IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2021 PER IL PERSONALE DELL’AREA MEDICA SOTTOSCRITTO IL 20 LUGLIO 2022
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2021 PER IL PERSONALE DELL’AREA MEDICA SOTTOSCRITTO IL 20 LUGLIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO- FINANZIARIA
(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 54 del
d.lgs. 150 del 2009)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
La presente relazione illustrativa accompagna l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2021 per il personale dell’Area medica ed è redatta ai sensi dell’art 40, comma 3 sexies, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli ‘Schemi standard’ definiti con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25/2012.
Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
Data di sottoscrizione | 20 LUGLIO 2022 |
Periodo temporale di vigenza | 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione interna, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi al Territorio, il Direttore regionale del Molise, Il Direttore centrale Formazione e Sviluppo risorse umane, Il Direttore regionale del Veneto, Il Direttore centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e logistica. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC e UNADIS Organizzazioni sindacali firmatarie: FP CGIL, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI FEMEPA, FLEPAR, CIDA FP |
Soggetti destinatari | Personale dell’Area medica dell’INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione “professionisti” del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020. | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Il contratto si articola: a) costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei medici, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell’art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell’11 febbraio 2019; b) le modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione, al sistema indennitario, alla retribuzione di risultato. Seguono le norme relative alle prestazioni di lavoro straordinario e alle disposizioni finali attinenti alla suddetta sezione; c) allegati che riportano le misure della indennità di posizione fissa, variabile e di specificità del personale dell’area medica, nonché le maggiorazioni percentuali per incarico quinquennale del personale medico II fascia. | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento | Il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con deliberazione del CdA n. 31 del 24 marzo 2021, relativamente agli anni 2021-2023, aggiornato con deliberazione del CdA n.133 del 24 marzo 2021. |
comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la deliberazione del CdA n. 20 del 2 marzo 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”. | |
L’obbligo di cui all’art. 10, comma 8, del d. lgs. n. | ||
33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in | ||
apposita sezione del sito istituzionale Inps | ||
“Amministrazione trasparente” del Piano della | ||
Performance e del Piano triennale di prevenzione della | ||
corruzione. | ||
Eventuali osservazioni |
Modulo II - Illustrazione dell’articolato del contratto
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001, è definito dai contratti collettivi, fatto salvo quanto previsto all’art. 40, commi 3 ter e 3 quater, e all’art. 47 bis, comma 1.
Il comma 3 bis dell’art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.
Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale medico degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione della presente ipotesi, risulta disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.
La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n.165/2001).
Le Amministrazioni pubbliche “non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese ” nel
rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001.
Alla luce del sopra esposto quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.
Campo di applicazione (Articolo 1)
L’Ipotesi di contratto in esame si applica al personale dell’Area medica dell’INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui di cui alla sezione “professionisti” del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, ed attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021 in conformità alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.
Fondo per la retribuzione accessoria dei medici (Articolo 2)
L’articolo 2 individua il fondo per la retribuzione accessoria dei medici Inps costituito ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto
conto dell’art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell’11 febbraio 2019.
La presente Ipotesi definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’anno 2021. Le relative destinazioni del fondo sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.
Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio (Titolo III - Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11)
Il Titolo III della presente ipotesi, rubricato “Modalità di ripartizione del fondo
per il trattamento accessorio”, disciplina gli aspetti economici del rapporto di lavoro del personale dell’area medica in conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/01.
In particolare, gli articoli da 4 a 6 definiscono l’ammontare e le modalità di
corresponsione del sistema indennitario composto dalla:
▪ Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.
▪ Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI.
▪ Indennità di coordinatore generale.
Le suddette indennità sono previste dai CCNL (in particolare dagli articoli 17, 18
e 21 del CCNL 14/04/1997 e dall’art. 8 del CCNL 21/07/2010) e, ai sensi dell’art.
84 del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, la rivalutazione dei relativi importi è demandata alla contrattazione integrativa di ente. Tali indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità connessi alla peculiarità delle funzioni svolte dai medici previdenziali e necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi attribuiti all’Istituto dalla legislazione vigente in materia.
Gli incarichi afferenti le suddette indennità sono conferiti a tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.
L’articolo 7 individua le modalità di erogazione della retribuzione di risultato dell’area medica in applicazione dell’art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis, e art. 45, comma 2, del D.lgs.
n.165/01). Definiti gli obiettivi per l’anno di riferimento, i risultati sono valutati in base a parametri di quantità (grado di raggiungimento degli obiettivi per il 70% della retribuzione di risultato) e di qualità della prestazione svolta (per il 30% della retribuzione di risultato).
L’articolo 8 disciplina la verifica della performance ai fini dell’erogazione della
retribuzione di risultato.
L’Amministrazione ha definito un sistema di valutazione del personale medico basato sia sull’apporto individuale, sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’ambito della struttura (ex art. 45 del D.lgs. 165/01); l’erogazione della retribuzione di risultato avviene in coerenza con il ciclo di pianificazione e programmazione della performance che si compone delle seguenti tre fasi:
1) Pianificazione: è relativa all’adozione delle “Linee di indirizzo strategico” e delle “Linee guida gestionali” da parte degli Organi di vertice;
2) Programmazione: comprende il processo di programmazione operativa delle attività, della produzione e delle risorse da impiegare;
3) Consolidamento: concerne l’approvazione dei piani di produzione in
coerenza con gli obiettivi assegnati.
Il processo così strutturato consente di:
- monitorare periodicamente l’efficacia dell’azione amministrativa in termini
di livello di raggiungimento degli obiettivi di produzione;
- mettere in relazione le risorse da impiegare per il raggiungimento degli
obiettivi con quelle stanziate nell’ambito del bilancio di previsione;
- misurare e valutare la performance dell’Istituto in una prospettiva di
efficacia, efficienza ed economicità.
In ragione di quanto sopra, la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata sulla base di verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie per il relativo miglioramento. Infatti, tali verifiche, consentono di attivare in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi assegnati, il processo di
riprogrammazione (forecast), previsto nel vigente Piano della performance. I pagamenti pro quota disciplinati all’art. 8 dell’ipotesi di CCNI conseguono pertanto alle risultanze di tali rilevazioni intermedie. In ogni caso il saldo è corrisposto nel mese successivo all’approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del Contratto integrativo.
L’articolo 9 del presente titolo è dedicato al lavoro straordinario, istituto previsto per i medici dall’art. 89, comma 5, del CCNL 2002 – 2005.
I relativi oneri sono a carico del fondo per la retribuzione accessoria e possono
incidere su detto fondo nella misura massima dell’1%.
Si precisa che la materia in argomento, in conformità a quanto previsto dell’art. 84 del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, non è stata oggetto di contrattazione al tavolo sindacale in quanto rientra nell'ambito dell’autonomia organizzativa ed ordinamentale dell’Ente l’individuazione delle attività per le quali consentire il ricorso a ore di lavoro straordinario. Tuttavia, si è ritenuto utile inserire tale argomento nel corpo dell’Ipotesi di contratto in esame al solo scopo di rendere il contratto integrativo una esaustiva fonte normativa in ordine agli istituti economici previsti per il personale dell’area medica.
L’articolo 10 del presente titolo concerne l’istituto contrattuale dell’incentivo alla mobilità territoriale de personale medico ed è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell’art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che: “0.Xx sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l’operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell’amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione”.
Tale incentivo, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 sopra richiamato, è corrisposto mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo
non eccedente il 3% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spetta ai medici in caso di trasferimento per esigenze organizzative per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l’interessato non risulti già residente.
Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.
L’articolo 11 del presente titolo riguarda il trattamento economico del personale in distacco sindacale in applicazione dell’art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell’elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 32, hanno stabilito la quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
Disposizioni finali (Articolo 12)
L’articolo in esame prevede che le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria, qualora a consuntivo risultassero non utilizzate, vadano ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nella dichiarazione congiunta, hanno assunto l’impegno ad aprire un tavolo, subito dopo la sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI 2021, volto ad individuare un idoneo sistema incentivante per il personale dell’Area Medica al quale, per l’anno 2022, è necessario affidare compiti di coordinamento per la copertura di posti vacanti per finanziare il quale l’Amministrazione, si impegna a reperire risorse aggiuntive.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INTRODUZIONE
La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall’art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L’ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all’attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.
Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l’ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmessa, corredata dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3- quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Con determinazione del Direttore generale n. 21 del 16 febbraio 2022 (ALLEGATO 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell’area medica per l’anno 2021 nella misura di euro 33.031.036,33.
Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l’anno 2021 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell’art. 11, comma 1, lett. a) del
D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Quantificazione del limite di spesa 2021
È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l’anno 2021.
Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
In particolare, l’ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l’anno 2021 è stato quantificato al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013, di euro 5.046.089,36.
Poiché le risorse disponibili, per euro 34.545.873,42, sono superiori al corrispondente importo determinato per l’anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021 è stato ricondotto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l’anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43.
Tuttavia, l’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l’11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 e, pertanto, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dell’Area delle funzioni centrali 2016/2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell’area medica è stato incrementato dell’1,63% del corrispondente monte salari dell’anno 2015 (art. 97 c.1), pari ad euro 692.939,65, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 32.991.915,08.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, comma 870, ha previsto inoltre che “in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”.
In data 15 aprile 2021, il Collegio dei Sindaci ha rilasciato la propria certificazione ai sensi del citato art. 1, comma 870 della legge 178/2020 (ALLEGATO 3), per complessivi euro 11.539.215,91.
Nell’ambito dei complessivi risparmi certificati dal Collegio dei sindaci:
Categoria | Risparmi: straordinario (*) e buoni pasto |
Funzionari delle Aree ABC | 11.351.887,89 |
Dirigenti di I fascia | 3.500,03 |
Dirigenti di II fascia | 50.761,03 |
Professionisti | 81.068,56 |
Medici | 51.998,40 |
TOTALE | 11.539.215,91 |
(*) Riferibili al solo personale delle Aree ABC |
quelli riferibili al personale medico, sono stati così nettizzati degli oneri riflessi:
Categoria | Risparmi buoni pasto 2020 | Oneri riflessi e IRAP (32,916%) | Risparmi buoni pasto 2020 al netto degli oneri riflessi |
Personale medico | 51.998,40 | -12.877,15 | 39.121,25 |
In sede di sottoscrizione del CCNI 2021, le parti hanno concordato di destinare interamente i predetti risparmi alla contrattazione integrative di Ente per il 2021 per trattamenti economici accessori correlati alla performance. L’importo in questione è pari ad euro 39.121,25.
Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell’Area Medica per l’anno 2021 ammonta complessivamente ad euro 33.031.036,33, come specificato nella tabella che segue:
COSTITUZIONE DEL FONDO | 2021 |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche | 19.274.696,68 |
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2) | 1.142.300,00 |
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1) | 1.390.357,84 |
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1) | 1.103.512,71 |
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1) | 747.020,15 |
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1) | 692.939,65 |
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4) | 3.504.005,84 |
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 30/3/2007 art. 3 c. 3) | 8.307.968,85 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 36.162.801,72 |
Risorse variabili | |
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f) | 3.267.249,30 |
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4) | 161.911,76 |
Totale Risorse Variabili | 3.429.161,06 |
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI | 39.591.962,78 |
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010 | -621.145,62 |
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010 | -4.424.943,74 |
Totale risparmi strutturali | -5.046.089,36 |
Totale risorse disponibili | 34.545.873,42 |
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell’anno 2016 | 32.298.975,43 | ||
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015) | 692.939,65 | ||
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2021 | 32.991.915,08 | ||
RISPARMI EX L. 178/2020 (“buoni pasto”) | 39.121,25 | ||
Totale risorse destinate al Fondo 2021 | 33.031.036,33 |
Fonti di finanziamento
Il fondo per l’anno 2021 può contare su finanziamenti complessivi per euro 39.591.962,78 di cui euro 8.307.969,85 assegnati dal DPCM (invalidità civile) registrato il 30 marzo 2007, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall’art. 43 del CCNL 98/2001, dall’art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dagli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell’area VI, dagli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell’area VI, dall’art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dall’art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.
A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 5.046.089,36, determinando l’importo delle risorse destinabili al fondo 2021 di euro 34.545.873,42.
Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (euro 32.298.975,43), l’ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l’anno 2016 e incrementato, in applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall’art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016- 2018 pari ad euro 692.939,65 alle quali vanno aggiunti i risparmi previsti dall’art. 1, comma 870, delle legge 30 dicembre 2020, n.178 di euro 39.121,25, al netto
degli oneri riflessi, relativi alle risorse destinate ai buoni pasto non erogati
nell’anno 2020, rideterminando il fondo nella misura di euro 33.031.036,33.
Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.
Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella seguente tabella:
Fondo per il trattamento accessorio del personale dell’area medica | FINANZIAMENTO 2021 |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 27.540.708,02 |
Ria personale cessato annualità 2020 | 314.124,85 |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 8.307.968,85 |
Totale Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 36.162.801,72 |
Ria personale cessato rateo 2020 | 161.911,76 |
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89 | 3.267.249,30 |
Totale risorse variabili | 3.429.161,06 |
Totale risorse fisse e variabili | 39.591.962,78 |
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010 | - 621.145,62 |
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010 | -4.424.943,74 |
Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 | 34.545.873,42 |
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell’anno 2016 | 32.298.975,43 |
Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017 | 32.298.975,43 |
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015) | 692.939,65 |
RISPARMI EX L. 178/2020 | 39.121,25 |
Totale risorse destinate al Fondo 2021 | 33.031.036,33 |
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche consolidate
Tali risorse risultano dall’applicazione dell’art. 43 del CCNL 98/2001, dell’art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, degli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell’area VI, degli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell’area VI, dell’art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018 e dell’art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.
Risorse finanziarie di cui al DPCM 30 marzo 2007
Le risorse del fondo sono integrate dalle risorse finanziarie assegnate all’Inps a seguito del trasferimento all’Istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dal DPCM del 30 marzo 2007 attuativo dell’art. 10, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Per l’anno 2021, tali risorse per il personale medico dell’Istituto, come indicato nella tabella che segue, sono pari a euro 8.307.968,85, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Come stabilito dall’art. 3, comma 3 dello stesso DPCM, questo importo confluisce nel Fondo per la retribuzione accessoria de quo, ed è considerato importo fisso ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Anno | 0000 | 0000 | 0000 | 2020 |
Risorse D.P.C.M. | 11.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
Oneri riflessi | 32,403% | 32,403% | 2.692.031,15 | 2.692.031,15 |
Limite annuo | 8.307.968,85 | 8.307.968,85 |
La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:
Descrizione | TOTALE |
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a) (risorse storiche) | 12.986.109,94 |
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a,c,d) IPOST (risorse storiche) | 16.153,00 |
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,h,) | 889.395,38 |
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,i,) IPOST | 3.693,54 |
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), c.8, e applicazione art.4 c.10 | 2.939.228,90 |
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), IPOST | 783,00 |
CCNL integrativo 8.01.2003 art. 2, c. 2 | 541,00 |
CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003) | 2.436.784,58 |
XXXX 0000-0000 art.105, comma 4, art. 107 c. 2, CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1 | 2.007,34 |
Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale | 19.274.696,68 |
CCNL 2002/2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2 | 1.142.300,00 |
CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1 | 1.390.357,84 |
CCNL 2006/2007 art. 40 c. 1 | 1.103.512,71 |
CCNL 2008/2009 art. 11 c. 1 | 747.020,15 |
CCNL 2016-2018 art.97, c. 1 | 692.939,65 |
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2020) | 3.504.005,84 |
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE | 27.854.832,87 |
DPCM (invalidità civile) 30 marzo 2007, art. 3, c. 3 (*) | 8.307.968,85 |
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE | 36.162.801,72 |
(*) importi confluiti tra le risorse certe e stabili ai sensi dell’art. 1, c. 191, della legge 23 dicembre 2005
n. 266 (legge finanziaria 2006)
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Ria personale cessato
Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell’area medica cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.
Dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l’intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.
Per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l’utilizzo nell’esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell’importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.
L’importo risultante di euro 476.036,61 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell’anno 2020 pari ad euro 161.911,76 e della corrispondente annualità pari ad euro 314.124,85 e si riferisce a n. 59 cessazioni avvenute nel corso dell’anno 2020 (ALLEGATO 2).
Sezione II - Risorse variabili
Applicazione dell’art. 18 della legge 88/89
L’importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2021, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell’Istituto, per l’anno 2021, ammonta a euro 393.927.382,54.
La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell’Istituto, in applicazione di quanto previsto all’art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l’IRAP, è pari ad euro 315.141.906,03.
FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89 | PREV. 2021 |
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2021 | 393.927.382.540,00 |
0,10% | 393.927.382,54 |
Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008 80% | 315.141.906,03 |
Oneri riflessi e IRAP 32,916% | -78.043.358,05 |
Stanziamento per fondi 2021 | 237.098.547,98 |
Importo
La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:
Aree professionali ABC | 226.213.784,30 |
Medici | 3.267.249,30 |
Dirigenti 2^ fascia | 3.640.389,19 |
Professionisti | 3.631.288,22 |
Dirigenti 1^ fascia | 345.836,97 |
Totale | 237.098.547,98 |
Sezione III – Decurtazioni del Fondo
Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013
È confermata, anche per l’anno 2021, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 5.046.089,36 effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 456, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio
2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.
Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
L’importo della riduzione da operare, ai sensi della normativa di cui sopra, ammonta ad euro 1.553.958,34, considerato che il citato limite 2016 è stato ricalcolato in aumento - secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - per un importo
pari alle risorse ex art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell’area funzioni centrali
(sottoscritto il 9 marzo 2020).
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 36.162.801,72 |
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 3.429.161,06 |
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010 | -621.145,62 |
Decurtazione per rid. personale art. 9, c. 2 bis II parte L. 122/2010 | -4.424.943,74 |
Totale risorse disponibili | 34.545.873,42 |
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell’anno 2016 | 32.298.975,43 |
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015) | 692.939,65 |
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2021 | 32.991.915,08 |
RISORSE DA RISPARMI 2020, EX L. 178/2020 | 39.121,25 |
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione | 33.031.036,33 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non pertinente.
Xxxxxx XX – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.
L’importo di euro 7.593.121,16 è destinato a remunerare le seguenti partite:
Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione | ||
CCNL 1996/1997 art.30 c.3 p1 | Indennità di bilinguismo | 6.292,00 |
Accordo attuativo art.94 CCNL 94/97 art.21 p.3 – CCNL 96/97 art. 36 p.2 | Indennità coordinatore generale | 70.987,44 |
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i) | Indennità di posizione fissa | 2.881.000,52 |
CCNL 1996/1997 art. 35 c.1 a. | Indennità di posizione variabile | 1.470.885,12 |
CCNL 2002/2003 art. 80 1. i) | Indennità di specificità medica | 2.937.054,64 |
Accordo attuativo art. 94 CCNL 94/97 art.19 | Specifico trattamento economico medici 2^F. | 226.901,44 |
TOTALE | 7.593.121,16 |
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Retribuzione di risultato
L’importo di euro 25.437.915,17 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all’art. 84, comma 1, lettera f), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ed è comprensivo dell’importo di euro 3.267.249,30 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all’art. 18 della legge 88/89 (art. 7 CCNI 2021).
Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione | ||
CCNL 2016/2018 art.84 c.1 f) | Retribuzione di risultato | 22.170.665,87 |
CCNL 1998/2001 art.43 c.2 l.f | Incentivo progetti speciali | 3.267.249,30 |
TOTALE | 25.437.915,17 |
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione non pertinente
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | 7.593.121,16 |
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 25.437.915,17 |
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | -- |
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 33.031.036,33 |
Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente
PERSONALE DELL’AREA MEDICA
Tabella 1
Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo 2020.
COSTIUZIONE DEL FONDO | ||
Fondo | Fondo | |
2021 | 2020 | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
Risorse storiche | ||
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art. 1 c. 189 L. 266/05) | 19.274.696,00 | 00.000.000,68 |
Incrementi contrattuali | ||
Incrementi XXXX 0000-0000 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2 | 1.142.300,00 | 1.142.300,00 |
Incrementi XXXX 0000-0000 art. 14 c. 1 alinea 2 e 3 | 1.390.357,84 | 1.390.357,84 |
Incrementi XXXX 0000-0000 art. 40 c. 1 | 1.103.512,71 | 1.103.512,71 |
Incrementi XXXX 0000-0000 art. 11 c. 1 | 747.020,15 | 747.020,15 |
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 97 c. 1 | 692.939,65 | 692.939,65 |
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4) | 3.504.005,84 | 3.189.880,99 |
DPCM 30/3/2007 art. 3 c. 3 (invalidità civile) | 8.307.968,85 | 8.307.968,85 |
subtot | 16.888.105,00 | 00.000.000,19 |
Totale Risorse fisse con carattere di stabilità e certezza | 36.162.801,00 | 00.000.000,87 |
Risorse variabili | ||
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 l. f) | 3.267.249,30 | 3.338.699,12 |
Ria pers. cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4) | 161.911,76 | 100.051,66 |
Totale Risorse variabili | 3.429.161,06 | 3.438.750,78 |
Totale Risorse fisse e variabili | 39.591.962,00 | 00.000.000,65 |
Decurtazione del fondo
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis prima parte L. 122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013)
122/2010 risparmi strutturali ex c. 456 L. 147/2013 | ||
Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013 | -5.046.089,36 | -5.046.089,36 |
Totale risorse disponibili | 34.545.873,00 | 00.000.000,29 |
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore rideterminato del 2016 | -1.553.958,34 | -1.249.423,21 |
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis seconda parte L.
-621.145,62 -621.145,62
-4.424.943,74 -4.424.943,74
Incrementi contrattuali 2016-2018 RISPARMI EX L. 178/2020 | 39.121,25 | 1.385.879,30 |
Risorse del fondo sottoposte a certificazione | 33.031.036,00 | 00.000.000,38 |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 36.162.801,00 | 00.000.000,87 |
Risorse variabili | 3.429.161,06 | 3.438.750,78 |
Incrementi contrattuali 2016-2018 | 1.385.879,30 | |
Decurtazione del Fondo | -6.600.047,70 | -6.295.512,57 |
RISPARMI EX L. 178/2020 | 39.121,25 | |
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione | 33.031.036,00 | 00.000.000,38 |
Tabella 2
Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2020.
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | Fondo 2021 | Fondo 2020 |
Indennità di bilinguismo | 6.292,00 | 6.864,00 |
Indennità coordinatore generale | 70.987,44 | 68.225,23 |
Indennità di posizione fissa | 2.881.000,52 | 3.453.309,38 |
Indennità di posizione variabile | 1.470.885,12 | 1.768.030,65 |
Indennità di specificità medica | 2.937.054,64 | 3.539.257,54 |
Specifico trattamento economico medici 2^ Fascia | 226.901,44 | 313.740,69 |
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 7.593.121,16 | 9.149.427,49 |
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa Retribuzione di risultato | 22.170.665,87 | 21.889.667,77 |
Incentivo progetti speciali | 3.267.249,30 | 3.338.699,12 |
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 25.437.915,00 | 00.000.000,89 |
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 7.593.121,16 | 9.149.427,49 |
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 25.437.915,00 | 00.000.000,89 |
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione | 33.031.036,00 | 00.000.000,38 |
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria
Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.
I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102022 del bilancio assestato 2021 dell’Istituto.
La spesa in conto 2021 è stata costantemente monitorata dalla Direzione centrale risorse umane ed i budget per l’erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il
limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
Il fondo certificato per l’anno 2020 ammonta ad euro 34.377.794,38.
Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2020 4U110202200.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
Personale medico cessato dal servizio nell'anno 2020
PROFILO | DATA CESSAZIONE | RIA IMPORTO MENSILE | RATEO ANNO 2020 | ANNUALITA’ 2020 | |
1 | MED.L. 2 F | 01/04/2020 | 289,04 | 2.818,14 | 3.757,52 |
2 | MED.L. 2 F | 01/10/2020 | 296,4 | 963,30 | 3.853,20 |
3 | MED.L. 2 F | 01/08/2020 | 403,98 | 2.188,23 | 5.251,74 |
4 | MED.L. 2 F | 01/08/2020 | 487,73 | 2.641,87 | 6.340,49 |
5 | MED.L. 2 F | 01/09/2020 | 487,73 | 2.113,50 | 6.340,49 |
6 | MED.L. 2 F | 01/03/2020 | 487,73 | 5.283,74 | 6.340,49 |
7 | MED.L. 2 F | 01/09/2020 | 569,8 | 2.469,13 | 7.407,40 |
8 | MED.L. 2 F | 01/12/2020 | 569,8 | 617,28 | 7.407,40 |
9 | MED.L. 2 F | 01/02/2020 | - | - | |
10 | MED.L. 1 F | 01/04/2020 | 23,3 | 227,18 | 302,90 |
11 | MED.L. 1 F | 16/10/2020 | 110,14 | 357,96 | 1.431,82 |
12 | MED.L. 1 F | 01/03/2020 | 221,95 | 2.404,46 | 2.885,35 |
13 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 227,38 | 2.955,94 | 2.955,94 |
14 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 230,71 | 249,94 | 2.999,23 |
15 | MED.L. 1 F | 01/10/2020 | 230,76 | 749,97 | 2.999,88 |
16 | MED.L. 1 F | 01/11/2020 | 236,38 | 512,16 | 3.072,94 |
17 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 259,43 | 281,05 | 3.372,59 |
18 | MED.L. 1 F | 01/02/2020 | 280,86 | 3.346,92 | 3.651,18 |
19 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 303,43 | 328,72 | 3.944,59 |
20 | MED.L. 1 F | 01/06/2020 | 334,1 | 2.533,59 | 4.343,30 |
21 | MED.L. 1 F | 01/02/2020 | 344,74 | 4.108,15 | 4.481,62 |
22 | MED.L. 1 F | 01/11/2020 | 381,41 | 826,39 | 4.958,33 |
23 | MED.L. 1 F | 01/04/2020 | 403,98 | 3.938,81 | 5.251,74 |
24 | MED.L. 1 F | 01/07/2020 | 403,98 | 2.625,87 | 5.251,74 |
25 | MED.L. 1 F | 24/03/2020 | 403,98 | 3.938,81 | 5.251,74 |
26 | MED.L. 1 F | 01/03/2020 | 426,01 | 4.615,11 | 5.538,13 |
27 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 430,91 | 5.601,83 | 5.601,83 |
28 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 432,73 | 5.625,49 | 5.625,49 |
29 | MED.L. 1 F | 01/02/2020 | 459,16 | 5.471,66 | 5.969,08 |
30 | MED.L. 1 F | 01/11/2020 | 459,16 | 994,85 | 5.969,08 |
31 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 459,16 | 497,42 | 5.969,08 |
32 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 459,16 | 497,42 | 5.969,08 |
33 | MED.L. 1 F | 01/06/2020 | 459,16 | 3.481,96 | 5.969,08 |
34 | MED.L. 1 F | 01/05/2020 | 459,16 | 3.979,39 | 5.969,08 | |
35 | MED.L. 1 F | 01/10/2020 | 459,16 | 1.492,27 | 5.969,08 | |
36 | MED.L. 1 F | 01/09/2020 | 472,36 | 2.046,89 | 6.140,68 | |
37 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 479,4 | 519,35 | 6.232,20 | |
38 | MED.L. 1 F | 01/11/2020 | 485,22 | 1.051,31 | 6.307,86 | |
39 | MED.L. 1 F | 01/08/2020 | 487,73 | 2.641,87 | 6.340,49 | |
40 | MED.L. 1 F | 01/07/2020 | 487,73 | 3.170,25 | 6.340,49 | |
41 | MED.L. 1 F | 01/04/2020 | 487,73 | 4.755,37 | 6.340,49 | |
42 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 487,73 | 6.340,49 | 6.340,49 | |
43 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 487,73 | 6.340,49 | 6.340,49 | |
44 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 487,73 | 6.340,49 | 6.340,49 | |
45 | MED.L. 1 F | 02/12/2020 | 487,73 | 528,37 | 6.340,49 | |
46 | MED.L. 1 F | 01/08/2020 | 512,56 | 2.776,37 | 6.663,28 | |
47 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 518,62 | 561,84 | 6.742,06 | |
48 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | 552,83 | 598,90 | 7.186,79 | |
49 | MED.L. 1 F | 01/01/2020 | 569,8 | 7.407,40 | 7.407,40 | |
50 | MED.L. 1 F | 01/07/2020 | 583,05 | 3.789,83 | 7.579,65 | |
51 | MED.L. 1 F | 01/08/2020 | 598,39 | 3.241,28 | 7.779,07 | |
52 | MED.L. 1 F | 01/08/2020 | 601,45 | 3.257,85 | 7.818,85 | |
53 | MED.L. 1 F | 01/05/2020 | 618,9 | 5.363,80 | 8.045,70 | |
54 | MED.L. 1 F | 01/02/2020 | 754,75 | 8.994,10 | 9.811,75 | |
55 | MED.L. 1 F | 01/04/2020 | 754,75 | 7.358,81 | 9.811,75 | |
56 | MED.L. 1 F | 01/08/2020 | 754,75 | 4.088,23 | 9.811,75 | |
57 | MED.L. 1 F | 01/02/2020 | - | - | ||
58 | MED.L. 1 F | 01/12/2020 | - | - | ||
59 | MED.L. 1 F | 01/06/2020 | - | - | ||
TOTALE | 161.911,76 | 314.124,85 | ||||
476.036,61 |