Polizza di Assicurazioni di Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali
Lotto n˚ 3
Capitolato Speciale
Polizza di Assicurazioni di Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali
Stipulata tra:
Comune di Capannori Xxxxxx Xxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (XX)
e
[Nome Società]
Via..............................
Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
Effetto: dalle ore 24.00 del 30.06.2018
Cessazione: alle ore 24.00 del 30.06.2020 –
Scadenza anniversaria al 30.06. di ogni anno
Premio lordo annuale €...................................................
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Assicurato | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il Sindaco ed gli Amministratori Comunali, il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti, i Dipendenti, in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. |
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Contraente | Il Comune di Capannori |
Società: | la Società assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Broker: | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Massimale | la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Sinistro | la controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione |
Periodo di efficacia | Il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza e la data di scadenza della polizza |
Periodo di postuma per cessazione dell’attività | Il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma per cessazione dell’attività indicata nel frontespizio di polizza |
Assistenza stragiudiziale | Tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l’insorgenza di una causa o pongono fine ad una causa già iniziata. |
Contravvenzione | Violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda |
Delitto | Violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa |
Delitto colposo (o contro l’intenzione) | fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie |
Delitto doloso o secondo l’intenzione) | fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge |
Derubricazione del reato | quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale |
Estinzione del reato | cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento) |
Fatto illecito | inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico; |
Illecito extracontrattuale | quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante |
Inadempimento contrattuale | mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto |
Spese di giustizia nel processo penale | i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato |
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare va- riazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giuri- sprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo ri- schio.
In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'appli- cazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
Art. 3 – Durata e proroga del contratto
Il presente contratto, con durata complessiva di anni 2 (due), decorre dalle ore 24 del 30.06.2018 fino alle ore 24 del 30.06.2020(scadenza anniversaria 30.06 di ogni anno).
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera rac- comandata o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza.
E’ comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, il re- cesso, la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge nonché in caso di risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento, richiedere alla Società di proroga- re temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudi- cazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economi- che per un periodo necessario al completamento della procedura avviata dal Contraente per l’individua- zione della nuova Società e comunque fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contratt- ttuale, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 30.06.2018 e al 30.06 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a cia- scuna delle rispettive scadenze, anche in caso di proroga, entro il termine di 60 giorni. Pertanto l'assicura- zione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30.06.2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine previsto, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello del- la scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli ele- menti presi come base per il conteggio del premio ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione dei seguenti elementi variabili contemplati in polizza: le retribuzioni annue lorde intese come importo della retribuzione che co- stituisce l’imponibile contributivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società, della relativa appendice di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dalla Contraente.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, anzidetti o il pagamento del- la differenza attiva dovuta la Società deve fissargli, mediante comunicazione scritta formale, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate suc- cessive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva dovuta, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la So- cietà di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la So- cietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiari- menti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche eff- ffettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Il successivo art. 5 deve ritenersi efficace solo se l’Aggiudicatario ha offerto l’opzione migliora-
tiva di cui all’art.6 – Recesso della Società
Art. 5 - Revisione del prezzo
AI verificarsi deIIe ipotesi di variazione deI rischio previsti aII’Art. 1 − “Variazioni deI rischio successivamente aII’aggiudicazione deI contratto”, ovvero neI caso in cui I’ammontare dei sinistri pagati daIIa Società som− mato aI computo degIi importi posti a riserva daIIa Società per i sinistri non ancora pagati, risuIti eccedere, aIIa data deIIa richiesta, I’ammontare deI premio, aI netto deIIe Imposte, pagato daI Contraente o oggetto di regoIazione per iI medesimo periodo di oItre iI 20%, Ia Società, decorsi aImeno 180 giorni daII’inizio deII’Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi deII’art. 106 deI D.Lgs. n° 50/2016, Ia modifica deIIe condizioni di premio in misura massima pari aII’eccedenza riscontrata, ma non oItre iI 50% deI premio originario. A taI fine si precisa che, ai soIi fini deI caIcoIo revisionaIe, neI rapporto sinistri a premi di cui aI precedente com− ma, verrà computato soIo iI 75% degIi importi posti a riserva daIIa Società per i sinistri riservati e non anco− ra pagati.
II Contraente, entro 30 giorni, a seguito deIIa reIativa istruttoria e tenuto conto deIIe richieste formuIate,decide in ordine aIIe stesse, formuIando Ia propria controproposta di revisione. In caso di accor− do tra Ie parti, si provvede aIIa modifica deI contratto a far data daII’accordo stesso; quaIora sia pattuito un aumento dei premi, iI Contraente provvede a corrispondere I’integrazione deI premio nei termini di cui aII’art. 4 “Pagamento deI premio, decorrenza deIIa garanzia e regoIazione deI premio”.)
Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino aI 60 giorno daI pagamento o daI rifiuto deII’indennizzo, Ia Società ed iI Contraen− te hanno facoItà di recedere daI contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con Iettera raccomandata/PEC o aItro mezzo certo ( teIefax o simiIi). II computo dei 90 giorni decorre daIIa data di ri− cevimento deIIa suddetta raccomandata /PEC o aItro mezzo certo ( teIefax o simiIi). da parte deI Con− traente. In ambedue i casi di recesso Ia Società rimborserà aI Contraente i ratei di premio pagati e non go− duti, escIuse Ie imposte, entro 30 giorni daIIa data di efficacia deI recesso.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
La Società, inoltre, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto, dovrà fornire, nella co- municazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 − “Obbligo di fornire dati sull’anda- mento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assi- curativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In alternativa, qualora offerto dall’Aggiudicatario Art. 6 - Recesso della Società (Opzione migliorativa vale 15 punti)
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
1 − Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato del- le cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Socie- tà al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della di- chiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della di- chiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
2 − Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR o posta elettronica certifi- cata).
In tutte le suddette ipotesi di recesso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
La Società, inoltre, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella co- municazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 − “Obbligo di fornire dati sull’anda- mento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assi- curativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbIigata a riIasciare aI Contraente Ia poIizza di assicurazione e Ie reIative appendici contratt- ttuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazio- ne formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (an- che a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il con-
tratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della po-
lizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possa- no essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazio- ne più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
In alternativa, qualora offerto dall’Aggiudicatario
Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa vale 10 punti)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ll Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo inten- de dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in rela- zione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempi- mento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascri- vibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, non- ché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli inte- ressi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposi- zioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ect..
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da perso- nale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo bene- stare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo re- stando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro na- tura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente,
dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla li- quidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stes- sa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, re-
stando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così eff- ffettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente po- lizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (Opzione base)
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro sup- porto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elenca- to:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il con- senso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In alternativa, qualora offerto dall’Aggiudicatario
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (Opzione migliorativa vale 5 punti)
Pena I’appIicazione deIIa penaIe di cui aII’uItimo comma deI presente articoIo, Ia Società:
1. entro 60 giorni daI termine di ciascuna annuaIità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti Ia scadenza finaIe deI contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoIuzione anticipata deI contratto, contestuaImente aII’esercizio deI recesso,
4. oItre Ia scadenza contrattuaIe, aI 31.12 di ogni anno e fino aIIa compIeta definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire aI Contraente, in formato eIettronico Microsoft ExceI® o aItro sup- porto informatico equivaIente purché editabiIe, iI dettagIio dei sinistri, aggiornato a non oItre i 60 giorni precedenti, così articoIato:
sinistri denunciati con indicazione deI numero di sinistro attribuito daIIa Società, data di accadimento deII’evento, data di denuncia, descrizione deII’evento, nonché Io stato deI sinistro come di seguito eIencato:
a) sinistri riservati con indicazione deII’importo a riserva;
b) sinistri pagati parziaImente con indicazione deII’importo già Iiquidato e Ia data di pagamento;
c) sinistri Iiquidati con indicazione deII’importo Iiquidato e Ia data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che Ie previsioni tutte contenute neIIa presente cIausoIa contrattuaIe:
• Ia impegnano a redigere iI documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbIigazioni considerate essenziaIi per Ia stipuIazione ed esecuzione deI presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto iI Contraente circa gIi eIementi costitutivi e quaIificanti deI rapporto contrattuaIe con Ia Società.
GIi obbIighi precedentemente descritti non impediscono aI Contraente di chiedere ed ottenere, con iI con- senso deIIa Società, un aggiornamento in date diverse da queIIe indicate.
In caso di inadempienza da parte deIIa Società, iI Contraente provvederà a formaIizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC (posta eIettronica certificata)assegnando aIIa Società non oItre 10 giorni naturaIi e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove Ia Società persista neII’inadempimento e ove Ie controdeduzioni non fossero pervenute entro iI termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà appIicata una penaIe neI- Ia misura deII’uno per miIIe a vaIere suII’ammontare deIIa cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo neII’inadempimento rispetto ai termini indicati aI primo comma deI presente articoIo e fino aI compIeto e definitivo adempimento degIi obbIighi assunti daIIa Società stessa.)
Art. 15 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando − in deroga al medesimo arti− colo 1911 c.c. − la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevu−
to mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e re− cesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate soli- dalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le nor- me di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
La gestione e l’esecuzione della presente assicurazione è affidata al Broker ai sensi degli articoli 108 e se- guenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fer- mo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
La remunerazione del Broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura del 5,90% del premio imponibile.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.
Art. 18 – Diritto di surroga e di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso l’Assicurato responsabile del sinistro restando in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato.
Qualora il Contraente eserciti l’azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla So- cietà, nei limiti dell’importo già risarcito dalla Società stessa.
Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ( L. n. 136/2010)
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della fi- liera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia noti- zia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 del- la legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di con- trollo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraen- ti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in
base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antece- dentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 20 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiara- no di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicu- razione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
SEZIONE 3 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere di tutte le spese per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità, ivi compreso il Tribunale Amministrativo Regionale/Consiglio di Stato- nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza o compensazione che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto del Contraente.
Per i suddetti soggetti le garanzie vengono prestate nei termini previsti in polizza sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente , sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione e nomina, quiescenza o dimissioni.
1) Assistenza legale attiva.
Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda (o Schema) di Polizza , le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell’espletamento della propria attività istituzionale di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l’Ente);
Laddove l'Ente sia il soggetto ad attivare le garanzie di cui alla presente clausola, esse si intenderanno prestate per la fase giudiziale, stragiudiziale e procedure speciali (esempio:ATP).
In caso di costituzione di parte civile da parte dell’Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell’Ente; nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l’azione civile nel processo penale.
Ai fini della prestazione delle garanzie di cui alla presente clausola, la polizza si intende operante esclusivamente con riferimento ai sinistri riconducibili a violazioni occorse durante il periodo di validità della Polizza.
2) Assistenza legale passiva (spese di resistenza) – (garanzia a favore dell’ente).
Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la presente clausola sia richiamata nella Scheda (o Schema) di Polizza, ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell’Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l’Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell’interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell’Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.
La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, RC Patrimoniale o di RC Professionale stipulato dall’Ente e/o dagli assicurati ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’Assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o di RC Professionale, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, del codice civile.
All’atto della denuncia di sinistro l’Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O, di RC patrimoniale e/o di RC professionale vigenti.
In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore della RCT/O, della RC patrimoniale o della RC Professionale o di ingiustificata inattività della Società nei termini coerenti e compatibili con l’esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell’Ente e degli assicurati, la Società presterà l’assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale o la RC Professionale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società.
In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale o della RC Professionale spettanti all’Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell’interesse dell’Ente la chiamata in causa dell’assicuratore inadempiente.
Art. 2 – Assicurati
Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza le seguenti categorie:
Ente Contraente | Nr. assicurati |
Sindaco | 1 |
Assessori | 7 |
Consiglieri | 24 |
Segretario/Direttore Generale e Dirigenti | 1+8 |
Dipendenti a tempo determinato ed indeterminato | 277 |
I dati dei soggetti sopra evidenziati possono variare in aumento o diminuzione. A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell’interesse del Comune di Capannori.
Art. 3 - Condizioni di operatività della copertura
La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:
• che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario/amministratore assicurato;
• che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario/amministratore e l'Ente;
• che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi e la propria immagine;
• che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato,
Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 9 in caso di accertata responsabilità per dolo e della colpa grave dell'assicurato.
Art. 4 - Spese comprese nell'assicurazione
La garanzia è operante per le spese necessarie:
a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati, nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, in materia di Testo Unico della Sicurezza, Codice della Privacy, Anticorruzione;
d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.
Nonché:
- le spese e gli oneri per il corrispondente/domiciliatario;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- le spese e gli oneri per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio;
- tutte le spese inerenti la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, comprese le spese del legale eventualmente incaricato per l’ assistenza nella mediazione;
- tutte le spese inerenti procedure di negoziazione assistita;
- tutte le spese inerenti procedure arbitrali;
- le spese processuali nel processo penale ( art 535 cpp )
- le spese di giustizia penale e/o contabile;
- le spese liquidate in favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, o compensazione , come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario o di transazione nella misura concordata dalla Società;
- le spese per accertamenti/indagini su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri e per la ricerca di prove a difesa;
- gli oneri fiscali che si presentano in corso di causa, compresi il contributo unificato per le spese di atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima o compensazione e gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato;
Art. 5 – Esclusioni
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
b) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
c) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
e) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati,
f) limitatamente alle vertenze in sede civile ed amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 3˚ comma c.c.
g) è addebitabile a dolo e/o colpa grave dell’Assicurato, salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo.
Art. 6 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività
La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere purché non antecedenti a 4 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.
Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l’Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l’esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 2 a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.
Ai fini della valutazione sull’operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 7 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE o in Svizzera e che vengono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Art. 8 - Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi tre tentativi.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 5 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 9 - Scelta del legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell’apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative .
La Società s’impegna al pagamento delle fatture emesse dal legale incaricato direttamente all’Assicurato in base a stadi di avanzamento della prestazione resa nell’ambito del contenzioso.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia,
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.
Art. 10 – Clausola di continuità
La copertura assicurativa si estende agli eventi assicurativi insorti e/o originati durante la validità delle precedenti polizze di assicurazione accese dal 31.12.2014 e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino i seguenti presupposti:
- l’evento assicurativo venga denunciato entro la durata della presente polizza;
- l’assicuratore precedente respinga il sinistro per tardiva comunicazione, ossia la conoscenza e la denuncia avvengano oltre il periodo di due anni dalla scadenza del contratto precedente.
Art. 11 - Individuazione degli Assicurati
Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Art. 12 - Massimali di garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
• Euro 30.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento;
• Euro 300.000,00 per annualità assicurativa.
Art. 13 – Franchigie
Viene applicata una franchigia frontale alla liquidazione dei sinistri di € 1.000,00.
Art. 14 – Conteggio del premio -
Il premio di polizza è conteggiato sulla base dei seguenti parametri:
Ente Contraente | Nr. assicurati | Premio pro-capite | Premio per partita |
Sindaco | 1 | €………… | €………… |
Assessori | 7 | €………… | €………… |
Consiglieri | 24 | €………… | €………… |
Segretario/Direttore Generale e Dirigenti | 1+8 | €………… | €………… |
Dipendenti a tempo determinato ed indeterminato | 277 | €………… | €………… |
Premio annuo complessivo | €………… |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
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