Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287
Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.
IL RETTORE
• VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 1 comma 9;
• VISTO lo Statuto di XxxXXX, approvato con delibere del Senato accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 2 e 18 dicembre 2009, in particolare l’art. 3;
• VISTO il testo del regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi emanato con D.R. 45 del 14.05.2002;
• CONSIDERATA la proposta di revisione del testo del regolamento in oggetto presentata dalla Commissione Laboratori Congiunti esaminata nel Comitato Direttivo e nel Consiglio Scientifico di CsaVRI in data 11.02.2013;
• VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca espresso in data 13.03.2013;
• VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali in data 22.03.2013;
• VISTO il parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso in data 11 aprile 2013 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
• VISTE le delibere del Senato Accademico del 15.05.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 24.05.2013;
EMANA
il seguente Regolamento:
“Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi”
così come di seguito indicato
Articolo 1
Attività assoggettabili al presente regolamento
1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per lo svolgimento delle attività commissionate da terzi di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. In particolare:
A. contratti per ricerche
B. contratti per commesse di didattica;
C. contratti per prestazioni a tariffa1.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’Università purché non ostacolino il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca dell’Ateneo.
3. Per “unità amministrativa” ai sensi del presente Regolamento si intendono i Dipartimenti, nonché i Centri di cui agli artt. da 34 a 39 e 57 dello Statuto dell’Università se dotati di autonomia gestionale
oppure o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell’ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale col Dipartimento referente secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca.
Articolo 2
Impiego di docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, nonché addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione
1. La partecipazione del personale docente e ricercatore e dei collaboratori linguistici all’attività commissionata da terzi è libera. Deve comunque essere svolta nell’ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all’attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica. L’unità amministrativa è tenuta a verificare tali compatibilità, sia in fase di approvazione della proposta, sia al termine della prestazione, utilizzando gli strumenti di analisi e verifica disponibili. Quando questa partecipazione consiste nello svolgimento di attività di didattica l’unità amministrativa è tenuta ad acquisire il parere preventivo delle strutture didattiche interessate - che potranno a loro volta utilizzare gli strumenti di analisi e verifica disponibili - sul fatto che lo svolgimento dell’attività non crei impedimento o danno allo svolgimento della didattica istituzionale.
2. Il personale tecnico o amministrativo può partecipare allo svolgimento di attività per conto terzi compatibilmente con gli obblighi di servizio relativi alle attività istituzionali. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da terzi previo incarico di lavoro autonomo da parte dell’unità amministrativa, purché tale attività non crei impedimento o danno allo svolgimento degli impegni precedentemente assunti e nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti.
4. Le attività commissionate da terzi svolte dai Dipartimenti sono verificate annualmente dal Nucleo di Valutazione sotto il profilo degli effetti prodotti, alla luce dei resoconti dell’attività Didattica e di
Ricerca prodotti dall’unità amministrativa. L’esito della verifica è comunicato agli organi di Ateneo.
Articolo 3
Tipologie di contratto
1. Le attività per conto terzi possono essere svolte solo dopo la stipulazione di apposito contratto tra l’Università ed il committente.
2. Il verbale del Consiglio dell’unità amministrativa che approva il contratto deve riportare preliminarmente la tipologia della commessa in oggetto:
A. Commesse per ricerche e servizi tecnologici non ricorrenti. In particolare:
A1: ricerca industriale, nei termini di cui alla Comunicazione CE 2006/C 323/01, punto 2.2.e; A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi, nei termini di cui alla Comunicazione CE 2006/C 323/01, punto 2.2.g;
A3: studi e indagini, non compresi in ricerche industriali o in sviluppi sperimentali, di natura pre-competitiva e/o per enti associativi, Fondazioni e Pubbliche Amministrazioni;
A4: servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/commerciali, sponsorizzazioni, ecc.);
B. Servizi di didattica e formazione
C. Servizi a tariffa col riferimento a una delle prestazioni tipizzate e ricorrenti (quali p.e. analisi, controlli, tarature) e ai prezzi unitari, compresi in un “tariffario” deliberato dall’unità amministrativa e pubblicizzato anche col supporto del Centro di servizio di ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell’incubatore universitario (di seguito CsaVRI)2.
3. Il contratto, da presentare per l’approvazione all’unità amministrativa, deve indicare, oltre alla tipologia:
• l’oggetto specifico della commessa;
• i committenti ed eventuali terze parti destinatarie della commessa;
• il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
• il corrispettivo da erogare da parte del committente;
• le modalità di pagamento;
• la sede, i tempi e le modalità di svolgimento;
• la titolarità e pubblicità di eventuali risultati.
4. Il responsabile dell’attività deve essere un docente o ricercatore confermato afferente all’unità amministrativa, o, qualora la tipologia di attività lo consenta, un tecnico con idonea qualifica.
5. Il contratto prevede di norma il versamento di un acconto da parte del Committente. In caso diverso, il Responsabile è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione del contratto all’unità amministrativa, i mezzi previsti per sostenere eventuali anticipazioni di spesa.
6. Il contratto non può prevedere penali a carico dell’Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Il contratto deve espressamente rinviare, per quanto in esso non specificato, alle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza.
8. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, tramite un accordo scritto, controfirmato da entrambe le parti, che specifichi le eventuali attività aggiuntive da svolgere e il corrispettivo da erogare da parte del Committente.
9. Il contratto è redatto di norma secondo schemi tipo e liberatorie, predisposti per ogni tipologia da CsaVRI secondo i requisiti generali definiti nel presente art. 3 e nel successivo art. 6. In allegato 2 al presente Regolamento è riportato schema tipo esemplificativo per contratti di tipologia A. Eventuali formulazioni sostanzialmente difformi sono sottoposte a CsaVRI per l’approvazione della Commissione di Ateneo competente sulla materia. Nel caso non fosse possibile apportare al contratto le modifiche eventualmente proposte dalla Commissione, l’unità amministrativa deve richiedere
l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per procedere.
10. Al contratto deve essere accluso un Allegato di specifica tecnica con la descrizione dettagliata degli aspetti esecutivi, ovvero:
• per le commesse di tipo A), gli aspetti tecnici e scientifici dell’attività, nonché le fasi di
attuazione della medesima e un’eventuale dichiarazione sulla conoscenza pregressa (si veda art. 6, allegato 1);
• per le commesse di tipo B), il dettaglio degli argomenti svolti per ogni corso e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto al suo svolgimento;
• per le commesse di tipo C), il tipo di prestazione, il prezzo unitario, eventuali adattamenti rispetto alle prestazioni standard, l’erogazione di eventuali certificazioni di qualità.
11. Insieme al Contratto, il responsabile della ricerca deve presentare all’unità amministrativa la
Tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno) indicante:
• nominativi del personale dipendente dell’Università che partecipa alla ricerca, con
l’indicazione, da parte del responsabile della ricerca, della stima dell’eventuale compenso lordo per ognuno o della eventuale percentuale dovuta ad ognuno nel caso di tariffa, compresi gli oneri previdenziali e fiscali, nei limiti della percentuale del corrispettivo versato dal
committente che, in base a delibere del Consiglio dell’unità amministrativa, può essere ripartita fra il personale dipendente partecipante alla ricerca;
• costi stimati, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento della ricerca e altri costi connessi con l’attività di ricerca, secondo quanto disposto dal responsabile della ricerca, compresa la quota parte di eventuali contributi già sostenuti dal personale coinvolto nel contratto per l’utilizzazione di spazi dell’unità amministrativa a fini di ricerche;
• corrispettivi stimati da destinare all’unità amministrativa per l’uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dall’unità amministrativa);
• quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);
• quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (annualmente determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione).
12. Per le prestazioni in conto terzi svolte congiuntamente ad altri partner, che rispettino le condizioni illustrate all’art. 5 successivo, il prelievo a favore dei predetti Fondi di Ateneo si applica solo sulla quota del fatturato complessivo che rimane alla Struttura amministrativa, al netto di quanto spetta ai vari partner.
13. Per le prestazioni di ricerca svolte come “RTD performer” a favore delle Piccole e Medie Imprese nell'ambito del VII Programma Quadro (FP7), e casi assimilabili nell’ambito di programmi internazionali analoghi o successivi, i prelievi a favore del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e del Fondo Comune di Ateneo possono essere assoggettati a quote inferiori rispetto a quelle previste per le attività di ricerca conto terzi, a condizione che su tali proventi non vi sia alcuna ripartizione al personale della Struttura amministrativa (continuando, altrimenti, ad applicarsi regole e quote definite per le attività conto terzi).
14. Gli Organi di Ateneo possono prevedere annualmente incentivi a favore del responsabile della ricerca per l’investimento dei proventi di tali attività finalizzate:
• a borse di studio/ricerca, assegni di ricerca o contratti di ricercatore a tempo determinato;
• ad acquisti di attrezzature scientifiche o didattiche inventariabili;
• a contributi alle strutture del trasferimento tecnologico che danno supporto alle attività conto terzi dell’Università.
Articolo 4
Modifiche alla ripartizione
1. I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all’art. 3, come definiti in fase di approvazione del contratto da parte del Consiglio dell’unità amministrativa, potranno essere
modificati, per le voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell’attività, per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale.
2. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico all’unità amministrativa, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte e il mantenimento degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.
Articolo 5
Stipula del contratto
1. I contratti devono essere approvati dall’unità amministrativa e sottoscritti dal Direttore della stessa e dal responsabile, secondo i requisiti e le forme previsti dall’art. 3.
2. Per le prestazioni in conto terzi svolte congiuntamente ad altri partner, l'accordo di partenariato che regola i diritti e gli obblighi dei vari partner deve essere formalmente stipulato, con oneri a carico dei bilanci delle strutture interessate, antecedentemente a quello principale col committente, nella forma di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ovvero, ove nel bando del committente pubblico sia espressamente prevista la partecipazione in forma associativa di un pool di soggetti, anche attraverso accordi di tipo associativo diversi dall’ATS.
Articolo 6
Documentazione e Titolarità dei risultati
1. Qualora previsto dal Contratto, al termine dello svolgimento dell’attività, il responsabile della commessa è tenuto a redigere una relazione sull’attività svolta che è mantenuta agli atti da parte dell’unità amministrativa.
2. La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono regolati dal Contratto come da format predisposto da CsaVRI sulla base di quanto previsto dall’Allegato 2 del presente Regolamento. Nel caso in cui il responsabile della ricerca desideri presentare un contratto che contenga articoli non conformi a tale format per ciò che concerne la proprietà intellettuale, dovrà fare richiesta di autorizzazione a CsaVRI utilizzando un format predisposto da CsaVRI sulla base di quanto previsto
all’Allegato 3 del presente Regolamento.
3. Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente.
Articolo 7
Obbligo di riservatezza
Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell’attività commissionata da terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
Articolo 8
Anagrafe delle attività
1. E’ istituita presso CsaVRI e presso i Servizi Economici e Finanziari di Ateneo un’Anagrafe delle attività disciplinate dal presente regolamento.
2. CsaVRI, anche col supporto delle Commissioni di Ateneo sui Laboratori congiunti e sulla Brevettazione e proprietà intellettuale, ha il compito di monitorare l’applicazione del presente
regolamento, di rispondere a eventuali richieste di pareri su questioni pertinenti, e di effettuare o contribuire ad effettuare analisi sugli andamenti e sui risultati delle attività nel medesimo disciplinate, anche nell’ambito del protocollo di collaborazione con la Regione Toscana sul monitoraggio del conto terzi di ricerca regionale. Tali attività sono svolte garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza verso i committenti e la protezione della proprietà intellettuale.
3. In applicazione del 3° comma dell’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l’attività commissionata da terzi sarà resa nota attraverso la predisposizione di una relazione informativa annuale da parte di CsaVRI, col supporto dei Servizi Economici e finanziari di Ateneo, relativa agli elementi di costo e di ricavo.
Articolo 9
Compensi al Personale
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell’art. 66 del DPR 382 dell’11/7/1980.
2. Qualora l’importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell’attività svolta per conto terzi nell’anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte eccedente questa quota è destinato al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10
Norma transitoria
1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti in materia.
2. Alle prestazioni di ricerca svolte come “RTD performer a favore delle Piccole e Medie Imprese” di cui al precedente art. 3 c. 13, si applicano i prelievi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, alla delibera del 29 giugno 2011, punto 6, ed eventuali successive.—
Regolamento allegati:
• Allegato 2
• Allegato 3
• Allegato 4 pubblicato il 21.01.2015
ALLEGATO 1
Comunicazione della Commissione Europea 2006/C - 323/01, sub punto 2.2:
“e) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g;”
“g) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”.
ALLEGATO 23
Schema-tipo di contratto per ricerche
CONTRATTO TRA LA (ragione sociale del Committente)
E IL (denominazione dell’unità amministrativa)
DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO
“…………………”
T r a
la (ragione sociale del Committente)
c.f. ……………………….
P.I. ……………………….
con sede in ………………..
in seguito indicata “Committente”, rappresentata da (nome, cognome e qualifica)
e
il (denominazione dell’unità amministrativa)
dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “unità amministrativa”, rappresentato dal Prof. …………… in qualità di (indicare la qualifica quale responsabile dell’unità
amministrativa)
(d’ora in avanti definite “Le Parti”) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino.
PREMESSO CHE
• (eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.)
• la presente convenzione rientra nella tipologia A1/A2/A3/A4 [selezionale una tipologia] ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi
• l’unità amministrativa ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del
Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella
prima riunione utile)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto della convenzione
L’unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto “ ”, i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati,
sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.
Art. 2. Responsabile scientifico
Responsabile della ricerca è il Prof./Dott che disporrà dei mezzi dell’unità amministrativa
(oppure in casi di particolare complessità, i responsabili ).
Art. 3. Proprietà intellettuale
Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
I risultati della ricerca sono di proprietà (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatti salvi i diritti
sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati.
In ogni caso, come da previsione legislativa non derogabile, se l’attività di ricerca svolta dal personale
dell’Università nell’ambito della commessa conduce, autonomamente o congiuntamente col committente o altri partner, a un’invenzione brevettabile (o soggetta ad altro diritto di proprietà intellettuale), lo stesso personale ha il diritto morale a venire riconosciuto come autore o co-autore dell’invenzione.
oppure, nei contratti che per la loro natura oggettiva non si prevede possano dar luogo a risultati brevettabili:
Le parti riconoscono che per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività svolta dall’unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza
Sono garantiti al Committente e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.
L’unità amministrativa ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
L’unità amministrativa vigila affinché il programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. L’unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione dell’unità amministrativa per lo svolgimento della ricerca. Il Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall’unità amministrativa nello svolgimento della ricerca.
Art. 5. Durata della convenzione
La ricerca avrà la durata di mesi con decorrenza dalla data di stipula (*) del presente atto, rinnovabile
tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti.
(*) Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data
apposta dall’ultimo firmatario.
Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità
Per lo svolgimento della ricerca il Committente corrisponderà all'Università la somma di Euro +
IVA. Il pagamento verrà effettuato dal Committente dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti sul codice IBAN XX00X0000000000000000000000 per pagamenti da privati, e contabilità speciale 36739 per pagamenti da altre xxx.xx in regime di tesoreria a favore
dell’Università di Firenze – a favore del Dipartimento (o altra unità amministrativa) di (Cod.
U.A. ..............) - presso la Banca Firenze, con le seguenti modalità:
- ........................
- .......................
Le note di addebito verranno inoltrate tramite pec all’indirizzo ………………………..
(indicare in quante soluzioni e in quale misura verrà erogato il contributo, oppure che il medesimo verrà corrisposto in un'unica soluzione alla stipula del presente atto, oppure in altra data da specificare)."
Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) su richiesta della stazione appaltante è il seguente: Tale obbligo è a carico del Committente nel
caso in cui sia UN ENTE PUBBLICO. In tutti gli altri casi, si può omettere.
Art. 7. Collaborazioni di esterni
(eventuale)
Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni all’unità amministrativa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Art. 8. Attrezzature in comodato
(eventuale)
Per lo svolgimento delle attività previste il Committente mette a disposizione del responsabile della ricerca, per l’espletamento della stessa, le seguenti attrezzature in comodato d’uso:
……………………
Art. 9. Responsabilità
(eventuale, in caso di mobilità del personale fra i contraenti)
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Committente è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’unità amministrativa durante la permanenza presso i
locali del Committente. L’unità amministrativa esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’unità amministrativa nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale
dipendente dell’unità amministrativa.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’unità amministrativa da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Committente durante la permanenza nei locali dell’unità amministrativa. Il Committente esonera comunque e tiene indenne l’unità amministrativa da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Committente nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Committente.--
Art. 10. Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno della struttura del Committente e del Dipartimento, sia all’esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E’ diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono il Committente, e Responsabile del Trattamento dati il Direttore del Dipartimento. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, l’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull’andamento delle attività conto terzi.
Art. 11. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 12. Spese contrattuali
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.
p. il Committente ………………, lì ……………………...
(……………….)
…………………………….
p. l’unità amministrativa Firenze, lì …………………………….
(Il Direttore Prof. )
…………………………….
Il responsabile dell’attività
Prof./Dott. …………… ……………………………..
Allegati: Allegato tecnico: Oggetto della ricerca (dettaglio)
ALLEGATO 3
Pro-forma di Dichiarazione del responsabile della ricerca
Il sottoscritto Responsabile dell’attività prevista dal contratto di ricerca tra
………… e , dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma non configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili nell’ambito del progetto finanziato. Qualora dall’attività svolta nell’ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale
Il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca
Le disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo per la brevettazione e la proprietà intellettuale
Il contratto, pur essendo redatto in forma diversa dallo Schema-tipo di Ateneo, rispetta i requisiti generali specificati dal regolamento, e indica, in particolare:
• i contenuti dell’attività;
• il responsabile;
• il corrispettivo da erogare da parte del committente;
• le modalità di pagamento;
• le modalità, i tempi e i termini di consegna dei risultati;
• i beni strumentali eventualmente ceduti in comodato da parte del committente;
• che l’accordo non prevede penali a carico dell’Università oltre i limiti del corrispettivo Firenze, lì …………………………….
Il Responsabile dell’attività
Prof./Dott. ……………………………..……
p. l’unità amministrativa
Il Direttore Prof. ………………………….……………….……………………………
Firenze, 5 giugno 2013
IL RETTORE
x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
1 e 2 Modulistica per prestazioni a tariffa (pubblicata il 13.12.2013)
• Schema-tipo di contratto per prestazioni a tariffa:
o Versione in italiano (pdf)
o Verzione in inglese (pdf)
3 Versione in inglese (pdf) (pubblicata il 10.09.2013)