedono conoscenze e competenze eccedenti le normali competenze del personale interno. Sono esentati dal controllo gli atti di programmazione che hanno per oggetto incarichi comportanti un onere massimo di € 30.000, al netto dell’IVA e di eventuali oneri accessori;
h) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l’ordinamento interno della Società;
i) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria;
j) atti relativi alle modifiche dello statuto;
k) atti relativi alle variazione del capitale sociale;
l) acquisto e/o cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
m) atti relativi all’acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni e rami d’azienda e/o costituzione di società;
n) atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;
o) atti relativi alla emissione di azioni, obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;
p) piani di investimento;
q) prestazione di fidejussioni, garanzie reali e mutui.
Il Comitato di controllo, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione, può formulare rilievi e osservazioni sugli atti e i documenti sottoposti al controllo.
L’Organo amministrativo modifica l’atto accogliendo i rilievi espressi ovvero fornisce adeguata motivazione sul contenuto del medesimo atto. Anche sulla base della predetta interlocuzione, il Comitato di controllo esprime formalmente all’organo amministrativo il proprio indirizzo politico vincolante relativamente all’adozione degli atti sottoposti al controllo preliminare eccetto quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7.
Gli atti sono soggetti in ogni caso, ai fini della loro efficacia, ad approvazione espressa entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione.
La richiesta di eventuali chiarimenti e informazioni integrative emanate dal Comitato di controllo sospende i termini previsti per l’espressione dell’indirizzo politico vincolante.
4. Il Comitato di controllo effettua altresì:
a) un controllo strategico sugli atti più significativi della Società in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale controllo è attuato attraverso un’analisi preventiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano degli Obiettivi e degli Indicatori presentato dalla Società entro il mese di febbraio di ciascun anno.
b) un controllo di gestione finalizzato alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati. Tale
controllo è attuato attraverso la comunicazione da rendersi a cura della Società entro il 31 marzo di ogni anno, che evidenzi risultati, scostamenti e relative motivazioni rispetto a quanto previsto nel Piano degli obiettivi e degli indicatori dell’anno di riferimento.
5. Al Comitato di controllo è, in ogni caso, consentito l’accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali, nonché ad ogni altro atto inerente l’attività della Società. Qualora ne ravvisi la necessità, il Comitato può effettuare ispezioni.
Articolo 6 – Soci con particolare Diritti Amministrativi
1. I diritti amministrativi riservati in via esclusiva alla RAS, descritti negli articoli 18 e 19 dello Statuto di Sardegna IT, sono esercitati dal Presidente della RAS, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta non vincolante del Comitato di Controllo.
Articolo 7 - Impegno di voto dei Soci
1. Le delibere assunte dal Comitato di controllo relative alle materie di cui all’articolo 2479 del codice civile, non hanno valenza vincolante per l’assemblea dei soci.
2. I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alle delibere assunte dal Comitato di controllo eccetto quanto previsto nel precedente Articolo 6 e Articolo 7 comma 1.
Articolo 8 – Durata
1. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 ed in deroga all’art. 2341 bis, comma 1, c.c., i Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni dieci e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno sessanta giorni dalla scadenza.
2. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono immediatamente efficaci e vincolanti per ogni Socio sottoscrittore.
Articolo 9 – Obblighi
1. Ciascun Socio sottoscrittore è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.
Articolo 10 – Adesione di nuovi Soci
1. I presenti Patti Parasociali verranno estesi, previa loro sottoscrizione per adesione, a tutti gli eventuali futuri nuovi Soci della Società.
Articolo 11 – Recesso
1. La perdita della qualità di Socio determina l’immediato venir meno della qualità di aderente ai presenti Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all’interno del Comitato di controllo.
Articolo 12 – Modifiche ed integrazioni
1. Su iniziativa della Regione Autonoma Sardegna, potranno essere apportate modifiche ed integrazioni ai presenti Patti Parasociali, previa approvazione e sottoscrizione da parte della maggioranza dei Soci.
2. I Soci si impegnano sin d’ora ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto, in caso di variazioni normative o statutarie.
3. L’invalidità di una o più clausole non determina l’invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire tempestivamente la clausola invalida con un’altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l’equilibrio complessivo delle pattuizioni.
Articolo 13 – Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che possano insorgere tra i Soci aventi ad oggetto l’interpretazione ed esecuzione dei presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx, il Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.
Articolo 14 – Registrazione
1. I presenti Xxxxx Xxxxxxxxxxx sono soggetti a registrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.