Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 08-10-2019
Messaggio n. 3634
OGGETTO: Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013 (decreto interministeriale 14 febbraio 2014). Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio
1. Premessa
In attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto 14 febbraio 2014, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando – tra l’altro – nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio (cfr. la circolare n. 78/2014 e i messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014).
2. Generalità
L’articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.
Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso.
retribuzione annua del lavoratore € 40.000,00 (comprensivi del premio); premio corrisposto € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
tetto al 2,47% = € 988,00;
percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato[1]:
entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di lavoro[2], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
totale sulla quota del lavoratore[3].
La concreta fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
3. Istruzioni operative
3.1. Datori di lavoro non agricoli
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), e delle modalità già indicate nel messaggio n. 7978/2014.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
3.2. Datori di lavoro iscritti alla gestione ex Enpals
Per il recupero delle somme spettanti, i datori di lavoro già ammessi allo sgravio si atterranno alle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3.1.
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate sui flussi UniEmens riferiti alle matricole con cui vengono assolti gli obblighi contributivi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 154/2014.
3.3. Datori di lavoro agricoli
3.4. Datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno compilare il flusso UniEmens-ListaPosPA utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti in servizio ovvero l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l’indicazione del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in
<AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).
Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica lo sgravio contributivo è così articolato:
entro il limite massimo di 23,80 punti percentuali per gli iscritti alle Gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 punti percentuali per gli iscritti alla Gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo stesso è pari
all’8,85% per la gestione CPDEL, CPS, CPI; all’8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e all’Assicurazione Sociale Vita.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio.
Il Direttore Generale Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
[1] Con riguardo alla generalità dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals si rimanda, per ciò che concerne la retribuzione da considerare ai fini della determinazione dell’importo del beneficio aggiuntivo, a quanto già previsto nel messaggio n. 7978/2014 e si ricorda che il contributo di solidarietà - previsto con riferimento ai lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, del D.lgs n. 166/1997) – non è oggetto di sgravio (sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore).
[2] Si ricorda che la riduzione di 25 punti percentuali dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che sono tenute a versare la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (pari allo 0,30%) di cui all’articolo 25, comma 4, della L. n. 845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI e la quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo. Inoltre il contributo addizionale ASpI (pari all’1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012. Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lo sgravio sarà applicato, innanzitutto, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle contribuzioni assistenziali; in relazione ai tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995 lo sgravio dell’aliquota datoriale è del 25% (e non del 25,81%).
[3] Si ricorda che lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS (art. 9 della L. n. 407/1990) e all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter del
D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 45.530,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.794,00). Si ricorda, inoltre, che in relazione ai tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995 lo sgravio è del 9,89%.