REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SIRMIONE
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT 3 C.1 LETTERA EEE) E. 180 D.LGS 50/2016, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, LA REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO NONCHÉ IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA – PER UN PERIODO DI 20 (VENTI) ANNI – DELLA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI SIRMIONE (BS)”.
CIG : (689892442F) CUP: (F55G11000040004)
L'anno
*******
( ) il giorno
del mese di , in
, via .
Innanzi a me , dott , si sono costituiti:
DA UNA PARTE:
A) Sig. , nato a il - Dirigente del Settore del Comune di , il quale, ai sensi del 3° comma lett. C dell’art. 107 del T.U. 267/00, dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente che rappresenta – C.F. n° , in esecuzione dei provvedimenti menzionati nel corpo del presente atto;
DALL’ALTRA PARTE:
B) Il “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” (di seguito “RTI” o anche “Aggiudicatario”
costituito con atto – allegato al presente atto sub. lett. ) a rogito del Dott.
, Notaio in in data Repertorio n. - Raccolta
n. , registrato a il al n. Serie tra:
1) la società iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di
con codice fiscale, numero di iscrizione e P.IVA , giusta documento di verifica di autocertificazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di in data
per il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00, in persona del Sig. , nella sua qualità di .
L’impresa che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Soggetto Realizzatore”, si costituisce nel presente atto in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto sopracitato, tra essa medesima e
l’impresa mandante con sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di con codice fiscale e numero di iscrizione , Partita Iva n. , iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/93 al n. giusto documento di verifica di autocertificazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. , su istanza presentata dal Xxxxxxx competente per il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00.
Detta Impresa mandante interviene nel presente atto in persona del Sig. , nella sua
qualità di (di seguito il “Soggetto Finanziatore” o anche “Banca”); (di seguito congiuntamente anche le “Parti”);
ciascuno responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta ai sensi del presente atto, nei termini ed alle condizioni che seguono.
Al riguardo si precisa che l’impresa , come innanzi costituita, relativamente alle disposizioni di cui al Capo “MANTENIMENTO IN EFFICIENZA” verrà chiamata per brevità anche “Soggetto Manutentore” e le disposizioni ivi contemplate rileveranno solo nei rapporti tra
l’impresa e l’Amministrazione Comunale.
Detti comparenti, della cui identità sono certo rispettivamente per conoscenza personale e a
mezzo di Carta d’Identità N° rilasciata dal Comune di il ,
valida sino al (per il Sig. ), e a mezzo di Carta d’Identità N°
rilasciata dal Comune di il , valida sino al (per il Sig. ), ed in possesso dei requisiti di legge, senza la presenza di testi, in quanto non richiesti dalle parti, né da me , mi chiedono di ricevere il presente atto,
che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, e al quale
PREMETTONO CHE
a) con determinazione dirigenziale n° [•] del giorno [•] è stata indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto finalizzato alla realizzazione di una operazione di Partenariato Pubblico Privato concernente la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché il mantenimento in efficienza – per un periodo di 20 anni – della nuova palestra polifunzionale di Sirmione, prevedendo la finalità, l'oggetto e le clausole essenziali del presente contratto, nonché le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e gli schemi del bando e del disciplinare di gara.
b) con determinazione n. [•] del Responsabile del settore Gestione del Territorio del [•] del Registro Generale delle Determinazioni, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la società in qualità di capogruppo mandataria – soggetto realizzatore/manutentore e la Banca in qualità di mandante – soggetto finanziatore;
c) ai fini del perfezionamento della Locazione Finanziaria, la Stazione Appaltante costituirà contestualmente al presente atto, a favore del Soggetto Finanziatore, il diritto di superficie sugli immobili di sua proprietà ove sarà realizzata l'Opera, mediante atto a rogito notarile, della durata di anni 33 a titolo gratuito e, comunque, senza previsione di corrispettivo, rientrando nel più ampio accordo negoziale, con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.
d) ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
Tanto premesso, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Il Comune di Sirmione a mezzo del su citato rappresentante , affida ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 c.1 lettera eee) e 180. del D.Lgs 50/2016 e smi al Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese, costituito dalle predette società (“Soggetto
Realizzatore) e (“Soggetto Finanziatore”) come sopra rappresentato, che
accetta, l’esecuzione delle seguenti attività:
a) la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo presentato in sede di offerta, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
b) la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo;
c) il mantenimento in efficienza, disciplinato da apposito Capo del presente Contratto;
d) la locazione finanziaria della progettazione e dei lavori di realizzazione di cui rispettivamente alle precedenti lett. a) e b).
Per locazione finanziaria si intende il contratto di Partenariato Pubblico Privato disciplinato all’art 187 del D.Lgs 50/2016 in base al quale il Soggetto Finanziatore, dietro versamento di canoni periodici, mette a disposizione del Comune un bene (le Opere) fatto costruire e appositamente dal Soggetto Realizzatore in base alle indicazioni fornite dal Comune.
Al Realizzatore/Manutentore competeranno le attività di cui ai punti a), b) e c).
Al Finanziatore competerà l’attività di cui alla lett. d).
Il progetto esecutivo con ogni relativo elaborato, costituisce in ogni caso la fonte principale per la descrizione delle opere di cui al comma che precede.
Il presente contratto comprende tutte le prestazioni, di qualunque genere, necessarie e sufficienti per dare l’opera completa in ogni sua parte, agibile, funzionante, comprensiva di tutti gli impianti ed allacciamenti, inclusi permessi ed autorizzazioni varie all’uso (tipo “chiavi in mano”), in conformità al progetto esecutivo, da redigersi a cura dei Progettisti indicati in sede di gara e soggetti all’approvazione dell’Ente.
Per quanto sopra, l’Aggiudicatario, e per esso il Soggetto Realizzatore, si impegna all’atto della
messa a disposizione delle Opere, ad eseguire a sua cura e spese la denunzia delle stesse al
N.C.E.U. (Catasto Fabbricati) presso la competente Agenzia del Territorio, nonché ad ottenere, con espresso esonero del Soggetto Utilizzatore da qualsivoglia onere e responsabilità, tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati (nel seguito del presente atto semplicemente “Atti di assenso”) previsti dalla normativa vigente e dalla eventuale normativa futura applicabile alla fattispecie normativa per il previsto uso delle Opere, quali ad esempio il certificato di agibilità e gli Atti di assenso propedeutici o necessari al rilascio di tale certificato.
A tal fine, l’Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ogni documentazione, nonché a prestare ogni collaborazione per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e della certificazione di
agibilità/abitabilità dell’immobile, nonché, a porre in essere ogni azione necessaria per provvedere alla tempestiva risoluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del contratto, tali da impattare sui tempi di realizzazione dell’Opera e, in generale, sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria nel quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. del del Settore .
Sino ad intervenuta concessione dell’agibilità o altri equipollenti provvedimenti autorizzativi, il Comune si impegna a non fare, né a consentire alcun utilizzo delle Opere.
La direzione dei lavor e il collaudo tecnico Amministrativo e statico restano in capo all’Ente, al fine di assicurare un controllo puntuale della Stazione Appaltante sulla corretta esecuzione dei lavori rispetto ai progetti ed ai documenti di gara in ciascuno stato di avanzamento degli stessi.
Quest’ultimo adotterà ogni utile iniziativa affinché il Soggetto Finanziatore venga tempestivamente informato di ogni decisione assunta con riguardo all’esecuzione dell’opera e ai relativi eventuali stati di avanzamento lavori.
Il Soggetto Finanziatore può riservarsi la facoltà di procedere alla nomina di un proprio rappresentante nella fase di esecuzione dei lavori, che potrà essere presente in cantiere ai fini informativi circa l’andamento dei lavori, con spese a proprio carico.
Alla scadenza del contratto, il Comune ha la possibilità di riscattare le Opere e ritornare nel possesso e pieno godimento, unitamente all’Area di cui all’articolo 5 esercitando il diritto di opzione finale (riscatto) ad un prezzo prestabilito contrattualmente ai sensi dell’articolo 19.
1.2 Il Soggetto Realizzatore, a mezzo del suo rappresentante, come innanzi costituito, si impegna, senza riserva alcuna, all’inizio dei lavori innanzi descritti alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto 50/2016 e al DPR 207/2010 (per le parti non ancora abrogate).
L’appalto di cui al presente contratto viene affidato ed accettato a “corpo” come definito all’art 3
c. 1 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
ART. 2 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO REALIZZATORE – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il rapporto tra il Comune e l’Aggiudicatario sarà regolato, distintamente, da un lato, per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in efficienza di cui in oggetto e, dall’altro, per
la locazione finanziaria, alle condizioni contenute nel presente atto, nonché nella documentazione di gara volta per volta richiamata.
L'appalto è altresì concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare Descrittivo Tecnico Prestazionale, integrante il progetto definitivo, unitamente all’elenco prezzi unitari, allegato sub.lett .
Ancorchè invece non materialmente allegati, costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto:
gli elaborati grafici e progettuali e le relazioni del progetto definitivo;
il PSC con i relativi allegati e fascicoli dell’opera;
il crono programma di cui all’art 40 del D.P.R. 207/2010 allegato al PSC.
Detti documenti progettuali costituiscono la documentazione progettuale, che verrà verificata con verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
Detti elaborati, debitamente sottoscritti, dalle parti contraenti, rimarranno depositati agli atti del settore competente.
Costituiscono altresì parte del Contratto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, come automaticamente integrato dalle condizioni di cui all’offerta tecnica dell’appaltatore e gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari.
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma precedente sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 8, del presente contratto.
ART. 3 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nella Documentazione di Xxxx si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016, nel
D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n. 145, nel Codice Civile e nelle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate, nonché le norme vigenti in materia di documenti informatici ed ogni altra norma di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e
normativo della mano d’opera, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonchè in materia di
prevenzione mafiosa e di impiantistica.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data della stipula e terminerà allo spirare del termine previsto per la locazione finanziaria senza bisogno di alcuna disdetta; le parti convengono che la durata del contratto è così suddivisa:
4.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il tempo per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione è stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’ordine di
servizio del responsabile del procedimento.
4.2 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per la realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto (di seguito “il Termine”), è stabilito in n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e continuativi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Spettando al Comune la vigilanza sull’andamento dei lavori, l’Ente esonera e manleva il Soggetto Finanziatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità amministrativa ed alla qualità tecnica delle Opere e ad eventuali vizi e difetti che possano diminuire o impedire l’utilizzazione e il godimento degli immobili, rimanendo in capo al Soggetto Realizzatore la responsabilità per l’eventuale presenza di vizi e difetti e si impegna a tenere indenne il Soggetto Finanziatore da eventuali oneri e/o maggiori costi che quest’ultimo dovesse sostenere in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori per cause a lui non imputabili
Il soggetto realizzatore, qualora occorressero particolari motivi di urgenza, accetta la consegna lavori sotto le riserve di legge, in pendenza di stipulazione del contratto.
4.3 TERMINE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
La durata della locazione finanziaria è stabilita in anni 20 a decorrere dalla data di consegna dell’opera ultimata e dichiarata agibile e collaudata. Per quant’altro non previsto nel presente articolo si rinvia al successivo art. 15.
ART. 5 – AREA
Le aree oggetto di intervento sono identificate catastalmente come segue: 1) ;
2) .
e meglio identificato nella planimetria che si allega sub lettera “[ ]" al presente contratto e che
le Parti dichiarano di aver visionato e di aver trovato corrispondente allo stato di fatto.
Le parti si impegnano a costituire a titolo gratuito, rientrando nel più ampio schema negoziale, con atto pubblico notarile a favore del Soggetto Finanziatore che accetta, il diritto di superficie per la durata di anni 33 sulle aree di cui al precedente comma ai punti 1) e 2),
ART. 6 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE
6.1. Il Comune ha provveduto ad approvare il progetto preliminare a base di gara, previa validazione da parte del responsabile unico del procedimento, avvenuta in data , con la Deliberazione di Giunta Comunale n. del .
6.2. Dopo la stipula del presente contratto, il responsabile del procedimento trasmetterà tempestivamente al Soggetto Realizzatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva.
La progettazione esecutiva, redatta a cura dei progettisti indicati in sede di gara, qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni:
a) deve pervenire alla Stazione Appaltante, entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento del suindicato ordine di servizio;
b) è validata dal R.U.P.
Il progetto esecutivo sarà tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli di legge e di regolamento, comunque 45 giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo munito dei relativi pareri necessari compreso il parere della commissione provinciale di vigilanza.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento del Soggetto Realizzatore e in suo danno.
I giorni per la consegna finale dell’opera partiranno dalla comunicazione al soggetto
aggiudicatario dal verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/10, il Soggetto Realizzatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, che avverrà ai sensi di quanto precisato nel successivo art. 14.
ART. 7 – IMPORTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA
In virtù dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, allegata al presente atto sub. lett.
), da cui si evince il ribasso offerto pari a % da applicare sull’importo dei lavori posto a base di gara, l’importo omnicomprensivo dei lavori di cui in oggetto è pari ad
€ ( ) oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
(euro /00), oltre ad € (euro ) per spese tecniche in fase progettuale, oltre ad € (euro /00) per altre somme a disposizione, oltre IVA.
Trattandosi di contratto stipulato interamente “a corpo” riportato come definito dall’art 3 c. 1 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016, l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli nelle ipotesi di variante.
ART. 8 – VARIAZIONI DEI LAVORI E INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
8.1 In caso di necessità di apportare varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, le stesse saranno disposte dalla direzione lavori e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante, che provvederà a darne comunicazione per iscritto all’Aggiudicatario per la relativa esecuzione in un termine congruo da determinarsi in contraddittorio.
8.2 Nell’ipotesi in cui le variazioni da apportare, di cui al precedente comma, determinino un incremento o una diminuzione di costi nella esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante concorderà con il Realizzatore ed il Finanziatore l’incremento o la diminuzione del canone di leasing conseguente all’incremento o alla diminuzione del costo delle Opere, tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 8.5.
8.3 Il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento dei lavori eseguiti in variante soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione scritta da parte del soggetto aggiudicatore relativa all’avvenuta approvazione della perizia di variante.
8.4 Se la maggiorazione del corrispettivo supera del 20% l’importo finanziato, sarà necessaria una specifica autorizzazione da parte del Soggetto Finanziatore, i cui contenuti dovranno essere condivisi e accettati dal soggetto aggiudicatore prima dell’esecuzione dei lavori previsti in variante.
8.5 Resta convenuto che:
per le varianti imputabili al Soggetto Realizzatore, dipendenti da tecniche esecutive, normative intervenute, problematiche non considerate in sede progettuale, il relativo onere rimane a carico del Soggetto Realizzatore, sia in termini economici che di tempi di esecuzione;
8.6 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del codice civile. Non sono previste deroghe a tale disposizione.
Qualora, per cause non imputabili al Soggetto Realizzatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Resta salvo in ogni caso il diritto del Soggetto Finanziatore a percepire gli oneri di prelocazione per tutto il periodo di durata dei lavori sino alla messa in decorrenza della Locazione Finanziaria, da intendersi a carico del Comune se la maggiore durata dipenda da fatti imputabili al Comune stesso. In ogni altra ipotesi i maggior costi di prelocazione saranno a carico del Soggetto Realizzatore.
ART. 9 – SOSPENSIONI , PROROGHE, CONTROLLI
0.Xx tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti;
Non sarà dovuto nessun indennizzo all'esecutore dei lavori negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile
7. In merito ai controlli si rimanda inoltre all’art 12 c.5 del presente contratto.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, il Soggetto Realizzatore Mandatario
ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, “Garanzia Definitiva” pari ad Euro
, a mezzo di polizza fidejussoria n° emessa in data
dalla di _ , che si allega al presente atto sub. lett. ) e che contiene le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta dell’Ente.
Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Soggetto Realizzatore, l’Amministrazione ha
diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Soggetto Realizzatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Ai sensi dell’art 104 comma 4 del D.Lgs 50/2016 i Progettisti indicati in sede di gara per l’attività di progettazione, hanno presentato una polizza di responsabilità civile professionale
Certificato n°
del
con la Compagnia
atta a coprire i rischi di progettazione decorrente dalla data di stipula del contratto, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza, è finalizzata a coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 del codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 il Soggetto aggiudicatario, e per esso il Soggetto Realizzatore, si impegna a consegnare, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori polizza CAR (Contractor’s All Risks) – stipulata con Compagnia autorizzata ad operare in Italia, - per i danni alle opere e dei rischi del committente, degli appaltatori ed eventuali subappaltatori, compresa la sezione R.C.T. (responsabilità Civile conto Terzi) per un massimale di almeno Euro 2 milioni.
La polizza CAR dovrà prevedere comunque l’estensione agli eventi di natura socio politica, eventi naturali e catastrofali (quali terremoti inondazioni ecc.), alla colpa grave, agli errori di progettazione e calcolo, alle spese di demolizione e sgombero, alla responsabilità civile
incrociata, ai danni a terzi da vibrazioni, rimozione franamento e cedimento terreno, ai danni a condutture sotterranee.
Detta copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cesserà alla data di comunicazione della fine lavori.
Successivamente alla data di consegna e decorrenza contrattuale il Soggetto Utilizzatore, contestualmente alla cessazione della CAR, a sue spese e presso Compagnia autorizzata ad operare in Italia, si impegna ad assicurare l'opera per i valori di ricostruzione a nuovo, da aggiornarsi annualmente, per i danni diretti ed indiretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico, urto veicoli, caduta di aeromobili, colpa grave dell’assicurato e del Soggetto Utilizzatore, rinuncia alla rivalsa, fumo, acqua condotta, fenomeni elettrici, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, gelo, eruzioni vulcaniche, cedimento, franamento e smottamento del terreno, spese di demolizione e sgombero, ricorso dei vicini almeno fino € responsabilità civile verso terzi, da proprietà e conduzione del fabbricato, con un massimale unico di Euro compresi i danni da interruzioni/sospensioni di attività.
Le polizze suddette saranno stipulate dal Soggetto Utilizzatore a nome proprio, ma per conto del Soggetto Finanziatore, con vincolo come da testo richiesto, e dovranno essere mantenute valide ed efficaci per l'intera durata della locazione finanziaria e, in caso di esercizio dell'opzione, fino all’eventuale trasferimento della proprietà dell'immobile dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Utilizzatore.
Il vincolo assicurativo dovrà contenere l’impegno della Compagnia a considerare valide ed operanti le coperture in caso di mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato per almeno 15 giorni dal ricevimento da parte del concedente della comunicazione di mancato pagamento del premio inoltrata tempestivamente dalla suddetta Compagnia.
Dette polizze ed appendici saranno controllate dal concedente ai fini della corrispondenza delle stesse alle specifiche concordate.
Successivamente, ad ogni scadenza della polizza (anche infrannuale), il Soggetto Utilizzatore dovrà inviare copia della quietanza di rinnovo e, se sostituita, copia della nuova polizza.
E’ facoltà del Soggetto Finanziatore, nel caso in cui il bene (anche in fase di costruzione) risulti scoperto di assicurazione, o non vengano pagati i premi, o in ipotesi di mancata produzione delle polizze e relativi allegati, ovvero di non corrispondenza alle specifiche garanzie sopra richieste, di provvedere alle predette coperture a propria cura con compagnia di proprio gradimento, ma a spese del Soggetto Utilizzatore, che sarà tenuto al rimborso di ogni somma a tale titolo anticipata, come regolarmente documentato, insieme al rimborso spese gestione
straordinaria interventi assicurativi per un ammontare fissato in misura non superiore a Euro zero, oltre imposte, più le spese postali.
In tal caso, il Soggetto Utilizzatore avrà l’obbligo di verificare la congruità delle assicurazioni stipulate, riservato in suo favore il diritto di richiederne l’ampliamento a sue spese, nonché di dare immediata comunicazione al Soggetto Finanziatore di qualsiasi evento rientrante nelle citate coperture.
In deroga a quanto sopra disposto, il Soggetto Utilizzatore potrà richiedere di aderire alla convenzione assicurativa intrattenuta dal Soggetto Finanziatore con primaria Compagnia, sottoscrivendo apposita proposta di adesione alla medesima, alle condizioni tutte ivi riportate e comunque richiamate. In tal caso è riconosciuta facoltà al Soggetto Finanziatore, ferme comunque le garanzie offerte, di sostituire in pendenza di rapporto la Compagnia convenzionata, addebitando gli eventuali maggiori oneri al Soggetto Utilizzatore, fatto salvo il diritto di quest’ultimo di recedere da tale rapporto assicurativo, entro quindici giorni dalla comunicazione di variazione, previa in ogni caso la copertura diretta.
L'esistenza dei contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità come previsti nel presente contratto, i cui effetti persisteranno indipendentemente dall'esito delle pratiche assicurative, fino al completo risarcimento dei danni subiti dal Soggetto Finanziatore.
In caso di danno parziale il Soggetto Utilizzatore è tenuto a rimettere le Opere nello stato originario e quindi avrà diritto di trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici, previo assenso del Soggetto Finanziatore quale vincolatario della polizza.
In caso di perimento totale delle Opere o, comunque, di danno irreparabile, il contratto di locazione finanziaria si intenderà risolto, con decorrenza dall'evento dannoso, con conseguente obblighi restitutori / risarcitori in capo al Comune pari quanto meno al valore dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere ed al valore dell’opzione di riscatto attualizzata al tasso dell’operazione.
A seguito dell'avvenuto rimborso assicurativo, il Soggetto Utilizzatore corrisponderà al Soggetto Finanziatore un importo pari all'attualizzazione dei canoni a scadere e del prezzo stabilito per l'esercizio del diritto di opzione ad un tasso pari al parametro finanziario di riferimento, trattenendo l'eventuale eccedenza del rimborso assicurativo rispetto al corrispettivo come sopra indicato.
ART. 11 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto ai termini indicati all’art. 4 del presente Contratto, verrà applicata al Soggetto Realizzatore una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, restando comunque salva la possibilità di procedere, nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento, alla risoluzione del contratto, ex. art. 108 del D.Lgs 50/2016
In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nell’ultimazione dei lavori e negli ulteriori adempimenti di cui al presente articolo, imputabile al Soggetto Realizzatore, è a carico di quest’ultimo, compresi i maggiori oneri di prelocazione dovuti al Soggetto Finanziatore.
ART. 12 – ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO
1.Trattandosi di appalto di importo superiore ad € 1.000.000,00 si procederà alle operazioni di collaudo dell’opera ultimata e quindi alla redazione del certificato di collaudo. Il certificato di collaudo è emesso, come espressamente concordato e previsto nella documentazione di gara, entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2.Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, il Soggetto Realizzatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
0.Xx sensi del combinato disposto dell’art. 150 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 215 comma 4 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di specie è obbligatorio il collaudo in corso d’opera, trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 216 co. 1 e 221 del DPR 207/2010.
0.Xx collaudo sarà fissato dall’Organo preposto con contestuale preventiva convocazione per il giorno e l’ora fissati rivolta al Soggetto Realizzatore e al Direttore dei Lavori; il mancato intervento del Soggetto Realizzatore non precluderà lo svolgimento delle operazioni purchè le stesse vengano esperite alla presenza di almeno due testimoni estranei al Comune.
5.Durante le operazioni di collaudo il Soggetto Realizzatore deve, a proprio carico, mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale e mezzi espressamente richiesti per il buon esito delle verifiche e degli eventuali ripristini conseguenti a saggi, prove, controlli, anche riferiti alla quantità dei lavori; nel caso in cui il Soggetto Realizzatore rifiuti di prestare detta assistenza
il collaudatore provvederà a dedurre la spesa sostenuta dal residuo credito del Soggetto Realizzatore.
0.Xx necessario all’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall’art. 218 del D.P.R. 207/10, concernente l’avviso ai creditori.
0.Xx Soggetto Realizzatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione, a propria cura e spese, della manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino alla presa d’atto del certificato di collaudo provvisorio da parte della G.C. entro 30 gg dall’emissione
ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL REALIZZATORE, DEL SOGGETTO
FINANZIATORE O DELL’ENTE
In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Realizzatore/Finanziatore, l’Ente formulerà la contestazione degli addebiti al Realizzatore/Finanziatore medesimo a mezzo PEC di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., da inviarsi per conoscenza alla Banca (nell’ipotesi in cui la contestazione degli addebiti riguardi il soggetto realizzatore), nella quale assegnerà un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale il Realizzatore deve rimuovere la causa di risoluzione.
Qualora entro il termine assegnato il Realizzatore/Finanziatore non ponga rimedio all’inadempimento, così come in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento delle obbligazioni da parte del Realizzatore/Finanziatore, ivi compreso l’emergere di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informativa antimafia che comportino la risoluzione del contratto, l’Ente dovrà darne comunicazione alla Parte in bonis o non inadempiente a mezzo PEC agli indirizzi infra indicati.
Il Soggetto Finanziatore potrà attivarsi ai sensi di legge per la sostituzione del Soggetto Realizzatore solo in base a: i) previa accettazione da parte del Soggetto Realizzatore a cui sia stato contestato l’inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte; ovvero ii) previa sentenza definitiva di inadempimento da parte dell’Autorità Giudiziaria; iii) previa sentenza definitiva di fallimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
In particolare, il Soggetto Finanziatore potrà indicare un sostituto alla Stazione Appaltante entro il termine di 90 giorni dal nulla osta del Soggetto Realizzatore o dalla Sentenza dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di inadempimento da parte del Soggetto Realizzatore rispetto alle obbligazioni assunte, tale fattispecie non determinerà l’immediata risoluzione del contratto, fermo restando che si dovrà procedere alla sostituzione dello stesso.
In caso di fallimento del Soggetto Realizzatore, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto solamente:
previa sentenza definitiva di fallimento da parte dell’Autorità Giudiziaria;
qualora il fallimento avvenga prima della messa in decorrenza del Contratto di locazione finanziaria.
Nel caso in cui la sostituzione del Soggetto Realizzatore avvenga nel periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di collaudo: i) verrà redatto a cura della Direzione Lavori un atto di consistenza, che determinerà l’importo dovuto al Soggetto Realizzatore subentrato; ii) il nuovo Soggetto Realizzatore sarà tenuto a realizzare i lavori residui, calcolati come differenza tra l’importo contrattuale e l’importo indicato nell’atto di consistenza; iii) il Soggetto Finanziatore sarà manlevato da qualunque maggior costo evidenziato nell’atto di consistenza.
Qualora il Soggetto Finanziatore non ottemperasse al proprio impegno verso la stazione appaltante di mettere a disposizione il bene promesso per inadempimento/fallimento del soggetto esecutore, essa potrebbe opporre tale inadempimento contrattuale soltanto in caso di comprovata impossibilità della propria prestazione per causa ad essa non imputabile.
Successivamente al collaudo dell’opera, nel caso in cui sia oggettivamente comprovata l’impossibilità di procedere alla sostituzione del componente dell’ATI, per causa non imputabile allo stesso soggetto finanziatore, si potrà dar corso al pagamento dei canoni a scadere e al valore dell’opzione di riscatto attualizzati al tasso dell’operazione.
Non vi sarà nessuna penale nei confronti dell’ente.
Nel caso di fallimento/inadempienza ante collaudo, dopo aver oggettivamente comprovato l’impossibilità di procedere alla sostituzione del componente dell’ATI, si potrà provvedere al rimborso delle spese fino a quel momento sostenute dal soggetto finanziatore e autorizzate dal R.U.P., oltre a quanto previsto dall’art 16.1b del presente contratto.
ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATORE
Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto Realizzatore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori (ciascuno di importo non inferiore ad € ) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione di ciascun stato avanzamento lavori da parte del Comune, attraverso emissione di regolare certificato di pagamento e di regolare fattura intestata al Soggetto Finanziatore, controfirmata per accettazione ed autorizzazione alla liquidazione.
La comunicazione al Soggetto Finanziatore dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte del Comune avverrà a mezzo PEC e in un'unica comunicazione dall’Ente stesso o da parte del soggetto Realizzatore che dovrà trasmettere:
- regolare certificato di pagamento;
- regolare fattura intestata al Soggetto Finanziatore e controfirmata dal Comune per accettazione ed autorizzazione alla liquidazione;
- determina dirigenziale del Responsabile del Procedimento con cui si autorizza il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura.
Il Soggetto Finanziatore pagherà, sempre nei limiti del quadro economico di spesa autorizzato, direttamente al Soggetto Realizzatore anche gli importi relativi alla progettazione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’autorizzazione dello stesso Ente, previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarità contributiva.
Il Comune procederà alla verifica dei DURC del Soggetto Realizzatore ed eventuali subappaltatori, all’approvazione del SAL ed all’emissione del certificato di pagamento entro 30 gg dalla ricezione del SAL sottoscritto dal soggetto realizzatore e dal Direttore Lavori.
Il Soggetto Finanziatore pagherà anche gli importi delle fatture alle società incaricate dall’Ente, come innanzi riportato, individuato per le attività tecniche, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’autorizzazione dello stesso Comune, previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarità contributiva.
Il soggetto incaricato dell’approvazione dei SAL è .
Il tempo massimo di approvazione di ogni SAL da parte dell’ente è di 30 giorni, a partire della
firma della relativa contabilità.
Per quanto concerne gli importi del Quadro Economico che l’Ente è chiamato a sostenere, che sono comunque finanziati dal Soggetto Finanziatore e capitalizzati nell’importo della locazione finanziaria, la richiesta al Soggetto Finanziatore di liquidazione avverrà a mezzo PEC e in un'unica comunicazione l’Ente trasmetterà:
- impegno di spesa o comunque evidenza dell’avvenuta liquidazione dell’importo da parte dell’Ente;
- determina dirigenziale del Responsabile del Procedimento con cui l’Ente chiede al Soggetto Finanziatore il rimborso dell’importo sostenuto e autorizza la capitalizzazione dello stesso.
Resta altresì inteso che l’avvio dei lavori e dunque delle erogazioni da parte del Soggetto
Finanziatore sarà subordinato alla previa costituzione in favore del Soggetto Finanziatore del diritto di superficie sull’Area e gli immobili oggetto dell’intervento.
ART. 15 – DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
La locazione finanziaria avrà la durata di anni 20 a far data dalla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna delle Opere, che implica la piena ed incondizionata accettazione del bene, da parte del Comune, con tutti gli impianti ed accessori, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, e della sua idoneità al migliore impiego, valendo altresì detta sottoscrizione come patto di esonero e manleva da qualsiasi responsabilità per vizi nei confronti del Soggetto Finanziatore.
La presa in consegna delle opere dovrà avvenire entro 60gg dalla presa d’atto del certificato di collaudo provvisorio da parte del Comune, ovvero dal verbale di presa in consegna anticipata dell’immobile.
Durante il periodo di Locazione Finanziaria, il Comune ne diviene l’utilizzatore. E’ dunque facoltà dell’ente di disporne l’utilizzo disciplinato da apposito regolamento. Il soggetto finanziatore/manutentore/realizzatore non potranno vantare nessun diritto sulla gestione dell’immobile.
Durante la Locazione Finanziaria, qualora l’Ente riscontrasse vizi dell’Opera, l’Ente avrà azione diretta nei confronti del soggetto realizzatore. Non vi saranno sospensioni relative al canone di leasing in quanto le lavorazioni sono state preventivamente controllate dalla S.A. tramite l’ufficio della D.L. e successivamente collaudate.
Allo scadere del termine previsto, la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di alcuna disdetta con conseguente obbligo per il Comune di rilasciare le Opere libere da persone e cose nelle mani del Soggetto Finanziatore, salvo quanto previsto all’art. 19.
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna sarà corrisposta una indennità d’uso pari ad 1/180 dell’ultimo canone corrisposto.
ART. 16 – CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
16.1 a L’importo complessivo da finanziare al netto degli oneri di prelocazione che saranno determinati come previsto al successivo art. 16.2, in base all’offerta aggiudicata è pari ad €
( ) di cui:
“Lavori” per € ( );
“Somme a disposizione”
Spese tecniche per € ( );
“Somme a disposizione – altre” per € ( ).
16.1 b ONERI DI PRELOCAZIONE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4.2, durante il tempo necessario per eseguire le Opere, il Comune si obbliga comunque a riconoscere al Soggetto Finanziatore, a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria, un corrispettivo calcolato al tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) lettera vigente nel periodo di prelocazione più lo spread offerto in sede di gara pari a %.
Nel caso in cui il tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) risulti avere nel periodo di prelocazione un valore negativo, si assumerà come tasso di prelocazione lo spread offerto in sede di gara.
Gli oneri di prelocazione matureranno su tutte le somme pagate dal Soggetto Finanziatore per la realizzazione delle Opere fino alla data di firma del verbale di presa in consegna delle Opere stesse e messa in decorrenza del contratto di Locazione Finanziaria.
Il corrispettivo, che costituisce compenso delle prestazioni accessorie e preliminari alla concessione in uso delle Opere, sarà calcolato per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla data dell’esborso stesso sino alla data di decorrenza della Locazione Finanziaria, cosi come disciplinata al successivo articolo 16.2.
Il corrispettivo a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria è capitalizzato con gli altri importi dell’investimento finanziato e concorre a costituire l’importo sul quale è calcolato il canone periodico di cui agli articoli 16.2 e 16.3, all’interno dell’importo dell’investimento.
Gli oneri di cui al comma 1, sono calcolati alle seguenti condizioni:
A) importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza: dalla data di effettiva erogazione dell’importo autorizzato con i certificati di pagamento per ogni stato di avanzamento, nonché dalla data di effettiva erogazione della rata di saldo all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
B) oneri per i Servizi tecnici in fase di progettazione: dalla data di presentazione al Comune delle fatture quietanziate dei Progettisti, comunque non prima dei termini previsti dalla Documentazione di gara;
C) oneri per i Servizi tecnici in fase di esecuzione: in proporzione diretta ai pagamenti di cui alla precedente lettera a);
D) ogni altro onere e costo esplicito: dalla data dell’effettiva erogazione da parte del Soggetto Finanziatore, con necessaria e tempestiva comunicazione al Comune dei singoli importi, delle singole motivazioni e delle singole date di erogazione; in assenza
di comunicazione, alla data di presa in consegna delle Opere da parte del Comune, sempre previa idonea documentazione di spesa.
I termini per il calcolo degli oneri di prelocazione stabiliti convenzionalmente, restano così determinati anche qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in anticipo rispetto a quanto previsto; al contrario, qualora il Soggetto Finanziatore provveda ai relativi pagamenti in termini differiti, il calcolo degli oneri di prefinanziamento è effettuato in base a questi ultimi. A tale scopo faranno fede le fatture quietanziate relative ai pagamenti o altri pertinenti documenti di spesa probatori. Non verranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante eventuali maggiori oneri di prefinanziamento causati dallo sforamento dei tempi proposti in sede di offerta dal concorrente, per responsabilità imputabili solamente al Soggetto Realizzatore. Tali eventuali maggiori oneri di prefinanziamento resteranno a carico del Soggetto Realizzatore.
16.2. CANONE PROVVISORIO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
La Locazione Finanziaria decorrerà dalla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del verbale di collaudo (positivo) e contestuale verbale di consegna dell’opera e avrà una durata di 20 anni.
A fronte dalla Locazione Finanziaria il Comune di Sirmione corrisponde al Soggetto Finanziatore canoni semestrali, anticipati, in numero complessivo pari a 40 (quaranta), e quindi su 20 anni. Detti canoni, costituenti il corrispettivo della locazione finanziaria, saranno pagati per intero e con la periodicità sopra prevista, indipendentemente dalle sorti del contratto di manutenzione e senza che possano essere eccepite al Soggetto Finanziatore eventuali deficienze nella conduzione della manutenzione, per le quali risponderà esclusivamente il manutentore. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto sarà costituito dal tasso Euribor a sei mesi (base 365 giorni), rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore due giorni lavorativi antecedenti la decorrenza del Contratto di Locazione Finanziaria, maggiorato dello spread indicato in sede di offerta pari a
%(percento).
Nel caso in cui i canoni di locazione venissero indicizzati al parametro Euribor 6 mesi 365 e tale parametro risulti avere un valore negativo, si assumerà come parametro di riferimento il valore zero. Per quanto riguarda i criteri di calcolo dell’indicizzazione sono riportate in allegato sub
le modalità utilizzate.
Le Parti danno atto che al presente Contratto è allegato sub il documento denominato “Piano di Ammortamento Provvisorio” prodotto dal Soggetto finanziatore in base all’importo finanziato di cui all’art. 16.1.a al netto degli oneri di prelocazione e alle condizioni
offerte in sede di gara, che sarà sostituito da un piano di ammortamento definitivo/effettivo che sarà formulato a cura del Soggetto Finanziatore e sottoscritto per accettazione dalla Stazione Appaltante sulla base del tasso offerto e sulla base dell’importo definitivo soggetto a finanziamento determinato con il collaudo e in base ai rimborsi effettuati alla Stazione Appaltante delle spese previste dal quadro economico e da essa effettivamente sostenute e consuntivate. I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso d’interesse applicato assumendo come capitale finanziato l’ammontare di ogni onere sostenuto dal Soggetto Finanziatore.
La fattura dovrà pervenire al protocollo dell’ente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza al fine di consentire alla Stazione Appaltante di provvedere agli adempimenti di legge. I canoni di leasing saranno corrisposti dal Comune alla naturale scadenza, salvi i divieti di procedere al pagamento previsti dalla normativa vigente con le verifiche prescritte nei confronti del soggetto finanziatore.
Ai canoni di locazione è applicabile l’indicizzazione. I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro “Euribor (365) 6 mesi lettera”, con periodicità semestrale. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito.
Le note di debito o le note di credito sono addebitate o accreditate sul conto di tesoreria contemporaneamente al pagamento della rata di canone successiva al periodo al quale si riferiscono.
Il Comune ha la facoltà di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del canone di locazione finanziaria, rendendo i canoni periodici residui fissi e invariabili sino al termine del contratto.
La facoltà di cui al punto precedente:
A. può essere esercitata una sola volta nel corso del contratto tramite preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire presso gli uffici del Soggetto finanziatore entro il termine corrispondente al novantesimo giorno che precede la data di scadenza del canone da cui avrebbe effetto la modifica;
B. non è ammessa qualora, al momento della richiesta, manchino meno di 4 (quattro)
annualità all’estinzione del contratto.
Se il Comune si avvale della facoltà prevista, l'ammontare dei canoni residui è ricalcolato in base alla residua esposizione in essere al momento dell'esercizio dell’opzione, utilizzando quale base di riferimento la quotazione dell'Interest Rate Swaps - Euro (I.R.S.) rilevato il giorno feriale precedente l’introduzione della modifica contrattuale riferito ad una scadenza più vicina per
difetto al numero di annualità mancanti alla scadenza del contratto.
L’esercizio di tale facoltà avviene con l’applicazione delle commissioni e gli altri oneri dell’hedging sopportati dal Soggetto finanziatore che verranno posti a carico del Comune.
16.3. RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
L’importo dell’investimento finanziato, determinato in base all’offerta e alla successiva
aggiudicazione definitiva:
sarà ridotto qualora uno o più d’uno degli importi di cui al medesimo quadro economico, risultassero in misura inferiore a quanto previsto e conseguentemente comportassero una erogazione in misura inferiore da parte del Soggetto Finanziatore;
sarà aumentato qualora uno o più d’uno degli importi di cui al medesimo quadro economico, risultassero in misura superiore a quanto previsto e conseguentemente comportassero una erogazione in misura superiore da parte del Soggetto Finanziatore.
L’importo determinato in via provvisoria ai sensi dell’art. 16.2 e rideterminato in via definitiva ai sensi dell’art. 16.3, può essere variato esclusivamente secondo le modalità disciplinate dalla Documentazione di gara, qualora nel corso della realizzazione delle Opere, ed in considerazione di quanto previsto al precedente art. 8, il Comune dovesse approvare delle spese aggiuntive per varianti in corso d’opera che comportino un aumento dell’importo necessario alla realizzazione delle Opere da finanziare.
Il piano di ammortamento definitivo, che deve essere fedele a tutte le condizioni contenute nel presente contratto deve basarsi sull’importo complessivo del capitale finanziato, determinato in via definitiva alla data di sottoscrizione del verbale di collaudo o consegna anticipata dell’opera, computando:
tutti i pagamenti eseguiti dal Finanziatore-mandante, al netto dei ribassi di gara e delle eventuali penali, relativi ai lavori di costruzione e alle altre spese del quadro economico rideterminato in via definitiva a collaudo dell’opera o di consegna anticipata dell’opera, ivi incluse le eventuali varianti nei casi in cui le stesse siano a carico del Comune;
la capitalizzazione degli oneri di prelocazione.
ART. 17 – MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CANONI E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Il Soggetto Realizzatore e il Soggetto Finanziatore, come sopra rappresentati, assumono, con la sottoscrizione del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto
2010 n. 136.
Il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore si obbligano ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, nonché nei confronti dei Progettisti indicati per l’attività di progettazione esecutiva, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l’Aggiudicatario prende
atto del seguente codice unico di progetto (CUP) n. identificativo di gara (CIG) n.
_____________ e del seguente codice
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Il canone iniziale, i canoni periodici e tutti gli altri importi dovuti dal Comune saranno pagati, alla data di scadenza degli stessi, mediante bonifico bancario su c/c indicato dal Soggetto Finanziatore e al medesimo intestato, IBAN
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Finanziatore sul conto corrente suindicato, sono stati indicati giusta documentazione in atti del , acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. .
Parimenti, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., il Soggetto Realizzatore e la società mandataria del Raggruppamento Temporaneo dei Progettisti si impegnano a comunicare al Soggetto Finanziatore i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo mediante bonifico bancario su c/c indicato dai medesimi soggetti ed agli stessi intestato.
ART. 17.1 – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
L’Ente garantisce il pagamento dei canoni della locazione finanziaria che tempo per tempo matureranno a fronte del presente contratto in virtù di delegazione di pagamento al Tesoriere ai sensi dell’art. 206 TUEL, rilasciata con atto sostanzialmente conforme all’allegato
. sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. L’atto di delega sarà notificato al Tesoriere con oneri e spese a carico dell’Ente entro i 10 giorni successivi alla stipula del presente contratto, fornendo opportuna evidenza al Soggetto
Finanziatore della notifica effettuata. Il piano di ammortamento definitivo sarà consegnato
dall’Ente al Tesoriere al momento dell’entrata in decorrenza della locazione finanziaria.
ART. 18 – INTERESSI DI MORA
Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti al Soggetto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.
Gli interessi di mora saranno calcolati ad un tasso determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna somma. Qualsiasi versamento del Comune verrà imputato in primo luogo agli interessi ed alle spese e successivamente al canone periodico iniziando dalle scadenze più remote.
ART. 19 – OPZIONE FINALE DI ACQUISTO
1. Alla scadenza del contratto viene concordemente riservato al Comune il diritto di riscattare l’area concessa in diritto di superficie, oltre che la proprietà delle opere oggetto del presente Contratto.
2. Il prezzo per l'esercizio del diritto di riscatto viene stabilito nel 10 % ( dieci per cento) dell’importo finanziato, oltre imposte, da versarsi da parte del Comune alla scadenza del contratto.
3. A tal fine, il Soggetto Finanziatore, qualora l’Ente non abbia ancora comunicato la volontà del riscatto, 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, comunicherà al Comune, o all’Ente che vi succederà, in considerazione di quanto riportato al successivo art. 25, l’imminente scadenza del contratto e la facoltà in capo a quest’ultimo di esercitare il diritto di opzione finalizzato all’acquisto delle Opere.
4. Il diritto di opzione finale è esercitato dal Comune o dall’Ente che vi succederà, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo pec entro 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 6. Il diritto di opzione finale di acquisto può essere esercitato soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Soggetto Finanziatore.
5. L’atto di compravendita delle Opere e dell’Area viene stipulato, dinanzi al Pubblico Ufficiale Rogante del Comune o dell’Ente che vi succederà, alla data di scadenza del contratto previo il contestuale pagamento del prezzo di riscatto, nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte
e tasse. Il solo pagamento del riscatto costituisce a tutti gli effetti espressione manifesta di acquisire la proprietà delle Opere e dell’Area. In caso di ritardo nella stipula dell’atto di compravendita la Comune avrà comunque diritto a restare in possesso delle Opere per le quali abbia esercitato il diritto di opzione. Il Comune, tuttavia, sarà tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo e fino all’effettiva stipula, interessi di mora sul prezzo di riscatto, calcolati come indicati al precedente articolo 18.
6. Allo scadere della locazione finanziaria, qualora il Comune o l’Ente che vi succederà non abbia comunicato nei tempi previsti al Soggetto Finanziatore che intende esercitare l’opzione di acquisto, ma non abbia nemmeno comunicato esplicitamente, con gli stessi mezzi, la rinuncia all’opzione, le Opere e l’Area dovranno comunque essere trasferite al Comune il quale è tenuto al tempestivo pagamento del corrispettivo di riscatto, come dianzi determinato; il Soggetto Finanziatore potrà esercitare qualunque azione esecutiva che ritenga necessaria per la riscossione del proprio credito ad eccezione della ritenzione delle Opere e dell’Area.
7. L’Ente si impegna a custodire le Opere con la diligenza del buon padre di famiglia. Esso dovrà provvedere, per il tramite del Soggetto Manutentore, così come innanzi costituito, e, comunque, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute dell’apposito Capo del presente Contratto, a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione in tutte le loro parti.
8. Con il riscatto l’Area di cui all’articolo 5, unitamente alle Opere, torna nella proprietà esclusiva
del Comune.
ART. 20 – RISCATTO ANTICIPATO PARZIALE E/O TOTALE
È facoltà del Comune di procedere durante il periodo contrattuale, contestualmente alla scadenza di un canone di locazione, a riscattare anticipatamente in tutto o in parte le Opere oggetto del presente contratto anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro e non oltre 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza del canone periodico.
L’esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento di eventuali canoni scaduti e non ancora pagati, dei canoni a scadere e del valore dell’opzione di acquisto finale entrambi attualizzati alla data di estinzione anticipata del contratto. Il tasso di attualizzazione di detti canoni sarà calcolato applicando il tasso contrattuale di riferimento al netto dello spread contrattuale.
In caso di riscatto anticipato non potrà essere richiesto dal Soggetto Finanziatore, né sarà dovuta, alcuna penale o indennizzo.
In caso di riscatto anticipato totale trova applicazione l’articolo 19, comma 8.
E’ facoltà dell’Ente procedere al rimborso parziale anticipato del capitale residuo senza applicazione di penali, purché non vi siano somme scadute che la Stazione Appaltante debba ancora pagare al Soggetto Finanziatore e siano decorsi almeno 2 (due) anni di periodo contrattuale.
A tal fine l’Ente comunica al Soggetto Finanziatore a mezzo PEC entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del canone periodico, la volontà di esercitare l’opzione di rimborso parziale anticipato del capitale, indicando, nel caso di richiesta di rimborso parziale, l’ammontare del capitale che l’Ente intende rimborsare anticipatamente ed il rapporto di locazione finanziaria rispetto al quale intende effettuare il rimborso. In caso di richiesta di rimborso parziale anticipato, il Soggetto Finanziatore è obbligato a rifinanziare, per la durata residua della locazione finanziaria interessata ed alle medesime condizioni contrattuali, un capitale pari alla differenza tra la sommatoria delle quote capitali a scadere così come risultanti dal piano di pagamento prima del rimborso e l’importo che l’Ente intende versare a titolo di rimborso parziale anticipato per la locazione finanziaria. In caso di richiesta di riscatto anticipato, il capitale residuo che l’Ente deve corrispondere al Soggetto Finanziatore è pari: - qualora l’ Ente avesse già esercitato l’opzione di trasformazione il tasso EURIRS rilevato alla data di estinzione con riferimento alla durata residua del contratto sia inferiore al tasso EURIRS contrattuale: alla sommatoria dei canoni a scadere attualizzati alla data di estinzione anticipata mediante il tasso EURIRS rilevato e maggiorato dello spread contrattuale; nel caso in cui la durata residua del contratto non coincida con una delle durate rispetto a cui viene espresso il tasso EURIRS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 anni), l’EURIRS rilevato viene calcolato per interpolazione lineare tra i valori espressi con riferimento alle durate immediatamente precedente e successiva alla durata residua del contratto;
- in tutti gli altri casi: alla sommatoria delle quote capitali a scadere, così come risultanti dal
piano di ammortamento prima dell’estinzione anticipata.
ART. 21 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE
Il Soggetto Realizzatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall’assunta aggiudicazione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti allo stesso alle condizioni tutte indicate negli elaborati costituenti il progetto preliminare approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. del , ed il progetto esecutivo da redigere a cura del Soggetto Realizzatore, come successivamente approvato dall’Ente.
Il Soggetto Realizzatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
Il Soggetto Realizzatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal Committente o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l’Ente Appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l’obbligo del Soggetto Realizzatore di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.
Il Soggetto Realizzatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell’opera e
del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
Resta pertanto stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al soggetto esecutore ed ai propri dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.
Il Soggetto Realizzatore assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale del Committente o a terzi per fatto dell’Aggiudicatario o dei suoi dipendenti nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Committente per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.
Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, escluse le cause di forza maggiore, il Soggetto Realizzatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l’esecuzione.
Costituiscono causa di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al soggetto esecutore e che possano arrecare grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa, per i quali vale la copertura assicurativa di tipo all risk di cui al precedente articolo 10.4.
In sede di predisposizione del progetto definitivo è stato predisposto quale sviluppo del documento, facente parte del progetto preliminare, denominato “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”, l’elaborato “Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza”.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere predisposto in sede di progettazione esecutiva. Il Soggetto Realizzatore sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di Cantiere. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e smi.
Il Soggetto Realizzatore ha altresì consegnato il proprio Piano Operativo di Sicurezza ed il proprio DVR con impegno a darne completa e puntuale attuazione. Detti documenti, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti e acquisiti agli atti del relativo Settore, fanno
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.
Il Soggetto Realizzatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto, di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l’opera, degli elaborati progettuali, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’opera. Deve pertanto intendersi compreso nell’esecuzione anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.
Il Soggetto Realizzatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
ART. 21 bis) – FORZA MAGGIORE
21.1bis) L'espressione Forza Maggiore si riferisce a qualsiasi evento, atto, fatto o circostanza che non sia direttamente imputabile alla parte che la invoca che non sia stato possibile impedire usando l'ordinaria diligenza così da rendere oggettivamente ed assolutamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento di alcune delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ma solo se e nel caso in cui tali eventi, atti o circostanze:
(a) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto, della Parte che li invoca;
(b) non avrebbero potuto essere evitati usando l'ordinaria diligenza richiesta dalla natura delle attività svolte da tale Parte;
(c) siano stati invocati dalla Parte stessa come eventi di Forza Maggiore.
21.2 bis) A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti elencati all'articolo 7.1 che precede, le Parti riconoscono reciprocamente che quanto sotto riportato può essere qualificato come evento di forza maggiore:
(a) scioperi nazionali e locali, sia generali che di settore, posto che essi non riguardino una sola delle Parti;
(b) guerre ed altre azioni belliche, ivi incluse azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, ribellioni, insurrezioni ed altre sommosse civili;
(c) barriere ed embarghi, anche finanziari;
(d) fenomeni naturali ed eccezionali, inclusi fulmini, terremoti, incendi, inondazioni, straripamenti, tempeste, siccità, condizioni climatiche che impediscano la prestazione delle attività e che non siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici previsti per il periodo corrente, meteoriti ed eruzioni vulcaniche.
(e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche.
21.3 bis) Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra Parte il verificarsi di qualsiasi evento di Forza Maggiore che possa impattare l'adempimento delle sue obbligazioni, immediatamente e, in ogni caso, entro 24 (ventiquattro) ore dalla sua conoscenza, indicando altresì il possibile impatto prodotto sui Servizi dal suo verificarsi. La Parte interessata dovrà altresì comunicare tempestivamente all'altra, ove prevedibile, il termine di tale evento. In caso di inadempimento o di ritardo circa le comunicazioni relative all'esistenza o al termine dell'evento di Forza Maggiore, la Parte inadempiente sarà responsabile dei danni sofferti dall'altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o limitati in caso di tempestivo ricevimento della comunicazione.
ART. 22 – OBBLIGAZIONI DELL’UTILIZZATORE
Per tutta la durata del presente contratto, il Comune si obbliga:
- ad utilizzare le Opere secondo la destinazione pubblica per cui è stato realizzato, mantenendolo sempre in buono stato di conservazione;
- a consentire l’accesso alle Opere a persone indicate dal Soggetto Finanziatore per ispezionare le Opere stesse al fine di accertarne lo stato di conservazione ed in generale l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- a nominare il Direttore dei Lavori, il collaudatore tecnico amministrativo, statico e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
*********** CAPO
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE
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ART. 23 – MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE NEL PERIODO DI DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
A partire dalla data di consegna dell’Opera finita e dichiarata agibile si avrà anche la contestuale
messa in decorrenza del c.d. contratto secondario di manutenzione.
Il Soggetto Manutentore erogherà i servizi come da piano di manutenzione presentato in sede di gara – costituente elaborato del Progetto Esecutivo e fatturerà al Soggetto Aggiudicatore i canoni semestrali posticipati.
Il piano di manutenzione, debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato. Lo stesso rimane depositato agli atti del settore competente.
In particolare la gestione dell’immobile effettuata dall’affidatario nell’interesse dell’amministrazione comunale le consisterà in:
a) manutenzione ordinaria degli immobili programmate nel piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti;
ART. 23.1 – ONERI A CARICO DEL MANUTENTORE
Il manutentore per tutta la durata del contratto sarà tenuto ad eseguire a propria cura tutte le attività necessarie a garantire la perfetta efficienza delle opere; saranno a suo carico tutti gli oneri per la fornitura dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari, della manodopera e delle attività relative all’architettura e all’ingegneria a tal fine necessari.
Il manutentore dovrà garantire che tutti i materiali, i componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia delle attività da eseguire in relazione al contratto conformemente ai migliori standard tecnici esistenti sul mercato e conformemente alle regole dell'arte ed ai manuali di uso e manutenzione di cui al progetto.
Il Soggetto Manutentore non potrà apportare alcuna modifica agli impianti ed ai suoi componenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta eccezione per le sole modifiche che siano specificamente richieste dallo svolgimento delle attività di ordinaria
manutenzione previste nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. In caso di violazione del divieto che precede, il Comune sarà autorizzato a richiedere ed ottenere dal Soggetto Manutentore l'immediato ripristino.
ART. 23.2 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nel corso dei lavori di manutenzione il Soggetto Realizzatore si impegna a contenere il più possibile i disagi per gli utenti e a tal fine concorderà preventivamente con il Comune le misure più idonee.
Il manutentore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il realizzatore è obbligato a redigere, prima dell’inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute e nel D.Lgs n. 81/2008.
Resta stabilito espressamente che il manutentore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono sollevati dalle medesime responsabilità; il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il manutentore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
ART. 23.3 – VERIFICA DELLA PERFETTA MANUTENZIONE
Il Comune vigilerà sull’efficiente ed efficace manutenzione dell’immobile, per il tramite del Direttore dei Lavori o altra figura individuata all’interno dell’Ufficio Tecnico; eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al manutentore, che concorderà con il Direttore dei Lavori le soluzioni più idonee da adottare.
Al fine di consentire la vigilanza del Comune sull’adempimento degli obblighi contrattuali, il manutentore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria nelle verifiche, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti e sarà tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, con cadenza semestrale, i report delle attività eseguite ed il programma delle manutenzioni da eseguire nei sei mesi successivi.
L’Ente potrà effettuare verifiche periodiche sull’andamento dei lavori.
Di tale accertamento verrà redatto un verbale in duplice copia, uno per l’Aggiudicatario, uno per la Stazione Appaltante, che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Il predetto verbale avrà la funzione di certificare il regolare andamento di esecuzione delle opere in relazione al programma esecutivo di manutenzione oltre che l’insussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto a quelle programmate.
ART. 23.4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo da corrispondere per la manutenzione ordinaria, al netto del ribasso
offerto in sede di gara pari al % ( per cento), è pari ad €
( /
( /
) oltre ad Oneri per la Sicurezza pari ad €
), oltre IVA. Le medesime somme non sono state
capitalizzate nell’importo del contratto di leasing: la fatturazione dei canoni di locazione avverrà con due fatture separate, nel rispetto dell’autonomia contabile e tributaria del Soggetto Finanziatore e del Soggetto Manutentore.
La liquidazione del corrispettivo, nel rispetto delle precisazioni innanzi riportate, sarà effettuata entro 30 gg dal ricevimento della fattura emessa direttamente dal Soggetto Manutentore medianti mandati emessi sul Tesoriere del Comune, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e comunque nel rispetto delle previsioni di legge.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale su c/c indicato dal
Soggetto Manutentore e al medesimo intestato, previa acquisizione, da parte dell’Ente, del
D.U.R.C. valido per la liquidazione del corrispettivo dovuto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto del Soggetto Realizzatore sul conto corrente suindicato, sono stati indicati giusta documentazione in atti del
, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. .
I canoni semestrali da corrispondere al Soggetto Manutentore di cui al primo comma saranno soggetti a decurtazioni per applicazione di penali da determinare previo contraddittorio in relazione alla natura ed all’entità dell’inadempimento e/o dell’inesatto adempimento, qualora, nel corso della durata della locazione, le prestazioni di cui al presente articolo non risultassero allineate agli standard prestazionali rilevati alla consegna dei beni, e, comunque, in relazione a quanto indicato nel richiamato Piano di Manutenzione
ART. 23.5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli impegni derivanti dal presente capo, il Soggetto Manutentore costituirà, altresì, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva pari ad € ( ), a mezzo di polizza fidejussoria ne che conterrà le clausole circa la rinunzia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Soggetto manutentore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Inoltre, con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria di cui al presente Capo, il Soggetto Manutentore stipulerà polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Il Soggetto Manutentore, esonerando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile presenterà polizza di responsabilità civile (R.C.T./ R.C.O), corredata da attestazione di pagamento dell’ultimo premio.
La stessa rimane depositata agli atti del Settore competente.
**************
ART. 24 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO DELL’ENTE
Il Soggetto Finanziatore, in caso di mancato pagamento dei canoni o dell’importo del riscatto, finale o anticipato, a partire dalla presa in consegna dell’Opera da parte dell’Ente può, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, agire, anche in via giudiziale, per chiedere, alternativamente l’adempimento dell’Ente ovvero la risoluzione del contratto.
Oltre alle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto e fatto salvo quanto convenuto ai commi precedenti del presente articolo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto anche nel caso in cui dalle risultanze dell’informativa antimafia di cui in premessa, sopraggiungano elementi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
ART. 25 – ANTICORRUZIONE
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla S.A. e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art 317 del c.p.
La S.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
Nei casi di cui ai precedenti punti l’esercizio della potestà risolutoria da parte della S.A. è subordinato alla previa intesa con ANAC. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della S.A. della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art 1456 .c., ne darà comunicazione all’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.
ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti è vietata salvo espressa autorizzazione dell’ente appaltante.
ART. 27 – SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Soggetto Realizzatore circa i lavori da subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Documentazione di Gara, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità.
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, il cessionario o il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione e scissione è tenuto entro 30 (trenta) giorni:
- a presentare alla Stazione Appaltante, idonea comunicazione corredata dalla dichiarazione di composizione societaria di cui all’art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, oltre che dalla documentazione in ordine al possesso dei requisisti di qualificazione previsti dal codice;
- a presentare al Prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e smi.
Nei 60 (sessanta) giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, qualora in esito alle verifiche antimafia non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 159 del 2011 e di quant’altro previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
ART. 28 – DISCIPLINA DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Ai sensi della Delibera CICR del 04 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e, con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l’Utilizzatore dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.
ART. 29 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:
- la Stazione Appaltante in _ , alla via , presso il Settore del Comune di .
- l’Associazione Temporanea di Imprese: in via ;
- il Soggetto Realizzatore/Manutentore ,
via –
- Ufficio:
- Tel.:
- Fax:
- e-mail certificata :
- email:
- alla attenzione di:
- il Soggetto Finanziatore via –
- Ufficio:
- Tel.:
- Fax:
- e-mail certificata :
- email:
- alla attenzione di:
Il Soggetto Realizzatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Qualora, sul luogo dei lavori, l’esecutore non sia rappresentato direttamente dal legale rappresentante, dovrà essere conferito mandato con rappresentanza per atto pubblico, depositato presso il Comune, a persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
Qualsiasi comunicazione concernente l’esecuzione contrattuale dovrà essere fatta al suddetto rappresentante o direttamente in cantiere ovvero al domicilio di cui sopra.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del Soggetto Realizzatore o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio suindicato.
Il Soggetto Realizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 30 – CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie fra il Comune e le altre Parti contraenti si applicala procedura di accordo bonario prevista ai sensi dell’art 205 del D.Lgs 50/2016.
Qualora la procedura di accordo xxxxxxx non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il giudice del luogo in cui il contratto è stato stipulato.
ART. 31 – DISCORDANZE NEGLI ATTI RICHIAMATI DAL CONTRATTO
In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà darsi prevalenza alle disposizioni contenute nel presente documento.
ART. 32 – REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali si dichiara che la Locazione Finanziaria di cui al presente Contratto, è soggetta al pagamento dell’I.V.A., per cui, anche in considerazione di quanto previsto nella Circolare n. 12/E dell’11.03.2011 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, si richiede la registrazione in misura fissa a norma del comma 1 dell’art. 40 del D.P.R 131/1986.
ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
ART. 34 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa tutte le spese e i diritti relativi alla
stipulazione del presente Contratto (bolli, diritti di segreteria, tasse relative al perfezionamento
ed alla registrazione). Al presente contratto, da registrarsi in modalità telematica, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.), si applica l’imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal DM 22/02/2007 pari ad € 45,00.
L’IMU (o imposta analoga), se dovuta, è assolta dal Comune
ART. 35 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO FINANZIATORE
Ai sensi dell’art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Società Concedente, in qualità di Istituto Finanziatore, si impegna a comunicare in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data odierna, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’Istat e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento del presente contratto unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l’operazione stessa.
Le parti, di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati al presente atto.
Il Sig. come innanzi costituito, apponendo la propria firma digitale al
presente atto, dichiara di accettare ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. sopra riportati.
Il Sig. come innanzi costituito, apponendo la propria firma digitale al
presente atto, dichiara di accettare ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt. sopra riportati.
Si allega al presente atto, sotto la lettera " ", la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art.47 del D.P.R. n.445/2000 riportante dichiarazione di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente in materia.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Io dott , richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato.
Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio, esso consta di
pagine di fogli. Si sottoscrive alle ore .