Contract
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI XXX XXXXXXX X. 0, XXXXXXX (XX), MEDIANTE LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO SPORTIVO DI PADEL
DISCIPLINARE DI GARA
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A.
CIG: 9335248A58
CUP: B24J22000520007 CPV: 92610000-0
CPV SECONDARIO 45212200-8
1. PREMESSE
1.1 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.05.2022, il Comune di Rozzano (di seguito anche solo "Comune" o "Stazione Appaltante") ha dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico privato, ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") per "la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di padel in luogo dell’esistente in disuso in via Venezia mediante project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. i.e." presentata da Xxxxx Xxxxxxx S.r.l. con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 0 (C.F. e P.IVA 11498140968) (d'ora innanzi "Promotore").
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del giorno 11 luglio 2022, che ha approvato l’aggiornamento del piano biennale dei servizi, il progetto di fattibilità per “la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di padel in luogo dell’esistente in disuso in via Venezia” è stato inserito fra gli strumenti di programmazione dell’Ente in quanto non già presente fra gli stessi.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 183, co. 15 del Codice, la proposta valutata di pubblico interesse sarebbe dovuta essere posta a base di una procedura di gara per l'affidamento della riqualificazione dell'impianto sportivo di xxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxx (XX), mediante la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di padel, nell'ambito della quale sarebbe stato riconosciuto in capo al Promotore il diritto di prelazione di cui al citato articolo 183, co. 15 del Codice.
1.2 Con determinazione a contrarre del Comune prot. n. 1279 del 25/07/2022, è stata quindi avviata la procedura di gara, da assentire conformemente a quanto stabilito dagli artt. 179 e ss. del Codice, per l'affidamento in concessione , tramite finanza di progetto ex art. 183, co. 15 del Codice, con diritto di prelazione in favore del Promotore, delle opere di "riqualificazione dell'impianto sportivo di xxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxx (XX), mediante la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di padel". Il soggetto aggiudicatore à il Comune di Rozzano, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (XX).
Le prestazioni oggetto del contratto da affidarsi saranno svolte nel territorio del Comune di Rozzano, via Venezia n. 1 (codice NUTS: ITC4C).
Codice CIG: 9335248A58- Codice CUP: B24J22000520007 CPV: CPV: 92610000-0
CPV SECONDARIO 45212200-8
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Tel. 00 0000000 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx. Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara indetta dal Comune, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative al citato affidamento.
1.3 La presente procedura è una concessione di lavori e servizi di cui all'articolo 30 del Codice, da affidarsi tramite partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183, co. 15 del Codice, nonché nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e dell'art. 60 del Codice, e verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo quanto previsto nel Disciplinare.
I concorrenti, compreso il Promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara e devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 183 del Codice, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base della presente gara.
L’aggiudicatario avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 184, co. 1, del Codice, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione del contratto.
1.4 La presente procedura di affidamento verrà gestita con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice.
Il Comune utilizza la piattaforma telematica e-procurement SINTEL (di seguito “Sistema”) di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.
Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione esclusivamente tramite il Sistema, seguendo le istruzioni fornite nell'elaborato "Modalità tecniche di utilizzo" della Piattaforma Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, oltre che le indicazioni contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle Domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia nella sezione “Strumenti di supporto” (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x- procurement/strumenti-di-supporto).
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
• Modello 1 – Domanda di partecipazione;
• Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa;
• Modello 1-ter – Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
• Modello 2 – DGUE;
• Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva;
• Modello 4 – Dichiarazione del progettista;
• Modello 5 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
• Modello 6 – Offerta economica e temporale.
La gara è disciplinata, oltre che dal presente Disciplinare, anche dai seguenti ulteriori documenti contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che regolano le prestazioni oggetto del presente affidamento:
1) Bando;
2) Proposta approvata e posta a base di gara, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Relazione Tecnica;
- Studio di fattibilità ambientale;
- Prime indicazioni sicurezza;
- Inquadramento territoriale;
- Planimetria stato di fatto;
- Planimetria comparativa;
- Planimetria progetto;
- Planimetria progetto copertura;
- Spogliatoi;
- Tendostruttura 4 campi;
- Tendostruttura;
- Render;
- Bozza di convenzione;
- Piano Economico Finanziario asseverato del 9 maggio 2022;
- Relazione gestionale e cronoprogramma;
La documentazione di gara è disponibile sul profilo dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) e sulla Piattaforma Sintel (xxx.xxxxxxx.xx).
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite la apposita funzionalità del Sistema.
Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale
entro le ore 12,00 del 14 ottobre 2022
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice e dell’art. 8, c. 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020,
n. 76 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ossia, entro il giorno 21 ottobre 2022), mediante pubblicazione in forma anonima nel Sistema. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata in sede di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di:
• raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
• consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
• avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DISCIPLINA APPLICABILE
3.1 La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, delle attività di riqualificazione dell'impianto sportivo di xxx Xxxxxxx
x. 0, Xxxxxxx (XX), mediante la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di padel, in base alla proposta presentata dal Promotore e posta a base di gara. In particolare, l'affidamento prevede la conversione dell'attuale centro sportivo adibito a campo di calcio a 11, con relativi spogliatoi, a centro padel, oltre alla manutenzione straordinaria dell'edificio bar/spogliatoio.
Xxxxx restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto di gara e dell'offerta presentata, rientra nel perimetro dell'affidamento:
- La progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione, comprensivi dello studio di invarianza idraulica, redatti sulla base del progetto di fattibilità del Promotore approvato dal Comune e dallo stesso posto a base di gara, nonché del progetto di fattibilità presentato in sede di gara;
- L'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto definitivo ed esecutivo, riferiti agli interventi di riqualificazione di cui al progetto di fattibilità predisposto dal Promotore e posto a base di gara;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, una volta eseguiti gli interventi di riqualificazione, secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione dell'opera;
- La gestione e lo sfruttamento economico dell'opera realizzata per tutta la durata della Concessione, in conformità a quanto stabilito nella proposta presentata da Promotore e posta a base di gara nonché del progetto di fattibilità presentato in sede di gara.
3.2 Quanto all'attività di progettazione, i concorrenti alla gara presentano il progetto definitivo redatto in base al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.
Conseguentemente il Concessionario è tenuto a predisporre il progetto esecutivo in base al progetto di fattibilità a base di gara ed il progetto definitivo presentato in sede di gara. La tipologia e l'importo complessivo dei servizi tecnici per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, sono riportati nella seguente tabella:
Categorie e classi L. 143/49 | ID opere | Descrizione | Grado di Complessità | Valore delle Opere |
Categoria I classe c) | E 11 | Manutenzione straordinaria edificio esistente e realizzazione di 13 campi da paddle di cui 8 scoperti e 5 coperti con tendostruttura di cui uno con tribune e servizi igienici | 0,95 | 1.799.280,00 |
Il Concessionario si impegna a sviluppare i progetto definitivo ed esecutivo in conformità alla normativa vigente e applicabile in materia ed al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara; tali progetti devono essere corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione sull’invarianza idraulica e quella in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008. Il progetto esecutivo, in particolare, deve definire in dettaglio la natura e le condizioni di esecuzione delle opere.
3.3 In fase di esecuzione dei lavori, il Concessionario si impegna ad eseguire tutti gli interventi di riqualificazione individuati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e quello presentato in gara, e nei progetti definitivo ed esecutivo, dallo stesso redatti, una volta approvati, attenendosi alle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche indicate nei progetti medesimi.
I lavori, secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara, si articolano in:
I. Interventi di riqualificazione
- Opere generali del centro sportivo;
- Edificio spogliatoi/bar;
- N. 4 platee in c.a.;
- N. 13 campi da padel;
- N. 2 tendostrutture;
- Tribune per il pubblico;
- Servizio igienico monoblocco prefabbricato;
II. Impianti e sicurezza
- Nuovo impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio spogliatoi;
- Impianto elettrico.
I lavori oggetto degli interventi contemplati nella presente procedura sono così suddivisi:
CATEGORIA / CLASSIFICA | Qualificazione obbligatoria | A | B | C | D=A+B+C | % | Prevalente o scorporabile |
Interventi | Oneri per la sicurezza | Manodopera | TOTALE | ||||
SI/NO | € | € | € | € | |||
OG 1 | III bis | 1.764.000,00 | 35.280,00 | 1.799.280,00 | 100 | si | |
TOTALE | 1.764.000,00 | 35.280,00 | 1.799.280,00 |
Il Concessionario compirà tutte le attività per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta esecuzione delle opere e delle attività manutentive, e provvederà alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione delle opere fino all’approvazione del certificato di collaudo.
In capo al Concessionario è allocato il rischio di costruzione, secondo quanto stabilito nello Schema di Convenzione, e nella documentazione posta a base di gara.
3.4 In merito alla fase di gestione, il Concessionario, nel rispetto della documentazione posta a base di gara e della proposta presentata in sede di offerta, è tenuto a garantire le attività indicate nella proposta posta a base di gara.
In particolare, in base alla documentazione a base di gara, il Concessionario si obbliga a gestire tutti i servizi relativi alle opere realizzate. Detti servizi, secondo il progetto di fattibilità tecnico ed economica a base di gara, si articolano in:
I. Affitto campi padel;
II. Progetti di attività per le scuole/centri estivi;
III. Scuola di formazione e tornei;
IV. Attività agonistica associazioni/società sportive;
V. Sponsorizzazione campi padel;
VI. Bar e ristorazione da club house;
VII. Vendita merchandising;
VIII. Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.
Tali servizi hanno come obiettivo primario il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza, affidabilità e durata degli impianti e delle nuove opere edili, nel costante mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali proposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Resta inteso che il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni dedotte in affidamento nel rispetto della documentazione di gara tutta, oltreché secondo le regole dell’arte e conformandosi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nella piena ottemperanza delle previsioni normative, anche di rango comunale, e nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni dei soggetti comunque competenti, di tempo in tempo emanate, per adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19.
Alla scadenza della Concessione, le opere edili, gli impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione del servizio passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente, in perfetto stato di manutenzione.
3.5 La presente procedura è disciplinata dagli artt. 183, c. 15 e 164, c. 2, del Codice. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss), e dell’art. 60 del Codice, e verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.
Ove, all’esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest’ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all’esito della gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del Codice e divenire aggiudicatario, qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione del contratto a quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con oneri a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all’art. 183, comma 9, del Codice.
Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell’aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, del Codice, così come risultanti dalla documentazione del Promotore agli atti di gara e, quindi, per un importo massimo pari a euro 60.028,26 euro.
4. VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO
4.1 Il valore complessivo presunto della Concessione per l’intero periodo di validità della stessa (costituito dalla sommatoria dei ricavi attesi del Concessionario, per tutta la durata della concessione, comprensivi dell’adeguamento inflattivo ipotizzato) – determinato in base alla quantificazione effettuata dal Promotore – è pari ad € 17.944.550,00 oltre IVA.
4.2 Il valore stimato degli interventi di riqualificazione, comprensivi di 54.900 (IVA compresa) per i costi di costituzione, impianto, avviamento e promozione, determinato in base alla quantificazione effettuata dal Promotore – è pari ad € 2.401.130,64, compresa IVA, come rappresentato nella relazione al Piano Economico Finanziario asseverato presentato dal Promotore il 9 maggio 2022.
4.3 La Proposta prevede inoltre la corresponsione di un Canone di concessione annuo dal Concessionario al Concedente pari ad Euro 3.000,00 oltre IVA, sino al termine della Concessione medesima.
4.4 Si precisa che i dati economici sopra indicati – relativi al valore della Concessione, valore dell'investimento e canone di concessione – corrispondono a quelli riportati nel PEF asseverato trasmesso dal Promotore in data 9 maggio 2022 prot. 23800 e già valutato positivamente dall'Amministrazione. Conseguentemente, i valori economici della Proposta a base di gara da tenere in considerazione ai fini della predisposizione e presentazione delle offerte sono esclusivamente quelli riportati nel suddetto PEF asseverato del maggio 2022, da ultimo valutato dal Comune. Eventuali incongruenze tra i dati economici riportati nella documentazione tecnica e nel PEF del maggio 2022, si ritengono quindi superate dando prevalenza al PEF del maggio 2022.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI
5.1 La Concessione avrà durata stimata di 27 anni.
Con riguardo alla realizzazione degli interventi, la durata complessiva è di 690 giorni, come calcolata sulla base della proposta a base di gara, e le singole fasi attuative prevedono:
- 90 giorni (stimati) per l'ottenimento dei pareri dei VVF e CONI;
- 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo;
- 480 giorni per la realizzazione dell'opera suddivisi in 3 lotti:
(i) 240 giorni per la Esecuzione lavori – Lotto 1 – realizzazione di 4 campi padel coperti e 1 campo centrale;
(ii) 120 giorni per la Esecuzione lavori – Lotto 2 (entro il 5° anno) – realizzazione di altri 4 campi di padel scoperti;
(iii) 120 giorni per la Esecuzione lavori – Lotto 3 (entro il 10° anno) – realizzazione di altri 4 campi con copertura di tutti i campi di questo e del secondo lotto.
La proposta a base di gara prevede altresì che nel primo anno di concessione sono previste solo le spese di investimento e spese di gestione. Dall'anno successivo (2023) si completeranno le opere del Lotto 1 dei lavori e si avvieranno le attività di gestione con i relativi ricavi e costi.
5.2 Alla scadenza della Concessione, il Comune si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure finalizzate all’individuazione del nuovo prestatore del servizio; per tale ipotesi, il Concessionario si impegna a prestare il servizio agli stessi patti e condizioni in essere e senza poter pretendere indennizzo alcuno.
Fatta salva l’eventuale prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica secondo quanto sopra meglio dettagliato, alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza alcuna necessità di disdetta da parte del Comune. In caso di subentro di altro esecutore del servizio dedotto in affidamento, il Concessionario dovrà porre in essere ogni attività necessaria ad agevolare detto subentro, favorendo lo svolgimento della Concessione senza soluzione di continuità.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati concorrono.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) possono eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati. In entrambi i casi, alle consorziate indicate come esecutrici è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Qualora invece la consorziata designata sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice o l’esecuzione con la propria struttura.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o
offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.
Fermo quanto previsto dall'art. 95, co. 4, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155"), l’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
7. SOPRALLUOGO
7.1 Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della consapevole predisposizione dell'offerta in gara, è fatto obbligo ai concorrenti – tenuto conto che, in considerazione della tipologia e del contenuto delle prestazioni oggetto della presente concessione, è strettamente necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, co. 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi interessati dalle prestazioni dedotte in affidamento – di effettuare il sopralluogo degli edifici e degli impianti oggetto di concessione. In sede di gara, verrà verificato il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. In sede di sopralluogo, l’impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della concessione.
7.2 Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune in persona del RUP, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica protocollo una richiesta di sopralluogo con indicazione del nome, cognome, relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza di un tecnico del Comune.
Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale. Saranno esclusi dalla gara gli operatori che non risulteranno, dagli atti in possesso del Comune, aver effettuato il sopralluogo.
Il sopralluogo sarà effettuato nel rispetto dei xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx adottati per la sicurezza, anche a termini delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.
La data ultima per la visita dei luoghi è fissata, sin d’ora, al 7 ottobre 2022. Detto termine è fissato in congruo anticipo rispetto alla data ultima per la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 2.2 (cfr. delibera X.X.XX. n. 22 del 13/01/2021).
7.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché collaboratore dell’operatore economico concorrente. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
È esentato dall’obbligo del sopralluogo il Promotore.
8. REQUISITI GENERALI
8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
In particolare, sono esclusi dalla gara gli operatori economici:
• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
• che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
8.2 I predetti requisiti generali, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di GEIE, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta.
Nel caso di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso
articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara).
La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice deve essere pertanto resa anche per tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza) dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest’ultimo caso, indicando la data di cessazione.
Tale dichiarazione deve essere resa da parte di tutti i concorrenti, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, mediante il Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.” o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
9. REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara nell’ambito della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Resta inteso che, a termini di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi dell’art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e
dall’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
I concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia.
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
L'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso di:
• iscrizione presso la competente Camera di commercio industria e artigianato, ovvero, se impresa non italiana con sede legale in uno Stato dell’Unione europea, in analogo registro professionale o commerciale di tale Stato, per le attività oggetto di affidamento.
Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell’UE o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
• dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
9.2 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
L'operatore economico, a pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, comma 8, del Codice e 95, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., deve:
a) essere in possesso di un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell'investimento (IVA esclusa) previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 180.000,00 IVA esclusa;
b) essere in possesso di un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento (Iva esclusa) previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 90.000,00 IVA esclusa;
c) aver svolto, negli ultimi cinque anni (anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017), servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento (IVA esclusa) previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad Euro 90.000,00 IVA esclusa;
d) aver svolto, negli ultimi cinque anni (anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017), almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto) per l'intervento (IVA esclusa) ovvero non inferiore ad Euro 48.000,00 IVA esclusa;
In alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), è possibile incrementare i requisiti previsti ai punti a) e b) nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto dal punto b) può essere dimostrato, in alternativa, anche attraverso il patrimonio netto.
La comprova dei requisiti sub a) e b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando di concessione, corredati di nota integrativa;
• per le imprese individuali ovvero per le società di persone mediante il Modello Unico Irpef o Dichiarazione IVA di ultima presentazione.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente concedente.
La comprova dei requisiti sub c) e d) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizio iniziato in epoca precedente al periodo sopra individuato verrà presa in
considerazione la sola quota di prestazioni eseguita nel predetto intervallo temporale. Nel caso di servizi ancora in corso al momento della pubblicazione del bando di concessione, verrà presa in considerazione la sola quota di prestazioni eseguita nell’intervallo temporale di riferimento.
Nel caso in cui il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti ai precedenti punti devono essere posseduti dal R.T.I. o Consorzio, nel suo complesso.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
9.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per progettazione ed esecuzione lavori nelle categorie e classifiche di cui al precedente art. 3 del presente Disciplinare.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. L’attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell’offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.
N.B.: ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
• certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l’esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all'art. 3 del presente Disciplinare
con classifica pari o superiore alla III. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure dal documento originale di certificazione di qualità;
• valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, avente ad oggetto settori di attività comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato, in corso di validità, di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2, del Codice l’Amministrazione accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Tenuto conto della natura della presente procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifica richiesta dalla presente procedura o qualora, pur in possesso di SOA per costruzione e progettazione, non soddisfino tramite il proprio staff tecnico i requisiti per la progettazione di cui al presente Disciplinare, le stesse dovranno indicare o associare – già in sede di offerta – anche uno o più soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lettere da a) a f), esercenti, conformemente a quanto previsto dall’ art. 3, lettera vvvv), del Codice, una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53 , co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
9.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
I soggetti qualificati per la progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 8 del presente Disciplinare;
2) iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
3) possesso dei pertinenti requisiti previsti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 e, conformemente a quest’ultimo, i concorrenti che siano raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura;
4) Capacità tecnica e professionale: avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di opere indicate nella Tabella di cui all'art. 3 del presente Disciplinare e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta: l’oggetto dell’incarico, la descrizione della prestazione - specificandone le relative categorie ed ID opere - la durata, l’importo lavori (IVA esclusa), gli estremi identificativi dell’operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria, sia dalla/e mandante/i.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si rinvia alle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Per la comprova, si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2012- 2021), ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l’indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, dell’importo dei lavori riferito alla categoria e ID (ex classe e categoria) nella quale è stata svolta la singola
prestazione, della data dell’esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare i predetti requisiti di capacità tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
5) Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
10. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
10.1 I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 8, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui all’art. 9.1 devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta e, quindi:
a. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c. in caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
10.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti ai precedenti punti 9.2, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, fermo restando che ciascuno di essi possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui ai precedenti punti
a) e b).
La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna società componente il RTI e il consorzio (costituito ovvero costituendo) mediante la compilazione del DGUE in formato elettronico. In caso di RTI costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti, l’elenco dei principali servizi dovrà essere presentato dalle società che ne prendono parte e che hanno dichiarato la rispettiva percentuale/parte di requisito.
Quanto ai requisiti di esecuzione dei lavori, la qualificazione SOA di cui all’art. 9.3 deve essere posseduta dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.
N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE devono dichiarare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
La certificazione del sistema di qualità aziendale, di cui all’art. 9.3, deve essere posseduta in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario: da tutti gli operatori economici raggruppati che eseguiranno i lavori.
La certificazione del sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, di cui all’art. 9.3 deve essere posseduta almeno dall’impresa mandataria, dalla consorziata principale ovvero dal consorzio.
10.3 Con riguardo ai requisiti per la progettazione, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il requisito di cui all’art. 9.4 n. 4) del precedente paragrafo deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria, sia dalla/e mandante/i.
10.4 Alla luce della sentenza CGUE del 28/04/2022 (c-497/20), che ha dichiarato non conforme al diritto europeo (in particolare, all’art. 63, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE) l’art. 83, comma 8, terzo capoverso, del Codice, non trova applicazione la disposizione secondo cui “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dall’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, in conformità all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 inserendo la relativa documentazione nella busta “A – Documentazione amministrativa”.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l’avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 89 del Codice e del presente disciplinare e a condizione che l’impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I./consorzio.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 89, comma 5).
Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8).
La stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento, pena la risoluzione del contratto d’appalto (art. 89, comma 9).
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, c. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
• è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie;
• l’ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
• non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di una impresa concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
• non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
12. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
In ordine alla disciplina del subappalto si rimanda a quanto indicato all’art. 174 del Codice.
13. CAUZIONI E GARANZIE
13.1 L'offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari 2% (due per cento) del valore stimato del contratto e, precisamente, di importo pari ad € 358.891,00 ,00 euro;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
13.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sul conto corrente dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN intestato alla Tesoreria del comune di Rozzano presso Monte dei paschi di Siena, Agenzia di Rozzano, XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
➢ In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
➢ Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’operatore economico dovrà:
1) acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito,
quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
2) allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
13.3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve segnalare nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti, corredata da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.
La predetta garanzia dovrà essere stata costituita prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
13.4 I concorrenti devono anche costituire, ai sensi dell’art. 183, c. 13, primo periodo, del Codice, una cauzione di importo pari ad € 60.028,26 euro corrispondente al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal Progetto di Fattibilità posto a base di gara, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Tale ultima cauzione non è riducibile. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto. Tale cauzione è costituita e prodotta con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.
13.5 I concorrenti devono altresì produrre l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la fase gestionale e manutentiva dell’opera e a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tali obblighi contrattuali (anche a termini dell’art. 183, c. 13, terzo periodo, del Codice), da prestarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell’opera, o di parte di essa, e con validità minima biennale, per un importo pari al 10% dell’importo biennale di gestione come previsto nel PEF. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione ogni 2 anni, adeguandone l’importo, sino alla scadenza del Contratto.
Anche le dichiarazioni di impegno di cui sopra devono essere rilasciate da un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice e prodotte con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.
13.6 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 28, comma 1, dello Schema di Convenzione posto a base di gara.
Sono dovute le ulteriori garanzie previste nello Schema di Convenzione – art. 27 – posto a base di gara.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L'offerta dovrà essere redatta e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale SINTEL. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo di detta piattaforma. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2022 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma SINTEL, come risultante dai log del sistema.
La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. g) e h), 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 65, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà nell’ambito della procedura di affidamento di che trattasi devono essere rese in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale del dichiarante.
Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l’offerta, entro il termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti BUSTE TELEMATICHE, provvedere al caricamento (upload) in piattaforma:
a) della busta telematica “A - Documentazione amministrativa”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dal presente Disciplinare di gara;
b) della busta telematica “B - Offerta tecnica”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi all’offerta tecnica previsti dal presente Disciplinare di gara;
c) della busta telematica “C - Offerta economica e Temporale”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip” contenente tutti i file relativi all’offerta economica previsti dal presente Disciplinare di gara.
N.B.: tutti i file contenuti nelle buste telematiche dovranno essere in formato “.pdf” e firmati digitalmente con le modalità di sottoscrizione indicate nel presente Disciplinare. Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.
Qualora lo ritenga necessario, l’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova).
Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un’offerta già pervenuta nei termini; oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la presentazione dell’offerta.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. b), del Codice. Fermo restando quanto indicato all’art. 79, co. 5-bis, del Codice, il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
I concorrenti esonerano l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare, ivi compreso il DGUE:
• sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
• ai sensi dell’art. 47, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
• devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 48, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione sui siti informatici di cui al precedente art. 2; l’operatore economico li può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Qualora siano prodotti documenti che compongono l’offerta sottoscritti da un procuratore generale o speciale, l’operatore economico deve allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
La mancata separazione dei file relativi all’offerta economica da quelli dell’offerta tecnica e della documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all’offerta economica e temporale, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
La busta telematica “A - Documentazione amministrativa”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip”, contiene, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la documentazione amministrativa prevista ai seguenti successivi punti.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello di cui all’allegato “Modello 1 – Domanda di partecipazione” e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente e, in caso di
partecipazione in forma di RTI, consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, GEIE costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, da tutti gli operatori economici facenti parte del RTI concorrente, sia esso costituendo o costituito, del consorzio, del GEIE o dell'aggregazione di imprese (e, quindi, anche dall’operatore incaricato della progettazione nel caso in cui lo stesso sia componente del RTI concorrente).
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del consorzio medesimo e da tutte le imprese indicate quali concorrenti. La Domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00: copia scansionata della relativa ricevuta deve essere prodotta, unitamente agli altri documenti, nella busta telematica “A - Documentazione amministrativa”.
Con tale documento il concorrente:
a) dichiara la forma, singola o plurisoggettiva, nella quale partecipa alla procedura per l’affidamento della presente concessione;
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, indica e dichiara:
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo assunto da ciascun operatore facente parte del raggruppamento;
- a quale degli operatori economici facenti parte del raggruppamento è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza;
- la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale;
c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, indica e dichiara:
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo che ciascun operatore economico assumerà all’interno del raggruppamento;
- l’operatore economico che sarà designato quale mandatario e l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’operatore economico mandatario;
- la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assumerà nella ripartizione dell’oggetto contrattuale;
- l’impegno a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese;
d) dichiara che i soggetti del RTI non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
e) dichiara, ai fini della progettazione:
a. di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e di essere in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;
oppure
b. di non essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione, oppure di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione ma di non essere in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;
f) dichiara, ai fini della progettazione:
a. di avvalersi di proprio staff tecnico di progettazione e indica (nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine) i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria relativi al contratto, indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
oppure
b. di avvalersi di progettisti che partecipano al RTI per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine), indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
oppure
c. di avvalersi di progettisti esterni qualificati per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine), indicando altresì il nominativo e la
qualifica della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;
g) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
h) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure
dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso, il concorrente indica puntualmente nell’ambito della propria offerta tecnica le eventuali parti dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice. L’Amministrazione si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
i) indica l’indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.
16.2 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il D.G.U.E. va compilato esclusivamente in forma elettronica, utilizzando il Modello 2 – D.G.U.E. – all’uopo predisposto-.
Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito all’interno della documentazione amministrativa.
Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.
N.B.: il DGUE deve essere redatto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da tutti gli operatori economici che dovessero partecipare alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Per ciascuna ausiliaria, dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista al successivo articolo 16.9 del presente disciplinare.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, c. 1 e c. 2, del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, c. 3, del Codice.
Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, c. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, c. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 e 2, del Codice.
Tale dichiarazione, dovrà essere resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva”, allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare compilando quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale.
Nella Parte II – sezione A, punto 2), è, altresì, dichiarato il possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dell’appalto.
Sezione B
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria del presente Disciplinare.
Sezione C
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica.
Sezione D
Tale sezione deve essere compilata, in quanto per la partecipazione alla presente gara è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e XXXX, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento: anche dall’impresa ausiliaria;
- nel caso di progettazione svolta da progettista associato o indicato, anche dal progettista per l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del Codice mediante compilazione delle relative parti del DGUE; i requisiti inerenti alla progettazione di cui all’art. 9.4 sono attestati con le modalità ivi previste.
16.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Ciascun concorrente, utilizzando il “Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa”, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con le quali dichiara:
1. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta;
2. di aver preso piena conoscenza del disciplinare di gara, della Bozza di Convenzione, dell’intera Proposta formulata dal Promotore e di tutta la documentazione posta a base di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;
3. di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione formante la lex specialis e di essere a conoscenza che con il contratto si considerano trasferiti all’aggiudicatario i rischi indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla Proposta avanzata dal Promotore;
4. di aver preso piena conoscenza dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni contrattuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, e che le prestazioni contrattuali offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
5. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
6. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalla normativa vigente e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di
aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di esecuzione del contratto;
7. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
9. (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative): che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
10. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia): di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e a comunicare all’Amministrazione la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 “diritto di accesso dell’interessato” e di altri diritti;
12. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso dalla procedura a evidenza pubblica per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
14. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente contratto;
15. di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti in vigore nella località in cui si svolge l’affidamento e per il tempo di durata del contratto;
16. di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL, se dovuta Cassa Edile, e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
17. (In caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 xxx, x. 0, xxx xxx X.X. 00 marzo 1942, n. 267):
- (dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da cui è stato rilasciato;
- (dopo il decreto di apertura) di indicare, ad integrazione di quanto contenuto nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato,
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
N.B.: Ai sensi dell'art. 95, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019, il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
18. che i progettisti incaricati delle attività di progettazione sono elencati nella domanda di partecipazione;
19. (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e sia in possesso dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare) il possesso dei requisiti di progettazione di cui all’art. 9.4 del presente Disciplinare.
Le suddette dichiarazioni integrative dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna impresa componente del RTI costituendo o costituito, consorzio ordinario di concorrenti costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del
Codice, GEIE costituito o non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, nonché, in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici; dovranno essere rese e sottoscritte altresì, in caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria per i punti di propria competenza.
16.4 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. N.B.: le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese tramite la compilazione del Modello 1-ter “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.”.
Ciascun concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)”, dichiari l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice per tutti i sopra citati soggetti, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara e ne dichiari inoltre tutti i seguenti dati identificativi:
- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;
- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.
L’elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è riportato nell’art. 80, comma 3 del Codice e nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva” allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
16.5 DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI COMPONENTI LO STAFF TECNICO DEL CONCORRENTE
Nel caso in cui il concorrente svolga le attività di progettazione mediante il proprio staff tecnico, è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta digitalmente, con cui i professionisti componenti lo staff tecnico dichiarano di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Qualora i soggetti dichiaranti non siano in possesso della firma digitale, le dichiarazioni potranno, previa sottoscrizione olografa da parte del dichiarante, essere firmate digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente.
16.6 DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA INDICATO O ASSOCIATO
Nel caso in cui le attività di progettazione siano svolte da progettista indicato o associato, il concorrente allega la dichiarazione del progettista, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato “Modello 4 – Dichiarazione del progettista”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, con cui il progettista indicato o associato dichiara:
a) di prendere parte alla procedura in qualità di componente del RTI concorrente oppure di professionista indicato in sede di offerta;
b) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c) di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;
d) di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al contratto oggetto di affidamento, in vigore nella località in cui si svolge il contratto e per il tempo di durata dello stesso;
e) di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;
f) di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
g) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall’art. 1, l. n. 266/2002;
h) di possedere i pertinenti requisiti stabiliti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;
i) di possedere il requisito di progettazione di cui all’art. 9.4 n. 4) del presente Disciplinare;
j) di indicare gli estremi identificativi del soggetto responsabile dell’incarico e l’iscrizione presso il competente Ordine professionale;
j) di essere a perfetta conoscenza della Proposta formulata dal Promotore, del Progetto di Fattibilità posto a base di gara e di tutta la documentazione di gara e di non aver eccezione alcuna con riguardo agli importi e ai valori indicati dal bando integrale di gara e di essere consapevole e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutti gli impegni e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello Schema di Convenzione;
k) di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, dei luoghi ove andranno eseguite le prestazioni e che le prestazioni offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
m) di indicare i nominativi dei professionisti personalmente responsabili con specificazione delle relative qualificazioni professionali, del coordinatore per la sicurezza e della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
n) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, che è prevista la presenza, quale progettista, di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza e ne indica i dati identificativi e gli estremi di iscrizione al competente Ordine professionale.
16.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente deve inserire nella busta telematica “A - Documentazione amministrativa” anche i seguenti documenti:
1. documento attestante la garanzia provvisoria in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente articolo 13 del presente Disciplinare, secondo le modalità e i contenuti ivi previsti;
2. documento attestante la cauzione di cui all’art. 183, comma 13, primo periodo, del Codice, richiesta dal precedente articolo 13 del Disciplinare, non riducibile, sottoscritta e prodotta con le modalità ivi indicate;
3. dichiarazione di impegno di un garante, sottoscritta e prodotta secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la fase gestionale e manutentiva dell’opera (anche a termini dell’art. 183, c. 13, terzo periodo, del Codice);
4. copia scansionata della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, in corso di validità, avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
5. per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, di cui al precedente articolo 13.3 del disciplinare: copia scansionata delle certificazioni possedute, in corso di validità, che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, legittimano la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
6. copia scansionata dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le categorie e classifiche specificate all'art. 3 del presente disciplinare di gara; l’attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell’offerta, validità che dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto;
7. copia scansionata del documento relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciato da soggetti accreditati, in corso di validità, per l’esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all’art. 3 del presente disciplinare, in quanto ciascuna di classifica superiore o pari alla III, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
8. dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’impegno ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate per l’espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara, se dovute e da quantificare in fase di aggiudicazione. Tali spese dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione nella misura già determinata di 18.000 per assistenza al rup, anche in fase esecutiva, 2.400 per commissione di gara nonché per l’incentivo dovuto, ai sensi dell’art. 113 comma 4, da determinare.
9. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. Nel caso di concorrente raggruppato o associato o di ricorso all’avvalimento, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, impresa ausiliaria, etc). Nota: il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema AVCPass sul portale dell’ANAC (nella sezione “Servizi Online → AVCPass” all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), previa registrazione dell’operatore economico.
Utili indicazioni possono essere reperite nelle “FAQ AVCPass” all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxx blici/FaqAvcpass
Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema AVCPass e ottenuto in formato pdf, dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dai soggetti autorizzati ad impegnare le imprese a cui il PASSOE si riferisce.
È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.
Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, l’Amministrazione procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.
In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, il Comune procederà con l’esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento;
10. ricevuta di pagamento, al caso scansionata, del contributo a favore dell’ANAC: i concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera dell’Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) nella sezione “contributi in sede di gara”.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005;
11. ricevuta attestante il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, relativa all'istanza di partecipazione alla procedura;
12. Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore generale o speciale del concorrente: copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;
13. solo in caso di AVVALIMENTO: documenti e dichiarazioni indicate nel successivo articolo 16.9 del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda;
14. solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri: documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara.
15. Attestazione di avvenuto sopralluogo.
16.8 DOCUMENTI E DICHIARAZIONI PER I CONCORRENTI ASSOCIATI E CONSORZIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copie scansionate dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della capofila;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ciascun operatore assume nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- copie scansionate dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di consorzio stabile, copia scansionata della delibera dell’organo deliberativo dalla quale risulti la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” del/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune;
- il legale rappresentante dell’organo comune indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle
prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del capogruppo e domanda di partecipazione, di cui al “Modello 1– Domanda di partecipazione”, presentata da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà produrre:
1) nel proprio D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”, la Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)” della Parte II, debitamente compilata con la dichiarazione di volere ricorrere all’avvalimento, l’indicazione della denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
2) copia scansionata del contratto di avvalimento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) la durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata;
3) copia scansionata dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria stessa;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria, tramite il “Modello 5 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria”, con la quale costui “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia” (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e di obbligarsi, nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell’istituto dell’avvalimento, per tutta la durata dell’appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento;
- di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell’art. 45 del Codice;
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del “D.G.U.E.” e, anche ad integrazione del DGUE stesso, dichiara altresì i seguenti dati:
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
• solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
• non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
• numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
• codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
• codice impresa della Cassa Edile;
5) D.G.U.E. in formato elettronico dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
dell’ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
6) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da altra persona dotata di poteri di firma) dell’impresa ausiliaria, (preferibilmente mediante compilazione del “Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa” il quale “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)” dichiari quanto previsto al paragrafo “Dichiarazioni integrative” del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda, per i punti di competenza per l’impresa ausiliaria;
7) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice dell’impresa ausiliaria (preferibilmente mediante l’utilizzo del “Modello 1-ter - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”), resa con le stesse modalità già indicate nello specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda;
8) PASSOE in cui l’ausiliaria tramite il sistema AVCpass deve provvedere a compilare la componente di propria competenza, indicando il relativo ruolo svolto.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"
La busta telematica "B – Offerta tecnica", costituita da una cartella compressa in formato ".zip", contiene a pena di esclusione i documenti relativi all'offerta tecnica.
In particolare, l’offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l’aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:
- le modalità di esecuzione del servizio di gestione delle opere realizzate, come precisato nel Progetto di Fattibilità e nella documentazione posta a base di gara;
- i lavori che l’aggiudicatario si impegna ad eseguire, descritti con la maggiore chiarezza possibile, di cui al Progetto di Fattibilità posto a base di gara;
- gli eventuali ulteriori elementi offerti riguardanti interventi eseguibili sull’opera e il servizio di gestione, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto nella documentazione posta a base di gara.
La suddetta busta telematica dovrà contenere:
• il progetto definitivo relativo agli interventi oggetto di affidamento, redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, predisposto tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 19, completo della relazione utile a dimostrare il rispetto del principio di invarianza idraulica e delle specifiche tecniche e degli elementi contenutistici recati dalla documentazione a base di gara. Tale elaborato potrà recare anche elementi di miglioramento del Progetto di Fattibilità posto a base di gara. Sul punto, si puntualizza che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera non possono tradursi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto. Le verifiche tutte della rispondenza del Progetto di Fattibilità allo stato dei luoghi sono a totale ed esclusivo onere dei concorrenti, i quali dovranno altresì effettuare, in fase di elaborazione dell’offerta, tutte le verifiche necessarie all’esecuzione del contratto, nessuna esclusa, comprese quelle presso gli organi autorizzativi che rimangono a esclusivo costo, onere e rischio dei concorrenti; eccetto quanto previsto dal presente Disciplinare in tema di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in caso di esercizio della prelazione da parte del Promotore, nessun onere o costo o rimborso spese per la progettazione delle opere o qualsivoglia altra prestazione professionale verrà riconosciuto ai partecipanti alla presente procedura di gara, in relazione a quanto presentato in sede di offerta (nei confronti dell’aggiudicatario, il compenso per lo sviluppo del progetto definitivo presentato in sede di offerta deve intendersi incluso nel corrispettivo relativo alla complessiva attività di progettazione);
• una relazione sulla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (di massimo 30– trenta – pagine) contenente:
- un Piano di Gestione delle opere, in linea con le attività previste nella documentazione afferente la gestione e posta a base di gara, contenente la dettagliata specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione - ivi incluso un piano delle risorse umane che si intende destinare alla gestione dell’opera (profili professionali, mansioni, responsabilità) -, dei relativi standard quantitativi;
- un Piano di manutenzione, recante gli obblighi assunti con riferimento alla manutenzione ordinaria, straordinaria. Il Piano di manutenzione dovrà esplicitare le modalità finalizzate a conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza, il valore economico e i costi di utilizzazione e manutenzione
delle opera, anche con riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati; in tale documento dovranno altresì essere resi noti i riferimenti delle risorse tecniche che si occuperanno della gestione e della manutenzione delle opere oggetto di intervento;
• una relazione tecnica di massimo 15 (quindici) pagine, volta a illustrare in modo sintetico
– e redatta con paragrafi distinti con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione tecnica di cui al successivo articolo – le proposte progettuali e gestionali che si intendono avanzare mediante miglioramenti al Progetto di Fattibilità posto a base di gara.
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere presentati in lingua italiana.
Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica “B - Offerta Tecnica”, non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica “C - Offerta Economica e Temporale”. In particolare, si segnala che, a pena di esclusione dalla gara, gli articoli dello Schema di Convenzione prodotti dai concorrenti non dovranno contenere alcun riferimento agli aspetti quantitativi dell’offerta che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario e nell’offerta economico temporale di cui alla Busta telematica “C – Offerta Economica e Temporale".
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE" La busta telematica “C - Offerta Economica e Temporale”, costituita da una cartella compressa in formato “.zip”, contiene, a pena di esclusione, i documenti relativi all’offerta economica, la quale per la presente procedura di affidamento è così composta:
1) Offerta economica del canone annule di concessione;
2) Riduzione del tempo di concessione.
3) Sconto percentuale offerto ai residenti a Rozzano.
Per effettuare il caricamento dell’offerta economica vera e propria, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nella busta telematica:
a) PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti indicati dall’art. 183, co. 9, del Codice.
Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e deve fornire la specificazione delle caratteristiche economiche delle prestazioni oggetto di offerta.
L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario. Tale documento deve necessariamente tener conto pure dei seguenti profili:
i. i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario dell’investimento (con l’indicazione dell’imposta applicabile);
ii. il quadro economico generale dell’investimento che l’aggiudicatario dovrà sostenere;
iii. le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, ecc.);
iv. l’ammontare complessivo dell’investimento (evidenziando la quota relativa agli oneri per la sicurezza);
v. il piano di ammortamento;
vi. lo schema di ripartizione temporale dell’investimento e dell’utilizzo delle fonti di copertura;
vii. il conto economico di previsione;
viii. il preventivo finanziario;
ix. il prospetto dei contributi previsti da incamerare.
In aggiunta a quanto sopra, si precisa che il Piano economico finanziario da produrre in sede di offerta, oltre a dover indicare i flussi di cassa previsti e il calcolo del valore attuale netto dell’investimento, dovrà specificare, tra l’altro, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’art. 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal Progetto di Fattibilità posto a base di gara, e ciò anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 183, c. 15, ultimo periodo del Codice.
b) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE predisposta secondo il “Modello 6 – Offerta economica e temporale” allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, indicando i valori offerti in relazione ai seguenti elementi economici e quantitativi:
b.1) un rialzo percentuale da applicare al canone annuo posto a base di gara per tutta la durata dell’affidamento, che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune. L'importo del canone di disponibilità annuo posto a base di gara è quantificato come da
documenti allegati al presente Disciplinare;
b.2) riduzione della durata della Concessione da indicare alla luce della durata della stessa posta a base di gara come da proposta del Promotore;
b.3) la percentuale di riduzione, in cifre e in lettere, da applicare al prezzo della prenotazione dei campi di padel per i cittadini residenti nel Comune di Rozzano; percentuale di sconto, posto a base di gara per tutta la durata dell'affidamento. L'importo della prenotazione dei campi di padel è quantificato come da allegati al presente Disciplinare;
I valori offerti di cui alla precedente lett. b) costituiscono gli elementi che verranno presi in considerazione ai fini del punteggio economico e temporale, secondo quanto indicato nel successivo articolo 19 del presente disciplinare.
Nel “Modello 6 – Offerta economica e temporale”, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all’intera durata contrattuale.
In caso di discordanza tra l’offerta economica e quanto indicato all’interno del PEF, sarà preso in considerazione quanto indicato all’interno del PEF ai fini dell’attribuzione del punteggio. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell’offerta rese all’interno dell’offerta economica.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità indicate dal presente disciplinare per la sottoscrizione della domanda.
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi della normativa vigente.
punteggio massimo
La Commissione giudicherà le offerte ammesse alla gara attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle seguenti componenti:
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica e temporale | 20 di cui |
- Elementi di natura quantitativa ed economica | 14 |
- Elementi di natura temporale | 6 |
Totale | 100 |
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per essa intendendosi l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alla componente tecnica e di quello attribuito alla componente economica e temporale dell’offerta, secondo quanto di seguito previsto.
Più in particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata col metodo aggregativo-compensatore di cui alla Parte VI, art. 1, delle Linee Guida ANAC n. 2.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
ove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda sia i criteri B), C) e D) di valutazione dell'offerta tecnica e sia dell'offerta economica e temporale attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’Amministrazione, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara;
b) per quanto riguarda i criteri A) e E) di valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio è attribuito in base ai punteggi fissi e predefiniti che, saranno attribuiti o non attribuiti, in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell’oggetto della gara. Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), l’aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)
Le offerte tecniche sono valutate in considerazione del contenuto della documentazione presentata dai concorrenti nella busta telematica “B – Offerta tecnica” e con riferimento a quanto richiesto nella documentazione posta a base di gara, sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:
A) migliore classe energetica in grado di garantire l'efficientamento energetico dell'edificio esistente ad uso spogliatoio (max 25 punti)
- classe A++ : 25 punti;
- classe A+: 15 punti;
- classe A: 9 punti;
- classe energetica inferiore alla A: 0 punti
B) aumento del numero di ore, in cifre e in lettere, offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione delle scuole per anno scolastico per più di 160 ore previste nella Proposta (max 13 punti)
C) aumento del numero di ore, in cifre e in lettere, offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione dei centri estivi per più di 30 ore previste nella Proposta (max 13 punti)
D) aumento del numero di ore, in cifre e in lettere, offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione dei disabili e/o associazioni del territorio per più di 40 ore previste nella Proposta (max 13 punti)
E) Impegno ad assumere la cura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberature adiacenti il centro sportivo compreso fra il parcheggio di via Venezia ed il cavalcavia di via Roma, compresa pulizia del parcheggio di via Venezia con anche rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti abbandonati (16 punti);
19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE La valutazione dell’offerta economica e temporale avviene per ciascun elemento di seguito elencato:
A. Elementi di natura quantitativa ed economica (max 20 punti)
A.1 Percentuale di rialzo, in cifre e in lettere, del canone, posto a base di gara per tutta la durata dell’affidamento, che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune. L'importo del canone di disponibilità annuo posto a base di gara è quantificato come da documenti allegati al presente Disciplinare (max 10 punti);
A.2 Percentuale di riduzione, in cifre e in lettere, da applicare al prezzo della prenotazione dei campi di padel per i cittadini residenti nel Comune di Rozzano; prezzo, questo, posto a base di gara per tutta la durata dell'affidamento. L'importo della prenotazione dei campi di padel è quantificato come da allegati al presente Disciplinare (max 4 punti);
B. Elementi di natura temporale: tempistica di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’opera (max 10 punti):
B.1 Riduzione della durata della concessione da indicare in numero di mesi ( max 6 punti)
In relazione alla riduzione della durata della concessione alla a ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente (Vi) secondo i seguenti criteri:
- alla percentuale di ribasso temporale più alta (Tmax) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- alla percentuale di ribasso temporale (Ti) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l’applicazione della seguente formula:
Vi = 1 * Ti/Tmax essendo:
(Tmax) = percentuale di xxxxxxx xxxxxxx,
(Ti) = percentuale di ribasso offerto dall’iesimo concorrente.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte che rechino l’indicazione di offerta meno vantaggiosa per il Comune rispetto a quanto posto a base di gara.
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica e temporale, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.
Poiché la piattaforma ARIA SINTEL non consente l’inserimento dell’offerta economica indicando tutti e tre criteri sopra previsti sulla piattaforma nel campo offerta economica si dovrà indicare il valore 0,01.
Per la valutazione dell’offerta economica si farà riferimento a quanto offerto nel modello 6 “offerta economica” esteso a tutti i criteri sopra indicati con le lettere A1, A2 e B1.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si precisa che quali misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, è fatta riserva di prevedere lo svolgimento delle sedute pubbliche attraverso sistemi di videoconferenza oppure, in conformità all’art. 58 del Codice, mediante la gestione delle stesse in modalità interamente telematica anche in assenza del pubblico.
La prima seduta avrà luogo il giorno 3 novembre 2022, alle ore 10,00.
La prima seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso telematico.
Parimenti le successive sedute, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Inoltre, il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) promuovere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, al quale conseguono gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice.
Successivamente, la stazione appaltante procederà ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
Il Comune pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del Codice.
22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica successiva – fatta salva l’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all’inizio dell'articolo 20 – nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso telematico pubblicato sul profilo web istituzionale della Committenza, procederà:
- all’apertura delle buste telematiche B contenenti le Offerte tecniche dei concorrenti ammessi e alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto;
- alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- agli adempimenti e alle determinazioni di competenza.
In una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, la Commissione procederà:
- alla valutazione di conformità della documentazione presentata all’interno di ciascuna busta telematica “B - Offerta tecnica” rispetto a quanto prescritto dal presente disciplinare;
- all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti punti del presente Disciplinare.
Successivamente, in una o più sedute pubbliche – fatta salva l’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all’inizio dell'articolo 20 - nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso telematico pubblicato sul profilo web istituzionale della Committenza, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva - fatta salva l’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all’inizio dell'articolo 20 - la Commissione procederà a completare la procedura telematica provvedendo:
a) all’apertura della busta telematica C contenete l’Offerta economica e temporale;
b) a verificare la corretta presentazione di tale offerta, alla valutazione e ad attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19;
c) all’individuazione dell’unico parametro numerico finale, ottenuto sommando i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e temporale relativi a ciascun concorrente, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e temporale e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e temporale e per l’offerta tecnica, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio in seduta pubblica.
d) a redigere, quindi, la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti e ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
ad individuare le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, a chiudere la seduta pubblica e a darne comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23;
f) se in base a elementi specifici una o più offerte appaiono anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, co. 6, del Codice, a chiudere la seduta pubblica e a darne comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23;
g) qualora l’offerta prima in graduatoria non superi la soglia di anomalia e non si presenti alcun caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, a formulare proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di cui al punto 24.
La Commissione redigerà uno o più verbali delle operazioni svolte.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economica e temporale, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP (il quale procederà come previsto all’art. 76, comma 5, lett. b del Codice) i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica e temporale dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo e la riduzione temporale in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, x. 0, xxxx. x), xxx Xxxxxx, xx xuanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, x. 0, xxxx. x) x x), xxx Xxxxxx, xx xuanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
N.B.: il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l’offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica dopo la riparametrazione.
24. AGGIUDICAZIONE, DIRITTO DI PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi dell’art. 22 del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12, del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:
i. richiedere, ai sensi dell’art. 85, c. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;
ii. effettuare ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice – laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta – la valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d), del Codice. È facoltà del Comune procedere con la predetta verifica, contemporaneamente, in capo a più operatori economici.
L’organo competente del Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5, e 33, c. 1, del Codice, provvede all’aggiudicazione.
A decorrere dall’aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.
Se il Promotore non risulta aggiudicatario, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, pertanto, il contratto verrà aggiudicato in favore del Promotore alle condizioni offerte dall’aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice, ai sensi del quale: “L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.
Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti indicati nel citato comma 9 dell’art. 183 del Codice, così come risultanti dalla documentazione del Promotore agli atti di gara.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata
neppure a quest’ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra descritte, scorrendo la graduatoria.
Per quanto riguarda le verifiche antimafia, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all’acquisizione della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Salvo nell’ipotesi in cui emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’informativa liberatoria provvisoria consentirà la stipulazione del contratto, nonché l’approvazione e autorizzazione degli eventuali subcontratti, sotto condizione risolutiva. Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia dovranno essere completate entro i successivi sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011, il Comune procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del Codice, avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto e secondo quanto previsto dall’art. 32, co. 8, del Codice, come modificato dal
d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020.
Il contratto sarà stipulato con atto notarile con spese a carico del concessionario.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020:
- considerato che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, il mancato rispetto del termine, qualora imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore stesso dalla presente procedura;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza indugio dal Comune e opera di diritto.
Resta inteso che qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, il Comune potrà procedere ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa.
È facoltà del Comune dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del Codice, e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, c. 3, lett. c-bis), del Codice.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, il RUP richiede all’aggiudicatario di far pervenire, a pena di revoca/annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) xxxxxx documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva;
b) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
c) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione;
d) eventuali altri documenti richiesti.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità e gli ulteriori costi di cui al precedente articolo 16.7 – n.8. L’Amministrazione comunicherà all’aggiudicatario le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua stipulazione e registrazione nonché alla sua esecuzione.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto, mentre per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia verrà svincolata tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136. Per effetto della D.G.R. n. XI/5408 del 25/10/2021, l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo del Committente e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Nei casi di cui all’art. 110, c. 1, del Codice e salvo quanto ivi previsto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
Xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna dei lavori, il progettista trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
25. AVVERTENZE GENERALI
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, comportano l’escussione della cauzione provvisoria.
Si precisa che:
- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente;
- il Comune si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- il Comun si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso la documentazione di gara è possibile proporre xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla pubblicazione del bando di gara, e ciò a termini del d.lgs. n. 104/2010.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, Milano.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per
le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
28. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che alla documentazione di gara allegata, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.
Rozzano
Il Dirigente /RUP
arch X. Xxxxxxxxx
PANZARINO
(documento firmato digitalmente) XXXXXXX
XXXXXXXX 26.07.2022
08:23:40
GMT+01:00