Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione)
Art. 30
(Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione)
L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, sono considerati complessivamente i periodi effettuati con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato. Qualora, il limite dei trentasei mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento, salvo la proroga prevista per i contratti a tempo determinato di cui al punto A), alinea 12.
Le aziende, annualmente, entro il mese di giugno informeranno, nel corso di un apposito incontro, le R.S.U. o le XX.XX. territoriali, sull'andamento dei contratti a tempo determinato e di somministrazione in essere.
C) Contratto di somministrazione
La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
Ogni dodici mesi l'azienda comunicherà, anche per il tramite dell'Associazione territoriale dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle R.S.A. o R.S.U. o, in mancanza, alle XX.XX. di categoria, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente normato dal presente c.c.n.l. in materia di contratti a termine e somministrazione, le parti rimandano alla normativa vigente.
Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa verifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale, procederanno ad una eventuale armonizzazione.